Objet du Conseil n. 359 du 18 octobre 1977 - Verbale
OGGETTO N. 359/77 - CRITERI TECNICI PER L'ISTITUZIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E DI ACCETTAZIONE DELL'ENTE OSPEDALIERO REGIONALE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO SUL TERRITORIO.
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Proposta della Giunta regionale concernente criteri tecnici per l'istituzione e la regolamentazione del dipartimento di emergenza e di accettazione dell'Ente Ospedaliero Regionale e per l'organizzazione degli interventi di pronto soccorso sul territorio", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 e 29 settembre 1977:
"Considerate le disposizioni della legge n. 132/68, del D.P.R. n. 128/69, degli artt. 16 e 66 dell'Accordo nazionale unico di lavoro del personale ospedaliero, dell'art. 55 della legge n. 148/75 e del D.M. 8 novembre 1976 concernenti la normativa sul dipartimento ospedaliero ed, in particolare, il dipartimento dell'emergenza;
Preso atto dei lavori della Commissione paritetica prevista dall'art. 66 del sopracitato Accordo nazionale, costituita con D.P.Gr. n. 427/1975 e rilevato che la strutturazione dipartimentale dell'emergenza, da un lato rappresenta l'avvio di una reale trasformazione dell'opera svolta dall'ospedale, sia nei confronti di coloro che vi operano, attraverso una loro più responsabile autonomia e valorizzazione dei compiti, sia attraverso una gestione democratica adeguata alle esigenze del territorio, dall'altro, sul piano dell'intervento nel settore dell'accettazione e del pronto soccorso, risolve la problematica della riorganizzazione di uno dei settori più delicati e carenti dell'attività ospedaliera e del raccordo tra questa ed i servizi sanitari esterni;
Rilevato come sul piano metodologico i problemi della organizzazione del pronto soccorso individuino tre precisi momenti di intervento, coordinati tra loro:
. l'organizzazione dell'emergenza e dell'accettazione ospedaliera, sotto il duplice profilo del soccorso immediato e del filtro per le ammissioni dei malati;
. l'organizzazione della guardia medica durante i giorni festivi e nelle ore notturne dei giorni feriali, quale servizio generalizzato da affidare alle strutture di base, ad integrazione delle funzioni svolte a tale livello;
. l'organizzazione del pronto soccorso territoriale quale servizio di primo soccorso in coordinamento tra ospedale e servizi sanitari di base, al fine di prelevare le persone bisognevoli di cure mediche in ospedale, provvedere alla prima diagnosi, al trattamento d'urgenza ed al trasporto del malato per la diagnosi definitiva e la terapia adeguata;
Constatato, altresì, che allo stato attuale, mentre per quanto riguarda guardia medica si pone in via immediata l'esigenza di estendere tale servizio a tutta la popolazione, in attesa di poter riorganizzarlo definitivamente nel quadro di applicazione della convenzione unica con i medici generici, ai sensi dell'art. 9 della legge 349/1977, per quanto riguarda, invece l'emergenza ospedaliera ed il pronto soccorso territoriale, è necessario elaborare fin d'ora criteri tecnici di organizzazione per una attuazione graduale e sperimentale di tali servizi in un quadro di progressivo riordino delle strutture ospedaliere e di collegamento funzionali delle stesse con il territorio;
Richiamata quindi la procedura di istituzione delle strutture dipartimentali secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 8 novembre 1976, in base al quale:
1) la Regione è tenuta a promuovere l'istituzione di dipartimenti definendo in uno schema di regolamento, le finalità, le strutture e gli organi che fanno parte del dipartimento;
2) l'Ente ospedaliero, in base a tale schema, costituisce il dipartimento dopo acquisizione dei pareri del Consiglio dei Sanitari e delle Organizzazioni sindacali ospedaliere e successiva approvazione dell'atto costitutivo da parte degli organi regionali di controllo;
3) si procede alla designazione delle componenti elettive del Comitato Direttivo del Dipartimento;
4) l'Ente ospedaliero procede alla nomina del Comitato Direttivo;
5) il Comitato direttivo, in conformità all'art. 8 del citato D.M., elabora la proposta di regolamento del Dipartimento;
6) l'Ente ospedaliero delibera il regolamento, cioè le norme dettagliate di funzionamento e di comportamento connesse con tutti gli aspetti operativi caratterizzanti l'attività dipartimentale.
In relazione a quanto sopra e ad unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge, propone che:
IL CONSIGLIO REGIONALE
- Premesso che il Servizio di Accettazione e Pronto soccorso costituisce l'area ospedaliera atta a fornire soccorso immediato per ogni tipo di urgenza clinica ed a realizzare un rapido ed efficace filtro per prevenire le ammissioni cosiddette facili o comunque differibili in ordine alla ricettività dell'ospedale, oltre che per ottenere una più corretta ed adeguata collocazione dei ricoverati;
- Considerato che le suddette funzioni implicano una gestione più organica dei servizi, fondata sulla polidisciplinarietà degli interventi e sul lavoro di gruppo;
- Ritenuto che l'assetto organizzativo di questo tipo di Pronto soccorso deve configurarsi come struttura dipartimentale intesa quale insieme di competenze tecniche e coordinamento di più servizi unitariamente responsabilizzati;
- Preso atto che detta struttura organizzativa, per i caratteri costitutivi ed il significato che assume, rappresenta un incentivo alla qualificazione del personale e delle strutture, una economicità di gestione, maggiore efficienza negli interventi, superamento di strutture rigide e, in definitiva, momento realmente ed efficacemente innovatore dell'assistenza sanitaria;
- Considerato che tale servizio rappresenta altresì un efficace strumento operativo a disposizione del territorio, destinato a coinvolgere tutte le strutture sanitarie a tale livello operanti;
- Tenuto conto che in vista della legge quadro di istituzione del servizio sanitario nazionale e dei problemi della assistenza sanitaria presenti nella Regione è necessario affrontare i problemi del pronto soccorso non solo sul piano ristretto della struttura ospedaliera, ma in un quadro più ampio che disciplini gli interventi dell'emergenza in maniera globale, sia pure con le dovute cautele operative e la opportuna gradualità e sperimentazione;
- Visto l'art. 55 della legge 148/1975 che attribuisce alle Regioni il compito di promuovere "l'attuazione, presso gli ospedali che ne presentino i requisiti, delle strutture organizzative a tipo Dipartimentale previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, includendo divisioni, sezioni e servizi affini e complementari ed in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona servita dall'ospedale";
- Visto il D.M. 8 novembre 1976 concernente "Orientamenti per l'attuazione delle strutture dipartimentali previste dall'art. 55 della legge 18 aprile 1975, n. 148 che prevede l'attuazione delle predette strutture in collegamento con altre istituzioni sanitarie della zona servita dall'ospedale";
- Rilevato che lo stesso Accordo nazionale unico di lavoro del personale ospedaliero 23.6.1974 (artt. 16 e 66) sottolinea l'esigenza che siano promosse organizzazioni di tipo dipartimentale con particolare riferimento al Dipartimento d'urgenza ravvisando "la necessità di avviare sperimentazione applicativa, nel periodo di validità dell'accordo, al fine di ricavare elementi per dare al Dipartimento una idonea configurazione";
- Viste le indicazioni di cui agli allegati E e G del sopraccitato Accordo nazionale unico di lavoro del personale ospedaliero;
- visto il D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;
- vista la legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2 e le successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge 22 giugno 1977, n. 47;
- vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed il DPR 27 marzo 1969, n. 128;
- visto lo schema tipo di regolamento del Dipartimento di emergenza accettazione e di organizzazione del pronto soccorso territoriale predisposto dall'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, nonché le linee operative in proposito espresse dalla Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL, SAVT e del Consiglio dei delegati del personale dell'Ente ospedaliero regionale, nonché dalle organizzazioni e rappresentanze sindacali mediche;
- sentito il parere della Commissione Consiliare Sanità ed Assistenza Sociale;
- ritenuto che si debba dare immediata e pratica attuazione alla istituzione del dipartimento di emergenza e di accettazione presso l'Ente ospedaliero regionale, tenuto anche conto delle esigenze globali della attività di pronto soccorso da espletarsi nella Regione.
DELIBERI
di approvare, ai sensi e per i fini di cui al Decreto del Ministro della Sanità 8 novembre 1976, le norme di istituzione e lo schema tipo di regolamentazione del Dipartimento di emergenza e di accettazione presso l'Ente ospedaliero regionale, nonché i criteri organizzativi del pronto soccorso sul territorio, secondo quanto stabilito nell'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
Allegato alla deliberazione n.
Norme per l'istituzione e la regolamentazione del Dipartimento di emergenza e di accettazione presso l'Ente ospedaliero regionale. Criteri organizzativi degli interventi di pronto soccorso sul territorio nella Regione Valle d'Aosta.
TITOLO 1
Art. 1
È istituito presso l'Ente ospedaliero regionale il dipartimento di emergenza e di accettazione.
