Objet du Conseil n. 402 du 12 novembre 1976 - Verbale

OGGETTO N. 402/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Aumento, limitatamente all'anno 1976, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento, limitatamente all'anno 1976, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

Con legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, veniva autorizzato l'intervento finanziario regionale nel settore dell'elettrificazione rurale, degli acquedotti rurali, dei miglioramenti fondiari negli alpeggi e mayens, al fine di sopperire alle carenze venutesi a creare in seguito alla scadenza delle leggi statali 25 luglio 1952, n. 991, 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

La spesa annua prevista dalla legge regionale citata ammonta a Lire 250.000.000 così ripartita:

elettrificazione rurale L. 25.000.000

acquedotti rurali L. 25.000.000

fabbricati rurali al servizio di alpeggi e mayens L. 200.000.000

L'esperienza acquisita in questo primo periodo di applicazione della legge ha consigliato una revisione degli stanziamenti per l'esercizio 1976 per quanto riguarda i miglioramenti fondiari negli alpeggi e mayens e gli acquedotti rurali. Più precisamente, si ritiene necessario stanziare per il suddetto esercizio finanziario ulteriori Lire 50 milioni per contributi per acquedotti rurali e Lire 80 milioni per contributi per alpeggi e mayens.

Nel settore degli alpeggi e mayens l'aumento dello stanziamento è pienamente giustificato dalla giacenza presso l'Assessorato di numerose pratiche tecnicamente valide, che non hanno potuto ancora essere prese in considerazione in conseguenza della mancanza di fondi.

È evidente che l'aumento dello stanziamento consentirà la definizione delle pratiche in un periodo di tempo ragionevole.

Anche per gli interventi nel settore degli acquedotti rurali lo stanziamento di Lire 25.000.000 per esercizio finanziario si è dimostrato del tutto inadeguato a soddisfare le esigenze delle aziende agrarie della Regione, tanto più se si tiene conto che questo tipo di opere assume rilevanti aspetti sociali e di progresso civile ed economico.

È ancora da osservare che per tutte le opere di miglioramento fondiario, ed in particolare per quelle da realizzarsi in montagna, si è verificato un notevole aumento dei costi necessari per la loro esecuzione; di conseguenza, si rende necessario lo stanziamento di una maggiore spesa per poter dare corso alle domande di contributo che pervengono all'Amministrazione regionale.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il disegno di legge alla luce della soprariportata relazione.

I Consiglieri BORBEY, MANGANONI, MAQUIGNAZ e CHANU auspicano, seppur con diverse motivazioni, migliori condizioni di finanziamento nei confronti di coloro che costruiscono o ricostruiscono fabbricati destinati ad alpeggi.

Il Consigliere TAMONE fa osservare che i benefici previsti dal disegno di legge di cui trattasi dovrebbero essere estesi, oltre che ai privati, anche a favore degli enti pubblici.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ prende atto dei suggerimenti.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei), senza modificazioni.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i cinque articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventisei;

Voti favorevoli: venticinque;

Voti contrari: uno.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Aumento, limitatamente all'anno 1976, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari".

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Disegno di legge regionale n. 246

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ..... n... : AUMENTO, LIMITATAMENTE ALL'ANNO 1976, DELLA SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1972, N. 19, RECANTE PROVVIDENZE NEL SETTORE DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'anno 1976 è autorizzata la maggiore spesa di Lire centotrentamilioni per l'applicazione delle norme della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 2

Limitatamente all'anno 1976, le spese annue a carico della Regione, di cui all'articolo 13 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, sono autorizzate nei seguenti importi:

a) Titolo I - Elettrificazione rurale L. 25.000.000

b) Titolo II - Acquedotti rurali L. 75.000.000

c) Titolo III - Fabbricati rurali al servizio di alpeggi e di mayens L. 280.000.000

Art. 3

La maggiore spesa di Lire centotrentamilioni graverà sul capitolo 372 (Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari) della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976; a tal fine, lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di Lire centotrentamilioni.

Il finanziamento della maggiore spesa di Lire centotrentamilioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della Parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Capitolo 16 "Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent" L. 130.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Capitolo 372 "Provvidenze nel settore del miglioramento fondiario (legge regionale 3 agosto 1972, n. 19) L. 130.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice Presidente del Consiglio

(Chabod Guido)

Il Consigliere ff. Segretario del Consiglio

(Borbey Giuseppe)

Il Segretario Rogante

(Pramotton Costantino)