Objet du Conseil n. 2224 du 26 octobre 2006 - Resoconto
OGGETTO N. 2224/XII - Disegno di legge: "Nuova disciplina del servizio farmaceutico. Abrogazione della legge regionale 2 aprile 1986, n. 13".
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Allo scopo di garantire la regolare e omogenea erogazione alla popolazione del servizio farmaceutico, la presente legge disciplina l'esercizio delle farmacie e dei dispensari aperti al pubblico nel territorio della regione, determinando i criteri generali per la definizione degli orari di apertura, dei turni di servizio e di pronta disponibilità, nonché della chiusura per festività, riposo infrasettimanale e ferie annuali.
2. Le farmacie e i dispensari aperti al pubblico, oltre ad assicurare il servizio farmaceutico, concorrono con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL, all'attuazione del piano socio-sanitario regionale, articolato in ambito distrettuale nei piani delle attività territoriali, ed in particolare alla realizzazione di iniziative di prevenzione e tutela della salute rivolte alla popolazione.
3. I dispensari stagionali di cui all'articolo 1, comma quinto, della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), possono essere istituiti limitatamente ai periodi dell'anno ricompresi tra il 15 giugno e il 15 settembre e tra il 1° dicembre e il 30 aprile.
Articolo 2
(Orario di apertura)
1. Le farmacie devono osservare un orario di apertura non inferiore a trentasei ore settimanali, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3.
2. I dispensari di cui all'articolo 1, comma terzo, della l. 221/1968 devono osservare un orario di apertura non inferiore a dieci ore settimanali.
3. Nei periodi di maggior afflusso turistico, le farmacie possono rimanere aperte ininterrottamente.
Articolo 3
(Chiusura)
1. Le farmacie possono usufruire di trenta giorni all'anno di chiusura per ferie.
2. Le farmacie, non in servizio per turno, possono rimanere chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale.
3. Fermo restando il servizio per turno, le farmacie possono usufruire:
a) di una giornata intera di chiusura per riposo infrasettimanale;
b) in caso di festività infrasettimanale, di una giornata intera di chiusura per riposo infrasettimanale.
Articolo 4
(Modalità di espletamento del servizio)
1. Il servizio farmaceutico è assicurato al pubblico con le seguenti modalità:
a) a battenti aperti, quando la farmacia è aperta al pubblico;
b) a battenti chiusi, quando la farmacia è chiusa con il farmacista di guardia all'interno. Al fine di garantire la sicurezza del farmacista e il regolare espletamento del servizio, le farmacie possono dotarsi di opportune aperture o sportelli che, pur limitando l'accesso ai locali e il diretto contatto con il farmacista, consentono all'utente di dialogare con il farmacista e di ricevere la prestazione necessaria;
c) a battenti chiusi con reperibilità del farmacista, quando la farmacia è chiusa e il servizio è assicurato in modo agevole e tempestivo mediante un dispositivo di chiamata diretta del farmacista in servizio di reperibilità, installato a cura e spese della farmacia. Il farmacista deve rendersi disponibile entro quindici minuti dalla chiamata.
2. Nell'orario di apertura al pubblico, le farmacie effettuano il servizio a battenti aperti.
3. Al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, il servizio riveste le caratteristiche di guardia farmaceutica diurna, notturna o festiva.
