Objet du Conseil n. 216 du 11 novembre 1998 - Verbale

OGGETTO N. 216/XI - CONCESSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO AUTORIZZATI NELL'INTERESSE DI DUE COOPERATIVE E DI UN'ASSOCIAZIONE, PER L'ANNO 1998.

Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 45 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Preso atto delle richieste presentate dalle sottoelencate cooperative e dall'associazione tendenti ad ottenere la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1998, allo scopo di contrarre prestiti di esercizio con Istituti di Credito autorizzati, fino alla concorrenza massima degli importi a loro fianco indicati:

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BENEFICIARIO SEDE IMPORTO

A.NA.BO.RA.VA. Gressan 261.500.000

Coop. Agr. DOMAINE CHAMPAGNOLLE Aosta 45.000.000

Coop. Agr. LA KIUVA Arnad 53.800.000

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TOTALE 360.300.000

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Constatato che l'accesso al credito di esercizio è diretto a permettere alle Cooperative di cui trattasi di far fronte alle proprie spese di gestione;

Visto che la concessione della garanzia fideiussoria è regolata dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 come modificati dalle leggi regionali 23 dicembre 1991, n. 84 e 12 dicembre 1986, n. 62;

Considerate le esigenze delle Cooperative e dell'associazione citate in premessa;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4853 in data 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione della Regione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 2 in data 15.01.1998 (prot. 861/5FIN.);

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione Promozione Sviluppo Agricolo, in vacanza del posto del Capo del Servizio Produzioni Agricole dell'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse Naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera a) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Con voti favorevoli: ventotto (presenti: trentuno; votanti: ventotto; astenuti: tre, i Consiglieri: FRASSY, LATTANZI e TIBALDI);

DELIBERA

di autorizzare, ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 23 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 come modificati dalle leggi regionali 23 dicembre 1991, n. 84 e 12 dicembre 1986, n. 62, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1998, a favore delle Cooperative e dell'Associazione sopraelencate, presso Istituti di Credito autorizzati, fino alla concorrenza massima degli importi a fianco di ognuna indicati, comprensivi di capitale, interessi ed oneri accessori, per garantire operazioni di credito agrario di esercizio inerenti alle finalità statutarie delle cooperative.

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