Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3145 du 2 avril 2003 - Resoconto

OGGETTO N. 3145/XI Disegno di legge: "Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70 e 15 luglio 1985, n. 43".

Articolo 1 (Finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), i comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane, intervengono mediante la concessione di provvidenze economiche in favore di soggetti nefropatici cronici e trapiantati, al fine di prevenire e rimuovere le cause di ordine economico che possono provocare situazioni di disagio o di emarginazione.

2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione per il tramite della struttura regionale competente in materia di assistenza economica.

Articolo 2 (Rinvio)

1. I Comuni, singoli o associati, disciplinano, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi preordinati alla concessione delle provvidenze economiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, definendo, in particolare, le modalità di presentazione delle relative domande e la documentazione da allegare.

2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998 e comunque sino alla data di adozione degli atti di cui al comma 1, la disciplina dei procedimenti amministrativi preordinati alla concessione delle provvidenze economiche di cui alla presente legge è dettata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Articolo 3 (Destinatari)

1. Le provvidenze sono concesse ai residenti in uno dei comuni della Valle d'Aosta, sottoposti a emodialisi, ospedaliera o domiciliare, e a dialisi peritoneale, nonché ai trapiantati.

2. Le provvidenze sono erogate con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa istanza e fino al giorno di interruzione del trattamento ovvero, per i trapiantati, fino al dodicesimo mese dalla data del trapianto.

Articolo 4 (Requisiti)

1. Le provvidenze sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 3 che abbiano un indicatore della situazione economica inferiore alla soglia d'accesso definita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 9), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004).

Articolo 5 (Entità)

1. L'entità delle provvidenze economiche è stabilita nelle seguenti misure massime annue:

a) euro 3.000 per le persone sottoposte ad emodialisi ospedaliera e per i trapiantati;

b) euro 3.600 per le persone sottoposte a dialisi peritoneale;

c) euro 5.000 per le persone sottoposte ad emodialisi domiciliare.

2. Qualora le provvidenze economiche erogate nelle misure indicate al comma 1 consentano di superare l'ammontare dell'indicatore della situazione economica di cui all'articolo 4 le stesse sono ridotte sino a concorrenza di detto ammontare.

Articolo 6 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70;

b) la legge regionale 15 luglio 1985, n. 43;

c) l'articolo 16 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1;

d) l'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18.

Articolo 7 (Norma transitoria)

1. Le provvidenze economiche erogate ai sensi della l.r. 70/1979 e della l.r. 43/1985 sono trasformate in assegni ad personam nella misura in godimento al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono alternativi alle provvidenze previste dalla presente legge.

Articolo 8 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 450.000 a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica), e si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto rispettivamente per l'anno 2003, nel capitolo 61313 (Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà) e, per gli anni 2004 e 2005, nel capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali), dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per il triennio 2003/2005.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président Chers collègues, il est 19 heures 44, est-ce que je peux vous proposer une petite inversion de l'ordre du jour et passer à traiter une loi, compte tenu du fait que demain l'Assesseur à la santé a des engagements de caractère institutionnel? Si le Conseil est d'accord, on passe à la discussion de la loi n° 189.

La parole au rapporteur, le Conseiller Cuc.

Cuc (UV) Il disegno di legge in discussione oggi in aula, in coerenza con i principi generali del Piano socio-sanitario regionale, prevede una più corretta applicazione delle erogazioni finanziarie rispondendo concretamente ai reali bisogni dei soggetti beneficiari. In primo luogo i soggetti beneficiari non saranno solamente i trapiantati renali, così come previsto dalla legge n. 70 del 1979, ma questo intervento economico riguarderà tutti i trapiantati - ad esempio cuore, fegato, cornea -, con modalità e tempi diversificati sulla base del tipo di trapianto subito e di conseguenti cure continuative nel tempo.

I dati di oggi presentano una situazione in Valle d'Aosta di questo tipo: i beneficiari delle provvidenze economiche sono esattamente 69 persone nell'anno 2002, suddivisi in diverse situazioni di cui: 15 trapiantati, 14 in dialisi peritoneale, 2 in dialisi domiciliare, 36 in dialisi ospedaliera. La spesa totale, ovvero l'ammontare globale delle erogazioni economiche nell'anno 2002, è stata di 307.000 euro. Un altro passaggio importante di questo disegno di legge è il trasferimento in capo ai comuni delle funzioni concernenti i procedimenti amministrativi, la definizione delle modalità di presentazione delle domande con relativa documentazione necessaria per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge. Queste funzioni verranno esercitate dalla Regione con la struttura competente in materia di assistenza economica fino al completo trasferimento di dette funzioni agli enti locali in applicazione della legge regionale n. 54.

L'entità delle provvidenze economiche sono stabilite, per chi possiede i requisiti, sulla base di un indicatore della situazione economica che tiene conto sia del reddito che del patrimonio del trapiantato. Per le persone che oggi hanno un trattamento economico derivato dalla legge n. 70/79, dalla legge regionale n. 431/85 vi è la possibilità di trasformare in un assegno permanente l'importo percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Con l'articolo 6 del presente disegno di legge si provvede all'abrogazione delle leggi oggi in vigore e l'articolo 8 stabilisce l'onere derivante dall'applicazione della presente legge. Tale onere è rideterminato in 350.000 euro per l'anno 2003 - vedi l'emendamento che è stato presentato in commissione - e riportato a 450.000 euro per l'anno 2004.

Président J'ouvre le débat.

La parole au Conseiller Marguerettaz.

Marguerettaz (SA) Solo per avere un'informazione più che altro di carattere tecnico. Se ben ricordo, l'Assessore aveva annunciato che su questo disegno di legge si sarebbe per la prima volta applicato l'indicatore della situazione economica, eccetera. Vedo qui all'articolo 4 che si fa riferimento a una legge regionale del 4 settembre 2001 e invece non si fa riferimento alla delibera che istituiva questo indicatore della situazione economica, ammesso che vi sia una delibera. Vorrei chiarimenti in merito.

Président La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Vicquéry.

Vicquéry (UV) Per rispondere che la delibera non c'è ancora, perché avevamo inviato quella bozza in V Commissione a livello informale per avere un parere in merito e poter poi deliberare. Formalmente la delibera non esiste ancora, comunque sia non sarebbe opportuno inserirla nell'articolo 4, perché la delibera dà delle indicazioni di massima che è opportuno non inserire in un atto legislativo, per evitare poi eventuali modifiche ulteriori, così com'è, l'indicazione è più generica.

Président La parole au Conseiller Lattanzi.

Lattanzi (LCdL) Solo perché la risposta mi ha confuso più di quanto non lo fossi prima, nel senso che, siccome lei dice che non è opportuno inserire il riferimento a quella deliberazione e quindi è meglio lasciare il riferimento all'approvazione del Piano socio-sanitario per il triennio 2002-2004… a me non risultava che nel Piano socio-sanitario fossero definiti i criteri patrimoniali…

(interruzione dell'Assessore Vicquéry, fuori microfono)

… ma quella delibera era l'unica che parlava di criteri patrimoniali e finanziari, è la prima, ma è anche l'unica, tutto il resto a cui si fa riferimento, lei cita la legge regionale n. 18/2001… ecco non vorrei che si tenessero le maglie talmente generiche che alla fine questi criteri siano elastici da un semestre all'altro, tutto lì.

Président D'autres conseillers qui s'inscrivent à parler? Si ce n'est pas le cas, je ferme la discussion générale. On passe à l'examen de la loi, je rappelle que la Vème Commission a donné à l'unanimité son avis favorable et que la IIème Commission a donné son avis favorable avec un amendement. Le Conseil permanent des collectivités locales a également donné son avis favorable.

La parole au Conseiller Marguerettaz sur l'article 1er.

Marguerettaz (SA) Per chiarire la situazione. Ho capito cosa intende dire l'Assessore: "Noi vogliamo applicare l'indicatore della situazione economica a questo disegno di legge, non possiamo fare riferimento specifico a una deliberazione che, al momento, non esiste". Visto però che la deliberazione - immagino - sarà una deliberazione di Giunta, nell'articolo sarebbe stato forse più opportuno demandare alla Giunta questo compito, perché, scritto così, non si sa bene a chi si riferisca! Noi sappiamo che vi sarà una deliberazione successiva perché lei ce l'ha anticipato, ma chi legge questo provvedimento obiettivamente non lo capisce! Se l'articolo 4 avesse rimandato il lavoro della Giunta per quanto concerne quella deliberazione, che certamente seguirà, sarebbe stato più opportuno, se non altro da un punto di vista formale!

Président Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 29

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 29

Contre: 1

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents et votants: 29

Pour: 29

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

A l'article 8 il y a l'amendement de la IIème Commission, dont je donne lecture:

Emendamento Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 350.000 per l'anno 2003 e in annui euro 450.000 a decorrere dall'anno 2004.".

Je soumets au vote l'article 8 dans le texte amendé:

Articolo 8 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 350.000 per l'anno 2003 e in annui euro 450.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica), e si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, rispettivamente, per l'anno 2003 nel capitolo 61313 (Provvidenze a favore di soggetti in difficoltà) e, per gli anni 2004 e 2005, nel capitolo 61310 (Fondo regionale per le politiche sociali) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per il triennio 2003/2005.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 31

Pour: 31

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je vous remercie pour votre disponibilité, le Conseil est convoqué pour demain matin à 9 heures 15.

La séance est levée.