Objet du Conseil n. 2896 du 5 décembre 2002 - Resoconto
OGGETTO N. 2896/XI Disegno di legge: "Disciplina delle quote latte".
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Oggetto)
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma primo, lettera d), dello Statuto speciale e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed in attuazione del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 238 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera), la presente legge disciplina l'assegnazione e il trasferimento delle quote latte, nonché le modalità di prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino.
Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) produttore, l'imprenditore agricolo conduttore di relativa azienda, persona fisica o giuridica, che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore ovvero effettua consegne all'acquirente;
b) acquirente, l'imprenditore, singolo o associato, che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione ovvero per cederli ad altre imprese dedite al trattamento e alla trasformazione del latte e di altri prodotti lattiero-caseari;
c) quota consegne, il quantitativo di riferimento individuale a disposizione del produttore ad ogni campagna lattiera ai fini del conferimento del latte ad un acquirente riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 per essere trattato o trasformato in base ad un contratto di lavorazione;
d) quota vendite dirette, il quantitativo di riferimento individuale a disposizione del produttore ad ogni campagna lattiera ai fini della produzione e della trasformazione del latte in prodotti lattiero-caseari direttamente destinati alla commercializzazione;
e) campagna lattiera, il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 marzo di ogni anno.
Articolo 3 (Disciplina generale delle quote latte)
1. La titolarità delle quote consegne e delle quote vendite dirette assegnate ai sensi dell'articolo 6 spetta al conduttore della relativa azienda, anche se non proprietario.
2. Salvo quanto previsto all'articolo 4, la quota assegnata non può essere trasferita, ad alcun titolo, disgiuntamente dall'azienda.
3. Nel caso di trasferimento dell'azienda e della quota di pertinenza, copia dell'atto di trasferimento dev'essere depositato presso la struttura regionale competente in materia di quote latte, di seguito denominata struttura competente.
4. La struttura competente, esaminata la documentazione prodotta, provvede, entro quindici giorni dal deposito, a rilasciare al cessionario due comunicazioni attestanti la titolarità della quota, di cui una recante la dicitura per l'acquirente.
Articolo 4 (Trasferimento delle quote latte)
1. Il titolare della quota può trasferire disgiuntamente dall'azienda, totalmente o parzialmente, la quota assegnatagli a condizione che l'azienda del cessionario sia ubicata nel territorio regionale, che la sua produzione lattiera non superi il limite di trenta tonnellate annue per ettaro di superficie agraria utilizzata e che per effetto del trasferimento non sia superato il predetto limite.
2. Nei casi di trasferimento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.
3. Il trasferimento ha efficacia per la campagna lattiera immediatamente successiva, purché il deposito della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sia effettuato entro il 31 dicembre.
4. Con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, è altresì consentita la stipulazione di contratti di affitto di quota, disgiuntamente dall'azienda, per la parte di quota non utilizzata nella campagna lattiera in corso, a condizione che i contraenti siano produttori in attività ed abbiano prodotto e commercializzato nella campagna in corso almeno il 50 per cento della quota di cui sono titolari e che le aziende interessate siano ubicate nel territorio regionale.
5. I trasferimenti di cui al comma 4 hanno efficacia limitata alla campagna lattiera nel corso della quale sono perfezionati.
Articolo 5 (Disciplina delle quote latte assegnate ad alpeggi e mayen)
1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, la titolarità delle quote consegne e delle quote vendite dirette, assegnate ai sensi dell'articolo 6 alle aziende destinate ad alpeggio o a mayen, spetta al proprietario, anche se non conduttore.
2. Il proprietario dell'azienda destinata ad alpeggio o a mayen non può trasferire la quota assegnatagli disgiuntamente dall'azienda.
3. La responsabilità degli adempimenti previsti dalla presente legge spetta comunque al conduttore della relativa azienda, anche se non proprietario.
4. Nel caso in cui, nel corso della campagna lattiera, muti il conduttore dell'azienda destinata ad alpeggio o a mayen, il proprietario, entro il 30 settembre, comunica alla struttura competente l'avvenuta variazione.
5. La comunicazione della variazione effettuata entro il termine di cui al comma 4 produce effetto sin dalla campagna lattiera in corso.
CAPO II DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE LATTE
Articolo 6 (Assegnazione e comunicazione delle quote)
1. In ragione del quantitativo di latte assegnato alla regione e ai produttori operanti nel territorio regionale ai sensi della normativa vigente, e comunque disponibile, la struttura competente, entro il 15 marzo di ogni anno, aggiorna l'elenco dei produttori e dei quantitativi di riferimento individuali da assegnare a ciascuno di essi.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura competente comunica ai produttori l'aggiornamento effettuato ai sensi del comma 1, mediante invio di duplice comunicazione, di cui una recante la dicitura per l'acquirente.
3. Entro il termine di cui al comma 2, la struttura competente comunica l'aggiornamento agli acquirenti iscritti nell'albo di cui all'articolo 8 e alle organizzazioni professionali agricole.
Articolo 7 (Obblighi dei produttori)
1. I produttori assegnatari di quote consegne, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, consegnano al proprio acquirente copia della comunicazione recante la dicitura per l'acquirente.
