Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 146 du 9 novembre 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 146/IX - ISTITUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI PER L'ANNO ACCADEMICO 1988/89. - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

PRESIDENTE:Do lettura della deliberazione in oggetto.

IL CONSIGLIO

- Richiamata la propria deliberazione n. 248/VIII in data 14 dicembre 1983 con la quale sono state approvate norme per l'attribuzione di assegni di studio a studenti universitari per l'anno accademico 1983/84;

- Richiamati altresì i successivi provvedimenti consiliari n. 853/VIII, 1521/VIII, 2267/VIII e 2985/VIII rispettivamente in data 25 ottobre 1984, 26 settembre 1985, 6 ottobre 1986 e 9 luglio 1987 con i quali sono state istituite, per gli anni accademici 1984/85, 1985/86, 1986/87 e 1987/88, analoghe provvidenze e approvate nel contempo alcune modifiche ed integrazioni alle relative norme di attribuzione;

- Ritenuto opportuno istituire, anche per l'anno accademico 1988/89, i benefici di cui trattasi;

DELIBERA

1°) di approvare l'istituzione, per l'anno accademico 1988/89, degli assegni di studio di cui in premessa per una spesa complessiva di Lire 300.000.000;

2°) di impegnare la suddetta spesa di lire 300.000.000 con imputazione della stessa al capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989 corrispondente al capitolo 44200 del bilancio di previsione per l'anno 1988 ("Concessione di borse, assegni e sussidi straordinari di studio");

3 ° ) di stabilire che all’eventuale ulteriore impegno di spesa, qualora le domande fossero superiori al previsto, e alla liquidazione dei benefici di cui trattasi, si provveda con successive deliberazioni di Giunta;

4°) di confermare le norme approvate con i provvedimenti consiliari citati in premessa, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

ART. 1

- punto 5:

i riferimenti all'anno 1987 e al 30. 9.1987 devono intendersi fatti rispettivamente al 1988 e al 31.10.1988;

- il punto 6 è così sostituito:

6) appartengano a nuclei familiari il cui reddito complessivo, relativo all'anno 1987, desunto dal mod. 101 o dal mod. 740 e rettificato secondo quanto previsto dai successivi artt. 3 e 4, non superi Lire 29.000.000;

ART. 2

- i punti 1) e 2) sono così sostituiti:

1) Qualora alla formazione del reddito, di cui al punto 6) dell'art. 1, concorrano redditi di lavoro dipendente o da pensione, questi sono calcolati nella misura del 60% del relativo reddito imponibile.

2) Qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano perdite derivanti dall’esercizio di attività di lavoro autonomo, di impresa o di partecipazione, tali perdite non saranno prese in considerazione ed il reddito complessivo sarà pari pertanto alla sommatoria di tutti gli altri redditi dichiarati nel quadro N.

- i punti 3 e 4 vengono eliminati;

- nelle specificazioni i riferimenti all'anno 1986 devono intendersi fatti all'anno 1987.

ART. 3

- il primo comma è così sostituito:

Il reddito di cui all'art. 1 viene elevato secondo quanto previsto dalla sottoriportata tabella per coloro che svolgono attività di lavoro autonomo o di impresa, anche sotto forma di partecipazione in società persone di o società ad esse equiparate. Nel caso di reddito di partecipazione si tiene in considerazione, ai fini della presente valutazione, la percentuale di partecipazione alla società stessa.

- nel secondo comma il riferimento all'art. 2 deve intendersi fatto all'art. 1.

ART. 4

- il punto a) è soppresso con conseguente modificazione delle successive lettere b) e c) che diventano a) e b);

- i riferimenti all'anno 1986 devono intendersi fatti al 1987.

ART. 5

- la data di scadenza è fissata al 31 gennaio 1989;

- i riferimenti all'anno accademico 1987/88 e all’anno 1986 devono intendersi fatti rispettivamente all'anno accademico 1988/89 e all’anno 1987;

- la lettera e) è così integrata:

dopo la parola "740" si aggiunge: "completo, mod. 750 per partecipazioni in società";

- dopo la lettera f), si inseriscono le seguenti nuove lettere g) e h):

g) certificato di disoccupazione e/o certificato di iscrizione scolastica (scuola secondaria ovvero università) per i maggiorenni non produttori di reddito;

h) numero di codice fiscale dello studente;

per conseguenza, la precedente lettera g) diventa lettera i).

ART. 7

- i riferimenti all’anno 1988 e al 30. 9.1988 devono intendersi fatti rispettivamente al 1989 e al 31.10.1989.

TABELLA A (anno accademico 1988/89)

- la lettera a) è così sostituita:

fino a Lire 12.000.000 =60 p.

da L. 12.000.001. a L. 14.000.000 =55 p.

da L. 14.000.001 a L. 16.000.000 =50 p.

da L. 16.000.001 a L. 18.000.000 =45 p.

da L. 18.000.001 a L. 20.000.000 =40 p.

da L .20.000.001 a L. 22.000.000 =35 p.

da L. 22.000.001 a L. 24.000.000 =30 p.

da L. 24.000.001 a L. 25.000.000 =20 p.

da L. 25.000.001 a L. 26.000.000 =10 p.

da L. 26.000.001 a L. 27.000.000 = 5 p.

da L.27.000.001 a L. 29.000.000 = 0 p.

Punteggio supplementare per redditi derivanti esclusivamente da lavoro dipendente = 15 p..

- lettera b):

il riferimento al 30.9.1987 deve intendersi fatto al 31.10.1988

- lettera c): il secondo punto è così integrato:

"tale punteggio è esteso altresì agli studenti con i genitori separati".

TABELLA C

- i riferimenti al 30.9.1987, al 30. 9.1988 e all'anno 1986/87, devono intendersi fatti rispettivamente al 31.10.1988, al 31.10.1989 e all’anno 1987/88.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la deliberazione in oggetto testé letta.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità