Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 433 du 24 février 1999 - Resoconto

SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1999 (MATIN)

OGGETTO N. 433/XI Autorizzazione al percorso di motoslitte alla luce delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico. (Interpellanza)

Interpellanza Preso atto della delibera di Giunta n. 235 del 1/2/1999 con la quale si approva il percorso per motoslitte in località Layet, fraz. Breuil Cervinia;

Considerato che la procedura seguita per autorizzare il percorso di motoslitte fa riferimento solo alla legge regionale n.17/85 e non anche a quanto stabilito dal PTP;

Considerato che il punto c) del comma 13 dell'art. 29 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico vieta in modo esplicito l'impiego della motoslitta per attività ricreative e sportive in ambiente naturale.

I sottoscritti Consiglieri regionali

Interpellano

l'Assessore competente per sapere

1. come mai non si è tenuto conto di quanto indicato dal Piano Territoriale Paesistico

2. come si intende procedere per riesaminare l'intera questione alla luce delle Norme di attuazione del PTP.

F.to: Squarzino Secondina - Curtaz

Président La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Con quest'interpellanza intendiamo riprendere l'argomento deliberato con la delibera di Giunta n. 235 del 1° febbraio 1999 con la quale si approva - io direi a maggioranza è stata approvata in commissione,… - il percorso per motoslitte in località Layet, frazione Breuil Cervinia.

In quest'interpellanza diciamo che, a nostro avviso, la procedura seguita per autorizzare il percorso di motoslitte fa riferimento ad una normativa superata; questa procedura infatti fa riferimento solo alla legge regionale n. 17/85 e non a quanto è stato stabilito dal piano territoriale paesistico che è molto chiaro a questo riguardo. Se prendiamo il piano e le norme di attuazione vediamo che l'articolo 29, comma 3, lettera c), dice che "la pratica del motocross e l'impiego della motoslitta sono vietati"; prevede poi un'eccezione a questa regola ovvero "potranno essere contemplate dal Piano regolatore generale comunale solo in apposite piste permanenti, il cui studio di impatto ambientale sia esteso a tutto l'ambito potenzialmente influenzato dai livelli di attività previsti".

In commissione avevo già posto questo problema, avevo già espresso queste perplessità; mi è stato risposto che la norma in questione che adesso ho letto è una norma non cogente, è solo una norma di indirizzo e come tale non è necessario che sia applicata.

Noi contestiamo fermamente quest'affermazione ed affermiamo che deve essere applicato il Piano territoriale paesistico, perché? Innanzitutto si tratta di una norma che, pur essendo qualificata come norma di indirizzo, esprime chiaramente un divieto. Allora, può sembrare apparentemente contraddittoria: c'è un indirizzo e poi questa norma è espressa chiaramente con un divieto. Se interpretiamo questa norma e guardiamo veramente quello che dice, vediamo che la norma ha un carattere chiaramente precettivo, non si può dubitare di questo: viene usato il verbo al modo indicativo.

Nel dire queste cose, utilizzo una consulenza dell'Ufficio legislativo del Consiglio regionale, il quale ha come suo compito quello di sostenere i consiglieri nel loro lavoro di verifica, di controllo, di esame della situazione e credo che sia estremamente corretto che un Consigliere ricorra a questo strumento perché è uno strumento istituzionale.

Dicevo che la norma ha un carattere precettivo indubitabile: viene usato il verbo al modo indicativo "sono", accompagnato da uno degli aggettivi classici che esprimono modalità di obbligo, quindi il significato che scaturisce dal testo della norma lascia spazio a pochi dubbi. Le attività elencate dalla norma sono vietate, ai comuni e alla stessa Amministrazione regionale non è consentito disattendere questa norma perché essa non rappresenta un indirizzo, ma una vera e propria norma prescrittiva.

L'indirizzo è semmai nella seconda parte della norma laddove si dice che i comuni potranno inserire nel loro piano regolatore deroghe a questa norma e si indicano anche le condizioni per cui questa norma può essere derogata. Fino al momento in cui però tali deroghe non saranno espressamente previste dal piano regolatore, la regola generale è quella del divieto. Questa è l'unica interpretazione possibile anche perché le norme di attuazione del PTP non contengono alcuna norma transitoria che prevede che le disposizioni del PTP potranno essere disattese.

Vorrei portare un secondo elemento di supporto alla tesi secondo cui non poteva essere neanche utilizzata la procedura prevista dalla legge n. 17/85. Utilizzare tale legge, in questo contesto, non andava bene. Perché? Prima di tutto, la legge n. 17/85 è una norma che non è più applicabile attualmente.

