Objet du Conseil n. 790 du 4 août 2004 - Resoconto
OGGETTO N. 790/XII - Disegno di legge: "Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13".
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina le modalità di individuazione, di progettazione e di realizzazione delle opere di rilevante interesse regionale, correlate ad interventi strategici orientati a sostenere e ad incrementare lo sviluppo sociale ed economico della Regione, detta nuove norme in materia di Fondo per speciali programmi di investimento per la realizzazione di interventi pubblici di interesse locale e istituisce il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV).
CAPO II
OPERE DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE
Articolo 2
(Opere di rilevante interesse regionale. Definizione)
1. Per opere di rilevante interesse regionale si intendono i lavori pubblici coerenti con il Piano territoriale paesistico, approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)), ed aventi rilevanza regionale in relazione alle finalità perseguite, con particolare riferimento a quelle di sviluppo economico-sociale, di tutela e di riqualificazione ambientale, ancorché localizzate nel territorio di un singolo Comune.
2. Le opere di cui al comma 1 devono comunque comportare una spesa complessiva di investimento non inferiore a euro 10.000.000.
3. Alla determinazione della spesa concorrono i costi dei lavori, le spese tecniche per la progettazione, la direzione e l'assistenza lavori, la sicurezza dei cantieri, i collaudi, i frazionamenti e gli accatastamenti, i costi per l'acquisizione dei terreni e degli immobili, per la risoluzione delle interferenze e gli ulteriori costi direttamente correlati alla realizzazione dell'opera. Nella determinazione della spesa complessiva sono altresì ricompresi i costi degli studi di fattibilità e di carattere urbanistico-territoriale, necessari alla definizione e alla realizzazione dell'opera.
Articolo 3
(Procedure di programmazione delle opere di rilevante interesse regionale)
1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un piano di interventi che comportano la realizzazione di opere di rilevante interesse regionale, definiti, in particolare, mediante l'indicazione di massima della localizzazione delle opere, del settore interessato e delle finalità perseguite.
2. Il piano può essere integrato o modificato, su proposta della Giunta regionale e con le modalità di cui al comma 1, quando emerga la necessità di nuovi interventi o quando risulti necessario apportare correzioni od aggiunte ad interventi già previsti ed approvati.
3. Successivamente all'approvazione del piano, al fine dell'individuazione delle opere di rilevante interesse regionale correlate agli interventi individuati, la Giunta regionale dispone l'elaborazione di studi di fattibilità.
4. La struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 16 della presente legge, e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell'intervento, provvede, con le modalità e nei tempi stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ad effettuare un'apposita istruttoria sugli studi di fattibilità ovvero sui progetti, se già disponibili nei livelli preliminare, definitivo o esecutivo, al fine di accertare l'effettiva fattibilità tecnica ed economica e la conformità dell'opera, o delle opere correlate all'intervento, alle caratteristiche di cui all'articolo 2.
5. Gli studi di fattibilità e i progetti, la cui istruttoria ai sensi del comma 4 abbia dato esito positivo, sono inseriti dalla Giunta regionale in un programma di realizzazione delle opere correlate agli interventi da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale con le modalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, e che costituisce integrazione, anche successiva, al programma regionale di previsione di cui al medesimo articolo.
Articolo 4
(Realizzazione delle opere di rilevante interesse regionale)
1. Agli adempimenti necessari alla realizzazione delle opere correlate agli interventi provvede, di norma, la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, salva la possibilità per la Giunta regionale di individuare altri soggetti in relazione ai settori interessati e alle finalità perseguite dalle medesime opere, anche mediante la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), con le quali è altresì designato il responsabile regionale del procedimento.
2. All'approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva provvede il soggetto attuatore individuato con le modalità di cui al comma 1.
Articolo 5
(Progettazione preliminare)
1. Il progetto preliminare delle opere correlate agli interventi deve essere corredato della relazione di cui all'articolo 12, comma 3, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 96 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e della documentazione utile all'espletamento dei procedimenti derogatori di cui agli articoli 33, 34 e 35 della l.r. 11/1998 e di quelli derogatori alle determinazioni del PTP, eventualmente necessari.
2. Il coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 3 della l.r. 29/1999, o il responsabile regionale del procedimento qualora il soggetto attuatore sia diverso dalla Regione convoca, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto preliminare, una conferenza di servizi finalizzata all'esame contestuale del progetto preliminare e della documentazione di cui al comma 1. Alla conferenza partecipano i responsabili delle strutture regionali interessate, i rappresentanti delle amministrazioni chiamate ad esprimere intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera, nonché i sindaci dei Comuni nel cui territorio l'intervento è localizzato.
3. Il progetto preliminare, le eventuali deroghe alle determinazioni del PTP e quelle di cui agli articoli 33, 34 e 35 della l.r. 11/1998 sono approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, adottata sulla base degli esiti della conferenza di cui al comma 2. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)), le funzioni della conferenza sono svolte dal Comitato tecnico dell'ambiente di cui all'articolo 4 della l.r. 14/1999, all'uopo integrato dai rappresentati delle strutture regionali interessate e delle amministrazioni di cui al comma 2. La valutazione di compatibilità ambientale dell'opera, il progetto preliminare, le eventuali deroghe alle determinazioni del PTP e quelle di cui agli articoli 33, 34 e 35 della l.r. 11/1998 sono approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, adottata sulla base degli esiti della conferenza condotta dal Comitato tecnico dell'ambiente integrato. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 6
(Progettazione definitiva e acquisizione degli assensi)
1. Il coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 3 della l.r. 29/1999, indice una conferenza di servizi sulla base del progetto definitivo per l'acquisizione delle intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione delle opere, ove gli stessi non siano già stati acquisiti in seno alla conferenza di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 si applica l'articolo 21 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), integrato, a parziale deroga, dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
3. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni o strutture regolarmente convocate alla conferenza, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato in seno alla conferenza, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche necessarie ai fini dell'assenso.
4. Se una o più amministrazioni o strutture partecipanti hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso, l'amministrazione procedente, entro il termine di cui all'articolo 20, comma 1, della l.r. 18/1999, assume, sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza, la determinazione di conclusione del procedimento.
5. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione o da una struttura preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa, entro dieci giorni, al Consiglio dei ministri ove l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale, ovvero alla Giunta regionale negli altri casi. La decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che, valutata la complessità dell'istruttoria, l'organo decidente non si determini per la proroga del termine, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni.
6. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni o delle strutture partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 7
(Monitoraggio delle opere di rilevante interesse regionale)
1. La struttura regionale competente in materia di opere pubbliche cura, con l'eventuale ausilio del NUVV, il monitoraggio delle opere di cui all'articolo 2 in ogni fase della loro realizzazione.
2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
CAPO III
FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO. MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1995, N. 48
Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 17)
1. L'articolo 17 della l.r. 48/1995, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13, è sostituito dal seguente:
"Articolo 17
(Destinazione del Fondo per speciali programmi di investimento)
1. Il Fondo per speciali programmi di investimento è utilizzato per il finanziamento delle tipologie di interventi pubblici di interesse locale di seguito indicati, qualora non risulti possibile l'inserimento dei medesimi in specifici programmi di settore ovvero il finanziamento, al momento della richiesta, con i trasferimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c):
a) opere e infrastrutture destinate a servizi o a funzioni pubbliche locali;
b) recupero a servizi o funzioni pubbliche locali di fabbricati, di proprietà di enti locali, che presentino interesse storico, artistico o documentario, intendendosi come tali:
1) gli immobili individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali);
2) gli immobili individuati dal piano regolatore generale comunale come edifici di pregio, monumento o documento;
c) opere di ripristino e di riqualificazione ambientale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati mediante programmi triennali scorrevoli, formati attraverso la selezione di richieste all'uopo formulate dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle Associazioni dei Comuni.".
Articolo 9
(Sostituzione dell'articolo 18)
1. L'articolo 18 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:
"Articolo 18
(Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento)
1. La Regione determina, con la legge finanziaria, l'ammontare delle risorse, non inferiore al 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, da destinare al Fondo per speciali programmi di investimento, l'articolazione annuale e per programmi delle medesime risorse, anche se di durata superiore al triennio di riferimento della legge finanziaria, nonché la quota del Fondo da destinare all'aggiornamento dei programmi approvati in precedenza.".
Articolo 10
(Sostituzione dell'articolo 19)
1. L'articolo 19 della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1, è sostituito dal seguente:
"Articolo 19
(Richieste di inclusione nei programmi)
1. Le richieste di cui all'articolo 17, comma 2, devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche entro il 31 ottobre di ogni anno e rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità:
a) riguardare la realizzazione di progetti organici di investimento ovvero stralci funzionali dei progetti medesimi;
b) comportare una spesa di investimento non inferiore a euro 250.000;
c) riferirsi ad opere per la cui realizzazione sia dimostrata la disponibilità degli immobili interessati ovvero sia assunto l'impegno formale ad avviare le procedure per ottenerne la disponibilità, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo;
d) riguardare progetti coerenti con gli strumenti urbanistici e di programmazione vigenti e comportanti tempi tecnici di attuazione non superiori a tre anni.
2. I Comuni e le Comunità montane, quale ulteriore requisito di ammissibilità delle richieste, devono avere ottenuto, al 31 ottobre di ogni anno, l'approvazione, da parte della Regione, della relazione previsionale e programmatica riferita al triennio che decorre dall'anno della richiesta.
3. Le richieste devono essere redatte in base al modello tipo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 24, e approvato dalla Giunta regionale. Nelle richieste sono ricompresi lo studio di fattibilità e di convenienza economica e il progetto preliminare dell'opera, nonché l'impegno formale del proponente a coprire con risorse proprie la quota di investimento posta a carico dell'ente locale, con conseguente previsione della relativa spesa nel bilancio triennale. La quota di partecipazione dell'ente locale è determinata applicando all'importo complessivo dell'investimento le seguenti percentuali per scaglioni di spesa:
a) fino a euro 500.000, 20 per cento;
b) oltre euro 500.000 e fino a euro 1.000.000, 15 per cento;
c) oltre euro 1.000.000, 10 per cento.
4. Per la copertura della quota di investimento di cui al comma 3, l'ente locale non può ricorrere ad altri trasferimenti, contributi o provvidenze regionali, fatti salvi i trasferimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).
5. I progetti sono inseriti nel programma di cui all'articolo 20 previa verifica dell'osservanza dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché dell'idoneità tecnica ed economica dei progetti stessi. Qualora l'importo complessivo dei progetti idonei risulti superiore alle risorse finanziarie disponibili, l'inserimento avviene sulla base di una graduatoria approvata dalla Giunta regionale tenuto conto dei seguenti criteri:
a) capacità di spesa e rispetto dei tempi di esecuzione delle opere da parte degli enti proponenti nei programmi approvati in precedenza;
b) tipologia delle opere e loro tendenziale equidistribuzione territoriale e finanziaria;
c) qualità tecnica delle soluzioni progettuali;
d) minori effetti generati dall'investimento sulla spesa corrente dell'ente proponente;
e) più favorevole rapporto tra risultati attesi e capitale investito.
6. Le modalità di applicazione dei criteri di cui al comma 5 sono definite dalla Giunta regionale con deliberazione adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. All'istruttoria delle richieste provvede la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell'investimento.".
Articolo 11
(Sostituzione dell'articolo 20)
1. L'articolo 20 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:
"Articolo 20
(Procedure di deliberazione dei finanziamenti)
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell'intervento, redige, previa istruttoria delle richieste pervenute, una proposta di programma delle opere realizzabili entro il triennio che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella proposta di programma sono indicati per ogni opera finanziabile:
a) l'ente proponente;
b) le principali caratteristiche fisiche;
c) la spesa prevista e le fonti di finanziamento, articolate nel triennio, nonché il limite dell'eventuale incremento di costo consentito a seguito della progettazione esecutiva, al fine del mantenimento della redditività economica dell'opera; gli eventuali incrementi di costo sono posti a carico dell'ente proponente.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale delibera il programma delle opere sulla base della proposta formulata dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Entro e non oltre sedici mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2, gli enti proponenti, pena l'esclusione dell'opera dal programma approvato ai sensi del comma 2, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche la seguente documentazione:
a) deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, corredata della certificazione del coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, con la quale si accerta la conformità della progettazione alle prescrizioni di cui all'articolo 14 della medesima legge;
b) dichiarazione del coordinatore del ciclo che attesta:
1) l'avvenuto espletamento degli adempimenti previsti all'articolo 15, comma 2, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 13 della l.r. 29/1999, costituenti presupposto per l'avvio immediato delle procedure di affidamento dei lavori;
2) l'individuazione puntuale nel progetto esecutivo dei lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare;
3) il contenimento dell'eventuale incremento dei costi a seguito della progettazione esecutiva entro i limiti indicati nel programma, al fine della persistenza della convenienza economica dell'investimento;
4) il rispetto delle ulteriori prescrizioni indicate nella deliberazione di approvazione del programma.
4. La Giunta regionale, previa verifica da parte della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche della regolarità e della completezza della documentazione di cui al comma 3 e nel rispetto dei vincoli di bilancio, approva la spesa complessiva triennale per ogni progetto esecutivo relativo alle opere inserite nel programma di cui al comma 2 e ne impegna, in favore dell'ente proponente, le quote annuali.
5. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), è autorizzata a disporre, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al Fondo per speciali programmi di investimento sui pertinenti capitoli appositamente istituiti per le opere di cui al comma 4.".
Articolo 12
(Modificazioni all'articolo 21)
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:
"1. Contestualmente all'approvazione e all'impegno del finanziamento per il progetto esecutivo, sono approvati e liquidati i contributi sulle spese sostenute per la progettazione globale, ivi compresi le determinazioni geognostiche e l'eventuale studio di impatto ambientale.".
Articolo 13
(Sostituzione dell'articolo 22)
1. L'articolo 22 della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della l.r. 1/2000, è sostituito dal seguente:
"Articolo 22
(Esecuzione delle opere da parte degli enti locali)
1. Le opere finanziate dal Fondo per speciali programmi di investimento sono, di norma, realizzate direttamente dagli enti locali.
2. All'erogazione delle somme impegnate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, la Regione provvede con le seguenti modalità:
a) un primo anticipo, pari al 20 per cento dell'intera spesa programmata a carico della Regione, contestualmente all'impegno della spesa stessa;
b) ulteriori erogazioni, nel rispetto della ripartizione triennale o biennale approvata ai sensi dell'articolo 20, comma 4, nonché della percentuale di competenza della Regione, ogni qualvolta l'ente locale certifichi pagamenti pari ad almeno il 10 per cento del costo totale dell'opera;
c) il saldo dopo il collaudo amministrativo dei lavori e a seguito della rendicontazione da parte dell'ente locale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intera opera; all'atto della presentazione della rendicontazione sono restituite alla Regione eventuali somme eccedenti il costo dell'opera a carico della Regione medesima.".
Articolo 14
(Sostituzione dell'articolo 23)
1. L'articolo 23 della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 8, comma 5, della l.r. 1/2000, è sostituito dal seguente:
"Articolo 23
(Esecuzione delle opere da parte della Regione)
1. Su motivata richiesta dell'ente locale, le opere finanziate dal Fondo per speciali programmi di investimento possono essere realizzate direttamente dalla Regione.
2. L'ente proponente, prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, provvede ad assicurare alla Regione, approvando il relativo impegno contabile, la copertura della spesa di sua competenza, in conformità al piano finanziario approvato dalla Regione per la realizzazione dell'opera.
3. Il 50 per cento della quota di finanziamento di competenza del proponente è erogato alla Regione ad avvenuta consegna dei lavori all'appaltatore. La restante quota a carico dell'ente proponente, quantificata con riferimento alla spesa complessiva effettivamente sostenuta, è erogata dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.".
Articolo 15
(Inserimento dell'articolo 23 bis)
1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 48/1995, come modificato dall'articolo 14, è inserito il seguente:
"Articolo 23 bis
(Vincoli di destinazione)
1. Le opere finanziate dal Fondo per speciali programmi di investimento non possono essere distolte dalla destinazione originaria per un periodo non inferiore a venti anni, decorrenti dalla data di ultimazione delle opere, salvo deroga concessa dalla Giunta regionale con propria deliberazione per sopravvenute e documentate ragioni di interesse pubblico.".
Articolo 16
(Sostituzione dell'articolo 24)
1. L'articolo 24 della l.r. 48/1995 è sostituito dal seguente:
"Articolo 24
(Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti)
1. È istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) che svolge le attività connesse all'esercizio, in Valle d'Aosta, delle seguenti funzioni, assegnate dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici:
a) assistenza e supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti, per la valutazione ex ante di progetti ed interventi;
b) gestione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui all'articolo 1, comma 5, della l. 144/1999;
c) attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali comunitari all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello regionale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
2. Il NUVV è composto:
a) dal dirigente della struttura regionale di primo livello preposta al coordinamento della programmazione dei fondi strutturali comunitari, con funzioni di presidente;
b) da quattro componenti, esterni all'amministrazione regionale, esperti, rispettivamente, nella valutazione economica degli investimenti pubblici, in discipline giuridiche pubblicistiche, in discipline ingegneristiche, in materia di sviluppo territoriale e di tutela del paesaggio, individuati dalla Giunta regionale tra professionisti di comprovata e qualificata esperienza;
c) da un componente, designato dal Consiglio permanente degli enti locali, esperto in una delle materie di cui alla lettera b);
d) dai dirigenti regionali preposti alle strutture competenti individuati di volta in volta in relazione alle materie trattate dal NUVV.
3. Il NUVV dura in carica tre anni ed è nominato con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale provvede altresì, con propria deliberazione:
a) ad individuare, nell'ambito della struttura di cui al comma 2, lettera a), la struttura dirigenziale di supporto al funzionamento del NUVV;
b) a definire le modalità di funzionamento del NUVV;
c) a stabilire i compensi da assegnare ai componenti di cui al comma 2, lettere b) e c).".
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE
Articolo 17
(Disposizioni finanziarie)
1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del capo II è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio, il "Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale", di seguito denominato fondo, il cui stanziamento è determinato con la legge finanziaria, tenuto conto della programmazione approvata dal Consiglio regionale.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del capo II, nell'ambito della programmazione approvata dal Consiglio regionale, possono essere finanziati direttamente con eventuali trasferimenti dello Stato a destinazione vincolata e con ogni altra modalità di finanziamento che si renda possibile in relazione alle finalità della presente legge.
3. Per l'utilizzo del fondo, la Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, ad apportare con propria deliberazione, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 18
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 non trovano applicazione ai progetti inseriti in programmi già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 19
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président - La parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (Arc-VA) - Farò un rapido intervento, non per entrare nel merito del disegno di legge in discussione - lo farà per il nostro gruppo il Consigliere Riccarand -, ma perché voglio parlare brevemente della lettera piuttosto inusuale che il Consiglio permanente degli enti locali si è sentito in dovere di inviare al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio, il quale ce l'ha distribuita in occasione dell'adunanza consiliare della scorsa settimana, nel corso della quale si sarebbe dovuto affrontare anche tale punto all'ordine del giorno. Non so se questa lettera sia stata originata dal fatto che si era rilevata la tardività del parere che il CPEL aveva espresso nei confronti di questo disegno di legge e quindi dalla necessità di iscrivere tale provvedimento nell'ordine del giorno suppletivo. In ogni caso, questa lettera costituisce un fatto piuttosto grave nei rapporti istituzionali, perché l'ordine del giorno allegato contiene contemporaneamente un atto di fedeltà alla maggioranza regionale, alla Giunta - atto di cui francamente non si sentiva la mancanza, perché in questi anni il CPEL ha già dimostrato con provvedimenti su provvedimenti e pareri su pareri la fedeltà assoluta a questa maggioranza - e un atto di indebita pressione nei confronti del Consiglio regionale.
Non voglio fare paragoni azzardati, perché mi rendo conto che le fattispecie sono molto diverse e la gravità è differente, ma ricordo ai colleghi che la scorsa legislatura vi fu una reazione durissima - e io ero fra quelli che propose una tale reazione - quando il Procuratore della Corte dei conti inviò una lettera al Consiglio regionale chiedendo di non approvare un atto: giustamente tutte le forze politiche in quest'aula dimostrarono coesione e respinsero con fermezza tale indebita ingerenza. Ora, indubbiamente, ci troviamo di fronte a un fatto di minore gravità, ma che non va sottovalutato, perché abbiamo un organismo con il compito di esprimere pareri che ci invita fermamente ad approvare un atto. Non sono d'accordo su questo modo di procedere; fra l'altro, si tratta di una lettera piena di maldestre allusioni al ruolo dell'opposizione, perché in essa si esprime l'auspicio che l'Assemblea regionale nella sua interezza sappia riconoscere la portata di tale iniziativa e, facendo appello al senso di responsabilità proprio di ogni amministratore - ma sembra proprio indirizzata a noi -, proceda ad un esame sereno del disegno di legge, scevro da iniziative strumentali o da prese di posizioni sterili. Ma scherziamo? Ma chi sono questi Signori per insegnare ai consiglieri di maggioranza e di opposizione quale atteggiamento devono assumere! Ma che se ne stiano al loro posto! Inviare questo tipo di lettere non è stare al loro posto... perché credo che, se non vi saranno indebite ingerenze da parte di chicchessia, questa Assemblea consiliare lavorerà più serenamente.
Sollevo a nome del nostro gruppo la questione, chiedo che il Presidente si faccia interprete di questo disagio, non so se è condiviso da altre forze politiche; se non lo è, domando al Presidente che esprima quanto meno il disagio del nostro gruppo politico nei confronti del CPEL, di modo che quest'ultimo in futuro si astenga dall'intromettersi così pesantemente ed inopportunamente nei lavori del Consiglio.
Ripeto: in questi anni sono fra quelli che ha denunciato forse con maggiore sensibilità il potere che si è preso tale organismo, che va al di là delle attribuzioni conferitegli dalla legge, diventando ormai l'interlocutore numero uno del Consiglio e della Giunta, la "lobby" che conta in questa Regione; però che si contentino di dare i loro pareri: sempre favorevoli sui provvedimenti proposti dalla maggioranza, a mia memoria sempre contrari su provvedimenti proposti dall'opposizione. È capitato in passato - potrei fare degli esempi - che nostre proposte di legge abbiano avuto pareri negativi non motivati, ma rilasciati nell'ansia di compiacere la maggioranza e la Giunta.
Ribadisco quindi questa richiesta formale al Presidente del Consiglio di farsi interprete di tale disagio.
Président - La parole au Conseiller Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Questo provvedimento si compone di due parti che non sono assolutamente collegate fra di loro; è vero che in entrambe le parti si parla di opere pubbliche, ma il capo III riguarda quelle di interesse locale ed è una modificazione di alcune parti di una legge regionale già in vigore: la n. 48/1995 che disciplina la finanza locale. Si interviene rispetto a questa normativa per quanto riguarda un fondo particolare: il Fondo per speciali programmi di investimento; quindi questo capo III ha una sua logica precisa ed è poi stato l'oggetto anche delle concertazioni che sono state fatte con il CPEL da parte della Giunta regionale.
Vi è poi il capo II, che contiene una normativa invece del tutto nuova; non si tratta di modificare una normativa precedente, ma di inserirne una nuova per gli interventi in materia di opere di rilevante interesse regionale, le cosiddette "grandi opere", per le quali viene inventata una nuova normativa, che però presenta una serie di problemi, perché non si coordina e anzi cozza sotto vari aspetti con la legge in materia di lavori pubblici regionali - la n. 12/1996 -, la legge regionale che disciplina il procedimento amministrativo - la n. 18/1999 - e va a modificare anche la disciplina della legge regionale sul VIA per quanto riguarda la composizione del Comitato tecnico per l'ambiente quando si tratta di esaminare le opere che dovrebbero entrare a far parte della disciplina di tale provvedimento.
Ora, il nostro gruppo, rispetto a questo disegno di legge, ha un giudizio ben diverso a seconda se parliamo del capo III o del capo II. Per quanto riguarda il capo III, ossia le disposizioni relative a questo Fondo speciale per i programmi di investimento, quindi i fondi a livello locale, si tratta di modifiche che non sconvolgono la precedente normativa, cioè si "muovono" con degli aggiustamenti nel senso della normativa che già si conosceva. In alcuni casi si tratta di interventi migliorativi che si sono resi necessari alla luce dell'esperienza, in altri casi si tratta di modificazioni che sono discutibili e su cui anche il CPEL ha fatto qualche timido distinguo, timido e tardivo, fuori tempo massimo, comunque lo ha fatto. Ad esempio, è discutibile il fatto che si vada ad inserire il principio per cui nella tripartizione dei fondi per gli enti locali questo 20%... per il "FOSPI" diventa una soglia che assolutamente non deve essere inferiore al 20%... con la conseguenza che, siccome abbiamo un limite sulla destinazione del finanziamento regionale senza vincoli di spesa che è fissato per legge al 50%, se andiamo a stabilire una seconda barriera fissa del 20%, vuol dire che abbiamo una tripartizione: 50%, almeno il 20% per il "FOSPI"... e dove si andrà a comprimere? Guardate, si andrà a comprimere proprio sui finanziamenti di settore, dove vi sono le politiche regionali, nella parte in cui la Regione può più indirizzare certe scelte politiche, perché questa è la conseguenza di tale scelta! A noi, quindi, sembra che introduca rigidità e vada a comprimere la possibilità della Regione di indirizzare certe politiche. Così come ci sembrano discutibili alcune modificazioni effettuate rispetto a questo nucleo di valutazione, che poi non è un organismo nuovo, è un organismo già esistente, anche se qui sembra una novità. Vi sono degli aspetti discutibili anche sulla formulazione dei criteri per la graduatoria delle opere da inserire nel programma triennale del "FOSPI", perché dire: "andiamo a privilegiare il comune che ha una maggiore capacità di spesa, che realizza di più", che è il criterio introdotto adesso rispetto a quello preesistente, secondo il quale si guardava prima di tutto l'importanza a livello di interesse generale dell'opera, non ci sembra un grande criterio migliorativo. Su questa parte, comunque, vi sono degli aspetti che possono andare bene, alcuni che sono discutibili, però siamo nei limiti di modificazioni ragionevoli su cui non abbiamo particolari preoccupazioni.
Ben diverso è il discorso sulla seconda parte di questo disegno di legge; si tratta di pochi articoli - 6 articoli -, però sono articoli che pongono dei grossi problemi, intanto vi è una riflessione politica da fare: noi ci chiediamo da quale "cappello a cilindro" salta fuori questo provvedimento, perché siamo andati a leggerci e a rileggerci il programma della maggioranza regionale, in cui le cose importanti dovrebbero essere scritte, ma non vi è neanche un cenno di questa legge per le grandi opere! Non solo, ma nel programma della maggioranza vi è un capitolo sulle opere pubbliche riguardante la legge n. 12/1996 in cui si dice che bisogna andare a un'organica revisione di tale legge, in particolare per quanto concerne il sistema di qualificazione delle gare di appalto; questo interferisce con la legge n. 12/1996, ma non in quella direzione... noi, quindi, abbiamo un programma di maggioranza che contiene delle decisioni, degli orientamenti, delle volontà che non hanno seguito e poi salta fuori questa nuova legge che pone dei problemi di principio molto grossi e che può avere dei risvolti finanziari di un'estrema rilevanza, di cui parlerò adesso, che non sono assolutamente previsti. Non abbiamo ancora capito oggi, dopo riunioni di commissione, per quale motivo si vuole fare questo tipo di legge e perché la si vuole fare così, cioè prendendo questi 6 articoli, collegandoli al "treno" del "FOSPI" e scegliendo questa corsia preferenziale, in modo che si discuta ben poco nel merito di tale provvedimento, che pure merita un approfondimento molto importante.
Non siamo contrari per principio a fare una legge che disciplina il problema delle grandi opere regionali, però ci pare che la questione principale per le cosiddette "grandi opere" presenti due aspetti delicati: il primo riguarda gli aspetti finanziari, perché bisogna decidere quali e quanti risorse destinare a queste opere perché, se non vi è questa scelta, si fa ben poco; allora, vi è la scelta di destinare importanti risorse a grandi opere di valenza strategica? Bene, lo si dica e si mettano le risorse nel bilancio, nella legge finanziaria... e allora si fa una scelta chiara ed è un problema chiaramente di scelte. L'altro problema è la capacità di gestire il procedimento, le intese che a volte sono necessarie per realizzare queste opere e che a volte coinvolgono altre amministrazioni, lo Stato... vi è quindi un problema di determinazione politica nel voler fare queste cose, ma non è con il tipo di legge presentatoci che si risolvono questi problemi, assolutamente no! Anzi, a nostro avviso, si vanno a creare degli ulteriori intoppi... ad esempio, qui sull'aspetto finanziario si dice che questa legge è urgente ma, se andiamo a vedere l'articolo 17, vediamo che la parte II non ha copertura finanziaria, perché in tale si prevede: "Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del capo II è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio, il "Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale"... il cui stanziamento è determinato con la legge finanziaria..." quindi, finché non avremo fatto la legge finanziaria per il 2005, non vi è niente e non sappiamo neanche quante risorse si vogliono destinare a questo tipo di interventi. Fra l'altro, abbiamo presentato un emendamento che contiene anche un'indicazione di quantificazione di risorse, perché riteniamo sia importante destinare delle risorse significative, però deve essere una scelta che deve essere esplicitata. Qui si vuole andare in fretta, si vuole fare una normativa che non va bene e che non è stata approfondita, che è piena di incongruenze, sapendo che per mesi non si farà nulla perché i fondi non ci sono!
Voglio anche segnalare che grandi opere, importanti progetti, grossi interventi sono stati fatti in Valle d'Aosta anche in assenza di una normativa specifica, perché se pensiamo alla riconversione dell'autoporto, al Forte di Bard, a una serie di opere che sono inserite anche nel piano lavori... si tratta di opere di rilevante impegno finanziario e di organizzazione e decisione, ma tutto questo non ha reso necessario il fatto che vi fosse una normativa apposita! Non è che di per sé la legge permette di realizzare o non realizzare quindi, il problema era anzitutto di dare un quadro finanziario, che non viene dato, quindi non viene affrontata la questione essenziale. Oltretutto qui si indicano come criterio i 10 milioni di euro, ma io evidenzio che nel piano lavori attualmente vi sono già molti interventi che sono ben oltre i 10 milioni di euro, eppure vanno avanti secondo la programmazione regionale, non hanno bisogno di una normativa particolare.
Per quanto riguarda l'impostazione data inizialmente dalla Giunta e con cui è arrivata in commissione, devo dire che non ho ancora capito bene la distinzione che viene fatta fra interventi e opere, vi è, a mio avviso, poca chiarezza; comunque, in sostanza ci è stato detto: "nella proposta di disegno di legge iniziale vi è un'analisi dei bisogni"; analisi dei bisogni che non si capisce bene cosa rappresenti di nuovo, perché al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 12/1996 - la legge sui lavori pubblici - si dice: "I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico- sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici" e poi al comma 4 di tale articolo viene stabilito che: "I bisogni di cui al comma 2 possono essere oggetto di studi di fattibilità finalizzati all'individuazione dei lavori strumentali al loro soddisfacimento", vale a dire tutto il concetto del partire dai bisogni per individuare le opere da fare vi è già nella legge regionale. Adesso si dice: "facciamo un'analisi dei bisogni, poi veniamo in Consiglio con un piano", piano di cui non si capiscono i contenuti, la "fisionomia", cosa ci sarà dentro: se sarà "a maglie larghe" o "a maglie strette", se quantificherà o meno le opere; pare di capire che riguarderà gli interventi che devono essere sopra i 10 milioni di euro, questo è l'unico elemento. Poi, secondo l'impostazione del disegno di legge, il Consiglio approvava questo... che non era un piano, ma piuttosto un generico elenco di interventi e poi l'Assemblea non vedeva più niente: magari era un elenco di interventi che comportava 200 milioni di euro e il Consiglio non vedeva più niente! Partivano gli studi di fattibilità, veniva fatta successivamente l'approvazione di alcune di queste opere dalla Giunta, poi queste opere potevano essere approvate con delle procedure particolari accelerate e finito lì; quindi scelte di fondo il Consiglio non ne faceva.
Tale impostazione è stata criticata in commissione ed è stata fortunatamente modificata, nel senso che adesso l'iter è questo: indagine sui bisogni, vi è un elenco di interventi sottoposto all'esame del Consiglio, una volta che questo elenco è stato approvato dall'Assemblea, vengono fatti gli studi di fattibilità, poi vi è un'istruttoria fatta dal competente ufficio regionale con l'ausilio di tale nucleo di valutazione, tutto questo confluisce in un programma che arriva in Consiglio collegato al programma di previsione triennale della legge n. 12/1996. La considerazione che facciamo è che questo procedimento non snellisce affatto le procedure, ma le appesantisce, perché niente e nessuno impediva oggi alla Giunta di fare delle indagini e degli studi di fattibilità, di fare maturare un progetto e poi di portarlo in Consiglio quando vi erano degli elementi, mentre qui si aggravano i passaggi. La parte burocratica si appesantisce in questo modo, quindi non si capisce bene che accelerazione possa dare a una serie di decisioni.
Questa normativa sulle grandi opere, a nostro avviso, è priva della parte essenziale: la copertura finanziaria, che è confusa, piena di incongruità e appesantisce il procedimento, perché comporta tutti questi passaggi che ho indicato prima. Si tratta poi di una normativa che introduce degli elementi di novità preoccupanti anche rispetto al ruolo e alle funzioni di vari servizi dell'Amministrazione regionale che adesso hanno l'obbligo di fornire dei pareri che, in certi casi, sono anche vincolanti e che invece con tale normativa verrebbero by-passati con una decisione della Giunta regionale: in questo disegno di legge è previsto che, se anche il responsabile di un settore delicato come la sicurezza dal punto di vista idrogeologico, dice che un progetto non va bene, questo parere negativo può essere superato da una deliberazione della Giunta regionale. A noi questo sembra inconcepibile, nel senso che, se vi è un progetto che non va bene per un motivo rilevante dal punto di vista ambientale, paesaggistico, di incolumità pubblica, tale progetto deve essere modificato, non è che la Giunta può con una propria deliberazione dire che va tutto bene; questa è un'impostazione per noi inaccettabile!
In conclusione a noi sembra che questo disegno di legge ponga dei problemi di rilevante importanza, non faccia fare alcun passo avanti rispetto alla realizzazione di opere importanti e utili per la comunità, sia uno "specchietto per le allodole" per quanto riguarda le opere che si vogliono realizzare, ma nello stesso tempo introduca dei principi estremamente negativi nella nostra amministrazione e vada a scardinare tutta una serie di normative già esistenti; di conseguenza, su questo capo II diamo una valutazione totalmente negativa. Qual è la proposta che abbiamo fatto in commissione e che riproponiamo in Consiglio? È quella di distinguere il capo III dal capo II; pensiamo che, mentre la parte sul "FOSPI" può essere oggi discussa e votata da questo Consiglio, non così deve essere per la parte II sulle grandi opere, è opportuno che questa parte del disegno di legge venga stralciata dal provvedimento generale, venga rinviata in commissione. Non siamo contrari a fare una normativa sulle grandi opere, ma deve essere una normativa che sta in piedi, con una sua linearità, una sua utilità e una sua copertura finanziaria; fatta in questo modo non è utile e fa dei danni, quindi chiediamo che detta parte venga stralciata. Siamo disponibili invece ad esprimere una valutazione diversa per quanto riguarda la parte concernente il "FOSPI". Se questa proposta non viene accolta, abbiamo presentato numerosi altri emendamenti - in totale 37 -, che sono emendamenti puntuali rispetto a vari aspetti di questa parte II del disegno di legge su cui è necessario un miglioramento. Vi è già stato un primo confronto, su alcuni punti vi è una possibilità di intesa, su altri forse vi è difficoltà, però a noi sembra importante e utile non appesantire oggi i lavori del Consiglio per approvare questa parte del disegno di legge che non ha alcuna urgenza, perché - ripeto - detta parte, a prescindere dal fatto che venga approvata o meno, non potrà diventare "operativa" fino a quando non vi sarà la legge finanziaria. Vi è quindi tutto il tempo di riprendere questa parte II in commissione, di fare un lavoro approfondito, di andare ad esaminare nel dettaglio, cosa che non si è potuta fare in commissione, in modo che scaturisca un testo - può anche non essere condiviso da parte nostra - che non presenti le incongruità di quello attuale.
Président - La parole au Conseiller Comé.
Comé (SA) - Prima di analizzare questo disegno di legge, vorrei anch'io sollevare alcune considerazioni, fra l'altro già prese in considerazione da alcuni colleghi nella seduta consiliare dell'altro giorno per quanto riguarda il discorso della revisione delle leggi in vigore, perché nell'ambito di questa Assemblea, fuori da questo Consiglio tutti ci diciamo che dobbiamo cercare di portare avanti delle leggi che siano le più semplici possibili. Queste erano delle osservazioni critiche che Emile Chanoux stesso faceva, affermando che: "Il faut que la loi puisse être observée, qu'elle soit simple, claire, accessible comme intelligibilité à tout le monde, un régime sera d'autant plus parfait qu'il aura moins de lois, qu'il fera marcher la machine sociale avec le minimum de dispositions législatives". Direi che qui vi è stato un tentativo di farla più semplice dal punto di vista quantitativo, perché si è cercato di accorpare due temi diversi in un unico disegno di legge. Non so se, dal punto di vista della semplicità e della chiarezza, siamo riusciti a centrare l'obiettivo.
Per quanto riguarda il disegno di legge n. 27, certamente, dal punto di vista procedurale, questo provvedimento va ad evitare quei finanziamenti parziali che poi obbligavano spesso a fare degli stralci dei lavori e quindi con degli allungamenti dei tempi di realizzazione dell'opera, con dei cantieri aperti, con grandi disagi per i cittadini, poi con un aumento dei costi rispetto a quelli iniziali. La legge va verso una determinazione delle opere mediante una programmazione regionale che va a stabilire successive fasi e arriva poi all'individuazione delle risorse.
Per quanto concerne la spesa complessiva di investimento, abbiamo visto che nel disegno di legge si parla di una spesa non inferiore a 10.000.000 di euro; questa è una riflessione che facciamo: pare che sia un importo che... di primo acchito può sembrare consistente - 20 miliardi di lire -, ma vorrei ricordare a tutti che alla determinazione della spesa concorrono i costi dei lavori, le spese tecniche, la progettazione, la direzione, l'assistenza lavori, la sicurezza, i collaudi, i costi per l'acquisizione dei terreni o degli immobili; quindi se mettiamo... visto che qui vi è tutto, vi è praticamente anche il "vin d'honneur" per l'inaugurazione... corriamo il rischio che non è che vi sia un grosso costo per l'opera... riteniamo invece che se le scelte dopo il "via" di questa legge... la Regione sappia poi veramente pianificare e programmare le grandi opere, quindi mi auguro di vedere operate delle scelte di ampio respiro: non vorrei vedere nelle grandi opere le due rotonde in un paese, oppure una circonvallazione. Spero che questo dia l'avvio a scelte coraggiose, scelte di opere che dovranno creare un interesse sia turistico, che ambientale, culturale, che possa creare quei presupposti per incrementare lo sviluppo sociale ed economico della Regione.
Non ho partecipato ai lavori in commissione in quanto non ne faccio parte, però mi pare di cogliere che gli enti locali abbiano accolto favorevolmente questa legge, ma perché essi, visto che l'ultimo strumento di investimento cospicuo di finanziamento regionale di cui dispongono è il "FOSPI" - altrimenti devono far fronte alle spese di un certo investimento attraverso la ripartizione del finanziamento locale -, colgono qui un'occasione, vedono cioè di nuovo, rispetto alle leggi di settore - che sappiamo bene oggi non sono più finanziate -, aprirsi uno spiraglio per poter far passare delle leggi di interesse regionale e far fronte a determinate spese con questa legge. Io mi auguro invece che la nostra capacità sia quella di avere una visione che non sia localistica, ma più di ampio respiro e poi - questa è una richiesta che faccio all'Assessore - vorremmo capire come si colloca questo strumento rispetto al Programma regionale delle opere pubbliche, quindi se tale strumento rimane o meno.
Riteniamo che la legge n. 48 sia stata un'ottima legge, che ha dato delle certezze dei trasferimenti locali, quindi ritengo che questa "impalcatura" sia da mantenere, ma che debba avere una sua rivisitazione e un suo aggiustamento. Visto che queste sono richieste che sono già state presentate dagli enti locali, ho l'impressione che forse abbiamo cercato di "tacconare" le richieste che servono quanto prima per loro; quindi chiedo un impegno, che estendo, affinché si "metta mano" alla legge n. 48 per rivederla nel suo insieme.
Nell'auspicio di vedere che questo disegno di legge vada avanti, esprimiamo sin d'ora il nostro voto favorevole.
Président - La parole au Conseiller Isabellon.
Isabellon (UV) - Intervengo, a seguito di questa prima tornata di pronunciamenti, per dovere di chiarezza, partendo dal presupposto che il sottoscritto è un po' nuovo dell'ambiente, sono una matricola. Nella mia relazione posso aver detto delle cose magari diverse da come sono state recepite, in particolare dal Consigliere Tibaldi; premetto che non vorrei fare un torto alla sua intelligenza, quindi sicuramente, se vi è qualcosa che è stato male interpretato, dipende da quello che ho detto, poi vi saranno le registrazioni che possono dimostrarlo. Presumo che non vi sia malafede, perché su questi argomenti di carattere tecnico quello che si dice si dice e danno meno adito ad interpretazioni, perché qui parliamo di "grandi opere", dovessimo parlare di "grandi manovre", il discorso sarebbe un qualcosa che va a collocarsi nel "teatro della politica" e io non mi permetto da novizio di entrare in quel campo. In ogni caso, per dovere di chiarezza, vorrei far presente alcuni punti.
Sono stato poco chiaro nel parlare di programmazione, nel senso che, quando ne ho parlato, mi riferivo alla programmazione successiva all'approvazione della legge e non ad una ricognizione dei bisogni che giustificano la predisposizione del provvedimento, perché l'impianto della legge prevede diverse fasi, fra cui una ricognizione che è una tappa di avvicinamento alla stesura di un programma per la realizzazione di opere; quindi quel passaggio dove avrei detto che si parte da una ricognizione dei bisogni, come farebbe "Alice nel Paese delle meraviglie", e poi si decide di fare una legge... ma si sa che vi sono dei bisogni... i bisogni non sono costituiti solo dalla circonvallazione di Valtournenche, ve ne sono tanti e quello è il punto... perché così forse mi sono spiegato male ma, quando parlavo della circonvallazione di Valtournenche, mi sembra di aver detto, senza un obiettivo di primogenitura, che ero concorde alla risoluzione che è nata da un'iniziativa della "Casa delle Libertà", non ho citato il Consigliere Tibaldi, ma credo di aver detto che vi era stata questa risoluzione, con cui concordavo. Ho parlato dello "slogan" dei giornali, ma sull'argomento vi erano alcuni articoli su cui si ironizzava anche, perché mi spiace che non è presente il collega Maquignaz, ma l'ironia, soprattutto per noi nuovi, è una maniera che a volte ci vuole ricondurre nella posizione di esprimerci sempre con titubanza e con attenzione rispetto a chi è più "navigato" in quest'aula. Quando si dice lo "slogan" dei giornali, questo vale anche quando si parla di "congelamenti" di Assessori... ossia a volte i giornali viaggiano per "slogan", poi, quando si va nell'effettiva situazione delle cose, i dati oggettivi non sono sempre quelli. Io l'ho buttato lì come un riferimento alla circonvallazione di Valtournenche, perché era "uscita" in diverse situazioni, però ho riconosciuto i vari passaggi che hanno portato alla nostra risoluzione, anche alle iniziative che hanno scatenato l'iniziativa successiva della risoluzione, ma questo "en passant".
L'altro punto sul quale non ero stato molto chiaro è l'esempio, e qui ho detto esattamente il contrario: ho fatto l'esempio del trenino di collegamento fra Pila e Cogne perché la necessità di ricorrere a studi di fattibilità è proprio un'esigenza che nasce a volte da opere che nel tempo si sono prolungate e non hanno avuto dei tempi di realizzazione che sono quelli previsti; quindi, quando portavo l'esempio del trenino - e questa era un'affermazione personale perché non vi è sulla relazione -, volevo dire che, nel momento in cui si va a programmare meglio, si possono evitare dei tempi lunghi come per questo tipo di opera; dunque, non lo avevo citato come esempio applicativo di una procedura che adesso andiamo a proporre. Questo era solo per dovere di chiarezza, perché nel rispetto dei ruoli sarebbe importante che non si travisasse quello che si dice, poi uno può dire tutto quello che vuole, però quello che dicono gli altri va rispettato, pur nella presenza di qualche errore di qualche passaggio, che credo sia comprensibile per chi è nuovo di quest'aula.
Si dà atto che dalle ore 17,12 il Consigliere Lanièce lascia l'aula consiliare.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.
Cerise (UV) - Ringrazio intanto tutti coloro che sono intervenuti, il relatore e anche i colleghi della minoranza; cercherò di dare qualche risposta, non tutte perché sono state poste moltissime riserve e obiezioni a questa legge. Comincio con quanto aveva affermato il collega Tibaldi, che ha parlato di un'ipotetica analogia con la legge obiettivo: essa non sussiste, perché la legge obiettivo è finalizzata ad individuare nell'immediato delle opere, a mettere in atto degli strumenti attuativi e dei percorsi celerissimi, individua le risorse e si realizza; questa invece è una legge con altri obiettivi, innanzitutto quello di individuare non tanto delle opere che devono essere realizzate subito, ma delle opere che devono essere realizzate se si vuole attuare un processo di modernizzazione di questo Paese nei diversi settori della società e che richiedono dei finanziamenti cospicui.
Non ci possiamo nascondere il fatto che il nostro bilancio è sempre più orientato, abbiamo da far fronte a tutta una serie di esigenze che sono anche di piccola portata, ma per sommatoria determinano delle grosse cifre. Pensate soltanto al processo di adeguamento degli edifici scolastici alle varie normative sulla sicurezza e quant'altro, alle barriere architettoniche: presi singolarmente sono dei piccoli interventi, ma poi per sommatoria troviamo delle cifre che esauriscono le disponibilità in questo settore.
Vi è bisogno oggettivamente... vi è una realtà che chiede che si facciano degli interventi e qui sta l'inizio del percorso di questa legge, un percorso che ritengo - qui devo smentire alcune affermazioni - estremamente democratico. Si vuole fare una ricognizione su questo territorio con una partecipazione più larga possibile, ossia quella anche degli altri soggetti istituzionali, enti locali in particolare, tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, per individuare dei bisogni a lungo termine, dei bisogni che richiedono degli interventi. Il primo passaggio non è quello di portare in quest'aula l'elenco di opere, ma è un'analisi di bisogni che richiedono degli interventi, quindi venire in quest'aula con un elenco di interventi per rispondere a questo tipo di bisogni. Perché credo che questo sia un momento molto importante? Perché intanto bisogna condividere questi bisogni e poi occorre condividere tali interventi, cioè la volontà di dare una risposta a questi e non ad altri bisogni, con una tempistica che la stessa legge poi definisce. Le priorità saranno ancora altro argomento, anche qui oggetto di approfondimenti da parte della Giunta e del Consiglio regionale.
"La legge..." - ha detto il Consigliere Tibaldi - "... è priva di contenuto". Lo è apparentemente, perché sarà questo Consiglio regionale che dovrà dare i contenuti; il "gioco" di questa legge è imperniato sul fatto se vogliamo dare le risposte a quei bisogni, da qui l'importanza del provvedimento, perché troppo spesso vi è l'attitudine di dire: "va bene", si decide in un piano triennale dei lavori pubblici di fare un lavoro che costa 20-30 miliardi, poi in fase attuativa si devono realizzare dei lotti, si comincia a fare un lotto, un altro, ma arriva un altro Consiglio regionale che è meno interessato a quel tipo di opera e l'opera rimane incompiuta. È questo che vogliamo evitare, vogliamo finalmente nell'attuazione di un percorso di modernizzazione mettere delle "bocce ferme"; è una programmazione che va al di là della durata di questa legislatura, si proietta nel tempo.
Il quesito di legittimità è del tutto corretto, abbiamo fatto un approfondimento, chiederò poi una breve sospensione per concordare la formulazione di alcuni emendamenti che sono stati presentati dal gruppo "dell'Arcobaleno" e, per quanto riguarda la vostra proposta, ne ho una alternativa che dice la stessa cosa in modo diverso, quindi accolgo questo sollecito.
Per quanto concerne l'obiezione che era stata fatta sul NUVV, Consigliere Tibaldi non sono d'accordo sul fatto che siamo in ritardo, nel senso che la legge n. 144 stabilisce che, per l'istituzione di questi nuclei, si deve tener conto delle strutture similari già esistenti, ed è la necessità di evitare duplicazioni. La Valle d'Aosta ha optato ragionevolmente per la soluzione di estendere funzioni e competenze al proprio nucleo di valutazione, che già aveva istituito per la valutazione degli investimenti pubblici nel settore delle opere richieste o proposte degli enti locali, attribuendogliene altre via via nuove. Qui andiamo a dargliene due, ossia non solo quella che è direttamente connessa con la valutazione degli investimenti che vogliamo fare con questa legge, ma anche nell'esame dei fondi strutturali, secondo una logica di tipo europeo; quindi l'aver esteso oggi è perfettamente coerente con quello che dice la legge n. 144 e peraltro anche nell'ottica di semplificare il procedimento amministrativo.
