Objet du Conseil n. 447 du 6 décembre 1977 - Verbale
OGGETTO N. 447/77 - RINNOVO CONTRATTO DI GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT VINCENT.
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla proposta di rinnovo del contratto di gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna:
A conclusione dei lavori dell'apposita Commissione consiliare, è stata predisposta una ipotesi di convenzione per il rinnovo della concessione della gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent alla Società SITAV, attuale concessionaria.
Dalla relazione conclusiva della sopraindicata Commissione consiliare appare evidente la necessità di procedere al rinnovo del contratto di concessione della gestione della Casa da gioco, a trattativa privata, tenuto conto dei numerosi condizionamenti che, impedendo una licitazione a parità di condizioni, consigliano la procedura predetta al fine anche di lasciare l'Amministrazione regionale completamente libera per il futuro.
Tenuto conto della specialità del contratto, dell'assenza di proposte alternative valide, del preminente interesse della Regione di assicurare la continuità del tributo-tassa di concessione finora percepito, nonché del fatto che la Società SITAV sinora svolto, in modo soddisfacente i compiti affidatile, la Giunta regionale concorda di proporre al Consiglio regionale di
approvare
la sottoriportata bozza di proposta globale di rinnovo, con migliorie, dell'attuale convenzione per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent.
BOZZA DI CONVENZIONE REGIONE-SITAV
Premesso:
che in data 29.4.1957 veniva stipulato l'atto, con allegato capitolato, n. 1552 di rep., registrato in Aosta il 20.5.1957, al n. 1575 vol. 218 mod.1, regolante l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent, da parte della concessionaria Società SITAV, con scadenza al 31.3.1966;
che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con delibera n. 95 in data 12 luglio 1965, apportava modificazioni ad alcune clausole del capitolato, allo scopo di migliorare le condizioni contrattuali nell'interesse della Regione e di assicurare la realizzazione di importanti opere per la valorizzazione turistica di Saint-Vincent;
che per consentire alla SITAV l'adempimento degli oneri e la costruzione e avviamento delle opere ed impianti previsti dalle clausole modificatrici di cui sopra, la scadenza del contratto (31.3.1966) veniva fissata al 31 dicembre 1977;
che le opere previste nell'atto n. 2482 di rep. stipulato a seguito della delibera predetta in data 23 ottobre 1965, non sono state eseguite per cause assolutamente inimputabili alla volontà dei contraenti, quali, principalmente, la impossibilità di procedere alla edificazione concordata nel rispetto del piano regolatore generale;
che i positivi risultati della gestione della Casa da gioco dalla sua apertura ad oggi riconfermano l'opportunità e la necessità di proseguirne l'esercizio e di assicurarne la più alta produttività attraverso la realizzazione delle opere da costruire nella zona turistica di Saint-Vincent come da delibere della Giunta regionale n. 1851 del 28.5.1971 (presa d'atto) e del Consiglio regionale n. 195 del 28.7.1972, n. 355 del 7.10.1976 e n. 62 del 24.2.1977;
che la Società SITAV appare, sia per la sua consistenza patrimoniale e le garanzie finanziarie che essa offre, sia per la sua competenza professionale nella particolare attività, sia per la sua organizzazione e la preparazione tecnica dei suoi dipendenti, sia per obiettive, preminenti ragioni di interesse pubblico, quali quella di procedere con urgenza alle progettate opere indilazionabili, e della riconosciuta legittimità della sua gestione, perfettamente idonea alla continuazione dell'esercizio della Casa da gioco;
tutto ciò premesso
Art. 1
Allo scopo già richiamato nell'atto rep. 1552 in data 29.4.1957, di potenziare e valorizzare il turismo della Valle d'Aosta, in esecuzione delle delibere del Consiglio regionale 7.10.1976 n. 355, 14.2.1977 n. 58 e 24.2.1977 n. 62, la Regione rinnova a favore della Società SITAV, sede legale in Saint-Vincent, in persona dei suoi legali rappresentanti, il mandato a gestire la Casa da gioco di Saint-Vincent, denominata "Casino de la Vallée", con le modalità e le clausole che seguono.
Art. 2
L'esercizio dei giochi continuerà ad effettuarsi nei locali della Casa da gioco di Saint-Vincent, di proprietà regionale debitamente ampliati, con arredamenti, mobili ed attrezzature in oggi di proprietà della SIATV, SITAV.
La durata della presente convenzione è fissata in anni 12 complessivi, di cui 3 per l'esecuzione delle opere da completarsi funzionalmente con impegno essenziale delle parti, entro tale termine, e 9 per l'ammortamento delle opere stesse, e decorrerà dal 1 gennaio 1978.
Ove per fatti estranei alla volontà dei contraenti, l'inizio dei lavori e delle opere di cui al successivo art. 3 non possa coincidere con l'entrata in vigore della Convenzione medesima, i termini di cui sopra saranno, ipso jure, prorogati per un periodo pari a quello intercorrente tra il 1 gennaio 1978 e la data di inizio dei lavori, periodo comunque non superiore a mesi 6, a decorrere dall'1.1.1978.
