Objet du Conseil n. 78 du 5 avril 1974 - Verbale

OGGETTO N. 78/74 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 26, sulla nuova tabella di sviluppo della carriera a ruolo aperto per il personale addetto ai Servizi forestali regionali".

Il Vice Presidente FOSSON dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 26, sulla nuova tabella di sviluppo della carriera a ruolo aperto per il personale addetto ai Servizi forestali regionali", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 4 e 5 aprile 1974:

Al personale, già appartenente al Corpo forestale dello Stato e transitato nei ruoli regionali ai sensi delle leggi regionali 11 marzo 1968, n. 6 e 31 agosto 1972, n. 26, venne riconosciuta esclusivamente l'anzianità maturata presso lo Stato nel posto di titolarità all'atto del passaggio nei ruoli regionali.

Successivamente, con legge regionale 7 marzo 1973, n. 6 (art. 11), venne riconosciuta ai dipendenti regionali, nella misura del 50%, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza nel caso di avanzamento di carriera.

Tale disposizione è applicabile anche al personale del Corpo forestale valdostano, limitatamente, però, al periodo di servizio svolto in posti di ruolo presso il Corpo forestale valdostano e non a quello svolto presso il Corpo forestale dello Stato, anche se in posizione di comando.

Si è venuta, pertanto, a creare una disparità di trattamento tra il personale regionale (al quale si applica la valutazione del 50% del servizio reso nella qualifica di provenienza) ed il personale statale transitato nei ruoli regionali (al quale tale valutazione non si applica).

Tale disparità di trattamento è aggravata, anche, dal fatto che, con decorrenza dal 1.7.1970, la qualifica di brigadiere è stata abolita, per cui accade che, transitando nei ruoli regionali, ad un brigadiere (con maggiore anzianità nel grado) sia attribuito un trattamento economico superiore a quello di un maresciallo (con minore anzianità nel grado).

Il progetto di legge di cui trattasi ha lo scopo di correggere tale disparità, assoggettando alla stessa disciplina i servizi resi presso il Corpo forestale valdostano e quelli resi presso il Corpo forestale dello Stato.

Poiché l'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1973 n. 6 si applica con decorrenza dal 1° luglio 1970 e poiché alcuni dei dipendenti interessati sono transitati nei ruoli regionali successivamente a tale data, l'ultimo comma dell'articolo 1 ha lo scopo di evitare che la valutazione dell'anzianità pregressa abbia decorrenza anteriore al passaggio nei ruoli regionali.

La maggiore spesa annua è prevista in Lire 5.000.000.

Il Presidente della Giunta DUJANY illustra brevemente il provvedimento.

Interviene il Consigliere ANDRIONE.

Il Vice Presidente FOSSON, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente Fosson accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti: ventisei;

- Consiglieri votanti: venticinque;

- Voti favorevoli: diciotto;

- Voti contrari: sette;

- Astenutosi dalla votazione il Consigliere Borbey.

Il Vice Presidente FOSSON, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione della legge regionale 31 agosto 1972, n. 26, sulla nuova tabella di sviluppo della carriera a ruolo aperto per il personale addetto ai Servizi forestali regionali".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 32)

---

Disegno di legge regionale n. 32

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE N. : MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1972, N. 26, SULLA NUOVA TABELLA DI SVILUPPO DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI FORESTALI REGIONALI.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 4 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 26, è abrogato e sostituito dal seguente:

"Sono estese, in quanto applicabili, al personale addetto ai servizi forestali regionali le norme di cui agli articoli 7 della legge regionale 30 giugno 1972, n. 13, e 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6.

Agli effetti dell'applicazione del comma precedente al personale statale transitato nei ruoli regionali ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 11 marzo 1968, n. 6, e della legge regionale 31 agosto 1972, n. 25, sono presi in considerazione, oltre ai servizi resi in posti di ruolo presso il Corpo Forestale Valdostano, anche quelli resi in posti di ruolo presso il Corpo Forestale dello Stato.

Nel caso di inquadramento nei ruoli regionali avvenuto successivamente al 30 giugno 1970, la valutazione dell'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza avrà decorrenza dalla data dell'inquadramento".

Art. 2

La spesa annua derivante a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, prevista in complessive Lire 5.000.000, graverà sul capitolo 302 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi, per il periodo dal 1°luglio 1970 al 31 dicembre 1973, prevista in complessive Lire 15.000.000, sarà imputata al capitolo di spesa 59 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1974.

Al finanziamento della spesa complessiva di lire 20 milioni, prevista per l'anno 1974, si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte ENTRATA e della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974:

variazione in aumento della Parte ENTRATA

- lo stanziamento del capitolo 16 (Proventi della Casa da Gioco di St. Vincent è aumentato di lire 20.000.000)

variazioni in aumento della Parte SPESA

cap. 59 Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale.

L. 15.000.000

cap. 302 Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali.

L. 5.000.000

TOTALE

L. 20.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d' Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far la osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì