Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 588 du 29 avril 1999 - Resoconto

SÉANCE DU 29 AVRIL 1999 (APRÈS-MIDI)

OGGETTO N. 588/XI Approvazione Statuto della gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent.

Deliberazione Il Consiglio

Richiamata la legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 recante "Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent";

Considerato che l'art. 3 della legge suindicata, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 587/XI del 29 aprile 1999, stabilisce che la Gestione straordinaria regionale è amministrata da un Comitato di gestione composto da tre membri e che lo stesso Comitato esercita le sue potestà nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'approvazione dello Statuto della Gestione straordinaria regionale;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2 in data 11 gennaio 1999 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 4 in data 29 gennaio 1999;

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo di Gabinetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;

Delibera

di approvare l'allegato Statuto della gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent, che costituisce parte integrante del presente atto.

STATUTO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT, EX LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1993, N. 88 RECANTE "ISTITUZIONE DELLA GESTIONE STRAORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1 DENOMINAZIONE

1. In attuazione della Legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 "Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent" e successive modificazioni, con deliberazione del Consiglio Regionale del 2 giugno 1994 n. 731/X è istituita la Gestione straordinaria per l'esercizio transitorio della Casa da gioco di Saint-Vincent, che agisce con la denominazione "Casino de la Vallée Gestione Straordinaria".

2. La Gestione straordinaria ha personalità giuridica di diritto privato ed ha autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

Art. 2 SEDE

1. La Gestione straordinaria ha sede in Saint-Vincent.

Art. 3 SCOPO

1. La Gestione straordinaria ha quale scopo l'esercizio transitorio della Casa da gioco di Saint-Vincent, limitatamente al periodo necessario per un nuovo affidamento della gestione della Casa da gioco stessa.

2. La Gestione straordinaria può altresì promuovere e/o gestire iniziative culturali, turistiche, promozionali, ricreative e ricettive inerenti l'esercizio della Casa da gioco.

3. La Gestione straordinaria può inoltre compiere ogni altra attività necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, di natura mobiliare o immobiliare, commerciale o finanziaria, compresa la gestione di immobili, la concessione di fideiussioni, avvalli, cauzioni, garanzie in genere anche in favore di terzi, nonché l'assunzione, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Art. 4 ESERCIZIO

1. L'esercizio finanziario della Gestione straordinaria ha durata di 12 mesi, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 5 ORGANI

1. Gli organi della Gestione straordinaria sono:

a) il Comitato di gestione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei revisori.

Art. 6 COMITATO DI GESTIONE

1. La Gestione straordinaria è amministrata da un Comitato di gestione composto da tre componenti nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, in deroga a quanto previsto dalla Legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale".

2. Il compenso spettante ai componenti del Comitato di gestione è stabilito dal Consiglio regionale su proposta della Giunta in ossequio a quanto previsto dalla l.r. 88/1993 e successive modificazioni.

3. I membri del Comitato di gestione possono in qualunque momento essere revocati dal Consiglio regionale, collettivamente o individualmente, su proposta della Giunta, con provvedimento motivato.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvederà alla nomina dei membri del Comitato di gestione revocati o comunque cessati.

5. Il Comitato di gestione è convocato dal suo Presidente.

6. Esso si riunisce almeno cinque volte l'anno e comunque ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto dalla Giunta regionale.

7. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata ai membri del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di tre giorni, anche mediante comunicazione telegrafica o telefax.

