Objet du Conseil n. 65 du 29 juillet 1998 - Resoconto
SÉANCE DU 30 JUILLET 1998 (MATIN)
OGGETTO N. 65/XI Riapprovazione, ai sensi dell'articolo 31, ultimo comma dello Statuto Speciale, del disegno di legge regionale concernente: "Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta" (Disegno di legge n. 274)
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Definizione)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, i segretari comunali sono dirigenti equiparati ai dirigenti della Regione autonoma Valle d'Aosta, facenti parte del comparto di cui all'articolo 37 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, iscritti all'albo, di cui all'articolo 20 della stessa legge, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, in apposita sezione denominata "Albo regionale dei segretari".
2. I segretari comunali in servizio presso i Comuni della Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'Albo regionale dei segretari, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. L'Albo regionale dei segretari, cui si accede per concorso per esami, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 45/1995, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), è gestito da un consiglio di amministrazione composto da un dirigente degli enti di cui all'articolo 1 della l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996, nominato dal Presidente della Giunta regionale, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli enti locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente.
4. All'Albo regionale dei segretari possono essere iscritti, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'articolo 39, comma 6, del regolam. reg. 6/1996, per i soggetti che non abbiano già superato tale prova, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) i dirigenti degli enti di cui all'articolo 1 della l.r. 45/1995, come modificato dalla l.r. 17/1996;
b) i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 2, della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45;
c) i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);
d) i segretari comunali e provinciali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
5. Ai soggetti di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 6, della l.r. 45/1995.
Articolo 5 (Regolamento regionale)
1. Con regolamento regionale da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, proposto dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e dei segretari, sono disciplinati:
a) la nomina, la composizione, la durata, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del consiglio d'amministrazione di cui all'articolo 1, comma 3;
b) la classificazione delle sedi di segreteria e i requisiti per l'accesso alle stesse;
c) le modalità per l'iscrizione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, all'Albo regionale dei segretari;
d) le modalità di indizione e di svolgimento dei concorsi;
e) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese;
f) il procedimento disciplinare e il procedimento per la verifica dei risultati;
g) le modalità di utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità ai sensi dell'articolo 4 e il relativo trattamento economico;
h) le modalità per l'affidamento delle reggenze e delle supplenze;
i) la percentuale di sedi di segreteria ricopribili con soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che non può superare il limite massimo del quindici per cento delle sedi di segreteria, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della l.r. 45/1995;
l) le modalità d'incarico e di revoca;
m) i criteri e le modalità per la revisione delle sedi di segreteria;
n) le competenze relativamente agli atti inerenti il rapporto di lavoro;
o) la disciplina degli incarichi e delle incompatibilità nell'ambito dei principi di cui all'articolo 51 della l.r. 45/1995;
p) l'attività di formazione, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 24 della l.r. 45/1995;
q) la disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali, anche in considerazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO II NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 13 (Esercizio dell'opzione)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, i segretari comunali optano tra il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997 o all'Albo regionale dei segretari, di cui all'articolo 1, comma 1.
2. I segretari comunali che optino per il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997 sono cancellati dall'Albo regionale dei segretari di cui all'articolo 1, comma 1.
Président La Ière Commission du Conseil s'est penchée sur l'examen de la réapprobation en question en exprimant à la majorité un avis favorable de réapprobation du projet de loi en question avec une adaptation aux remarques qui ont été formulées par le Président de la Commission de Coordination. La parole au Président du Gouvernement régional, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) Le Conseil régional au mois de mars dernier avait approuvé ce projet de loi portant dispositions sur les secrétaires communaux de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.
Le Président de la Commission de Coordination a renvoyé au Conseil pour un nouvel examen cette loi régionale avec plusieurs remarques.
L'observation fondamentale sans doute est la première, celle qui met en doute notre compétence et surtout celle qui prétend affirmer que ce projet de loi est en contraste avec les principes de sauvegarde des autonomies locales ainsi qu'avec le statut juridique des secrétaires de mairie.
A ce propos il est important de faire remarquer que la lettre b) de l'article 2 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste, modifiée par la loi constitutionnelle n° 2 du 23 septembre 1993, attribue à la Région la compétence législative primaire en matière de collectivités locales et des circonscriptions y afférentes et que les seules limites de ladite compétence législative sont visées à l'article 2 du Statut, à savoir l'harmonie avec la Constitution et les principes de l'ordre juridique de l'Etat, le respect des obligations internationales et des intérêts de l'Etat ainsi que des dispositions fondamentales des réformes économiques et sociales de la République.
Mais de plus, il faut se référer également aux dispositions "Bassanini": en effet, les alinéas de 67 à 86 de l'article 17 de la loi n° 127/97 statuent entre autres en matière de secrétaires communaux et l'alinéa 84 dudit article établit que les Régions à Statut spécial et les Provinces autonomes de Trento et de Bolzano légifèrent de manière autonome en cette matière.
Plus en général, l'alinéa 137 toujours de l'article 17 de la loi "Bassanini" établit que les dispositions de la présente loi s'appliquent aux Régions à Statut spécial et aux Provinces autonomes de Trento et de Bolzano dans les limites et dans le respect des Statuts et des dispositions d'application y afférentes. Cela signifie que la Région, en ce qui concerne les secrétaires communaux qui font partie plus généralement de l'organisation des collectivités locales, statue dans le cadre de sa compétence législative primaire.
Au contraire, le renvoi de la loi régionale est entièrement axé sur le contraste avec les dispositions sur les secrétaires communaux et provinciaux visées justement à la loi n° 127. Ce qui équivaut à annuler la compétence législative primaire de la Région qui, sur la base des remarques du Président de la Commission de Coordination, se réduirait à la simple compétence d'intégration. La Région serait alors privée de la possibilité de légiférer de manière autonome dans la mesure où, si l'Agence nationale pour la gestion du tableau des secrétaires communaux garantit à ces derniers une unité de carrière, il s'avère impossible d'instituer une gestion différente de cette catégorie comme le prévoit la loi régionale en question qui prend en compte la mise en place en Vallée d'Aoste d'un statut unique de la fonction publique, déjà prévu par d'autres lois régionales.
La sauvegarde des autonomies locales, à laquelle se réfère la lettre de renvoi, est amplement garantie par la loi régionale d'autant plus que celle-ci a été rédigée en accord avec les collectivités locales et qu'au premier alinéa de l'article 3 elle institue un conseil d'administration paritaire composé des représentants des secrétaires et des collectivités locales.
C'est à notre sens la remarque fondamentale, c'est donc la remarque que nous contestons premièrement et avec force parce que nous voulons réaffirmer notre compétence primaire.
Quant aux autres remarques qui ont été formulées par le Président de la Commission de Coordination, nous avons accueilli la remarque concernant la nécessité de préciser déjà dans la loi les conditions requises pour l'inscription au tableau des secrétaires communaux des sujets externes et il y a donc à cet égard cette proposition de modification de l'alinéa 4 de l'article 1er avec la précision des conditions qui sont requises pour cette inscription. Par contre nous ne partageons pas les autres remarques et dans le rapport - s'agissant là de remarques de caractère plus technique - il y a les motivations pour lesquelles nous repoussons ces mêmes remarques. Par contre la remarque formulée, concernant le renvoi au Règlement de l'Etat pour définir les problèmes de mobilité des secrétaires communaux, est accueillie parce que nous ne disposons pas d'une compétence spécifique.
Avant de représenter cette loi, nous avons eu une rencontre avec les Responsables des collectivités locales, communes et communautés de montagne; nous avons également rencontré les représentants des secrétaires de mairie; ils ont formulé un avis favorable quant à la représentation de ce projet de loi. Suite également à une lettre qui a été adressée par les Responsables des secrétaires communaux, nous les avons rencontrés et nous avons éclairci le problème qui s'est posé quant aux modifications proposées à l'article 1er, alinéa 4. Nous avons convenu ensemble que ces modifications étaient nécessaires, si nous voulons laisser la possibilité aux secrétaires de mairie de la Vallée d'Aoste de s'inscrire à l'extérieur de la Vallée d'Aoste. Le choix est donc celui de prévoir un registre ouvert et non pas fermé.
Lors de cette rencontre nous avons pourvu également à éclaircir quel est le sens de cette disposition et nous avons eu l'avis favorable des secrétaires communaux quant à la représentation de cette loi.
En conclusion, il s'agit d'une mesure importante tout d'abord parce que nous allons réaffirmer une compétence primaire, deuxièmement parce que l'approbation de ce projet de loi est nécessaire si nous voulons compléter le Statut unique de la fonction publique au Val d'Aoste, troisièmement parce que l'approbation de cette loi est également nécessaire afin de définir le système des autonomies locales en Vallée d'Aoste et donc pour nous pencher au mois de septembre sur la représentation de cette loi qui n'a pas été approuvée par le Président de la Commission de Coordination.
C'est donc pour ces raisons que nous vous demandons de bien vouloir procéder à la réapprobation de cette loi aux termes du dernier alinéa de l'article 31 de notre Statut.
Président La parole au Conseiller Lattanzi.
Lattanzi (FI) Rassicuro i consiglieri, che stamani mi chiedevano di essere conciso negli interventi, che sarò brevissimo.
Il Presidente ha concluso il suo intervento di illustrazione definendo i due motivi importanti per i quali ritiene che questa legge oggi debba essere approvata, cioè quello di riaffermare la nostra potestà legislativa in termini di riorganizzazione degli enti locali e di legiferazione in questo senso e soprattutto per il secondo aspetto e cioè quello della necessità di addivenire a questa deliberazione per procedere alla definizione di un comparto unico del pubblico impiego.
Per quanto riguarda la prima motivazione già in sede di Commissione abbiamo avuto modo di sostenere come quest'atto non poteva neanche essere messo in discussione sotto l'aspetto della legittimità e del presunto conflitto con lo Statuto e la Costituzione italiana o le leggi italiane proprio perché anche noi riteniamo che, indipendentemente dal contenuto di cui dopo parleremo, quest'atto sia sotto quest'aspetto assolutamente legittimo, che sia una nostra assoluta proprietà legislativa quella di poter in questo senso legiferare. Quindi sotto quest'aspetto credo che ci troviamo d'accordo sul fatto che quest'atto riconosca e debba riconfermare ancora una volta come la Valle d'Aosta in questa materia come in molte altre possa e debba potersi organizzare. Quindi il rilievo che la CO.RE.CO. fa in questo senso, proprio nella citazione iniziale, che in generale la legge regionale esaminata è in contrasto con i principi di riforma dettati in materia di segretari comunali e provinciali e tutela delle autonomie locali, credo che sia già un motivo sufficiente per dire che non accettiamo questo tipo di rilievo in quanto quello che andiamo a fare con questa deliberazione non è altro che riaffermare una nostra competenza costituzionale.
Per quanto riguarda invece per la seconda motivazione, quindi entrando più che altro nell'organizzazione di questa delibera e quindi nelle finalità e nei riflessi che ha sull'organizzazione degli enti locali, già in sede di Commissione abbiamo esternato le nostre perplessità in quanto, essendo questa una delle prime leggi che riaffermava la nostra potestà legislativa e il nostro diritto a legiferare in questo senso, ci aspettavamo e pensavamo che fosse l'occasione di non farci cogliere nel sacco da un contenuto di merito che poi si evidenzia alla luce dell'analisi abbastanza contraddittorio. Intanto perché, facendo una prima valutazione generale di questa legge e ribadendo che non contestiamo assolutamente il concetto di potestà legislativa primaria, di fatto la legge nasce già vecchia e in qualche passaggio organizzativo e legislativo addirittura superata dalla legge n. 127/97, legge "Bassanini".
Se volevamo come Valle d'Aosta riaffermare un principio di legittimità costituzionale, potevamo coglierlo con uno strumento più moderno e adeguato ai tempi che ci apprestiamo a vivere. Saranno stati i problemi burocratici, il dover questo testo di legge andare avanti e poi tornare indietro, ma tutto questo non ha favorito il disegno di una legge che auspicavamo potesse essere una legge moderna che ci potesse avviare - come diceva giustamente il Presidente verso questa riforma del pubblico impiego degli enti locali, del comparto unico.
Crediamo che in questo senso anzi in molti passaggi - non starò a specificarli tutti - questa legge è addirittura frenante in quella direzione ed addirittura approvandola andiamo a dover abbattere certe situazioni e a creare dei conflitti di interesse. Ci sono realtà per le quali questa legge sarà di fatto già obsoleta, realtà per le quali l'approvazione di questa legge imporrà immediatamente a quest'Assemblea, evidentemente alla Commissione e alla Giunta di dover procedere immediatamente ad una riforma di alcuni passaggi.
Alcune cose ci lasciano perplessi, ma le cito solo per far capire quali sono le posizioni. Fra quelli che potevano essere punti migliorabili vi è quello che riguarda il criterio dell'anzianità dei cinque anni per cui chi si deve iscrivere a quest'Albo deve dimostrare di avere avuto i requisiti, chi invece è già in servizio, ma non ha ancora raggiunto questo periodo di anzianità viene classificato in forma dirigenziale con livelli più bassi. Questo crea delle differenziazioni sia di retribuzione che di competenze e quello che è più importante soprattutto di forma istituzionale, quindi di poteri in questo senso quindi, disparità che ci lasciano molto perplessi.
Ce ne sono altri di passaggi, come quelli fra l'altro sollevati dagli stessi segretari che noi non abbiamo visto accolti qui; molte cose vengono demandate al successivo regolamento, mentre riteniamo che certi principi dovessero essere sanciti sin da subito dalla legge, principi nei quali non si può far passare il concetto a nostro avviso illiberale del fatto che l'Albo è aperto per quanto riguarda gli iscritti di quest'Albo a quello nazionale e quindi una duplice iscrizione è possibile, sarà probabilmente regolamentata, ma c'è chi spinge e sicuramente il regolamento poi alla fine creerà queste condizioni. Invece qui doveva essere sancito il contrario e cioè se è possibile avere la doppia iscrizione a quello regionale e a quello nazionale, quelli nazionali non possono avere quell'iscrizione regionale, previe certe situazioni, al di là del francese che mi sembrava un dato oggettivo che doveva essere superato.
Quindi questa legge se da una parte riafferma un principio sul quale non possiamo che essere d'accordo, dall'altra ha tante distonie e accavallamenti con le norme nazionali vigenti al punto che addirittura la 127 dà delle indicazioni di tipo tecnico di competenze e di operatività che questa legge va a confondere. Pertanto riteniamo che in questo senso la legge, pur riaffermando un principio costituzionale giusto, nella sua forma e nel suo contenuto non può avere da parte del nostro Gruppo un parere favorevole.
Président La parole au Vice-président Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Ricordo ai colleghi che su questa legge noi come Gruppo degli Autonomisti ci siamo astenuti all'atto del dibattito svoltosi alcuni mesi fa quando quest'atto venne in Consiglio.
Allora ci astenemmo proprio perché non condividevamo alcuni passaggi di questo disegno di legge.
È vero in parte anche quello che diceva il collega Lattanzi sul fatto che ci sono alcune imperfezioni rispetto anche a quello che in questi ultimi mesi è accaduto da un punto di vista legislativo quindi, chiediamo alla Presidenza della Giunta che nei prossimi mesi, quando potremo rivedere parte di questi contenuti toccando il discorso del pubblico impiego e il discorso delle autonomie locali, si presti attenzione ad alcune pecche che ci sono in questo disegno di legge.
Comunque oggi, proprio per riaffermare la nostra potestà legislativa, voteremo questa riapprovazione ai sensi dell'articolo 31.
Président Si personne ne demande la parole, je déclare close la discussion générale. Est-ce quelqu'un demande la parole au terme de la discussion générale pour déclaration d'intention?
La parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU) Soltanto per affermare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. Riteniamo per le osservazioni che sono già state svolte in quest'aula che questa legge vada nel senso della riaffermazione dei poteri della Valle d'Aosta e di questo Consiglio in materia di enti locali; riteniamo quindi che questa normativa sia un passo in avanti rispetto alla situazione precedente anche se non formuliamo un consenso acritico perché siamo persuasi che questa normativa nasce vecchia.
Lo dico in punta di piedi perché non sono un esperto in materia quindi non mi voglio dilungare su passaggi tecnici che forse mi porterebbero anche a commettere degli errori di illustrazione però, ho presente le osservazioni fatte costruttivamente in I Commissione dal Consigliere Fiou che evidenziava con dovizia di particolari, con esempi, con tutta una serie di argomentazioni come su tanti punti gli ultimissimi provvedimenti statali siano più avanzati di questa normativa. Credo che quindi il Consiglio regionale a breve dovrà riaffrontare questo tema per portare le opportune correzioni alla legge che andiamo approvando.
Président Je soumets au vote l'objet n° 20.3 en partant par la votation de l'article 1er; les conseillers sont invités à voter:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 29
Contre: 2
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 5 tel qu'il a été amendé; les conseillers sont invités à voter:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 28
Contre: 2
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 13 avec la suppression du 3ème alinéa; les conseillers sont invités à voter:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 28
Contre: 2
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 29
Contre: 1
Le Conseil approuve.
