Objet du Conseil n. 458 du 24 février 1999 - Verbale
OGGETTO N. 458/XI - SUBCONCESSIONE, PER LA DURATA SINO AL 31 DICEMBRE 2044, DECORRENTE DALLA DATA DEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DELLA PORTATA, ALLA C.V.A. S.P.A. DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE EVANÇON, IN COMUNE DI CHALLAND-SAINT-VICTOR, AD USO IDROELETTRICO.
Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 31 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Premesso che:
- che con domanda in data 26.01.1987, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L., ha chiesto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 25 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e dall'art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, di subentrare nella concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico dal torrente Evançon in comune di Challand-Saint-Victor e con centrale in comune di Verrès della potenza nominale media di Kw 7.908, assentita alla S.A.D.E.A. S.p.A. con RR.DD. 08.04.1929 n. 667, 26.07.1935 n. 6636, con D.M. 05.04.1973 n. 1376 e scaduta il 08.04.1989;
- che la S.A.D.E.A. S.p.A., avvalendosi delle norme della legge n. 529 del 07.08.1982, in data 21.09.1982, ha comunicato al Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, all'Amministrazione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta ed all'ENEL, che in conformità all'art. 2 quarto comma della legge medesima, riteneva l'impianto di Verrès suscettibile di interventi atti a consentire un aumento di produttività di energia e/o di potenza;
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 979 in data 05.10.1987 con il quale la titolarità della concessione di cui si tratta veniva attribuita alla DELTACOGNE S.p.A. dopo essere passata dalla S.A.D.E.A. S.p.A. alla NUOVA SIAS e successivamente alla DELTASIDER S.p.A.;
- che con voto n. 200 in data 20.04.1989 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso il parere che, ai sensi del quinto comma dell'art. 2 della legge 07.08.1982, n. 529, possa essere accolta la domanda in data 29.12.1988 della DELTACOGNE S.p.A. di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto idroelettrico di Verrès con derivazione dal torrente Evançon in comune di Challand-Saint-Victor subordinatamente all'osservanza degli obblighi prescritti nei RR.DD. 08.04.1929 n. 667, 26.07.1935 n. 6636, nel D.M. 05.04.1973 n. 1376 e nel D.P.G.R. 05.10.1987 n. 979 e relativi disciplinari, nonché del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modifiche, del regolamento approvato con R.D. 14.08.1920 n. 1285 e della legge di nazionalizzazione 06.12.1962 n. 1643 e relative norme di attuazione;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 310 in data 11 marzo 1991 la ILVA CENTRALI ELETTRICHE S.p.A., con sede legale in Aosta, via Paravera n. 16, è stata autorizzata, in via di sanatoria, all'esercizio provvisorio dell'impianto idroelettrico denominato di Verrès;
- che con domanda di variante 27.04.1993, della ILVA CENTRALI ELETTRICHE S.p.A., ora COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE S.p.A., alla concessione assentita alla S.A.D.E.A. S.p.A. con R.D. n. 667 del 08.04.1929, scaduta il 08.04.1989, ed in corso di rinnovo, ha chiesto l'aumento di portata massima derivabile da 50 a 65 moduli, limitatamente al periodo estivo, ad uso idroelettrico;
- che con atto n. 3736/541 di rep. in data 23.05.1995, a rogito notaio Francesco SAIA di Aosta la ILVA CENTRALI ELETTRICHE S.p.A, ha modificato la denominazione sociale in "COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE S.p.A." in francese "COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX S.A.", trasferito la sede sociale da Aosta, Via Paravera n. 16, in Aosta Corso Battaglione Aosta n. 24 e soppresso la sede secondaria di Genova, Via Ilva n. 1;
- che con istanza 27.07.1995 la COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE S.p.A., con sede legale in Aosta, Corso Battaglione Aosta n. 24, ha chiesto il riconoscimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio della derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Evançon, denominata impianto di Verrès rilasciata alla ILVA CENTRALI ELETTRICHE S.p.A. con D.P.G.R. n. 310 in data 11.03.1991;
- che con D.P.G.R. n. 1108 in data 09.11.1995 la C.V.A. S.p.A. è stata riconosciuta titolare dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio provvisorio dell'impianto idroelettrico di Verrès oggetto del D.P.G.R. n. 310 dell'11.03.1991.
Precisato che la domanda, corredata dal relativo progetto a firma ing. Giorgio CHIEU e successive integrazioni a firma Ing. Serafino PALLU' e Geol. Fabrizio GREGORI, prevede il potenziamento dell'impianto di Verrès mediante l'esecuzione di opere migliorative alle varie componenti idrauliche ed elettromeccaniche.
Tenuto presente che:
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 960 in data 01.03.1996 è stata espressa la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione dell'impianto idroelettrico di cui si tratta, subordinatamente all'osservanza della seguente condizione:
- sopra la nuova copertura del canale si provveda al riporto di terreno vegetale ed al suo successivo inerbimento;
- Il Magistrato per il Po di Parma, con nota prot. n. 12817 in data 24.08.1995, ha rilasciato il proprio nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, con nota prot. n. 3731 in data 06.07.1995 e successiva nota prot. n. 5578 del 17.10.1995, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 12.07.1993 n. 275;
- l'E.N.E.L., Compartimento di Torino, con nota prot. n. 1937 in data 29.11.1995 ha comunicato che l'incremento della portata massima derivabile non dovrà in alcun modo vincolare o variare l'esercizio della propria centrale di Isollaz;
- l'Assessorato dell'Industria Commercio ed Artigianato con nota prot. n. 3640/5 IND in data 23.04.1997 ha comunicato che la derivazione in oggetto appare economicamente ammissibile;
- l'avviso di presentazione della domanda di variante 27.04.1993 della C.V.A. S.p.A. è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 11 in data 17.04.1996 e riprodotto nel n. 120 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 24.05.1996, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- con ordinanza n. 201 in data 11.07.1996 dell'Assessore ai Lavori Pubblici, è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque di questo Assessorato per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 22.07.1996 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio dei Comuni di Verrès e Challand-Saint-Victor e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP.; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura e Forestazione, Servizi S.I.D.S. e Forestazione; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L. Compartimento di Torino; all'Assessorato del Turismo, Ufficio Sovraintendenza; all'Assessorato dell'Industria e Commercio, Servizio Energia; all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma ed alla Compagnia Valdostana delle Acque S.P.A.;
- la pubblicazione presso i Comuni di Verrès e Challand-Saint-Victor, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuta regolarmente ed ha dato luogo alla presentazione, da parte delle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, di due esposti, datati 18.07.1996 e 07.08.1996 con i quali, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, della quale il torrente Evençon è tributario, le Associazioni Irrigue chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti precisazioni:
a) nell'impianto idroelettrico di cui trattasi non si potranno realizzare bacini di invaso;
b) il manufatto per la derivazione dell'acqua dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misurazione della portata assentita;
c) le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare ogni e qualsiasi turbamento del regime idraulico del corso d'acqua interessato.
Visto altresì che la visita locale d'istruttoria è regolarmente avvenuta in data 28.08.1996 ed alla medesima oltre ai funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sono intervenuti i signori: VASSONEY Ing. Franco, Presidente della C.V.A. S.p.A.; TEDESCO dott. Fernando, responsabile di produzione ed impianti della C.V.A. S.p.A. e MEYNET Siro in rappresentanza dell'ENEL.
I funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque hanno reso noto che in data 27.08.1996 è pervenuta, a questa Amministrazione, la nota prot. n. 990 del Consorzio Regionale Pesca con la quale chiede il mantenimento delle condizioni di cui alla convenzione stipulata tra il Consorzio stesso e la Delta Cogne S.p.A. in data 01.08.1988.
Il sig. MEYNET Siro, per conto dell'ENEL, ha ribadito che l'incremento della portata massima derivabile non dovrà in alcun modo vincolare o variare l'esercizio della centrale di Isollaz, ferme restando le condizioni tuttora vigenti e stabilite dalla convenzione con la C.V.A. S.p.A..
In riferimento alle richieste formulate dalle Associazioni Irrigue Ovest-Sesia di Vercelli ed Est-Sesia di Novara si precisa che il canale di derivazione, come stabilito nel disciplinare di subconcessione, dovrà essere dotato di paratoie regolate in modo tale da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella subconcessa, inoltre, l'impianto di cui si tratta è del tipo ad acqua fluente in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni modeste, per cui non sono da temere turbamenti al regime idraulico del corso d'acqua interessato. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesistenti, poste a valle della derivazione in oggetto, le precisazioni richieste dalle sopraccitate Associazioni Irrigue sono state inserite nel disciplinare di subconcessione.
In merito alle osservazioni formulate dal Consorzio Regionale pesca e dall'ENEL apposite clausole sono state inserite nel disciplinare di subconcessione.
Tenuto inoltre presente che:
- l'opera di presa, ristrutturata, posta a quota 652,29 m.s.m., consentirà l'incremento della portata massima derivabile da 50 a 65 moduli, nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto di ogni anno;
- l'acqua, una volta derivata, viene convogliata dapprima ad una vasca di calma ed in seguito, tramite il canale derivatore delle dimensioni di mt. 1,80x2,15 della lunghezza di mt. 1913, opportunamente adeguato all'incremento della portata massima derivabile, alla vasca di carico della capacità di mc. 5.400, oggetto di manutenzione straordinaria;
- la condotta forzata in acciaio, dello sviluppo complessivo di mt. 685 e del diametro interno di mm. 1.400, verrà posata sulle selle della condotta di diametro mm. 1.200, adeguatamente ristrutturate;
- l'edificio di produzione, all'interno del quale verrà installato un nuovo gruppo da 2.500 Kva da affiancare a quelli già esistenti dei quali è previsto l'ammodernamento, la manutenzione straordinaria e la loro automazione, rimane quello già esistente;
- dopo l'utilizzazione le acque verranno integralmente restituite attraverso il canale di scarico nuovamente nel torrente Evençon a quota 400 m.s.m.;
- il dislivello tra il pelo morto dell'acqua nella vasca di carico ed il pelo morto dell'acqua nel canale di restituzione, a valle dei meccanismi motori risulta essere di metri 248,18.
In conseguenza, la potenza nominale media annua dell'impianto, sulla portata di moduli medi 15 per quattro mesi all'anno (dal 1° maggio al 31 agosto) che corrispondono a moduli medi annui 5 (15x123/365=5,05 arrotondato a 5) è pari a: 500x248,18:102=kw 1216,57.
Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:
1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;
2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di moduli massimi 65 si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;
3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;
4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
5) il minimo deflusso vitale è stato correttamente calcolato sulla base dei criteri e delle prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193/X in data 22.02.1995 ed ammonta a 843 litri/sec.;
6) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Evençon ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;
7) per l'uso della derivazione non è temibile alcun inquinamento delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.
Visto il Voto n. 92 in data 12.03.1998 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Vista la nota n. 12377/98 del 22.07.1998 con la quale il Magistrato per il Po di Parma ha rilevato che l'istruttoria è stata espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione;
Vista la nota prot. n. 232/FT/cv in data 06.08.1998 della C.V.A. S.p.A. con la quale la medesima ha comunicato che il rialzo della traversa, previsto dal progetto originario, non sarà più realizzato;
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;
Vista la Legge Regionale n. 4 del 08.11.1956;
Vista la Legge n. 529 del 07.08.1982;
Vista la Legge n. 36 del 05.01.1994;
Viste le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1193/X in data 22.02.1995 e n. 2333/X del 18.12.1996 ed in esecuzione delle medesime;
Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2 in data 11.01.1999 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
Visto il parere favorevole rilasciato, in vacanza del posto di Direttore dell'Assetto del Territorio e Risorse Idriche, dal Coordinatore del Dipartimento Territorio e Ambiente dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 13, comma l, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisette);
DELIBERA
1) di subconcedere, sino al 31.12.2044, data della scadenza della concessione novantanovennale rilasciata gratuitamente dallo Stato alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, alla C.V.A. S.pA., giusta la domanda di variante presentata in data 27.04.1993, di derivare, per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto, di ogni anno, a quota 652,29 m.s.m., dal torrente Evençon, in comune di Challand-Saint-Victor, moduli max. 65 (litri al minuto secondo seimilacinquecento) e medi 37,5 (litri al minuto secondo tremilasettecentocinquanta) anziché moduli max. 50 (litri al minuto secondo cinquemila), come stabilito nell'originaria concessione assentita con R.D. n. 667 in data 08.04.1929, di acqua per produrre sul salto di metri 248,18, la potenza nominale media annua di Kw 1216,57. In conseguenza la potenza nominale media annua che si otterrà a seguito degli interventi previsti passerà da kw 7.908 a kw 9.124,57 (7.908+1216,57);
2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della C.V.A. S.p.A.;
4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione Regionale:
a) lire 13.185.795 (tredicimilionicentottantacinquemilasettecentonovantacinque) pari a mezza annualità del canone, ai sensi dell'art.11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, a titolo di cauzione, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;
b) lire 622.200 (seicentoventiduemiladuecento) pari ad un quarantesimo del canone, per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazioni di atti, ecc. somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione Fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);
5) di stabilire, come specificato nell'art. 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 26.371.590 (ventiseimilionitrecentosettantunmilacinquecentonovanta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di autorizzazione alle varianti, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere).
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