2. Nel caso di pluralità di acquirenti, entro il termine di cui al comma 1, il produttore consegna a ciascuno di essi dichiarazione attestante il quantitativo di riferimento individuale, nonché il quantitativo di latte e di equivalente di latte che intende consegnare a ciascuno di essi.
3. Qualora il produttore, nel corso della campagna lattiera, conferisca latte o equivalente di latte ad acquirenti diversi da quelli cui ha consegnato la comunicazione di cui al comma 1 o effettuato la dichiarazione di cui al comma 2, rilascia al nuovo acquirente una dichiarazione contenente le seguenti indicazioni:
a) il nominativo o la ragione sociale dei precedenti acquirenti;
b) il periodo di durata della consegna precedente;
c) il volume di latte e di equivalente di latte ed il relativo tenore di materia grassa consegnati ai precedenti acquirenti;
d) la quota consegna di cui è titolare.
CAPO III DISCIPLINA DEGLI ACQUIRENTI DI QUOTE LATTE
Articolo 8 (Albo degli acquirenti)
1. I produttori assegnatari di quote possono consegnare latte o equivalente di latte esclusivamente agli acquirenti riconosciuti ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
2. Ai fini del riconoscimento, gli acquirenti con sede legale ovvero con sede operativa ubicate nel territorio regionale presentano apposita istanza alla struttura competente.
3. Il riconoscimento è disposto con provvedimento del dirigente della struttura competente mediante iscrizione in apposito albo regionale, previo accertamento del possesso dei requisiti e della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
4. La struttura competente provvede alla conservazione dell'albo regionale degli acquirenti.
Articolo 9 (Obblighi degli acquirenti)
1. Gli acquirenti provvedono a tenere apposita contabilità nella quale sono indicati, con riferimento ad ogni campagna lattiera:
a) il nominativo o la ragione sociale di ogni produttore che ha effettuato consegne;
b) la quota consegna comunicata o dichiarata dai produttori ai sensi dell'articolo 7;
c) il quantitativo ed il relativo tenore di materia grassa di latte o di equivalente di latte consegnato da ciascun produttore;
d) i quantitativi di latte consegnati eccedenti il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore.
2. Gli acquirenti provvedono altresì ad annotare mensilmente in appositi registri il quantitativo ed il relativo tenore di materia grassa di latte o di equivalente di latte consegnato da ogni produttore e a comunicarlo entro trenta giorni alla struttura competente.
3. Gli acquirenti sono tenuti a mettere a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 21, per almeno tre anni, la contabilità e i registri di cui ai commi 1 e 2, nonché ogni documento agli stessi inerente, compresa la documentazione attestante l'avvenuta consegna del latte e degli altri prodotti lattiero-caseari.
Articolo 10 (Trasmissione della contabilità)
1. Entro il 15 maggio di ogni anno, l'acquirente trasmette alla struttura competente apposita dichiarazione contenente i dati riepilogativi risultanti dalla contabilità di cui all'articolo 9, comma 1, ovvero dichiarazione di non avere ricevuto consegne.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di modelli predisposti e forniti dalla struttura competente.
Articolo 11 (Trattenuta del prelievo)
1. Qualora i quantitativi consegnati superino il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, gli acquirenti trattengono dal corrispettivo dovuto al produttore il prelievo supplementare utilizzando, con riferimento al prezzo indicativo del latte, il tasso di conversione agricolo determinato ai sensi della vigente normativa comunitaria ed in vigore il giorno in cui viene effettuata la trattenuta.
2. Nel caso di pluralità di acquirenti, ciascun acquirente trattiene il prelievo supplementare qualora le consegne eccedano la parte di quota riservata dal produttore all'acquirente ed attestata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
3. Nel caso di variazione di acquirenti nel corso della campagna lattiera, il nuovo acquirente trattiene il prelievo supplementare qualora, dalla dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, risulti che il produttore ha effettuato consegne eccedenti il quantitativo individuale di riferimento.
Articolo 12 (Revoca del riconoscimento)
1. Il riconoscimento dell'acquirente, ottenuto mediante l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 8, è revocato quando venga meno anche uno soltanto dei requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), del reg. (CE) 1392/2001.
2. Il riconoscimento è altresì revocato qualora l'acquirente commetta ripetute violazioni degli obblighi previsti dalla presente legge o dalla normativa comunitaria applicabile in materia.
3. La revoca del riconoscimento è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente ed è comunicata all'acquirente, nonché ai produttori che al medesimo acquirente conferiscono il latte o equivalente di latte.
4. La revoca ha efficacia decorsi centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
5. Decorsi almeno dodici mesi dalla comunicazione della revoca, l'acquirente, purché in possesso dei prescritti requisiti, può presentare alla struttura competente apposita istanza diretta ad ottenere una nuova iscrizione nell'albo di cui all'articolo 8.
Articolo 13 (Sanzioni)
1. Il produttore che effettui consegne ad un acquirente non riconosciuto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera in corso, calcolato sull'intero quantitativo di latte ottenuto in consegna.
2. L'acquirente che non adempia gli obblighi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento del prelievo supplementare, calcolato sul quantitativo di latte cui si riferisce l'errata contabilizzazione o annotazione.
3. L'acquirente che trasmette in maniera incompleta o inesatta la dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 100 per cento del prelievo supplementare, calcolato sul maggior quantitativo di latte risultante dalla differenza tra il quantitativo effettivamente ritirato e quello dichiarato.