4. Il servizio di guardia farmaceutica è effettuato con le seguenti modalità, che costituiscono condizioni minime di erogazione del servizio:
a) guardia diurna, dalla fine dell'apertura mattutina sino all'inizio dell'apertura pomeridiana e dalla fine dell'apertura pomeridiana sino all'inizio della guardia notturna:
1) nelle farmacie urbane, a battenti chiusi con il farmacista all'interno senza diritto di chiamata;
2) nelle farmacie rurali, a battenti chiusi con reperibilità del farmacista senza diritto di chiamata;
b) guardia notturna, dalle ore 22.00 sino all'apertura mattutina del giorno seguente:
1) nelle farmacie urbane, a battenti chiusi con il farmacista all'interno con diritto di chiamata;
2) nelle farmacie rurali, a battenti chiusi con reperibilità del farmacista con diritto di chiamata;
c) guardia festiva, dall'apertura mattutina del giorno festivo sino all'apertura mattutina del giorno seguente:
1) nelle farmacie urbane:
1.1 a battenti aperti, durante l'apertura nelle fasce orarie mattutina e pomeridiana;
1.2 a battenti chiusi, dalla fine dell'apertura mattutina sino all'inizio dell'apertura pomeridiana e dalla fine dell'apertura pomeridiana sino all'inizio della guardia notturna, con il farmacista all'interno senza diritto di chiamata;
1.3 a battenti chiusi, dalle ore 22.00 sino all'apertura mattutina del giorno seguente, con il farmacista all'interno con diritto di chiamata;
2) nelle farmacie rurali, a battenti chiusi con reperibilità del farmacista con diritto di chiamata.
Articolo 5
(Prescrizioni urgenti)
1. Nei casi in cui le farmacie eroghino il servizio a battenti chiusi ovvero a battenti chiusi con reperibilità del farmacista, le stesse devono erogare soltanto le prescrizioni di ricette sulle quali il medico ha fatto esplicita menzione del carattere di urgenza, nonché di ricette o richieste per le quali il farmacista rileva il carattere di urgenza.
Articolo 6
(Determinazione degli orari e dei turni)
1. Gli orari di apertura, il calendario delle ferie e i turni del servizio di guardia farmaceutica sono fissati con validità annuale, entro il 15 dicembre dell'anno precedente, dal direttore generale dell'Azienda USL. La proposta è formulata, entro il 31 agosto di ogni anno, dall'Ordine dei farmacisti della Valle d'Aosta, di concerto con i direttori dei distretti socio-sanitari e i Presidenti delle Comunità montane, sulla base dei criteri aziendali determinati dal direttore di area territoriale dell'Azienda USL e nel rispetto dei seguenti criteri direttivi, finalizzati a garantire la continuità e la capillarità del servizio farmaceutico oltre che la tutela della concorrenza:
a) diversificazione dei turni all'interno di ciascun distretto socio-sanitario, in relazione alla distribuzione della popolazione sul territorio e all'ubicazione delle sedi farmaceutiche;
b) individuazione delle fasce orarie minime di apertura nell'arco della giornata;
c) definizione dei turni per i servizi di guardia farmaceutica diurna, notturna e festiva, secondo criteri di rotazione tra le farmacie interessate dai turni stessi.
2. Le variazioni al calendario dei turni del servizio di guardia farmaceutica sono approvate dal direttore generale dell'Azienda USL.
Articolo 7
(Adempimenti delle farmacie)
1. Il titolare di farmacia non in servizio deve esporre al pubblico, in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne, l'indicazione del nominativo e dell'ubicazione delle farmacie aperte nell'ambito del distretto socio-sanitario di appartenenza o comunque entro la distanza massima determinata dal direttore generale dell'Azienda USL.
2. Le farmacie devono attivare un dispositivo atto a rendere agevole da parte dell'utente la chiamata del farmacista quando la farmacia è a battenti chiusi con reperibilità del farmacista.
3. Nell'orario di apertura al pubblico e durante l'espletamento del servizio di guardia farmaceutica, le farmacie devono attivare l'insegna esterna luminosa.
Articolo 8
(Ordinanze urgenti per la regolarità del servizio)
1. In casi di emergenza di carattere locale, il Sindaco del Comune interessato può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, sentito il direttore generale dell'Azienda USL, al fine di assicurare alla popolazione la regolare erogazione del servizio farmaceutico.
2. Nel caso in cui l'emergenza riguardi più Comuni, le ordinanze di cui al comma 1 sono emesse dal Presidente della Regione, su proposta del direttore generale dell'Azienda USL.
Articolo 9
(Disposizioni transitorie)
1. Per l'anno 2006, continuano a trovare applicazione gli orari di apertura, il calendario delle ferie e i turni per la continuità del servizio farmaceutico stabiliti dal direttore generale dell'Azienda USL con propria deliberazione n. 2595 in data 12 dicembre 2005.
Articolo 10
(Abrogazione)
1. La legge regionale 2 aprile 1986, n. 13 (Disciplina degli orari di apertura, delle ferie, dei turni di servizio e della chiusura settimanale delle farmacie della Regione Valle d'Aosta), è abrogata.
Articolo 11
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 concernenti, rispettivamente, le modalità di espletamento del servizio farmaceutico e gli adempimenti a carico delle farmacie si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Maquignaz.
Maquignaz (UV) - Il presente disegno di legge disciplina le modalità di erogazione del servizio farmaceutico. Abrogando e sostituendo integralmente la legge regionale n. 13/1986, "Disciplina degli orari di apertura, delle ferie, dei turni di servizio e della chiusura settimanale delle farmacie della Regione Valle d'Aosta", in un clima di progressiva liberalizzazione, tale disegno di legge risponde pienamente alla nota inviata alle Regioni dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato - "Antitrust" -, secondo la quale sarebbe stata utile una revisione normativa da parte delle Regioni per eliminare i limiti e le distorsioni della concorrenza che non risultino giustificati da esigenze di interesse generale.
Continuando a garantire agli utenti un servizio capillare, regolare e stabile, mantenendo gli orari di apertura minima, tale disegno di legge risulta essere meno restrittivo nelle modalità di gestione del servizio farmaceutico...
Presidente - ... colleghi, collega Viérin, scusi abbia pazienza...
Maquignaz (UV) - ... per garantire la regolare e omogenea erogazione alla popolazione...
Presidente - ... colleghi, per cortesia, abbiamo un collega che sta presentando una relazione al disegno di legge, abbiate pazienza!
Maquignaz (UV) - ... grazie... del servizio farmaceutico, il presente disegno di legge individua i criteri generali secondo i quali vengono determinati orari di apertura, turni di servizio e di pronta disponibilità, nonché giorni di chiusura per festività, riposo infrasettimanale e ferie annuali.
L'articolo 2 definisce infatti gli orari minimi di apertura al pubblico di farmacie e dispensari, fissando in 36 le ore minime di apertura per le farmacie, prevedendo inoltre la possibilità di apertura ininterrotta nei periodi di maggior afflusso turistico, dando una specifica risposta alle esigenze di numerose località valdostane. L'architettura leggera della legge non impone giorni e periodi determinati di chiusura settimanale o annuale, consentendo ai titolari di decidere liberamente l'eventuale chiusura dell'esercizio. L'Ordine dei farmacisti infatti, dopo una concertazione a livello territoriale con i Direttori dei distretti socio-sanitari e i Presidenti delle Comunità montane, tenuto conto dei criteri aziendali determinati dal Direttore dell'area territoriale dell'azienda "USL", sottopone al Direttore generale della suddetta azienda un piano dei turni annuali di servizio, dei giorni di chiusura settimanale e dei periodi annuali di chiusura programmata per ferie.
Il presente disegno di legge definisce semplicemente i criteri guida per orientare l'azione dell'azienda "USL", cui compete, nella figura del Direttore generale, la definizione nel dettaglio degli orari, dei turni e delle eventuali variazioni di calendario, dando una risposta adeguata alle esigenze di organizzazione del servizio, che risultano essere diverse a seconda dell'ambito territoriale. Il disegno di legge scende più nel dettaglio quando si parla delle modalità di espletamento del servizio, differenziandole per le farmacie urbane (presenti solo nel capoluogo regionale) e per le farmacie rurali (presenti nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 persone).
