Objet du Conseil n. 3081 du 2 avril 1998 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 APRILE 1998
OGGETTO N. 3081/X Disegno di legge: "Disposizioni inerenti al settore lattiero caseario e alla zootecnica autoctona".
Capo I Disposizioni generali
Articolo 1 (Finalità)
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lett. d), m) e n), e dell'articolo 3, comma primo, lett. l), dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, modalità e condizioni particolari collegati al riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione ed alla registrazione delle aziende di produzione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte), con riferimento anche alla particolarità della stabulazione in Valle d'Aosta.
Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge si intende per alpeggio l'insieme di pascoli d'altitudine utilizzati da mandrie transumanti nel periodo fine primavera - inizio autunno e delle relative strutture connesse, quali ricoveri per animali, casere, locali per i conduttori.
2. Le differenti tipologie di alpeggio sono espresse, nella terminologia locale, con le espressioni mayen, montagnetta, montagne, tramouail, tsà.
3. L'elenco degli alpeggi, con la definizione della loro struttura (piede d'alpe o stazioni superiori), è redatto ed aggiornato annualmente da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento).
4. Per casera si intende il locale facente parte dell'azienda adibito alla trasformazione di un quantitativo di latte non superiore ai limiti stabiliti dalla decisione della Commissione n. 95/165/CE, del 4 maggio 1995, che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte.
Capo II Riconoscimento delle casere
Articolo 3 (Disposizioni generali)
1. Per il riconoscimento degli stabilimenti di produzione si seguono, in quanto applicabili, le modalità previste dall'articolo 10 del d.p.r. 54/97.
Articolo 4 (Proroghe)
1. In considerazione della stagionalità del sistema di conduzione e dei tempi brevi utili ai fini dell'esecuzione dei lavori, è possibile prorogare sino alla data del 30 settembre dell'anno 2000 il termine ultimo per il riconoscimento delle casere annesse agli alpeggi.
2. Ai fini dell'ottenimento della proroga di cui al comma 1 i conduttori che hanno chiesto il riconoscimento ai sensi del d.p.r. 54/97 e che non sono in regola con le disposizioni ivi previste o richiamate devono presentare apposita istanza all'Amministrazione regionale, tramite i competenti uffici dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL), che provvedono a determinare gli interventi da effettuare e la data entro la quale devono essere completati.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono determinati dall'USL sulla base di parametri che riguardano la disponibilità di acqua, la pulizia di recipienti ed attrezzature, le superfici di lavoro, la protezione da inquinanti del contenuto delle caldaie e delle forme fresche, i libretti sanitari per il personale, gli indumenti da utilizzare durante la lavorazione del latte, il pavimento del locale di lavorazione, l'aerazione dei locali e la pulizia dei locali di deposito e stagionatura.
Articolo 5 (Condizioni)
1. I conduttori, per poter continuare la lavorazione, negli alpeggi, dei prodotti a base di latte sino alla scadenza del termine fissato per il riconoscimento, devono altresì produrre un'autocertificazione attestante il rispetto delle condizioni generali e dei requisiti strutturali richiesti dall'USL.
2. Il Servizio di Igiene degli alimenti di origine animale dell'USL effettua la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 mediante visite a campione nelle casere.
Capo III Registrazione delle aziende di produzione
Articolo 6 (Disposizioni generali)
1. Le aziende di produzione sono registrate se risultano in possesso dei requisiti di cui all'allegato A, capitoli II e III, del d.p.r. 54/97.
Articolo 7 (Disposizioni particolari)
1. Le aziende che producono latte crudo destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte devono essere registrate, di norma, entro il 31 dicembre 1998, previ accertamenti svolti dal Servizio veterinario dell'USL.
2. L'USL, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del d.p.r. 54/97, può differire la registrazione, stabilendo le condizioni alle quali è possibile l'eventuale prosecuzione dell'attività dell'azienda.
Articolo 8 (Termini di differimento)
1. In considerazione della stagionalità del sistema di conduzione e dei tempi utili limitati ai fini dell'esecuzione dei lavori, l'USL, sulla base degli accertamenti di cui all'articolo 7, può differire sino alla data del 30 settembre dell'anno 2002 la registrazione delle aziende di alpeggio.
2. Per le aziende ubicate nei centri storici o sottoposte a particolari vincoli urbanistici la registrazione può essere differita sino alla data del 31 dicembre dell'anno 2004 e comunque sino all'esecuzione definitiva dei prescritti lavori in conformità con le norme urbanistiche che li rendano possibili.
Articolo 9 (Condizioni)
1. Sino alla data stabilita per la registrazione è autorizzata la prosecuzione della produzione a condizione che siano salvaguardate le condizioni minime previste dall'USL per le singole aziende interessate e concernenti, in particolare, la pavimentazione, gli spazi e l'ambiente, le attrezzature e i relativi locali di deposito, l'igiene della stalla, della mungitura e del personale, il benessere animale e la lotta contro gli insetti e i roditori.
2. Ai fini della determinazione delle condizioni minime di cui al comma 1 devono essere considerati anche gli standard costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e annessi adottati dai competenti uffici dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura.
Articolo 10 (Controlli)
1. Il Servizio di sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'USL effettua controlli periodici per accertare l'osservanza dei requisiti di cui all'allegato A, capitolo 1, al d.p.r. 54/97 e delle norme di igiene di cui all'articolo 9, comma 1.
Capo IV Disposizioni comuni
Articolo 11 (Approvvigionamento idrico)
1. Nelle strutture di cui alla presente legge, l'acqua fornita per il consumo umano ed utilizzata per le attività di trasformazione del latte deve possedere le caratteristiche qualitative previste dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).
2. Laddove, in relazione alla natura dei luoghi, non possa essere garantita la fornitura di acqua avente, sin dalla captazione, le caratteristiche indicate al comma 1, i conduttori delle strutture di cui trattasi devono predisporre un idoneo contenitore di raccolta delle acque preventivamente filtrate e provvedere alla disinfezione delle stesse mediante clorazione o debatterizzazione. Le modalità di disinfezione devono essere preventivamente concordate con il competente servizio dell'USL.
3. L'eventuale uso di acqua non avente le caratteristiche stabilite dai commi 1 e 2 è consentito esclusivamente per i servizi igienici, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
Articolo 12 (Reflui zootecnici)
1. I termini per l'adeguamento dei contenitori di stoccaggio previsti dall'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 6 (Norme tecniche per lo stoccaggio, il trattamento, la maturazione ed il riutilizzo dei reflui zootecnici) sono prorogati al 31 dicembre 1999.
Articolo 13 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président La parole au rapporteur, Conseiller Bionaz.
Bionaz (UV) Faccio solo presente che si discute sul testo della III Commissione.
Il DPR 14 gennaio 1997, n. 54 ha dato attuazione alle direttive comunitarie in materia di produzione e lavorazione del latte e dei suoi derivati, prevedendo fra l'altro una serie di adempimenti da parte dei servizi in medicina veterinaria dell'USL e degli operatori del settore, al fine di ottenere un innalzamento del livello igienico-sanitario. In esso sono contenuti gli strumenti per raggiungere tale obiettivo mediante la registrazione delle aziende di produzione e il riconoscimento dei centri di raccolta e degli stabilimenti di trasformazione.
Considerato che la realtà produttiva regionale relativa alla trasformazione del latte prevede due fasi distinte di produzione, quella invernale, effettuata in caseifici situati in centri e stabilimenti abitati, e quella estiva, effettuata negli alpeggi, si è rilevato che i limiti di tempo posti dal DPR n. 54/97 per l'adeguamento delle strutture creano seri problemi alle aziende agricole ubicate in zone montane prive di infrastrutture, o in centri storici soggetti a forti vincoli della normativa in materia urbanistica e ambientale.
Il presente disegno di legge prevede pertanto la possibilità di concedere da parte dell'USL delle proroghe per l'esecuzione degli interventi prescritti dal DPR, stabilendo nel contempo i requisiti igienici e sanitari minimi che le aziende agricole devono garantire, per poter continuare la produzione nel periodo di proroga.
Si è dunque provveduto a definire cosa si intende per alpeggio e per casera, definendo gli adempimenti relativi al riconoscimento delle casere da quelle collegate alla registrazione delle aziende di produzione. In particolare, sono previste le seguenti proroghe: per il riconoscimento delle casere fino al 30 settembre 2000; per la registrazione delle aziende di alpeggio fino al 30 settembre 2002 in relazione alla stagionalità del sistema di conduzione e dei tempi limitati ai fini dell'esecuzione dei lavori; infine, per le aziende ubicate nei centri storici o sottoposti a particolare vincolo urbanistico la registrazione è dilazionabile fino al 31 dicembre 2004, e comunque sino all'esecuzione definitiva dei lavori, in conformità con le norme urbanistiche che li rendano possibili.
Gli articoli 11 e 12, infine, regolamentano rispettivamente l'approvvigionamento idrico, stabilendo le caratteristiche qualitative e la proroga dei termini per l'adeguamento dei contenitori di stoccaggio dei reflui zootecnici, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 7 del Regolamento regionale n. 695, fino al 31 dicembre 1999.
Président La discussion générale est ouverte.
La parole au Conseiller Lanièce.
Lanièce (Aut) Solamente per spiegare gli emendamenti che il Gruppo autonomista vorrebbe portare a questo disegno di legge, emendamenti che riguardano in modo particolare l'articolo 2, là dove si definisce l'alpeggio come l'insieme di pascoli d'altitudine utilizzati da mandrie, eccetera. Riteniamo opportuno togliere le parole "Ai sensi della presente legge", in modo da poter avere una definizione precisa ogni qualvolta si utilizzerà la dicitura "alpeggio", anche perché succede spesso che la definizione di certi termini venga interpretata in modo diverso. Quindi, visto che in questo disegno di legge c'è un'individuazione abbastanza precisa di cosa vuol dire l'alpeggio, riteniamo opportuno togliere le parole "Ai sensi della presente legge", in modo che questa dicitura rimanga sempre valida.
Un altro emendamento riguarda gli articoli 4 e 8 in merito alle proroghe. Il Capo II parla delle casere e della possibilità di concedere delle proroghe per le casere annesse agli alpeggi. Visto che il territorio valdostano, anche quello di pianura, è comunque un terreno montano per cui ci sono sempre delle difficoltà, chiedevamo se era possibile inserire al 1° comma dell'articolo 4, dopo la parola "agli alpeggi", le parole "mentre per le restanti casere il termine ultimo è prorogato sino alla data del 30 settembre dell'anno 1999". In questo modo si permette ancora un anno di proroga per le casere esistenti sul territorio, e non per quelle annesse agli alpeggi che hanno una proroga fino al 2000. La stessa cosa vale per il Capo III che riguarda le aziende di produzione. All'articolo 8 si parla dei termini di differimento per la registrazione, si parla delle aziende di alpeggio il cui termine è differito fino all'anno 2002, per quanto riguarda invece le aziende ubicate nei centri storici o sottoposte a particolari vincoli urbanistici il termine ultimo è differito sino al 2004; noi chiediamo di aggiungere un terzo comma in cui si dica "per le restanti aziende la registrazione può essere differita sino alla data del 30 settembre dell'anno 1999". Questo sempre per lo stesso concetto di prima, cioè anche le aziende di piano si trovano in Valle d'Aosta e quindi in un terreno considerato di montagna. Si chiede quindi di concedere un anno in più sia per quanto riguarda le casere che le aziende.
Mi fa comunque piacere verificare che all'articolo 12, concernente i reflui zootecnici, è stato indicato come proroga il 31 dicembre 1999; questo vuol dire che l'iniziativa portata avanti dal sottoscritto insieme ad altri colleghi, a seguito anche della disponibilità che l'Assessore aveva dato in aula durante la discussione della mozione riguardante i rifiuti reflui zootecnici, ha avuto una piccola applicazione, visto che verifichiamo che il termine per l'adeguamento dei contenitori di stoccaggio previsto dal Regolamento regionale n. 6/95 è stato prorogato di un anno.
Président La parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Vorrei chiedere alcuni chiarimenti all'Assessore in merito all'articolo 9, che riguarda le condizioni. Penso che questo sia il perno di tutto questo disegno di legge di proroga dei termini nel rispetto della normativa comunitaria. Mi preoccupa il fatto di leggere in questo articolo - lo leggo per i consiglieri - che "sino alla data stabilita per la registrazione è autorizzata la prosecuzione della produzione a condizione che siano salvaguardate le condizioni minime previste dall'USL per le singole aziende interessate e concernenti, in particolare, la pavimentazione, gli spazi e l'ambiente, le attrezzature e i relativi locali di deposito, l'igiene della stalla, della mungitura e del personale, il benessere animale e la lotta contro gli insetti e i roditori". Continua il comma 2: "Ai fini della determinazione delle condizioni minime di cui al comma 1 devono essere considerati anche gli standard costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e annessi adottati dai competenti uffici dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura".
Sono fortemente preoccupato, vorrei che l'Assessore mi tranquillizzasse sulle situazioni che potrebbero verificarsi nei nostri alpeggi, perché quando leggo nelle condizioni gli spazi e l'ambiente, le attrezzature e i relativi locali di deposito, sappiamo perfettamente che nei nostri alpeggi abbiamo le attrezzature per la mungitura, dal secchio ai bidoni ad altre cose, come può essere invece il discorso di deposito di altre attrezzature, e ancora diverso è il discorso della casera.
Mi sembra che già delle divergenze interpretative che l'USL ha fatto in passato su questa distinzione abbiano creato non pochi problemi, e visto che poi l'USL dovrà certificare questo, ma ancora di più l'USL dovrà effettuare i controlli per fare in modo che l'articolo 9 sia applicato in maniera costante e che queste condizioni, che si definiscono minime, siano applicate, chiedo all'Assessore di tranquillizzarmi perché se abbiamo una USL che può spaziare in tutti questi campi, corriamo il rischio di vedere nascere dei problemi in una o in un'altra vallata, in uno o in un altro alpeggio.
Président S'il n'y a pas d'autres conseillers qui demandent la parole, je déclare close la discussion générale.
La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Vallet.
Vallet (UV) Si tratta di un provvedimento molto atteso dai nostri agricoltori, proprio perché l'entrata in vigore del DPR n. 54/97 pone una serie di vincoli e di scadenze che sono difficili da rispettare, facendo riferimento alla situazione generale delle strutture. Mi riferisco in modo particolare ai ricoveri per gli animali, alle stalle e, nello specifico, per gli alpeggi.
Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, per l'emendamento relativo al comma 1 dell'articolo 2 non ci sono difficoltà ad accoglierlo; la definizione è di carattere molto generale, non credo che possa creare alcun tipo di problema, anzi sarà un punto di riferimento anche in altre occasioni, quando si farà riferimento alla nozione di "alpeggio".
Per quanto riguarda invece gli altri due emendamenti, questi non è possibile accoglierli perché qui siamo ai limiti delle nostre competenze statutarie, nel senso che andiamo con una legge regionale a prorogare delle scadenze che sono fissate da un DPR statale. Queste proroghe hanno un senso e hanno quindi la possibilità di rientrare nelle nostre competenze, là dove facciamo riferimento a situazioni specifiche della nostra regione, quindi tutto questo è costruito in funzione degli alpeggi perché è lì che c'è la specificità ed è lì che ci sono i problemi generali. Accogliere questi emendamenti significa avere quasi la matematica certezza che questo provvedimento sarà restituito non vistato ed è un rischio che vorrei assolutamente non correre, proprio per l'importanza e per l'attesa che c'è rispetto a questo provvedimento.
