Objet du Conseil n. 219 du 11 novembre 1998 - Resoconto
SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1998 (MATIN)
OGGETTO N. 219/XI Proposta di regolamento regionale: "Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al Pubblico registro automobilistico (IRT)".
Articolo 1 (Finalità)
1. Con il presente regolamento la Regione, in attuazione dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), disciplina l'istituzione dell'imposta regionale di trascrizione (IRT), imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) in Valle d'Aosta.
Articolo 2 (Presupposti e soggetti passivi dell'IRT)
1. L'IRT si applica sulle formalità richieste al PRA a partire dal 1° gennaio 1999 in base agli atti, documenti e certificazioni prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.
2. L'IRT è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di ciascuna formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di iscrizione ipotecaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
3. Al pagamento dell'IRT e delle eventuali sanzioni sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono state eseguite, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro), come modificato dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 (Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico).
Articolo 3 (Misure dell'IRT)
1. L'IRT è applicata secondo una apposita tariffa approvata con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, e determinata sulla base del decreto del Ministro delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale può deliberare un aumento, fino ad un massimo del venti per cento, delle misure stabilite dal Ministro delle finanze.
3. Le misure dell'IRT determinate dalla Giunta regionale si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della deliberazione.
4. Nel caso di mancata adozione, entro il 31 ottobre, della deliberazione di cui al comma 2, le misure dell'IRT in vigore si intendono confermate per l'anno successivo.
5. La struttura regionale competente in materia di finanze, cui è affidata l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'IRT al PRA ed al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.
Articolo 4 (Termini di versamento e sanzioni)
1. Il versamento dell'IRT per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel PRA, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione, entro il quale devono essere richieste le formalità di prima iscrizione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. Il versamento dell'IRT per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel PRA deve essere effettuato entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, entro il quale devono essere richieste le formalità, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, fatto salvo il disposto dell'articolo 56, comma 8, del d.lgs. 446/1997.
3. Il PRA, al momento della presentazione della documentazione per l'adempimento delle formalità, verifica la corretta liquidazione dell'IRT.
4. Le formalità di cui ai commi 1 e 2 non possono essere eseguite se non è stata assolta l'IRT nelle misure comunicate al PRA, in ottemperanza all'articolo 56, comma 3, del d.lgs. 446/1997.
5. La sanzione per l'omesso o ritardato pagamento dell'IRT entro i termini previsti dai commi 1 e 2, è pari all'importo dell'imposta. La sanzione è ridotta ad un ottavo se il ritardo non supera i trenta giorni, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 622). Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'IRT.
6. I criteri sanzionatori di cui al comma 5 vengono applicati nel caso di versamenti insufficienti, con riguardo alla differenza risultante tra l'IRT dovuta e quella versata.
Articolo 5 (Affidamento del servizio di riscossione dell'IRT)
1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'IRT ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso, ritardato o insufficiente versamento dell'IRT, sono affidati allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche, ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Qualora il concessionario di cui al comma 1 non venga individuato, ai sensi delle disposizioni vigenti, la Giunta regionale stabilisce le modalità di svolgimento del servizio di riscossione dell'IRT.
3. L'affidamento del servizio di riscossione dell'IRT al concessionario è realizzato con i criteri di affidamento e di svolgimento del servizio stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 52, comma 7, del d.lgs. 446/1997.
Articolo 6 (Modalità di riscossione dell'IRT)
1. L'IRT deve essere corrisposta mediante versamento al concessionario della riscossione.
2. L'attestazione di avvenuto versamento dell'IRT dovuta deve essere presentata al PRA, insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle disposizioni vigenti in materia, per richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'IRT, di cui al comma 2, deve riportare la causale delle somme dovute a titolo d'imposta, con l'indicazione di ciascuna formalità da richiedere al PRA.
4. Per il versamento deve essere utilizzato il modello predisposto dal soggetto incaricato alla riscossione, sentito il PRA, ed approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.
Articolo 7 (Adempimenti e compensi del concessionario della riscossione)
1. L'ammontare dell'IRT giornalmente riscossa deve essere versato dal concessionario della riscossione, entro il terzo giorno lavorativo successivo, al tesoriere regionale, al netto del compenso di cui al comma 2.
2. Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'IRT ed i relativi controlli, nonché per l'applicazione delle sanzioni per omesso, ritardato o insufficiente pagamento dell'IRT stessa e per tutte le operazioni connesse previste dall'articolo 56 del d.lgs. 446/1997, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 52, comma 7, del d.lgs. 446/1997.
3. Il concessionario effettua apposita registrazione del versamento delle somme e conserva agli atti le ricevute di versamento a favore della Regione e le quietanze di tesoreria da esibire agli incaricati del controllo da parte della struttura regionale competente. Le ricevute hanno valore liberatorio del concessionario.
Articolo 8 (Ripresentazione di richieste di formalità)
1. Nel caso di ripresentazione di richieste di formalità, precedentemente rifiutate dal PRA, non si fa luogo ad ulteriori riscossioni, salvo che non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
2. Nel caso in cui il versamento o l'integrazione del versamento dell'IRT avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 4, si applicano le sanzioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 4.
Articolo 9 (Rimborsi e recuperi)
1. Qualora il PRA rifiuti la richiesta di formalità, deve annotare sulla richiesta la data ed il motivo del rifiuto.
2. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal PRA, che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'IRT versata deve essere presentata dal soggetto avente titolo alla struttura regionale competente, unitamente alla nota di trascrizione originaria debitamente annotata dal PRA, entro tre anni dalla data nella quale la formalità è stata presentata. Analogamente si procede per i versamenti in eccesso.
3. La struttura regionale competente effettua direttamente i rimborsi o autorizza il concessionario della riscossione al rimborso delle somme richieste.
4. Il concessionario porta in detrazione dai versamenti gli importi delle somme rimborsate ai sensi del comma 3 e conserva agli atti le quietanze relative alle somme rimborsate.
5. L'imposta suppletiva dovuta a seguito di erronea liquidazione del tributo e l'eventuale sanzione devono essere richiesti entro il termine di decadenza di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.
6. Il concessionario provvede alla riscossione della maggiore imposta e di eventuali sanzioni, a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente, e comunica alla struttura regionale competente l'esito di ogni procedimento.
Articolo 10 (Fornitura di dati da parte del concessionario della riscossione)
1. Il concessionario della riscossione deve trasmettere alla struttura regionale competente, entro il giorno quindici di ogni mese, tramite tabulato cartaceo e supporto informatico, i dati giornalieri relativi a ciascuna operazione di riscossione e versamento dell'IRT effettuata nel mese precedente.
2. Il concessionario della riscossione deve permettere alla struttura regionale competente, senza limiti né oneri, l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'IRT, tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al PRA, previsto dall'articolo 56, comma 4, del d.lgs. 446/1997. A tale riguardo, il concessionario deve dotarsi di adeguati mezzi e sistemi informatici.
3. Il concessionario deve fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse regionale, specificati in apposita convenzione.
Articolo 11 (Controlli)
1. La struttura regionale competente controlla il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento dell'IRT in base ai dati relativi alle riscossioni, forniti dal concessionario, ed al confronto tra tali dati ed i dati rilevabili dal costituendo archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al PRA, previsto dall'articolo 56, comma 4, del d.lgs. 446/1997.
2. La struttura regionale competente può disporre verifiche di cassa e delle riscossioni presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'IRT.
3. La struttura regionale competente può effettuare controlli presso le competenti sedi del concessionario della riscossione dell'IRT per verificare le modalità di svolgimento del servizio al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 52, comma 7, del d.lgs. 446/1997.
Articolo 12 (Norme finali e transitorie)
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1999 ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, che si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Per l'anno 1999 le tariffe dell'IRT sono determinate, con le modalità indicate all'articolo 3, ad avvenuta emanazione del decreto del Ministro delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta provinciale di trascrizione.
3. In caso di mancata determinazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, del concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche per l'anno 1999 per la Regione Valle d'Aosta, il servizio di riscossione dell'IRT viene affidato per il 1999, in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del presente regolamento, all'attuale concessionario della riscossione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, Automobile Club d'Italia - Ufficio del Pubblico registro automobilistico - Sede provinciale di Aosta, affidatario del servizio in base alla l. 952/1977, alle medesime condizioni indicate dall'articolo 6, commi 2 e 3 della stessa, fatta salva l'applicazione del compenso indicato all'articolo 7 dalla data di determinazione dello stesso da parte del Ministro delle finanze.
4. Le formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del PRA anteriormente al 1° gennaio 1999, sono assoggettate, nel caso di loro ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'IRT. L'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione eventualmente versata viene rimborsata dalla struttura regionale competente su richiesta del soggetto interessato.
5. La Regione riscuote l'addizionale provinciale suppletiva all'imposta erariale di trascrizione relativa alle formalità eseguite fino al 31 dicembre 1998, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del d.lgs. 446/1997.
Président La parole au rapporteur, Conseiller Praduroux.
Praduroux (UV) Il nostro ordinamento finanziario, legge n. 690/81, prevede l'attribuzione alla Regione dei 9/10 dell'imposta erariale per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti del Pubblico Registro Automobilistico IET. Il relativo gettito è stato stimato nel bilancio di previsione 1998 in lire 4,5 miliardi. Inoltre lo Stato ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET) con l'addizione provinciale APIET. In Valle d'Aosta, poiché le funzioni della provincia e le relative entrate sono attribuite alla Regione, legge n. 690/81, articolo 10, il gettito di tale imposta affluisce nel bilancio regionale ed è stato stimato nel bilancio di previsione per il 1998 in lire 3,5 miliardi.
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, istitutivo dell'IRAP, abolisce a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'IET e l'APIET; pertanto ovviamente per la Regione vengono meno a partire da tale data i relativi gettiti (circa 8 miliardi annui).
L'articolo 56 del decreto legislativo n. 446/97 prevede, per contro, la possibilità per le province di istituire con proprio regolamento l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico IPT. Nessun automatismo garantisce alle province l'introito nemmeno di un'aliquota minima, per cui in assenza del regolamento esse subiscono una perdita assoluta. I regolamenti dovranno dunque essere adottati entro il 31 dicembre 1998 per consentire l'introito delle imposte sin dal 1° gennaio 1999.
Per la Regione, poiché i regolamenti seguono l'iter di approvazione ed esecutività delle leggi, è necessario che entro tale data venga pubblicato nel Bollettino ufficiale; si richiede pertanto di adottare l'emendamento che prevede la dichiarazione d'urgenza.
In merito alla portata della norma che prevede che le province possano istituire l'imposta, ovvero se esiste o meno discrezionalità dell'ente per decidere eventualmente di non applicare alcuna imposta, l'interpretazione del Ministero delle finanze è che questa vada intesa nel senso di permettere che le province disciplinino con proprio regolamento la materia, potestà che esse istituzionalmente non avrebbero.
La potestà della Regione di emanare regolamenti non deriva certamente dall'articolo 56 del decreto legislativo n. 446/97. Peraltro la competenza legislativa in materia tributaria è riservata allo Stato, per cui anche la Regione si trova a dover adottare un regolamento in attuazione dell'articolo 56, in quanto non può determinare autonomamente i principali elementi dell'imposta: soggetti passivi, base imponibile, aliquote, eccetera. Tali aspetti dovrebbero essere ancora disciplinati, oltre che dal citato articolo 56, dalla legge n. 952/77 e successive modificazioni. Questo sempre secondo l'interpretazione fornita durante gli incontri con le province dal Ministero delle finanze, che ritiene che sia da intendersi abolita la IET, ma non la legge n. 952/77 che ne disciplina gli aspetti applicativi.
L'IRT diventa, dunque, formalmente un tributo proprio della provincia - la Regione nel nostro caso - ma nella sostanza resta un'imposta statale gestita dalle province che introitano il relativo gettito analogamente a quanto è accaduto per l'IRAP.
L'articolo 56 del decreto legislativo n. 446/97 prevede, a dimostrazione di quanto sopra affermato, che con regolamento istitutivo dell'IPT le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta.
Questi sono pertanto gli aspetti disciplinati dal regolamento in esame.
È facile rilevare come l'attuale formulazione dell'articolo 56 contenga, come sopra evidenziato, alcuni aspetti problematici che verranno probabilmente chiariti con la correzione o riformulazione dello stesso con la legge finanziaria dello Stato, in corso di approvazione.
Poiché però, come si è detto, le province devono adottare i regolamenti entro il 31 dicembre prossimo, esse hanno concordato di addivenire a una formulazione dei testi dei regolamenti che necessariamente rispetti la legislazione vigente, ma che le tuteli principalmente sotto due aspetti: il primo, possibilità di applicare e di riscuotere l'imposta anche nell'ipotesi che lo Stato non ponga in essere in tempo utile quelle misure previste dagli articoli 52 e 56, ovvero il decreto del Ministero delle finanze in ordine ai criteri di affidamento e svolgimento dei servizi e la misura dei compensi e fissazione delle misure di imposta; il secondo, maggiore apertura possibile per non precludere in questa fase in forte evoluzioni alcuna soluzione, anche gestionale, nella definizione di questioni che andranno affrontate non appena risolti i dubbi normativi e procedurali, e che dovranno porsi l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei cittadini. Anche la proposta di regolamento regionale intende perseguire questi obiettivi.
In relazione alle modalità di gestione dell'imposta, la norma statale non è chiara in merito alla possibilità di gestione diretta e conseguentemente alla possibilità di scelta fra le diverse modalità gestionali da parte delle province, in quanto stabilisce che gli adempimenti sono affidati allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche, individuato per le province delle regioni a Statuto ordinario dalla Regione, e che in caso di affidamento in concessione a terzi della riscossione delle tasse automobilistiche e della IPT deve comunque essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico.
Considerato che alle Regioni a Statuto speciale non è stata trasferita la gestione delle tasse automobilistiche, è lo stato ad esercitare secondo la normativa attualmente in vigore le relative competenze e ad individuare il concessionario. Se entro il 31 dicembre lo Stato individuerà tale concessionario, la Regione per la gestione dell'IRT sarà tenuta a stipulare apposita convenzione con tale soggetto. Poiché ad oggi tale individuazione non è ancora avvenuta, si rende necessario prevedere una eventuale fase transitoria per il 1999, che difficilmente lo Stato potrà contestare poiché viene prevista a fronte di eventuali ritardi negli adempimenti che lo Stato stesso deve porre in essere.
A tal fine si ritiene percorribile la soluzione di mantenere il sistema di espletamento delle formalità di trascrizione e pagamento della relativa imposta attualmente esistente, continuando quindi ad operare con l'attuale gestore dell'imposta reale di trascrizione e della relativa addizionale provinciale, ACI Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico.
Tale soluzione appare la più razionale, l'ACI è il gestore del PRA, ed è quella che comporta la minore discrezionalità. Il compenso spettante all'ACI è fissato da un decreto del Ministero delle finanze, per cui è sostenibile anche nei confronti di quei soggetti che hanno manifestato il loro interesse a proporsi come gestori dell'imposta.
In relazione all'ammontare dell'imposta il comma 11 dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 446/97 dispone che con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione e della relativa addizionale provinciale.
Tale decreto, si è detto, non è ancora stato emanato per cui è stata prevista nella norma transitoria la deroga alla data del 31 ottobre per l'approvazione della tariffa da parte della Giunta regionale. Per quanto riguarda i termini di versamento, si è stabilito che questi coincidano con i termini per l'espletamento delle pratiche e che il PRA non proceda alle trascrizioni, iscrizioni, eccetera, se l'imposta non è stata assolta.
La Regione diventa titolare diretto del gettito dell'imposta, pertanto ad essa spettano i compiti di controllo del corretto adempimento dell'obbligo di pagamento dell'IRT e dell'operato del concessionario.
Grazie, mi scuso per la lunghezza, sono a disposizione per qualche chiarimento.
Président Je remercie le rapporteur pour son rapport exhaustif et détaillé.
La parole au Conseiller Lattanzi.
Lattanzi (FI) Sì, la tentazione è di cogliere l'invito del relatore a chiedere non un chiarimento, ma qualche decina di chiarimenti! Mi esimerò dal fare questo perché noi una piccola idea ce la siamo fatta, e cioè che i vostri colleghi romani di Governo siano molto bravi per creare quelle situazioni nelle quali voi poi riuscite malamente a districarvi.
Il vostro Ministro delle finanze, Visco, a gennaio dell'anno scorso è vero che ha stabilito… il vostro, quello che voi sostenete, il vostro, sì il vostro… è vero che con la legge ha stabilito l'annullamento di alcune tasse di trascrizione e ha anche dato facoltà dal 1° gennaio 1999… Agnesod, stia attento che poi dopo lei non capisce e ci pianta i "casini", poi ci crea i problemi…
(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)
Président Cela ne justifie en rien le fait qu'on manque de respect vis-à-vis d'un membre du Gouvernement.
Lattanzi (FI) No, chiedevo un'attenzione che credo meriti un intervento, come noi siamo attenti ai vostri.
Président Tout le monde est attentif en ce moment. Je vous prie de procéder dans l'illustration de vos argumentations.
(interruzione dell'Assessore Agnesod, fuori microfono)
Lattanzi (FI) Se lei ritiene che ridere mentre si fa un intervento sia altrettanto… adesso c'è la serietà per farlo!
Dicevamo, è evidente che la normativa ha creato due aspetti problematici. La legge da una parte dà la possibilità che in questo caso la Regione, ma le province, perché questa è una tassa provinciale, possano regolamentarsi, dall'altra prevede però all'articolo 11 che sia il Ministero stesso a determinare i criteri. Quindi non si riesce a capire - a tutt'oggi non siamo riusciti a capire, ma dalla relazione mi pare che questo sia confermato - se la possibilità per le province (nel caso nostro le regioni) di applicare questa tassa dal 1° gennaio 1999 sia una possibilità o se, come dice il relatore, sia di fatto un obbligo.
Noi crediamo che in questo caso si poteva cogliere l'occasione, senza citare tanti "articoli 31", tanti articoli di autonomia e tante altre facoltà, ma in questo caso invece, dove la legge nazionale dà degli spazi vuoti di normativa perché non ci sono di fatto i chiarimenti, si poteva cogliere l'occasione non per confrontarsi con un'interpretazione che il Ministero dà delle leggi che lui stesso emana e che lui stesso ha difficoltà a interpretare, ma per fare una bella che noi chiamiamo fuga in avanti sotto l'aspetto amministrativo e legislativo, e determinare che noi dal 1° gennaio 1999 questa tassa in Valle d'Aosta non l'applicavamo, perché la legge dice che è data la possibilità alle province, in questo caso regioni.
Ma siccome noi siamo molto bravi e là dove ci sono da prendere i soldi le possibilità le facciamo diventare responsabilità dello Stato, e dal momento che non che ci cambi molto perché avere la possibilità di farlo significa 8 miliardi in un bilancio di 2000 miliardi e dove ci sono avanzi di bilancio ogni anno, il principio di chiedere ulteriori nuove tasse quando abbiamo la possibilità di non imporle ai cittadini, quest'ultima ci sembrava un'opportunità da cogliere sotto l'aspetto dell'autonomia.
Prendiamo atto che questa volontà di esplicare l'autonomia poi nei fatti reali, quando ci sono da incassare i soldi, la si confronta con quei Ministeri che loro stessi prima danno l'opportunità di farlo, ma aggiungono subito dopo: aspettate un attimo perché non vi diamo la possibilità di regolamentare. Quindi, come giustamente diceva il relatore, avremo la possibilità di applicare e non applicare, ma poi grazie all'articolo 11 della stessa legge nazionale e la sua interpretazione successiva, non possiamo determinare le quantificazioni, la base imponibile, la quantità di soggetti, e via dicendo.
Quindi, se uno entra nel dettaglio, sotto l'aspetto della possibilità pensavamo che si potesse fare, qui sì, un'applicazione di autonomia e quindi a quella interpretazione farne ricorrere un'altra, nostra, sulla base delle leggi che lo Stato ha fatto, e cioè la possibilità che le province, e in questo caso la Regione, ha di non applicare questa tassa.
L'altro rilievo è la precarietà di questo atto. Credo che possiamo essere d'accordo sulla precarietà di questo atto, perché i tempi si dice non siano stati sufficienti per poter addivenire alla determinazione dei processi di esecuzione e di prelievo di quest'imposta, per cui si determina, al di là di tutti gli articolati, una situazione di provvisorietà che dal 1° gennaio 1999 vedrà ancora l'ACI essere punto di riferimento esattoriale per questo tipo d'imposta.
Allora noi solleviamo un problema di precarietà. Auspicavamo che si potesse addivenire a una determinazione più precisa; lei sa perfettamente che nel caso dell'ACI, essendo un ente pubblico, le vie per poter concedere all'ACI il prelievo dell'imposta potevano essere diverse da quelle che sono state oggi applicate - le dico una parola sola: l'avvallimento, e credo che lei abbia capito tutto - e cioè demandare a un altro ente locale l'opportunità di essere esattore non per un tempo breve di un anno, perché immagino che chiunque sia l'esattore che parte dal 1° gennaio 1999 abbia perlomeno il diritto di capire se ha delle strutture da mettere in piedi, perché non è così facile, viene richiesta una distribuzione sul territorio di un certo tipo, vengono richieste certe competenze professionali, non credo che si possano mettere in piedi per un anno dopo di che uno chiude "baracca e burattini", la Regione ha fatto scelte diverse, e va da un'altra parte.
Questo non per difendere le posizioni dell'ACI, del quale non ce ne può interessare più di tanto, ma per non trovarci nel 2000 con un cambio di esattore, cosa che mette nelle condizioni certe risorse umane e certi investimenti di un ente pubblico, come l'ACI in questo caso, ad essere dismesse a favore di altri soggetti che oggi non riusciamo neanche a intravedere perché, come lei sa, Assessore, mancano i regolamenti.
Quindi ci sono due aspetti di questo atto che potevano essere gestiti in maniera diversa, cioè la possibilità che poteva essere applicata di non eseguire l'esenzione dell'imposta, e che eliminava questo atto, e l'atto successivo che invece per scelta di Giunta e di maggioranza si vuole portare avanti, che è quello di determinare una situazione di provvisorietà.
So che l'Assessore si arrabbia molto su questo aspetto, perché ritiene di avere in mano tutte le risposte e di avere in mano la situazione.
Noi non facciamo una critica di esecuzione, chiediamo soltanto che sugli atti - e non sulle parole, sulle riflessioni politiche o non politiche, ma sugli atti - si determini una situazione di chiarezza: se è volontà della Giunta addivenire alla non esecuzione dell'imposta, perché questo è un dato rilevante, cioè se diciamo che è provvisorio per un anno perché a distanza di un anno pensiamo di cercare di non farla pagare, forse siamo tutti d'accordo sulla provvisorietà, per cui fra un anno non paghiamo più l'imposta e abbiamo risolto il problema. Se invece è la volontà politica di perseguire comunque la continuazione di un'imposta statale che diventa oggi regionale, che si vuole continuare ad avere, è chiaro che si entra nel merito dello strumento che si adotta e lo strumento oggi è precario; mi auguro che possa diventare definitivo al più presto, non per me, per lei, per la Giunta o per la dignità di questo Consiglio, ma per il servizio che viene dato ai cittadini in questo senso.
Président Si personne ne s'inscrit à parler, je déclare close la discussion générale.
La parole à l'Assesseur au budget, aux finances et à la programmation, Agnesod.
Agnesod (UV) Per quanto riguarda alcuni aspetti di quelle battute che ha fatto all'inizio dell'intervento il Consigliere Lattanzi, sono umoristiche e le lasciamo stare!
Entrando nel merito invece, il "possono" - e qui mi consenta probabilmente è stato poco attento alla lettura della relazione fatta dal relatore - si riferisce al fatto che attualmente le province non hanno la facoltà di fare dei regolamenti in proprio, quindi il Ministero dà la possibilità alle province di regolamentare, ma l'imposta è d'obbligo…
Lattanzi (fuori microfono) … questa è interpretazione…
Agnesod (UV) … questa è l'interpretazione del Ministero, non nostra! Quando si fa una legge, credo che chi la fa sappia a cosa si riferisce, quindi questo "possono" va in questa direzione. Prima di fare questo regolamento abbiamo avuto numerosi incontri, a cui hanno partecipato tecnici e amministratori di tutte le regioni con il Ministero competente, e fra l'altro non è che voglio difendere il "mio Ministro Visco" come diceva il Consigliere, ma sta di fatto che questa formula consente alle province di avere un minimo di autofinanziamento, mentre il "suo Ministero" che in precedenza ha governato non ha dato assolutamente nulla! Quindi credo che dal nulla al poco, sia già qualcosa in più! Questo è un discorso politico che in questo momento esula dall'interpretazione della norma che stiamo analizzando.
Per quanto riguarda il discorso dell'avvallimento, un famoso termine che viene usato in questo periodo dall'ACI, non è possibile farlo perché la legge dice che il percettore dell'imposta regionale di trascrizione deve essere lo stesso soggetto che percepisce l'imposta del bollo. Ma poiché le regioni a Statuto speciale non hanno avuto la competenza per quanto riguarda la riscossione del bollo, quindi non possono in questo momento scegliere chi dovrà fare questo tipo di lavoro, siamo costretti a trovare una soluzione che ci consenta di arrivare nel 1999 verso quel soggetto che ha le caratteristiche per poterlo fare perché si trova nelle condizioni di avere il PRA (Pubblico Registro Automobilistico), che non è ancora stato acquisito dal Ministero e che è ancora nelle mani dell'ACI. Questo è un motivo. Il secondo motivo è un fatto di avere nei confronti dell'ACI il compenso spettante fissato da un decreto ministeriale, quindi è un compenso con nessuna discrezionalità da parte nostra.
Abbiamo ritenuto di seguire questa strada, l'unica possibile in questa fase, proprio in attesa della definizione, attraverso l'introduzione della norma di attuazione, della possibilità di gestire direttamente, come avviene nelle regioni a Statuto ordinario, la riscossione del bollo.
A questo punto si pone il problema che il soggetto deve essere unico, quindi andremo a mettere all'appalto questo servizio, e mi stupisce una posizione di Forza Italia che sia invece verso un discorso di monopolio. No, dobbiamo favorire la libera concorrenza! Io apprezzo quanto ha fatto l'ACI fino adesso, sono convinto che questo ente ha un'organizzazione tale per cui potrà mettere in campo tutta una serie di fattori, ma ci sono altri soggetti che possono e devono competere in questa soluzione. Noi sceglieremo quello che sarà ritenuto, in base agli obiettivi che ci porremo come regione, il miglior soggetto e quindi il più attendibile, quello che darà maggiori garanzie di avere nei confronti del cittadino un servizio più completo ed efficiente. Questo però è un fatto che sarà definito in un secondo tempo.
In questo momento non c'è nessun tipo di atteggiamento ostruzionistico nei confronti di nessuno; abbiamo scelto questa strada perché era l'unica possibile, visto che la tassa va applicata e regolamentata noi non abbiamo bisogno che ci autorizzi il Ministero, perché i regolamenti, come Regione, li possiamo fare, e questo è stato evidenziato dal relatore! Il "possono", è stato precisato, si riferisce alle province.
Le province non hanno la possibilità di fare regolamenti, quindi vengono autorizzate con questa norma a fare il regolamento, ma è comunque un decentramento agli enti locali da parte del Ministero di una parte di tasse. Quindi c'è una riscossione diretta da parte delle province di tasse che fino adesso andavano al Ministero. Questo è il significato del regolamento che stiamo analizzando.
Quindi non abbiamo margini di scelta diversa da quello che può essere un passaggio temporaneo di un certo periodo di tempo, avvalendoci di un gestore. Potremmo poi trovare una soluzione autonoma nell'ipotesi che questo gestore non concordi, perché in questo momento non abbiamo ancora attivato nei confronti del gestore nessuna iniziativa, in quanto deve essere il Consiglio, approvando il regolamento, a darci l'autorizzazione per continuare questo tipo di trattativa. Nel momento in cui ci confronteremo con l'ACI, con cui ci siamo sentiti moltissime volte e al quale abbiamo spiegato in modo chiaro come stanno le cose, definiremo la questione. Se l'ACI ci sta, bene, altrimenti troveremo delle soluzioni per riuscire a trovare in questo periodo di passaggio una soluzione che ci consenta di arrivare alla definizione della questione.
Président Déclarations de vote?
La parole au Conseiller Lattanzi.
Lattanzi (FI) Ringrazio l'Assessore per avere interpretato in "umoristiche" le battute, perché così erano; lei sa perfettamente che sotto l'aspetto personale non c'è assolutamente nulla. Mi permetta però due riflessioni su quello che lei ha detto.
Che Visco interpreti sé stesso e che quindi sappia interpretare quello che lui scrive, su questo possiamo aprire una perplessità perché paragonare Visco a Tremonti, io lascio il giudizio agli elettori, però dire che Visco ha fatto per le province qualcosa di più di quello che ha fatto il Ministro Tremonti mi lasci dire, veramente, questa sì è una battuta umoristica! Non solo, se poi parliamo di quello stesso Ministro che lei ha citato adesso nella sua introduzione, è quello che si è dimenticato delle regioni a Statuto speciale proprio per la riscossione del bollo auto. È vero? Su questo possiamo essere d'accordo: che è lo stesso Ministro che ha dimenticato di dare l'opportunità anche alle regioni a Statuto speciale di poter acquisire…
(interruzione dell'Assessore Agnesod, fuori microfono)
…. ha parlato nella sua legge delle regioni a Statuto ordinario e poi si è dimenticato di quelle speciali e ci ha creato il problema!
Quindi parlare d'interpretazione di se stesso riferendosi a Visco è un giudizio tutto relativo ed è lasciato al voto degli elettori, se mai riusciremo un giorno ad andarci alle elezioni, ma detto questo sul concetto del possibile, ribadiamo che la legge che Visco interpreta adesso in maniera diversa perché forse si è lasciato scappare qualcosa in più di quello che voleva fare, è la possibilità per le province, in questo caso regioni, di istituire la tassa e di conseguenza, con proprio regolamento, regolamentarla. Poi dopo sul possibile, sull'interpretazione delle leggi, possiamo dire tutto e il contrario di tutto, qui la ragione non ce l'ha in tasca nessuno e neanche stiamo qua a convincerci, però ribadisco che la possibilità per le province di istituire vuol dire creare, non vuol dire regolamentare, vuol dire istituire la tassa, quindi la possibilità di istituire una tassa è chiara, è la possibilità di istituire una tassa o di non istituirla!
Detto questo, ribadisco il principio invece all'interno della legge che regolamenta questa situazione provvisoria. Lei ha citato una nostra posizione a favore dell'ACI: non è così. La nostra è una posizione a favore della chiarezza, cioè di quello che sarà il servizio che chiunque vinca l'appalto svolgerà, io ho parlato di avvallimento perché nel caso dell'ACI essendo un ente comunale si poteva procedere all'avvallimento e non alla concessione per un anno provvisorio per dare una funzionalità al servizio, visto che avete deciso di attuarlo…
(nuova interruzione dell'Assessore Agnesod, fuori microfono)
… secondo noi si può. Comunque, al di là di questo che non ci interessa, se lei dal 1° gennaio 1999 avesse potuto darlo in appalto a chiunque vinca l'appalto, quindi al più qualificato, le battevamo le mani perché questo è il nostro concetto della politica, cioè dare i servizi in appalto pubblico al miglior offerente, a chi assicura la migliore qualità del servizio e la migliore qualità per il cittadino. Però non entro nel merito di questa concessione di appalto provvisoria o successiva, ribadisco la nostra posizione sulla possibilità e sull'opportunità che la Regione aveva di non istituire la tassa e la volontà per incassare anche questi 8 miliardi, che forse nel bilancio della Regione saranno pochi - e quindi a maggior ragione poteva non essere istituita - ma che per le tasche dei cittadini sono comunque sempre tanti, perché quando è il momento di andare a pagare le quattro o le seicentomila lire diventano delle tasse che riteniamo inique per avere la registrazione di un bene proprio. E quindi mi sembra proprio una cosa assurda.
Si è persa quest'occasione, adesso aspettiamo di capire come ne veniamo fuori, ribadiamo che questa problematica è conseguente a una pochissima e scarsissima chiarezza da parte del Ministero italiano - senza adesso stare a fare demagogia, il vostro o il nostro - e che su questa pecca del Ministero si poteva sì qui istituire il principio di autonomia, di autodeterminazione dei propri regolamenti e delle proprie tasse. Abbiamo perso un'occasione!
Président La parole au Conseiller Cottino.
Cottino (UV) Pour déclarer que nous voterons en faveur, mais aussi pour remarquer une autre chose.
C'est la première fois que je vois un acteur comique qui se sent offensé si quelqu'un rit à ses mots d'esprit. Quelqu'un a défini cette salle un théâtre, évidemment il oublie d'avoir donné cette définition.
Je ne rentre même pas non plus sur la question technique de la taxe, vu que soit le rapporteur soit l'Assesseur ont été très précis. Je dois en revanche souligner cette façon populiste quand on parle d'impôts. C'est très facile dans cette salle d'affirmer qu'on ne pourrait pas prendre certains impôts, quand on sait très bien quelle sera la réponse, quand on sait très bien que la chose n'est même pas possible et par conséquent il y aura qui avec responsabilité ne pourra pas accepter cette interprétation.
