Objet du Conseil n. 2267 du 14 novembre 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 2267/XI Applicazione dell’articolo 7 del calendario venatorio 2001/2002 in riferimento alla caccia di selezione al cervo. (Interrogazione)
Interrogazione Osservato che l'articolo 7 del Calendario venatorio per la stagione 2001/2002, approvato con deliberazione n. 2314/2001 della Giunta regionale, prevede che la caccia di selezione al cervo sia consentita per tre giorni alla settimana (?), indipendentemente dalle giornate scelte all'atto di tesseramento;
Ritenuto che tale previsione, intesa a favorire i cacciatori sia da una parte poco comprensibile e, dall'altra in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 18 legge 11 febbraio 1992, n. 157 relativo ai periodi di attività venatoria;
Creduto opportuno avere chiarimenti al riguardo;
il sottoscritto Consigliere regionale
Interroga
l'Assessore competente per sapere:
- per quali motivi, in riferimento alla caccia del cervo, si è concesso ai cacciatori di scegliere a piacimento i giorni di attività, non tenendo conto della normativa vigente in materia.
F.to: Curtaz
PrésidentLa parole à l’Assesseur à l’agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.
Perrin (UV)Probabilmente l’interrogazione del Consigliere Curtaz è fondata su un'interpretazione non corretta della normativa vigente in materia di caccia, in particolare dell’articolo citato, il n. 18 della legge nazionale n. 157/1992. L’articolo 18, al comma quinto,
prevede che le giornate di caccia settimanali non possano essere superiori a tre e che le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è in ogni caso sospeso. Nel pieno rispetto di questa normativa, la Giunta regionale nella deliberazione del 25 giugno 2001, con la quale approvava il calendario venatorio per la stagione venatoria 2001-2002, all’articolo 7, mentre ha previsto che la caccia vagante possa essere esercitata per tre giorni alla settimana scelti all’atto del tesseramento dal cacciatore, ha invece stabilito che la caccia di selezione al cervo possa essere esercitata sempre per tre giorni alla settimana, ma indipendentemente dalle giornate scelte all’atto del tesseramento.
Questa scelta è motivata dalla particolare natura della caccia di selezione, attuata sulla base di ben precisi piani di prelievo, condizione essenziale per la corretta gestione della popolazione di fauna selvatica in un determinato territorio.
Quindi la libertà, fra virgolette, di scelta dei tre giorni della settimana da parte del cacciatore ha lo scopo di favorirlo affinché possa contribuire, prelevando il capo assegnato a mantenere l’equilibrio della popolazione dei cervi e la loro giusta densità sul territorio. I piani di prelievo vengono stabiliti sulla base dei censimenti e vengono eseguiti in modo da raggiungere gradualmente un equilibrio all’interno della popolazione faunistica e all’interno del territorio. Questo per salvaguardare la fauna, per salvaguardare il bosco e per salvaguardare le attività agricole praticate sul territorio.
PrésidentLa parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU)Prendo atto della risposta che mi ha dato l’Assessore, cioè prendo atto che l’Assessore dà un'interpretazione di questa norma diversa dalla mia. Un'interpretazione possibile esaminando il tenore letterale della norma medesima, però non sarei così convinto che la sua interpretazione sia quella giusta e la mia quella errata, questo me lo consenta perché, quando si fa riferimento alla libertà di scelta del cacciatore, si fa riferimento a una libertà di scelta a priori, cioè all’inizio della stagione venatoria, non ad una libertà di scelta che si rinnova di giorno in giorno, qual è la libertà di scelta che viene indicata in questa norma.
Allora la legge prevede, a mio giudizio - mi sembra la cosa fra l’altro di maggior buon senso -, che, salvo il martedì o il venerdì, il cacciatore scelga all’inizio della stagione venatoria i tre giorni che desidera, ma poi quei tre giorni non si modificano più.
Invece con questa delibera è stato deciso che di volta in volta il cacciatore decida quali sono i tre giorni in cui egli può esercitare l’attività venatoria. Ripeto: non nego che fra le interpretazioni possibili ci sia anche quella data dall’Assessore, però mi sembra che fra le interpretazioni possibili la mia sia la più logica da un punto di vista normativo e secondo buon senso. La sua è più logica dal punto di vista del cacciatore perché si trova la libertà di andare a caccia sostanzialmente quando vuole. Come l’avete interpretata voi in quella delibera della Giunta, questa norma è come se non esistesse?
(interruzione dell’Assessore Perrin, fuori microfono)
? sì, Assessore, perché, salvo il martedì e il venerdì, il cacciatore può andare a caccia quando vuole nei limiti di tre giorni alla settimana, per il cervo. Quindi prendo atto, ma non capisco e non condivido.
