Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 2750 du 25 juillet 2002 - Resoconto

OGGETTO N. 2750/XI Proposta di legge: "Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13, e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni Walser della Valle del Lys)".

Articolo 1 (Modificazione all'articolo 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), le parole "da almeno un triennio ininterrottamente o sono nati in un Comune della Regione" sono sostituite dalle parole "da almeno un anno ininterrottamente".

Articolo 2 (Inserimento dell'articolo 3bis)

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Articolo 3bis

(Condizioni di parità tra i sessi)

1. In attuazione dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. Ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi.".

Articolo 3 (Inserimento dell'articolo 3ter)

1. Dopo l'articolo 3bis, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Articolo 3ter

(Programmi di comunicazione politica)

1. Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i sessi.

2. Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito della propria attività di vigilanza.".

Articolo 4 (Inserimento dell'articolo 3quater)

1. Dopo l'articolo 3ter, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Articolo 3quater

(Messaggi autogestiti)

1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i sessi.

2. Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito della propria attività di vigilanza.".

Articolo 5 (Modificazioni all'articolo 6)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

"5bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale.".

2. Il comma 9 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"9. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a due e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno un anno ininterrottamente in uno dei comuni walser di cui al comma 10. Alle liste di candidati di cui al comma 8 si applica la disposizione di cui all'articolo 3bis, comma 2.".

3. Il comma 10 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"10. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono essere sottoscritte con le modalità di cui al comma 2 e corredate dai moduli di cui all'articolo 7, comma 4, contenenti le firme di almeno venticinque e non più di cinquanta elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni di Issime, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean.".

Articolo 6 (Modificazione all'articolo 7)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 le parole "da almeno tre anni ovvero il certificato di nascita o documento equivalente" sono sostituite dalle seguenti "da almeno un anno".

Articolo 7 (Modificazioni all'articolo 9)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

"a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni;".

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

"e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il ventunesimo anno di età il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, non posseggano il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno un anno;".

Articolo 8 (Sostituzione dell'articolo 27)

1. L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

(Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto)

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo di ciascuna scheda.

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

6. Il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico e, dopo aver fatto attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

8. Compiute queste operazioni, il presidente, dopo aver provveduto a sigillare l'urna, la cassetta o la scatola contenente le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.

9. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara aperta la votazione, che deve terminare alle ore ventidue del giorno stabilito per la votazione.".

Articolo 9 (Modificazione all'articolo 33)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce la tessera elettorale, sulla quale uno scrutatore appone nell'apposito spazio il timbro della sezione, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. L'elettore, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda e una matita copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda.".

Articolo 10 (Modificazione all'articolo 51)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 51 è sostituita dalla seguente:

"d) qualora nessuno dei candidati delle liste di minoranza walser collegate sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, è assegnato un seggio a quella lista presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 8, che abbia ottenuto, nei comuni di Issime, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean, il maggior numero di voti che rappresenti almeno il quaranta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali degli stessi comuni, attribuendo l'ultimo posto della lista con la quale è avvenuto il collegamento al candidato della lista della comunità walser collegata che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.".

Articolo 11 (Inserimento del Titolo Vbis)

1. Dopo il Titolo V della l.r. 3/1993 è inserito il seguente:

"TITOLO VBIS

CONTENIMENTO, PUBBLICITÀ E CONTROLLO DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

Articolo 54bis

(Tipologia delle spese elettorali)

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate:

a) dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri, e su internet;

c) dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;

e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale.

2. Le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, sono calcolate in misura forfetaria in percentuale fissa del venti per cento dell'ammontare complessivo delle spese rendicontate.

3. Non sono considerate spese relative alla campagna elettorale quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità.

Articolo 54ter

(Limiti delle spese elettorali)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascuna lista di candidati, che partecipa all'elezione per il Consiglio regionale, sostenute direttamente o attraverso partiti o movimenti politici, non possono superare la cifra complessiva di 75.000 euro.

2. Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro capite di 1.500 euro.

3. Non sono considerate spese per la campagna elettorale i contributi versati dal candidato al partito, movimento o lista di appartenenza.

4. I limiti delle spese elettorali di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti per le liste di minoranza walser e per i candidati nelle predette liste rispettivamente a 5.000 euro e 500 euro.