È una legge che riguarda il Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli e motori sul territorio della Regione e al comma 7 dell'articolo 2 dice che per "gli sport e le gite in moto la Giunta regionale potrà, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste ed ambiente naturale, sentito il parere della competente commissione consiliare, creare zone ben delimitate disciplinate a tale scopo".

Questo tipo di procedura che è stata seguita per questa delibera non è più applicabile; la legge n. 17 non è più applicabile perché, innanzitutto, è una legge che è stata superata dal PTP in quanto c'è la legge speciale del PTP che prevale su questa legge generale, ma poi - ed è il secondo elemento che conforta ancora di più quest'interpretazione - la norma del PTP, proprio nello stesso capoverso che dice che la pratica del motocross e l'impiego delle motoslitte sono vietati, aggiunge dopo un punto e virgola: "… la pratica dell'helisky rimane disciplinata dalla legge 4 marzo 1988 n. 15".

Allora, nel momento in cui il legislatore vuole che la pratica dell'helisky sia disciplinata ancora in base alla legge n. 17/85 lo esprime con molta chiarezza dicendo che rispetto a questa norma generale del PTP non rientra la pratica dell'helisky, mentre la parte precedente: "la pratica del motocross e l'impiego delle motoslitte sono vietati…" non è soggetto a nessun riferimento, quindi il legislatore sapeva benissimo che la legge n. 17 regolamentava sia l'helisky che le motoslitte, però precisa che da adesso in avanti vale ancora la norma della legge n. 17 che riguarda l'helisky, ma non quella che riguarda le motoslitte.

Questi sono i motivi per cui per affrontare questo problema non andava seguita la procedura prevista dalla legge regionale n. 17/85, ma quanto prevede il PTP.

Aspettiamo la risposta dell'Assessore per sapere come mai non si è tenuto conto di quanto indicato nel PTP e come si intende procedere ora per riesaminare l'intera questione alla luce delle norme di attuazione del PTP.

Président La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.

Perrin (UV) Je crois, au contraire de ce que Mme Squarzino pense, que la loi régionale n° 17/85 est en vigueur, elle n'a pas été abrogée absolument par le Plan territorial paysager.

Elle règle d'une façon correcte l'autorisation des parcours des motoneiges, en particulier à l'article 2, 7ème alinéa, pour les sports et les randonnées en moto le Gouvernement régional sur proposition de l'Assesseur à l'agriculture, après avoir entendu l'avis de la commission compétente du Conseil, pourra créer des zones bien délimitées, réglementées à cet effet, donc c'est une loi en vigueur qui donne des indications précises et indique aussi un parcours précis de l'acte.

Le PTP dans les dispositions par secteur donne des orientations (indirizzi), donc les orientations ne sont pas d'obligations que nous verrons après à la phase de l'application et donne des orientations pour ce qui est des équipements et des services pour le tourisme parmi lesquels rentrent les activités sportives dans le milieu naturel et en particulier aussi l'activité des motoneiges. Cela est prévu à l'article 29, 3ème alinéa.

Nous savons que le PTP explicitement prévoit des prescriptions ayant force obligatoire prééminente (norme cogenti) qui sont entrées en vigueur lors de l'approbation du PTP, donc là justement il y a une différenciation entre les différents moments d'application du PTP.

Il y a ensuite des prescriptions médiates et finalement il y a les adresses, les orientations.

Ces adresses et ces orientations sont destinées aux sujets publics responsables des instruments de planification - c'est-à-dire aux communes - ou des programmes qui intéressent leur territoire de compétence. Ces adresses doivent ou peuvent être traduites lors de la révision des instruments de planification urbanistique; là aussi il y a une procédure bien précise, c'est-à-dire lorsqu'une commune va aborder la révision de son plan d'urbanisme, à ce moment-là il doit tenir compte des adresses indiquées par le PTP.

Il n'y a aucune prescription avant cet acte, donc en absence de ce passage, qui est un passage fondamental, ne s'agissant pas d'une prescription immédiatement exécutive - cela est dit en prémisse - les mesures législatives en vigueur, dans le cas spécifique la loi régionale n° 17/85, restent les seules applicables. Je n'ai rien d'autre à ajouter à ce que je viens de dire.

Président La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Prima di lasciare la parola alla collega Squarzino per una replica più sul merito dell'interpellanza, volevo fare due osservazioni perché mi sembra che in punto di normative del PTP si stia facendo qualche confusione.

Innanzitutto c'è una strana interpretazione che si va consolidando all'interno delle discussioni della commissione e anche in Consiglio si è sentita quest'opinione, un po' ci è andato dietro anche oggi l'Assessore e cioè: le norme cogenti sono quelle che si applicano, le norme di indirizzo sono norme che non si applicano.