4. L'acquirente che non operi le trattenute del prelievo supplementare ai sensi dell'articolo 11 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 7.000 a euro 100.000.
CAPO IV DISCIPLINA DELLE VENDITE DIRETTE
Articolo 14 (Obblighi dei produttori)
1. I produttori titolari di quote vendite dirette provvedono a tenere apposita contabilità nella quale mensilmente, per ogni singolo prodotto, sono indicati:
a) i quantitativi di latte o di equivalente di latte venduti direttamente ai consumatori;
b) i quantitativi di latte o di equivalente di latte venduti ad operatori commerciali e ad imprese di stagionatura.
2. I produttori sono tenuti a mettere a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 21, per almeno tre anni, la contabilità di cui al comma 1, nonché ogni documento alla stessa inerente.
Articolo 15 (Trasmissione della contabilità)
1. Entro il 15 maggio di ogni anno, il produttore trasmette alla struttura competente apposita dichiarazione contenente i dati riepilogativi risultanti dalla contabilità di cui all'articolo 14, comma 1, ovvero dichiarazione di non avere venduto latte o equivalente di latte.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di modelli predisposti e forniti dalla struttura competente.
Articolo 16 (Sanzioni)
1. Il produttore che trasmette in maniera incompleta o inesatta la dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 100 per cento del prelievo supplementare calcolato sul maggior quantitativo di latte risultante dalla differenza tra il quantitativo effettivamente commercializzato e quello dichiarato.
CAPO V DISCIPLINA DELL'IMPUTAZIONE E DEL PAGAMENTO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE
Articolo 17 (Compensazione)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura competente effettua la compensazione tra la somma dei quantitativi individuali di riferimento dei quali sono titolari i conduttori di aziende o i proprietari di aziende destinate ad alpeggio o a mayen ubicate nel territorio regionale e la somma dei quantitativi di latte e di equivalente di latte prodotti.
2. Sull'eventuale eccedenza di quantitativo di latte o di equivalente di latte prodotto rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento, la struttura competente applica il prelievo supplementare ai sensi della normativa comunitaria vigente, imputandolo a ciascun produttore in proporzione alle quantità prodotte in eccedenza rispetto ai quantitativi di riferimento individuali.
3. Entro il 30 luglio di ogni anno, la struttura competente comunica agli acquirenti e ai produttori interessati i risultati della compensazione e dell'applicazione del prelievo supplementare.
4. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, gli acquirenti e i produttori titolari di quote vendite dirette versano alla struttura competente il prelievo supplementare; gli acquirenti, nello stesso termine, provvedono altresì a restituire ai produttori le somme trattenute ai sensi dell'articolo 11 ed eccedenti il prelievo, applicato e definito ai sensi del comma 2, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute.
5. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare, la Regione, previa diffida, effettua nei confronti dell'acquirente o del produttore, salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'acquirente inadempiente, la riscossione coattiva delle somme dovute, maggiorate del 100 per cento oltre che degli interessi legali.
6. L'acquirente che non provvede, nel termine di cui al comma 4, alla restituzione delle somme trattenute in eccedenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 7.000 a euro 100.000.
CAPO VI GESTIONE DELLE QUOTE ECCEDENTI
Articolo 18 (Riduzione della quota)
1. La struttura competente, esaminati i dati trasmessi dagli acquirenti e dai produttori ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 15, comma 1, provvede ad adeguare, dandone comunicazione ai produttori interessati entro il 15 giugno, il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata qualora, nel corso della precedente campagna lattiera, il quantitativo non sia stato utilizzato per almeno il 70 per cento, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli che colpiscono la capacità produttiva dei produttori, per cause agli stessi non imputabili, purché comunicati entro il 30 aprile successivo alla chiusura della campagna in cui si sono verificati.
Articolo 19 (Perdita della quota)
1. Al titolare che non commercializzi latte o equivalente di latte nel corso di un'intera campagna lattiera è revocata la quota assegnatagli; il periodo di mancata commercializzazione è elevato a due campagne lattiere qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione è dovuta a causa di forza maggiore ovvero a cause che colpiscono la capacità produttiva, non imputabili al produttore medesimo, e comunicate, mediante produzione di idonea documentazione, alla struttura competente entro trenta giorni dal termine della seconda campagna lattiera di mancata commercializzazione.
2. La revoca della quota ha effetto dalla seconda campagna lattiera successiva al periodo di mancata commercializzazione, salvo che il produttore non comunichi alla struttura competente, mediante produzione di idonea documentazione, entro il 15 dicembre successivo al termine della prima campagna lattiera di mancata commercializzazione, una delle seguenti situazioni:
a) l'avvenuta ripresa della commercializzazione;
b) la cessione o l'affitto dell'azienda;
c) la cessione della quota, disgiuntamente dall'azienda.
Articolo 20 (Riassegnazione)
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la struttura competente ripartisce, fra i produttori che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno, i quantitativi individuali di riferimento non utilizzati e oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 18 ovvero di revoca ai sensi dell'articolo 19.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente i criteri di ripartizione dei quantitativi individuali di riferimento disponibili, riservando in ogni caso:
a) il 20 per cento ai giovani agricoltori, di età compresa fra i 18 e i 40 anni;
b) il 20 per cento ai proprietari di aziende destinate ad alpeggi o a mayen.
3. I quantitativi individuali di riferimento ripartiti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati sin dalla campagna lattiera in corso.
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Articolo 21 (Vigilanza)
1. Alla vigilanza sull'applicazione della presente legge provvede la struttura competente; i funzionari incaricati sono allo scopo muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
2. I produttori e gli acquirenti devono consentire l'accesso dei funzionari incaricati della vigilanza presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini od altri locali, nonché l'esame della contabilità e di ogni altra documentazione ad essa inerente.
3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 7.000 a euro 100.000.
Articolo 22 (Banca dati regionale)
1. Presso la struttura competente è realizzata una banca dati regionale centralizzata contenente i principali dati relativi alla gestione delle quote latte e alla loro commercializzazione, nonché al monitoraggio dell'applicazione della presente legge.
2. Con provvedimento del dirigente della struttura competente sono definite le modalità di accesso alla banca dati da parte dei privati interessati.
Articolo 23 (Accertamento e applicazione delle sanzioni)
1. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 13, 16, 17, comma 6, e 21, comma 3, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Articolo 24 (Disposizioni finanziarie)
1. La spesa per l'applicazione della presente legge è determinata in euro 35.000 per l'anno 2002 e in annui euro 25.000 a decorrere dall'anno 2003.
2. L'onere di cui al comma 1, per le finalità di cui all'articolo 22, trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05. (Zootecnia) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004:
- per euro 35.000, per l'anno 2002, mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 42835 (Interventi nel settore della zootecnia) dello stesso obiettivo programmatico;
- per annui euro 25.000, per gli anni 2003 e 2004, mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 59640 (Spese per la profilassi e cura delle malattie degli animali) dello stesso obiettivo programmatico.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 13, 16, 17, comma 6, e 21, comma 3, sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.
Président Sur ce sujet la IIIème Commission a examiné ce projet de loi, en exprimant un avis favorable à la majorité avec des amendements. La IIème Commission à son tour a exprimé un avis favorable à la majorité avec adhésion entière aux amendements élaborés par la IIIème Commission.
La parole au rapporteur, le Conseiller Bionaz.
Bionaz (UV) La relazione è anche a nome del Consigliere Ottoz.
Com'è noto l'articolo 2 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta attribuisce alla Regione la competenza primaria in materia di agricoltura. Con questo disegno di legge si intende dare concreta applicazione alle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di regime comunitario di produzione lattiera, competenza attribuita dal decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 238, in base al quale "la Regione disciplina, in conformità ai regolamenti dell'Unione europea e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati ai singoli produttori nell'ambito del territorio regionale, l'assegnazione e il trasferimento delle quote comunque disponibili".
Questa Assemblea è sicuramente al corrente del fatto che in materia di quote latte esiste una normativa caotica sia a livello europeo che nazionale, che voglio qui brevemente ricapitolare. La normativa comunitaria ha preso avvio con l'emanazione, nel 1984, del regolamento CEE n. 856/84, mediante il quale è stato introdotto il diritto di prelievo supplementare: tale misura è nata con la finalità di riequilibrare il mercato lattiero-caseario che presentava in quel momento un forte squilibrio tra offerta e domanda con il conseguente accumularsi di eccedenze produttive.
Il regolamento in questione stabiliva una quantità globale garantita da suddividere tra i singoli Stati membri in base ai quantitativi di latte consegnati sul territorio di ogni Stato nel periodo compreso fra il 1981 e il 1983. Questi quantitativi dovevano poi essere ripartiti all'interno di ogni Stato membro e assegnati a ogni singolo produttore: sono stati così stabiliti i quantitativi individuali di riferimento, il cui superamento avrebbe comportato il pagamento di un somma - il prelievo supplementare appunto - fissata proporzionalmente al prezzo del latte, al fine di scoraggiare la produzione di eccedenze. Il regolamento del 1984 ha subito varie modificazioni e integrazioni nel corso degli anni; l'ultima risale al 2001, con il regolamento CEE n. 1392/2001 del 9 luglio 2001.
La normativa europea è stata recepita a livello nazionale attraverso la legge 26 novembre 1992 n. 468, con la quale venivano disciplinati le modalità di prelievo supplementare e gli adempimenti a carico dei produttori e degli acquirenti. Anche la normativa nazionale è stata oggetto di numerosi interventi di integrazione e di modificazione: numerose funzioni inizialmente attribuite allo Stato sono state trasferite alle regioni, che sono così diventate uno dei principali gestori del sistema quote latte.
Il disegno di legge n. 168 è nato appunto con la finalità di disciplinare la produzione lattiero-casearia nel territorio regionale della Valle d'Aosta, individuando chiaramente quali sono i soggetti interessati e le modalità di attuazione compiuta della normativa comunitaria.
L'articolo 1 pertanto definisce l'oggetto della legge, cioè l'assegnazione e il trasferimento delle quote latte e naturalmente le modalità di prelievo supplementare a carico dei produttori.