C'est avec cet esprit que je déclare le vote favorable du groupe de l'Union Valdôtaine.
Président La parole au rapporteur, Conseiller Praduroux.
Praduroux (UV) Aggiungo una piccola cosa. Sulla relazione erano scritti 8 miliardi, ma a ottobre di quest'anno i miliardi non erano 8 ma erano già 9, su dati dell'ACI. Quindi, tenuto conto che l'ACI ha svolto un ottimo servizio fino adesso, questo è un gettito in aumento. Se poi la Valle d'Aosta - immagino, ma non sono competente al massimo - avesse deciso di non far pagare questa tassa automobilistica, penso che avremmo dovuto fare non so quali capannoni per gestire tutti quelli che vengono in Valle d'Aosta per non pagare la tassa automobilistica, perché chiaramente c'è la facoltà pagare la tassa di iscrizione in qualsiasi regione. Tant'è che qui l'ACI ha fatto degli accordi, per fortuna positivi per noi, che ci sono automobilisti che vengono a fare trascrizioni da Milano qui da noi, quindi ci portano dei soldi perché là costa di più. Se però noi la mettessimo gratuitamente, in Italia penso più nessuno pagherebbe la tassa automobilistica, e mi sembra un po' esagerato in questo senso, oltre che - come ho detto - non sono 8 miliardi ma a quest'anno sono già 9 e poi andranno ad aumentare in modo proporzionale.
Président La parole au Conseiller Lattanzi pour fait personnel.
Lattanzi (FI) Per fatto personale, perché credo che sia inaccettabile la battuta del Capogruppo. È vero, può darsi che qualcuno qui possa fare anche l'attore, però qualcuno fa la comparsa e qualcuno il protagonista, io preferisco in questo senso considerarmi nella seconda categoria. Quindi, se devo fare l'attore preferisco fare il protagonista che non la comparsa.
Detto questo…
(interruzione del Consigliere Cottino, fuori microfono)
… certo, con educazione, come ha fatto lei… detto questo, è evidente che lei parla di populismo perché non avendo l'opportunità di entrare nel merito…
Président … vous n'avez pas la parole pour répliquer, mais uniquement pour fait personnel.
Lattanzi (FI) Certo, sto dicendo questo, sto parlando dell'intervento che ha fatto su di me, cioè sul mio intervento populistico e da attore che suscita risate. Credo che in questo senso, com'è che diceva lei? Il rispetto… credo che sia venuto sicuramente meno! Se poi entra nel merito delle vicende, invece di fare dichiarazioni senza conoscere gli atti, io le lancio una provocazione, lei provi a pensare…
Président … vous n'avez pas la parole pour lancer d'autres provocations.
Nous allons maintenant ouvrir les procédures de votation. Pour le procès verbal nous prenons acte que le Conseiller Rini ne prend pas part à la votation afin d'enrayer toutes éventualités de conflit d'intérêts.
Si dà atto che il Consigliere Rini non partecipa alla votazione dell'oggetto.
Sur l'article 1er, la parole au Conseiller Lattanzi.
Lattanzi (FI) Sulle finalità di questo articolo. Per noi sono finalità insostenibili e quindi ribadiamo la nostra posizione, possiamo farlo sugli articoli per dire che la parola si può togliere, ma si può anche prendere, Presidente.
Ribadisco che sulle finalità oggi provoco la discussione su questa domanda: cosa succederebbe dal 1° gennaio 1999, mi risponda Cottino che è preparato, forse, se noi oggi non facessimo questa legge. Qualcuno mi risponda, visto che era una tassa nazionale che non c'è più e la tassa regionale non sarebbe regolamentata. Qualcuno mi risponda!
Président Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 27
Pour: 24
Contre: 3
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 29
Votants: 28
Pour: 26
Contre: 2
Abstentions: 1 (Comé)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Abstentions: 2 (Collé, Comé)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Abstention: 2 (Collé, Comé)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Abstentions: 2 (Collé, Comé)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Abstentions: 2 (Collé, Comé)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Abstentions: 2 (Collé, Comé)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Abstentions: 2 (Collé, Comé)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Abstentions: 2 (Collé, Comé)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Abstentions: 2 (Collé, Comé)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Abstentions: 2 (Collé, Comé)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Abstentions: 2 (Collé, Comé)
Le Conseil approuve.
Il y a un amendement adopté par la IIème Commission qui prévoit la déclaration d'urgence de ce projet de règlement.
Je donne la lecture de l'amendement:
Emendamento Dopo l'articolo 12 viene aggiunto il seguente:
"Articolo 13
(Dichiarazione di urgenza)
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione."
Je soumets au vote la déclaration d'urgence:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Abstentions: 2 (Collé, Comé)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 30
Votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Abstentions: 2 (Collé, Comé)
Le Conseil approuve.
