Objet du Conseil n. 372 du 21 octobre 1976 - Verbale

OGGETTO N. 372/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Attribuzione di un assegno ad personam al personale docente di cui alla legge regionale 30 luglio 1970, n. 14".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Attribuzione di un assegno ad personam al personale docente di cui alla legge regionale 30 luglio 1970, n. 15", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 7 ottobre 1976:

La legge regionale 30 luglio 1970, n. 15 (artt. 1 e 2) aveva disposto l'inquadramento nel ruolo B, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, del personale docente di dattilografia, stenografia e calcolo meccanico e degli insegnanti tecnico-pratici in servizio presso l'Istituto Professionale di Aosta.

Tale norma che, giova sottolineare, non estendeva i suoi effetti al personale insegnante delle stesse materie negli istituti tecnici (il quale conservava, pertanto, il trattamento economico di ruolo C), è divenuta praticamente inoperante in seguito all'entrata in vigore del D.L. 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88. Infatti, per effetto di questi ultimi provvedimenti, che attuano il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola in conformità del secondo comma dell'art. 3 della legge 30 luglio 1073, n. 477, i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di II grado o equipollente vengono inquadrati in un unico ruolo con il trattamento economico e lo sviluppo di carriera previsti dalla tabella D annessa al D.L. citato.

D'altra parte, le norme degli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 15, sono incompatibili con l'articolo 2 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, dal momento che quest'ultimo assoggetta il trattamento economico del personale docente delle scuole della Valle d'Aosta (Istituto Professionale compreso) alla normativa vigente per il corrispondente personale delle scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato.

Ne discende l'opportunità, per motivi di chiarezza normativa, di abrogare i succitati articoli 1 e 2 della legge regionale n. 15 del 30 luglio 1970. Lo stesso dicasi anche per l'articolo 3 della legge medesima, il cui contenuto è di fatto superato dal disposto dell'articolo 12 cpv. della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Permane, invece, l'esigenza di assicurare la conservazione del trattamento economico acquisito alla data di entrata in vigore del citato D.L. 30 gennaio 1976, n. 13, ai docenti delle materie contemplate nella legge regionale 30 luglio 1970, in servizio nell'Istituto Professionale regionale in qualità di incaricato a tempo indeterminato.

A questo fine è rivolta l'attribuzione dell'assegno "ad personam" prevista dall'articolo 2 dell'allegato disegno di legge regionale.

L'assegno personale è riassorbibile nei successivi aumenti biennali di stipendio o per effetto di aumenti dovuti a un maggior numero di ore di insegnamento sempre che non si raggiunta il trattamento di cattedra.

Poiché il diritto alla conservazione del trattamento economico acquisito in base alla legge regionale 30 luglio 1970, n. 15, inerisce solo agli insegnamenti previsti nella legge stessa in quanto prestati presso l'Istituto Professionale regionale di Aosta, la determinazione dell'assegno ad personam è in stretta dipendenza del numero di ore di insegnamento effettivamente prestate presso detto Istituto.

Conformemente a tale principio l'entità dell'assegno si riduce, in caso di contrazione delle ore di insegnamento, in proporzione alle ore di insegnamento effettivamente prestate.

Analoga necessità non si pone il corrispondente personale di ruolo, perché si tratta di docenti già in precedenza inquadrati nei ruoli dello Stato in applicazione di specifiche disposizioni di legge.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO illustra brevemente la proposta.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove), senza modificazioni.

Il Consigliere DOLCHI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista, fa osservare che il disegno di legge di cui trattasi non ha riportato il prescritto parere della Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE sostiene invece che, trattandosi di progetto di legge a carattere esclusivamente finanziario, è sufficiente il parere espresso dalla Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione ed Urbanistica.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: trenta;

Voti favorevoli: ventisette;

Voti contrari: tre.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Attribuzione di un assegno ad personam al personale docente di cui alla legge regionale 30 luglio 1970, n. 15".

---

Disegno di legge regionale n. 234

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n. : ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO AD PERSONAM AL PERSONALE DOCENTE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 30.7.1970, N. 15.

Il Consiglio regionale ha approvato;

il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È abrogata la legge regionale 30 luglio 1970, n. 15, concernente la classificazione e il trattamento economico degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di dattilografia, di stenografia e di calcolo meccanico in servizio nell'Istituto Professionale Regionale "Emilio Chanoux" di Aosta.

Art. 2

A decorrere dal 1 luglio 1976 gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di dattilografia, di stenografia e di calcolo meccanico dell'Istituto Professionale Regionale di Aosta, in servizio con incarico a tempo indeterminato, conservano, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, la differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto dalla tabella D allegata al DL 30 gennaio 1976, n. 13, da riassorbire nei successivi aumenti biennali di stipendio o per effetto di aumenti dovuti a un maggior numero di ore di insegnamento delle predette materie presso l'Istituto Professionale Regionale nei casi in cui l'insegnante non abbia diritto al trattamento di cattedra.

Nel caso di contrazione delle ore di insegnamento delle suindicate materie presso l'Istituto Professionale Regionale, l'assegno personale si riduce in proporzione alle ore di insegnamento attribuite per incarico.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

---

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice Presidente del Consiglio

(Guido Chabod)

Il Consigliere Segretario del Consiglio

(Angelo Mappelli)

Il Segretario Rogante

(Costantino Pramotton)