Objet du Conseil n. 3080 du 2 avril 1998 - Verbale
OGGETTO N. 3080/X - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELL'APPALTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CASEIFICIO COOPERATIVISTICO IN COMUNE DI BRUSSON. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 17.2 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Richiamata la legge regionale del 6 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni con la quale, all'articolo 20, 1° comma, si dà incarico all'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, (Coordinamento Agricoltura, Direzione Promozione Sviluppo Agricolo del Servizio investimenti ed infrastrutture), di appaltare la realizzazione di strutture con totale spesa a carico del bilancio regionale, qualora le stesse siano di rilevante importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura e di interesse generale;
Rilevato che l'Ing. Pietro Mauro CAMOS, di Saint-Vincent, ha fatto pervenire il progetto esecutivo con l'indicazione dei lavori necessari per la costruzione di un caseificio cooperativistico in comune di Brusson che prevede una spesa complessiva di £. 3.180.000.000 comprensiva di I.V.A. (£. 2.650.000.000 a base d'asta);
Segnalato che tale progetto è stato verificato dal competente Ufficio tecnico della Direzione Promozione e Sviluppo Agricolo, il quale ha ritenuto che il progetto stesso sia realizzabile secondo gli elaborati presentati e che i prezzi indicati nell'apposito elenco, consegnato a corredo della documentazione tecnica, siano congrui;
Riferito che il Capitolato Speciale di Appalto dei lavori di cui trattasi è stato aggiornato ai sensi della Legge regionale 20.06.1996, n. 12;
Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 5113 del 15 novembre 1996 con la quale si approvava la circolare esplicativa per l'applicazione della Legge regionale 20.06.1996, n. 12 che nel fornire indicazioni interpretative della legge, esclude l'applicazione di quelle disposizioni che fanno specifico rinvio ai provvedimenti che devono ancora essere adottati dagli organi competenti individuati dalla legge stessa;
Evidenziato che nelle more del censimento degli studi e delle progettazioni già acquisite, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 della Legge regionale 20.06.1996, n. 12, il competente ufficio dell'Assessorato ha verificato il progetto dei lavori riconoscendone l'attualità ed il possesso dei requisiti minimi richiesti per l'indizione dell'appalto ai sensi della L. R. 20.06.1996, n. 12;
Evidenziato, inoltre, che è opportuno e conveniente, nell'interesse dell'Amministrazione regionale, appaltare i lavori mediante procedura aperta, cioè con asta pubblica, e che data la particolare natura dei medesimi è opportuno procedere alla loro contabilizzazione parte a corpo, parte a misura ed in economia prevedendo che si applichi come criterio di aggiudicazione il massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base d'asta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale 20.06.1996, n. 12;
Ricordato, inoltre, che ai sensi dell'articolo 47, comma 5 della Legge regionale n. 12/96, nelle more della predisposizione dell'elenco prezzi regionale, la verifica delle offerte anormalmente basse avviene secondo le disposizioni comunitarie e nazionali;
Tenuto conto che con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 18 dicembre 1997 viene fissato per l'anno 1998, il criterio inerente il limite d'anomalia per l'esecuzione delle gare d'appalto nella misura pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
Ritenuto opportuno, pertanto, per l'appalto di cui si tratta, adottare tale criterio di anomalia;
Rilevato, infine, che sarebbe opportuno approvare il progetto esecutivo di cui si tratta, anche ai fini espropriativi di cui agli articoli 1 e 3 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, e appaltare i lavori soprarichiamati mediante pubblico incanto, con il criterio previsto dall'articolo 25 della Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, precisando che non saranno ammesse offerte in aumento, per un importo a base d'asta di £. 2.650.000.000 a base d'asta e di approvare la spesa complessiva di £. 3.180.000.000, (I.V.A. compresa);
Sottolineato che il bando di gara sarà approvato con successivo provvedimento dirigenziale;
Riferito, inoltre, che in data 9 gennaio 1998 il comune di Brusson ha rilasciato la concessione edilizia necessaria per l'esecuzione delle opere, avendo preventivamente acquisito tutti i pareri e le autorizzazioni indispensabili per la legittimità della concessione medesima;
Evidenziato, altresì, che per effetto della circolare n. 41/97 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, essendo l'affidamento dell'incarico di progettazione inerente i lavori in argomento anteriore al 24.03.1997, data di entrata in vigore del Dlgs 494/96 concernente le disposizioni minime di sicurezza e salute da adottarsi nei cantieri temporanei o mobili, relativamente ai piani di sicurezza e salute fisica dei lavoratori impegnati nell'esecuzione di tale appalto non si applicano i disposti del decreto legislativo stesso, bensì l'art. 10 comma 8 della legge 19.03.1990 n. 55;
Vista la Legge 06.07.1984, n. 30 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20, 1° comma;
