Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 590 du 29 avril 1999 - Resoconto

SÉANCE DU 29 AVRIL 1999 (APRÈS-MIDI)

OGGETTO N. 590/XI Disegno di legge: "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale".

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge, in armonia con i principi fondamentali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), stabilisce, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera a), nonché dell'articolo 2, comma primo, lettera t), e dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, i principi e le direttive generali che regolano l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio della Valle d'Aosta.

2. La presente legge e i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, perseguono le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

b) lo sviluppo della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, assicurando l'evoluzione tecnologica dell'offerta e il pluralismo delle diverse tipologie e forme di vendita;

c) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con la normativa regionale in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e paesistica;

d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree montane e rurali, con particolare riferimento a quelle a minore dotazione del servizio;

e) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche valdostane, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale e, in special modo, alla conservazione e rivitalizzazione dei centri storici e al miglioramento delle condizioni della loro fruibilità;

f) la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali, con particolare riguardo ai titolari di piccole e medie imprese;

g) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla correttezza dell'informazione, al contenimento dei prezzi, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;

h) la trasparenza nei procedimenti amministrativi e nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Articolo 2 (Articolazione degli indirizzi regionali e procedure di consultazione)

1. Al fine di rendere operativo il contenuto della presente legge e di disciplinare altri aspetti della materia che forma oggetto del d.lgs. 114/1998, sono emanati due provvedimenti consiliari contenenti:

a) indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, che sostituiscano la vigente normativa regionale in materia di indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale;

b) una raccolta completa e organica delle disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del d.lgs. 114/1998 che sostituisca le leggi regionali 2 maggio 1995, n. 12 (Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche)) e 4 maggio 1998, n. 24 (Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 12 (Norme di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche)), in modo da costituire un riferimento normativo univoco.

2. Il Consiglio regionale provvede con atto amministrativo, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di cui alla lettera a) del comma 1.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sentite le rappresentanze di Comuni e Comunità montane nonché le organizzazioni regionali dei consumatori e delle imprese del commercio legalmente costituite.

Articolo 3 (Programmazione delle grandi strutture di vendita)

1. Nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al fine di conseguire la migliore corrispondenza tra le opportunità di sviluppo della rete commerciale e le specifiche esigenze e caratteristiche delle varie parti del territorio, anche promuovendo il graduale riequilibrio del servizio distributivo tra di esse, sono stabiliti:

a) gli indirizzi e gli obiettivi di espansione della rete distributiva delle grandi strutture di vendita, con riferimento ad aree sovracomunali, da considerare come un unico bacino di utenza, nonché ad una classificazione delle medie e grandi strutture per tipologia dimensionale, ferma restando, in ogni caso, la ripartizione operata dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.lgs. 114/1998;

b) eventuali criteri e parametri per l'individuazione dei comuni nei quali le grandi strutture di vendita possono essere attivate, tenuto conto, in particolar modo, dell'entità demografica, dell'altitudine, dell'accessibilità, della rete dei collegamenti, del livello di attrattività turistica;

c) la disciplina degli automatismi e delle priorità di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del d.lgs. 114/1998 nonché delle principali modifiche delle grandi strutture di vendita e, in particolare, del loro ampliamento, trasferimento ed aggiunta di settore merceologico;

d) gli ulteriori aspetti necessari ad integrare la disciplina nazionale delle attività distributive dettata dal d.lgs. 114/1998, nello spirito di incentivazione della libera concorrenza ed iniziativa economica privata ed in conformità alle finalità espresse all'articolo 1.

Articolo 4 (Programmazione delle medie strutture di vendita e ulteriori indicazioni ai comuni)

1. Al fine di promuovere, in ambito regionale, un equilibrato sviluppo dell'offerta delle medie strutture di vendita, anche in considerazione della ridotta entità demografica dei Comuni, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si prevede:

a) la redazione di atti comunali di indirizzo o programmazione delle medie strutture di vendita, anche prevedendo eventuali facilitazioni alla loro realizzazione attraverso l'ampliamento di esercizi di vicinato;

b) la promozione, da parte dei Comuni che non hanno provveduto a dotarsi dello strumento previsto alla lettera a), di accordi, di intese e di atti di concertazione tra i comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come un unico bacino di utenza, al fine di coordinare il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, nei rispettivi territori.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono inibire o sospendere, per un periodo definito e comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.lgs. 114/1998, gli effetti della comunicazione dell'apertura degli esercizi di vicinato, con un provvedimento che individui per l'intero territorio comunale o parte di esso, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) esistenza di aree urbane non idonee all'insediamento commerciale per vincoli o limiti previsti in provvedimenti normativi;

b) esecuzione di programmi comunali di qualificazione della rete commerciale diretti alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;

c) esigenze di tutela di specifiche aree localizzate nei centri storici, o di edifici di interesse storico, archeologico e ambientale.

3. Nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono altresì dettate disposizioni, ai fini dell'esercizio della facoltà in materia di orari di apertura e chiusura dei negozi prevista dall'articolo 12 del d.lgs. 114/1998, per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica o delle loro zone da sottoporre, assieme al Comune di Aosta o a zone del territorio di questo, alla disciplina dell'articolo 12 del d.lgs. 114/1998, sulla base di istanza dei Comuni stessi, a modifica di quanto previsto, in sede di prima applicazione, nelle disposizioni transitorie e finali della presente legge.

4. Le medie e grandi strutture di vendita, in relazione ai settori merceologici di cui è autorizzata la vendita, si suddividono nelle seguenti categorie:

a) strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;

b) strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.

5. I centri commerciali, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998, necessitano:

a) di autorizzazione per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita;

b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.

Articolo 5 (Conferenza di servizi per le grandi strutture di vendita)

1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita è inoltrata al Comune competente per territorio, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998, unitamente alla seguente documentazione:

a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3;

b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, delle planimetrie con indicazione delle superfici delle aree a parcheggio, delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari.

2. Il Comune procede all'istruttoria e invia alla struttura regionale competente in materia di commercio la domanda e i relativi allegati, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della documentazione completa.

3. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio alla struttura regionale competente della domanda completa di documentazione, il Comune indice una conferenza di servizi a cui partecipano un rappresentante della Regione, uno della Comunità montana e uno del Comune, fissandone lo svolgimento, previa intesa con gli altri enti, non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di convocazione. La data della conferenza è fissata secondo un calendario predisposto per l'area sovracomunale di riferimento configurabile come unico bacino di utenza, seguendo l'ordine cronologico del ricevimento delle domande. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Alla conferenza partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti dei Comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale e delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

4. La struttura regionale competente specifica gli elementi informativi che il Comune deve fornire ai componenti la conferenza dei servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità di comunicazione.

5. La domanda regolarmente presentata, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dall'indizione della conferenza, è ritenuta accolta.

Articolo 6 (Commercio su aree pubbliche)

1. Le disposizioni di attuazione della presente legge, in materia di commercio su aree pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), devono tendere ai seguenti obiettivi:

a) riordino delle fiere e dei mercati e omogeneizzazione delle procedure per la loro gestione da parte dei Comuni;

b) tutela dei consumatori, trasparenza delle informazioni, anche mediante l'introduzione dell'indicazione dei prezzi in euro, igiene della vendita;

c) razionalizzazione delle risorse disponibili nella Regione, mediante il coordinamento tra Comuni nella determinazione di tempi e luoghi delle manifestazioni mercatali e fieristiche, anche prevedendo, se necessario, la concentrazione mediante la loro graduale diminuzione numerica ed il correlativo ampliamento dimensionale;

d) valorizzazione della funzione di servizio integrativo del commercio in forma itinerante, specie nelle realtà territoriali minori;

e) valorizzazione delle produzioni tipiche valdostane.

Articolo 7 (Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita)

1. Le grandi strutture di vendita sono ubicate preferenzialmente negli ambiti territoriali indicati, con riferimento ai servizi del commercio, all'articolo 23, comma 3, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP) approvato con la legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)).

2. Le medie strutture di vendita di maggiori dimensioni, così come classificate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), sono ubicate preferibilmente in ogni ambito territoriale indicato dall'articolo 23, comma 3, delle norme di attuazione del PTP.

3. Gli ambiti territoriali richiamati ai commi 1 e 2 possono essere motivatamente modificati in sede di formazione degli accordi di programma di cui al comma 4 o in sede di definizione degli ambiti di integrazione di cui all'articolo 23, comma 7, delle norme di attuazione del PTP.

4. L'ubicazione alla scala urbanistica delle strutture di vendita di cui ai commi 1 e 2 non previste dagli strumenti urbanistici comunali è definita dalla Regione, d'intesa con i Comuni interessati, mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), in coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 23, comma 5, lettere a), b) ed e), delle norme di attuazione del PTP.

Articolo 8 (Disposizioni di carattere urbanistico)

1. Il piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRGC) stabilisce, tra gli altri parametri urbanistici ed edilizi, le quantità minime di spazi di verde attrezzato, di rispetto e di parcheggio di uso pubblico, di cui devono essere dotate le grandi strutture di vendita e quelle medie di maggiori dimensioni, sulla base della classificazione stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a). Le quantità di tali spazi sono determinate in relazione alla situazione ambientale locale e, comunque, nel rispetto dei valori minimi seguenti:

a) spazi di verde attrezzato di uso pubblico e di rispetto in misura non inferiore al cento per cento della superficie di vendita;

b) spazi di parcheggio di uso pubblico in misura non inferiore al cento per cento della superficie di vendita per gli esercizi alimentari e misti e al trenta per cento per gli esercizi non alimentari.

2. L'insediamento delle medie strutture di vendita diverse da quelle richiamate al comma 1 e degli esercizi di vicinato è disciplinato dal PRGC in coerenza con le determinazioni adottate dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della l.r. 11/1998, e nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

a) nelle zone territoriali di tipo A e B, fatti salvi gli indirizzi del PTP richiamati all'articolo 7, l'apertura di nuovi esercizi di vicinato e l'ampliamento della superficie di vendita di quelli in atto sono attuati nel rispetto dell'architettura degli edifici in cui sono inseriti;

b) nelle zone territoriali diverse da quelle citate alla lettera a), i nuovi esercizi di vicinato sono ubicati, preferibilmente, unitamente ad altri servizi locali, a corona di spazi pedonali di relazione e in adiacenza a spazi di parcheggio di uso pubblico.

Articolo 9 (Individuazione e promozione dei centri storici)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati centri storici gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario e ambientale identificati dall'articolo 36 delle norme di attuazione del PTP nel centro storico di Aosta e nei bourgs, villes, villages e hameaux individuati dal PTP stesso o che saranno individuati dai PRGC.

2. I PRGC, in coerenza con gli indirizzi dettati dall'articolo 36 delle norme di attuazione del PTP, promuovono la valorizzazione dei centri storici che presentano struttura insediativa e popolazione residente o turistica idonee allo sviluppo commerciale, determinando le prescrizioni urbanistico-edilizie, le cautele operative e le agevolazioni procedurali per la riqualificazione degli esercizi di vicinato in atto e l'insediamento di nuovi.

3. Al fine di conseguire un'efficace politica di sviluppo e promozione dei centri storici dei Comuni nelle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono specificati i contenuti e le modalità di esercizio dei maggiori poteri da attribuire ai Comuni in tali ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. 114/1998. Detti poteri possono comprendere le facoltà già previste dall'articolo 4 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), nonché la possibilità di adottare indirizzi e iniziative in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi, marchi di qualità o di produzione regionale, facilitazioni in materia di orari, apertura, vendite straordinarie.

4. I Comuni, ravvisandone l'opportunità ai fini di una migliore articolazione dei propri interventi di promozione e rivitalizzazione, possono, con provvedimento motivato, estendere l'uso degli incentivi e della strumentazione previsti per i centri storici a fasce ad essi limitrofe che presentino analoghe caratteristiche socio-economiche e commerciali o di richiamo turistico.

Articolo 10 (Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale)

1. Al fine di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del d.lgs. 114/1998, il rilascio delle concessioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita avviene non oltre sessanta giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio, al termine del procedimento previsto, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le istanze volte all'ottenimento di autorizzazioni per le medie o grandi strutture di vendita devono essere corredate di un attestato di idoneità urbanistica delle aree e dei locali indicati, rilasciato dai competenti uffici comunali, o di dichiarazione sostitutiva.

Articolo 11 (Osservatorio regionale del commercio e del turismo)

1. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, con sede presso la struttura regionale competente in materia di commercio.

2. L'Osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:

a) realizzare un sistema di monitoraggio della rete distributiva, con la collaborazione dei Comuni e del sistema informativo delle Camere di commercio per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998;

b) realizzare un sistema di monitoraggio del mercato turistico in grado di fornire informazioni a carattere dinamico sui principali fenomeni del mercato stesso e di garantire una costante osservazione delle caratteristiche e dell'evoluzione delle imprese turistiche, anche per favorire lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;

c) fornire le basi conoscitive per impostare la programmazione regionale nei settori del commercio e del turismo e per valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali;

d) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza dei settori del commercio e del turismo.

3. L'Osservatorio regionale opera in raccordo con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.

4. Per il conseguimento delle sue finalità, l'Osservatorio regionale:

a) promuove indagini e ricerche e attiva collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche dei settori del commercio e del turismo;

b) pubblica un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva regionale e sull'andamento del settore turistico;

c) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio.

5. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati, che abbiano specifica competenza nei settori della distribuzione commerciale e del turismo.

6. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale, nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.

CAPO II STRUMENTI DI QUALIFICAZIONE E SVILUPPO IMPRENDITORIALE, PROFESSIONALE ED ECONOMICO

Articolo 12 (Sviluppo e rivitalizzazione dei centri minori)

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 114/1998, la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la rivitalizzazione dei Comuni montani minori, specie di media ed elevata altitudine e minore interesse turistico, assicurando in essi la presenza di un servizio distributivo minimo alla popolazione residente ed incentivandone la valorizzazione turistica, favorisce e agevola in essi la costituzione di centri polifunzionali di servizio.

2. I centri polifunzionali prevedono la presenza in unica struttura, o complesso unitario, di:

a) attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed artigianali valdostane;

b) servizi per la promozione del territorio;

c) attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.

3. Per i centri polifunzionali la Regione o i Comuni, secondo le rispettive competenze, prevedono:

a) l'esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva;

b) l'esenzione da tributi locali e regionali.

4. I centri polifunzionali sono promossi curando la massima accessibilità all'utenza e la loro collocazione anche al servizio di più centri abitati circonvicini. Della loro presenza è data informazione agli utenti, anche mediante segnalazione a distanza con apposita segnaletica stradale.

5. Ai centri polifunzionali è dato riconoscimento con deliberazioni della Giunta regionale, su istanza dei Comuni sul cui territorio gli stessi sono costituiti.

6. La Regione può disporre che l'allestimento dei centri polifunzionali avvenga con criteri unitari mediante strutture ed attrezzature uniformi in tutto il territorio valdostano e può intervenire con finanziamenti volti ad agevolarne la costituzione e il funzionamento.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti o a frazioni degli stessi; la Giunta regionale stabilisce, con propri provvedimenti, gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 13 (Attività di formazione per operatori commerciali)

1. La Regione, sentite le associazioni del settore, promuove la formazione professionale degli operatori richiedenti l'accesso all'attività commerciale e di quelli che già esercitano tale attività, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, in conformità con le disposizioni regionali in materia di attività di formazione professionale, di politiche attive del lavoro, di formazione e servizi all'impiego.

2. L'attività formativa regionale prevista all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998 si ispira ai seguenti principi generali:

a) garanzia di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi;

b) contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa;

c) elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;

d) integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;

e) gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale;

f) garanzia di uniformità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali, ove la Regione intenda decentrare l'effettuazione dell'attività.

3. La Regione, mediante apposita convenzione, affida la gestione dei corsi a soggetti che hanno ottenuto l'accreditamento della loro struttura da parte della Regione. La valutazione del possesso dei requisiti minimi per l'accreditamento verrà definito da un apposito regolamento regionale, sulla base dei seguenti requisiti ed indicatori:

a) capacità logistiche e strutturali;

b) situazione economica della struttura;

c) disponibilità di competenze professionali;

d) livelli di efficacia ed efficienza, raggiunti nelle attività precedentemente realizzate;

e) interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio regionale;

f) verificabilità dei bilanci.

4. Il provvedimento che disciplina l'attività di formazione è emanato dalla Giunta regionale. Esso stabilisce:

a) il numero di corsi qualificanti di cui all'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 114/1998 previsti annualmente e le modalità per la loro determinazione;

b) le materie previste e le ore minime di insegnamento, eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi qualificanti, curando il livello qualitativo dei corsi e la loro omogeneità nell'ambito regionale e tenendo conto che, al fine di garantire idonei requisiti professionali, i corsi stessi devono avere per oggetto materie che garantiscano l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute e alla sicurezza del lavoro, alla tutela e all'informazione del consumatore, alla normativa sull'igiene dei prodotti alimentari e sulle azioni sistematiche di controllo che gli operatori devono effettuare, nonché le materie idonee a fornire elementi di gestione e marketing aziendale;

c) le modalità di svolgimento delle prove finali dei corsi qualificanti, che devono aver luogo innanzi ad una commissione regionale e consistere in una prova scritta ed in un colloquio;

d) la composizione della commissione d'esame di cui alla lettera c);

e) ogni altro aspetto organizzativo o regolamentare indicato all'articolo 5, commi 7 e 9, del d.lgs. 114/1998 che fosse opportuno disciplinare o integrare, compresi criteri e direttive per l'organizzazione dei corsi facoltativi di aggiornamento.

Articolo 14 (Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali)

1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, ed in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico.

2. Con regolamento regionale sono definiti:

a) i requisiti affinché strutture o centri istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica;

b) le modalità di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 114/1998, tenendo conto che le attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che facciano richiesta di prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza o meno ad associazioni di categoria;

c) l'individuazione delle attività di assistenza tecnica ammesse a finanziamento regionale, tenendo anche conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute nella deliberazione CIPE del 5 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, a valere sul fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia);

d) i criteri per la certificazione di qualità degli esercizi commerciali;

e) ogni altra disposizione necessaria al sollecito avvio e funzionamento dell'attività di assistenza tecnica.

CAPO III VENDITE DI LIQUIDAZIONE E DI FINE STAGIONE

Articolo 15 (Vendite di liquidazione)

1. L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune almeno quindici giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere:

a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività;

b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;

c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;

d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzione dei lavori per un importo non inferiore a lire 100.000, IVA esclusa, a metro quadrato, fino ad un valore di 10 milioni, da comprovare successivamente con copia delle fatture;

e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa.

2. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

3. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di tredici settimane, in ogni periodo dell'anno, esclusi il mese di dicembre ed i trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione o saldi.

Articolo 16 (Vendite di fine stagione o saldi)

1. Per prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:

a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;

b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;

c) le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;

d) gli articoli sportivi;

e) gli articoli di elettronica;

f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio.

2. I Comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1, sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le associazioni di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori.

3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune, almeno cinque giorni prima, indicando:

a) la data di inizio e la durata della vendita;

b) i prodotti oggetto della vendita;

c) la sede dell'esercizio;

d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.

4. Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente dal 10 febbraio al 31 marzo e dal 10 agosto al 30 settembre di ogni anno.

Articolo 17 (Disposizioni comuni)

1. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.

2. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che debbono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita.

3. Le merci offerte in vendita straordinaria debbono essere nettamente separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione, tutte le merci esposte debbono essere vendute alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui le stesse non possano essere oggetto di essa.

4. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata dovranno essere venduti a tale prezzo.

6. I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

7. Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione è ammesso vendere solo merci già presenti nell'esercizio, con divieto di introdurne di nuove, sia acquistate sia in conto deposito.

8. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono:

a) alla ricognizione dei principali dati e delle caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche esistenti nel proprio territorio e delle relative problematiche, con particolare riguardo alle medie strutture di vendita ed alla rete distributiva dei centri storici;

b) alla redazione di studi preliminari, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera a), finalizzati all'emanazione dei provvedimenti comunali di cui agli articoli 4 e 9;

c) alla ricognizione dello stato di informatizzazione della gestione dei dati e delle procedure relativi al commercio ed alla comunicazione delle risultanze alla struttura regionale competente;

d) ad inoltrare alla Giunta regionale motivata istanza di inserimento, anche di sole sue parti, nel novero dei Comuni o frazioni a prevalente economia turistica.

2. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio regionale del provvedimento attuativo in materia economico-commerciale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i Comuni integrano le analisi e gli studi preliminari, trasformandoli in progetti di regolamentazione, sviluppo e promozione della rete distributiva.

3. I Comuni verificano la necessità di adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi alle disposizioni degli articoli 7 e 8 e a quelle in essi richiamate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli eventuali adeguamenti dei relativi PRGC, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, vanno perfezionati entro i termini previsti dalla l.r. 11/1998. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 13, comma 2, della l.r. 11/1998, la Regione provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 114/1998.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i Comuni sono individuati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 114/1998, sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 345 del 24 luglio 1972.

5. L'esame delle istanze relative alle grandi strutture di vendita ha luogo sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

6. L'esame delle istanze relative alle medie strutture di vendita ha luogo sulla base dei provvedimenti comunali di indirizzo e programmazione di cui al precedente articolo 4. Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di una media struttura, a condizione che la superficie di vendita attivata non superi i limiti dimensionali previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del d.lgs. 114/1998, in caso di concentrazione o accorpamento:

a) di esercizi di vicinato operanti nello stesso Comune e autorizzati, ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per la vendita di generi di largo e generale consumo alla data del 24 aprile 1998;

b) di medie strutture di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzate, ai sensi dell'articolo 24 della l. 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo alla data del 24 aprile 1998.

Articolo 19 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente La parola al relatore, Consigliere Piccolo.

Piccolo (FA) Anticipo ai colleghi che il relatore sarà unico, pertanto vi risparmieremo altre relazioni. Però io la dovrò fare. Permetteteci in premessa, anche a nome del collega Martin relatore della III Commissione, e anche a titolo personale di ringraziare il Dott. Girardi e il Dott. Boglione, oltre che i rappresentanti degli Enti locali e delle categorie interessate, per la fattiva collaborazione offerta durante questo periodo, fornendo tutte le necessarie e preziose informazioni in una materia certamente non facile, almeno per noi, quale quella del settore commerciale.

Vorremmo, inoltre, complimentarci con l'Assessore competente e la Giunta per il metodo adottato nel coinvolgere sin dall'inizio un gruppo di lavoro composto da tutte le componenti interessate nella predisposizione di questa legge, e ad aver affiancato allo stesso gruppo di lavoro alcuni esperti in materia di commercio ed urbanistica oltre che un esperto giurista.

Prima di entrare nel merito della relazione esplicativa del disegno di legge, crediamo sia doveroso da parte nostra ragguagliare i colleghi sull'iter ed i tempi di questo importante disegno di legge, tempi che si sono resi sempre più stretti proprio per la perentoria scadenza fissata dal decreto Bersani.

Il primo passo è stato, come già accennato prima, la costituzione con delibera della Giunta regionale del 21 settembre scorso, di un gruppo di lavoro incaricato di predisporre la stesura in bozza del disegno di legge di cui si tratta. Di detto gruppo venivano chiamati a far parte i rappresentanti degli enti locali, che avranno un ruolo determinante e autonomo nella gestione e applicazione di questa legge, delle associazioni di categoria e sindacali interessate all'argomento, oltre naturalmente l'Assessore regionale al turismo e commercio ed i funzionari dell'Assessorato.

Il gruppo di lavoro si è riunito una prima volta il 28 settembre e successivamente il 22 dicembre, il 2 e il 16 febbraio scorsi. Già nella prima riunione è emersa l'esigenza di fornire al gruppo un supporto tecnico qualificato, tale da consentire un approccio più efficace e corretto al sistema.

Per tale ragione, con delibera della Giunta regionale del 30 dicembre, veniva dato incarico al Centro Sviluppo di fornire la necessaria assistenza tecnica, ricorrendo alla consulenza di un esperto in materia di commercio, il dr. Girardi di Roma, di un esperto in materia di urbanistica, l'arch. Bellone, e di un esperto giurista, il dr. Barbagallo.

Per quanto riguarda l'importanza dell'acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali, di cui all'articolo 6 della legge n. 114, in precedenza già nel mese di dicembre l'Assessorato competente aveva richiesto a tutti i comuni di collaborare ad una prima azione di monitoraggio della situazione del commercio nella nostra regione, finalizzata ad acquisire i dati necessari ad una più corretta impostazione dei provvedimenti attuativi della riforma previsti all'articolo 2 del disegno di legge di cui si tratta.

Oltre al diretto coinvolgimento dei rappresentanti degli enti locali nell'attività del gruppo di lavoro, il 21 febbraio scorso è stata indetta una riunione di tutti i rappresentanti degli enti stessi, nel corso della quale sono stati illustrati i contenuti del disegno di legge.

La CELVA (Consorzio enti locali della Valle d'Aosta) ha provveduto a rispondere, a nome dei propri associati, con lettera del 15 marzo, nella quale venivano espresse alcune osservazioni e indicazioni che sono state inserite nel nuovo testo, modificato rispetto a quello licenziato dalla Giunta regionale.

Oltre che alle modifiche richieste dagli enti e dagli operatori del settore commerciale se ne sono aggiunte delle altre di carattere tecnico da parte degli esperti, alla luce anche di una recente circolare ministeriale del 25 marzo 1999, modifiche che sono già state discusse in occasione delle audizioni nelle commissioni competenti.

Va evidenziato peraltro che il testo licenziato dalla Giunta ha ricevuto l'approvazione unanime sottoscritta della totalità dei membri del gruppo di lavoro, rappresentato da tutte le categorie.

L'attività, coordinata dall'Assessorato, del gruppo di lavoro e del gruppo tecnico di supporto ha consentito, in tempi piuttosto brevi alla stesura di un testo approvato dalla Giunta regionale e che oggi viene proposto all'approvazione del Consiglio con gli emendamenti approvati dalle due commissioni competenti.

Fatte queste doverose premesse di carattere informativo, entro nel merito del disegno di legge in discussione, tralasciando le parti più tecniche in quanto sono state esplicitate in modo esauriente nella relazione che accompagna il testo di legge.

Questo importante disegno di legge verte sulla revisione della disciplina del commercio, che in precedenza era disciplinata principalmente dalla legge n. 426/71, alla quale si sono aggiunte, stratificando la materia, le disposizioni derivanti da altre iniziative legislative, per esempio quella sugli orari di vendita, sul commercio su aree pubbliche.

Fino ad oggi è storia nota che la legge n. 426/71, nata sotto condivisibili intenzioni di regolare il settore in funzione dell'equilibrata presenza delle varie tipologie distributive, il tutto a servizio dell'interesse dei consumatori, non ha dato i risultati sperati, soprattutto a causa della mancata applicazione dei principi in essa enunciati.

Dai primi anni '70 infatti un certo controllo della distribuzione era necessario, ma i tempi sono mutati con eccezionale velocità a causa dell'accelerazione del processo di modernizzazione del settore distributivo, anche sulla scia di quanto è accaduto in altri contesti nazionali simili al nostro, e porto ad esempio l'evoluzione della Spagna negli anni '80.