Articolo 54quater

(Presentazione dei rendiconti)

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste di candidati che hanno partecipato all'assegnazione dei seggi ed i candidati proclamati eletti devono depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale, sottoscrivendolo sotto la propria responsabilità su apposito modulo predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 54quinquies, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento.

2. L'obbligo di presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale sussiste anche per coloro la cui elezione sia convalidata nel corso della legislatura. La presentazione del rendiconto ha luogo entro trenta giorni dalla data di convalida dell'elezione.

3. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati tutti i contributi e servizi gratuiti provenienti dalle persone fisiche, con l'indicazione nominativa se di importo o valore superiore a 2.500 euro, e tutti i contributi e servizi gratuiti di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi, con l'indicazione nominativa dei soggetti stessi.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione, la Presidenza del Consiglio regionale trasmette i rendiconti alla Commissione di cui all'articolo 54quinquies e dà notizia della presentazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione, indicando altresì l'importo della spesa complessivamente sostenuta.

5. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici.

Articolo 54quinquies

(Commissione di garanzia regionale)

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, di seguito denominata Commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, e da tre dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale.

2. I componenti della Commissione sono nominati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'elezione. La deliberazione individua il presidente della Commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali.

3. I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di un'indennità di presenza da stabilire con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 54sexies

(Controllo delle spese elettorali)

1. La Commissione verifica la conformità alla legge e la regolarità della documentazione, prodotta a giustificazione delle spese, e delle fonti di finanziamento indicate.

2. Qualora dall'esame dei rendiconti e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

3. I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro centoventi giorni dalla ricezione. Tale termine è sospeso nel periodo a disposizione degli interessati per la presentazione delle memorie e dei documenti di cui al comma 2.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 54quater, comma 1, ovvero di quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo in caso di convalida dell'elezione nel corso della legislatura, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della regione può presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

Articolo 54septies

(Obbligo di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione ed al Co.Re.Com. i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

Articolo 54octies

(Messa a disposizione dei locali)

1. A decorrere dal giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, le amministrazioni comunali e regionale sono tenute a mettere a disposizione delle liste presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per le amministrazioni stesse.

Articolo 54novies

(Sondaggi)

1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l'elezione del Consiglio regionale, realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente ed acquirente;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) domande rivolte;

e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;

h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della l. 28/2000.

Articolo 54decies

(Sanzioni per i candidati)

1. In caso di violazione del limite di spesa per la campagna elettorale di cui all'articolo 54ter, comma 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

3. In caso di superamento del limite massimo di spesa consentito dall'articolo 54ter, comma 2, per un ammontare pari o superiore al doppio di quanto in esso stabilito, la Commissione applica il massimo della sanzione di cui al comma 1.

4. La mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'articolo 54quater, comporta, previa diffida da parte della Commissione a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, la decadenza del candidato proclamato eletto.

5. Al fine della dichiarazione di decadenza, la Commissione dà comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione di cui al comma 4 al Presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale pronuncia la decadenza con deliberazione, ai sensi del proprio regolamento interno.

Articolo 54 undecies

(Sanzioni per partiti, movimenti e liste)

1. In caso di violazione del limite di spesa previsto dall'articolo 54ter, comma 1, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite ivi previsto e non superiore al triplo di detto importo.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione delle fonti di finanziamento nel rendiconto, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. In caso di mancata presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, la Commissione, previa diffida a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro.

Articolo 54 duodecies

(Proventi delle sanzioni e rinvio alla normativa statale)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), con esclusione dell'articolo 16, salvo quanto diversamente disposto.".

Articolo 12 (Sostituzione dell'articolo 60)

1. L'articolo 60 è sostituito dal seguente:

"Articolo 60

(Rinvio alla normativa statale)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme per l'elezione alla Camera dei Deputati.".

Articolo 13 (Disposizioni di coordinamento)

1. Le parole "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano nel testo della l.r. 3/1993, sono sostituite dalle parole "Presidente della Regione".

2. Le parole "Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano nel testo della l.r. 3/1993, sono sostituite dalle parole "Presidenza della Regione".

3. Ogni riferimento, nel testo della l.r. 3/1993, al "Pretore" o alla "Pretura" deve intendersi effettuato al "Tribunale ordinario".

4. Ogni riferimento, nel testo della l.r. 3/1993, al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, deve intendersi effettuato, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

5. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 3/1993 le parole "al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco" sono sostituite dalle parole "al Corpo valdostano dei vigili del fuoco".

6. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 3/1993 le parole "comma nove, lettera a)" sono sostituite dalle parole "comma sei".

Articolo 14 (Disposizione finanziaria)

1 La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in annui euro 15.000, grava sull'obiettivo programmatico 2.1.3. (Consultazioni elettorali e referendarie) al capitolo 22800 (Spese per le elezioni del Consiglio regionale) ed alla copertura dell'onere si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Articolo 15 (Abrogazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 62 è abrogato.

Président La parole au Conseiller Tibaldi, pour motion d'ordre.

Tibaldi (FI) Vista la mole di emendamenti che sono stati presentati e che provengono da diverse forze politiche, propongo una breve sospensione.

Président Est-ce que les autres groupes politiques estiment qu'il est utile de pourvoir à une suspension?

(interruzione di un consigliere, fuori microfono)

... Puisqu'elle est demandée par le Conseiller rapporteur, elle a immédiatement lieu.

Le Conseil est suspendu pendant dix minutes.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 18,29 alle ore 18,44.

Président La séance reprend. Nous sommes en train de procéder à l'examen du nouveau texte élaboré par la Ière Commission. Nous avons à examiner en premier chef l'amendement n° 1, présenté par le Président de la Ière Commission, le Conseiller Piccolo, et autres. Pour simplicité, dans la suite de l'examen du projet de loi, ils seront toujours qualifiés comme "amendements Piccolo".

Je donne lecture de l'amendement n° 1:

Emendamento Il titolo è sostituito dal seguente:

"Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13, e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)".

Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents: 31

Votants: 26

Pour: 23

Contre: 3

Abstentions: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 26

Contre: 6

Le Conseil approuve.

A l'article 2 nous avons deux amendements présentés par les Conseillers du groupe "Valle d'Aosta - con l'Ulivo", dont je donne la lecture:

Emendamento All'articolo 3bis, inserito dall'articolo 2, aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente comma:

"2bis. Con la legge finanziaria sono individuate annualmente modalità di sostegno finanziario per i soggetti che perseguono le finalità di cui al comma 1."

Emendamento All'articolo 3bis, inserito dall'articolo 2, aggiungere, dopo il comma 2 bis, il seguente comma:

"2ter. Per la finalità di cui al comma 1, è altresì assicurata la composizione della Giunta regionale con la presenza di entrambi i sessi."

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) In primo luogo chiedo che i due emendamenti vengano votati separatamente. L'emendamento n. 2 è la proposta di un'azione positiva concreta che può essere fatta per valorizzare il ruolo della donna. Credo che, se in quest'aula tutti affermano che si è d'accordo nel promuovere le pari opportunità e però non si fa nessuna azione positiva in questo senso, si finga a sé stessi e si finga all'elettorato.

Président La parole au Conseiller Marguerettaz.

Marguerettaz (SA) Chiedo scusa, ma forse non ho capito: come facciamo a scrivere in legge che si assicura una composizione della Giunta con la presenza di entrambi i sessi, quando è possibilissimo che ci siano tutte le donne elette all'opposizione e neanche una in maggioranza?

Président La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Sono due i motivi per cui propongo la stessa formulazione del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia: il primo è che se c'è questa indicazione in legge, i partiti si preoccuperanno di mettere delle persone in lista e di favorirne l'elezione; il secondo è che, comunque, alcuni partiti andranno in maggioranza e quindi quei partiti della maggioranza avranno delle donne elette. Infine, faccio sempre osservare che c'è anche l'assessore tecnico; chissà perché, quando si parla di assessore tecnico, non si pensa ad una donna assessore tecnico.

Président L'histoire de notre Région d'ailleurs prouve que nous avons eu d'excellents assesseurs techniques au sein de notre Gouvernement dans les deux sexes...

Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe "Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 34

Votants: 9

Pour: 3

Contre: 6

Abstentions: 25 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, La Torre, Lattanzi, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Praduroux, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'amendement n° 2 du groupe "Valle d'Aosta - con l'Ulivo":

Conseillers présents: 34

Votants: 12

Pour: 5

Contre: 7

Abstentions: 22 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Cottino, Cuc, Lanièce, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 28

Contre: 6

Le Conseil approuve.

