Objet du Conseil n. 443 du 28 novembre 1977 - Verbale
OGGETTO N. 443/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "APPROVAZIONE DI MAGGIORI SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1959, N. 5 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, RECANTI NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DEI D.P.R. 20 MARZO 1956, N. 648 E 30 GIUGNO 1965, N. 1124 SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiori spese per l'applicazione della legge regionale 12 novembre 1959, n. 5 e successive integrazioni e modificazioni, recanti norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta dei D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 e 30 giugno 1965, n. 1124 sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
La legge regionale 12 novembre 1959, n. 5 e successive integrazioni e modificazioni, prevede la corresponsione di una rendita mensile, ragguagliata a quella liquidata dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), a favore degli invalidi che, avendo contratto la malattia in ambiente silicotigeno nel periodo anteriore all'entrata in vigore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (3 febbraio 1934), non hanno diritto alle prestazioni assistenziali da parte dell'Istituto sopracitato.
Le rendite corrisposte dall'I.N.A.I.L. vengono rivalutate ogni triennio a norma dell'articolo 16 del Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Con decreto ministeriale 28 luglio 1977 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 23.8.1977, le rendite per inabilità permanente da liquidare agli effetti da silicosi ed asbestosi e le rendite ai superstiti sono state rivalutate a decorrere dal 1 luglio 1977 e il massimale della retribuzione annua è stato elevato da lire 2.503.800 a lire 4.547.000.
Premesso che gli assistiti dalla Regione sono attualmente in numero di 32, contro i 38 del 1975 e i 34 del 1976, si rende necessario approvare una maggiore spesa di lire 15 milioni a decorrere dall'anno 1977 ed una ulteriore spesa di lire 15 milioni annui a partire dagli anni 1978 e seguenti per adeguare l'importo delle rendite da corrispondere a quelle previste dall'I.N.A.I.L. per i propri assicurati.
Per quel che concerne il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del disegno di legge regionale proposto a decorrere dal 1977, si precisa che la somma di lire 15 milioni per il corrente esercizio finanziario viene prelevata dal Capitolo 2175 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Spese correnti, Allegato E").
Tale operazione è possibile in quanto il provvedimento legislativo inserito al punto 12 dell'allegato E del bilancio regionale e concernente "Maggiore spesa per l'estensione dell'assistenza farmaceutica per le categorie previste dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 37", non si è reso necessario, permettendo l'utilizzazione di parte del fondo per esso previsto, per il finanziamento del disegno di legge regionale in esame.
L'ulteriore maggiore spesa annua di lire 15 milioni, prevista per gli anni 1978 e successivi, troverà copertura sul normale incremento delle quote di riparto fiscale spettante alla Regione previste al capitolo 105 della parte Entrata del bilancio regionale.
La Giunta propone, pertanto, l'adozione da parte del Consiglio regionale dell'allegato disegno di legge regionale.
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ illustra brevemente la proposta.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, pone in votazione i singoli articoli del disegno di legge.
Articoli 1, 2, 3 e 4
Si dà atto che gli articoli da 1 a 4 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: trentuno.
Voti favorevoli: ventisei;
Voti contrari: cinque.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Approvazione di maggiori spese per l'applicazione della legge regionale 12 novembre 1959, n. 5 e successive integrazioni e modificazioni, recanti norme integrative e di attuazione in Valle d'Aosta dei D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 e 30 giugno 1965, n. 1124 sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi".
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Disegno di legge regionale n. 341
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ............... n. ......: APPROVAZIONE DI MAGGIORI SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1959, N. 5 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, RECANTI NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE IN VALLE D'AOSTA DEI D.P.R. 20 MARZO 1956, N. 648 E 30 GIUGNO 1965, N. 1124 SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L'ASBESTOSI.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per l'applicazione della legge regionale 12 novembre 1959, n. 5 e successive integrazioni e modificazioni, recanti norme integrative ed attuative in Valle d'Aosta dei D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 e 30 giugno 1965, n. 1124, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, è autorizzata la maggiore spesa di lire quindicimilioni a decorrere per l'anno 1977 e di altri quindicimilioni a decorrere dall'anno 1978.
Art. 2
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 8330 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.
Alla copertura dell'onere di lire 15.000.000 di cui al precedente articolo decorrente dal 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.
La copertura dell'ulteriore maggiore onere di lire 15.000.000 annue, per l'anno 1978 e successivi, è assicurata dal normale incremento delle entrate tributarie di cui al capitolo 105 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977.
Art. 3
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in diminuzione:
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Cap. 2175 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti, allegato E) |
L. 15.000.000 |
Lo stanziamento previsto dal provvedimento legislativo in corso di perfezionamento indicato al n. 12 dell'allegato E alla legge regionale 28 febbraio 1977, n. 15, è ridotto da lire 70.000.000 a lire 55.000.000.
Variazione in aumento:
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Cap. 8330 |
Spese per l'assistenza (rendite, assegni e concorsi in spese) agli invalidi colpiti da silicosi e asbestosi sprovvisti di assistenza di invalidità (leggi regionali 12 novembre 1959, n. 5; 14 maggio 1964, n. 3; 30 agosto 1967, n. 26; 22 gennaio 1970, n. 6; 31 agosto 1972, n. 33; 8 novembre 1974, n. 39) |
L. 15.000.000 |
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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