Objet du Conseil n. 3086 du 2 avril 1998 - Verbale
OGGETTO N. 3086/X - APPROVAZIONE DI ULTERIORE MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE, STIPULATA CON SORGENTI MONTE BIANCO - TERME DI COURMAYEUR S.P.A. REP. N. 8657 IN DATA 14 GIUGNO 1988, COME MODIFICATA DA CONVENZIONE REP. N. 9288 IN DATA 4 OTTOBRE 1989 E CONVENZIONE REP. N. 10532 IN DATA 17 MARZO 1992, PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA IN COMUNE DI MORGEX.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 18.1 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Interviene il Consigliere CHIARELLO.
Replica l'Assessore all'Industria, Artigianato ed Energia MAFRICA.
Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere CHIARELLO.
IL CONSIGLIO
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 3767 del 22 aprile 1988, concernente l'approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con l'impresa Sorgenti Monte Bianco - Terme di Courmayeur S.p.A. per l'insediamento di attività produttiva in comune di Morgex, n. 356 del 13 gennaio 1989 e n. 10663 del 15 novembre 1991, recanti modificazioni della convenzione approvata;
Dato atto che, in esecuzione di tali deliberazioni, approvate dal Consiglio regionale rispettivamente con provvedimenti n. 3810/VIII in data 10 maggio 1988, n. 371/IX in data 8 marzo 1989 e n. 3005/IX in data 10 gennaio 1992, sono state stipulate le convenzioni rep. n. 8657 in data 14 giugno 1988, rep. n. 9288 in data 4 ottobre 1989 e rep. n. 10532 in data 17 marzo 1992;
Preso atto dell'acquisizione da parte del gruppo francese "Castel" della maggioranza delle azioni di Sorgenti Monte Bianco - Terme di Courmayeur S.p.A. facenti capo alla Società Cooperativa Antonelliana a r.l. e della riformulazione del piano di investimenti teso ad avviare nel breve periodo l'attività produttiva nello stabilimento sito in comune di Morgex;
Rilevato che Sorgenti Monte Bianco - Terme di Courmayeur S.p.A. ha richiesto di diversificare le fonti di finanziamento previste dalla convenzione citata, a copertura degli investimenti in impianti ed attrezzature produttive, attraverso la previsione dello strumento della locazione finanziaria, in parziale alternativa al contratto di mutuo, nel rispetto dei limiti dell'ammontare massimo del finanziamento precedentemente convenuto con l'Amministrazione regionale;
Preso atto del parere favorevole espresso da Finaosta S.p.A. con nota pervenuta in data 4 marzo 1998, prot. n. 6740/CI;
Considerato che la Regione Autonoma Valle d'Aosta è interessata a promuovere detta operazione, in quanto favorirebbe il celere avvio dell'attività produttiva da parte della Società di cui trattasi e perseguirebbe l'obiettivo di sostenere l'occupazione e lo sviluppo delle attività industriali nel proprio territorio;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 4853 in data 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 2 in data 15 gennaio 1998, (prot. n. 861/5FIN);
Richiamati i decreti legislativi nn. 320/1994 e 44/1998;
Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente del Servizio assistenza e incentivazione alle imprese industriali e artigiane, valutazione e controllo investimenti dell'Assessorato dell'industria, artigianato ed energia, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla presente deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Con gli emendamenti del Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventiquattro);
DELIBERA
1) di approvare la modificazione alla convenzione rep. n. 8657 in data 14 giugno 1988, come modificata dalle convenzioni rep. n. 9288 in data 4 ottobre 1989 e rep. n. 10532 in data 17 marzo 1992, recante la seguente sostituzione del punto 2.4.1.:
"2.4.1. Mutuo fino ad un ammontare di lire 35 miliardi di lire, ammortizzabile in un massimo di 12 anni, di cui 3 anni di preammortamento, erogabile in misura proporzionale alla avvenuta effettuazione degli investimenti di cui al punto 1.7.. In parziale alternativa al mutuo, locazione finanziaria della durata massima di 10 anni con modalità e condizioni da stabilirsi da parte di Finaosta S.p.A.. In ogni caso, l'importo totale dei finanziamenti accordati sotto forma di mutuo e di leasing non potrà superare i 35 miliardi di lire;".
2) di stabilire che la modificazione della convenzione sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale.
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