8. Il Comitato di gestione può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Il Comitato di gestione nomina suo segretario persona anche estranea al Comitato, dotata della dovuta idoneità professionale e morale; questi avrà cura della redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Comitato, che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

10. Per la realizzazione dello scopo della Gestione straordinaria il Comitato di gestione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione pertinenti all'esercizio della Casa da gioco e alle attività complementari di cui all'art. 3, paragrafi 2 e 3, con le seguenti limitazioni:

a) sono soggetti al preventivo assenso della Giunta regionale:

- l'acquisto della disponibilità di impianti ed attrezzature, beni materiali ed immateriali, implicanti una spesa complessiva superiore ad un miliardo;

- l'alienazione di beni immobili;

- la costituzione di diritti reali sui beni immobili;

- la concessione di fideiussioni, avvalli, cauzioni e garanzie, personali e/o reali, e l'assunzione di partecipazioni in aziende e società;

- la contrazione di mutui o prestiti per un periodo superiore ad anni 3;

- l'emissione di obbligazioni.

11. Il Comitato di gestione redige il bilancio annuale di esercizio secondo i principi dettati dal codice civile per la redazione dei bilanci delle società per azioni.

12. Il Comitato di gestione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega, che in ogni caso non può comprendere:

- la redazione del bilancio annuale di esercizio;

- l'acquisto di beni immobili;

- la concessione di fideiussioni, avvalli, cauzioni e garanzie, personali e/o reali, e l'assunzione di partecipazioni in aziende e società;

- la contrazione di mutui e prestiti.

13. La decisione di richiedere il prescritto assenso alla Giunta regionale, ai sensi del paragrafo 10, è assunta collegialmente dal Comitato. Le richieste si intendono respinte qualora la Giunta regionale non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

Art. 7 PRESIDENTE

1. Il Comitato di gestione della Gestione straordinaria nomina, nella sua prima riunione, il Presidente.

2. Al Presidente spettano i poteri di firma e rappresentanza, anche in giudizio, della Gestione straordinaria.

Art. 8 COLLEGIO DEI REVISORI

1. L'amministrazione della Gestione straordinaria è soggetta al controllo di un Collegio dei revisori composto di tre membri effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti nominati dal Presidente del Tribunale di Aosta, scegliendoli nel registro dei revisori contabili. Nella sua prima riunione, il Collegio dei revisori nomina il proprio Presidente.

2. Il compenso dei componenti del Collegio dei revisori è determinato dal Presidente del Tribunale di Aosta all'atto della nomina con riferimento alla tariffa professionale vigente dei Dottori Commercialisti.

3. Il Collegio dei revisori esercita le funzioni ad esso attribuite dalla l.r. 88/1993 e successive modificazioni.

4. I diritti e doveri del Collegio dei revisori e dei suoi membri individualmente considerati sono quelli fissati dalla l.r. 88/1993 e successive modificazioni.

Art. 9 LIQUIDAZIONE

1. La liquidazione della Gestione straordinaria sarà effettuata secondo le modalità determinate dal Consiglio regionale al momento del verificarsi della causa di scioglimento della Gestione straordinaria stessa.

Presidente Anche per questo punto all'ordine del giorno la discussione generale era già stata fatta e conclusa, pertanto passiamo alla votazione. A quest'atto sono stati presentati quattro emendamenti da parte di Forza Italia; do lettura del primo:

Emendamento Art. 3

Al comma 2, abrogare "e ricettive"

La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (FI) Non votiamo prima gli articoli e poi sugli articoli con emendamenti illustriamo gli emendamenti?

Presidente Questo è un atto amministrativo che si vota in blocco perciò gli emendamenti vengono illustrati subito ed era il motivo per cui le davo la parola.

Frassy (FI) Questi emendamenti riprendono un po' il filo della discussione fatta stamani e anche il senso degli emendamenti che abbiamo presentato sul disegno di legge. Abbiamo delle preoccupazioni che abbiamo espresse con degli emendamenti illustrati poc'anzi e che riteniamo di dover ribadire anche nell'articolato di questo statuto.

