Objet du Conseil n. 3129 du 2 avril 2003 - Resoconto
OGGETTO N. 3129/XI Secondo progetto di telecabina Dolonne-Plan Checrouit in Comune di Courmayeur. (Interrogazione)
Interrogazione Appreso che il Comune di Courmayeur, in data 25/02/2003, ha approvato l'Accordo di Programma per la nuova telecabina di Dolonne;
Ricordato che la procedura del precedente progetto era stata dichiarata illegittima dal TAR della Valle d'Aosta;
Ritenuto utile avere notizie circa l'iter procedurale adottato per l'occasione;
il sottoscritto Consigliere regionale
Interroga
l'Assessore competente per sapere:
1) in quale stato è la procedura per l'approvazione del secondo progetto della telecabina Dolonne/Plan Checrouit, in Comune di Courmayeur;
2) come verranno superate le censure di legittimità avanzate a suo tempo da coloro che ricorsero al TAR contro il primo progetto.
F.to: Curtaz
Président La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.
Vallet (UV) Il secondo progetto, dopo la bocciatura della precedente delibera di VIA da parte del TAR, è attualmente sottoposto a procedura di VIA e, su richiesta della Società "Courmayeur Mont-Blanc Funivie S.p.A.", la procedura è stata sospesa in data 11 giugno 2002.
Per quanto riguarda il secondo punto, le problematiche riguardavano essenzialmente il parere relativo al vincolo paesaggistico ambientale, vincolo idrogeologico, la non coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la non conformità con le norme cogenti del PTP, la non coerenza con gli indirizzi del PTP, l'assenza del programma regionale degli impianti a fune: questi gli argomenti che erano stati trattati dai ricorrenti, al di là delle questioni procedurali sulla richiesta di riesame da parte della Giunta regionale al Comitato di VIA sulla quale il TAR si espresse, valutando legittima la procedura della Giunta. Adesso passo all'esame puntuale delle varie situazioni.
Per quanto riguarda il parere attinente il vincolo paesaggistico ambientale, il precedente progetto aveva avuto un parere favorevole, ma condizionato a delle modifiche. L'attuale progetto è stato concordato con le strutture dell'Amministrazione regionale competente in materia di vincoli paesaggistico-ambientali e, quindi, l'attuale secondo progetto non dovrebbe, sotto questo punto di vista, presentare delle problematicità nel momento in cui la struttura si esprimerà con proprio parere in sede di VIA.
Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico, anche qui nel dettaglio il progetto è stato approfondito con il responsabile della Struttura competente per quanto attiene gli aspetti geologici; devo evidenziare che, per quanto riguarda il Comune di Courmayeur, questo ha nel frattempo provveduto all'adozione delle cartografie degli ambiti inedificabili che sono state approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3057/2002 in relazione alle frane e alle esondazioni, e con deliberazione n. 3335/2001 per quanto riguarda le valanghe. Posso dire che sotto questo punto di vista il progetto risulta compatibile con le previsioni e le destinazioni d'uso del PRG di Courmayeur.
Per quanto riguarda la non coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, allo stato il progetto non è coerente con le previsioni del PRG del Comune di Courmayeur. I Consiglieri sanno che fra gli strumenti previsti dalla legge n. 11/1998 a disposizione delle Amministrazioni comunali per variare i propri piani regolatori, oltre alle varianti non sostanziali e alle varianti sostanziali, esiste lo strumento dell'accordo di programma che, se svolto ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della stessa legge n. 11, ha valore di variante al PRG. È quanto la Società proponente e il Comune di Courmayeur hanno deciso di fare. L'iter dell'accordo di programma si sta concludendo e si concluderà a brevissimo con l'imminente approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. h) della legge n. 11/1998. Ripeto, l'accordo di programma determina, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della citata legge regionale, le necessarie varianti agli strumenti urbanistici vigenti.
Per quanto riguarda l'osservazione concernente la supposta non conformità con le norme cogenti del PTP, con deliberazione n. 1911/2002 la Giunta regionale ha deliberato l'approvazione del progetto in deroga alle determinazioni del PTP, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 11/1998, riconoscendo al progetto particolare rilevanza sociale ed economica.
Per quanto riguarda la non coerenza con gli indirizzi del PTP, abbiamo avuto modo di affermare ripetutamente, sostenuti anche dalla giurisprudenza, che gli indirizzi del PTP non rivestono carattere di cogenza, non sono vincolanti e costituiscono il riferimento per l'esercizio della discrezionalità nella formazione dei futuri piani locali e settoriali dei progetti delle opere pubbliche e dei programmi.
Per quanto riguarda l'ultima osservazione contenuta nel ricorso, cioè l'assenza del programma regionale impianti a fune, anche qui è possibile derogare e ricordo che la deroga è stata correntemente utilizzata per evitare il blocco totale degli interventi regolarmente presentati dalle Società di impianti a fune. Nel caso specifico non è necessario derogare, trattandosi qui della sostituzione di un impianto esistente, e quindi questo è coerente con quanto previsto dall'articolo 68, comma 6, della legge regionale n. 29/1997 concernente le "Norme in materia di servizi di trasporto pubblico in linea".
Con la definizione degli aspetti riguardanti il vincolo paesaggistico e idrogeologico e con la definizione della variante al PRG di Courmayeur, che si attuerà con l'approvazione dell'accordo di programma, il progetto della nuova telecabina Dolonne-Plan Checrouit dovrebbe disporre di tutti i crismi per ottenere le autorizzazioni necessarie per la sua realizzazione.
Président La parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (Arc-VA) Ho ascoltato le risposte dell'Assessore alle domande che l'interrogazione poneva e, mentre l'Assessore mi rispondeva, sono andato a rileggere un vecchio verbale di questo Consiglio, un verbale del settembre 2002, dove già davo dei giudizi che questa vicenda conferma.
A me sembra che in questa vicenda, come in altre che si stanno realizzando in questa regione - penso al "caso Cheney", penso al futuro caso della funivia del Monte Bianco -, c'è una sostanziale elusione delle norme in materia di tutela ambientale, in materia paesistica e urbanistica. Dico c'è una sostanziale elusione, perché quando la "Giunta Viérin", nella legislatura 1993-1998, varò e il Consiglio approvò il PTP, la "ratio" di quella normativa organica era quella di obbligare, in primo luogo, gli enti locali e, poi, la Regione a pianificare. Quella legge, per non essere troppo rigida, prevedeva delle eccezioni; oggi, invece, valutiamo, ed è una valutazione politica che do su un dato che a me sembra assai grave, perché quello che doveva essere l'eccezione è diventata la regola!
L'eccezione doveva essere il cosiddetto "accordo di programma": si superano le norme del PRG, le norme dei piani paesistici, le norme degli altri piani relativi agli impianti a fune con l'accordo di programma; quando siamo di fronte ad un'opera particolarmente importante e urgente, abbiamo questa scappatoia per poter evitare la lungaggine delle procedure di approvazione di questi piani. Qual è il risultato? Il risultato è che i comuni si impigriscono, non fanno neanche più i piani, tanto c'è l'accordo di programma! È da anni che parliamo della funivia Dolonne-Plan Checrouit; un comune minimamente diligente avrebbe potuto tranquillamente fare le modifiche ai PRG, adottarsi di tutti i piani previsti dalla legge…
(interruzione dell'Assessore Vallet, fuori microfono)
… no, sul piano politico non è la stessa cosa! Sul piano formale gliene posso dare atto, perché sono le stesse leggi, ma non è la stessa cosa - se vuole glielo dico subito - perché la modifica di un PRG, l'adozione di un piano funiviario, modifiche eventuali della legislazione anche a livello regionale, presuppongono tutta una serie di passaggi, di riflessioni e di confronti che in questo modo vengono completamente elusi, perché gli accordi di programma si fanno fra l'assessore competente e il sindaco di un paese, con le società interessate all'impianto! Quella che doveva essere una normativa di tutela, una normativa intelligente che obbligava i comuni a riflettere e pianificare il proprio futuro, viene completamente elusa con questa procedura: questo credo sia il dato politico che giudico grave di questa vicenda!
Rileggo il passo; dicevo, riferendomi al primo progetto, quello che è stato bocciato dal TAR: "Se poi questi stratagemmi sono legittimi, lo decideranno le competenti sedi, però denuncio pubblicamente questo sviamento delle finalità politiche della legge, perché alla programmazione ci si deve credere e allora la si fa, e si prendono dei provvedimenti che siano coerenti con la pianificazione, oppure, come succede in assenza di regole, si trovano canali, accordi di programma, si "stiracchiano" le norme, si interpretano, si chiede il riesame dei pareri per trovare delle soluzioni ai problemi che vengono risolti con degli strumenti poco corretti e politicamente discutibili".
Dopo due anni e mezzo, devo ribadire questo giudizio: vediamo come si chiuderà questa vicenda, vedremo come si avvierà la vicenda della funivia del traforo del Monte Bianco. Mi sembra che anche lì si stia prendendo una brutta piega, ma avremo occasione di parlarne nell'ultimo Consiglio, per il quale abbiamo presentato una iniziativa al riguardo. Sulle procedure e sul merito su queste vicende la nostra battaglia politica verrà portata fino in fondo.