Di fronte ad una mutata prospettiva economica, la disciplina del commercio in Italia ha invece determinato fra l'altro alcuni risultati negativi, sottolineati anche dall'autorità antitrust nella prima relazione al Governo, quella del 1993, sullo stato della distribuzione e che qui intendo evidenziare con i seguenti punti, per fare l'equiparazione fra il vecchio testo e rispetto alla "Bersani".

Intanto, una diversa applicazione della disciplina nei vari contesti territoriali, ove alcuni comuni si sono attivati per la programmazione commerciale, mentre altri hanno posto alcune barriere amministrative tramite l'applicazione delle indicazioni della legge n. 426/71, senza però collegarle alla realtà economica del territorio; la costituzione di barriere amministrative tramite il REC e le successive vicende d'impresa quali il trasferimento, il subingresso e l'ampliamento; la costituzione di barriere economiche al raggiungimento di un idoneo livello di efficienza produttiva e distributiva mediante la parcellizzazione delle merceologie con il criterio famoso delle tante tabelle; altri vincoli all'efficienza e alla elasticità dell'offerta e quindi una pressione su domanda tramite vincoli sugli orari di apertura degli esercizi commerciali; infine, limitazione all'apertura di grandi superfici di vendita mantenendo le rendite di posizione di operatori già esistenti.

Alla luce di queste problematiche, che ho cercato di sottolineare per semplici cenni, e che ritenevo necessario sottoporre all'attenzione dei colleghi, per avere il quadro di riferimento rispetto alla "Bersani", il Parlamento ha dato incarico al Governo di procedere ad una decisiva semplificazione del comparto, che si è tradotta nel decreto n. 114 in base al quale si è inteso principalmente:

riordinare la legislazione, provvedendo a comprendere in un unico testo normativo i principi generali del commercio su sede fissa, del commercio su aree pubbliche, delle vendite speciali, degli orari di vendita, della pubblicità dei prezzi e delle vendite straordinarie, e che come accennavo prima erano disseminati in diversi provvedimenti;

coordinare la procedura normativa attribuendo alla Regione i compiti di dettare i principi generali di indirizzo e programmazione legati alle esigenze di sviluppo e salvaguardia del corrispondente territorio, demandando la fase applicativa alle competenze dei Comuni che avranno un ruolo importante;

deregolamentare e semplificare l'esercizio del commercio, con l'abolizione del REC, la riduzione delle 14 tabelle in due soli settori merceologici, quello alimentare e non alimentare, e l'eliminazione dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di vicinato;

collegare le regole sull'insediamento commerciale alla disciplina urbanistica;

predisporre gli strumenti per il monitoraggio della consistenza ed efficienza della rete distributiva (gli osservatori nazionali e regionali sul commercio), finalizzati anche agli interventi di politica attiva delle regioni (corsi di formazione, centri di assistenza, la Confidi, eccetera).

Il decreto Bersani, nella sua concezione di legge quadro rappresenta, pertanto, un'occasione preziosa per riassumere, da parte delle regioni, il ruolo di guida nel settore "commercio" soprattutto per adattare la disciplina alla realtà effettiva del territorio, cercando quindi di rispondere in modo più puntuale alle istanze dei cittadini.

Per le regioni a statuto speciale, le possibilità offerte sono ancora più ampie, considerato che l'articolo 1, comma 2, di detto decreto prevede che, per le particolari autonomie, si provveda "secondo le previsioni dei rispettivi statuti".

Infatti, per la nostra Regione lo Statuto prevede la potestà integrativa rispetto alle norme di derivazione nazionale, in grado di adattarle alle condizioni regionali, in armonia con i principi generali dell'Ordinamento dello Stato.

Di conseguenza, è stato predisposto per la nostra Regione un programma di attuazione del decreto, strutturato su tre provvedimenti di carattere generale (anch'essi quindi dei provvedimenti-quadro) dedicati rispettivamente: alla disciplina degli indirizzi di programmazione per il commercio in sede fissa, per quello su aree pubbliche, nonché infine per l'insediamento delle grandi strutture di vendita.

Il gruppo di lavoro già citato ha operato nel senso di un'opportuna processualità dell'intervento, da prima sul provvedimento regionale relativo agli esercizi "in sede fissa".

Il provvedimento, approvato dalla Giunta, a seguito della citata ampia concertazione con i soggetti espressione dei settori interessati, contiene pertanto "principi e direttive per l'esercizio del commercio in sede fissa" cui dovrà far seguito un apposito atto consiliare di raccordo fra le indicazioni programmatiche e le disposizioni in materia di urbanistica commerciale, contenute nelle deliberazioni del Consiglio regionale del 14 gennaio 1993, n. 4113.

La proposta di legge regionale di attuazione del decreto Bersani, oltre ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6 di detto decreto, prevede anche una revisione delle procedure di consultazione per l'emanazione degli indirizzi programmatici ed una serie di strumenti di politica attiva, quali la predisposizione delle indicazioni per l'attivazione di programmi di assistenza tecnica per le piccole e medie imprese commerciali, con la possibilità d'istituire dei centri di assistenza tecnica per le imprese che operano in ambito regionale.

Fra queste politiche è stato poi individuato "lo strumento degli incentivi" con agevolazioni che possono ridurre l'incidenza dei tributi regionali e comunali, per lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e rurali, nonché in comuni o frazioni con popolazione residente inferiore ai 3000 abitanti.

A questo scopo per la peculiarità della Regione, in riferimento ai piccoli comuni, è prevista la possibilità di autorizzare l'apertura di esercizi commerciali particolari quali gli "empori polifunzionali" cui collegare anche una totale esenzione impositiva e nei quali, oltre all'esercizio dell'attività commerciale, siano forniti all'utenza altri servizi di particolare interesse come lo sportello postale, il bancario, poli-ambulatorio, eccetera, eventualmente in convenzione con i soggetti pubblici o privati.

La particolarità è quella, quindi, di prevedere di fornire i servizi di supporto alla promozione turistica, in modo da integrare il commercio nell'ottica di un servizio composito a vantaggio degli operatori, dei consumatori ed utenti.

Funzionale all'attuazione di queste politiche sul territorio è la prevista attivazione "dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo" che tutti gli operatori del settore hanno sottolineato durante le audizioni, osservatorio che in coordinazione con quello nazionale, istituito presso il Ministero dell'industria, permetterà una valutazione dello stato della distribuzione e delle iniziative più opportune per proporre gli eventuali correttivi al fine d'incentivare una particolare politica sul "servizio commerciale" più rispondente allo sviluppo equilibrato della nostra regione.

Il testo di legge, come accennavo prima, è soltanto il primo passo verso una più completa attuazione del decreto Bersani e sugli altri atti previsti. Il gruppo di lavoro istituto dalla Giunta è già in fase di avanzato lavoro ed ha ultimato in questi ultimi giorni il testo di legge sulla "programmazione del commercio su aree pubbliche", testo che fra l'altro è passato in Giunta lunedì scorso, e quindi mi permetto di affermare che la scadenza del mese di aprile prossimo potrà essere rispettata.

In merito a questa scadenza, che è già stata comunicata dagli esperti in occasione delle audizioni nelle commissioni competenti, il Ministro dell'industria con circolare n. 3463 del 25 marzo 1999 ha reso noto che non vi saranno slittamenti nell'entrata in vigore del decreto Bersani, ed ha suggerito la possibilità che le regioni prevedano gli eventuali correttivi alle proposte di legge in corso di ultimazione, proprio in considerazione dell'avvio senza dilazioni della riforma.

In questa prospettiva la consultazione, che è stata aperta nelle commissioni, ha dato anche l'occasione del confronto, suggerendo opportuni aggiustamenti che si sono resi utili e più rispondenti al settore commerciale della nostra regione.

Prima di concludere, intendo ancora evidenziare ai colleghi che si è prestata una particolare attenzione, fra l'altro sottolineata anche dai rappresentanti degli enti locali e degli operatori del settore, alla salvaguardia innanzitutto dei piccoli esercizi commerciali e ad una più attenta regolamentazione della grande distribuzione, peraltro già esistente nella nostra regione.

Nel concludere, mi preme ancora evidenziare che in questo disegno di legge è stata riservata una particolare attenzione all'importante settore commerciale, con interventi volti a tutelare soprattutto i piccoli punti di distribuzione, nei quali si anima la vita dei centri storici e dei borghi valdostani, che sono punti vitali dei nostri comuni e che potranno permettere la permanenza dei residenti anche nei piccoli comuni della media montagna. In questo senso, con servizi aggiuntivi al pubblico, con una flessibilità degli orari e una maggiore articolazione della distribuzione dei prodotti, si potrà garantire una migliore offerta turistica con servizi più rispondenti alle esigenze di un soggiorno vacanziero.

Tutto questo dovrà caratterizzare la Valle d'Aosta con la creazione del "marchio di qualità" che contraddistinguerà gli esercizi commerciali, le strutture ricettive, permettendo alle località, anche le più piccole, di poter dimostrare ed offrire una accoglienza di alta qualità, cercando di combattere così la concorrenza di altre regioni a prevalenza turistica.

È indubbio, a parer mio, che l'Amministrazione regionale si dovrà adoperare per far fronte alla concorrenza anche con l'istituzione di corsi di formazione professionale per operatori commerciali, come è previsto dal disegno di legge, e inoltre permettere l'integrazione fra i vari settori economici, integrazioni che potranno garantire una riqualificazione dell'offerta turistica che possa rendere sempre più piacevole la permanenza in Valle d'Aosta.

Infine, comunico, per una giusta informazione, che il disegno di legge oggi in discussione ha avuto il parere favorevole della III e della IV Commissione, che hanno lavorato congiuntamente con una serie di audizioni con le categorie interessate e i rappresentanti degli enti locali, lavori che hanno portato alla stesura dell'unico testo di legge oggi sottoposto alla vostra approvazione.

Presidente Nell'aprire la discussione generale sulla legge n. 21, vi ricordo che stiamo lavorando sul nuovo testo predisposto alla III Commissione consiliare permanente.

La parola al Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (FI) L'iter di predisposizione di questo disegno di legge, abbastanza travagliato, comunque anche interessato perché ci sono state diverse interpellanze da parte del nostro gruppo (ma non solo), è stato seguito in particolare in IV Commissione da parte nostra e su questa legge faremo una serie di osservazioni. Comincio a fare un primo intervento, poi i colleghi mi seguiranno in altri interventi.

Innanzitutto, la legge regionale viene esaminata da questo Consiglio quattro giorni dopo l'entrata in vigore sul territorio nazionale della normativa Bersani. Sappiamo tutti che la "vacatio legis" (prevista dal decreto Bersani) di un anno ha visto spirare il suo termine 4 giorni fa, il 24 aprile scorso, e la Valle d'Aosta rientra in quella massa di regioni inadempienti che nell'anno a disposizione non sono riuscite a legiferare o perlomeno a provvedere con atti amministrativi in maniera tempestiva prima dell'entrata in vigore.

È vero che il ministero nei giorni scorsi ha concesso una proroga di 60 giorni, perché la massa di regioni inadempienti è talmente elevata rispetto a quelle che hanno adempiuto, per cui c'è questo beneficio di 60 giorni. Però il termine del 24 aprile, nonostante il fior di consulenti di cui disponeva la Valle d'Aosta e le tempistiche inizialmente previste dall'Assessorato, non è stato rispettato.

Il commercio è una delle attività trainanti e complementari di quella che viene più volte sottolineata come "vocazione economica della Regione", perché è strettamente connesso ad un'altra attività, quella turistica, che è quella principale in Valle. Una regione, la nostra, che ha delle grosse ricchezze naturali, in primis l'ambiente; ricchezze che hanno permesso la crescita, lo sviluppo del terziario, in particolare del settore turistico, al quale come dicevo è strettamente connesso il settore commerciale.

Il settore commerciale però in questi ultimi anni, per quello che siamo riusciti a seguire più da vicino grazie alla presenza nelle istituzioni, o regionale o comunali, non ha mai avuto una particolare attenzione da parte degli enti locali e anche dell'ente Regione; è un settore che è cresciuto in maniera disordinata, che ha visto l'insediamento di grandi centri commerciali o di raddoppi e di espansioni di centri commerciali, senza che la Regione prima o i Comuni poi abbiano fissato criteri di sviluppo, indirizzi precisi e comunque parametri per permettere un'armonia non solo con il territorio, ma anche con quello che è il sistema economico e di consumo valdostano.

Quindi ci sentiamo di censurare le attività amministrative, le mancate scelte politiche del passato, perché solo nel circondario di Aosta abbiamo visto nascere e sviluppare centri commerciali, ipermercati, supermercati; ricordo anche quando venne portata avanti la riconversione dell'area autoportuale nel 1994, con il famoso "serpentone", un capannone a vocazione squisitamente commerciale.

Non ci si era mai posti di fissare dei criteri di sviluppo, non per limitarlo o per vincolarlo, ma per permetterne una crescita ordinata e parametrata agli indici demografici e del mercato valdostano.

Come si pone questa legge nei confronti della situazione attuale valdostana? La legge innanzitutto viene eterorichiesta, e questo significa che se non ci fosse stata la "Bersani", probabilmente la Valle d'Aosta sarebbe ancora lì a brancolare nella deregulation totale, nell'assenza di criteri pianificatori d'indirizzo, e quindi con il rischio di vedere - e penso che il collega Piccolo possa essere anche lui un valido testimone, come il sottoscritto - situazioni come quelle del nostro paese.

Un paese che aveva nel suo centro storico una dozzina di attività commerciali piccole, quelle che adesso nella "Bersani" vengono chiamate esercizi di vicinato e che noi chiamiamo più comodamente "botteghe", che si sono drasticamente ridotte a due punti, per un paese che, è vero, come demografia conta 4500 abitanti circa - 4970 mi corregge Guglielmo, che ha un controllo capillare del territorio - ma che ha un centro storico, il cosiddetto "borgo", che ha un certo sviluppo rispetto all'insieme delle frazioni.