L'emendamento che stiamo discutendo ora propone di abrogare la definizione "e ricettive" in quanto abbiamo il timore che, con questo tipo di espressione e di indicazione, si vada a rafforzare una situazione che nulla ha a che fare con quella che è la sindrome di accerchiamento di cui si parlava questa mattina, ma che rischi di sconfinare in una concorrenza che non esitiamo a definire sleale nei confronti di quegli operatori economici e turistici che, attraverso la difficoltà della loro scelta imprenditoriale, cercano di moderare non solo i propri conti, ma anche di dare impulso turistico a Saint-Vincent in particolare e comunque sia alle località nelle quali esercitano la loro attività imprenditoriale. Sappiamo che anche adesso la gestione straordinaria è più volte ricorsa a questo meccanismo dell'acquisizione del blocco di quelle che sono le prenotazioni alberghiere indipendentemente da quelle che fossero le necessità effettive delle prenotazioni stesse. Abbiamo la sensazione che andarlo a scrivere negli scopi dello statuto possa rafforzare questo fenomeno che giudichiamo negativo. Questo è il motivo per cui proponiamo di abrogare questa parte dell'articolo 3, comma 2.

Presidente Possiamo votarli tutti insieme gli emendamenti? No, era solo una richiesta la mia. La parola al Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Les statuts de la gestion extraordinaire reprennent les statuts des autres maisons de jeu; il nous paraît opportun d'accorder à notre maison de jeu les mêmes possibilités d'action et d'activité qui sont accordées aux autres maisons de jeu et ce, sur la base du principe de la compétitivité et en tenant compte des exigences liées à l'évolution du marché et du secteur du jeu.

C'est pour ces raisons que nous ne partageons pas les considérations qui ont été exprimées et donc nous ne voterons pas les amendements qui ont été présentés. Nous nous abstiendrons.

Si dà atto che il Consigliere Lanièce non partecipa alla votazione.

Presidente Pongo in votazione il primo emendamento presentato da Forza Italia:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 3

Astenuti: 28 (Agnesod, Beneforti, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Collé, Cottino, Cuc, Curtaz, Ferraris, Fiou, La Torre, Lanièce, Lavoyer, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Squarzino Secondina, Vallet, Vicquéry e Viérin D.)

Il Consiglio non approva.

Do lettura del secondo emendamento presentato da Forza Italia:

Emendamento Art. 3

Al comma 3, abrogare "o immobiliare" e tutto il periodo da "nonché l'assunzione" fino al termine del comma

La parola sul secondo emendamento al Consigliere Frassy.

Frassy (FI) Nell'illustrare il secondo emendamento ed evitando di ripetere quanto detto sul primo, vorrei però evidenziare le problematiche che sicuramente le previsioni contenute nel terzo comma dell'articolo 3, previsioni di cui chiediamo l'abrogazione, potrebbero creare quando accadrà di dover archiviare questa gestione straordinaria, nel senso che tutti noi abbiamo detto ancora questa mattina che questa situazione è una situazione che prima o poi dovrà arrivare alla conclusione.

Nella legge che è stata poc'anzi votata si demanda a un successivo provvedimento del Consiglio regionale di stabilire le modalità di dismissione della gestione.

Non dobbiamo dimenticare che se abbiamo previsto, come diceva il Presidente della Giunta, una garanzia di tipo occupazionale scrivendo nel disegno di legge che chi andrà a rilevare la gestione della casa da gioco dovrà rilevare anche il personale attualmente impiegato nel Casinò, non abbiamo fatto riferimento e d'altronde non avremmo potuto farlo a ciò che nei fatti sarà acquisito dalla gestione straordinaria.

E la conclusione non può che essere una: che questa gestione straordinaria, se andrà ad espandere quello che è il suo raggio di azione, nel momento in cui arriverà a conclusione di questo mandato, nel momento in cui arriverà a conclusione di questa situazione, dovrà riversare inevitabilmente sull'Amministrazione regionale tutto ciò che avrà nel frattempo acquisito direttamente perché la possibilità è prevista o tramite Regione e in questo caso il problema non c'è perché l'Amministrazione regionale sarebbe già detentrice di queste quote azionarie finanziarie ed immobiliari.