Si intende per dipartimento un modello organizzativo delle strutture ospedaliere predisposto a:
1) riunire e coordinare le singole competenze dei medici, del personale sanitario non medico e tecnico, in gruppi di lavoro;
2) utilizzare le diverse attrezzature diagnostiche ed operative delle divisioni e sezioni che fanno parte del dipartimento;
3) garantire una migliore assistenza con un intervento globale, unitario e interdisciplinare nel superamento della parcellizzazione dell'intervento sul malato in branche specialistiche che rispondono più a modelli organizzativi dell'ospedale o a criteri nosologici superati e che operano normalmente, in modo separato ed in tempi successivi;
4) raggruppare tutte le strutture ospedaliere e tutti i presidi sanitari del territorio interessati al fine specifico che il dipartimento si propone;
5) sviluppare una nuova forma di didattica, tale da privilegiare l'applicazione pratica dei suoi operatori e che potenzia la ricerca scientifica.
Art. 2
Il dipartimento di emergenza e di accettazione ha come fini principali:
a) la maggior qualificazione ed integralità delle prestazioni di pronto soccorso e di accettazione sanitaria nel precipuo interesse dell'utente, sulla base della reciproca collaborazione di tutte le unità operative, creando ogni presupposto atto ad evitare qualsiasi sospetto di concorrenzialità professionale e culturale;
b) la partecipazione di tutto il personale interessato, pur nel rispetto delle attitudini ed interessi culturali dei singoli, alle fondamentali esperienze nel settore, onde consentire la migliore utilizzazione delle capacità di ciascuno ed evitare la eccessiva parcellizzazione dell'intervento sanitario;
c) la trasformazione dell'ospedale in strumento sanitario territoriale, attraverso una efficace collaborazione con le strutture socio-sanitarie extraospedaliere con funzioni di medicina preventiva, curativa e riabilitativa;
d) una più corretta organizzazione del trasporto degli ammalati abbisognevoli di cure ospedaliere;
e) una maggiore economicità di gestione a parità di prestazioni.
In particolare, il dipartimento di emergenza e di accettazione ha il compito di:
1) svolgere le funzioni di pronto-soccorso erogando tutte le prestazioni indifferibili nei confronti dei pazienti esterni;
2) provvedere successivamente a ricoverare, se necessario, il paziente presso la divisione o sezione di competenza o a trasferirlo ad altro ospedale dotato della divisione idonea a fornire le prestazioni necessarie o a rinviarlo a strutture extraospedaliere.
In tal caso al paziente dovrà essere consegnata una dettagliata relazione da cui risultino l'orientamento diagnostico-terapeutico e gli accertamenti eseguiti.
Per gli scopi di cui sopra deve essere prevista, sul piano organizzativo, la possibilità di usufruire delle varie competenze interne ed esterne;
3) sviluppare la fase ambulatoriale intra ed extra-muraria della attività ospedaliera, contribuendo a ridurre il numero e la durata dei ricoveri in relazione alle reali necessità e provvedere all'accettazione ordinaria previa valutazione dei referti eventualmente in possesso del paziente o richiedendo la sollecita esecuzione di indagini diagnostiche onde poter assumere adeguate decisioni, in collegamento con le guardie divisionali ed interdivisionali;
4) provvedere alle attività di emergenza nei confronti dei pazienti ricoverati, avvalendosi delle guardie divisionali ed interdivisionali;
5) organizzare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale socio-sanitario di ogni livello, attraverso la partecipazione attiva all'intervento sanitario nell'ambito del dipartimento. Tale attività va intesa come attività formativa sia per il personale medico tirocinante o che svolge la sua attività nel territorio, sia per il personale sanitario non medico o tecnico che segue i corsi delle scuole professionali o che già opera all'interno della struttura ospedaliera;
6) contribuire alle attività di medicina preventiva di secondo livello, ove richiesto, in collegamento con i presidi extra-ospedalieri;
7) realizzare un costante collegamento con le strutture che svolgono servizi di guardia medica;
8) coordinare, in collegamento con le unità di emergenza di base, le attività di pronto soccorso sul territorio e di trasporto urgente dei malati, provvedendo, ove necessario, alla prima diagnosi ed al trattamento d'urgenza fino al trasporto in ospedale;
9) collaborare, in ottemperanza a convenzioni stipulate dall'amministrazione ospedaliera, con le strutture socio-sanitarie di base onde impedire inutili duplicazioni;
10) effettuare attività di ricerca anche con la raccolta e comunicazione dei dati epidemiologici.
Art. 3
Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ospedaliero, in applicazione del presente schema di regolamento, su proposta della Direzione Sanitaria, sentiti il Consiglio dei Sanitari e le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti, delibera la costituzione del Dipartimento e contestualmente individua quali divisioni, sezioni e servizi debbano formalmente entrare a far parte del Dipartimento stesso.
Art. 4
Le prestazioni e le funzioni di cui all'art.2 vengono svolte dal personale medico e non medico appartenente alle divisioni, sezioni e servizi che sono inseriti nel Dipartimento.
Anche le divisioni, sezioni e servizi che non fanno formalmente parte del dipartimento di emergenza e di accettazione, sono tenuti, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 128/1969, a fornire, su chiamata, immediata consulenza ed ogni necessaria prestazione tramite i sanitari di guardia e di pronta disponibilità.
Art. 5
In sede di prima applicazione del presente schema di regolamento, l'assetto del dipartimento di emergenza e di accettazione avrà carattere sperimentale ed il suo funzionamento dovrà essere verificato, entro due anni dalla sua costituzione, dalla Giunta regionale, sentite l'Amministrazione ospedaliera, le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale ospedaliero. L'assetto tipico del dipartimento di emergenza e di accettazione dovrà comunque trovare organico inquadramento nell'ambito della organizzazione unitaria e globale delle attività, delle strutture e dei servizi di assistenza sanitarie e sociale della Regione.
Di norma fanno formalmente parte del dipartimento di emergenza e di accettazione almeno le seguenti divisioni, sezioni e servizi:
medicina generale;
chirurgia generale;
pediatria;
ostetricia-ginecologia;
ortopedia-traumatologia;
anestesia e rianimazione;
laboratorio analisi;
servizio trasfusionale;
radiodiagnostica.
Fanno altresì parte del Dipartimento, il Servizio di pronto soccorso-accettazione e medicina d'urgenza di citi al successivo art. 11 nonché ove siano costituiti o presenti, l'unità per la cura cardiologica intensiva, il servizio di emodialisi, la unità tossicologica medica. Altre divisioni o servizi sanitari possono essere inclusi nel dipartimento su proposta del Comitato di Dipartimento.
Art. 6
L'attività del dipartimento deve essere integrata dalle guardie divisionali ed interdivisionali organizzate dalla Direzione sanitaria secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 del D.P.R. n. 128/1969.
Pertanto per le prestazioni e consulenze cime si rendano necessarie da parte di altre divisioni e servizi, verrà prioritariamente utilizzato il personale già presente in servizio per le necessità istituzionali oppure il personale in pronta disponibilità, secondo le caratteristiche organizzativo funzionali in atto nell'ospedale.
Per le specialità di raro intervento urgente, la Regione promuove gli opportuni accordi per il collegamento del Dipartimento di emergenza e di accettazione con analoghe strutture della Regione Piemonte e con altri centri di specializzazione presenti in ospedali di altre Regioni.
Art. 7
L'Amministrazione ospedaliera, tramite la Direzione sanitaria, è tenuta a garantire, nell'orario di lavoro, la riqualificazione, il perfezionamento e l'aggiornamento del personale presso le divisioni, le sezioni ed i servizi competenti interni ed esterni all'Ospedale allo scopo di porre il personale sanitario e di assistenza diretta, che presta la sua opera presso il dipartimento di emergenza e di accettazione in condizione di eseguire correttamente le prestazioni indifferibili che possono essere richieste nel Dipartimento.
Art. 8
Prestano servizio continuativo presso il dipartimento di emergenza e di accettazione sanitari delle divisioni di medicina e chirurgia, secondo gli schemi organizzativi proposti dal Comitato di Dipartimento e deliberati dal Consiglio di amministrazione su parere del Consiglio dei Sanitari e delle Organizzazioni sindacali dei dipendenti ospedalieri.
Con riferimento alle caratteristiche organizzativo-funzionali dell'ospedale ed alle esigenze del territorio, con la stessa procedura di cui al comma precedente, può essere disposta la presenza continuativa di sanitari di altre branche.
Le divisioni di ostetricia-ginecologia e quella di pediatria effettuano l'accettazione diretta dei pazienti di loro competenza sulla base degli schemi organizzativi di riordino dei servizi ostetrico-ginecologici e pediatrici disposti dalla Regione ai fini della procreazione libera e responsabile, della tutela della salute della donna, dei figli, della coppia e della famiglia.
Presso il Dipartimento deve essere assicurata la presenza continuativa di personale non medico in misura sufficiente a garantire un corretto espletamento delle attività di pronto soccorso e di accettazione.
Per le strutture dipartimentali gli organici dell'Ente saranno eventualmente potenziati assegnando il personale alle divisioni e servizi appartenenti al Dipartimento in proporzione adeguata alle necessità derivanti dall'espletamento dei compiti anzidetti.
I sanitari, prestato il primo soccorso, sono tenuti ad accettare i pazienti bisognosi di ricovero nei limiti entro i quali le caratteristiche organizzativo-funzionali dell'ospedale siano in grado di assicurare loro un'adeguata assistenza ovvero a garantire il trasferimento preventivamente concordato e notificato all'Assessorato regionale Sanità ed Assistenza Sociale, presso un ospedale dotato delle strutture necessarie.
Art. 9
Al dipartimento di emergenza e di accettazione devono essere assegnate, per turno, tre autoambulanze per il soccorso ed il trasporto di malati urgenti, di cui una attrezzata per la rianimazione.
Il Dipartimento deve essere collegato con i centri di emergenza di base che verranno costituiti sul territorio nel quadro organizzativo del servizio di guardia medica e del soccorso urgente sul territorio della Regione.
In particolare, deve essere istituito un collegamento telefonico e radiotelefonico tra il Dipartimento, i centri di emergenza di base e le autoambulanze, nonché, ai fini di un miglior espletamento delle prestazioni dell'emergenza, deve essere assicurato attraverso il potenziamento del sistema di comunicazione interna (cercapersone automatico) il collegamento tra tutti i reparti che fanno parte del Dipartimento.
Art. 10
La Direzione sanitaria, su proposta del Comitato di Dipartimento, stabilisce i turni.
I sanitari che operano nel Dipartimento mantengono la loro autonomia per quel che attiene alle decisioni di tipo strettamente diagnostico-curativo, con le conseguenti responsabilità.
Il responsabile di turno viene indicato con ordine di servizio dalla Direzione sanitaria ai sensi dell'articolo 7 del D.P. R. 128/1969.
Il suddetto responsabile coordina, se necessario, gli eventuali provvedimenti diagnostico-terapeutici a cui deve essere sottoposto il paziente, nonché l'attività del personale non medico in applicazione degli schemi organizzativi determinati dal Comitato direttivo del Dipartimento.
Art. 11
Il Dipartimento di emergenza ed accettazione utilizza locali dotati di posti letto soltanto per la temporanea osservazione dei pazienti, riconducibili ad un periodo medio di 24 ore di degenza, quando la stessa sia ritenuta necessaria per poter assumere una definitiva decisione in ordine al ricovero nella divisione o sezione nosologicamente competente, od al loro rinvio a domicilio, o per brevi permanenze dopo piccoli interventi o in attesa di trasferimento ad altro ospedale.
A tale scopo e per i fini di cui al precedente articolo 2, contestualmente alla costituzione del dipartimento di emergenza e di accettazione, l'Amministrazione dell'Ente ospedaliero, con apposita deliberazione, è autorizzata a costituire il servizio di pronto soccorso - accettazione e medicina d'urgenza dotato del seguente organico:
A) Personale sanitario:
n. 1 posto di aiuto dirigente
n. 2 posti di aiuto
n. 6 posti di assistente
B) Personale sanitario ausiliario (fase di prima costituzione del servizio): n. 1 posto di capo-sala
n. 8 posti di infermiere professionale
n. 7 posti di infermiere generico
C) Personale esecutivo:
n. 8 posti di ausiliario portantino.
I posti del personale sanitario ausiliario relativi a capo sala ed infermiere generico possono essere ricoperti per una sola assunzione e dovranno essere progressivamente trasformati, per riqualificazione del personale o cessazione del servizio, in posti di infermiere professionale.
Il servizio di pronto soccorso - accettazione e medicina d'urgenza in particolare ha il compito di provvedere all'assistenza dei pazienti ricoverati nella zona di osservazione, diagnosi e terapia d'urgenza immediata, nonché alle incombenze di accettazione e di dépistage dei pazienti clic si rivolgono all'ospedale, in costante collegamento con le strutture del Dipartimento.
Art. 12
Organi del Dipartimento sono:
- l'assemblea di tutto il personale medico e non medico delle divisioni, sezioni e servizi ospedalieri ed extraospedalieri inseriti nel Dipartimento, compreso il personale non medico addetto all'accettazione e pronto soccorso;
- il Comitato direttivo del Dipartimento.
Art. 13
L'Assemblea generale del personale medico e non medico del Dipartimento ha funzioni consultive ed ha facoltà di proporre all'Amministrazione ospedaliera indirizzi programmatici relativi all'organizzazione, all'attività diagnostico-terapeutica e di ricerca scientifica del Dipartimento.
Art. 14
Il Comitato direttivo del Dipartimento è costituito ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 128/1969, integrato dall'articolo 55, primo comma, della legge 148 del 18 aprile 1975.
Il Comitato direttivo del Dipartimento è istituito con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero il quale deve provvedere alle formalità occorrenti per l'elezione degli aiuti e degli assistenti, per un numero pari ai membri di diritto, nonché a richiedere la designazione dei responsabili sanitari delle istituzioni e strutture socio-sanitarie del territorio, collegate col Dipartimento.
Fanno parte del Comitato direttivo del Dipartimento:
- gli aventi diritto a norma dell'art. 10 del D.P.R. 128/1969;
- i responsabili sanitari delle istituzioni sanitarie della zona a norma dell'articolo 55 della legge 148/1975.
In sede di prima applicazione del presente schema di regolamento e fino all'entrata in vigore della normativa regionale che disciplina l'organizzazione e l'articolazione dei servizi socio sanitari di base, in rappresentanza dei responsabili sanitari delle istituzioni e strutture socio-sanitarie del territorio vengono indicati tre medici condotti designati dall'Ordine dei medici della Valle d'Aosta, su segnalazione dell'organizzazione sindacale regionale dei medici condotti, nonché tre sanitari addetti al servizio di guardia medica, designati dalla Giunta regionale.
Ai sensi e per i fini di cui al terzo comma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 8 novembre 1976, nonché per gli scopi di cui al terzo comma dell'articolo 9 del suddetto decreto, il Comitato direttivo, entro 30 giorni dalla sua costituzione, dovrà concordare per iscritto con le organizzazioni sindacali del personale ospedaliero le forme e le modalità per l'attività consultiva e di corresponsabilizzazione funzionale del personale non medico appartenente alle divisioni, sezioni e servizi che fanno parte del Dipartimento.
In caso di inadempienza o di mancato accordo vi provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero.
Il Comitato dura in carica un anno ed è rinnovabile; può essere effettuata la sostituzione dei membri appartenenti alle divisioni, sezioni e servizi la cui rotazione all'interno del Dipartimento avviene in un periodo più breve.
Art. 15
Il Comitato direttivo del Dipartimento esercita le responsabilità direttive collegiali ai fini di una migliore organizzazione di tali strutture così come previsto dall'articolo 55 della legge 148/1975.
Il Comitato direttivo del Dipartimento ha i seguenti compiti:
a) proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero gli schemi organizzativi del Dipartimento e le loro modifiche;
b) proporre al Consiglio di amministrazione le modalità di avvicendamento nel Dipartimento di divisioni, sezioni e servizi della stessa disciplina;
c) proporre alla Direzione sanitaria i turni di servizio del personale;
d) promuovere la formazione dei gruppi di lavoro;
e) promuovere ogni tipo di incontro dentro e fuori l'ospedale utile al raggiungimento dei fini del Dipartimento e tenere i collegamenti utili per realizzare gli indirizzi di politica sanitaria nel territorio;
f) proporre modificazioni dell'organico;
g) proporre il rinnovo e l'aggiornamento delle attrezzature;
h) elaborare programmi di ricerca, di didattica, di qualificazione, di riqualificazione ed aggiornamento del personale;
i) elaborare protocolli diagnostici e terapeutici;
l) proporre l'adeguamento delle strutture dipartimentali alle esigenze del territorio ed all'evoluzione tecnico-scientifica;
m) realizzare una collaborazione stretta tra i Dipartimenti, divisioni e servizi.
Alla prima riunione il Comitato direttivo elegge tra i propri membri il coordinatore.
L'elezione avviene a scrutinio segreto: risulta eletto il sanitario che ottenga la metà più uno dei voti dei presenti, purché alla votazione abbia partecipato almeno la metà più uno dei componenti il Comitato direttivo.
Detta presenza è richiesta per la validità di ogni riunione del Comitato stesso.
Art. 16
Il coordinatore rimane in carica per tutto il periodo di durata del Comitato direttivo.
Può essere rimosso dalla carica a seguito di un motivato voto di sfiducia emesso con le stesse modalità con cui è stato eletto dal Comitato direttivo in una riunione convocata secondo le modalità indicate successivamente:
Il coordinatore ha le seguenti funzioni:
a) convocare e presiedere le riunioni del Comitato direttivo almeno ogni 30 giorni;
b) curare la corretta esecuzione delle decisioni assunte dal Comitato direttivo;
c) sottoporre al Comitato direttivo le proposte dell'assemblea;
c) mantenere i rapporti con la Direzione sanitaria e l'Amministrazione dell'Ente;
d) mantenere i contatti e favorire la collaborazione con gli altri Dipartimenti dell'Ospedale;
e) convocare periodicamente l'assemblea generale del Dipartimento cui partecipa tutto il personale medico e non medico del Dipartimento stesso.
La convocazione del Comitato direttivo può essere richiesta da 1/5 dei componenti; la richiesta deve essere inviata per iscritto al coordinatore insieme agli argomenti da porre all'ordine del giorno.
Il coordinatore deve convocare il Comitato direttivo entro sette giorni dal momento in cui gli perviene la richiesta. L'ordine del giorno è formulato dal Comitato direttivo su proposta del coordinatore.
Le riunioni del Comitato direttivo vengono indette dal coordinatore che deve far pervenire ai membri, almeno 5 giorni prima, l'ordine del giorno.
In caso di motivata urgenza la riunione può essere convocata con 48 ore di preavviso.
In caso di assenza o impedimento del coordinatore, lo stesso viene sostituito dal componente più anziano di età.
TITOLO II
Art. 17
Nel territorio della Regione viene promosso l'avvio, a carattere sperimentale e con graduale attuazione, del servizio regionale di soccorso urgente.
Il funzionamento e l'articolazione di tale servizio saranno disposti, in via definitiva, in coordinamento con il quadro organizzativo delle attività e dei servizi socio sanitari sul territorio predisposto dalla Regione ai fini della riforma sanitaria.
Nella prima fase d'avvio tale servizio viene articolato in tre aree geografiche corrispondenti rispettivamente al territorio delle comunità montane n. 1 e 2, al territorio delle comunità montane n. 3, 4 e 5, e al territorio delle comunità montane n. 6 e 7.
In ciascuna di tali aree viene costituito, d'intesa fra tutti i comuni interessati, un centro di emergenza di base con sede rispettivamente in Morgex, Aosta e Verrès.
Art. 18
I centri di emergenza di base operano in coordinamento con i servizi socio sanitari del territorio ed il servizio di guardia medica esistente nella rispettiva zona di competenza e devono essere costantemente collegati con il dipartimento di emergenza e di accettazione dell'ospedale.
Il servizio regionale di soccorso urgente è dotato di un numero telefonico unico per tutto il territorio regionale corrispondente al numero telefonico del dipartimento di emergenza e di accettazione dell'ospedale al quale dovranno essere rivolte tutte le chiamate di soccorso urgente. Il Dipartimento, ricevuta la chiamata, sulla base delle valutazioni mediche possibili, provvede, avvalendosi del centro emergenza di base interessato, a disporre, a seconda delle necessità, il trasporto del malato urgente in ospedale ovvero a richiedere l'intervento dei servizi socio-sanitari di base interessati o del servizio di guardia medica competente per zona.
Per particolari esigenze di trasporto del malato urgente, il Dipartimento può altresì avvalersi degli elicotteri del servizio di soccorso alpino con cui i competenti organi, a tale fine, la Giunta regionale stabilisce le opportune intese o convenzioni.
Art. 19
Ciascun centro di emergenza di base opera avvalendosi del personale sanitario e non medico dei servizi socio sanitari di base nonché del personale addetto al servizio di guardia medica e, ove necessario, dei mezzi e del personale sanitario, infermieristico ed ausiliario del dipartimento di emergenza e di accettazione dell'ospedale.
Ciascun centro deve avere la disponibilità del personale, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e di comunicazione idonei a garantire la continuità e l'efficienza del servizio di soccorso.
Di norma, il centro di emergenza di base costituisce anche sede operativa del servizio di guardia medica.
Il personale che opera nei centri di emergenza di base è tenuto a frequentare l'attività di formazione ed aggiornamento professionale espletata nell'ambito dell'esercizio dei compiti e delle finalità del Dipartimento di emergenza e di accettazione dell'ospedale.
Art. 20
Per limitati periodi dell'anno, nelle zone di maggiore affluenza turistico-sportiva o di incremento stagionale della popolazione, in collegamento con i centri di emergenza di base, possono essere dislocate unità periferiche di pronto soccorso appositamente attrezzate per il trattamento d'urgenza ed il trasporto dei malati.
La dislocazione di tali unità è autorizzata dalla Giunta regionale d'intesa con i comuni interessati.
Art. 21
Le autoambulanze e gli automezzi addetti al servizio di soccorso urgente dovranno essere di colore bianco ed avere da entrambi i lati l'indicazione bilingue "Regione Valle d'Aosta - Servizio regionale di soccorso urgente" - "Région de la Vallée d'Aoste - Service régional de secours d'urgence".
La proprietà dei mezzi dei centri di emergenza di base è dell'Amministrazione regionale per cui conto gli enti che espletano il servizio o che ne hanno la responsabilità provvedono all'acquisto ed alla manutenzione dietro contributo o rimborso della Regione.
L'Amministrazione regionale può altresì assorbire, a titolo gratuito, i presidi, i mezzi ed il personale di istituzioni pubbliche che perseguono finalità di assistenza e soccorso, ove le stesse lo consentano e lo richiedano.
Art. 22
Fino all'entrata in vigore della normativa regionale che disciplina l'organizzazione e l'articolazione dei servizi socio-sanitari di base, la gestione del servizio regionale di soccorso urgente è effettuata dall'Amministrazione regionale, d'intesa con i Comuni o loro consorzi e con l'Ente ospedaliero regionale.
Per la prima fase d'avvio, la Giunta regionale stabilisce, con apposito provvedimento, modalità di finanziamento, funzionamento ed esercizio del suddetto servizio.
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L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ illustra brevemente la proposta.
Il Vice Presidente CHABOD dà lettura del parere espresso al riguardo dalla Commissione consiliare permanente per la Sanità ed Assistenza Sociale.
Il Consigliere MONANII, premesso che il Gruppo comunista è sostanzialmente favorevole alla proposta presentata dalla Giunta, in seguito all'accoglimento in sede di Commissione Sanità di una serie di emendamenti proposti dalle Organizzazioni sindacali e dalle forze politiche, dichiara di ritenere superflua la costituzione del servizio di pronto soccorso - accettazione e medicina d'urgenza, nonché l'istituzione del posto di aiuto dirigente, in quanto il disposto dell'articolo 51 della legge 18 aprile 1975, n. 148, esclude la possibilità di istituire nuovi posti di sanitari.
Infine propone lo stralcio dell'intero Titolo II delle norme regolamentari in esame, in quanto ritiene che l'articolazione dei servizi di soccorso sul territorio dovrà essere preceduta dall'approvazione delle norme generali concernenti l'organizzazione dei servizi sanitari e socio assistenziali dell'intera Regione.
Il Consigliere POLLICINI, pur concordando sull'opportunità dell'approvazione della proposta della Giunta, esprime critiche sul comportamento della Giunta stessa in ordine ai problemi sanitari.
Lamenta infitti notevoli ritardi nell'affrontare i problemi della ristrutturazione della rete ospedaliera e della destinazione dell'ospedale di Beauregard.
Annuncia la presentazione di emendamenti agli articoli 14, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo di norme regolamentari in discussione.
Il Consigliere TAMONE annuncia il voto favorevole del Gruppo dell'Union Valdôtaine.
Contesta le affermazioni del Consigliere Pollicini in merito a presunti ritardi nella soluzione dei problemi sanitari della Regione e dichiara di ritenere che il dipartimento di emergenza debba essere dotato di personale sanitario adeguato.
Il Consigliere BENZO fa osservare che la proposta di istituzione del dipartimento di emergenza risponde ad una precisa esigenza degli operatori del settore, ai quali debbono essere date le strutture ed i mezzi sufficienti per svolgere la loro opera nell'interesse dei cittadini.
A suo giudizio, l'aver portato all'approvazione del Consiglio la proposta in oggetto risponde a quel modo nuovo di considerare la salute pubblica, sia sul piano della gestione democratica sia sul piano più tecnico degli interventi.
Il Consigliere BORDON prende atto con soddisfazione dell'avvio a soluzione dei problemi sanitari, per i quali la Democrazia Cristiana si è da sempre battuta con energia e convinzione.
Il Consigliere CHANU ritiene che, prima di procedere alla creazione di nuove strutture, occorra risolvere il conflitto di competenza tra la Regione e l'Ordine Mauriziano relativo al trasferimento della proprietà dell'ospedale stesso.
Il Consigliere MONAMI ribadisce la contrarietà del Gruppo comunista alla creazione del posto di aiuto-dirigente e precisa che, a suo giudizio, si pone la necessità di un potenziamento degli organici delle divisioni che partecipano all'espletamento collegiale del servizio di emergenza e non la creazione di un organico apposito.
Il Consigliere POLLICINI fa presente che nell'accordo raggiunto fra le Organizzazioni sindacali e l'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale è prevista l'istituzione del posto di aiuto-dirigente.
A suo giudizio l'abolizione del posto di aiuto-dirigente proposta dal Gruppo comunista, si delinea in pratica come un atto in difesa del potere dei cosiddetti "baroni", in quanto in mancanza dell'aiuto-dirigente determinate funzioni rimarranno incentrate nelle mani del primario, il quale aumenta così il suo potere.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ sottolinea l'impegno della Giunta nel campo dell'organizzazione sanitaria della Regione.
Il Vice Presidente CHABOD, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame ed approvazione dei singoli articoli della proposta.
Articoli 1 e 2.
Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articolo 3.
Si dà atto che all'articolo 3 è stato presentato, dalla Commissione consiliare permanente per la Sanità, il seguente emendamento: è soppresso alla seconda alinea l'inciso "su proposta della direzione sanitaria".
Si dà atto che l'emendamento è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Si dà atto che l'articolo 3 così emendato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 4.
Sì dà atto che l'articolo 4, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 5.
Si dà atto che all'articolo 5 è stato presentato dalla Commissione consiliare permanente per la Sanità il seguente emendamento: ultimo comma, è soppressa la dizione "pronto soccorso - accettazione e medicina d'urgenza" e sostituita con le parole "medicina di accettazione".
Si dà atto che l'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 6.
Si dà atto che all'articolo 6 è stato presentato dalla Commissione consiliare permanente per la Sanità il seguente emendamento: primo comma. dopo 1969, viene aggiunto l'inciso "e nel rispetto delle vigenti norme contrattuali".
Si dà atto che l'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articoli 7 e 8.