Art. 3
La Società SITAV;
premesso:
che con delibere della Giunta regionale n. 1851 del 28.5.19 71 (presa d'atto) e del Consiglio regionale n. 195 del 28.7.1972, n. 355 del 7.10.1976 e n. 62 del 24.2.1977, è stato approvato il programma di opere da costruire nella zona turistica di Saint-Vincent e sono state indicate;
le opere di interesse regionale, perché direttamente collegate per la loro interfunzionalità con la Casa da gioco e quindi da assicurare in proprietà regionale, come segue:
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ampliamento Casa da gioco lati nord e sud |
Costo |
L. 6.628.000.000 |
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parcheggio nord-ovest |
" |
L. 3.450.000.000 |
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palazzo cultura, congressi, expo |
" |
L. 3.670.000.000 |
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parcheggio sud-est |
" |
L. 1.388.000.000 |
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parcheggio dipendenti |
" |
L. 526.000.000 |
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centrale termica |
" |
L. 1.175.000.000 |
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L. 16.837.000.000 |
e che i costi sopra indicati a carico regionale calcolati alla data 15.1.1977 non comprendono i costi dei terreni e degli oneri di urbanizzazione dovuti ex legge;
contribuirà quale onere straordinario di concessione alle spese per le opere sopra elencate con l'importo complessivo di L. 1.000.000.000 (un miliardo).
Le opere di cui sopra verranno eseguite sui progetti predisposti dalla SITAV, approvati dalla Regione e allegati al presente atto, capitolati, appalti e direzione lavori a cura SITAV, sotto l'alta sorveglianza della Regione che si riserva le modalità del controllo sia sul piano tecnico che economico-finanziario. Pagamenti da effettuarsi a stati di avanzamento dei lavori in misura proporzionale tra Regione e SITAV.
Ai fini di permettere la costruzione dell'intero complesso di opere sopraindicato, che è di proprietà della Regione, la SITAV - anche a mezzo Società ad essa collegate si impegna a trasferire in proprietà alla Regione stessa i terreni di cui all'elenco allegato, per complessivi mq. 24.490 su cui insistono costruzioni per mc. 11.800 all'atto in cui avranno inizio i lavori.
La SITAV, quale onere straordinario di concessione per realizzare le infrastrutture ritenute necessarie per la produttività della Casa da gioco, provvederà direttamente e/o a mezzo di Società collegate a costruire, a proprio carico, come da progetti allegati, che si approvano contestualmente al presente atto, le seguenti opere:
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Albergo 150 camere 300 letti, seconda categoria |
L. 3.587.000.000 |
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Piscina coperta con 3 vasche di cui 1 attrezzata anche per le competizioni e 1 per bambini con spogliatoi e zone coperte e scoperte connesse; complesso di 4 campi da tennis munito di impianto di illuminazione, di cui 2 attrezzati con tribune per competizioni agonistiche a livello anche internazionale con spogliatoi e servizi per complessive |
L. 1.558.000.000 |
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L. 5.145.000.000 |
Le opere di cui sopra il cui costo, calcolato alla data del 5.1.1977, al netto del valore dei terreni e degli oneri di urbanizzazione ex legge, sono e rimarranno in proprietà della Società SITAV e/o società collegate.
Progettazioni, appalti, direzioni lavori, a carico e cura SITAV, la Regione controllerà, anche in corso d'opera, la rispondenza delle opere agli impegni contrattuali.
Le opere ed i lavori sopraindicati dovranno essere iniziati all'atto di entrata in vigore del presente contratto, salvo quanto disposto dall'art. 2 e ultimati funzionalmente entro 3 anni di effettivo lavoro dal loro inizio.
Nel caso di inosservanza di detto termine per fatti imputabili a volontà della SITAV, la Regione avrà facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, previa notifica di formale diffida e intimazione da parte della Giunta regionale.
Art. 4
La SITAV verserà alla Regione sugli introiti lordi di gioco e proventi degli ingressi alle sale da gioco, le seguenti percentuali:
sino a L. 5.000.000.000: 78%
da 5.000.000.001 a 10.000.000.000: 76%
da 10.000.000.001 a 20.000.000.000: 72%
da 20.000.000.001 a 30.000.000.000: 70%
ove gli introiti lordi di gioco superassero del 10% tale ultimo ammontare sulla quota eccedente la percentuale da applicare a favore della Regione sale al 72,50%.
Qualora per cause non imputabili alla volontà delle parti si verificasse una flessione degli introiti globali di gioco superiore al 20% rispetto all'anno precedente e comunque tale da ridurli al di sotto di 16 miliardi, le parti si impegnano sin d'ora a rivedere le condizioni economiche della concessione.
In caso di disaccordo sulla riduzione degli oneri di capitolato a carico della SITAV, le parti potranno procedere al giudizio arbitrale di cui all'art. 19.
In caso di chiusura della Casa da gioco non addebitabile alle parti prima della scadenza con il presente atto convenuta, la SITAV avrà diritto al rimborso di una quota delle spese sostenute per gli oneri straordinari di concessione proporzionale al numero di anni in riduzione della durata medesima, limitatamente al contributo ed al valore dei terreni e stabili trasferiti alla Regione di cui all'art. 3 comma primo e quarto.
Art. 5
Ai fini di incrementare la produttività della Casa da gioco, la SITAV continuerà a concedere anticipazioni ai clienti, a proprio rischio e pericolo, tramite l'apposito ufficio fidi.
La Regione verserà alla SITAV a titolo di contributo per l'attività dell'ufficio e di concorso forfettario alle spese di incasso, bancarie, legali, tenuta presente la difficoltà di recupero per la particolare natura del mutuo nella Casa da gioco, la somma di lire 200.000.000.
Tale somma dovrà essere versata dalla Regione alla SITAV alla fine di ogni anno.
Art. 6
Ai fini della più alta redditività della Casa da gioco la Regione e la SITAV effettueranno, con le consuete modalità, un programma di manifestazioni di importanza nazionale ed internazionale con utilizzazione di tutte le nuove infrastrutture: salone delle feste, palazzo della cultura dei congressi e delle esposizioni, tiro a volo, maneggio, golf, campo da tennis, piscina, alberghi, ecc., intese come supporto della produzione della Casa da gioco e la cui conduzione dovrà pertanto essere finalizzata a tale scopo.
La gestione del palazzo della cultura, congressi ed esposizioni sarà affidata ad un Ente regionale appositamente costituito nel quale anche il Comune di Saint-Vincent potrà avere propria rappresentanza.
Le gestioni del tiro a volo, maneggio, golf, campi da tennis e piscina saranno affidate a circoli non aventi finalità di lucro, con promotori anche privati.
Per finanziare le manifestazioni e tutte le altre iniziative produttive che si giudicheranno utili, e per contribuire alle spese di gestione delle infrastrutture sopra indicate, la Regione si farà carico del 50% delle spese stabilite nel programma annuale, con un importo annuo fino al 10% degli introiti della Casa da gioco di sua spettanza. Uguale importo farà carico alla SITAV.
Il programma di iniziative di cui sopra sarà da compilarsi a cura della SITAV e dovrà approvarsi dalla Regione entro il 30.11 dell'anno precedente a quello in cui dovranno attuarsi.
Tra le varie manifestazioni sarà consentito il conguaglio.
La Regione, della propria quota, effettuerà versamenti trimestrali in base alle spese di previsione, salvo conguaglio annuo, da liquidarsi entro due mesi dalla presentazione del rendiconto da parte della SITAV.
Delle Commissioni organizzatrici delle singole manifestazioni faranno parte gli Assessori al Turismo e alle Finanze della Regione ed il Commissario regionale: tanto gli Assessori quanto il Commissario regionale avranno facoltà di esigere le notizie e la documentazione che riterranno opportune in merito alle modalità organizzative ed alle spese delle manifestazioni stesse.
In aggiunta a quanto sopra precisato ed a totali sue spese, la SITAV continuerà ad effettuare spettacoli di arte varia, trattenimenti musicali, manifestazioni culturali e sportive per un minimo di 150 giorni all'anno.
I programmi di massima dovranno essere approvati dalla Giunta regionale, che accerterà la loro rispondenza alle finalità previste dal presente contratto.
La società è tenuta a porre in rilievo attraverso i mezzi più idonei, con le dovute forme di pubblicità e di propaganda, la valorizzazione turistica di Saint-Vincent, in Italia e all'estero, a proprie spese.
Il piano finanziario e tecnico di pubblicità, da svolgersi attraverso i giornali anche redazionalmente, il cinema, la radio e televisione, affissioni murali e cartellonistica, inserzioni e pubblicazioni, ecc. sarà approvato d'intesa con la Regione.
Dal canto suo la Regione inserirà il Casino de la Vallée, gli impianti ed attrezzature collegate alla Casa da gioco, in tutte le proprie iniziative pubblicitarie e propagandistiche per la Valle d'Aosta, in Italia e all'estero.
Art. 7
Gli incassi, come da articolo 4 comma primo saranno versati ogni 10 (dieci) giorni all'esattoria della Regione.
Non saranno considerati come facenti parte degli incassi lordi del gioco, gli incassi del ristorante, bar e guardaroba, le mance, nonché le entrate per spettacoli e trattenimenti organizzati a spese della concessionaria nell'interno e fuori degli stabilimenti della Casa da gioco.
Qualsiasi variazione ai prezzi di ingresso al Casinò, anche se giustificati da finalità assistenziali, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione.
Art. 8
Il versamento delle somme dovute alla Regione ai sensi dell'articolo 7 va effettuato alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale - Cassa di Risparmio di Torino - dipendenza di Aosta.
