Objet du Conseil n. 880 du 6 octobre 1999 - Verbale

OGGETTO N. 880/XI - AGGIORNAMENTO DELL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DEI PREMI NEL SETTORE ZOOTECNICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1984, N. 30, PER L'ANNO 1999.

Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 27.1 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore all'Agricoltura e Risorse Naturali PERRIN.

IL CONSIGLIO

Richiamato l'articolo 34 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 che prevede l'aggiornamento biennale dei contributi e dei premi nel settore zootecnico ed in particolare di quelli previsti ai punti 30, 31 e 33 della stessa legge, da stabilirsi con apposita deliberazione del Consiglio regionale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale, oggetto 2755/X del 24 settembre 1997, con la quale si è provveduto all'aggiornamento dei contributi e dei premi per gli anni 1997/1998;

Rilevata la necessità di definire l'ammontare dei contributi e dei premi per l'anno 1999 in attesa di una revisione degli interventi nel settore a partire dall'anno 2000 in considerazione della prossima entrata in vigore della normativa comunitaria sulle linee programmatiche del documento della Commissione UE, denominato "Agenda 2000";

Sentita l'Association Régionale Éleveurs Valdôtains, in sigla A.R.E.V., che ha espresso le proprie osservazioni con lettera del 1° giugno 1999, indirizzata all'Assessore Agricoltura e Risorse Naturali, signor Carlo PERRIN, che sostanzialmente richiede un aumento dell'ammontare dei contributi di lire 7.840.000.000, somma pari allo stanziamento previsto nel bilancio 1998 e precedenti della Regione, per la concessione di una misura annuale ai titolari di allevamento che mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne, ai sensi della legge regionale 7 novembre 1994, n. 66;

Rilevata, tuttavia, l'opportunità di confermare, per l'anno 1999, gli stessi importi deliberati per il biennio 1997/1998, in attesa di una revisione degli interventi nel settore in linea con gli orientamenti dell'Unione Europea;

Rilevato, come nel passato, che la quota associativa obbligatoria all'Association Régionale Éleveurs Valdôtains degli allevatori aderenti, prevista dallo Statuto e stabilita dall'Associazione, venga separata dal contributo dovuto per i punti 2 e 6 dell'allegato A della presente deliberazione e versata all'A.R.E.V. sulla base di delega di ritenuta rilasciata alla Regione da ogni singolo allevatore socio;

Visto il Regolamento 16 agosto 1994, n. 7, di applicazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2 in data 11 gennaio 1999 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 4 in data 29 gennaio 1999 (prot. n. 252/5/SGT);

Visto, inoltre, l'obiettivo n. 151001 concernente "Promozione e attuazione di iniziative tendenti al miglioramento e all'incremento della produzione zootecnica regionale";

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Zootecnico dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli: venticinque (presenti: trentuno; votanti: venticinque; astenuti: sei, i Consiglieri BENEFORTI, CURTAZ, FRASSY, LATTANZI, Secondina SQUARZINO e TIBALDI);

DELIBERA

1) di determinare negli importi di cui all'allegato A della presente deliberazione l'ammontare dei singoli contributi e premi nel settore zootecnico per l'anno 1999, in applicazione degli articoli 30, 31, 33 e 34 della legge regionale 6 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni;

2) di stabilire che dal contributo dovuto di cui ai punti 2 e 6 dell'allegato A, venga separata la quota associativa dovuta all'A.R.E.V., decisa dall'Associazione stessa e liquidata dall'Amministrazione regionale previa apposita delega rilasciata da ogni singolo allevatore e ricevuta dalla Regione;

3) di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Zootecnico dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

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