Il Consigliere Viérin si dice preoccupato; devo dire che siamo stati molto preoccupati anche noi rispetto all'entrata in vigore di questo DPR e mai come in quest'occasione si è attivata una proficua collaborazione fra i servizi veterinari dell'USL e le strutture degli Assessorati alla sanità e all'agricoltura.
Abbiamo messo a disposizione dei nostri agricoltori 30 persone che sono state a disposizione per visitare puntualmente azienda per azienda e dare i consigli necessari agli agricoltori, affinché espletassero le pratiche necessarie e prevedessero anche gli eventuali lavori da fare.
Rispetto a questi lavori i consiglieri sanno che abbiamo proposto a suo tempo la modifica della legge n. 30, introducendo il 75 percento in conto capitale per la realizzazione di questi adeguamenti igienico-sanitari; certo è che ci saranno delle difficoltà e i nostri agricoltori saranno chiamati nei prossimi mesi e nei prossimi anni a dei sacrifici che non abbiamo imposto noi, ma ha imposto una normativa dello Stato che recepisce una direttiva comunitaria. È una direttiva che credo non debba terrorizzarci più di tanto perché produrre in condizioni di igiene "garantita" è un'esigenza imprescindibile, se vogliamo fare riferimento a produzioni di qualità.
Per quanto riguarda le divergenze interpretative, qui non credo che mi sia possibile tranquillizzare in modo assoluto il Consigliere Viérin. Quello che posso dire è che con i servizi veterinari dell'USL abbiamo cercato di mettere nero su bianco quelli che dovranno essere i criteri minimi da rispettare per avere la possibilità di produrre, in attesa di mettere le proprie strutture nelle condizioni di rispondere alle norme previste da questo DPR.
Concludo dicendo che questo DPR ha creato e creerà qualche problema; abbiamo fatto quanto è possibile per cercare di limitare i disagi per i nostri agricoltori.
Président On passe à l'examen de la loi. On est en train de discuter sur le nouveau texte prédisposé par la IIIème Commission.
Sur l'article 1er la parole au Conseiller Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Ringrazio l'Assessore per avere accolto il primo emendamento. Sugli altri due il collega Lanièce mi dice che li ritiriamo, non è un problema. Però sull'articolo 1, concernente le finalità, volevo prendere la parola per formalizzare la dichiarazione di voto.
È stato comunque corretto l'Assessore perché, dopo aver risposto al sottoscritto, mi dice che non può sciogliere i dubbi sull'interpretatività dell'USL e di altri. Concordiamo perfettamente per alcuni casi che conosco e che probabilmente conosce anche l'Assessore, però anche i consiglieri che devono seguire le normative e soprattutto constatarne l'applicazione, devono rendersi conto di questo disagio in cui si sono trovati e si troveranno i nostri agricoltori che sono sempre meno. Faccio un esempio per essere capito e pregherei l'Assessore di annotarselo perché almeno questo non avvenga.
Pare che taluni servizi dicano una cosa ed altri ne dicano un'altra sullo stesso problema, si tratta di un piccolo problema che però obbliga tutti a costruire un secondo deposito. Qualcuno sostiene che i bidoni per il trasporto del latte devono avere un locale specifico, cioè occorre un locale solo per mettere due bidoni per il trasporto del latte. Penso che siamo arrivati all'assurdo, perché dobbiamo fare un locale per posare i due bidoni del latte, un locale per posare i due secchi, un locale per posare l'attrezzatura per la mungitura, un locale per fare la casera, al che facciamo un condominio e l'agricoltore può continuare a fare la sua attività. Qui bisognerebbe conciliare le richieste di un servizio con le richieste dell'altro servizio, altrimenti è chiaro che il mondo dell'agricoltura è in subbuglio e con ragione!
