Objet du Conseil n. 383 du 10 novembre 1977 - Verbale
OGGETTO N. 383/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE ORGANI, UFFICI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Organi, uffici e procedure per la programmazione regionale", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 7 luglio 1977:
Il disegno di legge sulla programmazione regionale, che stabilisce finalità e soggetti dell'intervento pubblico e dà i connotati generali del piano di sviluppo, rappresenta un momento essenziale nel quadro di una crescita ordinata e democratica della comunità valdostana nel quadro più generale del paese e dell'Europa.
L'incertezza che contraddistingue il quadro politico nazionale, la pesante situazione economica, i punti ancora da definire nei rapporti tra Regione e Stato costituiscono indubbiamente dei vincoli e dei limiti anche per la sola impostazione di una politica di programmazione globale a livello regionale.
Ma proprio perché esistono questi limiti e proprio perché la persistenza dei problemi strutturali e sociali ancora non risolti rischia di crearne altri, diventa indispensabile un'azione di sviluppo programmato e democratico che veda la partecipazione alle scelte generali di tutte le componenti sociali della comunità valdostana.
Diventa poi indispensabile questa risposta politica e tecnica ai problemi della società attuale, quando si pensi alla disoccupazione giovanile e intellettuale e alla incertezza delle scelte occupazionali da una parte e al nuovo ruolo delle forze sindacali e imprenditoriali pubbliche e private dall'altra.
Nella giusta ricomposizione del nesso tra economia e comunità possono trovare risposta positiva i problemi sopra accennati e questo significa riproporre, su basi nuove e attuali, senza speranze miracolistiche ma con un solido senso di concretezza, l'avvio di una programmazione capace, col coinvolgimento di tutte le forze democratiche, di indicare obiettivi definiti e di produrre, in questa direzione, i programmi di sviluppo.
Con questa iniziativa la Regione procede verso l'assunzione della politica di programmazione come metodo di attività per rendere coerente e produttivo l'insieme delle decisioni degli operatori pubblici e nello stesso tempo di indirizzare l'iniziativa privata al conseguimento delle finalità scelte dalla comunità per il proprio sviluppo.
Lo strumento di questa azione è il piano regionale di sviluppo, aggiornato annualmente in relazione al modificarsi continuo della realtà economica e sociale, che opera, sulla base dell'art. 6 del disegno di legge, su tutta la complessa articolazione sociale della Regione.
Strettamente connesso con il piano è il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, concepito con gli stessi criteri di possibile mobilità del piano, di cui costituisce strumento di attuazione.
La partecipazione democratica delle forze politiche e sociali è prevista dall'art. 11 che prevede la costituzione della Commissione consultiva regionale per la programmazione il cui compito è quello di esprimere i pareri in ordine ai punti cardine dell'attività programmatoria previsti ai punti a, b, c, e dell'art. 6.
La Giunta regionale ritiene che, per il raggiungimento degli obiettivi di crescita ordinata della comunità valdostana, è necessario che la definizione degli atti della programmazione sia realizzata tramite un processo reale di partecipazione delle forze politiche, degli enti locali, del movimento sindacale e cooperativo, degli operatori economici.
Questa proposta, quindi, vuole essere un momento di consolidamento e di arricchimento delle linee dell'azione regionale, di definizioni di azioni programmatiche aperte al confronto nelle sedi politiche e istituzionali e all'apporto delle forze sociali, in un quadro di volontà esplicita di ricerca di verifiche e contributi nel processo di definizione di un compiuto disegno di progresso civile e democratico.
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Disegno di legge regionale n. 317
Legge regionale ................. n. ......: ORGANI, UFFICI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
Finalità e soggetti della programmazione regionale
Art. 1
Principi generali e finalità della legge
La Regione, per rendere intrinsecamente coerente l'insieme delle decisioni proprie e degli altri enti pubblici e per indirizzare l'iniziativa privata al perseguimento delle finalità collettive, assume la programmazione regionale come metodo di governo finalizzato alla promozione e alla disciplina dello sviluppo economico, sociale e di assetto territoriale della Comunità valdostana, con particolare riguardo al superamento degli squilibri esistenti nell'ambito regionale.
A tal fine la Regione adotta un piano regionale di sviluppo secondo le norme della presente legge.
Art. 2
Soggetti della programmazione regionale
I soggetti della programmazione regionale sono tutte le strutture in cui si articola l'amministrazione pubblica degli enti locali in Valle d'Aosta.
La Regione, da un lato, partecipa come soggetto attivo, mediante proposte, al processo di programmazione nazionale, dall'altro, assicura il concorso degli enti locali e l'apporto autonomo delle organizzazioni sindacali al processo di programmazione regionale.
CAPO II
Piano regionale di sviluppo e sue articolazioni
Art. 3
Connotati del piano regionale di sviluppo
Il piano regionale di sviluppo copre un arco temporale di cinque anni ed è scorrevole, nel senso che viene aggiornato annualmente, anche in relazione alla variazione progressiva dei singoli anni di riferimento.
Esso definisce quanto segue:
a) la situazione economica, sociale e di assetto territoriale della Regione, anche in relazione ai risultati ottenuti con gli interventi attuati in precedenza, ed i suoi prevedibili sviluppi;
b) le indicazioni per la programmazione economica e sociale e gli indirizzi per l'assetto territoriale della Regione, di cui al primo comma dell'art. 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, con specificazione degli obiettivi di massima da raggiungere, delle scelte di intervento da effettuare, articolate nel tempo e sul territorio, delle risorse finanziarie interne ed esterne che la Regione prevede di acquisire e di impiegare;
c) le proposte per la programmazione nazionale.
Art. 4
Formazione ed approvazione del piano regionale di sviluppo
Il piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti annuali sono predisposti dalla Giunta regionale entro il mese di giugno ed approvati con deliberazione dal Consiglio regionale entro il mese di settembre di ciascun anno.
Art. 5
Efficacia del piano regionale di sviluppo
Il piano regionale di sviluppo costituisce il quadro di riferimento dell'attività politico-amministrativa della Regione.
Gli strumenti di pianificazione e digestione di competenza della Regione e degli altri enti regionali e locali dovranno essere espressamente riferiti alle indicazioni e agli indirizzi del piano regionale di sviluppo.
Art. 6
Attuazione del piano regionale di sviluppo
Il piano regionale di sviluppo si attua principalmente mediante:
a) il piano di cui all'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3;
b) il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui al successivo art. 7;
c) il bilancio preventivo annuale della Regione;
d) le leggi e gli atti amministrativi della Regione;
e) i piani pluriennali, i programmi annuali e i piani urbanistici comprensoriali di cui al Titolo III della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni;
f) i bilanci preventivi annuali e gli atti amministrativi delle comunità montane e degli enti locali;
g) i piani di cui all'art. 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, gli eventuali programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della legge dello Stato 28 gennaio 1977, n. 10, i bilanci preventivi annuali e gli atti amministrativi dei comuni o loro consorzi;
h) i programmi, i bilanci preventivi e gli atti amministrativi degli altri enti regionali non territoriali.
Art. 7
Connotati del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione
Il programma pluriennale di attività e di spesa ha le stesse caratteristiche di durata e di scorrevolezza del piano regionale di sviluppo, di cui costituisce strumento di attuazione.
Esso definisce quanto segue:
a) lo stato di attuazione dei programmi precedenti;
b) le azioni programmatiche ed i progetti di intervento da attuare, articolati in ordine agli obiettivi specifici da raggiungere, agli ambiti territoriali interessati, agli organismi pubblici o privati deputati alla loro predisposizione e attuazione;
c) il bilancio pluriennale preventivo, che rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.
Art. 8
Formazione ed approvazione del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione
Il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale con la legge di approvazione del bilancio preventivo annuale della Regione.
CAPO III
Organi della programmazione regionale
Art. 9
Ufficio studi e programmazione
È istituito, nell'ambito della Segreteria generale, l'ufficio studi e programmazione.
L'ufficio studi e programmazione coadiuva la Giunta regionale nei seguenti adempimenti tecnici: analisi delle informazioni relative alla programmazione regionale; elaborazione, aggiornamento e verifica del piano regionale di sviluppo e del programma pluriennale di attività e di spesa; predisposizione del bilancio preventivo annuale della Regione; verifica di compatibilità degli strumenti di piano e di programma degli enti locali e regionali con il piano regionale di sviluppo e con il programma pluriennale di attività e di spesa.
L'ufficio studi e programmazione svolge anche i compiti di segreteria del Comitato tecnico e della Commissione consultiva regionale per la programmazione, di cui ai successivi articoli 10 e 11.
Art. 10
Comitato tecnico per la programmazione regionale
Nell'ambito degli adempimenti di cui alla presente legge, che richiedono per la loro attuazione particolare competenza tecnico-scientifica, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di un Comitato tecnico di sette membri esperti da designare con deliberazione della Giunta stessa.
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale nomina, nell'ambito delle persone designate, un Presidente ed un Vice Presidente e definisce le modalità di funzionamento del Comitato.
Il Presidente, o, in sua assenza, il Vice Presidente, ha il compito di coordinare i lavori del Comitato.
Ai membri del Comitato è attribuito un compenso fisso mensile in misura da stabilire con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 11
Commissione consultiva regionale per la programmazione
È istituita la Commissione consultiva regionale per la programmazione con il compito di esprimere, su richiesta della Giunta regionale, pareri in ordine agli strumenti di pianificazione di cui ai punti a), b), c), e) dell'art. 6 della presente legge.
I pareri della Commissione sono obbligatori ma non vincolanti.
La Commissione è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore suo delegato ed è composta dai seguenti membri:
- il presidente o un membro del direttivo suo delegato e un consigliere designato dalla minoranza, per ciascuna delle Comunità montane istituite ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni;
- il presidente dell'Associazione Sindaci o un suo delegato;
- quattro rappresentanti dei lavoratori designati, rispettivamente, dalla CISL, dalla CGIL, dal SAVT e dalla UIL;
- il rappresentante del SDAI della Valle d'Aosta;
- due rappresentanti dei datori di lavoro designati, rispettivamente, dall'Associazione valdostana industriali e dall'Associazione aziende a partecipazione statale;
- quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, designati, rispettivamente, dall'Associazione valdostana agricoltori, dall'Union des paysans valdôtains, dall'Union autonome des campagnards valdôtains e dall'Unione agricoltori valdostani;
- due rappresentanti degli artigiani designati dalle rispettive Associazioni;
- due rappresentanti dei commercianti, designati dalle rispettive Associazioni;
- un rappresentante delle Aziende di soggiorno, designato dall'Associazione;
- tre rappresentanti del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni locali interessate;
- un rappresentante degli Istituti di credito operanti in Valle d'Aosta, designato dagli Istituti stessi.
Possono partecipare ai lavori della Commissione, a titolo di osservatori:
- i membri della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica della Regione;
- i membri del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 10 della presente legge.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, in base alle designazioni di cui al terzo comma precedente.
I membri della Commissione rimangono in carica, sempre che non decadano dalle cariche che ne hanno determinato la designazione o venga meno la designazione della rispettiva organizzazione, per la durata di una legislatura. Tuttavia il loro incarico è prorogato fino alla data della loro conferma o sostituzione che deve avvenire entro 60 giorni dalla elezione della nuova Giunta regionale.
Il Presidente, su richiesta della Giunta regionale o di un terzo dei membri della Commissione o per propria iniziativa, può invitare i parlamentari eletti nella Regione a partecipare a sedute della Commissione stessa.
Art. 12
Analisi socio-economica e territoriale
La situazione di cui al punto a) del secondo comma dell'articolo 3 viene definita sulla base di analisi socio-economiche e territoriali, per la cui elaborazione la Giunta regionale è autorizzata:
a) a definire direttive per una sistematica raccolta delle informazioni necessarie alla propria attività di programmazione;
b) a richiedere agli enti locali, alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, alle aziende a partecipazione pubblica e agli altri enti ed organismi operanti in Valle d'Aosta informazioni sui loro programmi di attività ed investimento ed altri elementi ai fini della programmazione regionale.
La raccolta e l'utilizzazione delle informazioni vengono effettuate con le modalità e le garanzie previste dall'articolo 19 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285.
Art. 13
Ufficio documentazione e statistica
Per l'espletamento delle incombenze tecniche connesse con gli adempimenti di cui all'articolo 12 della presente legge, è istituito, nell'ambito della Segreteria generale, l'ufficio documentazione e statistica, secondo la tabella organica annessa alla presente legge quale allegato B).
L'ufficio documentazione e statistica provvede in particolare: alla raccolta ed elaborazione in relazione alle indicazioni fornite dall'ufficio studi e programmazione, dei dati statistici relativi alla formazione, attuazione e verifica del piano regionale di sviluppo; al coordinamento nell'attività statistica regionale; alla raccolta, selezione e catalogazione della documentazione e delle pubblicazioni tecnico-scientifiche e legislative.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
Con successive leggi regionali si provvederà:
a) a disciplinare le modalità e le procedure di formazione, attuazione e verifica del piano regionale di sviluppo, di cui all'articolo 3 della presente legge;
b) a disciplinare le modalità e le procedure di formazione, attuazione, verifica e controllo dei piani e programmi di cui al Titolo III della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni;
c) ad emanare nuove norme sulla contabilità regionale, anche con riferimento alla legge 19 maggio 1976, n. 335, e sulle modalità e procedure di formazione ed approvazione del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui all'articolo 7 della presente legge.
La Giunta regionale presenta al Consiglio le proposte di legge di cui al comma precedente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
Il primo piano regionale di sviluppo è predisposto dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio per l'approvazione entro il mese di aprile del 1978, per il periodo 1979/1983.
Art. 16
In sede di prima applicazione della presente legge, i posti di A/3 previsti per l'ufficio studi e programmazione e per l'ufficio documentazione e statistica, saranno coperti a seguito di concorso interno, per titoli ed esami, riservato a personale di ruolo in possesso dei requisiti prescritti.
Art. 17
La legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata.
Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.
Art. 18
Oneri finanziari
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 80.000.000, graverà sui capitoli della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 nella misura proporzionalmente ridotta in rapporto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1977, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi nelle misure e con le imputazioni seguenti:
per L. 48.000.000 sul capitolo 420 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977;
per L. 32.000.000 sul capitolo 385 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.
Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono approvate le seguenti variazioni:
TABELLA A
SEGRETERIA GENERALE
|
Servizi - uffici - qualifiche |
posti |
carriera |
gruppo reg.le |
|
Ufficio Studi e Programmazione |
|
|
|
|
Capo Ufficio |
1 |
direttiva |
A/3 |
|
Segretari |
3 |
concetto |
B |
|
Coadiutori |
2 |
esecutiva |
C |
TABELLA B
SEGRETERIA GENERALE
|
Servizi - uffici - qualifiche |
posti |
carriera |
gruppo reg.le |
|
Ufficio documentazione e statistica |
|
|
|
|
Capo Ufficio |
1 |
direttiva |
A/3 |
|
Segretari |
1 |
concetto |
B |
|
Coadiutori |
2 |
esecutiva |
C |
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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente il disegno di legge.
Il Consigliere LANIVI annuncia il voto contrario dei D.P. alla proposta di legge di iniziativa della Giunta che non corrisponde ad una volontà politica positiva per la nostra Regione.
A suo giudizio, se la Giunta e la maggioranza avessero avuto intenzione di scegliere come metodo di lavoro la programmazione, non avrebbero aspettato la fine della legislatura per presentare all'esame del Consiglio una proposta di legge sugli organi e le procedure della programmazione.
Tale proposta non tiene conto in nessuna misura di quanto è stato sperimentato nella nostra Regione in materia di programmazione ed è praticamente una riedizione della legge approvata nel 1967 con alcune modificazioni come l'inserimento degli uffici nell'organico regionale.
Il Consigliere DOLCHI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista se verranno accolti gli emendamenti presentati.
Ribadisce la validità della politica di programmazione e sottolinea il contributo dato dal Gruppo comunista affinché l'iniziativa legislativa possa diventare una realtà concreta ed operante.
Il Consigliere CLUSAZ propone che nella Commissione consultiva regionale per la programmazione regionale, prevista dall'art.11, venga inserito il seguente nuovo alinea: "il Presidente o un membro del Direttivo e un Consigliere designato dalla minoranza per il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta".
Il Consigliere BENZO propone al terzo capoverso dell'art. 11 il seguente emendamento aggiuntivo: "un rappresentante dell'Associazione professionisti artisti della Valle designato dall'Associazione stessa".
Il Vice Presidente Maria Celeste PERRUCHON, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Articolo 1
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato con voti favorevoli diciassette e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro).
Articolo 2
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato con voti favorevoli diciannove e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventisei).
Articolo 3
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato con voti favorevoli ventuno e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati con voti favorevoli ventidue e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Articolo 10
Si dà atto che all'articolo 10 è stato presentato il seguente emendamento da parte del Gruppo comunista:
L'ultimo comma dell'articolo 10 viene sostituito dal seguente:
"Al Presidente è attribuito un compenso fisso mensile in misura da stabilire con deliberazione del Consiglio regionale.
Agli altri membri del Comitato è dovuto, per ogni seduta del Comitato, una medaglia di presenza di lire lorde, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dipendenti regionali qualora non risiedano nel Comune di Aosta".
Il Consigliere DOLCHI propone la seguente variante all'emendamento: al terzo comma, dopo la parola "Presidente" aggiungere "Vice Presidente"; all'ultimo comma, dopo le parole "medaglia di presenza", aggiungere "di lire quindicimila lorde".
Si dà atto che l'emendamento, con le varianti proposte, e l'articolo così emendato sono approvati con voti favorevoli ventidue e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Articolo 11
Si dà atto che all'articolo 11 sono presentati i seguenti emendamenti:
da parte del Gruppo P.C.I.:
al primo comma dopo le parole "pareri in ordine..." aggiungere "ai contenuti del piano di sviluppo e..." ;
il terzo comma è sostituito come segue:
"La Commissione è così composta:
sette rappresentanti delle forze politiche presenti in Consiglio, designati dai rispettivi Capigruppo, con compiti di coordinamento. Il Presidente della Commissione viene eletto dai predetti rappresentanti nel loro ambito".
Aggiungere in calce all'elenco dei componenti della Commissione: "il Sindaco di Aosta o un suo delegato".
Al terzultimo comma sostituire le parole "Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta", con le parole "il Presidente del Consiglio".
da parte del Consigliere Clusaz:
dopo "un rappresentante degli Istituti di credito", aggiungere: "- il Presidente o un membro del Direttivo suo delegato e un Consigliere designato dalla minoranza per il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta - BIM della Dora Baltea, istituito con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 328 in data 29 ottobre 1955".
da parte del Consigliere Renzo:
aggiungere "un rappresentante dell'Associazione Professionisti e artisti della Valle d'Aosta, designato dalla Associazione stessa".
Il Presidente della Giunta ANDRIONE dichiara la disponibilità della Giunta ad accogliere gli emendamenti presentati.
Si dà atto che gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista e dal Consigliere Clusaz sono approvati con voti favorevoli ventidue e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Si dà atto che l'emendamento presentato dal Consigliere Benzo è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).
Si dà atto che l'articolo 11 emendato è approvato con voti favorevoli ventitré (Consiglieri presenti: trenta; votanti: ventitré; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz e Pollicini).
Articoli 12, 13 e 14
Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati con voti favorevoli ventidue e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Articolo 15
Si dà atto che all'articolo 15 è stato presentato dai Gruppo comunista il seguente emendamento: cancellare le parole "...mese di aprile del...".
Si dà atto che l'articolo 15 emendato è approvato con voti favorevoli ventidue e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Articolo 16
Si dà atto che all'articolo 16 è stato presentato dal Gruppo comunista il seguente emendamento sostitutivo: l'articolo 16 viene soppresso e sostituito dal seguente:
"Entro il 31 dicembre 1977 sarà approvata con apposito provvedimento legislativo la pianta organica degli uffici della programmazione regionale con relative qualifiche e retribuzioni del personale".
Il Consigliere DOLCHI propone di sostituire al primo comma le parole "31 dicembre 1977" con "31 gennaio 1978".
Si dà atto che l'emendamento all'articolo 16 è approvato con voti favorevoli ventidue e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Articolo 17.
Si dà atto che l'articolo 17 è approvato con voti favorevoli ventidue e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventinove).
Articoli 18, 19, 20 e 21
Si dà atto che gli articoli da 18 a 21 sono approvati con voti favorevoli ventidue e voti contrari sei (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Tabelle A e B
Si dà atto che delle tabelle A e B è approvata la soppressione con voti favorevoli ventidue (Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: ventidue; astenuti dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy e Maquignaz).
Il Vice Presidente Maria Celeste PERRUCHON, dopo aver constatato e comunicato che i ventuno articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente Maria Celeste PERRUCHON accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
Voti favorevoli: venti;
Voti contrari: undici.
Il Vice Presidente Maria Celeste PERRUCHON, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Organi, uffici e procedure per la programmazione regionale".
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Disegno di legge regionale n. 317
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. ORGANI, UFFICI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
Finalità e soggetti della programmazione regionale
Art. 1
Principi generali e finalità della legge
La Regione per rendere intrinsecamente coerente l'insieme delle decisioni proprie e degli altri enti pubblici e per indirizzare l'iniziativa privata al perseguimento delle finalità collettive, assume la programmazione regionale come metodo di governo finalizzato alla promozione e alla disciplina dello sviluppo economico, sociale e di assetto territoriale della Comunità valdostana, con particolare riguardo al superamento degli squilibri esistenti nell'ambito regionale.
A tal fine la Regione adotta un piano regionale di sviluppo secondo le norme della presente legge.
Art. 2
Soggetti della programmazione regionale
I soggetti della programmazione regionale sono tutte le strutture in cui si articola l'amministrazione pubblica degli enti locali in Valle d'Aosta.
La Regione, da un lato, partecipa come soggetto attivo, mediante proposte, al processo di programmazione nazionale, dall'altro, assicura il concorso degli enti locali e l'apporto autonomo delle organizzazioni sociali al processo di programmazione regionale.
CAPO II
Piano regionale di sviluppo e sue articolazioni
Art. 3
Connotati del piano regionale di sviluppo
Il piano regionale di sviluppo copre un arco temporale di cinque anni ed è scorrevole, nel senso che viene aggiornato annualmente, anche in relazione alla variazione progressiva dei singoli anni di riferimento.
Esso definisce quanto segue:
a) la situazione economica, sociale e di assetto territoriale della Regione, anche in relazione ai risultati ottenuti con gli interventi attuati in precedenza, ed i suoi prevedibili sviluppi;
b) le indicazioni per la programmazione economica e sociale e gli indirizzi per l'assetto territoriale della Regione, di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, con specificazione degli obiettivi di massima da raggiungere, delle scelte di intervento da effettuare, articolate nel tempo e sul territorio, delle risorse finanziarie interne ed esterne che la Regione prevede di acquisire e di impiegare;
c) le proposte per la programmazione nazionale.
Art. 4
Formazione ed approvazione del piano regionale di sviluppo
Il piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti annuali sono predisposti dalla Giunta regionale entro il mese di giugno ed approvati con deliberazione dal Consiglio regionale entro il mese di settembre di ciascun anno.
Art. 5
Efficacia del piano regionale di sviluppo
Il piano regionale di sviluppo costituisce il quadro di riferimento dell'attività politico-amministrativa della Regione.
Gli strumenti di pianificazione e di gestione di competenza della Regione e degli altri enti regionali e locali dovranno essere espressamente riferiti alle indicazioni e agli indirizzi del piano regionale di sviluppo.
Art. 6
Attuazione del piano regionale di sviluppo
Il piano regionale di sviluppo si attua principalmente mediante:
a) il piano di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3;
b) il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui al successivo articolo 7;
c) il bilancio preventivo annuale della Regione;
d) le leggi e gli atti amministrativi della Regione;
e) i piani pluriennali, i programmi annuali e i piani urbanistici comprensoriali di cui al Titolo III della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni;
f) i bilanci preventivi annuali e gli atti amministrativi delle Comunità Montane e degli enti locali
g) i piani di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, gli eventuali programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge dello Stato 28 gennaio 1977, n. 10, i bilanci preventivi annuali e gli atti amministrativi dei Comuni o loro consorzi;
h) i programmi, i bilanci preventivi e gli atti amministrativi degli altri enti regionali non territoriali.
Art. 7
Connotati del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione
Il programma pluriennale di attività e di spesa ha le stesse caratteristiche di durata e di scorrevolezza del piano regionale di sviluppo, di cui costituisce strumento di attuazione.
Esso definisce quanto segue:
a) lo stato di attuazione dei programmi precedenti;
b) le azioni programmatiche ed i progetti di intervento da attuare, articolati in ordine agli obiettivi specifici da raggiungere, agli ambiti territoriali interessati, agli organismi pubblici o privati deputati alla loro predisposizione e attuazione;
c) il bilancio pluriennale preventivo, che rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.
Art. 8
Formazione ed approvazione del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione
Il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale con la legge di approvazione del bilancio preventivo annuale della Regione.
CAPO III
Organi della programmazione regionale
Art. 9
Ufficio studi e programmazione
E' istituito, nell'ambito della Segreteria generale, l'Ufficio studi e programmazione.
L'Ufficio studi e programmazione coadiuva la Giunta regionale nei seguenti adempimenti tecnici: analisi delle informazioni relative alla programmazione regionale; elaborazione, aggiornamento e verifica del piano regionale d sviluppo e del programma pluriennale di attività e di spesa; predisposizione del bilancio preventivo annuale della Regione; verifica di compatibilità degli strumenti di piano e di programma degli enti locali e regionali con il piano regionale di sviluppo e con il programma pluriennale di attività e di spesa.
L'Ufficio studi e programmazione svolge anche i compiti di segreteria del Comitato tecnico e della Commissione consultiva regionale per la programmazione, di cui ai successivi articoli 10 e 11.
Art. 10
Comitato tecnico per la programmazione regionale
Nell'ambito degli adempimenti di cui alla presente legge, che richiedono per la loro attuazione particolare competenza tecnico-scientifica, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di un Comitato tecnico di sette membri esperti da designare con deliberazione della Giunta stessa.
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale nomina, nell'ambito delle persone designate, un Presidente e un Vice Presidente, e definisce le modalità di funzionamento del Comitato.
Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, ha il compito di coordinare i lavori del Comitato.
Al Presidente e al Vice Presidente è attribuito un compenso fisso mensile in misura da stabilire con deliberazione del Consiglio regionale.
Agli altri membri del Comitato è dovuto, per ogni seduta del Comitato, una medaglia di presenza di lire 15.000 lorde, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dipendenti regionali qualora non risiedano nel Comune di Aosta.
Art. 11
Commissione consultiva regionale per la programmazione
È istituita la Commissione consultiva regionale per la programmazione con il compito di esprimere, su richiesta della Giunta regionale, pareri in ordine ai contenuti del piano di sviluppo e agli strumenti di pianificazione di cui ai punti a), b), c), e) dell'articolo 6 della presente legge.
I pareri della Commissione sono obbligatori ma non vincolanti.
La Commissione è così composta:
- sette rappresentanti delle forze politiche presenti in Consiglio, designati dai rispettivi Capi gruppo, con compiti di coordinamento. Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione vengono eletti dai predetti rappresentanti nel loro ambito;
- il Presidente o un membro del direttivo suo delegato e un Consigliere designato dalla minoranza, per ciascuna delle Comunità Montane istituite ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Presidente dell'Associazione Sindaci o un suo delegato:
- quattro rappresentanti dei lavoratori designati rispettivamente, dalla CISL, dalla CGIL, dal SAVT e dalla UIL;
- il rappresentante del SDAI della Valle d'Aosta;
- due rappresentanti dei datori di lavoro designati, rispettivamente, dall'Associazione: valdostana industriali e dall'Associazione aziende a partecipazione statale;
- quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, designati, rispettivamente, dall'Associazione valdostana agricoltori, dall'Union des paysans valdôtains, dall'Union autonome des campagnards valdôtains e dall'Unione agricoltori valdostani;
- due rappresentanti degli artigiani designati dalle rispettive Associazioni;
- due rappresentanti dei commercianti, designati dalle rispettive Associazioni;
- un rappresentante delle Aziende di soggiorno, designato dall'Associazione;
- tre rappresentanti del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni locali interessate;
- un rappresentante degli Istituti di credito operanti in Valle d'Aosta, designato dagli Istituti stessi;
- il Sindaco di Aosta o un suo delegato;
- il Presidente o un membro del direttivo suo delegato e un consigliere designato dalla minoranza per il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta - BIM della Dora Baltea, istituito con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 328, in data 29 ottobre 1955;
- un rappresentante dell'Associazione professionisti e artisti della Valle d'Aosta, designato dall'Associazione stessa.
Possono partecipare ai lavori della Commissione, a titolo di osservatori:
- i membri della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica della Regione;
- i membri del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 10 della presente legge.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio in base alle designazioni di cui al terzo comma precedente.
I membri della Commissione rimangono in carica, sempre che non decadano dalle cariche che ne hanno determinato la designazione o venga meno la designazione della rispettiva organizzazione, per la durata di una legislatura. Tuttavia il loro incarico è prorogato fino alla data della loro conferma o sostituzione che deve avvenire entro 60 giorni dalla elezione della nuova Giunta regionale.
Il Presidente, su richiesta della Giunta regionale o di un terzo dei membri della Commissione o per propria iniziativa, può invitare i parlamentari eletti nella Regione a partecipare a sedute della Commissione stessa.
Art. 12
Analisi socio-economica e territoriale
La situazione di cui al punto a) del secondo comma dell'articolo 3 viene definita sulla base di analisi socio-economiche e territoriali per la cui elaborazione la Giunta regionale è autorizzata:
a) a definire direttive per una sistematica raccolta delle informazioni necessarie alla propria attività di programmazione;
b) a richiedere agli enti locali, alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, alle aziende a partecipazione pubblica e agli altri enti ed organismi operanti in Valle d'Aosta informazioni sui loro programmi di attività ed investimento ed altri elementi ai fini della programmazione regionale.
La raccolta e l'utilizzazione delle informazioni vengono effettuate con le modalità e le garanzie previste dall'articolo 19 del R.D.L. 27 maggio 1929 n. 1285.
Art. 13
Ufficio documentazione e statistica
Per l'espletamento delle incombenze tecniche connesse con gli adempimenti di cui all'articolo 12 della presente legge, è istituito, nell'ambito della Segreteria generale, l'Ufficio documentazione e statistica.
L'Ufficio documentazione e statistica provvede in particolare: alla raccolta ed elaborazione in relazione alle indicazioni fornite dall'Ufficio studi e programmazione, dei dati statistici relativi alla formazione, attuazione e verifica del piano regionale di sviluppo; al coordinamento nell'attività statistica regionale: alla raccolta, selezione e catalogazione della documentazione e delle pubblicazioni tecnico-scientifiche e legislative.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 14
Con successive leggi regionali si provvederà:
a) a disciplinare le modalità e le procedure di formazione, attuazione e verifica del piano regionale di sviluppo, di cui all'articolo 3 della presente legge.
b) a disciplinare le modalità e le procedure di formazione, attuazione, verifica e controllo dei piani e programmi di cui al Titolo III della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni;
c) ad emanare nuove norme sulla contabilità regionale, anche con riferimento alla legge 19 maggio 1976, n. 335, e sulle modalità e procedure di formazione ed approvazione del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui all'articolo 7 della presente legge.
La Giunta regionale presenta al Consiglio le proposte di legge di cui al comma precedente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
Il primo piano regionale di sviluppo è predisposto dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio per l'approvazione entro il 1978 per il periodo 1979/1983.
Art. 16
Entro il 31 gennaio 1977 sarà approvata con apposito provvedimento legislativo la pianta organica degli uffici della programmazione regionale con relative qualifiche e retribuzioni del personale.
Art. 17
La legge regionale 10 aprile 1967, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata.
Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13. e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.
Art. 18
Oneri finanziari.
Per l'applicazione della presene legge è autorizzata la spese di lire 7 milioni per l'anno 1977 e la spesa di. lire 80 milioni per gli anni successivi, il cui onere graverà per lire 3 milioni sul capitolo 385 e per lire 4 milioni sul capitolo 420 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977; per lire 32 milioni e lire 48 milioni sui rispettivi corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
Il finanziamento della maggiore spesa di lire 7 milioni per l'anno 1977 è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 105 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per il predetto anno. Per l'anno 1978 e successivi il finanziamento della maggiore spesa di lire 73 milioni sarà assicurata dal normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui al precitato o sostitutivo capitolo della parte Entrata del bilancio per l'anno in corso.
Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge sono approvate, a decorrere dal 1975, con la legge di bilancio.
Le spese previste dalla presente legge, imputate ai capitoli 385 e 420 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, hanno natura obbligatoria.
Art. 19
Al bilancio di previsione della Regione per l'ano 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Entrata
Variazione in aumento:
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Cap. 105 |
Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) f) dei primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 |
L 7.000.000 |
Parte Spesa
Variazioni in aumento:
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Cap. 385 |
Spese per la programmazione regionale economica, sociale ed urbanistica e relative Commissioni |
L 3.000.000 |
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Cap. 420 |
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria generale e della Segreteria particolare Ufficio Stampa della Presidenza Giunta |
L. 4.000.000 |
NORMA TRANSITORIA E FINALE
Art. 20
In attesa dell'approvazione della pianta organica di cui all'articolo 16 e all'espletamento dei relativi concorsi pubblici, la Giunta è autorizzata a garantire il funzionamento degli uffici di programmazione avvalendosi di personale già in servizio o di personale incaricato a tempo determinato.
Art. 21
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Maria Celeste Perruchon)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Angelo Mappelli)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Costantino Pramotton)
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