Objet du Conseil n. 153 du 15 mars 1978 - Verbale

OGGETTO N. 153/78 - SUBCONCESSIONE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA FORZA E LUCE DI GIGNOD PER DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IDROELETTRICO DAL TORRENTE ARTANAVAZ, IN COMUNE DI ETROUBLES, CHIESTA CON ISTANZA IN DATA 13 FEBBRAIO 1963 E RINNOVATA CON ISTANZA 14 DICEMBRE 1977.

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Subconcessione alla Società Cooperativa Agricola Forza e Luce di Gignod per derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Artanavaz, in Comune di Etroubles, chiesta con istanza in data 13 febbraio 1963 e rinnovata con istanza 14 dicembre 1977", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 febbraio 1978:

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Con decreto 30 novembre 1961, n. 379 del Presidente della Giunta regionale, fu, a termini del terzo comma dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, subconcesso alla Società Coop. Forza e Luce di Gignod di derivare dalla destra del torrente Artanavaz nel territorio del Comune di Etroubles, mudoli massimi 13 e medi 11,38 per produrre sul salto di mt. 126,55 la potenza di 1.411,90 Kw nella centrale in località. La Clusaz del Comune di Gignod con restituzione subito a monte del canale irriguo Rû Bourgeois oggetto della domanda di riconoscimento 22 dicembre 1923 del Consorzio irriguo Rû Bourgeois.

Successivamente la Cooperativa subconcessionaria chiese con domanda 13 febbraio 1963 accompagnativi del progetto esecutivo 5 settembre 1962 a firma dell'Ing. Roberto Venco di spostare la presa leggermente a monte e di eseguire l'impianto in sinistra, anziché in destra del torrente Artanavaz per produrre con la portata di moduli 13 e medi 10,429 sul salto di mt. 156,934 la portata nominale media di Kw 1.604,57 nella centrale in località La Clusaz nel Comune di Allein.

L'Amministrazione regionale ammise ad istruttoria la domanda 13 febbraio 1963 di cui sopra con ordinanza 8 ottobre 1963, n. 60.

Sui risultati dell'istruttoria ha riferito poi con relazione 15 agosto 1964 al Ministero competente, proponendo di accogliere la domanda della Soc. Cooperativa modificando però la portata media dell'impianto da mod. 10,429 di progetto a mod. 11,38 corrispondente alla portata già subconcessa con decreto n. 379 in data 30 novembre 1961.

Con nota 2 settembre 1965 n. 5912 il Magistrato per il Po di Parma ha dato parere favorevole ai sensi dell'articolo 9 della legge 12 luglio 1956 n. 735, istitutiva del detto Magistrato.

Con domanda 18 dicembre 1965 il Presidente della Soc. Coop. Forza e Luce di Gignod rinunciò alla subconcessione assentita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 379 del 30 novembre 1961, perché per cause economiche aveva abbandonato l'idea della costruzione dell'impianto idroelettrico.

La domanda di rinuncia di cui sopra venne accolta con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 399, in data 7 ottobre 1966, lasciando però in sospeso l'istruttoria esperita dall'Amministrazione regionale sulla domanda di subconcessione 13 febbraio 1963.

Su tale domanda di subconcessione e sulla relativa istruttoria si era nel frattempo pronunciato il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici il quale con voto n. 455 in data 21 aprile 1965 aveva espresso il parere che la subconcessione contemplata dal progetto esecutivo 5 settembre 1962 della Soc. Coop. Forza e Luce di Gignod poteva essere assentita, per la derivazione della portata massima di mod. 13 e media di mod. 11,38 da utilizzare sul salto di mt. 156,934 con potenza nominale media di Kw. 1.750,89, salvo gli adempimenti derivanti dalla applicazione delle leggi sull'ENEL.

La Soc. Cooperativa Elettrica Forza e Luce di Gignod trasformatasi in Soc. Cooperativa Agricola Forza e Luce s.r.l. con atto rogito Notaio Stellatelli Domenico n. 18167/2604 in data 1 settembre 1974 ha fatto presente che sono ora emersi validi elementi tecnico-economici tali da orientare la stessa Cooperativa sull'opportunità di realizzare l'impianto idroelettrico oggetto della domanda 13 febbraio 1963 in corso d'istruttoria ed ha rinnovato la richiesta di subconcessione in data 14 dicembre 1977, sollecitando l'emissione da parte della Regione del relativo decreto ai sensi della legge 5 luglio 1975, n. 304.

Tenuto conto che la Soc. Coop. Forza e Luce di Gignod è stata esonerata dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 integrato dall'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, ed è quindi autorizzata all'esercizio dell'attività elettrica.

Rilevato che l'ENEL - Direzione della Distribuzione, con nota prot. DDT-R 9369, in data 30 settembre 1977, e DDT-R 9478 in data 19 ottobre 1977, ha autorizzato l'Impresa elettrica Cooperativa Agricola Forza e Luce di Gignod, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, alla costruzione dell'impianto idroelettrico sul torrente Artanavaz con presa a quota 1232,464, in Comune di Etroubles e restituzione a quota 1073,330 in Comune di Allein.

Si propone che il Consiglio regionale

Deliberi

1) di subconcedere alla Soc. Cooperativa Agricola Forza e Luce s.r.l. con sede in Gignod, di derivare dal torrente Artanavaz, in Comune di Etroubles, secondo le modalità indicate nel sottoriportato disciplinare moduli medi 11,38 e massimi 13 da utilizzare sul salto di mt. 156,934 con potenza nominale media di Kw. 1.750,89 per produzione di energia elettrica;

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante della Soc. Coop. Agricola Forza e Luce di Gignod;

3) di ordinare l'introito delle seguenti somme:

a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di lire 1.148.585 (lire unmilionecentoquarantottomilacinquecentoottantacinque) pari a mezza annualità del canone di lire 2.297.168 a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Società Cooperativa Agricola Forza e Luce viene ad assumere per effetto della sub concessione;

b) il versamento presso la suddetta Tesoreria della somma di lire 57.430 (lire cinquantasettemilaquattrocentotrenta) pari ad un quarantesimo del canone annuo fissato dall'articolo 11 del disciplinare a termine del secondo comma dell'articolo 7 del testo unico di legge 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, da introitare al capitolo della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 ("Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere Artt. 8-11 Statuto speciale L.C. 26.2.1948 n. 4 e legge 5.7.1975 n. 304"), corrispondente al capitolo 365 del bilancio per l'anno 1977;

c) il versamento presso la Tesoreria regionale della somma di L. 500.000 (cinquecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque per spese di registrazione atti, sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo lavori, ecc. da introitare al capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 (gestione fondi per spese istruttoria domanda concessioni e subconcessioni di acque e miniere), corrispondente al capitolo 2140 del bilancio per l'anno 1977;

d) di stabilire come specificato all'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 2.297.168 (lire duemilioniduecentonovantasettemilacentosessantotto) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione di anno in anno, a partire dalla data del decreto di subconcessione in poi; somma da introitare al capitolo sopracitato ed agli istituendi capitoli di Entrata dei bilanci della Regione per gli oneri successivi corrispondenti a tale capitolo della parte Entrata del bilancio preventivo per l'anno 1978, corrispondente al capitolo 365 del bilancio per l'anno 1977.

(Segue testo del disciplinare riportato in calce al provvedimento)

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L'Assessore ai Lavori Pubblici MANGANONE illustra brevemente la proposta.

Il Consigliere MAQUIGNAZ chiede chiarimenti in ordine ai tempi di realizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico in questione.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente che recentemente è stato presentato per l'approvazione da parte dei Ministeri competenti, con parere favorevole della Giunta regionale, un piano che prevede una vasta opera di sistemazione agricola ed elettrica della Valle del Gran San Bernardo con finanziamento della CEE, che prevede, tra l'altro, la modernizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica di proprietà della Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod.

Il Consigliere MAQUIGNAZ si dichiara favorevole alla subconcessione di cui trattasi e fa presente che sarebbe opportuno accelerare al massimo la pratica di concessione della fideiussione, richiesta dalla Società Cooperativa per la realizzazione di determinate opere di sistemazione.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente che la Giunta regionale è favorevole alla concessione di una garanzia fideiussoria a favore della Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod, non appena ci sarà la certezza della concessione del finanziamento statale di cui aveva fatto cenno nel suo precedente intervento.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore ai Lavori Pubblici Manganone e concordando sulle proposte della Giunta;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei);

DELIBERA

1) di subconcedere alla Società Cooperativa Agricola Forza e Luce s.r.l. con sede in Gignod di derivare dal torrente Artanavaz, in Comune di Etroubles, secondo le modalità indicate nel sottoriportato disciplinare moduli medi 11,38 e massimi 13 da utilizzare sul salto di mt. 156,934 con potenza nominale media di Kw. 1.750,89 per produzione di energia elettrica;

