Objet du Conseil n. 516 du 24 mars 1999 - Verbale
OGGETTO N. 516/XI - DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 1999, DELL'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI MENSILI DA EROGARE A MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 - COMMA 2 - DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 DEL 20 GIUGNO 1994.
Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 31 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Vista la legge regionale 01.06.1984, n. 17 recante "Interventi assistenziali ai minori" ed in particolare l'art. 10;
Visto l'art. 80 della legge 04.05.1983, n. 184, concernente: "Disciplina della adozione e dell'affidamento di minori" che stabilisce che spetta alle Regioni il compito di determinare le condizioni e le modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che ospitano minori in affidamento;
Visto il regolamento regionale n. 3 in data 20.06.1994 concernente: "Norme regolamentari per l'applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 01.06.1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori)" che dispone all'art. 9 - comma 2 - che ai minori in affidamento familiare ai sensi della legge 04.05.1983, n. 184 (Disciplina della adozione e dell'affidamento familiare) venga erogato un contributo mensile annualmente stabilito dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 23.09.1983, n. 5736 con la quale sono state stabilite le modalità di applicazione nella nostra Regione della legge suddetta;
Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale in data 07.12.1983, n. 7242 con la quale è stato approvato l'adeguamento dei criteri per la scelta delle famiglie affidatarie e per la concessione di sostegni economici per l'accoglimento dei minori;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale in data 26.02.1998, oggetto n. 2988/X con la quale detto contributo è stato determinato, per l'anno 1998, in £. 948.450 per l'affidamento di minori a terzi e in £. 711.300 per l'affidamento di minori a parenti ed affini;
Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con il quale è stata determinata per l'anno 1999, in via provvisoria, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni, pari al + 1,7% salvo conguaglio;
Ritenuto, pertanto, opportuno aumentare per l'anno 1999 detti contributi mensili rispettivamente
da £. 948.450 a £. 964.500 per l'affidamento di minori a terzi
da £. 711.300 a £. 723.400 per l'affidamento di minori a parenti ed affini
Visto l'articolo 9, comma 2 del regolamento regionale 3/1994, in ordine alla competenza del Consiglio regionale;
Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 in data 11.01.1999 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
Precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 101102 ("Gestione degli interventi per lo sviluppo dei servizi e prevenzione del disagio minorile e giovanile") attribuito al Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali;
Visto il parere rilasciato dal Dirigente del Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventinove);
DELIBERA
1) di approvare l'aumento, per l'anno 1999, dei contributi mensili da erogare ai minori in affidamento familiare, ai sensi della legge 04.05.1983, n. 184 così determinati:
£. 964.500 mensili per affidamenti residenziali di minori a terzi
£. 723.400 mensili per affidamenti residenziali di minori a parenti ed affini;
2) di stabilire che per gli affidamenti a tempo parziale gli importi di cui al punto 1) sono determinati proporzionalmente come segue:
£. 482.250 mensili per affidamenti solo diurni o solo notturni di minori a terzi
£. 361.700 mensili per affidamenti solo diurni o solo notturni di minori a parenti e affini
£. 32.150 giornaliere per affidamenti residenziali saltuari di minori a terzi
£. 24.100 giornaliere per affidamenti solo diurni o solo notturni saltuari di minori a terzi;
3) di stabilire che alla concessione e alla liquidazione dei contributi si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali.
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