A l'article 3 nous avons le deuxième amendement du groupe des "amendements Piccolo", dont je donne la lecture:

Emendamento Il comma 2 dell'articolo 3ter della l.r. 3/1993, inserito dall'articolo 3, è sostituito dal seguente:

"2. Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.".

Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 31

Contre: 3

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 3 dans le texte amendé:

Articolo 3 (Inserimento dell'articolo 3ter)

1. Dopo l'articolo 3bis, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Articolo 3ter

(Programmi di comunicazione politica)

1. Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i sessi.

2. Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.".

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 28

Contre: 6

Le Conseil approuve.

A l'article 4 nous avons le troisième amendement du groupe des "amendements Piccolo", dont je donne la lecture:

Emendamento Il comma 2 dell'articolo 3quater della l.r. 3/1993, inserito dall'articolo 4, è sostituito dal seguente:

"2. Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.".

Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 31

Contre: 2

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 4 dans le texte amendé:

Articolo 4 (Inserimento dell'articolo 3quater)

1. Dopo l'articolo 3ter, inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Articolo 3quater

(Messaggi autogestiti)

1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i sessi.

2. Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.".

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 28

Contre: 6

Le Conseil approuve.

A l'article 5 nous avons deux amendements du groupe des "amendements Piccolo", dont je donne la lecture:

Emendamento Il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"2. Il comma 9 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"9. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno un anno ininterrottamente in uno dei comuni walser di cui al comma 10. Alle liste di candidati di cui al comma 8 si applica la disposizione di cui all'articolo 3 bis, comma 2"."

Emendamento Il comma 3 dell'articolo 5 è soppresso.

Je soumets au vote l'amendement n° 4:

Conseillers présents: 34

Votants: 31

Pour: 28

Contre: 3

Abstentions: 3 (Ferraris, Fiou, Nicco)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'amendement n° 5:

Conseillers présents: 34

Votants: 31

Pour: 25

Contre: 6

Abstentions: 3 (Ferraris, Fiou, Nicco)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 5 dans le texte amendé:

Articolo 5 (Modificazioni all'articolo 6)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

"5bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale.".

2. Il comma 9 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"9. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno un anno ininterrottamente in uno dei comuni walser di cui al comma 10. Alle liste di candidati di cui al comma 8 si applica la disposizione di cui all'articolo 3 bis, comma 2"."

Conseillers présents: 34

Votants: 31

Pour: 25

Contre: 6

Abstentions: 3 (Ferraris, Fiou, Nicco)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 28

Contre: 6

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 28

Contre: 6

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 28

Contre: 6

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 28

Contre: 6

Le Conseil approuve.

A l'article 10 nous avons l'amendement n° 6 du groupe des "amendements Piccolo", dont je donne la lecture:

Emendamento L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

(Modificazione all'articolo 51)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 51 è sostituita dalla seguente:

"d) qualora nessuno dei candidati delle liste di minoranza walser collegate sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, è assegnato un seggio a quella lista presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 8, che abbia ottenuto, nei comuni di Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, il maggior numero di voti che rappresenti almeno il quaranta per cento dei voti validamente assegnati a tutte le liste negli stessi comuni, attribuendo l'ultimo posto della lista con la quale è avvenuto il collegamento al candidato della lista della comunità walser collegata che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.".

Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 24

Contre: 3

Abstentions: 6 (Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Nicco, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 10 dans le texte amendé:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 24

Contre: 6

Abstentions: 3 (Ferraris, Fiou, Nicco)

Le Conseil approuve.

A l'article 11 je vous signale l'existence de 9 amendements qui seront mis en votation suivant un ordre différent par rapport à celui de la présentation puisqu'ils sont rapportés à des différents articles insérés dans le même titre de l'article 11.

Je donne lecture de l'amendement n° 1 du groupe "Forza Italia":

Emendamento Articolo 11: al comma 3 dell'articolo 54bis dopo "movimenti politici" aggiungere "e dei gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale alla data di convocazione dei comizi elettorali".

La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI) Abbiamo detto in corso di discussione generale che questa legge ha degli elementi di contraddizione e rileviamo come viene dato un riconoscimento ai partiti, riconoscimento che, come voi sapete, è oggetto di grande dibattito nell'ambito dottrinario e giurisprudenziale con riguardo alla figura dei partiti e non si riconoscono invece i gruppi consiliari che hanno una loro funzione di tipo istituzionale. Ci sembrava che questo emendamento andasse a integrare quella che ritenevamo essere una dimenticanza; ci pare invece di aver capito dalla sospensione che c'è stata che c'è la volontà di non prenderlo in considerazione.

Rileviamo solo che è paradossale che partiti che si presentino alle elezioni e che teoricamente possono essere partiti di disturbo, costituitisi qualche mese prima le elezioni, possono avere degli organi di stampa le cui spese non incidono sulla resocontazione delle spese elettorali in quanto sono organi di stampa dei partiti e che attività di questo tipo dei gruppi consiliari, che hanno un loro riconoscimento istituzionale, incidono su quella che è la resocontazione delle spese elettorali. Ci sembrava una contraddizione da sanare e questo è il senso dell'emendamento.

Président La parole au Conseiller Ottoz.

Ottoz (UV) Il problema è il seguente: l'articolo 11 regola come vanno rendicontate le spese della campagna elettorale, quanto si può spendere, eccetera. Ora, la campagna elettorale non la fanno i gruppi consiliari, la fanno i partiti, i movimenti, le liste; può darsi che un gruppo consiliare decida di candidarsi, diventi una lista. Non si capisce, dato che solo chi partecipa alla competizione elettorale deve presentare successivamente un rendiconto delle spese sostenute, rendiconto che viene esaminato dalla commissione, a che titolo le spese dei gruppi consiliari rientrino nel discorso della campagna elettorale poiché i gruppi consiliari non saranno mai candidati in quanto tali alla campagna elettorale e quindi non saranno tenuti a rendicontare; allora è inutile dire che le loro spese non costituiscono oggetto di rendicontazione.

Président La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI) Come dichiarazione di voto e per prendere atto dell'interpretazione data dal Consigliere Ottoz, Consigliere di maggioranza, che è diversa rispetto alla valutazione che è emersa in corso di sospensione. Il Consigliere sostiene che questo emendamento è pleonastico in quanto dice che di fatto queste spese non sono da resocontare. Prendiamo atto che questa è l'interpretazione che viene data dalla maggioranza…

(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

… pensavo che parlasse a nome della maggioranza.

Président Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe "Forza Italia":

Conseillers présents: 34

Votants: 8

Pour: 3

Contre: 5

Abstentions: 26 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Lanièce, La Torre, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry, Viérin D. et Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

A l'article 11 nous avons l'amendement n° 7 du groupe des "amendements Piccolo", dont je donne la lecture:

Emendamento Il comma 1 dell'articolo 54novies della l.r. 3/1993, inserito dall'articolo 11, è sostituito dal seguente:

"1. Nei quindici giorni precedenti la data dell'elezione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto.".

Je le soumets au vote:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 31

Contre: 3

Le Conseil approuve.

A l'article 11 il y a l'amendement n° 8 du groupe des "amendements Piccolo" toujours, dont je donne la lecture:

Emendamento Dopo il comma 1 dell'articolo 54novies della l.r. 3/1993, inserito dall'articolo 11, è inserito il seguente:

"1bis. Il Co.Re.Com. determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.".

Je le soumets au vote:

Conseillers présents: 34

Votants: 31

Pour: 28

Contre: 3

Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 11 nous avons l'amendement n° 5 du groupe "Forza Italia", dont je donne la lecture:

Emendamento Articolo 11: al comma 1 dell'articolo 54decies sostituire "da 2.500 euro a 25.000 euro" con "pari al doppio delle spese in eccesso".

La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI) Illustriamo sinteticamente la filosofia che ha animato gli emendamenti dal n. 2 al n. 6 perché, anche se verranno posti in votazione separatamente, si riconducono ad un unico principio: il principio di rendere credibili le sanzioni che la legge prevede. A fronte di spese contenute per quanto riguarda la propaganda elettorale, soprattutto in riferimento a quella personale (1.500 euro), abbiamo delle sanzioni che sono spropositate, la sanzione massima arriva ad una cifra di 150 mila euro. Riteniamo che una sanzione del genere faccia perdere di credibilità, più che intimorire il candidato o i candidati, perciò reputavamo che fosse opportuno riportarla a delle misure che fossero praticabili e soprattutto applicabili.

Ci pare di capire che, nel corso della sospensione, sia emerso il parere contrario della maggioranza rispetto ai nostri emendamenti, dunque prendiamo atto che in questa legge c'è la sproporzione fra i tetti di spesa, che si vogliono tenere bassi, e le sanzioni che sono esagerate; non c'è proporzione fra il fatto che si vuole sanzionare e la sanzione che si va ad erogare.

