Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3035 du 25 mars 1998 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1998

OGGETTO N. 3035/X Proposta di regolamento: "Attuazione della legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35 (Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri)".

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'impiego degli elicotteri sulla base di quanto specificato dall'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35 (Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri).

Articolo 2 (Tipologie degli interventi)

1. Le tipologie di interventi effettuabili ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 35/1997 sono i seguenti:

a) salvataggio di persone e recupero di persone anche decedute; nell'ambito di tale tipo di intervento sono compresi:

1) voli per il recupero di persone infortunate e/o che necessitano di medicalizzazione urgente;

2) voli per il recupero di persone illese in difficoltà;

3) voli per il recupero di deceduti;

4) interventi di ricerca di persone disperse;

b) trasporto di ammalati gravi o infortunati verso strutture sanitarie; rientrano in tale tipo di intervento i voli effettuati verso le strutture sanitarie regionali ovvero, previo accertamento della necessità, verso strutture sanitarie specializzate situate fuori dal territorio regionale;

c) soccorso e trasporto di persone, mezzi, viveri e materiali a seguito di microemergenze ed emergenze dovute a calamità o catastrofi. Rientrano in tale tipo di intervento:

1) la ricerca di persone ed autoveicoli dispersi a causa di frane, valanghe, esondazioni di corsi d'acqua, incidenti o emergenze simili anche qualora sussista il dubbio che risultino coinvolte persone;

2) la ricerca di aerei a motore, mongolfiere, aerei ultraleggeri, alianti ed elicotteri, anche in collaborazione con altre organizzazioni, dispersi sul territorio regionale;

3) l'accertamento delle condizioni fisiche e delle più urgenti necessità di persone o di comunità isolate a causa dell'interruzione delle normali vie di comunicazione e gli interventi finalizzati ad evitare più gravi danni alle persone;

4) il trasporto di viveri, medicinali, mezzi e materiali per il soccorso a persone, centri abitati e per nuclei di animali in difficoltà o isolati;

d) trasporto di personale, mezzi d'opera, materiali ed attrezzature diverse e attività di lavoro al gancio necessarie per l'esecuzione di lavori di pubblico interesse eseguiti direttamente dall'Amministrazione regionale;

e) trasporto di persone e cose per lo spegnimento degli incendi boschivi, ivi comprese le attività di formazione e di aggiornamento del personale addetto;

f) trasporto di persone per l'effettuazione di studi, ricognizioni ed accertamenti per conto dell'Amministrazione regionale o comunque autorizzati dalla medesima;

g) esercitazione degli addetti al volo, al soccorso tecnico e sanitario e per l'addestramento di nuovo personale; rientrano in tale tipologia l'aggiornamento annuale e la formazione del personale il cui programma è demandato, qualora il servizio avvenga tramite affidamento a terzi, al piano predisposto dall'appaltatore e soggetto all'approvazione della struttura regionale competente in materia di protezione civile. La disciplina dell'aggiornamento e della formazione costituisce elemento di apposite previsioni contenute in specifici provvedimenti amministrativi della Giunta regionale ovvero, qualora il servizio sia affidato a soggetti esterni, dal capitolato speciale di appalto del servizio di trasporto a mezzo elicotteri di cui all'articolo 5;

h) recupero di sostanze tossiche o nocive, carcasse di animali e rottami abbandonati qualora dal ritardo derivante dalla rimozione con altri mezzi possa prodursi pericolo per la salute o per l'ambiente;

i) interventi fuori dal territorio regionale, secondo quanto disposto all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 35/1997.

2. Gli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 35/1997 possono consistere, fra gli altri:

a) in servizi di prevenzione in occasione di pubbliche manifestazioni;

b) in servizi di promozione dell'immagine della Regione in ambito nazionale o internazionale anche in concomitanza con i servizi di cui alla lett. a);

c) in servizi di accoglienza e trasporto di pubbliche autorità civili, militari e religiose in visita nella regione;

d) concorso nel trasporto a valle dei rifiuti solidi giacenti presso rifugi alpini non serviti da strade carrozzabili transitabili o da altri mezzi idonei di comunicazione, quali teleferiche, telecabine, funivie o altri, e concomitante concorso nel trasporto verso monte di derrate alimentari e di materiale occorrente alla gestione dei rifugi;

e) concorso nel trasporto di mezzi tecnici e prodotti agricoli in alpeggi, ivi compresi i voli per il recupero di animali feriti o carcasse di animali, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni;

f) interventi, richiesti da enti pubblici competenti, la cui effettuazione miri alla salvaguardia del territorio ed alla prevenzione dei rischi per la salute e l'ambiente ovvero concernenti le opere pubbliche o i servizi di pubblica utilità.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lett. a), n. 2, 3 e 4, e al comma 2, lett. d), e) e f), sono effettuati secondo le modalità e con l'eventuale corresponsione, da parte dei beneficiari del servizio, dei corrispettivi determinati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, come previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 35/1997.

Articolo 3 (Criteri per la definizione delle priorità di intervento)

1. Qualora si verifichi concomitanza di necessità di interventi tramite elicotteri, la struttura competente in materia di protezione civile si attiene, nell'evasione delle richieste, al criterio della priorità per quelle concernenti le tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b), c), e) e h), nonché comma 2, lett. f).

