Objet du Conseil n. 33 du 5 janvier 1978 - Verbale
OGGETTO N. 33/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "INQUADRAMENTO NEL RUOLO REGIONALE DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALLA SOPPRESSA OPERA NAZIONALE MATERNITÀ E INFANZIA".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente. "Inquadramento nel ruolo regionale del personale già dipendente dalla soppressa Opera Nazionale Maternità ed Infanzia", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 21 e 22 dicembre 1977:
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Con legge 23 dicembre 1975, n. 698, successivamente modificata con legge 1 agosto 1977, n. 563, l'Opera nazionale per la protezione delta maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.) venne disciolta a decorrere dal 1 gennaio 1976 e le relative funzioni, unitamente al personale dipendente vennero trasferite alle regioni, alle province ed ai comuni.
Per quanto concerne il personale in servizio presso il Comitato O.N.M.I. di Aosta, quello addetto all'asilo-nido venne trasferito al Comune di Aosta, mentre quello addetto ai consultori venne trasferito alla-Regione con decreto del Ministro della sanità in data 26 novembre 1976.
Il personale trasferito comprende un Direttore sanitario, una assistente sociale e nove assistenti sanitarie visitatrici.
Allo scopo di rendere operante il trasferimento del personale di cui trattasi, la Giunta sottopone al Consiglio regionale l'unito disegno di legge che prevede l'istituzione dei posti necessari ed attua il relativo inquadramento nei ruoli regionali.
L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'inquadramento del personale in parola nei ruoli regionali, nonché l'equiparazione delle qualifiche attribuite presso l'ente di provenienza a quelle del personale regionale.
All'articolo 2 è previsto il riconoscimento, per intero, dell'anzianità maturata presso l'ente soppresso, in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 698.
Poiché a seguito dell'inquadramento, alcuni dipendenti percepirebbero una retribuzione complessiva annua inferiore a quella maturata pressa l'ente di provenienza all'atto del trasferimento l'articolo 3 attribuisce al personale un assegno "ad personam" in misura corrispondente alla differenza tra il vecchio ed il nuovo trattamento. Tale assegno sarà riassorbito dai futuri aumenti retributivi concessi: alla generalità dei dipendenti regionali.
L'articolo 4 istituisce i posti necessari per l'inquadramento di tutto il personale trasferito.
Quanto al trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'articolo 5 effettua un rinvio agli articoli 8 e 9 della legge di scioglimento i quali prevedono l'iscrizione del personale in parola all'INADEL agli effetti del trattamento assistenziale e previdenziale e la possibilità d'opzione tra l'iscrizione alla C.P.D.E.L. ed il mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.S., agli effetti del trattamento di quiescenza.
L'articolo 6 disciplina il caso di un'assistente sanitaria, il cui posto è stato previsto fra quelli di nuova istituzione, trasferita dal Comitato ONMI di Torino a quello di Aosta con effetto da data successiva a quella di scioglimento dell'ente, contro il cui trasferimento è stato proposto ricorso al T.A.R.
Gli articoli 7 e 8 trattano la parte finanziaria, a proposito della quale si ritiene utile precisare che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 698, con la legge dí approvazione del bilancio regionale per l'anno 1976, vennero istituiti i seguenti capitoli per le entrate e le spese derivanti dal trasferimento delle funzioni del cessato ONMI:
a) nella categoria "Trasferimenti" dell'Entrata il capitolo n. 69 - Fondi assegnati dallo Stato per gli oneri derivanti dal trasferimento delle funzioni amministrative già esercitate dall'ONMI (quarto comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698);
b) nella categoria "Trasferimenti" della Spesa il capitolo n. 728 - Contributi agli Enti locali per gli oneri derivanti dal trasferimento delle funzioni amministrative già esercitate dall'ONMI ai sensi del quinto comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698;
c) nella categoria "Partite che si compensano nella Spesa" (partite di giro dell'Entrata) il capitolo n. 166 - Contributo per gli oneri derivanti alla Regione dal trasferimento delle funzioni amministrative già esercitate dall'ONMI (quinto comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698);
d) nella categoria "Partite che si compensano nell'Entrata" (partite di giro della Spesa) il capitolo n. 133 - Oneri derivanti dal trasferimento delle funzioni amministrative già esercitate dall'ONMI ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698.
Le spese sostenute nel 1976 per il personale proveniente dalla soppressa ONMI, da trasferirsi a questa Regione (nelle altre Regioni trasferito alle Province), sono state imputate al predetto capitolo di spesa 133 delle partite di giro; la copertura delle spese è avvenuta mediante introito al corrispondente capitolo 166 delle partite di giro dell'Entrata del contributo assegnato dallo Stato con D.M. 130786 del 19.5.1976, iscritto al cap. 728 della parte Spesa del bilancio e ripartito tra questa Regione ed il Comune di Aosta.
Nel bilancio per l'anno finanziario 1977, i capitoli sopra indicati figurano con la nuova numerazione:
capitoli della Parte Entrata 800 (ex 69) e 2025 (ex 166)
capitoli della Parte Spesa 1315 (ex 133) e 8080 (ex 728)
Per l'anno 1977, le spese per il personale già dipendente dell'ONMI da trasferirsi a questa Regione saranno imputate, secondo l'oggetto, ai nuovi capitoli di spesa istituiti con gli articoli 7 e 8 del disegno di legge allegato.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1977, la quota spettante a questa Regione a titolo di ripartizione del contributo statale, iscritto al cap. 8080 della parte Spesa del bilancio, sarà introitata al cap. 445 della parte Entrata del bilancio "Ricuperi di somme sulle spese erogate sui capitoli delle spese correnti del bilancio".
(SEGUE: testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente il disegno di legge in esame.
Il Consigliere LUSTRISSY annuncia il voto favorevole del Gruppo D.P.
Il Consigliere BONDAZ annuncia il voto favorevole del Gruppo D.C.
Il Consigliere MANGANONI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista.
I Consiglieri LANIVI e TAMONE chiedono chiarimenti in ordine alla utilizzazione del personale del disciolto Ente.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ fa presente che il personale del disciolto Ente continuerà ad operare sul territorio con i compiti che aveva in precedenza, operando presso le Comunità Montane ed i Comuni dotati di Consultori familiari.
Il Consigliere LUSTRISSY ritiene opportuna una riorganizzazione dei servizi prestati dal disciolto Ente.
Il Consigliere PARISI chiede chiarimenti in ordine alla utilizzazione di una unità lavorativa trasferita dalla Provincia di Torino in Valle d'Aosta.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente, che il dipendente in questione è retribuito provvisoriamente dalla Regione, che si riserva di intraprendere tutte le iniziative per ottenere il rimborso delle spese sostenute.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ fa presente che il personale ex ONMI svolgerà un servizio nuovo, in conformità a quanto sarà stabilito dalla legge regionale istitutiva dei Consultori familiari.
Il Consigliere FOURN1ER manifesta la preoccupazione che il disegno di legge in questione non riceva il visto del Presidente della Commissione di Coordinamento in quanto all'articolo 8 è prevista, per la copertura della spesa finanziaria, una variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.
Il Presidente della. Giunta ANDRIONE fa presente che è stato predisposto dalla Giunta un apposito emendamento.
Presidente DOLCHI, avendo constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2 3, 4, 5, 6 e 7.
Si dà atto che gli articoli da 1 a 7 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli ventotto).
Articolo 8.
Si dà atto che all'articolo 8 è stato presentato dalla Giunta il seguente emendamento:
dopo il terzo comma aggiungere: "Sui predetti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge".
Si dà atto che l'articolo 8, emendato, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto)
Articolo 9.
Si dà atto che l'articolo 9 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Allegati A) e B)
Si dà atto che gli allegati A) e B) al disegno di legge sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i nove articoli del disegno di legge regionale in esame ed i relativi allegati A e B sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
Voti favorevoli: venticinque;
Voti contrari: quattro.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Inquadramento nel ruolo regionale del personale già dipendente dalla soppressa Opera Nazionale Maternità ed Infanzia".
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Disegno di legge n. 351
Legge regionale.......... n. ............: "INQUADRAMENTO NEL RUOLO REGIONALE DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE DALLA SOPPRESSA OPERA NAZIONALE MATERNITÀ ED INFANZIA".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il personale di ruolo e non di ruolo, già dipendente dalla soppressa Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, trasferito alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e successive modificazioni, è inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 1976, nei ruoli regionali. Al personale stesso sono attribuite le qualifiche corrispondenti a quelle rivestite presso l'ente di provenienza, sulla base delle equiparazioni stabilite nell'allegato A alla presente legge.
Art. 2
Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo precedente, è riconosciuta per intero, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza alla data del 31 dicembre 1975.
Art. 3
Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione dell'articolo precedente, al personale competa, all'atto dell'inquadramento, un trattamento economico complessivo annuo lordo inferiore a quello maturato presso l'ente di provenienza, al personale stesso è attribuito un assegno "ad personam" di importo pari alla differenza tra il vecchio ed il nuovo trattamento, riassorbibile con i futuri miglioramenti retributivi concessi alla generalità dei dipendenti regionali.
Agli effetti dell'applicazione del comma precedente, l'indennità integrativa speciale, le quote di aggiunta di famiglia ed i compensi per lavoro straordinario, non sono presi in considerazione.
Art. 4
Nella vigente pianta organica dei posti e del personale dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale sono istituiti i nuovi posti indicati nella tabella annessa alla presente legge quale allegato B.
Nelle vigenti tabelle di attuazione della carriera economica a ruolo aperto del personale dipendente dell'Amministrazione regionale sono aggiunti í seguenti nuovi posti:
Carriera direttiva:
ruolo del personale sanitario - gruppo regionale A/2: un posto di Dirigente di servizio.
Carriera di concetto:
ruolo speciale - gruppo regionale B: un posto di Assistente sociale.
Carriera di concetto:
ruolo A.S.V. - gruppo regionale B: nove posti di Assistente sanitaria visitatrice.
Art. 5
In materia di trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, al personale contemplato dalla presente legge si applicano le norme degli articoli 8 e 9 della legge 23.12.1975, n. 698 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6
L'inquadramento nel ruolo regionale del personale avverso il cui trasferimento stato proposto ricorso, è sospeso fino alla decisione definitiva del giudice amministrativo.
Art. 7
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 10.900.000 per arretrati 1976 e in L. 75.000.000 per l'anno 1977 graveranno per L. 10.900.000 sul capitolo 540 e per L. 75.000.000 sui capitoli 7401, 7431 e 7446 che sì istituiscono nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.
La relativa copertura è assicurata per lire 75.000.000 da corrispondente assegnazione di fondi da parte dello Stato, ai sensi, della legge 23 dicembre 1975 n. 698 e per L. 10.900.000 da corrispondente maggiore entrata accertata sul cap. 105 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.
L'onere derivante alla Regione dalla istituzione del capitolo 7401 di cui alla presente legge costituisce spesa corrente obbligatoria della Regione e per gli esercizi 1978 e successivi gli stanziamenti dei capitoli di spesa istituiti con la presente legge in conto spese 1977 saranno stabiliti con la legge di approvazione del bilancio.
Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge; sono approvate, a decorrere dall'anno 1978, con la legge di approvazione del bilancio.
Art. 8
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Entrata
Variazioni in aumento:
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Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 |
L. 10.900.000 |
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Cap. 445 - Ricupero di somme sulle spese erogate sui capitoli delle spese correnti del bilancio |
L. 75.000.000 |
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TOTALE |
L. 85.900.000 |
Parte Spesa
Variazioni in aumento:
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Cap. 540 - Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale |
L. 10.900.000 |
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Cap. 7401 - di nuova istituzione Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Servizio di assistenza materna ed infantile |
L. 70.000.000 |
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Cap. 7431 - di nuova istituzione Compensi per lavoro straordinario al personale del servizio assistenza materna ed infantile |
L. 50.000 |
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Cap. 7446 - di nuova istituzione Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale del Servizio assistenza materna ed infantile |
L. 4.950.000 |
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TOTALE |
L. 85.900.000 |
Nell'allegato D alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15 è aggiunto il capitolo 7401 istituito con la presente legge.
Il capitolo 2025 della parte Entrata ed il capitolo 1315 della parte Spesa del bilancio regionale per l'anno 1977 sono soppressi a decorrere dal 1.1.1978.
Sui predetti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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ALLEGATO A ALLA LEGGE REGIONALE ...............
Tabella di equiparazione delle qualifiche ex O.N.M.I. alle qualifiche regionali:
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Ruoli e qualifiche ex ONMI |
Qualifiche e gruppi: regionali |
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Professionale - I Qualifica Tecnico - Assistente tecnico Professionale - II Qualifica |
Dirigente di servizio (A/2) Assistente sociale (B) Assistente sanitaria visitatrice B) |
ALLEGATO B ALLA LEGGE REGIONALE ................
Elenco dei nuovi posti istituiti presso l'Assessorato della Sanità e dell'Assistenza Sociale:
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Qualifiche del personale |
Posti |
Carriera |
Gruppo regionale |
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non ruolo |
ruolo |
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Dirigente di servizio Assistente sociale Assistente sanitaria visitatrice |
1 1 9 |
direttiva concetto concetto |
A/2 B B |
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