Non capiamo quale sia la filosofia, se è quella della deterrenza o meno; riteniamo che, se la filosofia è questa, forse è una filosofia sbagliata ed è sbagliata perché abbiamo visto come in altre situazioni completamente diverse rispetto a questa, quando gli amministratori pubblici sono venuti a giudizio innanzi la magistratura contabile, il reperimento di cifre facilmente conteggiate da importi consistenti non ha poi trovato totale e concreta applicazione, nel senso che non si è riusciti a concretizzare l'incasso di queste cifre.

Il contesto era diverso; a maggior ragione in situazioni di questo tipo, dove si presume che non ci siano a monte illeciti che possono avere in qualche maniera ingrassato certi conti, ci sembra effettivamente spropositato…

Président Je soumets au vote l'amendement n° 5 du groupe "Forza Italia":

Conseillers présents: 34

Votants: 6

Pour: 3

Contre: 3

Abstentions: 28 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lanièce, La Torre, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry, Viérin D. et Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Est-ce que les Conseillers de "Forza Italia" considèrent par conséquent que sont retirés les autres articles dont M. Frassy a illustré conjointement la philosophie? Nous considérons donc retirés, suite à cette votation, les amendements n° 2, n° 3, n° 4 et n° 6, dont je donne lecture:

Emendamenti - Articolo 11: al comma 1 dell'articolo 54undecies sostituire con "In caso di violazione del limite di spesa previsto dall'articolo 54ter comma 1 la Commissione applica le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nei commi seguenti."

- Articolo 11: al comma 2 dell'articolo 54undecies sostituire "da 10.000 euro a 100.000 euro" con "pari al doppio delle somme non resocontate".

- Articolo 11: al comma 3 dell'articolo 54undecies sostituire "150.000 euro" con "75.000 euro".

- Articolo 11: soppressione del comma 3 dell'articolo 54decies.

A l'article 11 il y a l'amendement n° 9 du groupe des "amendements Piccolo", dont je donne la lecture:

Emendamento Il comma 2 dell'articolo 54undecies della l.r. 3/1993, inserito dall'articolo 11, è sostituito dal seguente:

"2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.".

Je le soumets au vote:

Conseillers présents: 34

Votants: 31

Pour: 28

Contre: 3

Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 11 dans le texte ainsi amendé:

Articolo 11 (Inserimento del Titolo Vbis)

1. Dopo il Titolo V è inserito il seguente:

"TITOLO VBIS

CONTENIMENTO, PUBBLICITÀ E CONTROLLO DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

Articolo 54bis

(Tipologia delle spese elettorali)

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate:

a) dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri, e su internet;

c) dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;

e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale.

2. Le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, sono calcolate in misura forfetaria in percentuale fissa del venti per cento dell'ammontare complessivo delle spese rendicontate.

3. Non sono considerate spese relative alla campagna elettorale quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità.

Articolo 54ter

(Limiti delle spese elettorali)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascuna lista di candidati, che partecipa all'elezione per il Consiglio regionale, sostenute direttamente o attraverso partiti o movimenti politici, non possono superare la cifra complessiva di 75.000 euro.

2. Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro capite di 1.500 euro.

3. Non sono considerate spese per la campagna elettorale i contributi versati dal candidato al partito, movimento o lista di appartenenza.

4. I limiti delle spese elettorali di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti per le liste di minoranza walser e per i candidati nelle predette liste rispettivamente a 5.000 euro e 500 euro.

Articolo 54quater

(Presentazione dei rendiconti)

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti e delle liste di candidati che hanno partecipato all'assegnazione dei seggi ed i candidati proclamati eletti devono depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale, sottoscrivendolo sotto la propria responsabilità su apposito modulo predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 54quinquies, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento.

2. L'obbligo di presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale sussiste anche per coloro la cui elezione sia convalidata nel corso della legislatura. La presentazione del rendiconto ha luogo entro trenta giorni dalla data di convalida dell'elezione.

3. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati tutti i contributi e servizi gratuiti provenienti dalle persone fisiche, con l'indicazione nominativa se di importo o valore superiore a 2.500 euro, e tutti i contributi e servizi gratuiti di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi, con l'indicazione nominativa dei soggetti stessi.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione, la Presidenza del Consiglio regionale trasmette i rendiconti alla Commissione di cui all'articolo 54quinquies e dà notizia della presentazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione, indicando altresì l'importo della spesa complessivamente sostenuta.

5. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici.

Articolo 54quinquies

(Commissione di garanzia regionale)

1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, di seguito denominata Commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, e da tre dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale.

2. I componenti della Commissione sono nominati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'elezione. La deliberazione individua il presidente della Commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali.

3. I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di un'indennità di presenza da stabilire con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 54sexies

(Controllo delle spese elettorali)

1. La Commissione verifica la conformità alla legge e la regolarità della documentazione, prodotta a giustificazione delle spese, e delle fonti di finanziamento indicate.

2. Qualora dall'esame dei rendiconti e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

3. I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro centoventi giorni dalla ricezione. Tale termine è sospeso nel periodo a disposizione degli interessati per la presentazione delle memorie e dei documenti di cui al comma 2.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 54quater, comma 1, ovvero di quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo in caso di convalida dell'elezione nel corso della legislatura, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della regione può presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

Articolo 54septies

(Obbligo di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione ed al Co.Re.Com. i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).

Articolo 54octies

(Messa a disposizione dei locali)

1. A decorrere dal giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale, le amministrazioni comunali e regionale sono tenute a mettere a disposizione delle liste presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per le amministrazioni stesse.

Articolo 54novies

(Sondaggi)

1. Nei quindici giorni precedenti la data dell'elezione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. Il Co.Re.Com. determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l'elezione del Consiglio regionale, realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente ed acquirente;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) domande rivolte;

e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;

h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della l. 28/2000.

Articolo 54decies

(Sanzioni per i candidati)

1. In caso di violazione del limite di spesa per la campagna elettorale di cui all'articolo 54ter, comma 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

3. In caso di superamento del limite massimo di spesa consentito dall'articolo 54ter, comma 2, per un ammontare pari o superiore al doppio di quanto in esso stabilito, la Commissione applica il massimo della sanzione di cui al comma 1.

4. La mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'articolo 54quater, comporta, previa diffida da parte della Commissione a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, la decadenza del candidato proclamato eletto.

5. Al fine della dichiarazione di decadenza, la Commissione dà comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione di cui al comma 4 al Presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale pronuncia la decadenza con deliberazione, ai sensi del proprio regolamento interno.

Articolo 54 undecies

(Sanzioni per partiti, movimenti e liste)

1. In caso di violazione del limite di spesa previsto dall'articolo 54ter, comma 1, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite ivi previsto e non superiore al triplo di detto importo.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. In caso di mancata presentazione del rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, la Commissione, previa diffida a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro.

Articolo 54 duodecies

(Proventi delle sanzioni e rinvio alla normativa statale)

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), con esclusione dell'articolo 16, salvo quanto diversamente disposto.".

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 28

Contre: 6

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 28

Contre: 6

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 28

Contre: 6

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 28

Contre: 6

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 28

Contre: 6

Le Conseil approuve.

Il y a encore l'amendement n° 10 du groupe des "amendements Piccolo". Puisqu'il prévoit l'insertion de deux nouveaux articles, je mettrais séparément en votation ces deux articles, dont je donne lecture:

Emendamento Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

"Capo II

Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47

Articolo 16

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

(Individuazione dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 1, la Regione individua i Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime quali sedi delle popolazioni di lingua tedesca della valle del Lys appartenenti alla comunità walser.".

Articolo 17

(Modificazione dell'articolo 4)

1. La lettera c) de comma 2 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

"c) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di cui all'articolo 2, uno per Comune, designato dal Consiglio comunale;"."

Je soumets au vote l'article 16:

Conseillers présents: 33

Votants: 28

Pour: 24

Contre: 4

Abstentions: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 17:

Conseillers présents: 33

Votants: 28

Pour: 24

Contre: 4

Abstentions: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 34

Votants: 31

Pour: 25

Contre: 6

Abstentions: 3 (Ferraris, Fiou, Nicco)

Le Conseil approuve.

Le projet de loi régionale n° 166 est ainsi adopté et il sera soumis à la procédure prévue par les alinéas 3ème et 4ème de l'article 15 de notre Statut en ce qui concerne l'éventualité d'un référendum confirmatif.