Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 2984 du 25 février 1998 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 FEBBRAIO 1998

OGGETTO N. 2984/X Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 (Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso di civile abitazione)".

Articolo 1 1. Il titolo della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 (Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso di civile abitazione), è sostituito dal seguente:

"Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche negli edifici".

Articolo 2 1. L'articolo 1 della legge regionale 9/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

(Finalità)

1. Allo scopo di favorire la riduzione delle dispersioni termiche in edifici esistenti di tipo residenziale e assimilabili ovvero in singole unità immobiliari destinate ad abitazione civile o rurale, la Regione concede contributi in conto capitale, a valere su propri stanziamenti, per interventi di coibentazione di tetti e sottotetti e di sostituzione dei serramenti esterni."

Articolo 3 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La coibentazione dei tetti e dei sottotetti è ammissibile a contributo qualora l'intervento consenta un aumento della resistenza termica della superficie interessata almeno pari a 2,5 m2 °C/W. Ai fini della determinazione dell'aumento della resistenza termica sono presi in considerazione soltanto i materiali aventi esclusiva funzione isolante."

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 9/1995 è sostituito dal seguente:

"4. Gli edifici e le unità immobiliari di cui all'articolo 1 devono avere ottenuto l'abitabilità o l'agibilità in data anteriore a quella dell'intervento. È considerata equipollente all'abitabilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie)."

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 9/1995 è sostituito dal seguente:

"5. Sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa in data non anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda."

Articolo 4 1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9/1995 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi sono concessi nei limiti della spesa autorizzata in bilancio, nella misura di lire 9.000 per ogni metro quadrato di superficie coibentata di sottotetto non abitato, di lire 13.000 per ogni metro quadrato di superficie coibentata di sottotetto abitabile e di lire 160.000 per ogni metro quadrato di vano finestra o porta finestra prevalentemente vetrato, interessato dall'intervento di sostituzione dei serramenti. A tal fine, si sommano le superfici di vano finestra o porta finestra di ogni unità immobiliare, con arrotondamento all'unità intera per difetto."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9/1995 è inserito il seguente:

"2bis. L'ammontare dei contributi di cui al comma 2 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento, sulla base delle variazioni nell'indice generale del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'aggiornamento si applica, ai fini della determinazione del contributo, alle domande la cui documentazione di spesa è successiva alla data del provvedimento con il quale la Giunta regionale approva l'adeguamento degli incentivi."

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 9/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Gli incentivi non sono cumulabili con contributi in conto capitale autorizzati da altre norme comunitarie, statali e regionali, aventi medesimo oggetto e finalità."

Articolo 5 1. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000, una spesa annua di lire 300.000.000 che graverà sul capitolo 48950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di lire 300.000.000 per gli anni 1998, 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 (Interventi finalizzati al risparmio energetico e alla diversificazione delle fonti di energia - B.1.2.) al bilancio per l'anno 1998 e triennale 1998/2000.

Articolo 6 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1998 e pluriennale 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per l'anno 1998, anche in termini di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1998 lire 300.000.000

anno 1999 lire 300.000.000

anno 2000 lire 300.000.000

cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"

anno 1998 lire 300.000.000;

b) in aumento:

cap. 48950 "Contributo per interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche"

competenza 1998 lire 300.000.000

cassa 1998 lire 300.000.000

competenza 1999 lire 300.000.000

competenza 2000 lire 300.000.000.

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Piccolo.

Piccolo (ADP-PRI-Ind) Con il presente disegno di legge si intende apportare alcune importanti modifiche alla legge regionale n. 9/95, concernente: "Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso di civile abitazione", ampliando così i benefici ad altri cittadini.

Il disegno di legge prevede infatti l'estensione dei contributi non solo alle unità abitative che si trovano all'interno di edifici a prevalente uso residenziale, ma anche alle abitazioni inserite in edifici con altre destinazioni d'uso. Non sono infatti pochi gli esempi nei centri storici di Aosta e dei paesi valdostani, dove il numero dei locali adibiti ad edifici supera quello degli alloggi.

Vengono inoltre previsti interventi finanziari per l'abbattimento di dispersioni termiche delle abitazioni facenti parte di fabbricati rurali, commerciali, artigianali ed industriali oltre che delle strutture ad uso alberghiero che nella legge n. 9/95 venivano escluse, recependo così le richieste avanzate dall'Associazione degli albergatori valdostani.

Nel concludere, il provvedimento legislativo prevede inoltre finanziamenti anche per le ristrutturazioni, equiparando gli interventi di restauro e risanamento conservativo a quello di ristrutturazione edilizia per conseguire così l'obiettivo di riequilibrare il divario che esiste oggi fra i diversi strumenti urbanistici adottati dalle varie amministrazioni comunali.

Per una più puntuale informazione ai colleghi, comunico che la IV Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità al disegno di legge oggi in discussione predisponendo un nuovo testo di legge integrato dagli emendamenti presentati dall'Assessore competente e da un emendamento della stessa Commissione che riguarda la categoria degli albergatori.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'industria, artigianato ed energia, Mafrica.

Mafrica (GV-PDS-SV) Come concordato in Commissione, dove in seguito ad una richiesta dell'Associazione albergatori si è andati incontro ad un'ulteriore esigenza espressa da questa categoria, presento tre emendamenti che prendono in considerazione la possibilità di un contributo quando, essendo i telai di supporto idonei per la coibentazione terminata, si sostituiscano le sole superfici vetrate. I tre emendamenti allargano a questa possibilità, come concordato in Commissione; il contributo richiesto in questo caso è di 30 mila lire per metro quadrato. Ho presentato alla Presidenza del Consiglio gli emendamenti.

Presidente È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi.

Parisi (Aut) Intervengo brevemente per ringraziare l'Assessore innanzitutto per aver mantenuto l'impegno di modificare questa legge a seguito della mozione che avevamo presentato circa 3 mesi fa, quindi ha mantenuto l'impegno di portare questa modifica ed inoltre per aver accolto l'emendamento che riguardava il settore alberghiero in merito alla sostituzione delle vetrate. Questa richiesta, che risultava logica e puntuale, è riferita al fatto che molti alberghi, nei vari periodi della loro vita, hanno sostituito e sostituiscono parti di infissi per cui con la dizione che era stata formulata prima sarebbero stati costretti a sostituire anche quelle parti che potevano risultare o che risultano idonee in base alle leggi vigenti.

Credo che a nome della categoria degli albergatori si possa ringraziare l'Assessore per aver accolto questa richiesta e per aver tenuto conto di questa formulazione, pertanto voteremo a favore di questo disegno di legge... sì, a nome della categoria degli albergatori, Consigliere Tibaldi, perché ho dedicato 35 anni della mia carriera politica a interessarmi di quel settore per cui credo di poter parlare anche a nome degli albergatori.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato nel nuovo testo predisposto dalla IV Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente All'articolo 2 c'è l'emendamento presentato dall'Assessore, di cui do lettura:

Emendamento "Articolo 2

1. L'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9, è sostituito con il seguente:

Articolo 1

(Finalità)

1. Allo scopo di favorire la riduzione delle dispersioni termiche in edifici esistenti di tipo residenziale e assimilabili ovvero in singole unità immobiliari destinate ad abitazione civile o rurale, la Regione Valle d'Aosta concede contributi in conto capitale, a valere su propri stanziamenti, per interventi di coibentazione di tetti e sottotetti, di sostituzione dei serramenti esterni e, limitatamente agli alberghi, di sostituzione anche delle sole superfici vetrate."

