Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 2153 du 25 juillet 2001 - Resoconto

OGGETTO N. 2153/XI Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11".

Articolo 1 (Integrazione all'articolo 8)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 2000, n. 11, è aggiunto il seguente:

"5bis. I progetti di ricerca possono essere sviluppati parzialmente all'esterno del territorio regionale per un periodo massimo di 18 mesi, a condizione che la tecnologia acquisita sia applicata nell'impresa, nel consorzio o nel centro di ricerca richiedente il contributo per il completamento del progetto.".

Articolo 2 (Norma transitoria)

1. La disposizione di cui al comma 5bis dell'articolo 8 della l.r. 84/1993, introdotto dall'articolo 1, si applica anche ai progetti di ricerca presentati dopo l'entrata in vigore della l.r. 11/2000.

PrésidentJe rappelle que le projet de loi n° 121 a reçu l’avis favorable à la majorité de la part de la IVème Commission du Conseil.

La parole au rapporteur, le Conseiller Praduroux.

Praduroux (UV)Lo sviluppo del tessuto industriale valdostano passa necessariamente attraverso la capacità di saper proporre prodotti innovativi ricchi di contenuti tecnologici e in grado di sostenere la sfida dei mercati.

Al fine di perseguire tale obiettivo è indispensabile poter contare su investimenti nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, nella sperimentazione di nuove tecniche e di nuovi materiali, investimenti che devono coinvolgere di pari passo anche lo sviluppo e l'ottimizzazione delle risorse umane e funzionali dell'azienda.

Ciò significa creare nuove opportunità per il personale puntando sulla formazione con stages di conoscenza e di esperienza all'esterno della Valle d'Aosta per incrementare l'allargamento della conoscenza tecnologica all'interno del comparto industriale valdostano.

Le ricadute in questo senso non possono che essere positive e in grado di assicurare un innalzamento del livello di preparazione dei tecnici, di migliorare la qualità e l'offerta della produzione, di impiantare nuove linee di produzione tecnologicamente avanzate, di favorire una mentalità più aperta e sensibile alla necessità di un costante aggiornamento rispetto alla rapidità dell'evoluzione tecnologica.

Il sostegno all'industria valdostana passa anche attraverso provvedimenti che prevedono incentivi all'attività di ricerca proprio in una Regione dove i centri di ricerca, per la logica dei numeri ridotti, possono incontrare difficoltà di sviluppo. È quindi importante offrire occasioni di ricerca innovativa che utilizzino il confronto con le esperienze esterne.

Il disegno di legge n. 121 consente di compiere un passo avanti in un settore delicato e nevralgico quale è appunto la ricerca. Non solo sostegno ai centri di ricerca allestiti in loco, ma promozione e sostegno per azioni mirate di ricerca presso altri centri scientifici e industriali all'esterno del territorio regionale, con esperienze utili per il personale tecnico e direttivo che dovrà poi ritornare in Valle per operare nei vari settori industriali.

La legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, ha la finalità di incentivare l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi da parte delle imprese industriali.

La legge considera quali soggetti beneficiari: le imprese industriali, i consorzi fra imprese industriali e i centri di ricerca il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al 70 percento da imprese industriali.

La legge regionale 18 aprile 2000, n. 11 ha incluso appunto tra i beneficiari anche i centri di ricerca.

Per attuare progetti di ricerca particolarmente complessi o nel caso di strutture di ricerca di recente costituzione può essere necessario un periodo di acquisizione di nuove conoscenze. In questa fase le imprese possono avere l'esigenza di dover affrontare spese per prestazioni di sviluppo tecnologico presso terzi o prestazioni del personale dell'industria presso altre strutture fuori della Valle d'Aosta. In tal modo è possibile per il soggetto attuatore acquisire le competenze utili per sviluppare il progetto.

In base al disegno di legge regionale n. 121 tali spese, anche se effettuate all'esterno del territorio regionale, sono ammesse a contributo purché le conoscenze così acquisite vengano applicate nel soggetto che richiede lo stesso contributo per proseguire e completare il progetto di ricerca.

Considerando le dimensioni necessariamente ridotte delle strutture di ricerca delle imprese valdostane si comprende come sia utile l'acquisizione di conoscenze anche mediante l'inserimento di ricercatori in strutture esterne alla realtà valdostana.

Le spese devono riguardare un periodo di durata limitata (il massimo è fissato in 18 mesi) al fine di incentivare il soggetto attuatore ad accelerare il trasferimento delle conoscenze.

Il disegno di legge n. 121 stabilisce infatti all'articolo 1 l'integrazione dell'articolo 8 della legge n. 84 del 7 dicembre 1993 (sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 2000, n. 11).

Con tale previsione sarà possibile sviluppare i progetti di ricerca parzialmente all'esterno del territorio regionale per un periodo massimo di 18 mesi a condizione che la tecnologia acquisita sia applicata nell'impresa, nel consorzio o nel centro di ricerca richiedente il contributo per il completamento del progetto. Tale disposizione sarà applicata anche ai progetti di ricerca presentati dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2000, ai quali si è ritenuto opportuno estendere i benefici del presente disegno di legge.

Rispetto a quanto già stanziato in bilancio per il finanziamento dell'articolo 8 della legge regionale n. 84/1993, il presente disegno di legge non comporta maggiori spese.

PrésidentLa discussion est ouverte.

La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (FI)Indubbiamente la ricerca, la qualità e lo sviluppo sono fattori estremamente importanti per l’economia e quindi anche per l’economia valdostana ed è naturale che ci sia una legge, come la legge n. 84/1993 e successive modificazioni, a disciplinarne gli interventi.

La relazione del Consigliere Praduroux tuttavia non ha fornito ulteriori lumi rispetto a quella allegata al disegno di legge, che più che un disegno di legge potremmo chiamare leggina, perché? Perché questa legge lascia delle incognite o meglio suscita delle perplessità che non hanno avuto risposta né nella relazione del Consigliere, né nel corso dell’esame in commissione.

Si fa riferimento attraverso questo articolo di legge allo sviluppo dei progetti di ricerca anche all’esterno del territorio regionale, sviluppo che può essere effettuato parzialmente. Cosa vuol dire parzialmente?

La parzialità è un concetto che, se prendiamo la scala da 0 a 100, va da 1 a 99; chi stabilisce qual è questo valore di parzialità? Praticamente noi finanziamo, come Regione Valle d’Aosta, progetti che possono essere effettuati al di fuori del territorio regionale ma in che misura?

Questa legge non chiarisce essenzialmente quali sono le "nicchie", le prospettive che si vogliono incentivare e che si vogliono sviluppare.

Abbiamo inoltre degli esempi recenti che non depongono a favore di quelle che sono le esperienze di ricerca finanziate in Valle d’Aosta e l’Assessore lo sa perché abbiamo presentato anche delle interpellanze a tale proposito.

Cito ad esempio la Viasystems, peraltro industria che è vicino al luogo di residenza del Consigliere relatore, nei confronti della quale la Regione ha impegnato 3,5 miliardi per un progetto di ricerca finalizzato allo sviluppo e allo studio del "chip carrier", settore della telefonia: un'esperienza pressoché fallimentare, per non dire tale.

Erano previsti a fronte degli stanziamenti da parte della Regione, delle assunzioni a regime. In realtà non ci sono state né assunzioni né sviluppo, anzi, come corrispettivo, ci siamo visti recapitare - se così si può dire - delle richieste di cassa integrazione da parte dell’azienda.

Questo era un esempio. Pertanto questa legge dovrebbe anche essere momento in cui si chiarisce da parte della Giunta regionale, che è il proponente del disegno di legge, quali sono le finalità e qual è la fotografia dell’intervento della Regione nel settore della ricerca e della qualità dello sviluppo e quali sono stati i risultati ottenuti. Invece no, il discorso viene liquidato con poche righe contenute in una relazione e con qualche parola in più esplicitata dal Consigliere relatore, che peraltro ha parafrasato quanto scritto dall’Assessore, su quelli che sono i contenuti di questi due articoli.

Allora, se i progetti di ricerca possono essere sviluppati parzialmente, cosa significa parzialmente al di fuori del territorio regionale? Non lo hanno spiegato né l’Assessore né il relatore. Forse in aula possiamo avere oggi una risposta più completa che ci illumini su questa scelta.

Si fa poi riferimento ad un termine massimo di 18 mesi, periodo di durata limitata entro il quale può essere formato il personale presso altre strutture, presso altri centri di ricerca. Anche qui con quale criterio sono stati scelti questi limiti temporali e non altri? Noi stabiliamo per legge che in 18 mesi deve essere formata una persona: potrebbe essere di più come potrebbe essere di meno.

Ma soprattutto, come mai andiamo ad investire risorse finanziarie della Valle d’Aosta per esperienze di ricerca che non necessariamente devono avere sede in Valle? Allora questa leggina, Assessore, cosa cela? A favore di chi e di quale settore, se non di quale soggetto, oggi viene proposta e viene adottata? È una legge che nel suo insieme stride un po' con quella che è una sorta di politica protezionistica che è stata censurata recentemente anche dalla Corte costituzionale in materia di appalti di lavori pubblici.

La Corte costituzionale con una recente sentenza ha cassato un articolo della legge n. 12/1996 perché riduceva la possibilità di concedere appalti nell'edilizia ad esterni, favorendo le sole imprese aventi la sede sociale o stabile organizzazione nella nostra regione. Qui il ragionamento è diametralmente opposto: da un protezionismo eccessivo andiamo ad un dispendio di risorse al di fuori dei nostri confini. Un comportamento che potrebbe essere anche interessante, ma dovremmo capire a quale fine, a vantaggio di chi, per che cosa, viste le esperienze passate, fra le quali quella della Viasystems.

I vostri interventi, e mi dispiace che il Consigliere Praduroux non abbia approfondito la questione, non hanno fornito lumi in materia. Auspichiamo che l’intervento dell’Assessore, anche perché doveroso a questo punto, ci possa dare qualche motivazione in più per giudicare favorevolmente questo disegno di legge.

PrésidentD’autres conseillers en discussion générale? La discussion est close.

La parole à l’Assesseur à l’industrie, à l’artisanat et à l’énergie, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE)Premesso che per quanto riguarda la ricerca credo che ci sia un totale consenso, d’altronde la relazione del Consigliere Praduroux ha illustrato le finalità e gli obiettivi della ricerca e direi che è stata anche una relazione ampia rispetto a quella che è la dimensione della legge, è vero che la ricerca rafforza un apparato e un'azienda, ed è altrettanto vero che la ricerca non può mettere un'azienda al riparo da crisi cicliche. Ora, Motorola, Nokia, Ericsson, fanno ricerca, ma sappiamo tutti che questo è un settore collegato alla telefonia che è in crisi, quindi eviterei di collegare la questione della ricerca alle vicende congiunturali della Viasystems che seguono logiche completamente diverse.

La legge che qui viene presentata è una legge molto sintetica e di buon senso e spiego perché.

La ricerca è un metodo sperimentale e questo vale anche per quanto riguarda gli aspetti di tipo legislativo, nel senso che con il tempo si è verificata la necessità - proprio perché all’interno della Regione non esistono centri di ricerca (anzi l’ultima modifica, quella fatta nel 2000, è andata proprio nella direzione di costituire un centro di ricerca in Valle, il Centro Dora, quello costituito presso la Tecdis) - di poter addestrare il personale, siccome la legge sulla ricerca finanzia oltre alla ricerca in senso stretto anche la formazione, presso centri di ricerca esterni alla Valle per periodi limitati in quanto, non essendoci un centro di ricerca in Valle, è necessario ricorrere a quelli che ci sono all’esterno. Nel "caso Dora" si è fatto ricorso ai centri di ricerca della SGS Thompson.

In questo caso si è verificata la necessità, proprio per rafforzare questo settore, di introdurre questa innovazione nella legge stessa che ha una valenza immediata per quanto riguarda questo centro di ricerca, ma ha una potenziale valenza anche per altre iniziative che si intendessero creare in Valle.

Sicuramente non è intenzione dell’Amministrazione regionale far sì che la ricerca si faccia all’esterno della Regione tant’è che si dice che la condizione è che la tecnologia acquisita venga applicata nell'impresa e la condizione è appunto quella di avere l’impresa con sede e unità operativa in Valle. Come dicevo, è un provvedimento di buon senso rispetto?

(interruzione del Consigliere Tibaldi, fuori microfono)

? dunque: "I progetti possono essere sviluppati parzialmente all’esterno del territorio regionale per un periodo massimo di 18 mesi, a condizione che la tecnologia acquisita sia applicata nell'impresa, nel consorzio, nel centro di ricerca richiedente il contributo per il completamento del progetto".

Siccome chi può chiedere il contributo è un'azienda che abbia un'unità locale in Valle e voi sapete che il requisito della sede sociale in Valle non è più possibile per le norme comunitarie sulla concorrenza, qui si fa riferimento all'impresa richiedente che deve avere un'unità locale nella nostra regione. Questo avviene per tutte le norme che finanziano le imprese in Valle: vale per la ricerca, vale per le incentivazioni nel settore industriale, nel commercio, nel turismo e quant’altro, quindi questa cautela c’è.

Si è verificata la necessità di fare questo provvedimento che, come avete visto, non ha neanche una necessità di copertura di spesa proprio perché l’entità della spesa è limitata ed è coperta dagli stanziamenti che già ci sono, quindi non è stravolgente dal punto di vista del principio.

È un'operazione che consente di portare avanti un progetto di ricerca che già si è attivato in Regione, quindi diventa un contributo a rafforzare il settore della ricerca che è un elemento importante per l'impresa valdostana.

PrésidentOn passe à l’examen de la loi article par article.

Je soumets au vote l’article 1er:

Conseillers présents: 27

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l’article 2:

Conseillers présents: 28

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 28

Votants: 25

Pour: 25

Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Sur cela nous levons notre séance en rappelant que nous sommes convoqués en séance nocturne également et nos travaux reprendront à 21 heures.

La séance se termine à 20 heures 1.