Si dà atto che gli articoli 7 e 8 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 9.
Si dà atto che all'articolo 9 è stato presentato dalla Commissione consiliare permanente per la Sanità il seguente emendamento: primo comma, vengono soppresse le parole "per turno, tre" e la seconda alinea risulta così modificata: "... assegnate autoambulanze in numero adeguato alle necessità del soccorso e del...".
Si dà atto che l'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 10.
Si dà atto che all'articolo 10 è stato presentato dalla Commissione consiliare permanente per la Sanità il seguente emendamento: penultimo ed ultimo comma vengono soppressi.
Si dà atto che l'emendamento e l'articolo così emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).
Articolo 11.
Si dà atto che all'articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
da parte della Commissione consiliare permanente per la Sanità:
1 - primo comma: alla terza alinea, le parole "medio di 24" vengono soppresse e sostituite con l'inciso "non superiore alle 48...";
2 - secondo comma: sostituzione della dizione "pronto soccorso - accettazione e medicina d'urgenza" con le parole "medicina di accettazione";
3 - alla lettera A), dopo "Personale sanitario", vengono aggiunte le parole "con titolo appartenente alla disciplina della medicina generale";
4 - i posti di assistente vengono diminuiti di una unità;
5 - terzo comma: alla seconda alinea, dopo le parole "generico" viene aggiunto l'inciso "di regola,";
6 - nella prima alinea di pag. 10 vengono soppresse le parole "o cessazione del servizio";
7 - dopo il terzo comma viene aggiunto il seguente comma: "Il personale che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è addetto in modo continuativo ai servizi di accettazione e pronto soccorso dell'Ente ospedaliero regionale è inquadrato comunque nell'organico del servizio di medicina di accettazione. Ove i posti d'organico non siano sufficienti a tale inquadramento, l'assegnazione al suddetto servizio avviene ad personam";
8 - ultimo comma: sostituzione della dizione "pronto soccorso - accettazione e medicina d'urgenza" con le parole "medicina di accettazione".
da parte del Gruppo del P.C.I.:
a) secondo comma: dopo le parole "del seguente organico" aggiungere "aggregato nella disciplina di medicina generale";
b) tabella organica: eliminazione del posto di aiuto dirigente.
Si dà atto che gli emendamenti 1, 2, 5, 6, 7 e 8 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Si dà atto che gli emendamenti 3 e 4 sono ritirati.
Si dà atto che l'emendamento a) presentato dal Gruppo comunista è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventisette).
Si dà atto che l'emendamento b) presentato dal Gruppo comunista è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari sette (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventisette; astenuto il Consigliere Jorrioz).
Si dà atto che l'articolo 11 così emendato è approvato con voti favorevoli ventuno e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Articoli 12 e 13.
Si dà atto che gli articoli 12 e 13 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 14
Si dà atto che all'articolo 14 sono stati presentati i seguenti emendamenti:
da parte della Commissione consiliare permanente per la Sanità:
1 - secondo comma: alla penultima alinea di pag.10, l'inciso "per un numero pari ai membri di diritto" viene soppresso e sostituito con l'inciso ", nella proporzione stabilita per il Consiglio dei sanitari dall'art. 13 della legge n. 132/1968";
2 - quarto comma, pag. 11: le ultime quattro alinea, dalle parole "su segnalazione" fino al termine del comma, sono soppresse e modificate nel modo che segue: " ...eletti dai medici condotti della Valle d'Aosta. nonché tre sanitari addetti a compiti di guardia medica designati dalla Giunta regionale su elezione dell'assemblea dei medici addetti alla guardia medica";
3 - quinto comma: alla quarta alinea il numero 30 è modificato in 45.
da parte del Gruppo dei Democratici Popolari:
sostituire il penultimo capoverso con il seguente: "In caso di inadempienza o di mancato accordo vi provvede in via sostitutiva il Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero".
da parte del Gruppo del P.C.I.:
il penultimo comma viene sostituito dal seguente: "In caso di inadempienza o di mancato accordo vi provvede in via sostitutiva il Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero regionale".
Si dà atto che l'emendamento n. 1, predisposto dalla Commissione consiliare permanente per la Sanità, è approvato con voti favorevoli ventidue e voti contrari sei (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Si dà atto che gli emendamenti n. 2 e 3, predisposti dalla Commissione consiliare permanente per la Sanità, sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Si dà atto che gli emendamenti presentati dai Gruppi consiliari Democratico Popolare e Comunista non sono approvati con voti favorevoli tredici e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Si dà atto che l'articolo 14 così emendato è approvato con voti favorevoli ventuno (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventuno; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).
Articolo 15.
Si dà atto che l'articolo 15, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Articolo 16.
Si dà atto che all'articolo 16 è stato presentato dalla Commissione consiliare permanente per la Sanità il seguente emendamento:
al terzo comma, lettera f), la parola "periodicamente" è sostituita con l'inciso "almeno tre volte l'anno".
Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 16 così emendamento sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).
Titolo II.
Si dà atto che il Gruppo comunista ha proposto di eliminare gli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22.
Si dà atto che tale emendamento non è approvato con voti favorevoli tredici e voti contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).
Articolo 17.
Si dà atto che all'articolo 17 sono stati presentati dal Gruppo dei Democratici Popolari i seguenti emendamenti:
il terzo capoverso va sostituito dal seguente: "Nella prima fase d'avvio tale servizio viene articolato in aree geografiche corrispondenti alle Comunità Montane";
il quarto capoverso va sostituito dal seguente: "In ciascuna Comunità Montana viene costituito un centro di emergenza di base con sede nel centro medico-sociale della Comunità stessa".
Il Consigliere POLLICINI fa presente l'opportunità di articolare la dislocazione dei servizi regionali di soccorso urgente in aree geografiche corrispondenti alle Comunità Montane.
Il Consigliere MONAMI, premesso che il Gruppo comunista si era pronunciato per la soppressione dell'intero Titolo II, annuncia l'astensione del Gruppo stesso sull'emendamento presentato dai Democratici Popolari, in quanto ritiene che tali modificazioni improvvisate non siano utili ai fini del funzionamento del dipartimento di emergenza.
L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ ribadisce la proposta della Giunta di articolare il servizio di soccorso urgente in tre aree geografiche.
Si dà atto che gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Democratici Popolari non sono approvati con voti favorevoli sette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventidue; astenuti dalla votazione i Consiglieri Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
Si dà atto che l'articolo 17, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli quindici e voti contrari sette (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventidue; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
Articolo 18.
Si dà atto che all'articolo 18 sono stati presentati dal Gruppo consiliare dei Democratici Popolari i seguenti emendamenti:
il primo comma va sostituito dal seguente: "Con successivo regolamento verranno stabilite le norme di intervento e di collegamento fra dipartimento di emergenza e di accettazioni all'Ospedale regionale e le Comunità Montane sentite le rappresentanze sindacali degli operatori socio-sanitari";
il secondo comma va soppresso.
Il Consigliere POLLICINI illustra brevemente l'emendamento.
Si dà atto che gli emendamenti non sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli sette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventidue; astenuti dalla votazione i Consiglieri Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
Si dà atto che l'articolo 18, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato dal Consiglio con voti favorevoli quindici e voti contrari sette (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventidue: astenuti i Consiglieri Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
Articolo 19.
Si dà atto che all'articolo 19 è stato presentato dal Gruppo dei Democratici Popolari il seguente emendamento:
sopprimere il terzo comma e sostituirlo con il seguente: "la sede operativa del servizio di guardia medica dovrà essere istituita a livello di ciascuna Comunità Montana".
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti favorevoli sette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
Si dà atto che l'articolo 19, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli quindici e voti contrari sette (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
Articolo 20.
Si dà atto che all'articolo 20 è stato presentato dal Gruppo dei Democratici Popolari il seguente emendamento:
sopprimere l'ultimo capoverso e sostituirlo col seguente: "La dislocazione di tali unità è proposta dal Dipartimento di emergenza e dalle Comunità Montane e autorizzata dal Consiglio regionale".
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti favorevoli sette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami Siggia e Tonino).
Si dà atto che l'articolo 20, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli quindici e voti contrari sette (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
Articolo 21.
Si dà atto che l'articolo 21 è approvato con voti favorevoli quindici e voti contrari sette (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
Articolo 22.
Si dà atto che all'articolo 22 è stato presentato dal Gruppo dei Democratici Popolari il seguente emendamento:
comma primo, a partire dalla quarta riga dopo la parola "effettuata", sopprimere la parte restante del comma e sostituirla con la seguente: "dal Dipartimento di emergenza d'intesa con le Comunità Montane, coordinate dall'Amministrazione regionale".
Si dà atto che l'emendamento non è approvato con voti favorevoli sette e voti contrari quindici (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
Si dà atto che l'articolo 22, nel testo predisposto dalla Giunta, è approvato con voti favorevoli quindici e voti contrari sette (Consiglieri presenti: ventotto; votanti: ventidue; astenuti i Consiglieri Crétier, Dolchi, Manganoni, Monami, Siggia e Tonino).
Il Consigliere CHANU, prendendo la parola per dichiarazione di voto, pur non ritenendo soddisfacente la proposta presentata dalla Giunta per quelle che erano le esigenze di un reale decentramento, annuncia il voto favorevole dei Democratici Popolari, in considerazione dell'urgenza estrema di una sistemazione dei servizi sanitari.
IL CONSIGLIO REGIONALE
premesso che l'accettazione e il pronto soccorso costituiscono l'area ospedaliera atta a fornire soccorso immediato per ogni tipo di urgenza clinica ed a realizzare un rapido ed efficace filtro per prevenire le ammissioni cosiddette facili o comunque differibili in ordine alla ricettività dell'ospedale, oltre che per ottenere una più corretta ed adeguata collocazione dei ricoverati;
considerato che le suddette funzioni implicano una gestione più organica dei servizi, fondata sulla polidisciplinarietà degli interventi e sul lavoro di gruppo;
ritenuto che l'assetto organizzativo di questo tipo di pronto soccorso deve configurarsi come struttura dipartimentale intesa quale insieme di competenze tecniche e coordinamento di più servizi unitariamente responsabilizzati;
preso atto che detta struttura organizzativa, per i caratteri costitutivi ed il significato che assume, rappresenta un incentivo alla qualificazione del personale e delle strutture, una economicità di gestione, maggiore efficienza negli interventi, superamento di strutture rigide e, in definitiva, momento realmente ed efficacemente innovatore dell'assistenza sanitaria;
considerato che tale servizio rappresenta altresì un efficace strumento operativo a disposizione del territorio, destinato a coinvolgere tutte le strutture sanitarie a tale livello operanti;
tenuto conto che in vista della legge quadro di istituzione del servizio sanitario nazionale e dei problemi dell'assistenza sanitaria presenti nella Regione è necessario affrontare i problemi del pronto soccorso non solo sul piano ristretto della struttura ospedaliera, ma in un quadro più ampio che disciplini gli interventi dell'emergenza in maniera globale, sia pure con le dovute cautele operative e la opportuna gradualità e sperimentazione;
visto l'articolo 55 della legge 148/1975 che attribuisce alle Regioni il compito di promuovere "l'attuazione, presso gli ospedali che ne presentino i requisiti, delle strutture organizzative a tipo dipartimentale previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, includendo divisioni, sezioni e servizi affini e complementari ed in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona servita dall'ospedale;
visto il D.M. 8 novembre 1976 concernente "Orientamenti per l'attuazione delle strutture dipartimentali previste dall'articolo 55 della legge 18 aprile 1975, n. 148 che prevede l'attuazione delle predette strutture in collegamento con altre istituzioni sanitarie della zona servita dall'ospedale;
rilevato che lo stesso Accordo nazionale unico di lavoro del personale ospedaliero 23.6.1974 (artt. 16 e 66) sottolinea l'esigenza che siano promosse organizzazioni di tipo dipartimentale con particolare riferimento al Dipartimento d'urgenza ravvisando "la necessità di avviare sperimentazione applicativa, nel periodo di validità dell'accordo. al fine di ricavare elementi per dare al Dipartimento una idonea configurazione";
viste le indicazioni di cui agli allegati E e G del sopracitato Accordo nazionale unico di lavoro del personale ospedaliero;
visto il D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;
vista la legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2 e le successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge 22 giugno 1977, n. 47;
vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128;
visto lo schema tipo di regolamento del Dipartimento di emergenza accettazione e di organizzazione del pronto soccorso territoriale predisposto dall'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, nonché le linee operative in proposito espresse dalla Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL, SAVT e dal Consiglio dei delegati del personale dell'Ente ospedaliero regionale, nonché dalle organizzazioni e rappresentanze sindacali mediche;
sentito il parere della Commissione consiliare Sanità ed Assistenza Sociale;
ritenuto che si debba dare immediata e pratica attuazione alla istituzione del dipartimento di emergenza e di accettazione presso l'Ente ospedaliero regionale, tenuto anche conto delle esigenze globali dell'attività di pronto soccorso da espletarsi nella Regione;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto);
DELIBERA
di approvare, ai sensi e per i fini di cui al Decreto del Ministro della Sanità 8 novembre 1976, le norme di istituzione e lo schema tipo di regolamentazione del Dipartimento di emergenza e di accettazione presso l'Ente ospedaliero regionale, nonché i criteri organizzativi del pronto soccorso sul territorio, secondo quanto stabilito nell'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
Allegato alla deliberazione n. 359 in data 18 ottobre 1977.
Norme per l'istituzione e la regolamentazione del Dipartimento di emergenza e di accettazione presso l'Ente ospedaliero regionale. Criteri organizzativi degli interventi di pronto soccorso sul territorio nella Regione Valle d'Aosta.
TITOLO I
Art. 1
È istituito presso l'Ente ospedaliero regionale il Dipartimento di emergenza e di accettazione.
Si intende per Dipartimento un modello organizzativo delle strutture ospedaliere predisposto a:
1) riunire e coordinare le singole competenze dei medici, del personale sanitario non medico e tecnico, in gruppi di lavoro;
2) utilizzare le diverse attrezzature diagnostiche ed operative delle divisioni e sezioni che fanno parte del Dipartimento;
3) garantire una migliore assistenza con un intervento globale, unitario e interdisciplinare nel superamento della parcellizzazione dell'intervento sul malato in branche specialistiche che rispondono più a modelli organizzativi dell'ospedale o a criteri nosologici superati e che operano normalmente in modo separato ed in tempi successivi;
4) raggruppare tutte le strutture ospedaliere e tutti i presidi sanitari del territorio interessati al fine specifico che il Dipartimento si propone;
5) sviluppare una nuova forma di didattica, tale da privilegiare l'applicazione pratica dei suoi operatori e che potenzia la ricerca scientifica.
Art. 2
Il Dipartimento di emergenza e di accettazione ha come fini principali:
a) la maggior qualificazione ed integralità delle prestazioni di pronto soccorso e di accettazione sanitaria nel precipuo interesse dell'utente, sulla base della reciproca collaborazione di tutte le unità operative, creando ogni presupposto atto ad evitare qualsiasi sospetto di concorrenzialità professionale e culturale;
b) la partecipazione di tutto il personale interessato, pur nel rispetto delle attitudini ed interessi culturali dei singoli, alle fondamentali esperienze nel settore, onde consentire la migliore utilizzazione delle capacità di ciascuno ed evitare la eccessiva parcellizzazione dell'intervento sanitario;
c) la trasformazione dell'ospedale in strumento sanitario territoriale, attraverso una efficace collaborazione con le strutture socio-sanitarie extraospedaliere con funzioni di medicina preventiva, curativa e riabilitativa;
d) una più corretta organizzazione del trasporto degli ammalati abbisognevoli di cure ospedaliere;
e) una maggiore economicità di gestione a parità di prestazioni.
In particolare, il Dipartimento di emergenza e di accettazione ha il compito di:
1) svolgere le funzioni di pronto soccorso erogando tutte le prestazioni indifferibili nei confronti dei pazienti esterni;
2) provvedere successivamente a ricoverare, se necessario, il paziente presso la divisione o sezione di competenza o a trasferirlo ad altro ospedale dotato della divisione idonea a fornire le prestazioni necessarie o a rinviarlo a strutture extraospedaliere.
In tal caso al paziente dovrà essere consegnata una dettagliata relazione da cui risultino l'orientamento diagnostico-terapeutico e gli accertamenti eseguiti.
Per gli scopi di cui sopra deve essere prevista, sul piano organizzativo, la possibilità di usufruire delle varie competenze interne ed esterne;
3) sviluppare la fase ambulatoriale intra ed extramuraria dell'attività ospedaliera, contribuendo a ridurre il numero e la durata dei ricoveri in relazione alle reali necessità e provvedere all'accettazione ordinaria previa valutazione dei referti eventualmente in possesso del paziente o richiedendo la sollecita esecuzione di indagini diagnostiche onde poter assumere adeguate decisioni, in collegamento con le guardie divisionali ed interdivisionali;
4) provvedere alle attività di emergenza nei confronti dei pazienti ricoverati, avvalendosi delle guardie divisionali ed interdivisionali;
5) organizzare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale socio-sanitario di ogni livello, attraverso la partecipazione attiva all'intervento sanitario nell'ambito del Dipartimento. Tale attività va intesa come attività formativa sia per il personale medico tirocinante o che svolge la sua attività nel territorio, sia per il personale sanitario non medico o tecnico che segue i corsi delle scuole professionali o che già opera all'interno della struttura ospedaliera;
6) contribuire alle attività di medicina preventiva di secondo livello, ove richiesto, in collegamento con i presidi extraospedalieri;
7) realizzare un costante collegamento con le strutture che svolgono servizi di guardia medica;
8) coordinare, in collegamento con le unità di emergenza di base, le attività di pronto soccorso sul territorio e di trasporto urgente dei malati, provvedendo, ove necessario, alla prima diagnosi ed al trattamento d'urgenza fino al trasporto in ospedale;
9) collaborare, in ottemperanza a convenzioni stipulate dalla amministrazione ospedaliera, con le strutture socio-sanitarie di base onde impedire inutili duplicazioni;
10) effettuare attività di ricerca anche con la raccolta e comunicazione dei dati epidemiologici.
Art. 3
Il Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero, in applicazione del presente schema di regolamento, sentiti il Consiglio dei sanitari e le Organizzazioni sindacali dei dipendenti. delibera la costituzione del Dipartimento e contestualmente individua quali divisioni, sezioni e servizi debbano formalmente entrare a far parte del Dipartimento stesso.
Art. 4
Le prestazioni e le funzioni di cui all'articolo 2 vengono svolte dal personale medico e non medico appartenente alle divisioni, sezioni e servizi che sono inseriti nel Dipartimento.
Anche le divisioni, sezioni e servizi che non fanno formalmente parte del dipartimento di emergenza e di accettazione, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 128/1969, a fornire, su chiamata, immediata consulenza ed ogni necessaria prestazione tramite i sanitari di guardia e di pronta disponibilità.
Art. 5
In sede di prima applicazione del presente schema di regolamento, l'assetto del dipartimento di emergenza e di accettazione avrà carattere sperimentale ed il suo funzionamento dovrà essere verificato, entro due anni dalla sua costituzione, dalla Giunta regionale, sentite l'Amministrazione ospedaliera, le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale ospedaliero. L'assetto tipico del dipartimento di emergenza e di accettazione dovrà comunque trovare organico inquadramento nell'ambito della organizzazione unitaria e globale delle attività, delle strutture e dei servizi di assistenza sanitaria e sociale della Regione.
Di norma fanno formalmente parte del dipartimento di emergenza e di accettazione almeno le seguenti divisioni, sezioni e servizi:
medicina generale;
chirurgia generale;
pediatria;
ostetricia-ginecologia;
ortopedia - traumatologia;
anestesia e rianimazione;
laboratorio analisi;
servizio trasfusionale;
radiodiagnostica.
Fanno altresì parte del dipartimento il Servizio di medicina di accettazione di cui al successivo articolo 11, nonché, ove siano costituiti o presenti, l'unità per la cura cardiologica intensiva, il servizio di emodialisi, la unità tossicologica medica. Altre divisioni o servizi sanitari possono essere inclusi nel dipartimento su proposta del Comitato di dipartimento.
Art. 6
L'attività del dipartimento deve essere integrata dalle guardie divisionali ed interdivisionali organizzate dalla Direzione sanitaria secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 del D.P.R. n. 128/1969 e nel rispetto delle vigenti norme contrattuali.
Pertanto per le prestazioni e consulenze che si rendano necessarie da parte di altre divisioni e servizi, verrà prioritariamente utilizzato il personale già presente in servizio per le necessità istituzionali oppure il personale in pronta disponibilità, secondo le caratteristiche organizzativo-funzionali in atto nell'ospedale.
Per le specialità di raro intervento urgente, la Regione promuove gli opportuni accordi per il collegamento del dipartimento di emergenza e di accettazione con analoghe strutture della Regione Piemonte e con altri centri di specializzazione presenti in ospedali di altre Regioni.
Art. 7
L'Amministrazione ospedaliera, tramite la Direzione sanitaria, è tenuta a garantire, nell'orario di lavoro, la riqualificazione, il perfezionamento e l'aggiornamento del personale presso le divisioni, le sezioni ed i servizi competenti interni ed esterni all'ospedale allo scopo di porre il personale sanitario e di assistenza diretta, che presta la sua opera presso il dipartimento di emergenza e di accettazione in condizione di eseguire correttamente le prestazioni indifferibili che possono essere richieste nel dipartimento.
Art. 8
Prestano servizio continuativo presso il dipartimento di emergenza e di accettazione sanitari delle divisioni di medicina e chirurgia, secondo gli schemi organizzativi proposti dal Comitato di dipartimento e deliberati dal Consiglio di amministrazione su parere del Consiglio dei sanitari e delle Organizzazioni sindacali dei dipendenti ospedalieri.
Con riferimento alle caratteristiche organizzativo-funzionali dell'ospedale ed alle esigenze del territorio, con la stessa procedura di cui al comma precedente, può essere disposta la presenza continuativa di sanitari di altre branche.
Le divisioni di ostetricia ginecologia e quella di pediatria effettuano l'accettazione diretta dei pazienti di loro competenza sulla base degli schemi organizzativi di riordino dei servizi ostetrico-ginecologici e pediatrici disposti dalla Regione ai fini della procreazione libera e responsabile, della tutela della salute della donna, dei figli, della coppia e della famiglia.
Presso il dipartimento deve essere assicurata la presenza continuativa di personale non medico in misura sufficiente a garantire un corretto espletamento delle attività di pronto soccorso e di accettazione.
Per le strutture dipartimentali gli organici dell'Ente saranno eventualmente potenziati assegnando il personale alle divisioni e servizi appartenenti al dipartimento in proporzione adeguata alle necessità derivanti dall'espletamento dei compiti anzidetti.
I sanitari, prestato il primo soccorso, sono tenuti ad accettare i pazienti bisognosi di ricovero nei limiti entro i quali le caratteristiche organizzativo-funzionali dell'ospedale siano in grado di assicurare loro un'adeguata assistenza ovvero a garantire il trasferimento preventivamente concordato e notificato all'Assessorato regionale Sanità ed Assistenza Sociale, presso un ospedale dotato delle strutture necessarie.
Art. 9
Al dipartimento di emergenza e di accettazione devono essere assegnate autoambulanze in numero adeguato alle necessità del soccorso e del trasporto di malati urgenti, di cui una attrezzata per la rianimazione.
Il dipartimento deve essere collegato con i centri di emergenza di base che verranno costituiti sul territorio nel quadro organizzativo del servizio di guardia medica e del soccorso urgente sul territorio della Regione.
In particolare, deve essere istituito un collegamento telefonico e radiotelefonico tra il dipartimento, i centri di emergenza di base e le autoambulanze, nonché, ai fini di un miglior espletamento delle prestazioni dell'emergenza, deve essere assicurato attraverso il potenziamento del sistema di comunicazione interna (cercapersone automatico) il collegamento tra tutti i reparti che fanno parte del dipartimento.
Art. 10
La Direzione sanitaria, su proposta del Comitato di dipartimento, stabilisce i turni.
I sanitari che operano nel dipartimento mantengono la loro autonomia per quel che attiene alle decisioni di tipo strettamente diagnostico-curativo, con le conseguenti responsabilità.
Art. 11
Il dipartimento di emergenza ed accettazione utilizza locali dotati di posti letto soltanto per la temporanea osservazione dei pazienti, riconducibili ad un periodo non superiore alle 48 ore di degenza, quando la stessa sia ritenuta necessaria per poter assumere una definitiva decisione in ordine al ricovero nella divisione o sezione nosologicamente competente, od al loro rinvio a domicilio, o per brevi permanenze dopo piccoli interventi o in attesa di trasferimento ad altro ospedale.
A tale scopo e per i fini di cui al precedente articolo 2, contestualmente alla costituzione del dipartimento di emergenza e di accettazione, l'Amministrazione dell'Ente ospedaliero, con apposita deliberazione, è autorizzata a costituire il servizio di medicina di accettazione dotato del seguente organico aggregato nella disciplina di medicina generale:
A) Personale sanitario
n. 2 posti di aiuto
n. 6 posti di assistente
B) Personale sanitario ausiliario (fase di prima costituzione del servizio)
n. 1 posti di capo-sala
n. 8 posti di infermiere professionale
n. 7 posti di infermiere generico
C) Personale esecutivo
n. 8 posti di ausiliario-portantino.
I posti del personale sanitario ausiliario relativi a capo sala ed infermiere generico di regola possono essere ricoperti per una sola assunzione e dovranno essere progressivamente trasformati, per riqualificazione del personale, in posti di infermiere professionale.
Il personale che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è addetto in modo continuativo ai servizi di accettazione e pronto soccorso dell'Ente ospedaliero regionale è inquadrato comunque nell'organico del servizio di medicina di accettazione. Ove i posti d'organico non siano sufficienti a tale inquadramento, l'assegnazione al suddetto servizio avviene ad personam.
Il servizio di medicina di accettazione, in particolare, ha il compito di provvedere all'assistenza dei pazienti ricoverati nella zona di osservazione, diagnosi e terapia d'urgenza immediata, nonché alle incombenze di accettazione e di dépistage dei pazienti che si rivolgono all'ospedale, in costante collegamento con le strutture del dipartimento.
Art. 12
Organi del dipartimento sono:
- l'assemblea di tutto il personale medico e non medico delle divisioni, sezioni e servizi ospedalieri ed extraospedalieri inseriti nel dipartimento, compreso il personale non medico addetto all'accettazione e pronto soccorso;
- il Comitato direttivo del dipartimento.
Art. 13
L'Assemblea generale del personale medico e non medico del dipartimento ha funzioni consultive ed ha facoltà di proporre all'Amministrazione ospedaliera indirizzi programmatici relativi all'organizzazione, all'attività diagnostica-terapeutica e di ricerca scientifica del dipartimento.
Art. 14
Il Comitato direttivo del dipartimento è costituito ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 128/1969, integrato dall'articolo 55, primo comma, della legge 148 del 18 aprile 1975.
Il Comitato direttivo del dipartimento è istituito con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero il quale deve provvedere alle formalità occorrenti per l'elezione degli aiuti e degli assistenti, nella proporzione stabilita per il Consiglio sanitari dall'articolo 13 della legge 132/1968, nonché a richiedere la designazione dei responsabili sanitari delle istituzioni e strutture socio-sanitarie del territorio, collegate col dipartimento.
Fanno parte del Comitato direttivo del dipartimento:
- gli aventi diritto a norma dell'art. 10 del D.P.R. 128/1969;
- i responsabili sanitari delle istituzioni sanitarie della zona a norma dell'art. 55 della legge 148/1975.
In sede di prima applicazione del presente schema di regolamento e fino all'entrata in vigore della normativa regionale che disciplina l'organizzazione e l'articolazione dei servizi socio-sanitari di base, in rappresentanza dei responsabili sanitari delle istituzioni e strutture socio-sanitarie del territorio vengono indicati tre medici condotti designati dall'Ordine dei medici della Valle d'Aosta, eletti dai medici condotti della Valle d'Aosta. nonché tre sanitari addetti a compiti di guardia medica designati dalla Giunta regionale su elezione dell'assemblea dei medici addetti alla guardia medica.
Ai sensi e per i fini di cui al terzo comma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 8 novembre 1976, nonché per gli scopi di cui al terzo comma dell'articolo 9 del suddetto decreto, il Comitato direttivo, entro 45 giorni dalla sua costituzione, dovrà concordare per iscritto con le organizzazioni sindacali del personale ospedaliero le forme e le modalità per l'attività consultiva e di corresponsabilizzazione funzionale del personale non medico appartenente alle divisioni, sezioni e servizi che fanno parte del dipartimento. In caso di inadempienza o di mancato accordo vi provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero.
Il Comitato dura in carica un anno ed è rinnovabile; può essere effettuata la sostituzione dei membri appartenenti alle divisioni, sezioni e servizi la cui rotazione all'interno del dipartimento avviene in un periodo più breve.
Art. 15
Il Comitato direttivo del dipartimento esercita le responsabilità direttive collegiali ai fini di una migliore organizzazione di tali strutture così come previsto dall'articolo 55 della legge 148/1975.
Il Comitato direttivo del dipartimento ha i seguenti compiti:
a) proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero gli schemi organizzativi del dipartimento e le loro modifiche;
b) proporre al Consiglio di amministrazione le modalità di avvicendamento nel dipartimento di divisioni, sezioni e servizi della stessa disciplina;
c) proporre alla Direzione sanitaria i turni di servizio del personale;
d) promuovere la formazione dei gruppi di lavoro;
e) promuovere ogni tipo di incontro dentro e fuori l'ospedale utile al raggiungimento dei fini del dipartimento e tenere i collegamenti utili per realizzare gli indirizzi di politica sanitaria del territorio;
f) proporre modificazioni dell'organico;
g) proporre il rinnovo e l'aggiornamento delle attrezzature;
h) elaborare programmi di ricerca, di didattica, di qualificazione, di riqualificazione ed aggiornamento del personale;
i) elaborare protocolli diagnostici e terapeutici;
l) proporre l'adeguamento delle strutture dipartimentali alle esigenze del territorio ed all'evoluzione tecnico-scientifica;
m) realizzare una collaborazione stretta tra dipartimenti, divisioni e servizi.
Alla prima riunione il Comitato direttivo elegge tra i propri membri il coordinatore.
L'elezione avviene a scrutinio segreto: risulta eletto il sanitario che ottenga la metà più uno dei voti dei presenti, purché alla votazione abbia partecipato almeno la metà più uno dei componenti il Comitato direttivo.
Detta presenza è richiesta per la validità di ogni riunione del Comitato stesso.
Art. 16
Il coordinatore rimane in carica per tutto il periodo di durata del Comitato direttivo.
Può essere rimosso dalla carica a seguito di un motivato voto di sfiducia emesso con le stesse modalità con cui è stato eletto dal Comitato direttivo in una riunione convocata secondo le modalità indicate successivamente.
Il coordinatore ha le seguenti funzioni:
a) convocare e presiedere le riunioni del Comitato direttivo almeno ogni 30 giorni;
b) curare la corretta esecuzione delle decisioni assunte dal Comitato direttivo;
c) sottoporre al Comitato direttivo le proposte dell'assemblea;
d) mantenere i rapporti con la Direzione sanitaria e l'Amministrazione dell'Ente;
e) mantenere i contatti e favorire la collaborazione con gli altri dipartimenti dell'ospedale;
f) convocare almeno tre volte l'anno l'assemblea generale del dipartimento cui partecipa tutto il personale medico e non medico del dipartimento stesso. La convocazione del Comitato direttivo può essere richiesta da 1/5 dei componenti;
la richiesta deve essere inviata per iscritto al coordinatore insieme agli argomenti da porre all'ordine del giorno.
Il coordinatore deve convocare il Comitato direttivo entro sette giorni dal momento in cui gli perviene la richiesta. L'ordine del giorno è formulato dal Comitato direttivo su proposta del coordinatore.
Le riunioni del Comitato direttivo vengono indette dal coordinatore che deve far pervenire ai membri, almeno 5 giorni prima, l'ordine del giorno.
In caso di motivata urgenza la riunione può essere convocata con 48 ore di preavviso. In caso di assenza o impedimento del coordinatore, lo stesso viene sostituito dal componente più anziano di età.
TITOLO II
Art. 17
Nel territorio della Regione viene promosso l'avvio, a carattere sperimentale e con graduale attuazione, del servizio regionale di soccorso urgente.
Il funzionamento e l'articolazione di tale servizio saranno disposti, in via definitiva, in coordinamento con il quadro organizzativo delle attività e dei servizi socio-sanitari sul territorio predisposto dalla Regione ai fini della riforma sanitaria.
Nella prima fase d'avvio tale servizio viene articolato in tre aree geografiche corrispondenti rispettivamente al territorio delle Comunità montane nn. 1 e 2, al territorio delle Comunità montane nn. 3, 4 e 5, ed al territorio delle Comunità montane nn. 6 e 7.
In ciascuna di tali aree viene costituito, d'intesa fra tutti i comuni interessati, un centro di emergenza di base con sede rispettivamente in Morgex, Aosta, Verrès.
Art. 18
I centri di emergenza di base operano in coordinamento con i servizi socio-sanitari del territorio ed il servizio di guardia medica esistente nella rispettiva zona di competenza e devono essere costantemente collegati con il dipartimento di emergenza e di accettazione dell'ospedale.
Il servizio regionale di soccorso urgente è dotato di un numero telefonico unico per tutto il territorio regionale corrispondente al numero telefonico del dipartimento di emergenza e di accettazione dell'ospedale al quale dovranno essere rivolte tutte le chiamate di soccorso urgente. Il dipartimento, ricevuta la chiamata, sulla base delle valutazioni mediche possibili provvede, avvalendosi del centro di emergenza di base interessato, a disporre, a seconda delle necessità, il trasporto del malato urgente in ospedale ovvero, a richiedere l'intervento dei servizi socio-sanitari di base interessati o del servizio di guardia medica competente per zona.
Per particolari esigenze di trasporto del malato urgente, il dipartimento può altresì avvalersi degli elicotteri del servizio di soccorso alpino con i cui competenti organi, a tal fine, la Giunta regionale stabilisce le opportune intese o convenzioni.
Art. 19
Ciascun centro di emergenza di base opera avvalendosi del personale sanitario e non medico dei servizi socio-sanitari di base nonché del personale addetto al servizio di guardia medica e, ove necessario, dei mezzi e del personale sanitario, infermieristico ed ausiliario del dipartimento di emergenza e di accettazione dell'ospedale.
Ciascun centro deve avere la disponibilità del personale, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e di comunicazione idonei a garantire la continuità e l'efficienza del servizio di soccorso.
Di norma, il centro di emergenza di base costituisce anche sede operativa del servizio di guardia medica.
Il personale che opera nei centri di emergenza di base è tenuto a frequentare l'attività di formazione ed aggiornamento professionale espletata nell'ambito dell'esercizio dei compiti e delle finalità del dipartimento di emergenza e di accettazione dell'ospedale.
Art. 20
Per limitati periodi dell'anno, nelle zone di maggiore affluenza turistico-sportiva o di incremento stagionale della popolazione, in collegamento con i centri di emergenza di base possono essere dislocate unità periferiche di pronto soccorso appositamente attrezzate per il trattamento d'urgenza ed il trasporto dei malati.
La dislocazione di tali unità è autorizzata dalla Giunta regionale d'intesa con i comuni interessati.
Art. 21
Le autoambulanze e gli automezzi addetti al servizio di soccorso urgente dovranno essere di colore bianco ed avere da entrambi i lati l'indicazione bilingue "Regione Valle d'Aosta - Servizio regionale di soccorso urgente" - "Région de la Vallée d'Aoste - Service de secours d'urgence".
La proprietà dei mezzi dei centri di emergenza di base è dell'Amministrazione regionale per cui conto gli enti che espletano il servizio o che ne hanno la responsabilità provvedono all'acquisto ed alla manutenzione dietro contributo o rimborso della Regione.
L'Amministrazione regionale può altresì assorbire, a titolo gratuito, i presidi, i mezzi ed il personale di istituzioni pubbliche che perseguono finalità di assistenza e soccorso, ove le stesse lo consentano e lo richiedano.
Art. 22
Fino all'entrata in vigore della normativa regionale che disciplina l'organizzazione e l'articolazione dei servizi socio-sanitari di base, la gestione del servizio regionale di soccorso urgente è effettuata dall'Amministrazione regionale, d'intesa con i Comuni o loro consorzi e con l'Ente ospedaliero regionale.
Per la prima fase d'avvio, la Giunta regionale stabilisce, con apposito provvedimento, modalità di finanziamento, funzionamento ed esercizio del suddetto servizio.
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