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2 1. L'articolo 1 della legge regionale 9/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

(Finalità)

1. Allo scopo di favorire la riduzione delle dispersioni termiche in edifici esistenti di tipo residenziale e assimilabili ovvero in singole unità immobiliari destinate ad abitazione civile o rurale, la Regione Valle d'Aosta concede contributi in conto capitale, a valere su propri stanziamenti, per interventi di coibentazione di tetti e sottotetti, di sostituzione dei serramenti esterni e, limitatamente agli alberghi, di sostituzione anche delle sole superfici vetrate."

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente All'articolo 3 c'è l'emendamento presentato dall'Assessore, di cui do lettura:

Emendamento Dopo il comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma 1bis:

"1bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9, è aggiunto il seguente comma 2bis:

2bis. Nel caso degli alberghi, è finanziata anche la sostituzione delle sole superfici vetrate, purché i telai di supporto siano idonei ai fini della coibentazione termica dei locali".

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:

Articolo 3 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La coibentazione dei tetti e dei sottotetti è ammissibile a contributo qualora l'intervento consenta un aumento della resistenza termica della superficie interessata almeno pari a 2,5 m2 °C/W. Ai fini della determinazione dell'aumento della resistenza termica sono presi in considerazione soltanto i materiali aventi esclusiva funzione isolante."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9/1995 è inserito il seguente:

"2bis. Nel caso degli alberghi, è finanziata anche la sostituzione delle sole superfici vetrate, purché i telai di supporto siano idonei ai fini della coibentazione termica dei locali".

3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 9/1995 è sostituito dal seguente:

"4. Gli edifici e le unità immobiliari di cui all'articolo 1 devono avere ottenuto l'abitabilità o l'agibilità in data anteriore a quella dell'intervento. È considerata equipollente all'abitabilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie)."

4. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 9/1995 è sostituito dal seguente:

"5. Sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa in data non anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda."

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente All'articolo 4 c'è un emendamento presentato dall'Assessore, che recita:

Emendamento "1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9/1995 è sostituito dal seguente:

2. I contributi sono concessi nei limiti della spesa autorizzata in bilancio, nella misura di lire 9.000 per ogni metro quadrato di superficie coibentata di sottotetto non abitato, di lire 13.000 per ogni metro quadrato di superficie coibentata di sottotetto abitabile, di lire 160.000 per ogni metro quadrato di vano finestra o porta finestra prevalentemente vetrato, interessato dall'intervento di sostituzione dei serramenti, e di lire 30.000 per ogni metro quadrato di superficie vetrata. A tal fine, si sommano le superfici di vano finestra, di porta finestra e di doppio vetro, di ogni unità immobiliare, con arrotondamento all'unità intera per difetto."

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:

Articolo 4 1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9/1995 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi sono concessi nei limiti della spesa autorizzata in bilancio, nella misura di lire 9.000 per ogni metro quadrato di superficie coibentata di sottotetto non abitato, di lire 13.000 per ogni metro quadrato di superficie coibentata di sottotetto abitabile, di lire 160.000 per ogni metro quadrato di vano finestra o porta finestra prevalentemente vetrato, interessato dall'intervento di sostituzione dei serramenti e di lire 30.000 per ogni metro quadrato di superficie vetrata. A tal fine, si sommano le superfici di vano finestra, di porta finestra e di doppio vetro, di ogni unità immobiliare, con arrotondamento all'unità intera per difetto."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 9/1995 è inserito il seguente:

"2bis. L'ammontare dei contributi di cui al comma 2 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento, sulla base delle variazioni nell'indice generale del costo di costruzione dei fabbricati residenziali, accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'aggiornamento si applica, ai fini della determinazione del contributo, alle domande la cui documentazione di spesa è successiva alla data del provvedimento con il quale la Giunta regionale approva l'adeguamento degli incentivi."

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 9/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Gli incentivi non sono cumulabili con contributi in conto capitale autorizzati da altre norme comunitarie, statali e regionali, aventi medesimo oggetto e finalità."

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità