Objet du Conseil n. 376 du 9 novembre 1977 - Verbale
OGGETTO N. 376/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE NORME CONCERNENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE.
Il Vice Presidente M. Celeste PERRUCHON dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni alle norme concernenti gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
"Il Parlamento ha definitivamente approvato un disegno di legge recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, in materia di funzionamento degli organi collegiali scolastici.
Di esse, alcune (pubblicità delle sedute dei consigli di circolo e d'istituto e dei consigli scolastici distrettuali, numero dei candidati proponibili per singole liste) riproducono sostanzialmente norme già contemplate dalla normativa regionale contenuta nelle leggi 5.11.1976, n. 47, e 8.8.1977, n. 55.
Delle altre, parte (minimo di elettori richiesto per la presentazione di alcune liste di candidati ai consigli scolastici provinciali, superiore a quello normalmente prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. n. 416) non si ravvisa l'opportunità di recepirle stanti le diverse condizioni locali; parte, invece, si rende necessario adottarle per una indispensabile uniformità con la normativa nazionale.
Queste ultime modifiche concernono:
a) la soppressione dei consigli di disciplina degli alunni e il trasferimento delle relative attribuzioni ai consigli di classe e alla giunta esecutiva dell'istituto;
b) il conferimento ai presidenti dei consigli scolastici distrettuali, di circolo e d'istituto di speciali poteri per assicurare il mantenimento dell'ordine durante le sedute degli organi predetti;
c) il conferimento ai consigli scolastici distrettuali, di circolo e d'istituto della potestà di regolamentare l'intervento alle relative sedute di rappresentanti degli enti locali territoriali, delle organizzazioni sindacali e degli organi collegiali scolastici;
d) lo svolgimento in due giornate consecutive delle operazioni di voto.
In considerazione di quanto precede, si propone l'approvazione dell'unito disegno di legge regionale, con il quale vengono introdotte analoghe modificazioni e integrazioni al testo delle leggi regionali 5 novembre 1976, n. 47, e 8 agosto 1977, n. 55, concernenti gli organi collegiali scolastici funzionanti nella Regione, con i dovuti riferimenti agli organi collegiali delle scuole materne regionali previsti nella legge regionale 21 giugno 1977, n. 45.
L'approvazione del disegno di legge in argomento riveste carattere d'urgenza, stante l'esigenza di dargli applicazione fin dalla prossima consultazione del dicembre prossimo".
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO illustra brevemente il disegno di legge e precisa che in attesa della sua entrata in vigore saranno sospese le elezioni dei soppressi consigli di disciplina per gli studenti.
Il Consigliere LUSTRISSY prende atto delle decisioni dell'Assessore alla Pubblica Istruzione di sospendere le elezioni per la nomina del consiglio di disciplina.
Ritiene insufficiente il tempo concesso per la presentazione delle candidature per i consigli distrettuali e per il consiglio scolastico regionale.
Esprime delle riserve sulla opportunità di far svolgere le elezioni in due giorni perché ritiene che ciò non servirà ad accrescere la partecipazione alle urne.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO fa presente che la richiesta di votazione in due giornate è stata avanzata dalle organizzazioni sindacali della scuola.
Il Consigliere LANIVI auspica una stesura più sintetica e comprensibile dell'ordinanza delle elezioni degli organi della scuola.
L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO fa presente che sono allo studio degli schemi di ordinanza più sintetici.
Il Vice Presidente Maria Celeste PERRUCHON, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Il Vice Presidente Maria Celeste PERRUCHON, dopo aver constatato e comunicato che i cinque articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente Maria Celeste PERRUCHON accerta e comunica i seguenti risultati della votazione: Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
Voti favorevoli: venticinque;
Voti contrari: due.
Il Vice Presidente Maria Celeste PERRUCHON, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni alle norme concernenti gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche della Regione".
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Disegno di legge regionale n. 335
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale....................n..........: MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLE NORME CONCERNENTI GLI ORGANI COLLEGIALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1
L'articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, è soppresso. Conseguentemente nell'articolo 12 della medesima legge è soppresso il riferimento al consiglio di disciplina degli alunni.
I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento disciplina di cui all'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dalla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.
La giunta esecutiva del Consiglio di istituto ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe nonché della giunta esecutiva è ammesso ricorso al Sovraintendente agli studi che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico regionale competente per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.
Art. 2
Per il mantenimento dell'ordine delle sedute dei consigli di circolo e d'istituto, nel consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, e nei consigli scolastici distrettuali, il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale.
Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
Art. 3
Il consiglio di circolo o d'istituto, il consiglio di gestione delle scuole materne di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Regione, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal consiglio di distretto scolastico ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o d'istituto ai rappresentanti del consiglio di distretto scolastico cui fanno capo.
Art. 4
Fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, in ordine alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, le votazioni per le altre elezioni a qualunque hanno luogo di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore giorno successivo a quello della sua Pubblicazione nel. Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
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Si dà atto che la seduta ha termine alle ore diciannove e minuti trentadue.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Maria Celeste Perruchon)
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Angelo Mappelli)
IL SEGRETARIO ROGANTE
(Costantino Pramotton)