Visto l'articolo 329, della Legge 20 marzo 1895, n. 2248, allegato F;
Visto l'articolo 21, comma 1-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni ed il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 28 aprile 1997;
Visto l'articolo 22 della Legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1;
Vista la Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5113 in data 15 novembre 1996;
Preso atto, inoltre, che in data 9 gennaio 1998 il comune di Brusson ha rilasciato regolare concessione edilizia;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4853 in data 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 2 in data 15 gennaio 1998, prot. n. 861/5FIN;
Visto, inoltre, l'obiettivo gestionale n. 142101 "Attuazione di iniziative finalizzate al miglioramento ed incremento delle produzioni" del bilancio di gestione per l'anno 1998;
Richiamati i decreti legislativi nn. 320/1994 e 44/1998;
Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato, in vacanza del posto di Capo del servizio investimenti e infrastrutture, dal Direttore della promozione e sviluppo agricolo dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, in ordine alla presente deliberazione;
Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;
Con gli emendamenti del Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventotto);
DELIBERA
1) di approvare, anche ai fini espropriativi di cui agli articoli 1 e 3 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, il progetto esecutivo relativo ai lavori di costruzione di un caseificio cooperativistico in comune di Brusson per un importo complessivo di £. 3.180.000.000 (I.V.A. compresa);
2) di approvare, ai sensi delle leggi vigenti, l'appalto delle opere in questione mediante pubblico incanto, articolo 24, comma 1 della Legge regionale n. 12/96, per un importo a base d'asta di £. 2.650.000.000 incaricando l'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, Coordinamento Agricoltura, Direzione Promozione e Sviluppo Agricolo Servizio Investimenti e Infrastrutture, di provvedere agli adempimenti necessari, stabilendo che l'aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del soggetto che avrà presentato il massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 precisando che non verranno accettate offerte in aumento e che, tenendosi la gara con sistema ad offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta purché valida. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della Legge n. 109/94 e del D.M. dei LL.PP. del 18 dicembre 1997 si stabilisce che si procederà all'esclusione automatica delle offerte che superano la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Procedura non esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5. Per la partecipazione all'appalto è richiesta l'iscrizione all'A.N.C. alla categoria 2 per un importo minimo di £. 3.000.000.000 - classifica 6 - per imprese che intendono presentarsi singolarmente e per categorie ed importi adeguati per quelle imprese che intendono partecipare in raggruppamento;
3) di approvare ed impegnare la spesa complessiva di £. 3.180.000.000 (tremiliardicentottantamilioni), I.V.A. compresa nel modo seguente:
- per lire 2.465.000.000 con imputazione al fondo iscritto al capitolo 44020 ("Spese per interventi diretti alla realizzazione di impianti e strutture finalizzati allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura") del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 (sul fondo di lire 2.465.000.000 proveniente dall'esercizio finanziario 1997 - impegno n. 9227 - mantenuto ai sensi del 2° comma dell'art. 64 della L.R. 27.12.1989 n. 90 introdotto dall'art. 10 della L.R. 07.04.1992 n. 16) che presenta la necessaria disponibilità (richiesta n. 2648 "caseificio di Brusson");
- per lire 715.000.000 con imputazione sul capitolo 44020 "Spese per interventi diretti alla realizzazione di impianti e strutture finalizzati allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998, che presenta la necessaria disponibilità (richiesta n. 2648 "caseificio di Brusson");
4) di stabilire che per l'appalto dei lavori di cui si tratta valga il capitolato speciale d'appalto redatto dal progettista, per l'esecuzione delle opere in questione;
5) di stabilire, inoltre, che per l'appalto dei lavori summenzionati valga l'elenco prezzi allegato al capitolato speciale d'appalto di cui al punto 4. della presente deliberazione;
6) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione del bando di gara necessario per l'espletamento del pubblico incanto di cui si tratta;
7) di demandare a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Promozione e Sviluppo Agricolo, in vacanza del posto di capo del Servizio investimenti e Infrastrutture, ogni ulteriore adempimento per l'esecuzione dell'appalto in questione;
8) di dare atto che per i lavori di cui si tratta non si applicano i disposti del decreto legislativo 494/96, concernente le disposizioni minime di sicurezza e salute da adottarsi nei cantieri temporanei o mobili, bensì l'art. 10 comma 8 della legge 19.03.1990 n. 55 in quanto l'incarico della progettazione esecutiva è stato affidato anteriormente al 24.03.1997, data di entrata in vigore del decreto legislativo.
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