2. Benché gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g), costituiscano attività indispensabile per il necessario mantenimento di un elevato standard qualitativo dell'attività di protezione civile e sia finalizzato al costante miglioramento del servizio stesso, l'eventuale concomitanza con gli interventi prioritari di cui al comma 1 ne differisce esclusivamente l'effettuazione.

3. Gli interventi non contemplati nell'articolo 2, commi 1 e 2, si effettuano solamente qualora ciò risulti possibile in relazione alle priorità ivi previste.

4. Qualora si verifichi la concomitanza di più interventi rientranti nelle fattispecie prioritarie spetta ai responsabili della struttura competente in materia di protezione civile valutare quale degli stessi debba ritenersi più urgente sulla base di elementi oggettivi e delle informazioni ottenute.

Articolo 4 (Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per l'effettuazione degli interventi sono rilasciate dai soggetti di cui agli articoli 3 e 6 della legge regionale 35/1997.

2. Gli interventi urgenti non programmati né programmabili sono autorizzati dai soggetti di cui al comma 1 anche oralmente e regolarizzati successivamente mediante apposizione di visto sulla documentazione del volo effettuato.

3. Le restanti attività di volo sono soggette a preventiva formale autorizzazione scritta su presentazione di apposita istanza sottoscritta da persona fornita della relativa competenza; ad avvenuta effettuazione dell'attività di volo, il richiedente, o un soggetto dal medesimo designato, provvede a vidimare la relativa documentazione di volo.

Articolo 5 (Capitolato speciale di appalto)

1. Qualora il servizio di trasporto a mezzo elicotteri avvenga, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 35/1997, tramite affidamento a terzi, il medesimo risulta anche disciplinato dal capitolato speciale di appalto che deve contenere, fra l'altro, la disciplina dei seguenti aspetti:

a) oggetto, durata del contratto ed ambito di operatività;

b) basi di elisoccorso, orari di attività e tempi di attivazione;

c) aeromobili, loro manutenzione ed eventuali sostituzioni;

d) eventuali prestazioni aggiuntive;

e) vincoli normativi;

f) oneri, compiti, responsabilità e requisiti dell'appaltatore e del proprio personale;

g) modalità di gestione del servizio;

h) specifiche e requisiti minimi del personale di volo;

i) modalità di inserimento di nuovo personale;

l) aggiornamento e formazione professionale del personale;

m) obblighi assicurativi;

n) cauzioni e spese;

o) risoluzione del contratto, facoltà di recesso e risoluzione delle controversie;

p) sorveglianza e vigilanza regionale sul corretto espletamento del servizio;

q) inadempienze e penalità;

r) contabilità, prezzi e pagamenti.

Président La parole au rapporteur, Conseiller Bionaz.

Bionaz (UV) In esecuzione alla legge regionale n. 35/97, relativa alla disciplina del servizio di trasporti a mezzo elicotteri, il Consiglio regionale deve provvedere all'emanazione di un apposito regolamento. Il regolamento in esame si propone di individuare le tipologie di intervento di cui all'articolo 2 della stessa legge, definendo i criteri di priorità in caso di concomitanza di eventi diversi.

Detti interventi riguardano operazioni di salvataggio e recupero di persone anche decedute, ad esempio in casi di infortunio e ricerca di persone disperse, trasporto di ammalati gravi ed infortunati verso strutture sanitarie, soccorso e trasporto di persone e cose di emergenza dovute a calamità o catastrofi, trasporti diversi necessari in esecuzione di lavori pubblici eseguiti direttamente dall'Amministrazione regionale, spegnimenti di incendi, trasporti di persone incaricate dalla Regione per l'effettuazione di studi e ricognizioni, esercitazioni per la formazione di personale addetto al servizio di elitrasporto, recupero di sostanze tossiche o nocive e altri interventi previsti dalla legge regionale da effettuarsi fuori dal territorio regionale.

In caso di concomitanza di più eventi vengono fissate delle priorità che sostanzialmente riguardano gli interventi a favore di persone nonché la salvaguardia della salute e dell'ambiente.

Nel presente regolamento vengono elencati gli interventi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 35/97 che devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente della Giunta. Sono interventi relativi a prevenzioni ed a occasioni di manifestazioni pubbliche, promozione dell'immagine della Regione, concorso nell'operazione di smaltimento di rifiuti solidi giacenti presso i rifugi alpini e del trasporto di mezzi tecnici e prodotti agricoli in alpeggi, compreso il recupero di animali feriti o carcasse di animali in conformità alle normative vigenti in materia di agricoltura nonché interventi richiesti dagli enti pubblici per la salvaguardia del territorio.

Alcuni servizi di elitrasporto vengono effettuati dietro corresponsione di corrispettivi fissati con provvedimento dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 35/97. Il regolamento definisce poi i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sia in caso di interventi urgenti e non programmati che per le restanti attività di volo.

Nell'ipotesi che il servizio di elitrasporto venga appaltato, i rapporti fra Amministrazione regionale ed appaltatore del servizio devono essere regolati da un capitolato speciale di appalto che contenga fra l'altro la disciplina degli aspetti elencati all'articolo 5 del regolamento.

Président La discussion générale est ouverte. S'il n'y a pas d'interventions, on passe à l'examen du règlement.

On vote l'article 1er:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 2:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 3:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 4:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 5:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote le règlement dans son ensemble:

Présents, votants et favorables: 24

Le Conseil approuve à l'unanimité.