Objet du Conseil n. 218 du 11 novembre 1998 - Verbale
OGGETTO N. 218/XI - MODIFICAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICATIVA IN VALLE D'AOSTA DEL REGOLAMENTO (CE) 950/97 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 17 DICEMBRE 1997, N. 2907/X.
Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 47 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Richiamato il reg. (CE) 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;
Richiamata la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 2 "Applicazione in Valle d'Aosta delle disposizioni comunitarie relative al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie";
Richiamato il comma 1 dell'art. 2 della legge sopracitata il quale dispone che le disposizioni applicative del reg. (CE) 950/97 sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale;
Richiamata la deliberazione 17 dicembre 1997, n. 2907/X "Disposizioni di attuazione della normativa regionale applicativa in Valle d'Aosta del Regolamento (CE) 950/97";
Atteso che è necessario apportare delle modificazioni alle disposizioni applicative allo scopo di tener conto delle prescrizioni fornite dalla Commissione Europea con lettera del 22.07.1998, prot. SG (98) D/6080;
Atteso che gli uffici competenti, a seguito di una prima applicazione delle disposizioni di cui sopra, hanno rilevato la necessità di definire con maggior dettaglio alcuni punti allo scopo di facilitare la loro applicazione e comprensione;
Ritenuto, pertanto, doveroso apportare alle disposizioni applicative contenute nella deliberazione del Consiglio regionale n. 2907/X del 17 dicembre 1997 alcune modificazioni e integrazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4853 in data 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 02 in data 15 gennaio 1998 (prot. n. 861/5 FIN);
Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione Regolamenti comunitari e Sviluppo Zootecnico dell'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse Naturali, in vacanza del posto di capo del Servizio Interventi Comunitari e affari generali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera a) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Vista la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 2, in ordine alla competenza del Consiglio regionale;
Visto il parere della III Commissione consiliare permanente ed il nuovo testo predisposto dalla commissione stessa;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentuno);
DELIBERA
A) di approvare le sottoindicate modificazioni ed integrazioni all'Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2907/X del 17 dicembre 1997:
1) il punto 8.3 del paragrafo 8. (Agevolazioni), capitolo 1, parte B (disposizioni specifiche) dell'Allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 2907/X/1997 è sostituito dal seguente:
"8.3) limitatamente ai seguenti investimenti:
- realizzazione e ristrutturazione di strutture per l'allevamento;
- realizzazione e ristrutturazione di strutture destinate al magazzinaggio, alla conservazione, alla prima trasformazione, alla maturazione e all'imballaggio dei prodotti agricoli;
- realizzazione e ristrutturazione di strutture destinate ai macchinari e alle attrezzature agricole;
- realizzazione e ristrutturazione di impianti di irrigazione, pozzi, reti di drenaggio, ecc;
- realizzazione e ristrutturazione di strade rurali;
- miglioramento e sistemazione di superfici agricole;
- realizzazione e ristrutturazione di allacciamenti (individuali e collettivi) alle reti pubbliche di approvvigionamento idrico, elettrico o di energie alternative;
- impianto, reimpianto o riconversione di colture pluriennali,
la Regione Valle d'Aosta concede, a suo totale carico, una maggiorazione di 10 punti percentuali rispetto all'aliquota del 45% fissata al punto 8.2), primo trattino";
2) Alla fine del punto 11.5 del paragrafo 11 (Procedura e tempistica), capitolo 1, parte B (disposizioni specifiche) è aggiunta la seguente frase:
"L'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse Naturali, per esigenze legate alla programmazione finanziaria, periodo 1994-1999 (obiettivo 5a), ha facoltà di stabilire tempi di realizzazione più brevi rispetto a quelli indicati ai punti b) e c)";
3) La prima frase del paragrafo 12 (validità del piano), capitolo 1, parte B (disposizioni specifiche) è sostituita dalla seguente:
"Salvo i casi di forza maggiore riconosciute dalla Commissione tecnica o di proroghe concesse dalla stessa, la validità del piano decade per gli interventi che, entro i termini fissati, non risultino essere stati completati";
4) La prima frase della lettera d) del punto 13.1 del paragrafo 13 (revoca degli aiuti), capitolo 1, parte B (disposizioni specifiche) è sostituita dalla seguente:
"d) il richiedente non mantenga, per tutta la durata del vincolo di destinazione, una superficie agraria dell'azienda di dimensione almeno pari a quella minima che ha consentito l'erogazione dell'aiuto";
5) La lettera b) del punto 8.3 del paragrafo 8 (limitazioni), capitolo 2, parte B (disposizioni specifiche) è sostituita dalla seguente:
"b) assunzione della titolarità dell'azienda nel caso in cui il coniuge cedente non risulta essere iscritto all'INPS negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti nei tre anni precedenti".
B) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44.
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