L'articolo 2 definisce i soggetti coinvolti nella gestione delle quote latte - produttori e acquirenti -, le quote assegnate a ciascun produttore per la consegna o la vendita diretta e delimita la campagna lattiera al periodo 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo. Questa disciplina ha unificato in un unico quantitativo individuale di riferimento la quota attribuita a ciascun produttore, finora suddivisa ai sensi della legge n. 468/1992 in quota A e B, la prima corrispondente alla quantità di prodotto commercializzata dai produttori nel periodo 1988-1989, la seconda alla maggiore quantità commercializzata dai produttori nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989. Questa unificazione consentirà di semplificare le assegnazioni, snellendo anche la gestione della compensazione e dei trasferimenti temporanei di quota.
L'articolo 3 individua il titolare delle quote in capo al conduttore dell'azienda agricola e il regime "ordinario" di trasferimento delle stesse tra produttori unitamente all'azienda, nonché le modalità di controllo sui trasferimenti da parte della struttura regionale competente.
L'articolo 4 norma le modalità di trasferimento delle quote fra produttori, trasferimento che può avvenire solo nell'ambito del territorio regionale. L'articolo disciplina anche gli affitti temporanei della parte di quota non utilizzata, opzione possibile limitatamente nell'ambito della campagna in corso al momento in cui vengono perfezionati. Questo consentirà alle aziende, che intuiscano in corso di campagna un esubero di produzione, di ricorrere ad un affitto temporaneo per evitare le conseguenze negative legate all'esubero, così come le aziende, che incontrino eventi non previsti nella produzione, possono ricorrere all'affitto temporaneo per ammortizzare le perdite.
L'articolo 5 disciplina la quota assegnata alle aziende di alpeggio, la cui titolarità, per la particolarità dell'azienda, rimane sempre in capo al proprietario, seppur non conduttore.
L'articolo 6 disciplina l'assegnazione dei quantitativi individuali di riferimento ai singoli produttori.
L'articolo 7 disciplina gli adempimenti cui sono tenuti i produttori titolari di quote consegne nei confronti degli acquirenti.
L'articolo 8 disciplina la tenuta dell'albo degli acquirenti di latte abilitati alla raccolta, al trattamento e alla commercializzazione del latte, secondo quanto stabilito in particolare dal regolamento CEE n. 1392/2001.
L'articolo 9 definisce gli obblighi in capo agli acquirenti destinatari di consegne; in particolare si prevede l'obbligo di comunicare mensilmente alla struttura regionale competente la contabilità relativa alle consegne.
L'articolo 10 disciplina la trasmissione annuale, a fine campagna, della contabilità da parte degli acquirenti sia alla struttura regionale che all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di consentire a quest'ultima un adeguato monitoraggio.
L'articolo 11 disciplina la modalità e la misura della trattenuta del prelievo supplementare da parte degli acquirenti dal corrispettivo dovuto ai produttori per il latte ricevuto, a carico dei produttori che, in corso di campagna, superino la quota loro assegnata.
L'articolo 12 disciplina la revoca del riconoscimento dell'acquirente collegata alla perdita dei requisiti stabiliti dal regolamento dell'Unione europea n. 1392/2001 o alla ripetuta violazione della disciplina delle quote. La revoca, da comunicarsi anche ai produttori interessati, ha efficacia una volta decorsi centottanta giorni dalla comunicazione. Qualora l'acquirente dimostri di essere ritornato in possesso dei requisiti richiesti, decorsi dodici mesi dalla revoca potrà ottenere nuovamente il riconoscimento.
L'articolo 13 disciplina le sanzioni a carico dei produttori e degli acquirenti che abbiano violato le prescrizioni loro imposte.
L'articolo 14 disciplina gli obblighi dei produttori titolari di quote vendite dirette, che sono tenuti alla redazione mensile di una dettagliata contabilità.
L'articolo 15 disciplina le modalità di trasmissione della contabilità a carico dei produttori titolari di quote vendite dirette, a fine campagna, alla struttura competente.
L'articolo 16 disciplina le sanzioni a carico dei produttori titolari di quote vendite dirette che non ottemperino gli obblighi che spettano loro.
L'articolo 17 disciplina l'operazione di verifica tra il quantitativo prodotto e consegnato e l'entità globale dei quantitativi individuali di riferimento assegnati ai produttori. L'articolo disciplina anche l'imputazione a ciascun singolo produttore del prelievo supplementare calcolato sull'eventuale eccedenza e prevede una tempestiva informazione per gli acquirenti e i produttori interessati.
L'articolo 18 disciplina la riduzione della quota assegnata a ciascun produttore, disposta dalla struttura competente qualora il singolo produttore non abbia commercializzato nella campagna lattiera precedente oltre il 70 percento del quantitativo individuale di riferimento.
L'articolo 19 disciplina la revoca totale della quota nel caso di mancata commercializzazione per un'intera campagna lattiera o per due campagne per i casi di forza maggiore o cause comunque non imputabili al produttore.
L'articolo 20 disciplina la riassegnazione dei quantitativi oggetto di provvedimenti di riduzione ovvero di revoca. Tali quantitativi sono ripartiti tra i richiedenti con priorità per i giovani agricoltori e i titolari di aziende destinate ad alpeggio o mayen.
L'articolo 21 disciplina l'attività di vigilanza da parte della struttura competente con la previsione di sanzioni a carico di chi ne ostacoli il regolare svolgimento.
L'articolo 22 disciplina l'istituzione e la gestione di una banca dati regionale contenente i dati relativi alla complessiva gestione delle quote.
L'articolo 23 dispone il rinvio alla legge 24 novembre 1981 n. 689 per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.
L'articolo 25, infine, detta le disposizioni finanziarie.
Président La parole à l'Assesseur au budget, aux finances et à la programmation, Agnesod.
Agnesod (UV) Presento un emendamento per fare un allineamento con le disposizioni contenute nel bilancio che è stato approvato ieri, quindi si tratta di citare il bilancio pluriennale 2003-2005, mentre sulle disposizioni finanziarie della legge era indicato il periodo 2002-2004.
Président La discussion est ouverte. Je ferme la discussion générale, s'il n'y a pas de requêtes.
La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.
Perrin (UV) Intervengo innanzitutto per ringraziare i relatori per la relazione completa e molto dettagliata. Ringrazio le commissioni per il lavoro svolto e per il miglioramento che è stato apportato al testo, anche con l'accettazione degli emendamenti proposti.
Vorrei fare due riflessioni, più di natura politica che non nel merito del disegno di legge che è stato già illustrato. Vorrei ricordare il decreto legislativo 22 maggio 2001, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di regime comunitario della produzione del latte", che ha stabilito che la Regione disciplina, in conformità ai regolamenti dell'Unione europea e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati ai singoli produttori nell'ambito del territorio regionale, l'assegnazione e il trasferimento delle quote comunque disponibili.
È pertanto un dovere politico esercitare una competenza attribuita a questa Regione e da noi reclamata da tanti anni ed è al tempo stesso un risultato politico importante ed interessante per questo Consiglio in relazione anche alla competenza primaria in materia di agricoltura attribuita dall'articolo 2 dello Statuto speciale e anche in virtù dell'attuale ripartizione di competenze tra Stato e Regione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che ha ascritto la materia nell'ambito della competenza generale residuale delle regioni. Sappiamo che le norme si applicano alle Regioni a statuto speciale sino all'adeguamento dei rispettivi statuti. Con questo disegno di legge quindi andiamo ad esercitare una nostra competenza, assumendo la responsabilità politica anche di fronte ad eventuali e ventilate possibilità di impugnative da parte del Governo centrale.
Le associazioni di categoria, sentite al momento della stesura del testo, hanno espresso parere favorevole ed apprezzamento per il disegno di legge in oggetto, salvo poi la richiesta da parte dell'Associazione produttori "Coopagrival" - che fra l'altro non era presente al tavolo che era stato convocato proprio per esaminare la proposta di legge - agli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole di un parere in merito, parere che ha sollevato dubbi su alcuni passaggi del disegno di legge. Non voglio commentare qui la procedura, che è perlomeno insolita, ma, alla luce di quanto espresso in questo parere, i nostri uffici e la Direzione affari legislativi della Giunta hanno preso contatti con il funzionario ministeriale e, anche dal punto di vista politico, i nostri Parlamentari sono stati interessati alla questione, in particolar modo il Senatore Rollandin.
Da questo confronto, al quale non abbiamo voluto sottrarci, è emersa la necessità di apportare alcuni emendamenti al testo originale presentato dalla Giunta, emendamenti poi fatti propri dalla III Commissione consiliare. Gli emendamenti prevedono la trasmissione da parte degli acquirenti e dei produttori dei dati riepilogativi, oltre che alla struttura competente dell'Assessorato, anche all'AGEA, questa mi sembra una richiesta logica perché l'AGEA raccoglie e gestisce tutti i dati produttivi nazionali. Viene poi emendato l'articolo 17, dove viene sostituita la parola "compensazione" con la dizione più appropriata alla norma di attuazione: "assegnazione e trasferimento delle quote", assegnazione e trasferimento che vengono effettuati tenendo conto dei quantitativi individuali di riferimento assegnati ai produttori valdostani o ai mayen, in questo caso la quota è relativa all'azienda e non al titolare. Sull'eventuale eccedenza prodotta rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento si applica il prelievo supplementare; tale prelievo viene comunicato ai produttori, agli acquirenti e all'AGEA. L'ultimo emendamento, all'articolo 22, riguarda la banca dati regionale: il dirigente della struttura regionale, oltre a definire le modalità di accesso ai dati da parte dei privati, definisce le modalità di connessione con il sistema informativo agricolo nazionale. Mi sembra corretto che ci sia una compatibilità di dati fra la nostra banca dati e la banca dati nazionale. Gli emendamenti proposti quindi sono assolutamente accettabili e non vanno a modificare le modalità di gestione delle quote nella nostra Regione.
L'obiettivo è solo quello di utilizzare al meglio i quantitativi di riferimento assegnati ai produttori valdostani attraverso una gestione corretta dell'assegnazione e dei trasferimenti, che è stata semplificata nel nostro disegno di legge, così come sono state semplificate le modalità di affitto temporaneo di quote per permettere ai produttori di non sforare, quindi di non andare a pagare i prelievi supplementari. Il significato di questo disegno di legge quindi è forte: innanzitutto ci permette di mantenere all'interno della Regione i quantitativi di riferimento assegnati, permette i trasferimenti disgiuntamente dall'azienda solo in casi ben disciplinati e comunque all'interno della Regione, perché questo è un altro pericolo, cioè una vendita dei diritti al di fuori della Regione. Tutto ciò significa legare meglio la quota all'azienda e al territorio, in maniera particolare per alpeggi e mayen. I quantitativi di riferimento non utilizzati vengono assegnati ai produttori che ne fanno richiesta, i criteri sono definiti con delibera di Giunta, riservando comunque il 20 percento ai giovani agricoltori e il 20 percento ai proprietari di mayen e alpeggi.
È un sistema di gestione delle quote che garantisce, quindi, la peculiarità, la particolarità della gestione delle nostre aziende e permette alle aziende presenti in Valle la possibilità di produrre senza rischiare di andare a pagare il superprelievo.
Président On passe à l'examen de la loi, article par article.
Sur l'article 1er la parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (FI) Anche se è già chiusa la discussione generale, chiedo se l'Assessore ha la benevolenza di dare alcune risposte a domande tecniche che intendiamo porre in merito a questo disegno di legge.
L'Assessore parlava di un disegno di legge politicamente importante perché dà seguito a norme di attuazione che sono state riconosciute alla Regione Valle d'Aosta nel 2001, di un disegno di legge che permette una disciplina compiuta e completa di un settore, quello delle quote latte, che è estremamente importante per il comparto zootecnico valdostano. Naturalmente questo disegno di legge deve essere predisposto in conformità con la normativa comunitaria, come peraltro è stato precisato.
Volevamo sapere quali sono le principali norme comunitarie alle quali questo disegno di legge si è attenuto, in via sintetica naturalmente, non in via analitica. Le altre due domande, più di carattere tecnico, si riferiscono alle quote latte: quante sono le quote latte assegnate in Valle d'Aosta e qual è il valore odierno della singola quota latte.
Président La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.
Perrin (UV) Il principio cardine su cui si fonda la gestione delle quote latte è che viene attribuita ad ogni singolo produttore una quota di riferimento. Tale quota per l'Italia è riferita all'anno di produzione 1983, quando c'è stato il censimento e quindi i produttori hanno fatto la loro dichiarazione di produzione, questa è la base per tutta la gestione delle quote. Alla quota di riferimento si può aggiungere un'altra possibilità di produzione attraverso acquisti, trasferimenti e affitti di quota, ma non si può sforare da essa senza aver rispettato le procedure.
Quindi un produttore ha il diritto di produrre una certa quantità - fra l'altro disciplinato in questa legge e notificato ad ogni inizio di stagione produttiva - dalla quale non può sforare, a meno di intervenire con eventuali trasferimenti o nuove assegnazioni. Tutto si basa su questa quota di riferimento e gli altri orientamenti sono che, se il produttore all'interno della propria campagna non riesce a produrre almeno il 70 percento della quota di riferimento, cioè del suo diritto di produrre, gli viene ridotta proporzionalmente la quota di produzione annuale. Un altro aspetto fondamentale è quello che un produttore se non produce per un'intera campagna, perde la sua quota, a meno che vi siano delle ragioni di carattere eccezionale, che fra l'altro sono disciplinate nella legge, allora in quel caso il produttore può per due campagne non produrre ma, in seguito alle due campagne, qualunque sia la sua situazione, perde il diritto a produrre. Questi sono i cardini su cui è impostata la gestione delle quote. Chi produce di più della quota di riferimento all'interno dell'anno paga il prelievo supplementare ed è l'acquirente che fa da sostituto di imposta e che deve trattenere questo super prelievo al produttore.
Per quanto riguarda l'insieme delle assegnazioni individuali alla Valle d'Aosta, siamo in questo momento a circa 630 mila quintali di latte. La nostra produzione effettiva è sui 530-540 mila quintali annuali: abbiamo quindi la possibilità di gestire gli ulteriori quantitativi, all'interno di queste quote di riferimento, con possibili assegnazioni, trasferimenti o eventuali affitti, in modo corretto senza operare dei super prelievi. Chiaramente il produttore deve rispettare delle regole precise, che sono stabilite da questo disegno di legge. C'è poi la possibilità di nuove assegnazioni, che derivano dalle assegnazioni che a livello europeo vengono distribuite agli Stati membri e che questi riassegnano nuovamente alle regioni. Ci sono quasi tutti gli anni delle nuove assegnazioni, che vengono ripartite all'interno del sistema produttivo e sono le regioni che poi le disciplinano. Sono quindi due le fonti di possibile assegnazione e trasferimento: la prima è il quantitativo che non è stato prodotto e che va a finire in questo bacino ipotetico regionale; l'altra dipende dalle nuove assegnazioni, che sono trasferite alle regioni e che le regioni possono assegnare con criteri di priorità, che in parte sono già definiti nel disegno di legge - ad esempio, il 20 percento ai giovani e il 20 percento agli alpeggi - e che per altra parte sono definiti con delibera di Giunta.
Président Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 28
Votants: 23
Pour: 23
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
A l'article 10 il y a un amendement élaboré par la IIIème Commission, dont je donne lecture:
Emendamento L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10 (Trasmissione della contabilità)
1. Entro il 14 maggio di ogni anno, l'acquirente trasmette alla struttura competente e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'Aima e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), apposita dichiarazione contenente i dati riepilogativi risultanti dalla contabilità di cui all'articolo 9, comma 1, ovvero dichiarazione di non avere ricevuto consegne.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base di modelli forniti dalla struttura competente, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente in materia.".
Je soumets au vote l'article 10 dans le texte amendé:
Conseillers présents: 29
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 30
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 30
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents: 30
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 30
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
A l'article 15 il y a un amendement élaboré par la IIIème Commission, dont je donne lecture:
Emendamento L'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"Articolo 15 (Trasmissione della contabilità)
1. Entro il 14 maggio di ogni anno, il produttore trasmette alla struttura competente e all'AGEA apposita dichiarazione contenente i dati riepilogativi risultanti dalla contabilità di cui all'articolo 14, comma 1, ovvero dichiarazione di non avere ricevuto consegne.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base di modelli forniti dalla struttura competente, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia.".
Je soumets au vote l'article 15 dans le texte amendé:
Conseillers présents: 30
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents: 30
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
A l'article 17 il y a un amendement élaboré par la IIIème Commission, dont je donne lecture:
Emendamento L'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Articolo 17 (Assegnazione e trasferimento delle quote)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura competente effettua la verifica tra la somma dei quantitativi individuali di riferimento, dei quali sono titolari i conduttori di aziende o i proprietari di aziende destinate ad alpeggio o a mayen ubicate nel territorio regionale, e la somma dei quantitativi di latte e di equivalente di latte prodotti.
2. Sull'eventuale eccedenza di quantitativo di latte o di equivalente di latte prodotto rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento, la struttura competente applica il prelievo supplementare ai sensi della normativa comunitaria vigente, imputandolo a ciascun produttore in proporzione alle quantità prodotte in eccedenza rispetto ai quantitativi di riferimento individuali.
3. Entro il 30 luglio di ogni anno, la struttura competente comunica agli acquirenti e ai produttori interessati, nonché all'AGEA, i risultati della verifica e dell'applicazione del prelievo supplementare.
4. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, gli acquirenti e i produttori titolari di quote vendite dirette versano il prelievo supplementare, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), e trasmettono le relative ricevute alla struttura regionale competente; gli acquirenti, nello stesso termine, provvedono altresì a restituire ai produttori le somme trattenute ai sensi dell'articolo 11 ed eccedenti il prelievo, applicato e definito ai sensi del comma 2, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute.
5. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare, la Regione, previa diffida, effettua nei confronti dell'acquirente o del produttore, salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'acquirente inadempiente, la riscossione coattiva delle somme dovute, maggiorate del 100 per cento oltre che degli interessi legali.
6. L'acquirente che non provvede, nel termine di cui al comma 4, alla restituzione delle somme trattenute in eccedenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 7.000 a euro 100.000.".
Je soumets au vote l'article 17 dans le texte amendé:
Conseillers présents: 30
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 18:
Conseillers présents: 30
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 19:
Conseillers présents: 30
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 20:
Conseillers présents: 30
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 21:
Conseillers présents: 30
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
A l'article 22 il y a un amendement élaboré par la IIIème Commission, dont je donne lecture:
Emendamento Al comma 2 dell'articolo 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le modalità di connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito ai sensi della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura).".
Je soumets au vote l'article 22 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 22 (Banca dati regionale)
1. Presso la struttura competente è realizzata una banca dati regionale centralizzata contenente i principali dati relativi alla gestione delle quote latte e alla loro commercializzazione, nonché al monitoraggio dell'applicazione della presente legge.
2. Con provvedimento del dirigente della struttura competente sono definite le modalità di accesso alla banca dati da parte dei privati interessati, nonché le modalità di connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito ai sensi della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura).
Conseillers présents: 30
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 23:
Conseillers présents: 30
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
A l'article 24 il y a l'amendement déposé ce matin par l'Assesseur Agnesod, dont je donne lecture:
Emendamento Il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"2. L'onere di cui al comma 1, per le finalità di cui all'articolo 22, trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05. (Zootecnia) del bilancio di previsione 2002 per l'anno finanziario 2002 e, a decorrere dall'anno finanziario 2003, del bilancio di previsione 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005:
- per euro 35.000, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 42835 (Interventi nel settore della zootecnia) dello stesso obiettivo programmatico;
- per annui euro 25.000, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 59640 (Spese per la profilassi e cura delle malattie degli animali) dello stesso obiettivo programmatico."
Je soumets au vote l'article 24 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 24 (Disposizioni finanziarie)
1. La spesa per l'applicazione della presente legge è determinata in euro 35.000 per l'anno 2002 e in annui euro 25.000 a decorrere dall'anno 2003.
2. L'onere di cui al comma 1, per le finalità di cui all'articolo 22, trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05. (Zootecnia) del bilancio di previsione 2002 per l'anno finanziario 2002 e, a decorrere dall'anno finanziario 2003, del bilancio di previsione 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005:
a) per euro 35.000, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 42835 (Interventi nel settore della zootecnia) dello stesso obiettivo programmatico;
b) per annui euro 25.000, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 59640 (Spese per la profilassi e cura delle malattie degli animali) dello stesso obiettivo programmatico.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 13, 16, 17, comma 6, e 21, comma 3, sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.
Conseillers présents: 30
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 30
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 5 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.