Objet du Conseil n. 3078 du 2 avril 1998 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 APRILE 1998
OGGETTO N. 3078/X Approvazione degli importi della tassa di concessione annuale prevista dal comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 64/1995 modificata dalla legge regionale 33/1996.
Deliberazione Il Consiglio
Richiamata la legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 concernente "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria modificata dalla legge regionale 2 settembre 1996;
Preso atto che il comma 4 dell'articolo 9 della suddetta legge prevede che le aziende agrituristico-venatorie, le aziende faunistico-venatorie ed i centri di riproduzione della fauna selvatica sono soggetti a tassa di concessione regionale i cui importi sono stabiliti dal Consiglio regionale;
Preso atto della proposta della Giunta regionale che indica i seguenti importi quale tassa di concessione annuale per la realizzazione degli istituti faunistici di cui sopra:
Istituti faunistici soggetti a tassa di concessione TASSA ANNUALE
Azienda agri-turistico-venatoria, per ogni ettaro
o frazione di esso lire 1.000 a ettaro
Azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro
o frazione di esso lire 5.00 a ettaro
Centro privato di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale lire 300.000
Preso atto che i proventi della tassa di concessione di cui trattasi saranno inoltrati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e sui futuri bilanci di previsione;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4853 in data 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative nonché la circolare n. 2 in data 15 gennaio 1998 (prot. n. 861/5 FIN);
Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Corpo forestale valdostano, dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente deliberazione;
Delibera
1) di approvare l'importo delle tasse annuali di concessioni delle aziende agri-turistico-venatorie, aziende faunistico-venatorie e del centri di riproduzione della fauna selvatica come di seguito riportato:
Istituti faunistici soggetti a tassa di concessione TASSA ANNUALE
Azienda agri-turistico-venatoria, per ogni ettaro
o frazione di esso lire 1.000 a ettaro
Azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro
o frazione di esso lire 5.00 a ettaro
Centro privato di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale lire 300.000
2) di stabilire che i proventi della tassa di concessione di cui trattasi saranno introitati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e sui futuri bilanci di previsione;
3) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, lettera h) del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.
Président On m'a demandé de renvoyer le point n° 16.4 à l'ordre du jour, parce qu'il y a des petites modifications à apporter.
La parole au Conseiller Chiarello pour motion d'ordre.
Chiarello (RC) Sul provvedimento di legge di cui al punto 16.4 ho intravisto degli emendamenti consistenti: chiederei di poterli avere. Siccome ci è arrivato ieri in via d'urgenza, vorremmo almeno poter leggere questi emendamenti, non che sia messo in coda e poi non c'è neanche la possibilità di discussione.
Chiederei che fosse fatta la relazione e che venissimo in possesso degli emendamenti.
Président Je ne connais pas les amendements et donc je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit.
On passe au point n° 17 à l'ordre du jour.
Il y a deux amendements présentés par le Président du Gouvernement, dont je donne la lecture:
Emendamenti Inserire nelle premesse, prima del parere di legittimità del dirigente, la seguente formula:
"Richiamati i decreti legislativi n.ri 320/1994 e 44/1998;"
Eliminare il punto 3°) del dispositivo relativo alla formula della non assoggettabilità.
La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Vallet.
Vallet (UV) Comme M. Tibaldi me demande des éclaircissements, il s'agit là de définir des tarifs qui sont prévus par la loi n° 64/94, notre loi régionale en matière de chasse, qui introduit des instituts nouveaux, c'est-à-dire "le aziende agrituristico-venatorie, le aziende faunistico-venatorie e i centri di riproduzione della fauna".
La loi prévoit qu'il est nécessaire, pour avoir la concession, de payer des tarifs qui sont réglées par cette délibération du Conseil, sur la base d'une confrontation que nous avons faite avec les tarifs qui sont appliqués dans d'autres régions où ces instituts existent déjà.
Président On passe à la votation du texte amendé:
Présents, votants et favorables: 27
Le Conseil approuve à l'unanimité