Nei casi di ritardato pagamento, la Società concessionaria sarà soggetta al pagamento di una soprattassa dell'1% (uno per cento) dell'importo non pagato per ogni giorno di ritardo nel pagamento.
Trascorso il termine di 15 (quindici) giorni senza che sia stato provveduto al versamento dell'importo dovuto, la Regione avrà il diritto di considerare revocata la concessione stessa, qualora la SITAV non abbia assolto al predetto versamento entro 7 (sette) giorni dalla costituzione in mora della SITAV da farsi dalla Regione a mezzo di raccomandata avviso di ricevimento.
In considerazione delle garanzie finanziarie della Società, la SITAV sarà esentata dall'obbligo di prestare cauzione.
Art. 9
Gli oneri tributari diretti e indiretti che trarranno presupposto dall'attuazione della presente convenzione saranno a carico delle parti contraenti in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano le imposte dovute.
Le spese di registrazione del presente capitolato sono a carico della SITAV.
Art. 10
La SITAV continuerà ad assicurare con il più severo controllo la regolarità dei giochi e degli incassi relativi.
La Regione si riserva il diritto di esercitare, con personale proprio presente in modo continuativo ai tavoli da gioco e con interventi saltuari, qualsiasi forma di controllo sull'andamento della gestione dei giochi e sul modo con cui viene condotta la Casa da gioco nelle sue molteplici attività (giochi, manifestazioni varie, servizi, ingressi, taverna, spettacoli, ecc.); tale controllo sarà limitato alle forme di attività di immediato e diretto interesse economico e morale della Regione, facendo astrazione dalle attività di stretto interesse interno della SITAV.
Nessun tavolo può essere aperto o chiuso al gioco senza l'intervento di almeno un incaricato interno, o esterno, a ciò espressamente delegato dalla Regione.
Qualora lo ritenga necessario e per motivate ragioni la Regione può esigere da parte della Società concessionaria l'immediato licenziamento e la sostituzione di personale addetto alla Casa da gioco, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
Art. 11
La Società concessionaria non potrà cedere ad altri, né totalmente né in parte, i diritti derivanti dalla presente concessione, senza il consenso della Regione.
Art. 12
La Società è tenuta a gestire la Casa da gioco con signorilità, provvedendo a mantenere in costante e perfetta efficienza tutte le attrezzature e impianti e ad assicurare le migliori condizioni igienico-ambientali per il pubblico e per il personale.
Anche il personale addetto ai servizi di sala e generali (valletti, portieri. ecc.) dovrà essere numericamente e qualitativamente rispondente alle esigenze dei locali di lusso.
Spetta alla Regione controllare la precisa osservanza di questi importanti obblighi.
Art. 13
Il personale della Casa da gioco sarà in regola di nazionalità italiana e, a parità di condizioni e requisiti, dovrà essere assunto tra elementi valdostani, salvo per quanto concerne il personale di speciale fiducia, per il quale la Società dovrà segnalare, prima dell'assunzione, le generalità complete ed i motivi che inducono alla scelta.
La Società SITAV non potrà procedere ad assunzione di personale, nemmeno in via provvisoria, senza il preventivo nulla osta della Regione.
Le assunzioni da parte della Casa da gioco potranno essere fatte, a seconda delle esigenze, in uno dei seguenti modi: giornaliero, avventizio, stagionale, fisso.
Per quanto riguarda il personale tecnico per le roulettes, la SITAV si impegna ad organizzare a proprie spese appositi corsi allievi e croupiers ai quali saranno ammessi giovani che siano in possesso dei requisiti richiesti.
La SITAV effettuerà le assunzioni obiettivamente necessarie in base alla graduatoria degli esami finali, limitatamente agli elementi riconosciuti idonei, e nei modi previsti per tutto il personale. La SITAV assicurerà e risponderà dei propri dipendenti a norma di legge.
La SITAV si impegna di non assumere, ed eventualmente licenziare, il personale che non goda dei diritti civili e politici o che si trovi in una delle condizioni previste dalla legge come casi di incapacità o incompatibilità o di decadenza agli effetti del pubblico impiego.
La Società SITAV si impegna:
a) a mantenere in servizio tutto il personale attualmente occupato presso la Casa da gioco;
b) a corrispondere ai dipendenti impiegati amministrativi e salariati retribuzioni superiori al 10% (dieci per cento) rispetto alla media dei salari e delle retribuzioni fruite dalle corrispondenti categorie di personale in Valle d'Aosta.
Qualora il costo del lavoro (retribuzioni, contributi e accantonamenti di pertinenza) superasse il 60% della quota di proventi di gioco di spettanza SITAV, questa ultima provvederà a recuperare sulle decadi maturate e maturande, sino alla concorrenza del 5% di ogni decade, l'importo eccedente il suddetto 60%, e ciò fino a quando il costo del lavoro non rientrerà nel limite di tolleranza stabilito, con conguaglio annuo.