Sono cose che non stanno né in cielo né in terra. La differenza fra norme cogenti e norme di indirizzo è soltanto che le norme cogenti o prevalenti sono direttamente applicabili a tutti i cittadini, le altre sono direttamente riferibili agli enti pubblici, ma non è che siano norme che entrano in vigore qualche anno dopo. Queste, sono cose che non c'entrano niente. Si tratta di norme giuridiche che vanno applicate immediatamente nel momento in cui entra in vigore la legge, questo va chiarito altrimenti facciamo solo della grande confusione.

Poi che i comuni abbiano un tot di anni per adeguarsi è un altro discorso, ma che non c'entra niente né con la natura delle norme giuridiche, né con l'entrata in vigore di queste norme.

Fatta questa precisazione, sul punto specifico devo dare atto all'Assessore che ci troviamo di fronte ad una bizzarria, ma una bizzarria che è determinata da una clamorosamente errata definizione di una norma perché una norma che viene definita di indirizzo quando prevede un divieto è una cosa che, prima ancora che sotto il profilo del buon senso, sotto il profilo giuridico non sta né in cielo né in terra. Quindi di fronte ad un'errata definizione tecnica di quella norma, a mio giudizio, occorre interpretare la norma secondo quello che è il suo senso letterale e se il senso letterale è un divieto. Dunque, la norma non può che essere una norma cogente, non può esserci uno spazio interpretativo diverso. Ne consegue che l'atto amministrativo della Giunta è illegittimo.

Riguardo al discorso dell'abrogazione che l'Assessore ha fatto, riconosco che non c'è un'abrogazione espressa della vecchia legge, però per un discorso generale di successione delle leggi nel tempo credo che si possa configurare un'abrogazione tacita di quella norma quanto meno sul punto in cui non prevede la possibilità di autorizzazione di questo tipo di piste se non in base ad una previsione all'interno della normativa urbanistica che ogni comune si può dare. Credo che questa sia l'interpretazione corretta poi capisco che, visto come è stata impostata la cosa, ci possano essere degli spazi di confusione e di incertezza, però credo che non si possa ragionevolmente dire che, quando una norma dice che un fatto è vietato, la norma sia di "indirizzo".

Président La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Due precisazioni, Assessore. Non ho detto che tutta la legge n. 17 è da buttare via. Ho detto che il PTP, quando ha voluto salvare una norma precisa della legge n. 17, lo ha scritto, e lo ha scritto proprio nello stesso comma che stiamo prendendo in esame.

Lo rileggo: "la pratica del motocross e l'impiego delle motoslitte sono vietati…", sempre nel comma c) è scritto: "… la pratica dell'helisky rimane disciplinata dalla legge 4 marzo 1988 n. 15", quindi non ha detto che la pratica del motocross, l'impiego delle motoslitte e la pratica dell'helisky rimangono disciplinati dalla legge n. 17, ma ha fatto chiaramente una distinzione; in questo contesto la legge n. 17 non poteva essere applicata. Lo ribadisco, lei non mi ha risposto a quest'osservazione, non mi ha detto perché è stata presa questa decisione.

Lei ha fatto un discorso generale, non solo, ma lei nella sua interpretazione dice una cosa che non è vera rispetto alla definizione di cosa è una norma di indirizzo, perché? Perché non parla solo di piano regolatore. Nella norma sugli indirizzi si dice, è vero, che tutti i soggetti pubblici devono adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica e via dicendo, ma poi segue un punto e virgola e continua ancora questa descrizione degli indirizzi: "… parimenti…" cioè allo stesso modo dei piani urbanistici "… operano progetti, programmi, piani di settore che incidono sul territorio per quanto non disciplinato dagli strumenti di pianificazione". "Lo scostamento dagli indirizzi" - si dice chiaramente nelle norme di indirizzo laddove si spiega cosa sono le norme di indirizzo all'articolo 2, comma 3, punto c) - "ad opera degli strumenti e degli atti di cui sopra", che sono anche atti di tipo più amministrativo, non solo urbanistico, "richiede idonea motivazione".

Non solo, Assessore. L'affermazione che lei fa, come è stata fatta in commissione, che bisogna che queste norme entro 5 anni vengano recepite nei piani urbanistici, non sta né in cielo né in terra neanche rispetto a quello che dice il piano e faccio un esempio concreto.

L'articolo 21, che parla di progettazione ed esecuzione di strade e di impianti a fune, dice che devono essere inerbate le scarpate e via dicendo; lei non mi dica che, nel momento in cui si realizzano strade e impianti a fune, questa norma "devono essere inerbate" va soltanto applicata quando nel piano regolatore sarà recepita. Questo emerge se io uso la sua definizione, Assessore.

Comunque, come è chiaramente apparso, non siamo soddisfatti ma siamo molto preoccupati e ribadiamo che quello che è stato fatto è un atto illegale, perché è veramente andare contro una norma precisa.