Consigliere Riccarand, i casi sono due: o questa legge non conta nulla, come lei ha detto, ma allora non capisco perché tutta questa serie di opposizioni, oppure, come è più probabile, questo è un provvedimento che lei interpreta in un modo completamente diverso e che non aderisce - io credo più ideologicamente che pragmaticamente - alla sua posizione politica. Lei ha parlato di una legge inventata, di un'incongruenza con il programma della maggioranza, di mancanza di finanziamento e via dicendo, citando in maniera molto inopportuna un esempio, che al contrario calza perfettamente con la logica di questo provvedimento e adesso ci torno. Partiamo dal presupposto che questa è una legge che individua un percorso particolare per le cosiddette "grandi opere", su questo non vi devono essere delle confusioni, delle logiche di promiscuità: "ma è già previsto, per esempio, dall'articolo 6 della legge n. 12", non è così. Vi faccio una piccola considerazione per quanto riguarda la legge n. 12: essa parla sì dei bisogni, ma propone di fare una ricognizione degli stessi e poi in quale momento l'opera viene inserita nella programmazione triennale che viene sottoposta all'esame di questo Consiglio? Nel momento in cui si va ad affidare il progetto preliminare, quindi dall'individuazione dei bisogni al progetto preliminare, ossia quando la scelta è già fatta: questo Consiglio non sa neanche di cosa si parla, prende atto che vi è un progetto preliminare affidato per realizzare un'opera. Qui la proposta è oggettivamente completamente diversa, perché chiediamo all'Assemblea di esprimersi già su degli interventi che rispondono a dei bisogni, non sulle opere, ma sugli interventi in una prima fase e successivamente sulle opere; quindi mai come in questa procedura il Consiglio regionale è coinvolto fin dalla fase istruttoria dell'ipotesi realizzativa di un'opera!
Certo, il programma della maggioranza aveva qualcosa che non è scritto... ma lo abbiamo detto tutti: "accelerare e semplificare certi procedimenti", questo mi pare sia il caso, soprattutto per quanto riguarda interventi rilevanti come quelli in questione.
Per quanto riguarda il finanziamento, qui abbiamo solo un modo diverso di affrontare il problema. Lei ha detto: "l'articolo 17 dovrebbe già prevedere adesso la somma per dire quante e quali di queste opere facciamo"; secondo me, invece, il ragionamento che va fatto - ed è quello che proponiamo - è esattamente il contrario, in quanto vogliamo prendere atto dell'esistenza di dover realizzare degli interventi o, meglio, delle opere, come verranno poi definite a seguito del procedimento, ed è sulla base della volontà di questo Consiglio di fare quanto prima questa opera che andiamo a stabilire cosa andremo a mettere nell'articolo 17; è ribaltare semplicemente un modo di concepire l'intervento. Lei ha citato il Forte di Bard e la riconversione dell'autoporto, questi 2 interventi sono stati realizzati con una logica che è perfettamente questa, se andate a vedere la loro pianificazione - peraltro sono 2 interventi supportati da fondi strutturali - proprio lì si è previsto qual era il bisogno di fare quell'intervento: si è detto che l'intervento doveva essere quello di riconvertire, dopo si è andati a vedere con quali opere si andava a realizzare la riconversione e successivamente è stata fatta, in accordo con la Comunità europea, una pianificazione cronologica e finanziaria di questi interventi, tant'è che è un intervento che dura qualcosa come 10 anni, ma si caratterizza per una certezza e forse, se non vi fosse stata questa "blindatura", dovuta a un procedimento che è quello dei fondi strutturali della Comunità europea, si sarebbe arrivati a metà percorso e avremmo detto: "ma siamo sicuri che la torre delle comunicazioni era da fare, piuttosto che il grande albergo o cose di questo genere?".
Sulla tempistica, voglio ricordarvi che tale provvedimento è tornato in commissione per ben 2 volte, tant'è che una prima volta siamo stati sollecitati a presentare degli emendamenti... li abbiamo accolti... quindi non credo sia mancata la possibilità di fare degli approfondimenti. Ha citato il parere del CPEL, non è corretto citare solo quelle osservazioni che tale organismo ha fatto e non citare tutto il resto, perché le parti di questa legge che più fanno nascere in lei delle perplessità sono proprio quelle che il CPEL ritiene qualificanti per il provvedimento: "l'assemblea ha espresso l'apprezzamento in merito alla volontà manifestata dalla Giunta regionale di avviare una fase di realizzazione di "opere di rilevante interesse regionale", correlate ad interventi strategici... la volontà, infine, di favorire la massima semplicità amministrativa, attraverso lo strumento della conferenza di servizi, per l'acquisizione degli assensi trova gli enti perfettamente d'accordo". È tutto in positivo quindi il parere del CPEL, è vero che fanno delle osservazioni, però su questo voglio essere corretto.
Tutte le modifiche che si propongono relativamente al "FOSPI" sono il risultato, peraltro verbalizzato, di un gruppo di lavoro istituito appositamente per questo scopo, gruppo di lavoro che vedeva partecipi rappresentanti del CPEL e dell'Amministrazione regionale, salvo su due punti che sono emersi dopo: il primo, la questione del concorso degli enti locali alla realizzazione dell'opera, che prima era fissato nel 20%, mentre invece noi abbiamo differenziato in funzione del volume finanziario dell'opera - mi pare secondo un 10%, un 15% e un 20% in maniera inversamente proporzionale all'investimento, quindi si parla del 20% fino a 500.000 euro e così via -; il secondo punto era la questione del 20%, sulla quale gli enti locali esprimono delle perplessità.
Io vi do un dato che verifichiamo tutti quanti in sede di bilancio: noi tutti gli anni ci troviamo di fronte a una richiesta di investimenti da parte degli enti locali di circa 70 milioni di euro e abbiamo una disponibilità che non arriva a 30 milioni di euro. Ora, se andiamo ancora a ridurre questo volume di investimenti, mi chiedo che senso ha fare tale procedura, una procedura di tipo concorsuale che vede gli enti in competizione fra di loro, con un nucleo di valutazione che esprime delle valutazioni, insomma con un percorso estremamente complicato ma, se alla fine andiamo ancora a ridurre tale tipo di investimenti, questo non ha più senso, ma soprattutto, se non rendiamo almeno fissa questa percentuale, qui ci troviamo di fronte a dei programmi che sono sì annuali ma, di fatto, sono i risultati di una programmazione triennale scorrevole.
Capite che, quanto più è quasi predeterminata la cifra, tanto più è per tutti non dico facile... quanto meno corretto il modo con cui tu fai una programmazione, perché, tanto più oscilli da un anno all'altro, tanto più rischi di lasciare fuori - magari perché in un anno le risorse sono inferiori - dei comuni che l'anno prima non avevano avuto dei progetti finanziati, solo perché adesso non vi sono più soldi. In un'ottica programmatoria, soprattutto su scala triennale, credo sia importante avere delle risorse certe, possibilmente predefinite; questo al di là di quanto è stato detto in tale parere, che è espresso più come un'osservazione, in quanto vi è stata da parte di molti dei rappresentanti del CPEL una valutazione positiva sulla legge.
Non so se ho risposto a tutto, ribadisco la necessità di fare 2 minuti di sospensione per coordinarci su questi 2 emendamenti e risottolineo che questa non è una legge inventata, ma è una legge innovativa, che vuole dare stabilità, chiarezza, trasparenza, determinazione, finanziamenti certi proiettati nel tempo per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche strategiche per l'ammodernamento della Regione.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 17,28 alle ore 18,01.
Président - Les travaux reprennent après la suspension. Ils y a 3 nouveaux amendements qui viennent d'être déposés de la part de l'Assesseur Cerise, qu'on va distribuer. S'il n'y a pas d'autres collègues qui veulent intervenir, la discussion générale est close. Nous passons à examiner les articles. A l'article 1er il y a l'amendement n° 1 du groupe "Arcobaleno"; j'en donne lecture:
Emendamento
Sono soppressi il Capo II e l'articolo 17 ed inoltre l'articolo 1 è così riformulato:
"Articolo 1
(Oggetto)
1. La presente legge detta nuove norme in materia di Fondo per speciali programmi di investimento per la realizzazione di interventi pubblici di interesse locale e istituisce il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV).".
La parole au Conseiller Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Questo è un emendamento importante che noi avevamo già presentato e comunque preannunciato in commissione ed è legato alle considerazioni da noi effettuate anche negli interventi in dibattito generale su tale disegno di legge.
Come avevo detto nella discussione generale, questo provvedimento, per quanto riguarda le disposizioni del capo II, non ha alcuna urgenza, perché fino alla legge finanziaria non potrà avere la copertura finanziaria. Si tratta di una parte normativa che ha avuto molte modificazioni e che richiederebbe una riflessione ulteriore; per cui proponiamo di stralciare il capo II e l'articolo 17 - le norme finanziarie che si riferiscono al capo II - e di riformulare l'articolo 1 in modo che l'oggetto del disegno di legge rimanga il "FOSPI" e la composizione del NUVV: si potrebbe approvare l'articolo 1 e tutto il capo III stralciando questa parte, che potrebbe avere un approfondimento - noi riteniamo proficuo - in commissione.
Président - La parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Faccio una dichiarazione di voto sulla legge visto che stiamo iniziando l'esame dell'articolato.
Come ho sottolineato questa mattina, tale provvedimento è il frutto di una sommatoria di interventi normativi che, a nostro avviso, potevano essere suddivisi e, sotto questo profilo, l'emendamento proposto dal gruppo "Arcobaleno" avrebbe una sua coerenza; tuttavia, riteniamo che la parte più corposa, che dà l'accenno di titolo principale alla legge, è: "opere di rilevante interesse regionale". Se leggiamo già solo il titolo, però vediamo come questa sommatoria alla fine di concretizzi in un "pastone" normativo che, a nostro avviso, poteva essere evitato.
Le motivazioni per le quali ci asterremo nel voto su questo progetto di legge sono le seguenti, le sintetizzo. Innanzitutto lei, Assessore, nel suo intervento a chiusura della discussione generale ha confermato la debolezza del disegno di legge n. 27, dandogli una valenza minimalista rispetto a quella che era inizialmente prevista nella sua intenzione e anche dello stesso legislatore: l'ha confermata perché lei ha detto che non volete fare - smentendo quello che dicevo io stamattina - un'emulazione della legge obiettivo, perché la legge obiettivo ha un percorso di celerità e di efficacia che in questo provvedimento non si trova. Qual è allora la funzione di tale legge? Non riusciamo ad intravederla, è un provvedimento - mi riferisco in particolare al capo II: quello sulle opere di rilevante interesse regionale - che va ad aggiungersi ad un "monumento" legislativo già esistente, che è costituito dalla legge n. 12/1996 e che non ne qualifica degli aspetti innovativi.
Se diamo un'occhiata al Piano triennale dei lavori pubblici da noi approvato ad aprile, rileviamo già come vi siano 4 opere che superano abbondantemente la soglia dei 10 milioni di euro - quella richiesta per qualificare le opere "di rilevante interesse regionale" ai sensi di questa proposta normativa -, in particolare abbiamo: l'ammodernamento e l'allungamento della pista dell'aeroporto "Corrado Gex", il completamento dei lavori dell'ex cotonificio "Brambilla" a Verrès per 13 milioni di euro, la ristrutturazione dell'edificio dell'Institut agricole régional per 16,8 milioni di euro e la sistemazione dell'ex palazzina Cogne, che costa 14,5 milioni di euro. Vi sono quindi già delle opere di rilevante interesse regionale che sono state inserite nel Piano triennale dei lavori pubblici votato e approvato dal Consiglio; esse sono qualificabili come "opere di rilevante interesse regionale"? L'Assessore ha detto: "Non sono in tale piano", ma, se questa sua affermazione è valida, vogliamo capire qual è la valenza di tale proposta normativa perché, da un punto di vista burocratico, questo insieme di norme non fa altro che appesantire l'iter normativo e procedurale già esistente; piuttosto noi abbiamo suggerito, nel corso dell'intervento in sede di dibattito generale, che è opportuna una revisione normativa sugli appalti. Questa sì che è richiesta, perché? Perché, così rimanendo le cose, andiamo a creare dei livelli di intervento molteplici: il primo è quello del "FOSPI" a livello di investimenti, regolamentato dalla legge n. 48/1995; il secondo è quello della legge n. 12/1996; il terzo è quello che si inserisce adesso con questa azione normativa. Vi è il rischio che aumenti la confusione in materia e la complicazione nel definire le opere e i percorsi da seguire per addivenire alla loro esecuzione.
Non abbiamo detto che questa legge è priva di contenuto, ma che il contenuto è semplicemente vago, perché è lasciato alla discrezionalità della Giunta stabilire qual è la rilevanza regionale di un'opera, se è sufficiente l'aspetto quantitativo dei 10 milioni di euro, ma, se così fosse, vorremmo capire cosa ci fanno le opere che ho appena citato nel piano triennale... e l'altro elemento è la coerenza con il PTP. Sono parametri talmente vaghi che possono comportare l'inclusione o l'esclusione sulla base di valutazioni aprioristiche e superficiali di un intervento piuttosto che di un altro. È un intervento normativo che inverte la logica - qui mi riallaccio a quanto diceva il relatore, ma non per contraddirlo -, ossia l'individuazione delle esigenze per poi fare la norma. Le esigenze non sono ancora state individuate e, paradossalmente, alcune esigenze, sulla base del parametro quantistico, sono già inserite nel piano triennale. È una legge monca anche sotto un altro profilo: quello finanziario perché, se vi sono grandi opere o opere di rilevante interesse regionale da realizzare, ci piacerebbe sapere anche quali sono le fonti finanziarie dalle quali si vuole attingere per realizzarle. Vi è il rischio, in definitiva, che la programmazione regionale sia ancora più complessa di quella che è stata finora.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, apprendiamo con soddisfazione che anche l'Assessore, insieme agli uffici, ha rilevato la svista del 5° comma dell'articolo 6 e vi sia un emendamento per correggere il tenore letterale di quel passaggio, pertanto ritiriamo il nostro emendamento, accogliamo quello formulato dall'Assessore e anche le sue precisazioni sul Nucleo di verifica di valutazione, quindi condividiamo il contenuto di certe affermazioni fatte.
Se vogliamo migliorare la materia, il sistema dei lavori pubblici in Valle d'Aosta, manca un principio di responsabilità, che ha un suo primo momento in uno studio di fattibilità, a seguire nei progetti preliminari di massima esecutivi e a continuare nelle fasi della realizzazione, incluse l'aggiudicazione dell'appalto ad un'impresa, le varianti in corso d'opera e le perizie suppletive che hanno sempre appesantito gli iter e soprattutto impoverito le casse regionali.
Do un'ultima risposta al collega Isabellon, che non vorrei avesse raccolto alcune mie osservazioni come un fatto personale. Senz'altro alcuni esempi che sono stati citati sono esempi da non ripercorrere - il trenino di Cogne è uno - e naturalmente auspichiamo che in futuro l'Amministrazione non incorra più in scelte di quel tipo, che sono state molto costose senza però traguardare gli obiettivi prefissati.
Nella sostanza, il nostro gruppo si asterrà su questo disegno di legge per le ragioni che sono state testé enunciate e su alcuni degli emendamenti proposti dal gruppo "Arcobaleno" esprimeremo un giudizio positivo.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 28
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 25 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 28
Votants: 26
Pour: 23
Contre: 3
Abstentions: 2 (Frassy, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 2 il y a les amendements n° 2, n° 3, n° 4 et n° 5 du groupe "Arcobaleno"; j'en donne lecture:
Emendamento
All'articolo 2, comma 1, sostituire l'espressione "coerenti con il Piano territoriale paesistico" con l'espressione seguente: "necessari per dare attuazione ai Progetti e Programmi strategici individuati dal Piano territoriale paesistico".
Emendamento
All'articolo 2, comma 2, sostituire la frase: "spesa complessiva di investimento" con la frase seguente: "previsione di spesa complessiva ".
Emendamento
All'articolo 2, comma 2, sostituire "euro 10.000.000" con: "euro 15.000.000".
Emendamento
All'articolo 2, comma 3, sostituire la frase: "Alla determinazione della spesa concorrono" con la frase seguente: "Ai fini della valutazione della spesa si prendono in considerazione".
La parole au Conseiller Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Illustro un emendamento per volta, è più semplice e chiaro; inizio con l'emendamento n. 2. Al comma 1 dell'articolo 2 si prevede: "Per opere di rilevante interesse regionale si intendono i lavori pubblici coerenti con il Piano territoriale paesistico...". Tale dizione non vuole dire niente: tutte le opere devono essere coerenti con il Piano territoriale paesistico, se non lo sono, non si possono realizzare perché, per definizione, essendo un piano approvato con legge, tutto quello che viene fatto deve essere coerente, quindi dire questo è pleonastico. Altra cosa è invece l'emendamento che proponiamo; probabilmente, nella sostanza, le intenzioni non sono diverse, ma è molto più preciso, perché il piano territoriale si articola in una serie di progetti e programmi strategici approvati da questo Consiglio e allora ha senso dire "necessari", pertanto proponiamo: "Per opere di rilevante interesse regionale si intendono i lavori pubblici necessari per dare attuazione ai progetti e programmi strategici individuati dal Piano territoriale paesistico...". In questo modo si dà un contenuto pregnante all'articolo e si dimostra anche nei fatti di voler dare attuazione al PTP, altrimenti si continua a parlare di tale piano ma, di fatto, non se ne tiene conto adeguatamente nell'operatività concreta, e in questo caso si cerca di svicolare.
L'Assessore ci ha parlato di analisi dei bisogni, ma questo lavoro è già stato fatto; abbiamo un'elencazione di interventi da realizzare, sono già approvati dal Consiglio regionale, "muoviamoci" all'interno di questi interventi già individuati, selezioniamo ulteriormente, perché è chiaro che ve ne sono tanti, ma è all'interno di questi piani e progetti strategici molto ben definiti ed individuati nel PTP che bisogna muoversi. Riterrei quindi sorprendente che non venisse accettato questo emendamento, che è solo una precisazione rispetto a una legge che il Consiglio ha approvato e che adesso bisogna avere la capacità e la volontà di mandare avanti.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 28
Votants: 5
Pour: 5
Abstentions: 23 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 3.
Riccarand (Arc-VA) - Al comma 2 dell'articolo 2 vi è una formulazione che proponiamo di correggere - e mi pare vi sia la disponibilità anche della Giunta di recepire la modificazione da noi proposta -, vi è scritto: "Le opere di cui al comma 1 devono comunque comportare una spesa complessiva di investimento non inferiore a euro 10.000.000". Siccome qui siamo nella fase iniziale di previsione, è opportuno usare una formula più generale, perché non siamo in grado di quantificare la spesa e poi non si tratta solo di spese di investimenti, perché il comma successivo ci dice che si tratta anche di altri tipi di spese. La proposta, quindi, è di sostituire le parole "spesa complessiva di investimento" con le parole "previsione di spesa complessiva".
Président - La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.
Cerise (UV) - Concordiamo su questa formulazione: "... devono comunque comportare una previsione di spesa complessiva..." eccetera.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 4.
Riccarand (Arc-VA) - Al comma 2 dell'articolo 2 si è quantificato in 10 milioni di euro la cifra per definire una grande opera... la nostra proposta è di aumentare questa previsione. In parte il Consigliere Comé ha già "sviluppato" le argomentazioni nel suo intervento; se andiamo a leggere il comma 3 - dove si esplicita che in questi 10 milioni si comprendono anche spese per progettazioni, studi, acquisizioni immobili, eccetera -, ci rendiamo conto che tale cifra non è congrua; del resto, vediamo già adesso che una serie di interventi anche nel piano lavori supera tale importo. Secondo noi, quindi, sarebbe più opportuno, se vogliamo mettere dentro questo "contenitore" solo pochi, ma veramente "grandi" interventi, aumentare la cifra da 10 ad almeno 15 milioni di euro.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.
Cerise (UV) - Voglio ricordare che questa cifra ha una coerenza con una norma dello Stato che prevede siano sottoposti alle valutazioni del NUVV gli investimenti di circa 20 miliardi; di conseguenza, questi 10 milioni erano la soglia minima e ne facevano una questione di coerenza... in maniera che ci troviamo ad un tempo con dei procedimenti che sono fra di loro coerenti.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 4 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 28
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 25 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 5.
Riccarand (Arc-VA) - Questo emendamento è collegato all'emendamento n. 3, che è stato accolto precedentemente dal Consiglio, è la stessa cosa per quanto riguarda il comma 3: la formulazione attuale era troppo rigida rispetto a una valutazione preventiva, quindi la proposta era di mettere: "Ai fini della valutazione della spesa si prendono in considerazione..." eccetera, che è una formulazione più attinente rispetto a questo tipo di valutazione preventiva dei costi. Credo che su questo vi fosse un accordo anche da parte dell'Assessore.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.
Cerise (UV) - Si concorda su questa proposta, quindi diventerebbe: "Ai fini della valutazione della spesa si prendono in considerazione...", eccetera.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 5 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - Je soumets au vote l'article 2 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 2
(Opere di rilevante interesse regionale. Definizione)
1. Per opere di rilevante interesse regionale si intendono i lavori pubblici coerenti con il Piano territoriale paesistico, approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)), ed aventi rilevanza regionale in relazione alle finalità perseguite, con particolare riferimento a quelle di sviluppo economico-sociale, di tutela e di riqualificazione ambientale, ancorché localizzate nel territorio di un singolo Comune.
2. Le opere di cui al comma 1 devono comunque comportare una previsione di spesa complessiva di investimento non inferiore a euro 10.000.000.
3. Ai fini della valutazione della spesa si prendono in considerazione i costi dei lavori, le spese tecniche per la progettazione, la direzione e l'assistenza lavori, la sicurezza dei cantieri, i collaudi, i frazionamenti e gli accatastamenti, i costi per l'acquisizione dei terreni e degli immobili, per la risoluzione delle interferenze e gli ulteriori costi direttamente correlati alla realizzazione dell'opera. Ai fini della valutazione della spesa complessiva sono altresì ricompresi i costi degli studi di fattibilità e di carattere urbanistico-territoriale, necessari alla definizione e alla realizzazione dell'opera.
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 3 il y a les amendements qui vont du n° 6 au n° 16 du groupe "Arcobaleno"; j'en donne lecture:
Emendamento
All'articolo 3 il comma 1 è sostituito dal seguente testo:
"1. La Giunta regionale, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17, sentito il Consiglio Permanente degli Enti Locali, predispone e sottopone all'esame del Consiglio regionale un Piano quinquennale di interventi che comportano la realizzazione di opere di rilevante interesse regionale.
Il Piano indica:
- la tipologia delle opere da realizzare e la loro localizzazione;
- la finalità perseguita con l'intervento;
- gli oneri finanziari previsti a carico della Regione e le eventuali possibili compartecipazioni da parte di altri organismi."
Emendamento
All'articolo 3, comma 1, aggiungere dopo "la Giunta regionale" la frase: ", nell'ambito della disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17,".
Emendamento
All'articolo 3, comma 1, aggiungere, dopo la parola "piano", la defui parola seguente: "quinquennale".
Emendamento
All'articolo 3, comma 1, eliminare la parte conclusiva, da ", definiti, in particolare..." e sostituire con le seguenti frasi:
"Il Piano delle opere di rilevante interesse regionale deve indicare:
- la tipologia delle opere da realizzare e la loro localizzazione;
- la finalità perseguita con l'intervento;
- gli oneri finanziari previsti a carico della Regione e le eventuali possibili compartecipazioni da parte di altri organismi.".
Emendamento
All'articolo 3, comma 2, aggiungere dopo l'espressione "con le modalità" le seguenti parole: "e le caratteristiche".
Emendamento
All'articolo 3 il comma 3 è sostituito con il seguente:
"3. Successivamente all'approvazione del Piano, la Giunta regionale dispone l'elaborazione degli studi di fattibilità necessari per l'individuazione delle opere da realizzare e per la valutazione della fattibilità tecnica, del rapporto costi-benefici e della compatibilità urbanistica ed ambientale."
Emendamento
All'articolo 3 il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sugli studi di fattibilità, o sui progetti eventualmente già disponibili, la struttura competente in materia di opere pubbliche, con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge, provvede ad effettuare un'apposita istruttoria, con le modalità e nei tempi stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Al termine dell'istruttoria viene redatto, per ogni opera, un parere scritto con la valutazione della fattibilità tecnica, del rapporto costi-benefici e della compatibilità urbanistica ed ambientale.".
Emendamento
All'articolo 3, comma 4, eliminare le parole: "nei livelli preliminare, definitivo o esecutivo".
Emendamento
All'articolo 3, comma 4, eliminare la parte conclusiva, a partire da "al fine di accertare..." fino alla fine del comma, sostituendola con il seguente testo: "al fine di valutare la fattibilità tecnica, il rapporto costi-benefici e la compatibilità urbanistica ed ambientale dell'opera".
Emendamento
All'articolo 3 il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le opere per le quali l'istruttoria, ai sensi del comma 4, ha dato esito positivo, sono inserite dalla Giunta, anche in assenza di affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, nel Programma regionale di previsione dei lavori pubblici da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale, previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni, di cui costituiscono un'apposita sezione.".
Emendamento
All'articolo 3, comma 5, eliminare le seguenti parole: ", anche successiva,".
La parole au Conseiller Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Per quanto riguarda la struttura degli emendamenti di questo tipo, l'emendamento n. 6 riguarda il primo comma, è chiaro che, se viene accolto, decadono gli emendamenti successivi, che sono stati presentati nel caso non venga accolto l'emendamento complessivo al comma e che sono su aspetti più di dettaglio. I problemi posti da questo comma sono numerosi; è un comma importante del disegno di legge, perché è quello che va a definire il piano che viene presentato in Consiglio all'inizio dell'iter.
Qui vi è un primo nodo che poniamo; nel nostro emendamento proponiamo di scrivere: "La Giunta regionale, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 17...", perché all'articolo 17 viene creato un fondo apposito per queste grandi opere e a noi sembra indispensabile che, nel momento in cui si approva tale piano, lo si faccia tenendo conto di queste disponibilità finanziarie, perché non avrebbe alcun senso venire con un elenco di interventi che poi non hanno una copertura finanziaria. Ci sembra quindi opportuno precisare questo aspetto: "La Giunta regionale, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 17... predispone e sottopone all'esame del Consiglio regionale un Piano...". Ora qui vi è un altro aspetto: nel disegno di legge non è detto se questo piano è annuale, triennale, quinquennale, decennale; questo va quantificato, non può essere un piano che si presenta "una tantum" e poi non si presenta più, sono tutti aspetti che andrebbero definiti in legge. Noi abbiamo proposto di prevedere un piano quinquennale, ma si potrebbero trovare altre formulazioni, è sicuramente un piano a lunga scadenza; questo è il secondo aspetto che poniamo.
Il terzo aspetto riguarda i contenuti del piano che viene presentato in Consiglio, perché nel disegno di legge non si indica qual è il contenuto di tale documento. Abbiamo proposto almeno tre aspetti che servono a dare una certa consistenza a questo piano: "la tipologia delle opere da realizzare e la loro localizzazione; la finalità perseguita con l'intervento; gli oneri finanziari previsti a carico della Regione e le eventuali possibili compartecipazioni da parte di altri organismi", anche perché un minimo di valutazione dovrà essere fatta, se non altro per dire: "ci situiamo al di sopra di quella soglia dei 10 milioni prevista dalla normativa".
Questa è la riformulazione da noi proposta al comma 1 che, a nostro avviso, permetterebbe di inquadrare in modo più chiaro un piano di cui altrimenti sfuggono completamente i "contorni".
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 6 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 25
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 22 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - Illustro insieme gli emendamenti nn. 7, 8, 9, perché sono collegati allo stesso comma 1 e, come ho indicato prima, sono subalterni rispetto alla riformulazione complessiva. Siccome non è stata approvata dal Consiglio la riformulazione complessiva, chiediamo disgiuntamente: con l'emendamento n. 7, di riconoscere che questo piano si deve "muovere" all'interno delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 17; con l'emendamento n. 8, di prevedere un piano "quinquennale"; con l'emendamento n. 9, di accogliere alcuni contenuti che devono stare in tale piano.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 7 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 27
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 24 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 8 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 27
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 24 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 9 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 27
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 24 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 10.
Riccarand (Arc-VA) - Si tratta di un emendamento molto tecnico, però penso che sarebbe opportuno da parte della Giunta accoglierlo. Al comma 2 dell'articolo 3 è stata introdotta in commissione una modificazione, perché, dopo le parole "il piano può essere integrato o modificato, su proposta della Giunta regionale", sono state aggiunte le parole: "e con le modalità di cui al comma 1", cosa che non era precisata precedentemente. Va indicato però che non è solo una questione di modalità, di metodo con cui viene presentato - cioè passa in Consiglio regionale, è questo il significato della modifica -, ma è anche una questione di caratteristiche, quindi: "e con le modalità e le caratteristiche...".
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 10 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 27
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 24 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 11.
Riccarand (Arc-VA) - Ci sembra opportuno in questo comma, in cui si dice che, una volta approvato il piano da parte del Consiglio, partono gli studi di fattibilità, definire in legge alcuni dei contenuti essenziali di questi studi, quindi la fattibilità tecnica - che viene richiamata nel comma 4 -, ma non solo, è importante che vi sia un'analisi costi/benefici e anche della compatibilità urbanistica e ambientale. Questo perché il fatto che questi elementi risaltino e siano contenuti negli studi di fattibilità permette di non andare avanti con la progettazione di opere che poi magari si rivelano insostenibili dal punto di vista costi/benefici. A noi sembra importante che non solo si facciano degli studi di fattibilità, ma che questi vengano fatti con delle precise finalità bene individuate dalla legge regionale, almeno alcune, quelle più importanti ed essenziali.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.
Cerise (UV) - Vorrei tranquillizzare il Consiglio che questa materia è già disciplinata, vi è un atto amministrativo che prevede peraltro puntualmente cosa devono contenere gli studi di fattibilità e sono esattamente gli argomenti che vengono richiamati, per cui sarebbe del tutto pleonastico. Chiedo l'astensione.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 11 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 28
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 25 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 12.
Riccarand (Arc-VA) - Questo è un emendamento sostitutivo del comma 4. La nostra proposta era di stralciare tale parte per approfondirla, però saremmo stati anche disponibili ad una riscrittura completa di questo testo cercando di migliorarlo e quindi abbiamo fatto una serie di interventi anche su completi commi, perché, a nostro avviso, si possono riscrivere in modo migliorativo; ad esempio, in questo caso vi sono vari aspetti che non vanno in tale comma. Prima l'Assessore ha detto che vi sono degli atti amministrativi che dicono già cosa vi deve essere negli studi di fattibilità, ma questo non impedisce affatto che nella legge si richiamino alcuni elementi essenziali, tant'è vero che alla fine del comma 4 si parla di "un'apposita istruttoria sugli studi di fattibilità... al fine di accertare l'effettiva fattibilità tecnica ed economica e la conformità dell'opera, o delle opere correlate all'intervento, alle caratteristiche di cui all'articolo 2", si dice quindi che l'istruttoria al termine dello studio di fattibilità dovrà accertare l'effettiva fattibilità tecnica ed economica e se si tratta di opere conformi, quindi se superano i 10 milioni; questo va bene ma, se prevediamo l'accertamento della fattibilità tecnica ed economica - che a noi sta bene -, perché non mettiamo anche il concetto del rapporto costi/benefici e della compatibilità urbanistica e ambientale che dicevo prima? È il senso dell'emendamento sostituivo al comma 4 che abbiamo presentato.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 12 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 28
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 25 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 13.
Riccarand (Arc-VA) - L'emendamento è finalizzato all'eliminazione delle parole "nei livelli preliminare, definitivo o esecutivo" laddove si dice che l'istruttoria viene fatta anche sui progetti se già disponibili nei livelli preliminare, definitivo o esecutivo. Se un progetto è già arrivato alla fase del livello definitivo e dell'esecutivo, non ha alcun senso che venga inserito all'interno di tale iter: si tratta di un iter nuovo che si apre per i progetti che vengono avviati. Riteniamo che qui sarebbe meglio usare una formula più generica, ovvero "sui progetti", senza stare ad indicare un livello di esecutività e definitività, che è del tutto incongruo rispetto all'iter che qui viene proposto.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 13 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 28
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 25 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 14.
Riccarand (Arc-VA) - Ho già illustrato prima tale emendamento: in fondo al comma si prevede che, per quanto riguarda gli studi di fattibilità, vi sia anche questa valutazione della fattibilità tecnica, del rapporto costi-benefici e della compatibilità urbanistica ed ambientale dell'opera; è un sub-emendamento.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 14 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 28
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 25 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 15.