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del sottoriportato disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Cooperativa Agricola Forza e Luce di Gignod;

3) di ordinare l'introito delle seguenti somme:

a) il versamento presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale della somma di lire 1.148.585 (lire unmilionecentoquarantottomilacinquecentottantacinque) pari a mezza annualità del canone di lire 2.297.168 a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che la Società Cooperativa Agricola Forza e Luce viene ad assumere per effetto della subconcessione;

b) il versamento presso la suddetta Tesoreria della somma di lire 57.430 (lire cinquantasettemilaquattrocentotrenta) pari ad un quarantesimo del canone annuo fissato dall'articolo 11 del disciplinare a termine del secondo comma dell'articolo 7 del testo unico di legge 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici; da introitare al capitolo della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 ("Proventi delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e di miniere, articoli 8-11 Statuto speciale L.C. 26.2.1948, n. 4, e legge 5.7.1975, n. 304"), corrispondente al capitolo 365 del bilancio per l'anno 1977;

c) il versamento presso la stessa Tesoreria regionale della somma di lire 500.000 (lire cinquecentomila) a disposizione dell'Ufficio Acque per spese di registrazione atti, sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo lavori, ecc. da introitare al capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 (gestione fondi per spese istruttoria domanda concessioni e subconcessioni di acque e miniere), corrispondente al capitolo 2140 del bilancio per l'anno 1977;

d) di stabilire come specificato all'articolo 11 del disciplinare di subconcessione in lire 2.297.168 (lire duemilioniduecentonovantasettemilacentosessantotto) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione di anno in anno, a partire dalla data del decreto di subconcessione in poi; somma da introitare al capitolo sopracitato ed agli istituendi capitoli di entrata dei bilanci della Regione per gli oneri successivi corrispondenti a tale capitolo della parte Entrata del bilancio preventivo per l'anno 1978, corrispondente al capitolo 365 del bilancio per l'anno 1977.

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Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni alla cui osservanza deve essere vincolata la subconcessione di derivazione di acqua dal torrente Artanavaz, chiesta dalla Società Cooperativa Forza e Luce di Gignod ora trasformata in Società Cooperativa Agricola Forza e Luce di Gignod, chiesta con istanza 13 febbraio 1963 e rinnovata in data 14 dicembre 1977.

Art. 1

Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La quantità d'acqua da derivare dalla sponda sinistra del torrente Artanavaz, in Comune di Etroubles, subito a valle dello sbocco nel medesimo del torrente Menouve, potrà variare fino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 13,00 (litri secondo milletrecento), risultando la quantità media pari a moduli 11,38 (litri secondo millecentotrentotto).

L'acqua verrà utilizzata per produzione di energia elettrica in una centralina in sponda sinistra del torrente Artanavaz, in Comune di Allein, antistante la località denominata La Clusaz, del Comune di Gignod, sita in sponda destra del torrente.

Art. 2

Dislivello del pelo d'acqua fra la presa e la restituzione

Il dislivello del pelo d'acqua fra la quota 1232,464 alla presa e la quota 1073,330 alla restituzione nel torrente Artanavaz, sarà di mt. 159,134.

Art. 3

Dislivello e forza nominale in base alla quale è stabilito il canone

Il dislivello fra il pelo d'acqua alla presa, a quota 1232,464 ed il pelo dell'acqua sotto il macchinario, a quota 1075,530, sarà di mt. 156,934.

Di conseguenza la potenza nominale media dell'impianto in base alla quale è da corrispondere il canone annuo è di:

1138x 156,934 / 102 = Kw 1750,89

Art. 4

Luogo e modo di presa dell'acqua

Le opere di presa dell'acqua dal torrente Artanavaz saranno costituite da una traversa, sbarrante l'alveo del torrente Artanavaz subito a valle della confluenza del torrente Menouve. La traversa in calcestruzzo, con ciglio sfiorante a quota 1232,464 avrà uno sviluppo di circa metri 11,30, e sarà provvista in sinistra da uno sghiaiatore di mt. 2,00. Per effetto della traversa le acque del torrente, attraverso una luce di mt. 4,00 x 1,00 verranno immesse, in sinistra, in una vasca dissabbiatrice, a sezione trapezia, che avrà uno sviluppo secondo l'asse, di circa mt. 35,80 e larghezza media di mt. 4,74 circa. La vasca dissabbiatrice avrà tutta la sponda sistemata a sfiorante dello sviluppo di circa mt. 31,80.