Tale provvedimento, pur confermando una serie di modalità tuttora in vigore, introduce una rilevante novità, ammettendo che il servizio di guardia notturna delle farmacie rurali sia effettuato attraverso reperibilità del farmacista, in sostituzione della presenza obbligatoria dello stesso all'interno della farmacia. Tale aspetto è volto ad alleggerire il servizio di guardia notturna di molte delle nostre farmacie di paese, dove spesso per motivazioni organizzative non è così semplice la turnazione con altri farmacisti. Per quanto riguarda il servizio a battenti chiusi, ovvero con reperibilità del farmacista, la norma conferma e rinnova la prassi secondo la quale il farmacista è tenuto a dispensare farmaci sotto presentazione di prescrizione medica indicante l'urgenza o nel caso in cui il carattere di urgenza venga determinato dallo stesso farmacista. La norma definisce inoltre gli obblighi a carico dei titolari degli esercizi farmaceutici, ponendo soprattutto l'attenzione sull'aspetto dell'informazione al pubblico, a partire dalla presenza dell'insegna esterna luminosa durante gli orari di apertura al pubblico, al caso di chiusura del proprio esercizio durante il quale il titolare deve esporre in modo chiaro ed evidente il nominativo e l'ubicazione della farmacia in servizio più vicina, per passare al servizio su reperibilità, durante il quale deve predisporre ed attivare un idoneo dispositivo di chiamata; in conclusione, stabilendo che, al fine di assicurare la regolare erogazione del servizio farmaceutico alla popolazione, in caso di emergenza, l'autorità competente all'emissione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente sia, in accordo con il Direttore generale dell'azienda "USL", nei casi di emergenza locale, il sindaco del comune interessato e, nel caso di emergenza riguardante più comuni, il Presidente della Regione.
Il presente disegno di legge dispone che in fase transitoria per il 2006 si osserveranno gli orari di apertura, il calendario delle ferie e i turni già stabiliti con deliberazione del Direttore generale dell'azienda "USL" nel dicembre 2005.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Ricordo che questa legge ha avuto il parere favorevole del CPEL e il parere favorevole della V Commissione, con la presentazione di un emendamento. Se non vi sono richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Fosson.
Fosson (UV) - Solo per ringraziare il relatore e la Commissione, con cui abbiamo lavorato, e tutti i collaboratori. È una legge che si aspettava da tempo, che mette ordine in un settore, è una legge che non reca grandi cambiamenti del sistema, ma vuole stabilizzarlo e renderlo più attuale; sottolineo infatti l'articolo 1, comma 2, laddove dice che le farmacie saranno aperte "alla realizzazione di iniziative di prevenzione e tutela della salute rivolte alla popolazione". È una legge che risistema gli orari, dando una grande libertà alle farmacie nell'ottica di mantenere questa risorsa territoriale importante per la Valle d'Aosta che sono le farmacie. Si distingue tra farmacia urbana e farmacia rurale: nella prima si cerca di garantire la sicurezza del farmacista prevedendo un servizio a battenti aperti con una separazione dall'utente, a seguito di episodi di violenza; per la seconda il concetto nuovo è, proprio perché sono farmacie che hanno dei turni di apertura lunghi e logoranti, la possibilità avvalorata dalla tecnologia che il farmacista faccia il servizio di reperibilità non nel retro della farmacia, ma al suo domicilio, con un obbligo di presentarsi entro 15 minuti. Anche l'utente ci guadagna, perché per l'utente la permanenza delle farmacie soprattutto nei paesini è un grande vantaggio... la possibilità che queste farmacie siano aperte al discorso della prevenzione e di varie prenotazioni, su cui stiamo lavorando, e soprattutto, dal punto di vista economico, perché nelle farmacie rurali, come detto all'articolo 4, il fatto che il farmacista nel periodo diurno e nel periodo prima del servizio notturno è reperibile... e ha rinunciato al diritto di chiamata.
Président - Nous passons à l'examen des articles.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - A l'article 2 il y a l'amendement de la Ve Commission, qui récite:
Emendamento
Il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato.
Je le soumets au vote:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 2 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 2
(Orario di apertura)
1. Le farmacie devono osservare un orario di apertura non inferiore a trentasei ore settimanali, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3.
2. I dispensari di cui all'articolo 1, comma terzo, della l. 221/1968 devono osservare un orario di apertura non inferiore a dieci ore settimanali.
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.