Riccarand (Arc-VA) - Questo è un altro emendamento importante: riguarda il comma 5, dove abbiamo un altro passaggio delicato su cui vi è stata una notevole discussione in commissione. Come abbiamo visto, secondo l'impostazione del disegno di legge della Giunta, all'esame del Consiglio veniva sottoposto solo l'elenco iniziale degli interventi; questa anomalia è stata fatta rilevare, perché arrivava l'elenco, dopodiché partivano gli studi di fattibilità e il Consiglio non aveva la possibilità di valutare un vero e proprio piano di interventi, che si può fare solo dopo l'istruttoria sugli studi di fattibilità; per cui l'Assessore ha accolto il fatto che, una volta terminata l'istruttoria, le opere derivanti da questi interventi vengano inserite nel Piano triennale di previsione dei lavori pubblici ai sensi della legge n. 12/1996. Tuttavia, se leggete la formulazione dell'articolo 5, tale inserimento non è così chiaro: è positivo che si stabilisca la sottoposizione di questo piano al Consiglio per un esame e una votazione ma, come è presentato, non è inserito in modo organico nel programma regionale di previsione, perché qui si dice che "i progetti... sono inseriti dalla Giunta regionale in un programma di realizzazione delle opere correlate agli interventi da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale con le modalità previste...". "Le modalità" vuol dire che viene sottoposto all'esame del Consiglio, ma non è chiaro... se ci dite che è così, va anche bene. Secondo noi, è meglio dire: "fatti questi studi, le opere che è stato deciso di mandare avanti vengono inserite nel piano previsionale triennale, costituiscono una sezione a parte del cosiddetto "piano lavori" che viene sottoposto all'esame del Consiglio", la formulazione ci pare molto più semplice e chiara; quindi la nostra proposta è in questo senso.
Se tale emendamento non viene accolto, illustro quello successivo, il n. 16, con il quale abbiamo chiesto di togliere le parole "anche successiva", perché quella dizione acuisce l'incertezza su questo piano, che verrebbe sottoposto all'esame non nell'ambito del piano triennale, ma come provvedimento successivo. Su questo emendamento vi è l'accordo con la Giunta, mentre mi pare non vi sia disponibilità sulla revisione complessiva del comma.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.
Cerise (UV) - Anche qui volevo precisare che abbiamo emendato il testo originario con questa dizione e, se vi è stato un "peccato", è stato quello di un eccesso di zelo, nel senso che quella formula voleva essere garantista che il percorso era quello previsto dall'articolo 7 della legge n. 12, pertanto non crediamo opportuna la sua riscrittura. Possiamo invece concordare sull'emendamento n. 16, cioè quello che prevede l'eliminazione delle parole "anche successiva".
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 15 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 28
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 25 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 16 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents et votants: 28
Pour: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Per dichiarazione di voto sull'articolo 3, ma soprattutto per far rilevare come questo disegno di legge sia scritto in modo ambiguo e crei confusione anche nei termini. Un argomento che in commissione avevamo formulato, cercando con domande di capire qual era la risposta data dal provvedimento, non ha avuto alcuna risposta né nell'intervento dell'Assessore, né in quello del relatore Isabellon: mi riferisco a cosa significa un piano di interventi. Credo che, nel momento in cui tale documento arriverà in Consiglio, vi sarà qualcuno che vorrà capire qual è la volontà del legislatore e allora andrà a vedere le affermazioni dell'Assessore e del relatore, che hanno detto: "viene sottoposto al Consiglio un elenco di bisogni". La parola "bisogni" è stata pronunciata dall'Assessore, dai Consiglieri Isabellon e Praduroux, cioè proprio per dire: "bisogna che qui vengano presi in considerazione i bisogni, a cui si può rispondere con una serie di studi di fattibilità, che individuano veramente la soluzione più adatta". Cosa arriva qui in Consiglio: i bisogni? Sfido chiunque a trovarmi nell'articolo 3 la parola "bisogni". Qui non arriva un elenco di bisogni, ma un piano di interventi, che è predisposto sulla base dei bisogni degli enti locali già con degli interventi precisi, a cui segue lo studio di fattibilità. Non solo, ma qui non è indicata neanche una priorità con cui vengono decisi gli studi di fattibilità; allora il Consiglio approva una serie di bisogni o di interventi, dopodiché la Giunta decide gli studi di fattibilità, ma di quali: di tutti? Solo del primo o solo dell'ultimo? Tutti insieme o con qualche priorità? Ossia veramente al di là poi del tentativo di indicare una sequenza di cosa capita a questo piano di interventi... è il contenuto di tale documento che non è chiaro e credo che, nel momento in cui esso arriverà in Consiglio, sarà necessario capire qual è la volontà del legislatore; probabilmente, bisognerà fare una norma interpretativa di questa disposizione, che non è chiara.
Président - Je soumets au vote l'article 3 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 3
(Procedure di programmazione delle opere di rilevante interesse regionale)
1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un piano di interventi che comportano la realizzazione di opere di rilevante interesse regionale, definiti, in particolare, mediante l'indicazione di massima della localizzazione delle opere, del settore interessato e delle finalità perseguite.
2. Il piano può essere integrato o modificato, su proposta della Giunta regionale e con le modalità di cui al comma 1, quando emerga la necessità di nuovi interventi o quando risulti necessario apportare correzioni od aggiunte ad interventi già previsti ed approvati.
3. Successivamente all'approvazione del piano, al fine dell'individuazione delle opere di rilevante interesse regionale correlate agli interventi individuati, la Giunta regionale dispone l'elaborazione di studi di fattibilità.
4. La struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, con l'ausilio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 16 della presente legge, e delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione al settore oggetto dell'intervento, provvede, con le modalità e nei tempi stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ad effettuare un'apposita istruttoria sugli studi di fattibilità ovvero sui progetti, se già disponibili nei livelli preliminare, definitivo o esecutivo, al fine di accertare l'effettiva fattibilità tecnica ed economica e la conformità dell'opera, o delle opere correlate all'intervento, alle caratteristiche di cui all'articolo 2.
5. Gli studi di fattibilità e i progetti, la cui istruttoria ai sensi del comma 4 abbia dato esito positivo, sono inseriti dalla Giunta regionale in un programma di realizzazione delle opere correlate agli interventi da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale con le modalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29, e che costituisce integrazione al programma regionale di previsione di cui al medesimo articolo.
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 4 il y a l'amendement n° 17 du groupe "Arcobaleno"; j'en donne lecture:
Emendamento
All'articolo 4 il comma 2 è abrogato.
La parole au Conseiller Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - L'emendamento n. 17 si ripropone l'abrogazione del comma 2, perché questo è un comma singolare. Qui è strana la cosa, perché vedete che nell'articolo 5 (Progettazione preliminare) si afferma che il progetto preliminare viene approvato dalla Giunta regionale e va bene; poi l'articolo 4, che chissà come mai parla di progettazione definitiva ed esecutiva prima della preliminare, prevede che: "all'approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva provvede il soggetto attuatore individuato con le modalità di cui al comma 1". Qui vi è qualcosa che non funziona, perché o questo è un progetto di emanazione diretta della Regione - e allora la Giunta approva tutto: dal preliminare al definitivo, all'esecutivo -, oppure è affidato ad un organismo esterno - e allora tutti i livelli di progettazione sono affidati ad un organismo esterno -, ma non si capisce questa incongruità per cui un progetto preliminare viene approvato dalla Giunta e poi vi è un soggetto attuatore esterno che approva la progettazione definitiva e esecutiva. Vorremmo capire com'è tale anomalia...
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 17 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 28
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 25 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 28
Votants: 26
Pour: 23
Contre: 3
Abstentions: 2 (Frassy, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 5 il y a les amendements qui vont du n° 18 au n° 21 du groupe "Arcobaleno"; je vous en donne lecture:
Emendamento
All'articolo 5 il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il progetto preliminare delle opere deve essere redatto ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni.".
Emendamento
All'articolo 5, comma 2, la parte conclusiva, da "Alla Conferenza partecipano..." fino alla fine del comma, è sostituita dal seguente testo: "La Conferenza dei servizi opera con le modalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1999, n. 18.".
Emendamento
Articolo 5, comma 2
Nella parte conclusiva del comma 2 aggiungere, dopo "i rappresentanti" e prima "delle amministrazioni", la parola "tecnici". Eliminare inoltre le ultime righe, a partire da "nonché i sindaci..." fino alla fine del comma.
Emendamento
All'articolo 5, comma 4, togliere le seguenti parole: "e delle amministrazioni di cui al comma 2".
A l'article 5 il y a aussi l'amendement n° 1 de l'Assesseur Cerise; j'en donne lecture:
Emendamento
All'articolo 5, comma 2, in fine, dopo la parola "nonché" sono inserite le seguenti: ", senza diritto di voto,".
La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 18.
Riccarand (Arc-VA) - Con l'articolo in questione si entra in una fase procedurale anche questa molto delicata, cioè per queste cosiddette "grandi opere" tale normativa prevede una progettazione particolare, differente da quella prevista per gli altri lavori pubblici, e anche un sistema di approvazione che è differente attraverso anche un uso difforme dal solito della conferenza dei servizi.
Per quanto riguarda il primo comma di questo articolo 5, che, fortunatamente, è già stato modificato in commissione con l'aggiunta in fondo delle parole "eventualmente necessari" - si tratta di un'aggiunta importante, perché senza di essa sembrava obbligatorio che questi progetti andassero sempre e comunque in deroga alle determinazioni del PTP, cosa che può succedere, ma non deve essere una cosa obbligatoria -, siccome abbiamo una normativa regionale che definisce come deve essere fatto un progetto preliminare (la legge n. 12/1996), ci chiediamo per quale motivo si deve andare a prevedere un comma che dà delle indicazioni diverse rispetto alla progettazione preliminare. Con l'emendamento n. 18 proponiamo quindi di sostituire il comma 1 con una formulazione che fa riferimento alla legge n. 12, la quale ha definito come deve essere fatto il progetto preliminare.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 18 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 27
Votants: 4
Pour: 3
Contre: 1
Abstentions: 23 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 19.
Riccarand (Arc-VA) - Il comma 2 riguarda la conferenza dei servizi, che è stata istituita come un procedimento amministrativo che serve ad accelerare l'acquisizione dei pareri, perché, invece di dover acquisire il parere andando servizio per servizio, si riuniscono i vari servizi e si acquisiscono contestualmente i pareri; questo è sicuramente un fatto positivo. Bisogna però anzitutto che questa conferenza sia composta da servizi e non da altre figure, non bisogna mischiare il livello tecnico con il livello politico, perché qui siamo a livello di pareri ed è il problema che viene fuori dalla formulazione che ci è stata proposta del comma 2. Noi quindi diciamo "sì" alla conferenza dei servizi, ma tale organismo deve operare - noi proponiamo sia scritto chiaramente - con le modalità previste dalla legge regionale n. 18/1999, che regola il procedimento amministrativo. Se non va bene tale legge sul procedimento amministrativo che disciplina la conferenza dei servizi, la si cambi, ma non si può surrettiziamente stravolgerne la composizione in questo modo. Proponiamo quindi una riformulazione della parte conclusiva dell'articolo 19, in modo che vi sia la conferenza dei servizi, ma che funzioni secondo le normative previste dalla legge regionale sul procedimento amministrativo. Con la stessa logica, se non viene accolta la modifica di tutta la seconda parte del comma... con l'emendamento n. 21 proponiamo di togliere "e delle amministrazioni di cui al comma...", scusate, questo riguarda un comma successivo, intervengo dopo.
Presidente - Può farlo adesso, se vuole.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'emendamento n. 20.
Squarzino (Arc-VA) - Per consentire al collega di riprendere fiato. L'emendamento n. 20 è stato predisposto sempre nella logica di mantenere il carattere tecnico alla conferenza dei servizi, che è composta da dirigenti delle varie strutture; questo organismo non prevede che vi siano dirigenti e politici, anche perché, relativamente alle votazioni, voi capite che, se i politici vanno e sono in numero sufficiente da determinare una maggioranza, la conferenza dei servizi non ha più senso, tale conferenza ha senso, perché è il "momento" in cui il parere tecnico si formula. Così come è formulato il comma 2 dell'articolo 5, si delinea una conferenza dei servizi che è tecnica e politica, perché, da un lato, abbiamo "i responsabili delle strutture regionali interessate", che sono i dirigenti; dall'altro, "i rappresentanti delle amministrazioni chiamate ad esprimere intese", e qui l'intesa, il concerto, il nulla-osta non è firmato dal dirigente, ma dal Presidente della Regione, dal sindaco; quindi cosa vuol dire "i rappresentanti delle amministrazioni chiamate ad esprimere intese"? Dovrebbero essere i rappresentanti tecnici dei funzionari, ma se non precisiamo che sono rappresentanti tecnici... questo è il motivo per cui chiediamo di aggiungere la parola "tecnici" dopo la parola "rappresentanti". Delineiamo un organismo con un'altra fisionomia rispetto alla solita conferenza dei servizi, quindi esso è ambiguo. Avevamo chiesto anche di non prevedere la presenza dei sindaci dei comuni, poi nel momento di pausa l'Assessore ha fatto una proposta per togliere loro il diritto di voto e questo ci può andare bene; ma questo non intacca il fatto che la formulazione "i rappresentanti delle amministrazioni" sia ancora vaga e generica: con la parola "rappresentanti" si potrebbero intendere sia i rappresentanti tecnici che quelli politici, noi chiediamo si precisi che si tratta di rappresentanti tecnici.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.
Cerise (UV) - Per chiedere l'astensione sugli emendamenti nn. 19 e 20, perché la formulazione che è stata adottata è coerente; peraltro, quando si dice "i rappresentanti", voglio ricordare che i rappresentanti sono quelli che sono delegati a seguire i procedimenti amministrativi dai quali vengono espresse le intese, i concerti, i nulla osta. Proprio perché vi è questo sospetto che si voglia "inquinare" una valutazione che dovrebbe essere oggettivamente asettica e fondata su delle considerazioni di carattere tecnico o scientifico con un voto da parte di un amministratore, abbiamo proposto l'emendamento n. 1, con cui andiamo a dire che vi è la partecipazione dei sindaci... peraltro lo riteniamo molto importante, già oggi nelle conferenze dei servizi i sindaci sono presenti, qui lo sottolineiamo, anche se emendiamo questa proposta stabilendo che non vi sia per loro il diritto di voto; questo va nella direzione di rendere disgiunta l'azione tecnica valutativa da una parte da quella amministrativa propria dei sindaci.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 19 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 27
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 24 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 20 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 27
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 24 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement de l'Assesseur Cerise:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 21.
Riccarand (Arc-VA) - Qui è un discorso analogo a quello della conferenza dei servizi, ma che riguarda la composizione del Comitato tecnico dell'ambiente, perché qui si propone che tale comitato, quando valuta queste opere, sia integrato - non si capisce bene perché - dai rappresentanti anche delle amministrazioni di cui al comma 2 di cui si parlava prima. Anche qui quindi un organismo previsto da una legge regionale con una sua composizione bene definita viene modificato in modo sostanziale nella sua composizione e, siccome è un organismo che vota e decide, non ci sembra opportuna questa operazione. Proponiamo quindi che si tolgano dal comma 4 le parole "e delle amministrazioni di cui al comma 2", perché ci va bene che sia integrato dai rappresentanti delle strutture regionali, ma non delle amministrazioni esterne, perché si tratta di un organismo che esprime un parere consultivo interno all'Amministrazione regionale, quindi non è bene che sia integrato da figure esterne.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 21 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 26
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 23 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 5 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 5
(Progettazione preliminare)
1. Il progetto preliminare delle opere correlate agli interventi deve essere corredato della relazione di cui all'articolo 12, comma 3, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 96 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e della documentazione utile all'espletamento dei procedimenti derogatori di cui agli articoli 33, 34 e 35 della l.r. 11/1998 e di quelli derogatori alle determinazioni del PTP, eventualmente necessari.
2. Il coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 3 della l.r. 29/1999, o il responsabile regionale del procedimento qualora il soggetto attuatore sia diverso dalla Regione convoca, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto preliminare, una conferenza di servizi finalizzata all'esame contestuale del progetto preliminare e della documentazione di cui al comma 1. Alla conferenza partecipano i responsabili delle strutture regionali interessate, i rappresentanti delle amministrazioni chiamate ad esprimere intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera, nonché, senza diritto di voto, i sindaci dei Comuni nel cui territorio l'intervento è localizzato.
3. Il progetto preliminare, le eventuali deroghe alle determinazioni del PTP e quelle di cui agli articoli 33, 34 e 35 della l.r. 11/1998 sono approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, adottata sulla base degli esiti della conferenza di cui al comma 2. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)), le funzioni della conferenza sono svolte dal Comitato tecnico dell'ambiente di cui all'articolo 4 della l.r. 14/1999, all'uopo integrato dai rappresentati delle strutture regionali interessate e delle amministrazioni di cui al comma 2. La valutazione di compatibilità ambientale dell'opera, il progetto preliminare, le eventuali deroghe alle determinazioni del PTP e quelle di cui agli articoli 33, 34 e 35 della l.r. 11/1998 sono approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, adottata sulla base degli esiti della conferenza condotta dal Comitato tecnico dell'ambiente integrato. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Conseillers présents: 27
Votants: 25
Pour: 22
Contre: 3
Abstentions: 2 (Frassy, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 6 il y a les amendements qui vont du n° 22 au n° 26 du groupe "Arcobaleno"; je vous en donne lecture:
Emendamento
L'articolo 6 è soppresso.