Alla fine della vasca, le acque derivate, attraverso una griglia obliqua, larga mt. 4,00 ed alta mt. 1,50, verranno condotte mediante ampio raccordo al canale di derivazione dell'impianto.

Le opere sopradescritte dovranno essere attuate in conformità del progetto dell'impianto in data 5.9.1962 a firma dell'Ing. Roberto Venco che fa parte integrante del presente disciplinare, salvo quelle varianti che potranno essere attuate in sede di esecuzione dei lavori e che saranno riconosciute ammissibili.

Art. 5

Regolazione della portata

Affinché la portata di cui all'articolo 1 non abbia ad essere superata e non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore, il ciglio della diga di presa sul torrente Artanavaz non dovrà superare la quota 1232,464 ed analoga quota dovrà avere il ciglio dello sfioratore, dello sviluppo di circa mt. 31,80, di cui si è detto al precedente articolo 4.

L'Amministrazione subconcedente si riserva tuttavia la facoltà di imporre ulteriori opere modulatrici, qualora, in qualsiasi momento, ne ravvisasse la necessità.

In tal caso le opere modulatrici dovranno risultare da progetto che la Ditta subconcessionaria resta obbligata a presentare all'Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, a suo semplice invito, entro i termini di tempo che saranno all'uopo assegnati.

L'esecuzione di dette opere, una volta approvate, dovrà poi aver luogo nel termine che l'Amministrazione regionale prescriverà.

Art. 6

Canali di carico e di scarico

Il canale derivatore in pressione si originerà dal termine della vasca dissabbiatrice, di cui si è detto al precedente articolo 4, previo ampio raccordo.

Dall'origine sino al pozzo piezometrico il canale derivatore, dello sviluppo di mt. 2963,70 circa, sarà costituito da una tubazione in lamiera d'acciaio, rivestita di calcestruzzo, del diametro interno di m/m 1000 e dello spessore uniforme di m/m 7000. La tubazione, sarà tutta interrata ed ove ciò non sarà possibile è previsto che si svolga in galleria o su ponte.

Dopo l'utilizzazione nella centrale, le acque dell'impianto saranno restituite direttamente al torrente Artanavaz mediante breve canale di scarico non in pressione, incorporato nella centrale stessa, della larghezza di mt. 1,70 provvisto al suo termine di stramazzo.

Le opere sopra descritte dovranno essere costruite in conformità del progetto richiamato nel precedente articolo 4, salvo le varianti che potranno essere attuate, se riconosciute ammissibili, durante la esecuzione dei lavori, avvertendo che dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie, che saranno eventualmente indicate dall'Amministrazione subconcedente, per impedire l'infiltrazione di acqua e franamenti di sponde.

Art. 7

Garanzie da osservarsi

Saranno eseguite e mantenute, a carico della Ditta subconcessionaria, tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli o simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime del torrente Artanavaz, tutte attinenti alla subconcessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

La Ditta subconcessionaria è obbligata a soddisfare, a propria cura e spese, a termini dell'articolo 45 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici, ai bisogni di acqua di tutte le utenze di forza motrice, irrigue e domestiche costituite nel tratto del torrente Artanavaz interessato dalla utilizzazione idroelettrica di essa Società, i cui usi interferiscono con l'utilizzazione stessa, lasciando defluire nel torrente Artanavaz, a valle della propria presa, i quantitativi d'acqua di competenza di detti bisogni.

In particolare, durante il periodo irriguo dal 1 aprile al 30 ottobre, dovrà lasciar defluire dalla propria presa la competenza d'acqua, che, per tale periodo è stata assegnata al canale Marençon, derivato dall'Artanavaz, con decreto dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Aosta, 3 maggio 1953 e, durante il periodo non irriguo e cioè dal 1 novembre al 31 marzo, la competenza d'acqua che con lo stesso decreto è stata assegnata al canale Marençon per i bisogni domestici degli utenti interessati.