Ma Châtillon non è un esempio unico nell'ambito valdostano; ci sono tante situazioni che si sono riprodotte, per la liberalizzazione del mercato, per la globalizzazione, per il più facile spostamento da parte dei singoli cittadini, quindi i consumatori, per i loro acquisti e per soddisfare le loro necessità familiari non solamente nell'ambito del paese di residenza o del paese vicino, ma anche in centri commerciali di grandi città, tipo Torino, Aosta o altri.

La situazione del mercato, che naturalmente non può essere governata e non dev'essere governata da un ente pubblico… chiederei forse la verifica del numero legale al Presidente, è vero che è un'ora tarda, sono le 19,44, dopo due giorni di adunanza diventa difficoltoso anche resistere ad ascoltare, però…

Ha contato, Presidente? Posso procedere? Perfetto!

Dicevo che il pregio che ha avuto la "Bersani" è senz'altro stato quello di dare un input alle regioni e quindi alla Valle d'Aosta d'inserire delle norme di sviluppo, fermo restando determinati criteri di libertà.

Se prima il principio era quello del commercio autorizzato, adesso il principio dovrebbe essere quello del commercio libero, anche se la "Bersani" non è che sia condivisibile, almeno dal nostro punto di vista, in tutti i suoi aspetti, ma su questo punto lascerò al collega Lattanzi approfondire certe argomentazioni.

Come si pone la Regione? La Regione interviene; interviene in ritardo, interviene con un coinvolgimento preventivo da parte delle categorie interessate, e bisogna poi vedere se questo coinvolgimento preventivo sia stato rappresentativo. Penso che l'Assessore si sia posto questo problema, perché è vero che abbiamo dei vertici associativi che sono portavoce dell'ASCOM, della Confesercenti, Mercanti Salassi, o di altre categorie economiche - abbiamo visto anche rappresentati gli artigiani, se non sbaglio, oltre che i consumatori autorevolmente rappresentati - però è altrettanto vero che la situazione è talmente frammentata in Valle d'Aosta, che personalmente ho sentito diversi commercianti che non si sentono assolutamente rappresentanti in certe associazioni, perlomeno in quelle presenti, proprio perché lo strumento associativo ha perso la sua valenza - poi qua ci sono dei commercianti che ne sanno decisamente più di me in materia - e di conseguenza ha perso la sua rappresentatività e la sua forza contrattuale.

Rispettando le formalità di queste associazioni, dicevo, l'Assessore ha coinvolto preventivamente le categorie, ha istituito un gruppo di lavoro che poi è stato integrato con un gruppo di esperti, sui quali ci siamo soffermati con una specifica interpellanza. Il Consigliere Piccolo li ringraziava, io mi permetterei di dire che il gruppo di esperti dovrebbe ringraziare l'Assessore e la Regione, perché 100 milioni per una produzione legislativa - sulla quale poi ci soffermeremo - non sono noccioline.

È vero che hanno fatto qualcosa, ma un certo lavoro erano in grado di farlo o certi dirigenti regionali, o anche una IV Commissione o un insieme di commissioni interessate, che non avrebbero avuto il problema di legiferare in tal senso anche perché la potestà legislativa in Valle ormai si orienta sempre più verso la delega a soggetti esterni e noi consiglieri ci limitiamo ad un'opera di ratifica, di analisi successiva, apportando raramente dei correttivi, perché spesso gli esperti con i loro formulari, i loro articolati, vincolano il nostro operato, quella che dovrebbe essere una certa agilità del nostro mandato.

Cosa propone questa legge? Questa legge propone - e l'articolo 2 penso sia il perno della legge - che il Consiglio si prepari ad emanare entro 60 giorni due provvedimenti consiliari. Se la "Bersani" è una legge quadro che si rivolge alle regioni perché entro un anno - o 14 mesi, vista la proroga - esse legiferino in materia di commercio all'interno di quella cornice legislativa, l'articolo 2 dice che la Regione Valle d'Aosta, fermo restando i criteri della "Bersani", rinvia a due provvedimenti consiliari, che saranno il vero contenuto normativo, il vero apporto della Valle d'Aosta per quanto riguarda il controllo di questo sviluppo del commercio sul suo territorio, rinvia quindi a due atti successivi la materia del contendere.

Allora era auspicabile che la Regione, che l'Assessorato, che la Giunta arrivassero a distanza di un anno di tempo con qualcosa di più concreto, non con un provvedimento legislativo che rinvia, perché dalla legge quadro della "Bersani" passiamo alla legge ponte dell'Assessore. È una legge ponte che rinvia ad un futuro, seppure contingentato come tempo, ma che deve essere ancora riempito di quei contenuti che in questa legge non si evincono assolutamente.

Questa legge si limita, nonostante tutto il lavoro posto in essere, nonostante il prezioso per i consulenti contributo dei pool, a parafrasare l'articolato della "Bersani", a riproporlo in chiave regionale, cioè dimensionato alle nostre esigenze umane e territoriali, e nulla di più. Perché se voi vi leggete gli articoli della "Bersani" e parallelamente tenete aperto il testo che oggi siamo chiamati ad esaminare, vedete che al di là di qualche spostamento numerico, addirittura ci sono delle parole, diversi periodi che vengono riproposti in maniera non analoga, ma identica, e quindi questo disegno di legge poteva essere fatto all'indomani dell'insediamento della Giunta, con un po' di buona volontà, in poco tempo e senza molta spesa.

Per arrivare a parafrasare la "Bersani" fino a questo punto, tanto valeva dare ai consiglieri quello stimolo a poter proporre qualcosa motu proprio, senza dipendere sempre dal pool di esperti, certo coinvolgendo le categorie interessate, coinvolgendo i consumatori, coinvolgendo tutti quegli enti che saranno in futuro i destinatari dei provvedimenti e quindi saranno destinatari anche dell'efficacia delle norme in essi contenute.

A dimostrazione di quello che sto dicendo, basta vedere certi istituti che vengono previsti in questa legge, ad esempio l'emporio. Dell'emporio è stata fatta un'ampia rassegna stampa e una grande divulgazione: la Valle d'Aosta potrà istituire gli empori, poi ridenominati centri polifunzionali. L'uovo di Colombo, la grande invenzione! Ma questi centri polifunzionali o empori che si vogliano chiamare sono dettagliatamente normati nel decreto Bersani, che prevede che per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, la Regione prevede disposizioni ove sia prevista la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio oltre all'attività commerciale altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione, eccetera. Questo lo prevedeva il Ministro Bersani esattamente un anno fa, non mi sembra quindi che gli empori siano una novità così eclatante di questo disegno di legge!

Lo stesso dicasi per l'Osservatorio. L'Osservatorio regionale non è altro che un'articolazione territoriale, che sarà prevista in tutte le regioni, di un osservatorio nazionale previsto sempre dalla "Bersani".

Lo stesso per quanto riguarda gli adempimenti formativi - ai quali le regioni devono provvedere, adattando le loro norme - di determinati esercenti commerciali, in particolare quelli che eserciranno la categoria alimentare, una delle due che rimane in vigore, perché come sapete la "Bersani" suddivide tra esercenti alimentari e non alimentari. Quindi i momenti formativi previsti dalla "Bersani" devono essere solo regolamentati e allestiti secondo criteri stabiliti dalle regioni.

E così via per tutta un'altra serie d'istituti che adesso possiamo individuare sfogliando, come i centri di assistenza per i commercianti, che non sono niente d'innovativo, ma sono solo un adattamento di una norma prevista dal decreto quadro Bersani e rimodellati in chiave valdostana, ma nemmeno con quella originalità di parole, di termini, di periodi che possono far capire che c'è stata una produzione normativa propria e quindi c'è stato qualcosa di veramente valdostano che vada ad innovare in materia.

Il nostro giudizio allora qual è? Il nostro giudizio è che ci troviamo di fronte ad una bella scatola, ben confezionata e incartata, ben presentata anche, perché ci sentiamo comunque di riconoscere un merito all'Assessore e il merito è quello di aver avuto la capacità, ad onta della concertazione predicata da questa Giunta, di chiamare preventivamente al suo tavolo le categorie interessate; cosa che non è avvenuta per esempio per altre leggi regionali.

Ha avuto la capacità di chiamarle al tavolo, adesso se siano effettivamente rappresentative oppure no su questo possiamo disquisire, e farle siglare l'atto normativo che oggi viene predisposto. In questo modo ha "blindato" questa legge, in modo che noi umili consiglieri, essendoci a monte l'avallo di tutte le categorie interessate, non potessimo venire qua a dissertare in materia di commercio, intanto, perché non siamo commercianti e poi in forza, appunto, della sottoscrizione autorevole delle categorie dei commercianti e dei consumatori.

È l'unico merito, che se vogliamo è un merito di metodologia, che peraltro è controbilanciato del demerito, ripeto, del pool di esperti che ci è costato veramente tanto, per avere veramente poco!

Una grande scatola bene confezionata e bene incartata, che però è ancora vuota. Il vero contenuto di questa legge è rinviato a 60 giorni, quindi come facciamo oggi ad esprimere un giudizio, quando il contenuto di questa legge sarà da vedersi, da valutarsi? Magari a livello di maggioranza o a livello di pool di esperti, effettivamente sanno già come regolamentare la materia nel vero senso della parola, ma noi qui abbiamo una parafrasi della "Bersani", bene impostata se vogliamo, ma che non ci dice nulla. A nostro avviso quindi il mandato che la "Bersani" ha dato alla Regione Valle d'Aosta rimane sostanzialmente incompiuto: formalmente compiuto, anche se in ritardo, ma sostanzialmente incompiuto!

C'è poi da dire una cosa. Grande distribuzione e piccola distribuzione, qui dicevo prima che con la "Bersani" si passa dal commercio autorizzato al commercio libero, che poi in realtà ha delle contraddizioni già nella "Bersani" ma che vengono riprese anche nella legge valdostana e che sono addirittura preoccupanti.

Mi soffermo su quella che viene definita come valutazione d'impatto commerciale, e per renderlo immediatamente percepibile mi riferisco al comma 2 dell'articolo 4, dove si prevede che oggi gli esercizi di vicinato, le cosiddette "botteghe", possono essere aperti previa comunicazione all'ente locale interessato. Gli esercizi di vicinato sono quelli che hanno una superficie commerciale inferiore, mi pare 150 metri quadrati. Dopo 30 giorni dalla comunicazione possono essere operativi. Allora, la valutazione d'impatto commerciale prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questa legge i Comuni possono inibire o sospendere per un periodo definito e comunque non oltre un termine di legge gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, con un provvedimento che individui per l'interno territorio comunale o parte di esso la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni. E la legge riprende tre condizioni, che sono:

la prima:

- l'esigenza di aree urbane non idonee all'insediamento commerciale per vincoli o limiti previsti in provvedimenti normativi;

- l'esecuzione di programmi comunali di qualificazione della rete commerciale, diretti alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;

- esigenze di tutela di specifiche aree localizzate nei centri storici o di edifici di interesse storico, archeologico e ambientale.

Questo significa che, se un domani un soggetto vuole iniziare un'attività commerciale di modesta dimensione - perché comunque si parla di esercizi di vicinato inferiori a 150 metri quadrati - e dà comunicazione al sindaco, e dopo i 30 giorni inizia secondo legge la sua attività normalmente ad operare e quindi a vendere le sue merci, entro 180 giorni il sindaco può bloccargli tutto. Questo ai sensi di una legge ha investito, ha speso del suo, ha messo del suo come risorse, come tempo e come fattori organizzativi, e poi il sindaco interviene e può bloccare tutto, qualora ricorrano una delle tre condizioni di cui sopra.

Sono tre criteri che se li leggete attentamente, prima ve li ho letti e non sto a rileggerli, sono però comprensivi di tutta la gamma del possibile, perché il sindaco può intervenire in una vasta gamma di fattispecie e quindi bloccare l'operatività di un commerciante.

Questa valutazione d'impatto commerciale, che è fatta per armonizzare la nascita di vari esercizi di vicinato, in realtà è un freno alla liberalizzazione. Il freno alla liberalizzazione selvaggia, il controllo, dev'essere piuttosto effettuato in una regione come la nostra nei confronti di grandi centri di distribuzione, perché lì è vero che ci deve essere un assenso e un intervento della Regione, non dico di freno, ma di modulazione, di equilibrio fra le esigenze dei consumatori e la libera imprenditorialità che in quel momento si propone per poter realizzare un grande centro commerciale.

Ma questa norma a nostro avviso è pericolosa in una regione come la nostra, dove già c'è stata una moria di esercizi di vicinato non indifferente, verificabile con i numeri, e soprattutto se si innesta anche la potestà del sindaco d'intervenire a posteriori, quindi non con un atto autorizzativo come c'era prima, ma addirittura con un atto di censura, d'inibizione o sospensione, come dice letteralmente la legge, questo non solo frena l'iniziativa privata ma addirittura la danneggia, perché questa è già avviata con investimenti.

Di fronte a questa norma abbiamo delle serie perplessità. Questa norma effettivamente stravolge tutto l'impianto di liberalizzazione che era previsto, tutto quel concetto di libertà che era giusto riconoscere e che in una Valle come la nostra è di fondamentale importanza per ridare stimolo e ossigeno ad un settore, quello del piccolo commercio, che è fortemente compromesso. Quindi invitiamo l'Assessore, gli estensori di questa norma e della sua legge in generale a poterla ripensare.

Ricordo che abbiamo proposto un'interpellanza su quali erano le linee guida che la legge valdostana avrebbe adottato in applicazione della "Bersani"; interpellanza alla quale l'Assessore dette delle risposte più precise e più puntuali di quelle che sono state canonizzate nell'articolato di questa legge. Questa legge quindi è sostanzialmente vuota, formalmente anche bella, ma sostanzialmente vuota, perché l'articolo 2 che è il suo perno rinvia a provvedimenti tutti da definire.

Presidente La parola al Consigliere Beneforti.

Beneforti (PVA-cU) Eravamo e siamo oggi convinti che la riforma del commercio proposta dal Governo rivesta particolare importanza, se tradotta in realtà dalle regioni con propri provvedimenti e con proprie leggi. Prima di entrare nel merito della legge regionale oggi all'esame del Consiglio, voglio ricordare che, nonostante l'alzata di scudi che in più occasioni si sono levati contro questa legge, in particolare dalle associazioni dei commercianti, la legge Bersani, oltre a liberalizzare un settore che ne aveva bisogno, crea le premesse per innovare tutti gli aspetti della vita in cui è necessario. Basterebbero queste premesse per metterla in pratica. Inoltre prevede l'allargamento delle licenze in una ottica europea. Nessuno può ignorare la necessità che si preveda l'allargamento delle licenze in un'ottica europea; si sta andando verso l'Europa.

Infine la riforma, oltre a sburocratizzare l'iter per ottenere le licenze, prevede anche la liberalizzazione degli orari d'apertura e chiusura dei negozi, cosa che da parte dei commercianti era sempre richiesta. Almeno quando si andava in trattativa a discutere i contratti di lavoro, dicevano che dovevano avere la possibilità di avere più espansione, per vendere di più.

La riforma Bersani realizza una maggiore razionalizzazione e modernizzazione del settore commerciale e tutela, anche per quanto possibile, il consumatore, e questo è un fatto importante che si deve tenere presente.

All'articolo 10 prevede disposizioni particolari che possono favorire lo sviluppo commerciale nelle aree di montagna e rurali. Questo articolo è importante per la nostra regione perché prevede la possibilità di sviluppo nelle nostre montagne e nelle nostre attività rurali.

La legge di riforma riconosce al commercio di essere un'attività economico-sociale strategica rispetto anche allo sviluppo dell'occupazione, e l'occhio all'occupazione bisogna tenerlo in tutti i settori, quindi anche nel settore del commercio. E valorizza anche i meccanismi delle licenze e tiene conto degli inconvenienti a cui i commercianti possono andare incontro nella fase di passaggio della riforma. Quindi questa legge riforma e, al tempo stesso, agevola l'arrivo alla riforma.

Per quanto riguarda la grande distribuzione, la legge prevede sia vista alla luce delle politiche che le regioni e i comuni andranno a determinare in base alla rete distributiva oggi esistente, in base alla programmazione urbanistica e commerciale che intendono realizzare.

Ebbene, anche se in sintesi ho ricordato i presupposti su cui è stata prevista la legge nazionale per la riforma del commercio, ora dobbiamo verificare se la legge attuativa a livello regionale corrisponde ai presupposti indicati dalla legge e alla nostra realtà regionale. Dobbiamo verificare se il testo presentato, e che oggi viene sottoposto alla nostra approvazione, contiene quegli indirizzi generali che entro un anno dovevano essere previsti nel piano commerciale regionale.

Come è stato ricordato, siamo un po' in ritardo, anche se ci sono altre regioni che sono più in ritardo di noi, però questo non giustifica, Assessore, tutto il ritardo. Quando si andava a scuola si diceva: mi consolo perché se boccio non sono solo. Lo stesso si può dire in questa situazione, ma io spero che nessuno si consoli perché ci sono altri in ritardo come noi. Comunque oggi parte la fase due - la chiamo così - della riforma e liberalizzazione del commercio anche in Valle d'Aosta.

La legge presentata non è completa, non contiene tutti i principi e le direttive generali che devono regolare l'attività commerciale in Valle, ci sono diversi e troppi rinvii che questa legge contiene. Tuttavia la riteniamo un passo avanti, anche se dà l'impressione di voler arrivare a regime molto gradualmente, in un tempo molto lungo. È vero che è importante realizzare gli obiettivi di cui la Valle d'Aosta ha bisogno, ma riteniamo che questi obiettivi debbano essere raggiunti nel tempo più breve possibile, nell'interesse della collettività valdostana. Certo, alcuni presupposti essenziali li contiene, e questo dimostra la validità della legge Bersani approvata dal Governo italiano.

Ora, a parte i provvedimenti che saranno portati all'approvazione del Consiglio in fase successiva, ritengo che la terza fase debba essere definita al più presto. La prima fase è la legge Bersani, la seconda fase è la legge presentata oggi in Consiglio, la terza fase è la definizione, e questo nell'interesse dei commercianti, dei comuni e delle comunità montane, della Regione e anche dei consumatori. Ognuno deve rispondere al ruolo al quale è chiamato. Noi dobbiamo creare le condizioni perché ognuno rispetti il ruolo che deve svolgere, per portare a termine la riforma commerciale anche nella nostra regione.

C'è da tener presente un aspetto, che la Valle d'Aosta è una piccola realtà; è una realtà che da Pont-Saint-Martin a La Thuile, se si escludono alcune aree o comuni, è satura di attività commerciali; per cui è importante guardare alcuni aspetti fondamentali, guardare ai centri storici la cui promozione è più che giustificata, rivitalizzare i comuni minori tramite centri polifunzionali e piccoli empori, programmare la formazione professionale per gli operatori del commercio, dare l'assistenza tecnica alle piccole e medie imprese, far emergere un'attitudine imprenditoriale e diversificare l'offerta per rispondere alle esigenze dei consumatori e per incentivare i consumi; e questo è un punto fondamentale per tante categorie di commercianti.

Occorre bloccare l'apertura di ulteriori centri concernenti la grande distribuzione, perché oggi nella nostra regione, finquando non avremo determinato un piano commerciale definitivo, è inutile continuare a dare aperture di supermercati, perché poi creano la morte dei piccoli commercianti. Quando è uscita la legge Bersani, c'era chi sosteneva che questa legge avrebbe rappresentato il funerale del piccolo commercio, la morte della bottega e dei negozi nei piccoli paesi; ho detto e ripeto che i negozi chiudono non per la riforma, ma per la concorrenza, che non riescono più a sostenere, dei supermercati. Infatti i piccoli negozi non sono in condizione di sostenere lo scontro con la grande distribuzione, questa è una realtà di cui non si può non tener conto.

Concludendo, riteniamo che la legge regionale non sia completa; questa legge per noi risente dell'apporto dato all'estensione della stessa dalle associazioni del commercio; in questo di scandaloso, perché quando si fanno le riforme, il coinvolgimento dei diretti interessati e la ricerca del consenso è cosa logica e giusta; basta però non prestarsi al gioco di parte perché se si ascolta troppo una parte, si scontenta l'altra. E in Valle d'Aosta di fronte a questa legge c'è stato l'accoglimento dei commercianti, che fino a ieri erano tutti inalberati e dicevano quello che ho appena ricordato.

Ripeto, il consenso va trovato, però la legge non deve tenere conto solo di una parte, ma deve tener conto che ci sono più parti, in modo particolare che ci sono anche i consumatori.

Ripeto che anche se un passo avanti è stato fatto, per noi questa legge rappresenta un'enunciazione di volontà e di obiettivi che si vogliono realizzare. Noi crediamo alla vostra buona fede, alla buona fede dell'Assessore, e ve ne diamo atto. Manca la terza fase, perché il contenuto nella legge Bersani sia compatibile con la Regione Valle d'Aosta. Portate all'approvazione del Consiglio i provvedimenti mancanti, siamo disposti a confrontarci ed anche ad approvarli, se li riteniamo confacenti, in attesa però ci asteniamo. Il nostro credito, Assessore Lavoyer, arriva fino qui, non può oggi andare oltre.

Presidente La parola al Consigliere Lanièce.

Lanièce (Aut) Premetto che a parlare per il gruppo degli Autonomisti su questo disegno di legge avrebbe dovuto essere il collega Comé, il quale essendosi dovuto assentare in quanto è in missione, mi ha incaricato d'intervenire al suo posto.

Gli Autonomisti sono soddisfatti nel vedere oggi il disegno di legge sui principi direttivi per l'esercizio commerciale approdare finalmente sui banchi del Consiglio regionale. Vorrei infatti ricordare che il nostro gruppo già verso la fine dell'estate scorsa presentò un'interpellanza per sollecitare l'Assessore a nominare la commissione per iniziare l'iter della stesura di tale testo.

La fatidica scadenza del 24 aprile 1999 è ormai passata e noi siamo arrivati, anche se di pochi giorni, comunque in ritardo a questo traguardo.

Vorrei far osservare che già tre regioni hanno rispettato i tempi per la determinazione dei principi richiamati in questo disegno di legge, in modo particolare la Regione Friuli che già a gennaio aveva votato una legge, la quale essendo però in contrapposizione con i principi ispiratori della Bersani non ha avuto il benestare da parte del ministero.

Sicuramente un anno era sufficiente per emanare tale legge, certo è che la Regione avrebbe dovuto attivarsi sin dall'inizio per adempiere a quanto disposto dal decreto Bersani.

Il disegno di legge che siamo chiamati oggi a votare non è altro che una legge quadro ed essa è stata presentata in modo da scongiurare l'intervento sostitutivo del Ministero dell'industria.

All'emanazione della presente legge, contenente esclusivamente delle linee d'indirizzo generale, dovranno fare seguito ulteriori provvedimenti attuativi. In effetti il cuore di tutta questa legge è racchiuso nell'articolo 2 e a questo proposito vorremmo chiedere all'Assessore quali tempi e quali orientamenti si intendono seguire, per articolare gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.

Vorremmo inoltre soffermarci sull'articolo 2, comma 1, punto b), per invitare l'Assessore Lavoyer ad attivarsi in modo che nella raccolta completa e organica delle disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche venga presa in considerazione e rivista la legge n. 6/95, riguardante le manifestazioni fieristiche. In particolare, l'impegno dovrebbe essere rivolto affinché comitati, pro-loco e altri enti senza fini di lucro possano svolgere le loro manifestazioni su aree pubbliche senza essere sottoposti alla normativa specifica riguardante le aree pubbliche.

Riteniamo inoltre che questa legge abbia ancora una volta dato un peso eccessivo di controllo all'Amministrazione regionale. Troppo spesso continuiamo a parlare di federalismo, di maggiore autonomia ai comuni, di snellimento delle procedure della burocrazia, e poi, in contrasto a tali principi, ci troviamo di fronte ad un articolo, come l'articolo 12, che regolamentando i centri polifunzionali ne subordina il riconoscimento a una delibera della Giunta regionale.

Evidentemente ci sembra un'ingerenza eccessiva da parte dell'Amministrazione regionale. Condividiamo la funzione che è stata data ai centri polifunzionali, cioè quella di rivitalizzare i centri minori, ma auspicheremmo che questi vengano per semplicità delle procedure riconosciuti dal comune. In tal senso il gruppo degli Autonomisti propone con un emendamento l'abolizione del comma 5, in modo che il privato che intenda aprire un'attività presenti la richiesta e ottenga la risposta esclusivamente dal suo comune.

Ci sorge infine una perplessità in merito all'articolo 13, che va a determinare, con provvedimenti successivi di Giunta, una convenzione per la gestione dei corsi e per tutta l'attività di formazione. Ebbene, nella situazione attuale se un soggetto aspira ad aprire un'attività nel settore alimentare e non è iscritto da più di 5 anni al REC, non può ottenere l'autorizzazione perché non ha svolto il corso e superato l'eventuale esame. Visto che nell'articolo 13 non vengono citati i tempi, affinché la Giunta si attivi per mettere in atto la formazione dei commercianti, chiediamo con un ultimo emendamento di fissare un tempo preciso affinché non si rischi di far slittare nel tempo l'emanazione di tale provvedimento, causando danni ulteriori a nuovi operatori che vogliono inserirsi in tale settore.

Il gruppo degli Autonomisti presenterà tre emendamenti riguardanti l'articolo 12, commi 5 e 6, e l'articolo 13, comma 4.

Presidente La parola al Consigliere Cuc.

Cuc (UV) Il Consigliere Piccolo ha ringraziato tutta la squadra che ha lavorato intorno a questo disegno di legge, io mi sento in dovere di ringraziare i colleghi consiglieri che hanno partecipato ai lavori delle commissioni, non solo i commissari, ma anche tutti i consiglieri che hanno presenziato alle audizioni ed ai lavori. Segno che questo comparto - è stato sottolineato anche dal collega Tibaldi - riveste un'importanza vitale per la nostra regione sia dal punto di vista economico che sociale.

Sicuramente ho sentito considerazioni da parte di tutti, e vorrei affrontare alcuni argomenti più legati proprio ai commercianti, a quello che ne è di questa legge regionale e di quello che ne è stato del decreto Bersani.

Tibaldi ha sottolineato che il decreto Bersani ha dato forse l'input per ripartire e per rivedere tutto quello che riguarda il settore commerciale. Questa può essere una verità, anche se dissento da Tibaldi quando afferma che i comuni e la Regione non hanno fatto niente in questi anni. I comuni sono quasi tutti dotati di piani commerciali, esistono delle zonizzazioni ben precise indicate dai piani regolatori, quindi non credo che non ci sia stata attenzione.

È stato poi sottolineato, sempre da Tibaldi, che la partecipazione ai lavori da parte delle associazioni è stato poco rappresentativo; su questo credo che tutti i commercianti un po' di autocritica debbano comunque farla, perché ritengo, sia una categoria che per 30-40 anni ha comunque saputo sbrogliarsi in un modo o nell'altro da sola, non è mai venuta nell'ambito delle istituzioni a piangere, oggi forse chiede un aiuto, tende una mano ed è nostro dovere preciso, quello di cercare di trovare i sistemi con dispositivi di legge per aiutarli.

Il decreto Bersani in un primo momento ha creato un certo allarme ed in effetti alcuni dei suoi contenuti hanno preoccupato l'ambiente commerciale. Di per sé ha annullato totalmente ogni valore delle licenze commerciali e tra l'altro questa proposta è stata respinta un po' da tutti, scandalosa a mio modo di vedere, in quanto per chi restituisce la licenza vi è la possibilità di usufruire di un indennizzo teso a favorire la ricollocazione professionale; indennizzi dai 10 ai 15-20 milioni, stabiliti poi in base agli anni di attività, agli anni anche del titolare della licenza. Questo provvedimento è ritenuto indegno ed è stato respinto credo un po' da tutti, anche perché, se analizzato a fondo, alla fine ci si ritrova in una situazione di disoccupazione, con altri disoccupati che devono di nuovo andare a cercare del lavoro, quando ci si scorda della valenza e dell'importanza che questo settore ha dato e continuerà a dare all'economia della nostra Regione.

Credo che i commercianti in generale non chiedano assistenzialismo o soldi, ma abbiano aspettative diverse, di altra natura. Concretamente anche nella legge che andiamo ad approvare oggi vi sono alcuni contenuti importanti e mi riferisco alle possibilità date nell'ambito soprattutto dei piccoli centri: ricordiamoci che la Valle d'Aosta è stata riconosciuta zona turistica in toto, la riqualificazione dei centri storici, le possibilità offerte con gli empori polifunzionali e apro una parentesi, sempre per ricordare al collega Tibaldi che non è vero che non c'è stato collegamento fra di noi, forze di maggioranza; quando il decreto Bersani era ancora allo studio, il nostro parlamentare, Onorevole Caveri, che fa parte di una commissione come fosse la nostra, ha proposto emendamenti precisi con cui è andato ad individuare alcune realtà legate alle situazioni tipiche di montagna.

La creazione di questi centri polifunzionali, legati alle zone rurali di montagna, è il risultato del lavoro fatto da questa commissione su proposta del nostro Deputato.

Un po' di autocritica da parte dei commercianti va fatta e in questo momento devono attivarsi perché il mondo commerciale sta cambiando. Possiamo fare tutte le leggi e i dispositivi che vogliamo, importanti, però credo sia doveroso e giusto che le categorie dei commercianti si rendano conto che andando verso l'Europa, cambia totalmente quello che può essere lo scenario futuro delle attività commerciali, devono crescere e devono crescere in qualità. Ed è questo che le categorie chiedono, cioè più professionalità; di conseguenza l'istituzione di corsi professionali per cercare di aumentare il livello professionale e tecnico di queste persone che devono fare il commercio nel futuro nella nostra Valle è richiesta ed è contenuta nella nostra legge.

Con l'introduzione dell'Euro in Europa, i commercianti saranno i primi a toccare con mano, a dover maneggiare e a dover proporre alla popolazione e ai consumatori la nuova unità monetaria. La moneta unica creerà un solo mercato continentale, il consumatore potrà confrontare prezzi e prodotti ed acquistare ovunque senza problemi di cambio né costi bancari aggiuntivi. Gli imprenditori dovranno sempre più abituarsi a ragionare in termini di Europa e non più come singolo Stato e con la moneta di Stato, com'è attualmente in vigore.

È un passaggio difficile, che può essere interessante; sono delle opportunità importanti che abbiamo. È evidente che la pressione fiscale, ad esempio, in Italia è ancora ben diversa da quella applicata in altri Stati europei. Quando vedremo un fisco europeo? Passeranno tanti anni, magari dieci anni; in quel momento finalmente potremo avere qualcosa di diverso e di comparabile.

Credo però che nel nostro ambito potremo con la seconda fase, con i contenuti dei provvedimenti che andremo ad affiancare a questa legge, dare delle risposte più precise alle esigenze vere e proprie dei commercianti; le leggi che possiamo fare sono di un certo tipo ma la vera legge sarà quella del mercato, un mercato più aperto e libero e quindi è necessaria la volontà anche delle associazioni dei commercianti di continuare in una strada di crescita e di sviluppo.

Alcune cose però sono già state introdotte, perché la liberalizzazione degli orari è un provvedimento richiesto anche se porrà dei problemi agli esercenti, soprattutto i più piccoli: se da una parte abbiamo qualcuno che punta alle 35 ore settimanali, dall'altra andiamo a richiedere ad una categoria di lavorare anche 60 ore settimanali. Il Governo, a questo proposito, dovrà trovare il sistema di intervenire in un modo diverso per creare nuova occupazione che la dilatazione degli orari potrebbe offrire.

Altri contenuti tangibili, già inseriti nella legge e richiesti dai commercianti, sono, ad esempio, lo spostamento del periodo dei saldi, che è stato attuato nella nostra regione; anche questo troverà il favore di una larga parte dei commercianti in Valle d'Aosta - ed essendo una regione turistica, questa esigenza era ancora più sentita -, ma qualche campana suonerà diversamente, ad esempio nella bassa Valle, perché l'influenza delle regioni del Piemonte, del Canavese soprattutto, non avendo ancora fissato i nuovi periodi dei saldi, creeranno concorrenza.

Tutto sommato, come gruppo dell'Union Valdôtaine siamo convinti che la strada intrapresa dall'Assessore Lavoyer e della Giunta sia quella giusta, il fatto di aver concertato con le associazioni è stata una cosa utilissima e anche il contributo dato dai consiglieri che hanno partecipato alle audizioni e ai lavori della commissione hanno di fatto migliorato i contenuti di questa proposta di legge.

Sulla grande distribuzione, la situazione è nota un po' a tutti: abbiamo 9 punti di grande distribuzione, abbiamo 8 superfici destinate alla media-grande distribuzione, abbiamo un totale di 29.000 metri quadrati e potremmo assorbire 350.000 utenti. Qui effettivamente, se qualcuno afferma che il decreto Bersani e la nostra legge vanno in una direzione di più libertà, è altresì importante che abbiamo il dovere di cercare di mantenere stabili gli equilibri che ci sono nella nostra regione nel settore commerciale.

Ho visto che su questa prima fase c'è abbastanza accordo fra le forze politiche, aspettiamo il lavoro delle commissioni preposte e vediamo di riempire di contenti "la scatola con una bella cornice", così come è stata definita dal collega Tibaldi. Sono queste le aspettative del mondo commerciale e personalmente ho fiducia sul risultato del lavoro finale che sarà comunque adeguato alle aspettative di questo settore.

Si dà atto che alle ore 20,29 esce il Consigliere Lanièce.

Presidente La parola al Consigliere Lattanzi.

Lattanzi (FI) Per presentare un emendamento, eravamo partiti per presentarne una cinquantina, poi ci siamo ridotti ad un suggerimento, quindi spero che venga compreso per quello che vuole essere questo emendamento.

L'emendamento si riferisce a una delle parti più sostanziali di tutta la legge, che è l'articolo 12, quello della costituzione dei centri polifunzionali. Al comma 6 di questo articolo c'è la determinazione della Regione di due poteri, cioè la Regione può e quindi ha un potere di disporre che l'allestimento dei centri polifunzionali avvenga con criteri unitari, mediante strutture e attrezzature uniformi in tutto il territorio valdostano, e poi può esercitare un altro potere che è quello d'intervenire con finanziamenti volti ad agevolare la costituzione e il funzionamento degli stessi.

Suggerivamo, proprio perché ci suonava male come liberali il primo potere, mentre sul secondo riteniamo sia giusto che la Regione utilizzi il potere di finanziare, agevolare e incentivare questi centri polifunzionali, il primo potere ci suonava molto male, e quindi questo potere di disporre che l'allestimento dei centri polifunzionali avvenga con criteri unitari, mediante strutture e attrezzature uniformi, ci pare crei una situazione nella nostra regione dove i centri polifunzionali o saranno tutti uguali, oppure non ci saranno. Il fatto che ci sia questo articolo può far venire il sospetto che si pensi a creare dei centri polifunzionali fatti di "chalettini" tutti uguali, tutti comprati dallo stesso fornitore, e via dicendo.

Allora, per far scomparire il concetto e mantenere sana la filosofia che secondo noi il comma 6 voleva proporre, e cioè quella d'incentivare e di essere di propulsione all'allestimento di questi centri, avremmo proposto di sostituire il comma 6 con la seguente dicitura: "La regione può intervenire con finanziamenti volti ad agevolare la costituzione di centri polifunzionali che nel loro allestimento strutturale, organizzativo e commerciale sono uniformi a criteri stabiliti dalla Giunta regionale".

Cioè, un conto è determinare che tutti i centri debbano essere così; un altro è dire: noi, se sono fatti così, li finanziamo, che è cosa molto diversa perché può permettere anche a chi, magari sarà uno solo, non voglia beneficiare dei finanziamenti e voglia farsi il suo centro polifunzionale diverso dagli altri di poterlo fare. Altrimenti così si può pensare che ci sia l'imposizione di un criterio, di una struttura, cosa che secondo noi non è nello spirito della legge, che è liberalitaria. Quindi presenterei l'emendamento al Presidente.

Presidente Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Lavoyer.

Lavoyer (FA) Inizio anch'io con i ringraziamenti, quindi ringrazio i consiglieri che sono intervenuti, ringrazio in particolare i componenti delle commissioni consiliari che hanno svolto un egregio lavoro.

Dagli interventi che sono emersi nel dibattito mi pare che sostanzialmente non vi siano state delle grosse critiche sui contenuti dell'attuale disegno di legge, in particolare sulle osservazioni fatte dal Consigliere Tibaldi e dal Consigliere Beneforti sul ritardo volevo ricordare che la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge l'8 marzo; giustamente la materia era molto importante, necessitava di un approfondimento completo all'interno delle commissioni; noi diciamo che se siamo arrivati alla fine del mese di aprile per l'approvazione del testo di legge, questo è dovuto anche al tempo impiegato dalle commissioni per esaminare l'articolato.

Anche se cercherò di non cadere nella provocazione che si nasconde dietro l'intervento del Consigliere Tibaldi, non posso condividere la visione totalmente negativa delle cose, in particolare la sua critica sulla spesa che, secondo me, è stata più che corretta a favore dei consulenti, che non hanno fatto un lavoro solo relativo a questo tipo di articolato, perché il supporto dei consulenti è continuato.

E infatti la Giunta regionale ha già approvato il primo provvedimento attuativo della legge che andiamo oggi a discutere, relativo al commercio sulle aree pubbliche. Questo per sottolineare che il gruppo di lavoro non si è limitato a supportare le commissioni o il gruppo più di concertazione per la redazione dell'articolato, ma ha continuato a lavorare e supporterà l'azione della Giunta in primis e poi del Consiglio regionale per l'approvazione di tutti i provvedimenti conseguenti.

Non posso neanche accettare, anche se nelle sue affermazioni c'è molta ironia, che dica che i testi di legge vengono approvati al di fuori del Consiglio regionale. Abbiamo dato al gruppo di lavoro degli indirizzi precisi e degli obiettivi che voleva raggiungere con l'approvazione di questo testo di legge. E poi il risultato del lavoro di questo gruppo è stato quello di predisporre una bozza che le commissioni consiliari hanno avuto due mesi di tempo per discutere, dibattere, audire, modificare, e mi pare che molti dei suggerimenti dei consiglieri che fanno parte delle commissioni consiliari siano stati recepiti nella bozza che oggi discutiamo e che è appunto la bozza della commissione.

Volevo anche sottolineare che la Regione Valle d'Aosta in materia di commercio non ha competenza primaria, ha soltanto potestà integrativa, quindi è ovvio che l'ossatura della regolamentazione del disegno di legge non può che far riferimento alle direttive del decreto Bersani. Noi abbiamo utilizzato penso correttamente, anche supportati dall'esperienza di uno dei consulenti, che è il dr. Barbagallo, tutti gli spazi che lo Statuto della Valle d'Aosta dava alla nostra regione, tutti gli spazi normativi, tenuto conto che la nostra può essere solo una potestà integrativa.

In particolare poi nell'osservazione specifica fatta dal Consigliere Tibaldi sull'articolo 4, comma 2, della legge, dove si sottolinea che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge i comuni possono inibire o sospendere gli effetti della comunicazione di apertura, comma da lui definito come un freno alla liberalizzazione, devo dire che il Consigliere Tibaldi deve esaminare quello che dice l'articolo 10 del decreto Bersani, punto c). E cioè: per le aree di cui alle lettera a), b), c), dell'articolo 6 l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni per un periodo non superiore a due anni possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato.

Quindi il decreto Bersani dà potestà alle regioni di attivarsi in questa direzione; noi, avendo definito 180 giorni, abbiamo definito un tempo limitato, perché il decreto Bersani amplia notevolmente. Con 180 giorni diamo la possibilità ai comuni effettivamente di verificare se la liberalizzazione del decreto Bersani va a modificare un equilibrio socio-economico esistente in una comunità. Ma voglio dire di più. Il disegno di legge oggi in discussione in Consiglio non solo non cercherà di limitare nei piccoli centri la piccola distribuzione, ma creerà tutti i presupposti affinché questa piccola distribuzione, non solo con i centri polifunzionali, possa vivere e sopravvivere.

È in questo senso che volevo sottolineare quanto è stato fatto a sostegno dei piccoli centri commerciali; innanzitutto la regolamentazione nei centri storici, cosa che consente ai comuni di evitare che nei centri storici ci sia con l'impostazione del decreto Bersani una liberalizzazione che possa andare anche a modificare un tessuto e un patrimonio non solo di tipo commerciale, ma anche di tipo architettonico.