Certo è che prevedere un tipo di espansione che per certi versi non pone limiti e non pone barriere riteniamo che possa porre però grossi problemi quando si andrà a mettere la parola fine sulla gestione straordinaria. Non vorremmo essere Cassandre di quello che sarà il futuro.

La nostra sensazione però è di preoccupazione e questo è il motivo per cui riteniamo che partecipazioni in società o acquisizioni immobiliari debbano essere negate ad una gestione che viene definita per certi versi straordinaria e dunque precaria.

Presidente Pongo in votazione il secondo emendamento presentato da Forza Italia:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 3

Astenuti: 28 (Agnesod, Beneforti, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Collé, Cottino, Cuc, Curtaz, Ferraris, Fiou, La Torre, Lanièce, Lavoyer, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Squarzino Secondina, Vallet, Vicquéry e Viérin D.)

Il Consiglio non approva.

Do lettura del terzo emendamento presentato da Forza Italia:

Emendamento Art. 7

Al comma 9, dopo "persona anche estranea al Comitato" inserire "purché dipendente della Gestione Straordinaria della Casa da Gioco"

La parola sul terzo emendamento al Consigliere Frassy.

Frassy (FI) Abbiamo appreso, leggendo lo statuto che ci apprestiamo a votare che, al di là delle innovazioni e delle figure di questa terna commissariale, vi è anche una figura non ben definita e sulla quale non si sono incentrate le attenzioni né dei relatori né del Presidente della Giunta che è la figura del segretario.

Normalmente la figura del segretario non ha una grossissima importanza e rilevanza, è però curioso notare come il segretario possa essere una persona estranea al Comitato senza peraltro dire e definire e limitare sino a dove, sino a quando, sino a quanto possa essere estranea al Comitato.

Perché questa riflessione? Perché riteniamo che sia normale e legittimo che per niente nessuno faccia niente e allora un segretario che sia esterno al Comitato e che non sia interno a quella che è l'amministrazione della gestione straordinaria non vorremmo che configurasse, l'equivalente di quella che è la clausola di garanzia, il "golden share", delle privatizzazioni.

Qui privatizzazione riteniamo che non ci sia; non vorremmo che sia una clausola di garanzia di maggioranza, nel senso che il segretario possa un domani, in questo posto autorevole ed ambito, assicurare i difficili equilibri del livello politico.

Può darsi che questa sia una contorsione del nostro ragionamento, un voler vedere cose che forse nessuno aveva pensato.

Se così fosse, l'emendamento che abbiamo presentato dovrebbe essere un emendamento che, andando nell'ottica della chiarezza e non spostando assolutamente quelle che sono le scelte che la maggioranza ha fatto con questi provvedimenti, dovrebbe essere un emendamento da accogliere proprio per quello spirito di trasparenza e di chiarezza che riteniamo di voler apportare con queste precisazioni.

Presidente Pongo in votazione il terzo emendamento presentato da Forza Italia:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 5

Astenuti: 25 (Agnesod, Beneforti, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Cottino, Cuc, Curtaz, Ferraris, Fiou, La Torre, Lavoyer, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Squarzino Secondina, Vallet, Vicquéry e Viérin D.)

Il Consiglio non approva.

Do lettura del quarto emendamento presentato da Forza Italia:

Emendamento Art. 9

Ai commi 1 e 2, sostituire "Presidente del Tribunale di Aosta" con "Consiglio regionale"

Pongo in votazione il quarto emendamento presentato da Forza Italia:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 5

Astenuti: 25 (Agnesod, Beneforti, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Cottino, Cuc, Curtaz, Ferraris, Fiou, La Torre, Lavoyer, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Squarzino Secondina, Vallet, Vicquéry e Viérin D.)

Il Consiglio non approva.

Pongo in votazione l'atto nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 28

Favorevoli: 22

Contrari: 6

Astenuti: 2 (Collé, Marguerettaz)

Il Consiglio approva.