Per assicurare tuttavia che durante il periodo irriguo e non irriguo gli utenti interessati del canale Marençon abbiano a disporre alla presa del canale i quantitativi d'acqua di competenza, la Ditta subconcessionaria dovrà lasciare defluire quantitativi d'acqua maggiori di quelli spettanti nei due periodi al canale, onde tener conto delle perdite che potranno determinarsi nel torrente Artanavaz a causa della riduzione di portata determinata in esso dal prelievo d'acqua attuato da essa Ditta subconcessionaria. Questa dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese alla costruzione ed alla manutenzione nel torrente di tutte quelle opere che sarà necessario eseguire per assicurare il facile ingresso nel canale Marençon, nei periodi suaccennati, dell'acqua di competenza, qualora tale ingresso fosse reso difficoltoso od impossibile a causa del diminuito livello delle acque del torrente Artanavaz, in dipendenza della subconcessa derivazione idroelettrica.

Nell'interesse, ittico è fatto obbligo alla Cooperativa subconcessionaria di lasciar defluire pera tutto l'anno a valle delle opere di presa costituite sul torrente Artanavaz un quantitativo di acque non inferiore a litri 50 al minuto secondo necessario alla vita della fauna ittica.

Ai fini poi del ripopolamento ittico del suddetto corso d'acqua la Società subconcessionaria dovrà provvedere a versare annualmente, a partire dalla data del decreto di subconcessione, al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca, con sede in Aosta, la somma di lire 100.000 (centomila).

Detto contributo sarà oggetto ad aumenti o diminuzioni a seconda se il materiale ittico (trotelle fario da 9 a 12 cm) subirà un aumento o una diminuzione di prezzo superiore del 10% di quello in vigore alla data del decreto di subconcessione.

La Società subconcessionaria resta, comunque, obbligata a lasciar defluire dalla propria opera di presa sul torrente Artanavaz quei quantitativi di acqua necessari al funzionamento dell'impianto antincendio della stazione di pompaggio di Etroubles della SNAM costituito da due motopompe elettriche, una di scorta all'altra, della portata di 30 mc/h ciascuna collegate con l'impianto elettrico di emergenza della stazione di pompaggio stessa ed installate in modo da attingere l'acqua dal torrente Artanavaz a quota 1196,751.

Alla Cooperativa nell'esecuzione delle opere attinenti al proprio impianto compete l'obbligo di provvedere alla sistemazione dei materiali di risulta provenienti da lavori di scavo o di galleria, onde evitare che depositi o discariche inconsulte, possano nuocere all'estetica del paesaggio, ovvero essere causa di franamenti pericolosi per i terzi e per le colture e le opere soggiacenti.

La Ditta subconcessionaria dovrà inoltre stabilire all'edificio di presa dell'impianto, alla vasca di carico e lungo il canale di scarico, opportuni capisaldi, riferiti al livello del mare, ai quali poter riferire in ogni tempo il livello dell'acqua.

Allo scopo di accertare, poi, la quantità d'acqua derivata ed utilizzata, la Ditta subconcessionaria dovrà costituire sul canale di scarico, come richiesto dall'Ufficio Idrografico del Po di Torino, uno stramazzo munito di idrometrografo e dovrà inoltre installare nella centrale od in altra località del bacino sotteso, un apparecchio pluviografico. I diagrammi dell'idrometrografo e del pluviografo dovranno essere inviati al suddetto Ufficio Idrografico a cura e spese della Società subconcessionaria.

Ai fini del coordinamento delle attività elettriche e in relazione anche agli esistenti impianti di distribuzione dell'ENEL, la realizzazione da parte della Società Cooperativa di nuove linee elettriche, interferenti con elettrodotti ENEL preesistenti la subconcessione dovrà essere preventivamente concordata con i competenti uffici dell'ENEL. Così pure i rifacimenti degli esistenti impianti di distribuzione dell'energia elettrica da parte della Cooperativa dovranno essere sottoposti di volta in volta agli Uffici dell'ENEL territorialmente competenti.

Art. 8

Termini per la presentazione del progetto esecutivo, inizio ed ultimazione delle espropriazioni e dei lavori

Ritenuto meritevole di approvazione quale progetto esecutivo della derivazione oggetto del presente disciplinare, il progetto presentato in data 15.9.1962 a firma Dott. Ing. Roberto Venco, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, la Ditta subconcessionaria dovrà entro i sottoindicati termini provvedere a:

a) iniziare i lavori entro un anno dalla data di notifica da parte dell'Amministrazione regionale della avvenuta emissione e registrazione del decreto di sub concessione, informando la predetta Amministrazione del giorno fissato per l'inizio;

b) condurre a termine i lavori entro tre anni dalla data di cui alla lettera a). Ultimati i lavori, la Ditta subconcessionaria dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 9

Collaudo e termine per l'utilizzazione dell'acqua

Eseguita la visita di collaudo, l'Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ove non vi siano eccezioni contrarie, potrà autorizzare l'immediata esecuzione della derivazione, ovvero la sua continuazione, dandone atto nel relativo certificato. Qualora la detta Amministrazione riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in dipendenza della loro esecuzione possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro mesi uno dalla data di approvazione del collaudo la Ditta subconcessionaria dovrà, sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, utilizzare l'acqua subconcessa.

Art. 10

Durata della subconcessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la subconcessione trattandosi di piccola derivazione ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, è accordata per la durata di anni trenta dalla data del decreto di subconcessione. Qualora al termine della subconcessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione subconcedente ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite sull'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare il subconcessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori di ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature, nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 11

Canone

La Ditta subconcessionaria corrisponderà alle Finanze dell'Amministrazione regio­nale, di anno in anno, anticipatamente, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, l'annuo canone di lire 2.297.168,00 in ragione di lire 1.312 per Kw sulla potenza di Kw 1750,89 anche se non possa o non voglia far uso, in tutto o in parte, della subconcessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'articolo unico della legge 18.10.1942, n. 1434.

Il canone potrà però essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita in relazione ad eventuali variazioni della potenza motrice risultanti da accertamenti da effettuarsi all'atto del collaudo.

Al riguardo e per un periodo di anni quattro dall'inizio dell'esercizio, l'Ufficio Acque e Miniere della. Regione avrà facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, con spese a carico della ditta subconcessionaria, nonché di esercitare un controllo periodico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'articolo 17 del Regolamento sulle Acque 14.8.1920 n. 1285. Conseguentemente il subconcessionario sarà tenuto a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le variazioni che il predetto Ufficio riterrà necessario, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Ufficio medesimo, saranno richiesti ed a permettere e favorire il libero accesso all'impianto subconcesso.

Art. 12

Pagamenti e depositi

All'atto della firma del presente disciplinare, la Ditta subconcessionaria ha dimostrato con la produzione delle regolari quietanze di avere effettuato:

a) il versamento alla Tesoreria della. Regione della somma di lire 1.148.585, come da quietanza n. in data , pari a mezza annualità del canone di cui al precedente articolo 11, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della subconcessione, somma che verrà restituita, ove nulla osti, al termine della subconcessione stessa;

b) il versamento presso la stessa Tesoreria della somma di lire 57.430, come da quietanza n. in data , pari ad un quarantesimo del canone annuo fissato dal precedente articolo 11, a termine del comma secondo dell'articolo 7 del Testo Unico 11.12.1933, n. 1775 sulle acque;

c) il versamento presso la stessa Tesoreria della somma di lire 500.000 (lire cinquecentomila) per le spese di sorveglianza, esperimento di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della subconcessione.

Restano a carico della. Ditta subconcessionaria tutte le opere inerenti alla subconcessione, per registrazione, copie dei disegni, di atti, di stampe, ecc.

Art.13

Sovracanone di cui alla legge 27.12.1953 n. 959

La Ditta subconcessionaria, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 gennaio 1977 n. 7, è tenuta all'osservanza della legge 27.12.1953 n. 959, integrata con la legge 30 dicembre 1959 n. 1254, poiché il suo impianto ha le opere di presa entro il perimetro del bacino imbrifero montano della Dora Baltea, delimitato con D.M. 26.4.1976 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 22.5.1976.

Art. 14

Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Regione

La Ditta subconcessionaria dovrà, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24.1.1977, n. 7, corrispondere alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta ed ai Comuni rivieraschi di Etroubles, Allein e Gignod, compresi tra il punto dove praticamente ha termine il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, il sovracanone annuo che il Ministero delle Finanze, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, potrà stabilire a loro favore, con proprio decreto, fino a lire 800 per ogni Kw nominale subconcesso.

Tale sovracanone è in applicazione della legge 21 dicembre 1961 n. 1501 concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 31 gennaio 1949, n. 8, e si collega con la legge 4 dicembre 1956, n. 1377, sostitutiva dell'articolo 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici.

Art.15

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Ditta subconcessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e relative norme: regolamentari, di quelli delle leggi emesse dalla Regione in materia di acque, nonché di tutte le altre legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque, l'agricoltura, la piscicoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 16

Domicilio legale

Per ogni effetto di legge la Ditta subconcessionaria elegge il proprio domicilio a Gignod.

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