Un altro aspetto che viene definito in modo preciso all'interno del disegno di legge riferito agli empori polifunzionali, è che andiamo a sottolineare quali possono essere le possibilità alternative, che sono quelle di servizi remunerati: lo sportello postale, i servizi bancari, addirittura poliambulatori. Questi servizi possono essere attivati con la creazione di convenzioni con i soggetti pubblici e privati che andranno a remunerare l'ente che gestisce l'emporio polifunzionale. Vi è poi la creazione dei CAT (Centri di assistenza tecnica), che daranno la possibilità a queste piccole attività commerciali di sopravvivere.

Non è vero, Consigliere Beneforti, che la chiusura dei piccoli centri commerciali è prevalentemente dovuta alla concorrenza dei supermercati, questo parzialmente è uno dei motivi che ha messo in crisi la piccola distribuzione; ma un altro motivo sono tutti gli adempimenti di tipo fiscale, gli oneri, perché se un piccolo commerciante di un paese di 500 abitanti deve spendere 15 milioni l'anno solo per il commercialista, ci si rende conto che l'attività economica di per sé non si può più reggere.

Oltre a questo, il disegno di legge crea i presupposti per un'effettiva formazione; quando nel nostro disegno di legge istituiamo l'Osservatorio, non è un osservatorio solo sul commercio, ma è un osservatorio sul commercio e sul turismo, in quanto vogliamo dare una grande integrazione a queste due attività economiche, anche perché riteniamo che il commerciante, soprattutto in una realtà come la nostra che consideriamo totalmente a vocazione turistica, debba avere non solo la formazione necessaria a svolgere correttamente il suo compito per la popolazione residente, ma debba avere anche quella preparazione che fa sì che l'impatto di chi gestisce queste attività commerciali possa essere un impatto positivo anche per il settore turistico.

Penso che questi punti importanti e qualificanti del disegno di legge vadano nella direzione di sostenere che questa non è assolutamente una scatola vuota. All'interno di questo disegno di legge andiamo già a definire quelli che saranno i provvedimenti attuativi, in particolare relativi alla grande distribuzione.

La programmazione delle grandi strutture di vendita terrà conto soprattutto dell'esigenza di mirare ad un equilibrato servizio distributivo, che si dovrà conciliare anche con le opportunità di sviluppo della rete commerciale, cioè un equilibrio fra quelli che sono i grandi centri commerciali con quelli che sono i piccoli empori. Questo perché il consumatore non è tutelato solo con la grande distribuzione, ma l'invalido e l'anziano hanno bisogno anche del negozio nel centro storico. Queste sono tesi che sono state sostenute all'interno del gruppo di lavoro proprio dai rappresentanti dei consumatori.

Poiché qualcuno diceva che togliamo della competenza ai comuni, per quanto attiene invece le medie strutture il disegno di legge affida totalmente la regolamentazione delle medie strutture ai comuni, che dovranno poi formulare la relativa disciplina. In particolare i comuni dovranno redigere gli atti di indirizzo e di programmazione, dovranno prevedere eventuali facilitazioni per alcune tipologie di esercizi. Solo per i comuni che non provvedono a dotarsi di questi atti, sono previsti in alternativa accordi, intese, atti di concertazione fra comuni appartenenti ad una medesima area sovracomunale, da intendersi come unico bacino di utenza.

Quindi vedete che questa è tutt'altro che una scatola vuota, e certamente non è il disegno di legge che approviamo oggi l'elaborato definitivo che andrà a regolamentare e a dare attuazione completa al decreto Bersani, però è il primo passo importante ed è un passo che non solo crea una cornice entro la quale si vuole muovere l'Amministrazione regionale, ma crea anche i presupposti corretti per gli adempimenti successivi che saranno fatti parzialmente dal Consiglio, parzialmente dalla Giunta e parzialmente dai comuni.

Presidente Procediamo all'analisi dell'articolato nel nuovo testo.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 4 segnalando che c'è stato un errore nel computer e il punto d) diventa punto c), ma è solo una correzione formale, lo dico solo per giustizia di lettura:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

All'articolo 5 c'è un emendamento della IV Commissione che recita:

Emendamento La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

"a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;"

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo emendato:

Articolo 5 (Conferenza di servizi per le grandi strutture di vendita)

1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita è inoltrata al Comune competente per territorio, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998, unitamente alla seguente documentazione:

a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, delle planimetrie con indicazione delle superfici delle aree a parcheggio, delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari.

2. Il Comune procede all'istruttoria e invia alla struttura regionale competente in materia di commercio la domanda e i relativi allegati, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della documentazione completa.

3. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio alla struttura regionale competente della domanda completa di documentazione, il Comune indice una conferenza di servizi a cui partecipano un rappresentante della Regione, uno della Comunità montana e uno del Comune, fissandone lo svolgimento, previa intesa con gli altri enti, non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di convocazione. La data della conferenza è fissata secondo un calendario predisposto per l'area sovracomunale di riferimento configurabile come unico bacino di utenza, seguendo l'ordine cronologico del ricevimento delle domande. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Alla conferenza partecipano, a titolo consultivo, i rappresentanti dei Comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale e delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

4. La struttura regionale competente specifica gli elementi informativi che il Comune deve fornire ai componenti la conferenza dei servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità di comunicazione.

5. La domanda regolarmente presentata, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro centoventi giorni dall'indizione della conferenza, è ritenuta accolta.

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

All'articolo 8 vi è un emendamento presentato dal gruppo dell'Ulivo, che recita:

Emendamento All'articolo 8, comma 1, eliminare la parte finale da "e comunque" a "non alimentari".

La parola al Consigliere Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Per illustrare brevemente questo emendamento. Mi scuso con i colleghi per l'inadeguatezza del testo, abbiamo dovuto fare queste due righe di emendamento in maniera rapida, perché ci siamo accorti di quella che è a mio giudizio una contraddizione che andrebbe eliminata rispetto all'articolo 8. Per illustrare questo emendamento voglio fare un passo indietro e tornare a due delle caratteristiche più condivise della legge urbanistica.

Con la legge urbanistica in tema di parametri si è inteso dare una maggiore autonomia ai comuni, nel senso che si sono eliminati quei riferimenti fissi, previsti precedentemente dalle normative, per arrivare a dei parametri che fossero decisi autonomamente dai comuni. Primo punto, quindi, maggiore autonomia dei comuni rispetto alle scelte in materia urbanistica. Secondo punto, conseguente al precedente, è la riforma dei parametri quantitativi in senso qualitativo: non si danno più delle misure, dei dati, delle cifre a cui i comuni si dovevano attenere, ma responsabilizzando i comuni, come si è detto più volte, sono i comuni che devono decidere loro medesimi dove è meglio fare una cosa, dove è meglio utilizzare certi criteri, dove è meglio utilizzare altri parametri.

In contraddizione con questa linea di tendenza, che è unanimemente condivisa, l'articolo 8, concernente disposizioni di carattere urbanistico, prevede che le quantità - e parliamo già di criteri di quantità - degli spazi che devono essere al servizio delle grandi strutture di vendita e di quelle medie di maggiori dimensioni, siano determinate in relazione alla situazione ambientale locale, e questo va bene, "e, comunque, nel rispetto dei valori minimi seguenti:

a) spazi di verde attrezzato di uso pubblico e di rispetto in misura non inferiore al cento per cento della superficie di vendita;

b) spazi di parcheggio di uso pubblico in misura non inferiore al cento per cento della superficie di vendita per gli esercizi alimentari e misti e al trenta per cento per gli esercizi non alimentari".

Quindi si reintroduce un criterio di tipo quantitativo.

Ho già fatto in altra occasione un esempio per dire quanto questo tipo di ragionamento sia fallace: se ho un capannone tipo CIDAC in cui vendo anche e soprattutto degli alimentari e ho quindi un'utenza molto ampia, ho bisogno di un parcheggio che mi contenga mille auto. Con un capannone delle medesime dimensioni della CIDAC, se vendo trattori non ho bisogno di mille posti auto, ne ho bisogno di tre, perché se vendo un trattore al giorno sono miliardario. Secondo me bisognerebbe attraverso questo emendamento eliminare questo riferimento, questi parametri quantitativi. Può darsi che ci siano dei problemi rispetto ad una scelta di questo tipo, però vorrei capirli bene, perché qualcuno anche cortesemente ha cercato di spiegarmeli, ma non mi sono chiari.

Presidente La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Lavoyer.

Lavoyer (FA) Non possiamo accettare questo emendamento per il semplice motivo che le strutture che andiamo a normare con l'articolo 8 sono strutture di grandi dimensioni, quindi sono strutture sovracomunali che non sono normate dagli strumenti urbanistici comunali.

Questo è il motivo per cui andiamo ad inserire una normativa a livello regionale.

Ma dico anche che questo emendamento non può essere accettato proprio perché l'esempio che ha fatto il Consigliere Curtaz rafforza il fatto che dobbiamo lasciare questo tipo di norma, perché lui fa l'esempio del CIDAC e dei trattori, ma se il grande capannone, la scatola che oggi è utilizzata per vendere i trattori, successivamente viene utilizzata per altre attività commerciali, dovrà pur disporre di un minimo di parcheggi per essere funzionale nel momento in cui viene concessionata l'attività, che è sempre attività di tipo commerciale.

Pertanto penso che il suo esempio rafforzi proprio il fatto che debba essere lasciata questa normativa.

Presidente La parola al Consigliere Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Dico la verità, forse per colpa mia continuo a capirci poco, però rilevo una contraddizione nella prima parte del ragionamento. Cercherò nonostante la stanchezza di evidenziarla.

Mi si dice che la grande struttura è di carattere sovracomunale, ma l'articolo fa riferimento ai piani regolatori comunali, non a dei piani regolatori sovracomunali che non esistono.

Quindi, attenzione, il comune che abbia sul proprio territorio il capannone, dovrà comunque decidere qualcosa, sia che ci sia un criterio quantitativo, sia che ci sia un criterio qualitativo, indipendentemente dal fatto che sia previsto o meno dal piano regolatore, perché? Ma perché lo dice questa legge!

Se normiamo in maniera diversa, è evidente che il comune dovrà dire qualcosa al momento del rilascio della concessione edilizia. Quindi questo ragionamento non mi sembra convincente.

Quanto poi all'esempio, fra l'altro proprio un esempio scolastico, che mi ha fatto l'Assessore nel dire: ma se oggi il proprietario di trattori stufo di vendere trattori si mette a vendere alimentari, avrà bisogno di un parcheggio di un certo tipo, ma questo sarà un problema del comune. Perché noi, Regione, dobbiamo imporre al comune di fare questo ragionamento e decidere? Può esserci infatti anche l'ipotesi contraria, dove abbiamo degli spazi magari verdi utilizzati per dei megaparcheggi che non servono a nessuno.

Francamente ritengo che ci sia una contraddizione con quella che è stata una scelta politica condivisa unanimemente da questo Consiglio e da tutte le forze politiche, e inoltre che l'argomento che mi viene eccepito di tipo tecnico cada, perché nel momento in cui siamo noi con questa legge a creare una norma che disciplina la materia, non possiamo più dire che non è normata. Ma come non è disciplinata? La discipliniamo oggi noi, lo stabiliamo noi, tant'è che il discorso sovracomunale non vale niente, perché non si fa riferimento a delle entità sovracomunali che dal punto di vista urbanistico non esistono e perché l'articolo 8 così come è stato proposto fa riferimento ai piani regolatori comunali, che si devono attenere a questi parametri. Allora questa contraddizione mi deve essere spiegata.

Presidente La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Lavoyer.

Lavoyer (FA) Poi non rispondo più… il Consigliere Curtaz sarà anche un bravo avvocato, ma qua sono discorsi di tipo tecnico, molto semplici. Il PTP, che il Consigliere Curtaz dovrebbe conoscere molto bene, definisce quali sono le grandi strutture e queste sono grandi strutture sovracomunali e non sono normate dai regolamenti urbanistici comunali. Quindi questa è una normativa che può fare solo la Regione dal punto di vista della norma.

Sul fatto di metterla o non metterla, io mi stupisco, proprio con la logica che normalmente sottintende il ragionamento dei Verdi, che non accettino il fatto che ci sia un minimo di spazio verde attrezzato pubblico e un minimo di parcheggi…

(interventi dei consiglieri Curtaz e Squarzino Secondina, fuori microfono)

…questa è una norma che deve fare la Regione, quindi noi sull'emendamento del Consigliere Curtaz ci asterremo.

Presidente Pongo in votazione l'emendamento del gruppo Per la Valle d'Aosta-con l'Ulivo:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 5

Astenuti: 25 (Agnesod, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, La Torre, Lattanzi, Lavoyer, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)

Il Consiglio non approva.

Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 27

Favorevoli: 24

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Non c'è Frassy? Scusate, io leggo i dati che mi danno… se mi danno Frassy sul tabellone, devo leggerlo. Quando i consiglieri escono sono pregati o di disinserire la tessera, o di dirlo! È solo una questione di correttezza, poi se vogliamo prenderci in giro, possiamo anche farlo, stiamo qui mezz'ora in più, non cambia niente! Noi da qui non lo possiamo vedere se proseguiamo nella lettura.

Ripetiamo la votazione sull'articolo 10:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 5 (Beneforti, Curtaz, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

All'articolo 12 sono stati presentati tre emendamenti.

Vi sono due emendamenti presentati dal gruppo degli Autonomisti, di cui do lettura:

Emendamento Abrogare il comma 5 dell'articolo 12

Emendamento All'articolo 12 il comma 6 è sostituito dal seguente:

"La Regione può intervenire con finanziamenti volti ad agevolare la costituzione e il funzionamento dei centri polifunzionali".

Vi è un emendamento presentato dal gruppo di Forza Italia che recita:

Emendamento Articolo 12 - comma 6

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"La Regione può intervenire con finanziamenti volti ad agevolare la costituzione di centri polifunzionali che nel loro allestimento strutturale, organizzativo e commerciale sono uniformi a criteri stabiliti dalla Giunta regionale".

La parola al Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (Aut) Per illustrare l'emendamento proposto dal collega Comé, come è stato detto prima da Lanièce.

Il primo emendamento ha la volontà di ragionare un attimo su questo articolo. Con questo comma si dà la competenza alla Giunta per quanto concerne il riconoscimento dei centri polifunzionali; ci chiedevamo, in questo senso anche se l'emendamento è un po' spinto nel senso che richiede di abrogare addirittura il comma, se non era pensabile invece affidare la delega del riconoscimento di questi centri ai comuni stessi, una volta che la Regione abbia preventivato i criteri secondo i quali devono essere edificati, eccetera.

Vuole essere una proposta di tentativo di sburocratizzare le procedure, nel senso che gli utenti fanno istanza al comune, il quale si fa verificatore che l'istanza corrisponda ai criteri stabiliti dalla legge regionale o dai regolamenti che seguiranno, e autonomamente concede o meno il riconoscimento. Senza che invece la procedura sia più lunga, quindi l'utente faccia richiesta al comune, il comune a sua volta trasmetta alla Regione, la Regione presumibilmente autorizzi, poi ripassi la pratica al comune, il quale comunica il parere al privato interessato.

Presidente La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Lavoyer.

Lavoyer (FA) A me pare che questo emendamento non possa essere accettato, proprio perché accentandolo si andrebbe nella direzione completamente opposta di quello che è l'obiettivo che mi è parso fosse illustrato dal Consigliere Marguerettaz, che era quello di dare maggiore spazio ai comuni.

Abrogando il comma 5, i centri polifunzionali diventerebbero di totale competenza della Giunta regionale, perché il comma 5 va letto insieme al comma 6. Infatti pensavo che fossero illustrati anche gli emendamenti del comma 6, in quanto questo comma dice che la Regione può disporre l'allestimento e può intervenire con finanziamenti volti ad agevolare la costituzione e il funzionamento.

Il comma 5 dà la possibilità ai comuni di essere coloro che promuovono l'iniziativa e la Regione poi dispone l'allestimento ed eventualmente il finanziamento di queste iniziative. Quindi sarei contrario all'abrogazione del comma 5. Possiamo parlare anche dell'emendamento al comma 6, perché sono collegati.

Al comma 6 ci sono due emendamenti e se ho percepito bene le finalità dei presentatori, la finalità è quella di evitare, come è formulato attualmente il comma, che si cada nell'equivoco in cui la regolamentazione di questi centri polifunzionali voglia dire la stessa tipologia, la stessa architettura.

Allora uno degli emendamenti prevede solo l'intervento della Regione che può intervenire con finanziamenti volti, sopprimendo l'allestimento di centri polifunzionali, a che questo avvenga con criteri unitari mediante strutture, eccetera. La volontà del legislatore non è di dare una tipologia univoca a tutti i centri polifunzionali, ma è quella di creare dei criteri minimi (ad esempio, una superficie minima, delle dimensioni di un certo tipo, delle caratteristiche di un certo tipo). In questo senso penso che se accettiamo, come si possa accettare l'emendamento fatto dal gruppo di Forza Italia, e si risolverebbe anche il problema posto dall'emendamento degli Autonomisti. Infatti l'emendamento del gruppo di Forza Italia dice: "La Regione può intervenire con finanziamenti volti ad agevolare la costituzione di centri polifunzionali" e contiene la seconda parte del comma: "che nel loro allestimento strutturale, organizzativo e commerciale sono uniformi a criteri stabiliti dalla Giunta regionale". Penso che questo emendamento possa essere accettato e risolva anche il problema dell'emendamento degli Autonomisti.

Presidente La parola al Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (Aut) Facciamo uno sforzo di fiducia sulle parole dette dall'Assessore, perché anche qui - siccome tutta la legge è una legge quadro di rimando - bisognerà stare attenti a cosa significheranno questi criteri uniformi stabiliti dalla Giunta regionale, perché anche l'Assessore in questo senso è stato vago.

Quello che ci auguriamo è che questi criteri siano a maglie molto larghe, perché anche se è vero che parliamo di piccoli centri, ma la Valle d'Aosta è molto variegata; ha capito l'Assessore il senso della proposta, cioè la paura più grande era quella che venissero preconfezionati dei tipi di edifici, tipo caserme che avessero tappezzato la Valle, paura che l'Assessore ha spazzato via proponendo l'emendamento di Forza Italia.

Rimane comunque, e di questo mi auguro che l'Assessore se ne farà carico al momento della regolamentazione più dettagliata, la preoccupazione che questi criteri siano comunque a maglia troppo stretta e che non trovino anche da parte dei comuni stessi la possibilità di concepire questi centri all'interno del loro territorio, secondo un criterio piuttosto autonomo di scelta.

Mi è sembrato di capire che lo spirito che ha contraddistinto l'Assessore in questo passaggio possa essere accettato e in questo caso ritiriamo l'emendamento nostro e siamo d'accordo anche noi a votare l'emendamento di Forza Italia.

Presidente Li ritirate tutti e due gli emendamenti, o solo uno? Tutti e due, va bene.

La parola al Consigliere Cottino.

Cottino (UV) Per avere due chiarimenti. Ho qualche dubbio, mi perdoneranno i colleghi se a quest'ora faccio perdere del tempo, ma nel suo discorso l'Assessore ha spiegato alcune cose, poi nell'emendamento leggo: "nel loro allestimento strutturale". Ho paura che questa parola "strutturale" voglia dire esattamente il contrario di quello che ha finito di spiegare l'Assessore, e cioè che i criteri non siano sulle strutture, ma di altro genere.

Allora, sugli altri criteri siamo d'accordo, sulla parola strutturale ho qualche dubbio.

Faccio più o meno il ragionamento che ha fatto Marguerettaz, attenzione che se i criteri sono troppo rigidi, si rischia di andare a porre dei paletti che poi difficilmente si riesce a by-passare. Allora si potrebbe parlare di criteri di massima o simili. Ripeto, facciamo attenzione ad andare a mettere dei paletti troppo rigidi su questa materia, perché poi non ci muoviamo più! Può darsi che interpreti male la cosa, però vorrei capire.

Presidente La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Lavoyer.

Lavoyer (FA) L'accettazione dell'emendamento del gruppo di Forza Italia è perché la formulazione, se la volontà del legislatore era quella, ci sembrava più corretta.

Effettivamente mantenendo il termine strutturale, si potrebbe ancora incorrere nel dubbio della tipologia. Allora se siamo d'accordo, potremmo formulare l'emendamento nel modo seguente: "La Regione può intervenire con finanziamenti volti ad agevolare la costituzione di centri polifunzionali che nel loro allestimento organizzativo e commerciale siano uniformi a criteri di massima stabiliti dalla Giunta regionale". Si tratterebbe di cancellare "strutturale" e di aggiungere "di massima" all'emendamento di Forza Italia.

Presidente La parola al Consigliere Lattanzi.

Lattanzi (FI) Il suggerimento è accettato, visto che va nella direzione di liberalizzare ancora di più.

Presidente Gli emendamenti presentati da Lanièce, Marguerettaz e Collé sono ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento proposto da Forza Italia con le modifiche testé lette dall'Assessore e accettate dal Consiglio.

L'emendamento così recita:

Emendamento Articolo 12 - comma 6

Sostituire il comma 6 con il seguente:

"La Regione può intervenire con finanziamenti volti ad agevolare la costituzione di centri polifunzionali che nel loro allestimento organizzativo e commerciale siano uniformi a criteri di massima stabiliti dalla Giunta regionale".

Pongo in votazione l'emendamento testé letto:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo così emendato:

Articolo 12 (Sviluppo e rivitalizzazione dei centri minori)

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 114/1998, la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la rivitalizzazione dei comuni montani minori, specie di media ed elevata altitudine e minore interesse turistico, assicurando in essi la presenza di un servizio distributivo minimo alla popolazione residente ed incentivandone la valorizzazione turistica, favorisce e agevola in essi la costituzione di centri polifunzionali di servizio.

2. I centri polifunzionali prevedono la presenza in unica struttura, o complesso unitario, di:

a) attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed artigianali valdostane;

b) servizi per la promozione del territorio;

c) attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.

3. Per i centri polifunzionali la Regione o i comuni, secondo le rispettive competenze, prevedono:

a) l'esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva;

b) l'esenzione da tributi locali e regionali.

4. I centri polifunzionali sono promossi curando la massima accessibilità all'utenza e la loro collocazione anche al servizio di più centri abitati circonvicini. Della loro presenza è data informazione agli utenti, anche mediante segnalazione a distanza con apposita segnaletica stradale.

5. Ai centri polifunzionali è dato riconoscimento con deliberazioni della Giunta regionale, su istanza dei comuni sul cui territorio gli stessi sono costituiti.

6. La Regione può intervenire con finanziamenti volti ad agevolare la costituzione di centri polifunzionali che nel loro allestimento organizzativo e commerciale siano uniformi a criteri di massima stabiliti dalla Giunta regionale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti o a frazioni degli stessi; la Giunta regionale stabilisce, con propri provvedimenti, gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Il Consiglio approva.

All'articolo 13 vi è l'emendamento presentato dal gruppo degli Autonomisti, che recita:

Emendamento Al comma 4 dell'articolo 13 dopo le parole "Giunta regionale" aggiungere: "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

La parola al Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (Aut) Questo non lo ritiro anche perché faccio una battuta, vista l'ora; questo doveva essere un emendamento presentato dall'Assessore Vicquéry, che è così preciso nel mettere le scadenze…

(ilarità dell'assemblea)

…crediamo che sia importante al comma 4 di questo articolo là dove si rimanda ad un provvedimento della Giunta che disciplini le attività di formazione per gli operatori commerciali, mettere una scadenza, in modo da rincuorare chi sarà interessato a questi provvedimenti, e al tempo stesso impegnare un po' più restrittivamente la Giunta ponendo questo termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Presidente La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Lavoyer.

Lavoyer (FA) La Giunta condivide il principio ed è disponibile ad accettare l'emendamento, però modificando i sessanta giorni in centoventi giorni.

Presidente La parola al Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (Aut) La proposta che manteniamo è quella dei sessanta giorni, se però, come ha detto l'Assessore Lavoyer, la Giunta ritiene che sia giusta l'enunciazione e si dà questi tempi, a noi sembrano eccessivi, però se la Giunta stessa propone un emendamento in cui vota i centoventi giorni, chiaramente noi lo voteremo. Ma, ripeto, ci permettiamo di mantenere il nostro emendamento, cioè i sessanta giorni… ah, no, perché dev'essere emendato… noi ci asterremo allora dal votare i centoventi giorni. Se non mi autoemendo, non può essere votato, è questo il ragionamento? Fra i due mali, sono obbligato a scegliere il minore!

Facciamo perlomeno una raccomandazione alla Giunta: che non usi tutti i centoventi giorni.

Presidente Pongo in votazione l'emendamento del Consigliere Marguerettaz così modificato:

Emendamento Al comma 4 dell'articolo 13 dopo le parole "Giunta regionale" aggiungere: "entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo così emendato:

Articolo 13 (Attività di formazione per operatori commerciali)

1. La Regione, sentite le associazioni del settore, promuove la formazione professionale degli operatori richiedenti l'accesso all'attività commerciale e di quelli che già esercitano tale attività, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, in conformità con le disposizioni regionali in materia di attività di formazione professionale, di politiche attive del lavoro, di formazione e servizi all'impiego.

2. L'attività formativa regionale prevista all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998 si ispira ai seguenti principi generali:

a) garanzia di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi;

b) contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa;

c) elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;

d) integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;

e) gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale;

f) garanzia di uniformità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali, ove la Regione intenda decentrare l'effettuazione dell'attività.

3. La Regione, mediante apposita convenzione, affida la gestione dei corsi a soggetti che hanno ottenuto l'accreditamento della loro struttura da parte della Regione. La valutazione del possesso dei requisiti minimi per l'accreditamento verrà definito da un apposito regolamento regionale, sulla base dei seguenti requisiti ed indicatori:

a) capacità logistiche e strutturali;

b) situazione economica della struttura;

c) disponibilità di competenze professionali;

d) livelli di efficacia ed efficienza, raggiunti nelle attività precedentemente realizzate;

e) interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio regionale;

f) verificabilità dei bilanci.

4. Il provvedimento che disciplina l'attività di formazione è emanato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Esso stabilisce:

a) il numero di corsi qualificanti di cui all'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 114/1998 previsti annualmente e le modalità per la loro determinazione;

b) le materie previste e le ore minime di insegnamento, eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi qualificanti, curando il livello qualitativo dei corsi e la loro omogeneità nell'ambito regionale e tenendo conto che, al fine di garantire idonei requisiti professionali, i corsi stessi devono avere per oggetto materie che garantiscano l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute e alla sicurezza del lavoro, alla tutela e all'informazione del consumatore, alla normativa sull'igiene dei prodotti alimentari e sulle azioni sistematiche di controllo che gli operatori devono effettuare, nonché le materie idonee a fornire elementi di gestione e marketing aziendale;

c) le modalità di svolgimento delle prove finali dei corsi qualificanti, che devono aver luogo innanzi ad una commissione regionale e consistere in una prova scritta ed in un colloquio;

d) la composizione della commissione d'esame di cui alla lettera c);

e) ogni altro aspetto organizzativo o regolamentare indicato all'articolo 5, commi 7 e 9, del d.lgs. 114/1998 che fosse opportuno disciplinare o integrare, compresi criteri e direttive per l'organizzazione dei corsi facoltativi di aggiornamento.

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 14:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 15:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 16:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 17:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 18:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 19:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Il Consiglio approva.