Objet du Conseil n. 292 du 7 juillet 1977 - Verbale
OGGETTO N. 292/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROROGA, CON MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1977, DELLE PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga, con modificazioni, per l'anno 1977, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
"Con il disegno di legge in oggetto, vengono prorogate anche per l'anno 1977 le provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare di cui alla legge regionale n. 24 del 30.11.65 e successive modificazioni.
Considerato il continuo e rilevante slittamento della moneta, si rende necessario rivedere sia l'importo dei singoli mutui ammessi a contributo, sia il reddito lordo complessivo dei richiedenti.
Pertanto si prevede l'aumento del reddito complessivo annuo da lire 5.000.000 a L. 6.000.000 peri lavoratori subordinati e da lire 3.000.000 a L. 3.500.000 per gli artigiani, i coltivatori diretti e gli ambulanti.
Si propone di elevare l'aumento dei mutui da L. 8.000.000 a lire 12.000.000 per l'acquisto di alloggi di nuova costruzione ed in primo acquisto, da L. 10.000.000 a lire 14.000.000 per la costruzione, l'ampliamento, il completamento o la sistemazione di alloggi già esistenti.
Nel caso di carenza di domande di mutuo da parte di lavoratori dipendenti con reddito non superiore ad annue L. 6.000.000 saranno finanziate le domande presentate dai lavoratori con un reddito annuo non superiore a lire 8.000.000.
Il concorso della regione nel pagamento degli interessi passivi sui mutui resta confermato, come per il passato, nella misura del 4% annuo (durata di 20 anni) del mutuo concesso.
Le proposte formulate con l'allegato disegno di legge, prevedono:
1) un ulteriore finanziamento di L. 1.000.000.000 (unmiliardo) a valere per l'anno 1977, fermi restando l'attuale ripartizione in zone (A e B) dei fondi ed i criteri per l'attribuzione dei punteggi all'atto della formazione delle graduatorie;
2) alla copertura della spesa di annue lire 40.000.000 (pari a lire 800.000.000 in venti anni) si provvederà mediante riduzione del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale, allegato F) di cui al capo 2745 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977;
3) la copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria, preventivati in annue L. 500.000, è assicurata da una maggior entrata accertata sul cap.105 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.
Il disegno di legge prevede anche di includere nell'allegato I del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 della garanzia fideiussoria di cui alla legge regionale 10.4.1967, n. 11 e successive variazioni.
In proposito si fa notare che gli Istituti di Credito non hanno, a tutt'oggi, richiesto alla Regione alcuna garanzia fideiussoria sui mutui agevolati sinora autorizzati dalla Regione stessa, per cui è presumibile che anche per il 1977, nonostante l'aumento dell'importo dei singoli mutui ammessi a contributo, non sarà richiesta alla Regione alcuna garanzia fideiussoria."
(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
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L'Assessore regionale alle Finanze RAMERA illustra brevemente il disegno di legge,
Il Consigliere FOURNIER fa osservare che per l'accertamento dei redditi previsti al capoverso c) dell'articolo 3 il mod. 101 non dovrebbe essere sufficiente, in quanto servirebbe solamente ad accertare il reddito di uno solo dei coniugi.
Il Consigliere BORBEY ritiene insufficiente la previsione del limite massimo di reddito annuo di L. 3.500.000 per l'ammissibilità dei lavoratori autonomi ai benefici della legge.
Il Consigliere MAPPELLI suggerisce l'opportunità di incentivare la costituzione di cooperative edilizie che possano usufruire di mutui a basso tasso d'interesse.
Il Consigliere TONINO fa osservare che alcuni cittadini sono ancora in attesa di conoscere le decisioni su loro ricorsi avverso il mancato accoglimento di istanze tendenti ad ottenere i benefici previsti dalle leggi in esame.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE assicura il Consigliere Tonino che tutti i ricorsi saranno presi in esame.
Il Vice Presidente CHABOD, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio regionale all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del D.L..
Articoli 1, 2
Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).
Articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8
Si dà atto che gli articoli da 3 a 8 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che gli otto articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Fournier, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
Voti favorevoli: ventidue;
Voti contrari: cinque.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga, con modificazioni, per l'anno 1977, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare".
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Disegno di legge regionale n. 326
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale n. : PROROGA, CON MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1977, DELLE PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È prorogata per l'anno 1977 l'applicazione della legge regionale 30.11.65, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti nuove modifiche.
Art. 2
Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 11.8.1976, n. 40, è sostituito dal seguente:
"L'importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve corrispondere al costo accertato dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire e non può superare per ogni alloggio i seguenti importi massimi:
L. 12.000.000 per acquisto di alloggi;
L. 14.000.000 per la costruzione di alloggi, per ampliamento, completamento, ammodernamento o sistemazione di rilievo di alloggi già esistenti.
Art. 3
Il capoverso lettera c) della legge regionale 30.11.65, n. 24, come modificato e integrato dall'art. 1 punto 4 della legge regionale 12.9.1966, n. 11, dall'art. 2 della legge regionale 9.2.1968, n. 3, dall'art. 8 della legge regionale 27.4.1973, n. 21, dall'art. 5 della legge regionale 6.8.1974, n. 29, è sostituito come segue:
"C) il lavoratore dipendente che singolarmente o unitamente al coniuge risulti titolare di un reddito imponibile netto complessivo annuo superiore a L. 6.000.000, da comprovarsi con il modello 101 rilasciato dal datore di lavoro e con altra eventuale documentazione prevista dalla legge, al netto della detrazione di L. 100.000, per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico;
l'artigiano, il coltivatore diretto e l'ambulante che, singolarmente o unitamente al coniuge, risultino titolare di un reddito lordo complessivo annuo di L. 3.500.000 da dimostrarsi con dichiarazione da parte dell'Ufficio Imposte con riferimento all'ultimo reddito definito antecedente alla presentazione della domanda, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico".
Nel caso di carenza di domande di mutuo da parte di lavoratori dipendenti con reddito non superiore ad annue lire 6.000.000, è autorizzata la concessione di mutui agevolati a favore di lavoratori che non superino un imponibile netto complessivo annuo di L. 8.000.000.
Per i redditi compresi tra 6.000.000 e lire 8.000.000 annui, il punteggio attribuito a ciascun lavoratore è decurtato di 1 punto per ogni frazione di reddito di lire 400.000 annue eccedenti i L. 6.000.000.
Art. 4
L'articolo 4 della legge regionale 11.8.1976, n. 40, è modificato come segue:
"Condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione di L. 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente a carico:
a) per i lavoratori subordinati e per i pensionati (ex dipendenti):
fino a L. 3.000.000 annui: punti 10
per i redditi compresi fra L 3.000.001 e L 6.000.000 il punteggio di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di lire 300.000 annue eccedenti i 3.000.000, con riduzione a punti 0 per i redditi superiori a L. 5.700.000.
b) per gli artigiani, i coltivatori diretti e gli ambulanti (anche pensionati):
fino a L. 1.200.000 annui: punti 10
per i redditi compresi tra L. 1.200.001 e L. 3.500.000 il punteggio massimo di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 200.000 annue eccedenti L. 1.200.000 con riduzione a punti 0 i redditi superiori a L. 3.000.000.
Art. 5
L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1977, ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12.9.1966, n. 11, è stabilito in lire un miliardo; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire ottocentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire quarantamilioni ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1977 e fino all'anno 1996.
L'onere annuo di cui al precedente comma graverà sul capitolo 2655 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
Alla copertura dell'onere di L. 40.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 della parte spesa dello stesso bilancio.
All'onere di L. 40.000.000 annue per gli anni dal 1978 al 1996 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dei rispettivi bilanci.
Art. 6
L'articolo 6 della legge regionale 10.4.1967, n. 11, già modificato con l'art. 3 della legge regionale 30.8.1970, n. 22, con l'art. 3 della legge regionale 20.5.1972, n. 4, con l'art. 3 della legge regionale 27.4.1973, n. 21, con l'art. 3 della legge regionale 6.8.1974, n. 29, con l'art. 3 della legge regionale 23.1.1976, n. 6 e con l'art. 9 della legge regionale 11.8.1976, n. 40, viene integrato con l'aggiunta dei seguenti nuovi capoversi finali:
"lire 13.000.000 per la durata di 20 anni, a partire dall'anno 1976 e fino all'anno 1996.
Nel caso di costruzione di nuovi alloggi o di nuove case di abitazione nonché nel caso in cui i beneficiari di mutui agevolati intendano apportare ad abitazioni già di loro proprietà completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, la Giunta regionale potrà concedere garanzia sussidiaria, fino alla concorrenza di complessive annue lire 35 milioni, limitatamente al periodo di esecuzione delle opere e con scadenza all'atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo fino alla concorrenza dell'intera annualità di ammortamento dietro rilascio di idonea garanzia o di garanzia ipotecaria sugli alloggi da costruire o sistemare con i mutui agevolati ed eventualmente su altri beni immobili".
Art. 7
Ai sensi della legge regionale 1 aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista al precedente articolo della presente legge, valutati in annue lire 500.000, faranno carico al cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.
La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 105 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazione in aumento:
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Cap. 105 |
Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrata erariali previste dalle lettere e) f) del primo comma del secondo comma dell'art 3 e dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 |
L. 500.000 |
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
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Cap. 2745 |
Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale, allegato F) |
L. 40.000.000 |
Variazione in aumento:
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Cap. 2610 |
Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1 aprile 1975, n. 7) |
L. 500.000 |
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Cap. 2655 |
Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare (legge regionale 30.11.1965, n. 24) |
L. 40.000.000 |
Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:
Legge regionale 10.4.1967, n. 11, e successive modificazioni.
Garanzie fideiussorie della Regione presso Istituti di Credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Art. 8
Il Presidente della Giunta regionale e in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4% a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, li
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