Art. 14
Forniture, appalti di prestazioni e servizi verranno affidati preferibilmente, a parità di condizioni, ad elementi, fornitori e ditte aventi sede o domicilio in Valle d'Aosta.
Art. 15
La Società SITAV si impegna a tenere aperta la Casa da gioco per l'intero periodo di durata del presente atto ed a farvi funzionare i giochi per l'intero periodo stesso.
Qualora, per qualsiasi motivo, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati, sospenda la gestione dei giochi d'azzardo, incorrerà nella decadenza della concessione.
In caso di accertata sottrazione od occultazione degli incassi derivanti da fatto della società concessionaria, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta procederà alla revoca della concessione, previa notifica alla SITAV con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, impregiudicato il diritto della Regione ai maggiori danni.
Qualsiasi caso di rinuncia, revoca o decadenza della concessione del godimento degli immobili adibiti a Casa da gioco e delle loro dipendenze.
La Regione si considererà senz'altro immessa nel pieno possesso e nell'assoluto diritto di disponibilità dell'intera consistenza patrimoniale di sua proprietà senza alcuna formalità di procedura amministrativa e giudiziaria.
Art. 16
La Società SITAV verserà annualmente alla Regione, a decorrere dall'1.1.1978 un importo pari all'1,5%° (uno virgola cinque per mille) degli introiti lordi dei giochi con un minimo di lire 36.000.000 per il finanziamento di attività culturali.
Art. 17
Oltre ai minorenni, ai militari, alle persone notoriamente dedite all'esercizio professionale del gioco, è vietato l'ingresso alle sale da gioco a tutti i cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale della Regione Valle d'Aosta.
Art. 18
Per l'ingresso nelle sale da gioco dovrà essere rilasciata una speciale tessera della Società concessionaria, la quale avrà facoltà di ritirarla o di negarla, al suo insindacabile giudizio o su richiesta del Commissario regionale presso la Casa da gioco.
Agli effetti della vigilanza da parte delle autorità governative, i locali adibiti al gioco saranno considerati come pubblici. La Società concessionaria risponde direttamente ed esclusivamente verso le autorità governative stesse di qualsiasi infrazione o irregolarità.
La Regione si riserva di variare, a suo insindacabile giudizio, le norme per l'ammissione nelle sale da gioco.
Art. 19
Ogni controversia eventuale tra la Società SITAV e la Regione in dipendenza della presente convenzione potrà essere sottoposta ad arbitrato, con arbitri scelti uno ciascuno dalle parti ed il terzo d'accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Aosta.
Resta comunque inteso che il Foro competente, per ogni eventuale contestazione, è quello di Aosta.
Art. 20
Alla scadenza o in caso di rinuncia o di revoca della concessione, la Regione ha facoltà di rilevare l'arredamento della Casa da gioco, materiale da gioco compreso, al prezzo di stima del momento che tre periti (scelti con gli stessi criteri dell'articolo 19) stabiliranno.
Trenta giorni prima della scadenza normale della concessione, la Regione dichiarerà al concessionario se intende o meno rilevare il materiale predetto.
Nel caso di revoca o di rinuncia della concessione, la facoltà di rilevare potrà essere esercitata senza obbligo di preavviso.
Art. 21
Il presente atto entrerà in vigore dall'1.1.1978 e sostituisce ed annulla tutti i precedenti.
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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Presidenza del Consiglio
COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE PER L'ESAME
DELLA SITUAZIONE CONTRATTUALE REGIONE-SITAV
Relazione della Commissione
La Commissione consiliare speciale per l'esame della situazione contrattuale Regione-Sitav, nominata con decreto del Presidente del Consiglio n. 1 in data 3 giugno 1976, in ossequio al provvedimento consiliare n. 196 del 14 maggio 1976, ha proseguito i suoi lavori in conformità alla deliberazione del Consiglio regionale n. 58 del 14 febbraio 1977.
Poiché compito di questa Commissione era continuare la propria attività quale elemento di collegamento e informazione fra Giunta e Consiglio in vista delle decisioni da adottare, si ritiene doveroso riassumere in una relazione conclusiva i lavori lunghi e laboriosi della Commissione.
Innanzi tutto, la Commissione ha tenuto dal giorno del suo insediamento 26 riunioni, nel corso delle quali sono state esaminate e discusse varie questioni che hanno portato alla acquisizione di elementi conoscitivi utili ai lavori della Commissione.
Tali elementi riguardano le normative dei precedenti contratti stipulati tra l'Amministrazione regionale e la società SITAV, nonché, i problemi di carattere urbanistico e di ordine tecnico giuridico afferenti l'applicazione del P.R.G. del Comune di Saint-Vincent nel quadro degli interessi regionali.
Dagli incontri con gli amministratori della Società SITAV, con la quinta Comunità Montana, con gli amministratori comunali di Saint-Vincent, con le Organizzazioni sindacali, con il Commissario regionale ed il Controllore regionale per le manifestazioni presso la Casa da gioco, sono emerse indicazioni valide per formulare obiettivi e ipotesi utili alle decisioni della Giunta e del Consiglio regionali.
Nei vari dibattiti è stata espressa una convergenza di opinioni volta a riaffermare gli aspetti della natura dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e la società gestrice, e cioè da una parte la Regione, unico Ente abilitato a rinnovare la concessione per l'esercizio dei giochi, e dall'altro la società gestrice della concessione, qualunque essa sia, non essendovi alcuno spazio per la immissione da parte di altri enti pubblici.
In questo contesto, il discorso con le 00.SS., come pure quello con la quinta Comunità Montana ha potuto essere accolto sul piano indicativo nell'ambito dell'esame della situazione contrattuale esistente tra Regione e SITAV, dovendosi rinviare alle sedi competenti le richieste e le questioni esulanti da esso.
Anche il discorso con il Comune di Saint-Vincent è rimasto circoscritto ai problemi urbanistici e di ordine tecnico-giuridico del Comune stesso.
Venendo alla metodologia che ha ispirato i lavori della Commissione, si ricorda che nella riunione del 10 giugno 1977 la Commissione, unanime, incaricava il Presidente della Commissione di informare l'opinione pubblica, in ordine alla scadenza del contratto della gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent, tramite una conferenza stampa; il Presidente, Assessore Milanesio, aveva pertanto dato pubblicità ai lavori della Commissione, con una conferenza stampa che non ha conseguito risultati apprezzabili (15.6.1977).
La Commissione, preso atto della lettera prot. n. 587, in data 30 giugno 1977, del Vice Presidente del Consiglio regionale, con la quale egli comunicava di aver nominato, con suo proprio decreto, in relazione alla designazione fatta dal Vice Capo Gruppo consiliare del Partito Socialista Italiano, Pasquale Tripodi, quale membro della Commissione, in sostituzione del Consigliere Milanesio, impedito, l'Assessore Michele Di Stasi, designava il 1 luglio 1977 l'Assessore Ramera a presiedere e coordinare i lavori della Commissione.
Fino dal 27 maggio 1977 la Commissione aveva proseguito i suoi lavori tenendo conto delle ipotesi acquisite dal Consiglio regionale nell'adunanza del 14 febbraio 1977, con particolare riferimento all'allegato all'oggetto n. 12 concernente, appunto, la relazione sui lavori della Commissione consiliare speciale per l'esame della situazione contrattuale Regione-SITAV.
La Commissione ha rilevato che uno degli obiettivi da sottoporre alla competente valutazione della Giunta e del Consiglio regionali, consiste nella opportunità di avere da parte della Regione la disponibilità delle proprietà immobiliari disposte a corona della Casa da gioco, nonché di definire la questione dei crediti SITAV, che trascina dal 1957.
La Commissione richiama inoltre l'attenzione della Giunta e del Consiglio regionali sulle seguenti prese d'atto e deliberazioni, che si riportano per memoria:
a) 28 maggio 1971:
Presa d'atto della Giunta regionale (n. 1851)
La Giunta, esprimendo parere favorevole al progetto di massima per l'ampliamento della Casa da gioco, richiede alla Società SITAV il progetto esecutivo completo di computi estimativi, relazioni, documenti tecnici e capitolati necessari per l'appalto delle opere.
b) 28 luglio 1972:
Deliberazione del Consiglio regionale n. 195
Il Consiglio delibera di approvare, in via di massima, il progetto delle opere da eseguire per l'ampliamento della Casa da gioco di Saint-Vincent, esclusi i preventivi di massima delle opere previste, "i cui prezzi unitari dovranno essere attentamente revisionati".
c) 7 ottobre 1976:
Il Consiglio regionale, con sua deliberazione n. 355, ratifica la deliberazione di Giunta regionale n. 3946 del 27 agosto 1976.
d) 7 gennaio 1977:
Deliberazione della Giunta regionale n. 37
La Giunta approva le varianti ai progetti da realizzarsi nella zona turistica di Saint Vincent già approvati con deliberazione di Consiglio regionale in data 28.7.1972 e successivamente modificati con deliberazione di Giunta regionale n. 3946 del 27.8.1976 ratificate con deliberazione del Consiglio regionale n. 355 del 7.10.1976.
e) 24 febbraio 1977:
Il Consiglio regionale con delibera n. 62 ratifica la deliberazione di Giunta n. 37 del 7.1.1977 concernente l'approvazione di ulteriori varianti nei progetti delle opere da realizzare nella zona turistica del Comune di Saint-Vincent, in attuazione della vigente convenzione per la gestione della Casa da gioco.
Trattasi di prese d'atto e deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionali relative al programma di opere da costruire a carico della Regione e della SITAV.
In data 24 settembre 1977 la Commissione comunicava alla Giunta regionale le ipotesi di lavoro fino ad allora delineatesi.
Gli obiettivi ipotesi che la Commissione poteva raggiungere emergono, pertanto, sia dalla realtà della situazione attuale, sia ancora dalla prospettiva che si presenta nella eventualità di una convenzione della durata pari alle precedenti e nella conseguente necessità di prevedere, con scadenze precise, il rigoroso rispetto degli obblighi contrattuali.
A titolo di primo esempio, si possono indicare tre anni per la costruzione delle opere e nove anni ai fini dell'avviamento delle opere stesse e della portata a redditività di tutto il complesso.
La Commissione, per quanto concerne le questioni ed i problemi sorti per l'esecuzione delle opere relative al programma di sviluppo urbanistico di Saint-Vincent e al potenziamento della Casa da gioco e delle strutture ad essa connesse, ha riscontrato il delinearsi di una soluzione positiva.
Sempre in tema di proposte e di raccomandazioni, la Commissione ritiene di sottolineare alla Giunta ed al Consiglio regionali, l'opportunità di istituire il controllo regionale ai tavoli nel quadro delle iniziative per rendere più incisivo e determinante l'intervento dei funzionari in tutte le fasi del gioco.
Infine, con particolare riferimento al richiamato allegato all'oggetto n. 12 relativo all'adunanza del Consiglio regionale in data 14 febbraio 1977 concernente la relazione sui lavori della Commissione consiliare speciale, la Commissione ritiene di dover richiamare - per memoria - il punto "4.1.4" e precisamente i seguenti tre passaggi afferenti le ipotesi di soluzione prospettate al punto 4:
"4.1.4 - La soluzione della trattativa privata appare, quindi, per esclusione quella da esaminare con maggior favore.
La scelta di tale forma di aggiudicazione va peraltro di pari passo con l'indicazione di una o più ditte interessate all'aggiudicazione.
La natura della trattativa privata non esclude ovviamente che la Regione possa prendere in considerazione offerte di gestione della Casa da gioco provenienti da altre parti, sempre che adeguatamente garantite sul piano della capacità imprenditoriale e della rispondenza economico-patrimoniale".
La Commissione, al termine dei suoi lavori, ritenendo che non vi sia altra alternativa conforme agli interessi della Regione che la trattativa privata con la Società SITAV, invita i competenti organi a procedere con la massima sollecitudine.
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L'Assessore alle Finanze RAMERA delinea a grandi tratti la problematica vasta che è connessa ai rapporti tra Amministrazione regionale e SITAV, contestualmente alla scadenza del contratto di gestione che cade il 31 dicembre 1977.
Si sofferma brevemente sull'intenso lavoro svolto dalla Commissione consiliare speciale per l'esame della situazione contrattuale Regione-SITAV, nominata con decreto del Presidente del Consiglio n. 1 in data 3 giugno 1976, in ossequio al provvedimento consiliare n. 196 del 14 maggio 1976.
Fa quindi presente che la bozza di convenzione che la Giunta propone oggi all'esame del Consiglio è migliorativa per la Regione rispetto al vigente contratto e tiene conto di alcuni elementi che sono già stati i cardini di discussione svoltesi durante i lavori della Commissione speciale.
Con la presente bozza è finalmente archiviata, attraverso pacifica composizione del conflitto, la questione dei premi e superpremi previsti nel contratto del 1956.
Fa presente che sono state recepite gran parte delle richieste avanzate dal Comune di Saint-Vincent concernenti il potenziamento delle terme, il cinema teatro, il versamento mensile anziché annuale delle quote spettanti al Comune stesso sui proventi della Casa da gioco.
A suo giudizio la soluzione della trattativa privata - oggetto di polemiche - appare, per esclusione, quella da esaminare con maggiore favore; essa tuttavia non esclude ovviamente che la Regione possa prendere in considerazione offerte di gestione della Casa da gioco provenienti da altre parti sempre che siano adeguatamente garantite sul piano della capacità imprenditoriale e della rispondenza economica e patrimoniale.
La Regione non ha potuto prendere in considerazione altre offerte pervenute, al di fuori di quella avanzata dalla SITAV, in ordine al rinnovo della concessione, e ciò nonostante sia stata data, attraverso gli organi di informazione, la massima pubblicità.
Di fronte all'assenza di possibili interlocutori, validi, la Commissione consiliare speciale ha perciò fornito una precisa indicazione nel senso di una trattativa diretta con la SITAV, indicazione che la Giunta regionale ha fatto propria nella bozza sottoposta all'esame del Consiglio.
Il Consigliere CHANU dà un giudizio sostanzialmente negativo sulla bozza di convenzione tra Regione e SITAV che, a suo giudizio, non è vantaggiosa per la Regione.
Deplora il fatto che un ente pubblico come la Regione abbia rinunciato alla gara pubblica per il rinnovo della concessione, ricorrendo invece al sistema della trattativa privata.
L'avere scelto questa seconda via, l'aver accuratamente evitato di mettere la SITAV, quanto meno in via di ipotesi, nella condizione di non essere a priori sicura del rinnovo a suo favore della convenzione, snatura - a suo giudizio - di ogni credibilità le conclusioni della Commissione consiliare speciale.
Fa presente che grava sul rinnovo dei contratto l'ombra di un procedimento penale per corruzione che vede coinvolti, per fatti riferentisi al precedente rinnovo contrattuale, esponenti di primo piano dell'attuale maggioranza consiliare.
Annuncia la presentazione da parte del suo Gruppo di alcuni emendamenti.
Il Consigliere DOLCHI esordisce ricordando le chiare posizioni assunte dal PCI riguardo ai rapporti tra la Regione e la Società che gestisce la Casa da gioco, sin dal lontano 1946, allorquando determinante fu il voto favorevole del Gruppo comunista per l'apertura della Casa da gioco stessa.
Da allora in poi il PCI ha sempre svolto una costante azione di controllo sull'attività della Casa da gioco avente come scopo primario il rispetto delle clausole contrattuali. Fa presente che l'iniziativa della nomina di una Commissione consiliare speciale per della situazione contrattuale Regione-SITAV è dovuta preminentemente al Gruppo comunista.
Esprime rammarico per il atto che il Movimento dei Democratici Popolari non abbia ritenuto opportuno far parte della Commissione, rinunciando in tal modo a portare il suo contributo costruttivo per una migliore soluzione del problema.
Fa presente che, nonostante la grossa pubblicità che è stata data alla scadenza del contratto, attraverso i quotidiani di più grande diffusione, nessun concorrente che desse solide garanzie. al di fuori della SITAV, ha dimostrato interessamento per una eventuale gestione della Casa da gioco.
Di fronte a questo mancato interessamento di possibili nuovi concorrenti, la Commissione consiliare ha ritenuto opportuno continuare il suo lavoro, prendendo contatti con la SITAV, con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti all'interno della Casa da gioco, con l'Amministrazione comunale di Saint-Vincent, per ricercare soluzioni, registrare pareri, che consentissero la stesura di proposte da sottoporre all'esame della Giunta regionale.
A giudizio del PCI il rinnovo del contratto non deve essere solamente un momento di ricerca di semplici condizioni migliorative per la Regione, ma anche un momento in cui si riaffermino i poteri e le responsabilità dell'Ente pubblico, cui spetta il compito di effettuare controlli sempre più rigorosi sull'attività svolta dalla Casa da gioco.
Illustra brevemente gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista che accentua no e puntualizzano gli aspetti tante volte criticati dei rapporti Regione-SITAV.
Il Consigliere LUSTRISSY fa presente che ogni rinnovo di contratto dovrebbe costituire l'occasione per verificare lo stato dell'adempienza contrattuale tra le parti. Rileva che la. SITAV non ha adempiuto a diversi impegni assunti, tra i quali la corresponsione di un contributo di lire cento milioni per la costruzione di una sede dignitosa per la comunità valdostana di Parigi e il pagamento dell'imposta generale sull'entrata.
A suo giudizio, tali inadempienze avrebbero dovuto essere oggetto, cosa che non è avvenuta, di trattative in sede di rinnovo contrattuale.
Esprime perplessità per il fatto che all'articolo 1 della bozza di convenzione si prefiguri un contratto di mandato per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent. anziché un rinnovo del contratto di concessione.
A suo giudizio, non si potrebbe parlare di rinnovo di mandato, bensì dell'istituzione di un nuovo rapporto contrattuale, in quanto di mandato fino a questo momento non si è mai parlato.
Sarebbe stato preferibile ricorrere allo strumento del rinnovo della concessione che avrebbe consentito all'Ente pubblico di essere in una posizione di supremazia nei confronti del privato.
Con il contratto di mandato invece si autorizza il mandatario a compiere atti giuridici, nel caso specifico, per conto dell'Amministrazione regionale, la quale corre il rischio di dovere subire gli eventuali danni derivanti dall'adempimento del mandato.
Il Consigliere CLUSAZ critica il comportamento dei Consiglieri del Gruppo dei Democratici Popolari, che si sono rifiutati, astenendosi dal partecipare ai lavori della Commissione speciale, di portare i loro suggerimenti per addivenire alla stesura di una convenzione più vantaggiosa per l'Ente Regione.
Il Consigliere BORDON ritiene che da parte di alcuni Consiglieri vi sia la tendenza ad una eccessiva politicizzazione del problema del rinnovo del contratto Regione-SITAV, per cui invece di esaminarlo con obiettività, di vederne l'importanza economica, si guarda piuttosto all'importanza politica.
Polemizza con i Consiglieri del Gruppo dei Democratici Popolari intervenuti nel dibattito che avrebbero dovuto, a suo giudizio, far parte della Commissione consiliare speciale e portare in quella sede il loro contributo di idee.
Ritiene che allo stato attuale ed in considerazione delle offerte pervenute, la SITAV sia l'unica società in grado di gestire la Casa da gioco di Saint-Vincent.
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Si dà atto che l'adunanza è sospesa alle ore dodici e minuti quaranta e che i lavori del Consiglio sono aggiornati alle ore sedici e minuti trenta.
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