Emendamento
Articolo 6
Eliminare le ultime due righe del comma 2, a partire da ", integrato... " e sopprimere i commi 3, 4, 5.
Emendamento
Articolo 6
Sopprimere i commi 4 e 5.
Emendamento
Articolo 6
Al comma 4 sopprimere la frase: "sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza".
Emendamento
Articolo 6
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione o da una struttura preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, il progetto deve essere modificato.".
A l'article 6 il y a aussi l'amendement du groupe "Casa delle Libertà", qui a été retiré, et l'amendement n° 2 de l'Assesseur Cerise; je vous en donne lecture:
Emendamento
Articolo 6, V comma
La seconda parte è modificata come segue:
"La Giunta regionale assume una decisione entro 30 giorni, salvo che, valutata la complessità dell'istruttoria, essa ritenga necessaria una proroga del termine, per un periodo comunque non superiore a 60 giorni.".
Emendamento
Al comma 5 dell'articolo 6 il periodo: "La decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che, valutata la complessità dell'istruttoria, l'organo decidente non si determini per la proroga del termine, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni" è sostituito dal seguente: "La decisione è assunta entro il termine di cui all'articolo 14 quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).".
La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 22.
Riccarand (Arc-VA) - Il primo emendamento che presentiamo all'articolo 6 prevede la sua soppressione totale, perché è quello più preoccupante di tutta la normativa. Siamo a livello di progettazione definitiva e acquisizione degli assensi e qui si vanno ad introdurre dei principi che sono molto pericolosi rispetto alla normativa esistente, in particolare al comma 5; fra l'altro, è una cosa anomala, Assessore, lei ci deve spiegare com'è che questa procedura viene introdotta per la fase della progettazione definitiva quando la fase della progettazione preliminare si è svolta con modalità diverse, perché qui siamo nella fase successiva della progettazione. La fase della progettazione preliminare si è svolta in un certo modo, già lì si è fatto uso della conferenza dei servizi... però già lì si è modificata la composizione del Comitato tecnico dell'ambiente, e va bene. Quanto meno però non si andava a stravolgere le competenze delle autorità amministrative che hanno potere su certi aspetti della pubblica amministrazione, mentre qui lo si fa, perché qui si dice che si riuniscono nella conferenza tutti i servizi e poi si decide sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di tale organismo; questo è un principio fortemente discutibile, perché la conferenza dei servizi non è una sede politica in cui si può decidere a maggioranza, ma una sede di organismi tecnici. Il fatto che si mettano insieme è solo per il discorso che facevo prima, di facilità di acquisizione del parere, ma che si decida a maggioranza non ha nessun senso, tant'è vero che questa normativa è stata sì introdotta in varie situazioni, ma si è sempre detto: "salvo che si tratti di certe amministrazioni che hanno delle responsabilità ben precise e relativamente a queste, se vi è un parere, questo è vincolante"; invece cosa si dice al comma 5? "Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione o da una struttura preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa, entro dieci giorni, al Consiglio dei ministri..." - se riguarda questioni di carattere statale - "... o alla Giunta regionale...". Se il responsabile - riprendo l'esempio che facevo in commissione - del Servizio idrogeologico regionale dice che una certa strada in un certo posto non si può fare, perché vi è un problema di incolumità pubblica, questa "cosa" non è superabile con una deliberazione di Giunta... e invece è quello che voi scrivete qui! Questo significa andare a stravolgere dei presidi che sono stati messi dalla nostra legislazione con determinate funzioni! Oltretutto non capisco questo a cosa serva, a parte che è aberrante come principio, ma non serve neanche, perché tutti questi pareri devono essere acquisiti sul preliminare, non sul definitivo! Vi chiediamo quindi di cancellare l'articolo 6, perché questa formulazione è assurda e può avere degli effetti micidiali sull'Amministrazione regionale.
Président - La parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (Arc-VA) - Permettetemi solo di fare una battuta: se questo articolo verrà approvato, a nome dei miei colleghi avvocati amministrativisti, ringrazio la maggioranza, perché sarà fonte di ricorsi al TAR agevoli; facendo il civilista, non ne beneficerò.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 22 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 28
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 25 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 23 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 28
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 25 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 24 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 28
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 25 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 25 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 28
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 25 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 26.
Riccarand (Arc-VA) - Voglio illustrare brevemente l'emendamento, perché qui - la soppressione totale da noi chiesta dell'articolo 6 non è stata accolta - proponiamo di riformulare il comma 5 di tale articolo, laddove si dice quanto abbiamo evidenziato in precedenza: qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione che ha le suddette competenze, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri o alla Giunta regionale. Rileviamo intanto l'anomalia che in una legge regionale si vada a fare riferimento a decisioni di competenza del Consiglio dei ministri; per fortuna, tale provvedimento verrà "sanato" eliminando quanto meno il termine di 30 giorni che si dava al Consiglio dei ministri, che era il massimo! A parte tali disposizioni, che non hanno alcun significato perché, se si tratta di una competenza dell'Amministrazione statale, essa viene disciplinata dalla legge dello Stato e non dobbiamo andare a disciplinare, vi è il fatto che si va ad introdurre questo principio per la Giunta regionale con problemi gravissimi.
Vorrei però avere una risposta dall'Assessore sul perché si introduce tale procedura a livello di progetto definitivo; se si voleva introdurre una procedura di questo tipo, dal vostro "punto di vista", dovevate prevederla nell'ambito della fase preliminare... perché altrimenti il progetto non arriva neanche alla fase definitiva! Se l'autorità preposta alla tutela paesaggistica o territoriale che esamina già il progetto preliminare, ricordo che la procedura di VIA si fa sul progetto preliminare... non arriverà mai alla fase definitiva! Vorremmo quindi almeno una spiegazione.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.
Cerise (UV) - Guardate che non è così, perché è vero che il VIA si esprime sul progetto preliminare, ma i pareri delle strutture sul progetto preliminare fanno dei "condizionamenti", il che significa che il progetto dovrà essere modificato o integrato; questo vuol dire che il preliminare deve, in sede di progetto definitivo, essere modificato secondo la richiesta delle strutture: ecco perché sul preliminare non puoi fare quel tipo di ragionamento, perché è una fase successiva.
Per quanto riguarda la procedura, abbiamo introdotto finalmente la "procedura della maggioranza", perché non può esistere che ci si trova in una decisione di tipo collegiale, perché la collegialità non è la sommatoria di pareri, ma significa che i tutori dei diversi interessi della "cosa pubblica" trovano una mediazione per realizzare un'opera. Tutti devono rinunciare a una parte del loro integralismo professionale per fare in modo che l'opera pubblica si realizzi, altrimenti, se tutti si "chiudono" su un parere contrario adducendo motivi tecnici, l'opera non si fa... viene modificato sulla questione del Consiglio dei ministri, che abbiamo voluto introdurre perché vi possono essere situazioni in cui, soprattutto in un momento in cui non si sa bene quali sono le competenze, vi possono essere delle competenze che lo Stato si riserva di esercitare, allora è giusto che sia lui ad esprimersi.
Per quanto riguarda la remissione alla Giunta regionale, avendo introdotto il principio di una collegialità e di una maggioranza, se si tratta di un parere riguardante aspetti molto delicati, si rinvia all'organo amministrativo proprio perché quel parere non sia soccombente in una logica di maggioranza! In quel caso l'organo amministrativo prende atto che le motivazioni dell'organismo che ha espresso quel parere sono talmente fondate, per cui si dice: "indipendentemente che vi sia un'espressione di maggioranza, il progetto va cassato o modificato", oppure può prendere atto che si tratta semplicemente di una posizione che, complessivamente non sta in piedi, perché magari trova delle attenuazioni che i rappresentanti degli altri organismi ritengono che sono attenuate.
Chiedo quindi di astenersi sugli emendamenti proposti e di esprimere un parere favorevole su quello da noi formulato.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Ho ascoltato attentamente l'Assessore, che ha cercato di spiegare i motivi per i quali hanno voluto comunque garantire un passaggio in Giunta regionale; ha detto: "abbiamo voluto un parere sulla base della maggioranza, ma proprio per evitare che in alcuni casi pareri validi, ma espressi dalla minoranza rimanessero schiacciati dalla maggioranza, abbiamo detto: "noi comunque interveniamo e diamo l'ultima parola"". Assessore, credo vi sia alla base del suo ragionamento un principio giusto a cui dà, a nostro avviso, una risposta sbagliata. Lei ha la preoccupazione giusta che alcuni pareri, che sono importantissimi, come quello della tutela della salute, dell'incolumità pubblica... lei è preoccupato che, magari in una logica di maggioranza, questi pareri riguardanti il patrimonio storico-artistico... alcuni di questi pareri concernenti questi aspetti che sono così importanti non vengano presi in esame, quindi dice: "la Giunta provvede"; ma allora, se lei è convinto che vi sono alcune tipologie di pareri che sono particolarmente importanti, questi vanno tutelati, nel senso che questi tipi di parere non devono essere soggetti a un parere di maggioranza. Non deve poi attribuire alla Giunta il potere discrezionale di decidere quali sono i pareri che riguardano la tutela della salute o la pubblica incolumità, credo che non sia l'Esecutivo che debba deciderlo... ma se essi ci sono, Assessore, dobbiamo considerarli importanti e inderogabili, altrimenti interviene una discrezionalità della Giunta, che è un organo politico, su pareri che sono invece di carattere tecnico. L'organo politico deve garantire che tutte quelle competenze, quelle istituzioni che hanno il compito di dare informazioni per dire: "guardate, se agite in questo modo, ne verrà un danno alla popolazione o un danno alla salute, oppure dei problemi di incolumità"... credo che la Giunta abbia l'obbligo di valorizzare queste istituzioni e queste competenze, altrimenti non si capisce perché debba prevedere che vi siano istituzioni apposite per studiare le situazioni ed esprimere pareri.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 26 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 28
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 25 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 de l'Assesseur Cerise:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 6 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 6
(Progettazione definitiva e acquisizione degli assensi)
1. Il coordinatore del ciclo di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 12/1996, come modificato dall'articolo 3 della l.r. 29/1999, indice una conferenza di servizi sulla base del progetto definitivo per l'acquisizione delle intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione delle opere, ove gli stessi non siano già stati acquisiti in seno alla conferenza di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 si applica l'articolo 21 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), integrato, a parziale deroga, dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
3. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni o strutture regolarmente convocate alla conferenza, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato in seno alla conferenza, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche necessarie ai fini dell'assenso.
4. Se una o più amministrazioni o strutture partecipanti hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso, l'amministrazione procedente, entro il termine di cui all'articolo 20, comma 1, della l.r. 18/1999, assume, sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza, la determinazione di conclusione del procedimento.
5. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione o da una struttura preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa, entro dieci giorni, al Consiglio dei ministri ove l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale, ovvero alla Giunta regionale negli altri casi. La decisione è assunta entro il termine di cui all'articolo 14 quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).
6. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni o delle strutture partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza. Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Conseillers présents: 28
Votants: 26
Pour: 23
Contre: 3
Abstentions: 2 (Frassy, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 9 il y a l'amendement n° 27 du groupe "Arcobaleno"; j'en donne lecture:
Emendamento
Articolo 9
Nel comma 1 del nuovo articolo 18 abrogare le parole: ", non inferiore al 20 percento delle risorse di cui all'articolo 6 comma 1,".
La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 27.
Riccarand (Arc-VA) - Questo è un emendamento riguardante le risorse da destinare al "FOSPI", attualmente tale ammontare è individuato indicativamente sul 20%, ma viene fatto con la legge finanziaria; qui chiaramente si vuole indicare che con la legge finanziaria l'ammontare deve essere non inferiore al 20%, quindi può essere anche superiore, ma in quel caso va a comprimere altre risorse da parte dell'Amministrazione regionale che non sarebbe bene comprimere, e poi introduce un elemento di rigidità molto forte. Noi quindi riteniamo sia opportuno non introdurre tale elemento così rigido, mantenendo la vecchia dizione in cui non vi era: "non inferiore al 20%".
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 27 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 25
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 22 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 25
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 10 il y a les amendements n° 28 et n° 29 du groupe "Arcobaleno"; j'en donne lecture:
Emendamento
Articolo 10
All'ottavo rigo del comma 3 sostituire le parole "Nelle richieste sono ricompresi" con le seguenti parole: "Alle richieste sono allegati".
Emendamento
Articolo 10
Al comma 5 del nuovo articolo 19 i punti a) e b) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"a) rilevanza dell'opera rispetto agli obiettivi programmatici della regione;
b) tipologia di interventi, privilegiando, a parità di condizione, quelli concernenti l'attuazione di progetti organici di carattere almeno sovracomunale finalizzati al superamento degli squilibri economico-sociali nell'ambito delle Comunità montane;".
La parole au Conseiller Riccarand.
Riccarand (Arc-VA) - L'emendamento n. 28 è un emendamento tecnico, nel senso che non riusciamo a capire cosa si voglia dire nel comma 3 di tale articolo, dove si prevede che le richieste per essere inclusi nei programmi del "FOSPI" devono essere presentate dai comuni in base ad un modello predisposto dalla struttura regionale competente. Si utilizza l'espressione: "nelle richieste sono ricompresi" che noi riteniamo non chiara; è meglio dire, come proponiamo: "Alle richieste sono allegati lo studio di fattibilità e di convenienza economica e il progetto preliminare..."; si tratta solo di un aspetto di chiarezza espressiva.
Per quanto riguarda invece il comma 5, vi è un aspetto più sostanziale. Nell'attuale normativa i criteri sulla cui base si formulava la graduatoria vedevano al primo punto il principio della rilevanza dell'opera rispetto agli obiettivi programmatici della Regione, quindi quanto più un'opera era rispondente alle finalità generali e agli obiettivi della Regione tanto più aveva possibilità di essere finanziata. Questo criterio è stato sostituito al primo punto da quello della capacità di spesa del comune; ci sembra che quest'ultimo possa essere uno dei criteri, ma non ci pare il discorso prevalente, ossia si baratta la velocità di spesa con l'importanza del progetto e questo non ci sembra opportuno, quindi proponiamo di tornare alla formulazione precedente della normativa del "FOSPI".
Président - La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.
Cerise (UV) - Solo per dire su questo ultimo punto che la coerenza con gli obiettivi programmatici della Regione è uno di quegli elementi qualificanti per la valutazione dei progetti contenuto in quella deliberazione che viene fatta, dove sono stabiliti i criteri per la valutazione dei progetti stessi; di conseguenza, è del tutto inutile rimetterlo qui. Mentre - e torno a sottolineare quanto detto prima, quando abbiamo avuto un incontro, ma credo di averlo detto anche in commissione - per quanto riguarda la capacità di spesa, la formulazione è molto più articolata, perché si prevede: "capacità di spesa e rispetto dei tempi di esecuzione delle opere..."; qui si vuole premiare in altri termini l'efficienza amministrativa. Chiedo l'astensione.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 28 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 27
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 24 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 29 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 27
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 24 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Stacchetti, Tibaldi, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 27
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 5 (Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 11 il y a les amendements n° 30 et n° 31 du groupe "Arcobaleno"; j'en donne lecture:
Emendamento
Articolo 11
Sostituire le prime quattro righe del comma 1 del nuovo articolo 20 con le seguenti frasi:
"1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, con l'ausilio delle strutture...".
Emendamento
Articolo 11
Al comma 3 del nuovo articolo 20, dopo la frase "in materia di opere pubbliche" aggiungere: "i progetti esecutivi degli interventi inseriti nel programma, corredati dalle necessarie autorizzazioni, compresa la valutazione positiva sulla compatibilità ambientale in tutti i casi in cui è obbligatoria ai sensi della legge regionale 4 marzo 1991 n. 6 e successive modificazioni. Viene allegata la seguente documentazione:".
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 30 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 25
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 22 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 31 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 25
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 22 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 16 il y a les amendements qui vont du n° 32 au n° 35 du groupe "Arcobaleno"; j'en donne lecture:
Emendamento
Articolo 16
Al punto a) del comma 1 del nuovo articolo 24 aggiungere in fondo: "tenendo conto in particolare dei criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione di compatibilità ecologica degli investimenti pubblici.".
Emendamento
Articolo 16
Al punto b) del comma 2 del nuovo articolo 24 la frase "in materia di sviluppo territoriale e di tutela del paesaggio" è sostituita con la seguente frase: "in materia di restauro edilizio e di tutela del paesaggio".
Emendamento
Articolo 16
Al punto c) del comma 2 del nuovo articolo 24 aggiungere: ", con esclusione dei Sindaci e dei Vicesindaci;".
Emendamento
Articolo 16
Il punto d) del comma 2 del nuovo articolo 24 è eliminato e sostituito dal seguente:
"d) da un minimo di due ad un massimo di sei dirigenti regionali, o loro delegati, che sono individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, in considerazione delle loro competenze e della tipologia delle opere da esaminare.".
A l'article 16 il y a aussi l'amendement n° 3 de l'Assesseur Cerise; j'en donne lecture:
Emendamento
All'articolo 16, alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 24 modificato, le parole "dal dirigente della struttura regionale di primo livello" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente di primo livello della struttura regionale".
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Vorrei parlare dell'articolo 16 nel suo insieme, poi chiedo la parola per i vari emendamenti. Vorrei soffermarmi un attimo sul nucleo di valutazione, già il Consigliere Tibaldi ha sollevato la questione, credo sia utile qui far emergere alcuni elementi. Intanto prendiamo atto che tale nucleo di valutazione è incardinato in questo momento presso l'Assessorato del turismo, sarebbe interessante capire come mai una legge che è gestita dall'Assessore al territorio, per una parte, nucleo di valutazione, riguarda invece l'Assessorato del turismo e per capire questo, bisogna forse fare un po' di storia di questi nuclei di valutazione.
Nella legge del "FOSPI" avevamo già previsto questo nucleo di valutazione, che aveva una funzione ben precisa: quella di provvedere alla valutazione tecnica ed economica di piani e progetti di investimento pubblico, con riguardo a costi e benefici, formulazione di pareri e prestazione di assistenza tecnica in ordine alla metodologia di valutazione da adottarsi da parte di altri organi della Regione. Questo era il nucleo di valutazione che esaminava i progetti "FOSPI" ed era un nucleo di valutazione composto in un modo ben preciso, cioè con le competenze necessarie per esprimere tali valutazioni. Nel nucleo vi era e vi è tuttora - finché non passa questa legge - il Coordinatore del Dipartimento pianificazione, investimenti e politiche strutturali della Presidenza della Regione (così era nato), il Direttore della programmazione e valutazione di investimenti della Presidenza della Regione, poi l'urbanistica... esperto in materia di statica delle costruzioni, esperto esterno in materia di restauro edilizio, esperto esterno in materia di valutazione economica, in materia giuridica, e poi una serie di dirigenti regionali in merito alle varie materie e quindi: Direttore dell'urbanistica, Direttore delle costruzioni stradali, Direttore dei beni architettonici, Coordinatore Dipartimento risorse naturali, Sovrintendente agli studi, più i professionisti esterni a cui accennavo prima. Questo nucleo di valutazione era incardinato nel Dipartimento pianificazione, investimenti e politiche strutturali della Presidenza della Regione.
Quando si vuole attuare il nuovo nucleo di valutazione in base alla legge n. 144/1999, volendo utilizzare lo stesso organismo già presente, ci si incardina su quello, ma si modifica totalmente la sua composizione e il nuovo nucleo di valutazione diventa un'altra cosa. Se confrontiamo quello precedente con quello attuale, vediamo che attualmente il nucleo di valutazione è formato soltanto dal Coordinatore del Dipartimento pianificazione, dal Direttore della programmazione e valutazione investimenti e poi da una serie di esperti esterni. Cosa abbiamo trasformato? Abbiamo trasformato un nucleo di valutazione, che aveva al suo interno una serie di dirigenti che erano in grado di valutare i progetti, in un nucleo di valutazione in cui vi è solo un dirigente della struttura regionale, 4 componenti esterni, un componente anche questo esterno all'Amministrazione designato dagli enti locali e poi i dirigenti delle strutture competenti individuati di volta in volta a seconda dei casi. Abbiamo dunque una struttura che è essenzialmente tecnica, una struttura esterna all'amministrazione, che dovrebbe, per attuare la legge n. 144/1999, portare all'interno di tutta l'amministrazione questa capacità di valutare i programmi, di analizzare le opportunità, la fattibilità degli investimenti; ma come fa a portare questo tipo di competenze se è una struttura esterna all'Amministrazione? Qui l'Amministrazione regionale ha scelto di delegare a professionisti esterni questa capacità, la volontà di valutare... utilizzando solo di volta in volta alcuni dirigenti. Questo, secondo me, significa: non far crescere la professionalità all'interno della Regione e dare il compito di valutare i progetti ancora una volta a professionisti esterni, che probabilmente sono gli stessi che vanno poi a progettare i vari interventi per conto di altri, quindi hanno tutto un interesse a che certi interventi vengano fatti. Questa, a nostro avviso, è una cosa molto grave; non solo, ma la riforma di tale nucleo di valutazione, che voleva diventare il "cuore" della programmazione della Regione, non sta più all'interno della Presidenza della Regione, laddove proprio dovrebbe avvenire la programmazione, ma viene spostata all'Assessorato del turismo e questo in base ad una ristrutturazione effettuata ad inizio di legislatura, una suddivisione delle competenze tale per cui tutto l'aspetto programmatorio è stato attribuito all'Assessorato del turismo, senza dire quali sono le motivazioni. Questo ha creato un aumento del costo perché, nel momento in cui si è trasferito all'Assessorato del turismo questo tipo di competenza, l'Assessorato del turismo ha detto chiaramente: "io, avendo queste nuove competenze, ma non avendo il personale, ho bisogno di chiedere consulenti esterni" e la stessa cosa dice avendo queste nuove competenze trasferite con la legge n. 144/1999, cioè ha bisogno di altre consulenze ancora.
Con questa scelta allora abbiamo fatto due operazioni sbagliate: la prima, di togliere alla Presidenza della Regione, dove dovrebbe esserci il "cuore" della programmazione, il nucleo che valuta la programmazione, ed io non so se questa è una volontà di cominciare a far esercitare agli Assessori le competenze del Presidente della Regione; la seconda, di far prevalere nella nuova struttura del NUVV i consulenti esterni e questo è un indebolimento delle competenze professionali.
Termino qui il mio intervento per quanto riguarda l'articolo 16, illustrerò in seguito gli emendamenti relativi a tale articolo.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'emendamento n. 32.
Squarzino (Arc-VA) - Come dicevo prima, il nuovo NUVV è istituito sulla base della legge n. 144/1999, all'articolo 1 del provvedimento sono indicate le funzioni tecniche che devono svolgere questi nuclei di valutazione e la legge regionale riprende le indicazioni della legge n. 144, nel senso che al punto b) si parla di "gestione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici", al punto c) di "attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali comunitari all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello regionale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica". Il punto n. 1 comincia nello stesso modo, ma viene dimenticata una parte importante, alla lettera a), punto 1, si dice: "assistenza e supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti, per la valutazione ex ante di progetti ed interventi" e questo è tale e quale alla legge, però si aggiunge a livello ministeriale: "tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici", parte che nella legge regionale è dimenticata. Noi crediamo invece sia importante che questi criteri siano individuati anche nel provvedimento regionale, visto che tutte le competenze sono riprese tali e quali dalla legge n. 144/1999, non capiamo perché ci si dimentichi proprio di questo elemento importante.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 32 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 25
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 22 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Marguerettaz, Nicco, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 33 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 25
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 22 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Marguerettaz, Nicco, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 de l'Assesseur Cerise:
Conseillers présents: 26
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 1 (Frassy)
Le Conseil approuve.
Président - La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 34.
Riccarand (Arc-VA) - Questa è una questione rilevante perché questo NUVV è un organismo prettamente tecnico, composto da dirigenti esperti, ed è giustamente previsto anche un componente designato dal CPEL esperto in una delle materie di cui alla lettera b), quindi in tutela del paesaggio, investimenti pubblici, discipline giuridiche pubbliche, ingegneristica... quello che non va bene è che nella pratica si verifichi che il CPEL designi in tale organismo un sindaco, perché qui si vanno a confondere due diversi ruoli, perché questo non è un organismo politico-istituzionale, ma tecnico. Qui il significato della normativa era già molto chiaro ed è chiaro, nel senso che l'obiettivo è quello di avere un esperto tecnico ma, visto che l'esperienza ci ha insegnato che questo viene applicato in modo distorto, a nostro avviso, è bene precisare in legge che è un rappresentante designato dal Consiglio, esperto... con l'esclusione dei sindaci e dei vicesindaci, cioè che non sia una rappresentanza istituzionale.
Président - La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Cerise.
Cerise (UV) - Sono decisamente contrario a tale emendamento e voterò contro, perché non vorrei mai che con queste logiche il fatto di essere sindaci e vicesindaci sia sinonimo di "appestamento", per cui li si esclude. È da quando vi è il "FOSPI" che vi sono questi rappresentanti con questa "veste", nessuno ha mai avuto da recriminare! Secondo me, un esperto in tale nucleo che ha anche una carica di questo tipo è un'acquisizione di un "capitale in più", non è qualcosa in meno.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 34 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 26
Votants: 23
Pour: 4
Contre: 19
Abstentions: 3 (Comé, Stacchetti, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 35 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 26
Votants: 23
Pour: 4
Contre: 19
Abstentions: 3 (Comé, Stacchetti, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents: 27
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 17 il y a les amendements n° 36 et n° 37 du groupe "Arcobaleno"; j'en donne lecture:
Emendamento
Articolo 17
Sopprimere la frase "tenuto conto della programmazione approvata dal Consiglio regionale".
Emendamento
Articolo 17
Aggiungere comma 1 bis:
"1bis. Al finanziamento del "Fondo" di cui al precedente comma è destinato annualmente un importo pari almeno al 40% delle entrate della Regione previste per la quota sostitutiva dell'Iva da importazione.".
La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 36.
Riccarand (Arc-VA) - Si tratta dell'articolo sulle disposizioni finanziarie, qui vi è una disposizione che ci sembra anche questa molto singolare, non ci pare possa stare in piedi, si dice: "Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del capo II è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio, il "Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale", di seguito denominato fondo, il cui stanziamento è determinato con la legge finanziaria..." e fin qui ci siamo, ma poi si aggiunge: "tenuto conto della programmazione approvata dal Consiglio regionale". Da come è scritto qui sembra di capire che l'intenzione è quella di venire in Consiglio prima ad approvare l'elenco delle opere, senza che vi sia la copertura finanziaria e poi, se in questo elenco di opere si è previsto di spendere 1.000 miliardi, il Consiglio regionale avrebbe deciso una programmazione di 1.000 miliardi e nella legge finanziaria bisognerebbe mettere 1.000 miliardi. L'Assessore alle finanze non so se è congelato od operativo... ma mi sembra una cosa quanto meno anomala: il procedimento è esattamente il contrario! Nella legge finanziaria si indica l'ammontare del fondo e poi sulla base del fondo si andrà a dire che ci stanno dentro 3, 4, 10 grandi interventi, perché abbiamo programmato nel triennio una certa disponibilità, ma qui - a parte che non vi è copertura, perché non sappiamo quante risorse si vogliono destinare - fino alla legge finanziaria non si saprà niente, sembra che con questa espressione, che proponiamo di togliere, si vada a fare un'operazione che, dal punto di vista contabile, non sta assolutamente in piedi, perché non si può dire che le destinazioni della legge finanziaria dovranno essere fatte in base a questa programmazione, perché è esattamente l'inverso!
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 36 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 27
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 24 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - La parole au Conseiller Riccarand sur l'amendement n° 37.
Riccarand (Arc-VA) - È un emendamento che abbiamo fatto alla parte finanziaria, proprio perché non siamo assolutamente ostili al fatto che si decida di destinare somme importanti del bilancio regionale alla realizzazione di opere con una grande valenza strategica. Si vuole ammodernare la ferrovia, costruire un nuovo ospedale, demolire la diga di Valgrisenche, si vuole fare un'opera importante? Va bene, siamo d'accordo ma, siccome dobbiamo individuare le risorse per questi interventi, riteniamo che bisognerebbe dare delle indicazioni. Proponiamo quindi che al finanziamento del fondo di cui al precedente comma sia destinato annualmente un importo pari almeno al 40% delle entrate della Regione previste per la quota sostitutiva dell'IVA da importazione, il che significa 100 milioni di euro all'anno sostanzialmente. Questo lo diciamo in coerenza anche con la tesi che abbiamo sempre sostenuto che, siccome questi proventi sostitutivi dell'IVA da importazione non sono legati alla ricchezza prodotta in loco, ma sono un trasferimento aggiuntivo di risorse da parte dello Stato, non è bene utilizzare queste risorse nella spesa ordinaria, sia essa spesa corrente o spesa di investimento, ma deve essere una spesa straordinaria e quindi quale finalità migliore che tali grandi opere di rilevanza strategica? Proponiamo quindi, se vi è una volontà reale di realizzare queste grandi opere, di dare una precisa indicazione in tale sede, in modo che, quando si farà il PREFIN e poi la legge finanziaria, si sappia già che un orientamento preciso è venuto dal Consiglio regionale.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 37 du groupe "Arcobaleno":
Conseillers présents: 27
Votants: 3
Pour: 3
Abstentions: 24 (Borre, Cerise, Cesal, Charles Teresa, Comé, Ferraris, Fey, Fiou, Fosson, Frassy, Isabellon, Marguerettaz, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Rini, Sandri, Stacchetti, Vicquéry, Viérin Adriana, Viérin Laurent, Viérin Marco)
Le Conseil n'approuve pas.
Président - Je soumets au vote l'article 17:
Conseillers présents: 27
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 18:
Conseillers présents: 27
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 19:
Conseillers présents: 27
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 4 (Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri, per dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso.
Sandri (GV-DS-PSE) - Farò perdere pochissimo tempo al Consiglio, che ha analizzato in modo approfondito quasi tutti gli aspetti possibili di questo disegno di legge. Credo che l'Assessore Cerise meriti in questo caso un plauso non solo per la serietà del confronto con cui ha voluto svolgere il tema non solo in commissione, ma anche durante i lavori del Consiglio e penso che questo ringraziamento da parte della maggioranza, in particolare dal nostro gruppo, se lo meriti anche perché questa legge ha in sé un significato profondo per quanto riguarda il nostro programma di legislatura, perché esprime il primo serio e grosso tentativo di passare a una modernizzazione delle infrastrutture, che non è solo un problema di modernizzare le infrastrutture fisiche - strade, ferrovie, aeroporto -, ma anche le infrastrutture più "spirituali", cioè i meccanismi stessi di funzionamento dell'Amministrazione regionale, i funzionamenti stessi della nostra capacità di incidere sul "tessuto" regionale. Credo quindi che il voto particolarmente convinto su questa legge sia anche l'auspicio che tale rinnovamento possa interessare tutti i settori dell'Amministrazione.
Président - La parole au Conseiller Riccarand, pour déclaration de vote.
Riccarand (Arc-VA) - Abbiamo già espresso in sede di discussione generale le nostre valutazioni critiche rispetto a questo provvedimento. Ripetiamo che si tratta di un disegno di legge composto da due parti ben diverse, che non sono assolutamente collegate fra di loro; la nostra valutazione è ben diversa fra il capo III, sul "FOSPI", e il capo II, sulle grandi opere, però nel complesso la nostra valutazione è negativa. Tale provvedimento, soprattutto nella parte sulle grandi opere, ha avuto molte modificazioni in sede di commissione e alcune anche oggi in Consiglio; queste modificazioni sono in alcuni casi anche importanti e significative, ma non hanno modificato il carattere negativo del capo II di tale disegno di legge e non riteniamo che esso farà fare dei passi positivi in avanti; questo non solo perché non vi è la copertura finanziaria, non si capisce quante risorse si vogliono destinare a questi interventi, ma anche perché l'impostazione di tale testo è farraginosa e piena di incongruenze. Il nostro giudizio, quindi, è negativo e ci spiace di aver dovuto fare questa lunga discussione anche in sede di Consiglio, mentre si sarebbe potuto fare un lavoro più approfondito, tranquillo, e forse con dei risultati migliori, in commissione. Non vi era nessuna urgenza di andare avanti oggi con questo provvedimento, si è voluto ad ogni costo mandarlo avanti e riteniamo che i risultati non siano assolutamente positivi. Il nostro voto sul complesso della legge sarà negativo.
Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo insieme:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 24
Contrari: 3
Astenuti: 1 (Frassy)
Il Consiglio approva.
Presidente - La Presidenza si riserva il coordinamento formale del testo.