Ho voluto fare un esempio pratico per dimostrare che le mie perplessità - perplessità che lo stesso Assessore ha ammesso di avere - sugli articoli 9 e 10 sono forti, perché spesso i controlli vengono effettuati quando la legge è fatta, e si dice: sono obbligato a fare così perché c'è la normativa. Sono fortemente preoccupato, però capisco l'Assessore quando dice che un provvedimento dobbiamo farlo per derogare a questi termini, ed è per questo che voteremo questo provvedimento. Però vogliamo che si sappia che siamo preoccupati e che siamo molto scettici su quelli che potranno essere i giusti rapporti per addivenire a una finale risoluzione della situazione in questi 5-6 anni fra quelle che sono le condizioni stabilite all'articolo 9 e quelle che saranno le pretese e i controlli dell'USL. Non vorrei che dopo aver dichiarato oggi queste perplessità, dovessimo richiamare queste nostre perplessità fra un anno o due. Quindi pregherei l'Assessore di fare una commissione che definisca in modo che si possa dire agli agricoltori come stanno le cose, altrimenti in una zona abbiamo un'interpretazione diversa da un'altra zona, e in un ufficio un'interpretazione diversa ancora. Questo è il grosso nocciolo, ne parlavo prima con il collega Bionaz perché qui non si sta a fare un discorso politico o di parte; questo è un discorso che chi vive e conosce l'ambiente può verificare visivamente ed è una grossa palla al piede per tutto il mondo agricolo. Quindi prego vivamente l'Assessore, ribadendo il voto favorevole per necessità, di fare molta attenzione su questo tema.
Président On vote l'article 1er:
Présents, votants et favorables: 27
Président A l'article 2 il y a l'amendement du Conseiller Lanièce, accepté par l'Assesseur, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 2, comma 1:
Togliere le seguenti parole: "Ai sensi della presente legge".
On vote l'article 2 dans le texte amendé:
Articolo 2 (Definizioni)
1. Si intende per alpeggio l'insieme di pascoli d'altitudine utilizzati da mandrie transumanti nel periodo fine primavera - inizio autunno e delle relative strutture connesse, quali ricoveri per animali, casere, locali per i conduttori.
2. Le differenti tipologie di alpeggio sono espresse, nella terminologia locale, con le espressioni mayen, montagnetta, montagne, tramouail, tsà.
3. L'elenco degli alpeggi, con la definizione della loro struttura (piede d'alpe o stazioni superiori), è redatto ed aggiornato annualmente da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento).
4. Per casera si intende il locale facente parte dell'azienda adibito alla trasformazione di un quantitativo di latte non superiore ai limiti stabiliti dalla decisione della Commissione n. 95/165/CE, del 4 maggio 1995, che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte.
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote l'article 3:
Présents, votants et favorables: 27
Président A l'article 4 il y a l'amendement du Conseiller Lanièce, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 4, comma 1:
Aggiungere: "Mentre per le restanti casere il termine ultimo è prorogato sino alla data del 30 settembre dell'anno 1999".
L'amendement est retiré. On vote l'article 4:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote l'article 5:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote l'article 6:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote l'article 7:
Présents, votants et favorables: 27
Président A l'article 8 il y a l'amendement du Conseiller Lanièce, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 8, aggiungere un terzo comma:
3. "Per le restanti aziende la registrazione può essere differita sino alla data del 30 settembre dell'anno 1999".
L'amendement est retiré. On vote l'article 8:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote l'article 9:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote l'article 10:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote l'article 11:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote l'article 12:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote l'article 13:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote la loi dans son ensemble:
Présents, votants et favorables: 28
Le Conseil approuve à l'unanimité
