Objet du Conseil n. 405 du 12 novembre 1976 - Verbale

OGGETTO N. 405/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione, limitatamente per l'anno 1976, di maggiore spesa per l'applicazione delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40, e 12 dicembre 1975, n. 43, concernenti l'assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione, limitatamente per l'anno 1976, di maggiore spesa per l'applicazione delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40, e 12 dicembre 1975, n. 43, concernenti l'assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

Si sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante l'autorizzazione, limitatamente per l'anno 1976, di una maggiore spesa di Lire 30 milioni per l'applicazione delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40 e 12 dicembre 1975, n. 43, inerenti l'assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili.

L'adozione di tale provvedimento legislativo si rende necessario per il registrato incremento di spese per la corresponsione dei benefici assistenziali, che non trova copertura nell'attuale stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio.

L'incremento di spese è determinato:

1) dal saldo attivo tra nuovi ammessi all'assistenza e decaduti dal diritto;

2) dall'attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge regionale 12 dicembre 1975, n. 43 (perequazione automatica dei benefici al costo della vita);

3) dall'applicazione, avvenuta nel corso di quest'anno, della disposizione dell'articolo 4 della predetta legge regionale.

Si è ritenuto di limitare l'autorizzazione della maggiore spesa alle esigenze dell'esercizio finanziario dell'anno in corso, in quanto non è possibile attualmente quantificare le maggiori spese previste a decorrere dal 1° gennaio 1977, non essendo ancora noto l'aumento dell'indice del costo della vita nell'anno 1976, che determinerà la maggiorazione percentuale dei benefici assistenziali.

Il finanziamento della maggiore spesa di Lire 30 milioni è assicurato da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 16 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 (" Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent").

Si propone, pertanto, al Consiglio regionale di approvare l'unito disegno di legge regionale.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ illustra brevemente il disegno di legge e fornisce, al Consigliere Manganoni, alcuni chiarimenti in merito alla rigidità dei controlli posti in atto dalla Commissione medica preposta all'accertamento delle invalidità.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque), senza modificazioni.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Fournier e Tamone, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventinove;

Voti favorevoli: ventiquattro;

Voti contrari: cinque.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione, limitatamente per l'anno 1976, di maggiore spesa per l'applicazione delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40, e 12 dicembre 1975, n. 43, concernenti l'assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili".

---

Disegno di legge regionale n. 245

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale.............. n. : "AUTORIZZAZIONE, LIMITATAMENTE PER L'ANNO 1976, DI MAGGIORE SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 9 NOVEMBRE 1974, N. 40, E 12 DICEMBRE 1975, N. 43, CONCERNENTI L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEGLI INABILI, MUTILATI ED INVALIDI CIVILI".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1

Per l'applicazione della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, e 12 dicembre 1975, n. 43, recanti norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, è autorizzata, limitatamente all'anno finanziario 1976, la maggiore spesa di Lire 30 milioni.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 750 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 16 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 16 - "Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent" L. 30.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 750 - "Spese per l'assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili (leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40 e 12 dicembre 1975, n. 43)" L. 30.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì