Objet du Conseil n. 352 du 7 octobre 1976 - Verbale

OGGETTO N. 352/76 - Approvazione del regolamento per il funzionamento del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze (art. 91 legge 22 dicembre 1975, n. 685).

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata relazione concernente l'approvazione del regolamento per il funzionamento del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze (art. 91 legge 22 dicembre 1975, n. 685) come da proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 luglio 1976:

"La legge 22 dicembre 1975, n. 685, reca le norme per la "disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotropo. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

Con decreto n. 139 del30 aprile 1975 il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla costituzione di un comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze previsto dall'art. 91 della sopracitata legge.

Si ritiene necessario che a seguito dell'insediamento del suddetto Comitato, avvenuto il giorno 7 maggio u.s., si provveda a disciplinare il funzionamento in considerazione dei compiti di immediato intervento che ad esso spettano per l'applicazione della legge sulla droga.

In relazione a quanto sopra la Giunta regionale sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale, ai sensi della legge 22 dicembre 1975 n. 685, il regolamento per il funzionamento del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze (art. 91 legge 22 dicembre 1975 n. 685)"

(Segue testo del regolamento, riportato in calce al provvedimento)

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ illustra brevemente l'argomento, proponendone l'approvazione con la soppressione all'articolo 1 del secondo comma così formulato:

"Del Comitato fanno parte inoltre i membri indicati al IV comma dell'art. 91 della legge 22.12.1975, n. 685".

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli della proposta di regolamento.

Si dà atto che l'art. 1 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro), con la soppressione del secondo comma.

Si dà atto che gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro), senza modificazioni.

Si dà infine atto che gli articoli 8, 9 e 10 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré), senza modificazioni.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i dieci articoli del regolamento regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato regolamento regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Clusaz, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: ventisei;

Voti favorevoli: ventiquattro;

Voti contrari: due.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato regolamento per il funzionamento del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze (art. 91 legge 22 dicembre 1975, n. 685).

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Proposta di regolamento n. 5/R

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE (ART. 91 LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685).

Art. 1

Composizione

Il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze della Valle d'Aosta è presieduto dall'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale ed è composto da dieci membri scelti fra medici psichiatri, psicologi, farmacologi, educatori ed assistenti sociali aventi specifica competenza nella materia.

Fino a quando non sarà provveduto alla istituzione delle sezioni specializzate di cui all'art. 101 della legge 22.12.1975, n. 685, fanno parte del Comitato i Presidenti, o un giudice dagli stessi rispettivamente delegato, delle sezioni civili del Tribunale e della Corte di Appello di Torino incaricate delle definizioni attribuite dalla legge alle sezioni specializzate.

Il Comitato ha sede in Aosta presso il Palazzo della Regione.

Art. 2

I componenti sono nominati dal Consiglio regionale e durano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale che li ha eletti. Esercitano tuttavia le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 3

Nella loro prima riunione i componenti del Comitato eleggono un vice-presidente.

Per l'elezione è necessaria una maggioranza assoluta dei componenti presenti. Se dopo due votazioni nessuno dei componenti ha ottenuto la maggioranza richiesta, è eletto colui che riporti il maggior numero di voti.

Il vice-presidente esercita le funzioni del presidente per sua delega o in caso di assenza o di impedimento dello stesso presidente.

Art. 4

Riunioni

Il Comitato si riunisce di norma quattro volte all'anno, possibilmente con frequenza trimestrale. Può inoltre essere convocato ogni volta venga ritenuto necessario.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 5

Decadenza - Dimissioni

I componenti non di diritto che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono dalla nomina.

In caso di decadenza ai sensi del comma precedente ovvero dimissioni presentate da un componente, il presidente del comitato ne dà tempestiva comunicazione al presidente del Consiglio regionale per la sostituzione.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio regionale, sentiti gli interessati.

I componenti nominati in sostituzione di membri decaduti o dimissionari durano in carica fino alla scadenza del comitato.

Art. 6

Compiti

Il Comitato regionale ha compiti di coordinamento e di controllo sugli organi e gli enti della Regione abilitati alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In particolare spetta al Comitato:

1) raccogliere ed elaborare, secondo le modalità che saranno determinate del Ministero della Sanità, i dati statistici semestrali relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze;

2) esprimere il parere nelle materie di sua competenza, sulle deliberazioni degli organi della Regione;

3) esprimere il parere sul piano degli interventi contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope predisposto dai competenti organi regionali;

4) esprimere parere sulle concessioni, ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private dell'esercizio di singole attività fra quelle attribuite dalla legge ai centri medici e di assistenza sociale;

5) esprimere parere sulle proposte di designazione degli esperti componenti delle sezioni specializzate del Tribunale e della Corte di Appello di cui all'articolo 101 della legge 22.12.1975, n. 685.

Il Comitato regionale può inoltre, d'ufficio, formulare pareri, proporre interventi, richiedere informazioni, per le materie di sua competenza, a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito del Comitato o ad esperti particolarmente qualificati, compiere indagini conoscitive e di ispezione. Per questi ultimi compiti il Comitato può incaricare alcuni suoi componenti.

Art. 7

Il Comitato è convocato dal suo presidente, mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima della riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

In caso di urgenza può essere convocato mediante avviso telegrafico, con preavviso di quarantotto ore.

Il Comitato è convocato, altresì, quando ne facciano richiesta, almeno sette dei suoi componenti.

Art. 8

Segreteria

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale nominato dall'Assessore.

Il segretario redige, per ogni seduta, apposito verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.

Art. 9

Indennità di trasferta

Ai componenti il Comitato non è attribuita alcuna indennità o gettone di presenza.

Ai componenti residenti fuori Aosta spetta il rimborso delle eventuali spese di viaggio.

Art. 10

Modifica del regolamento

Il Comitato, per il tramite del proprio presidente, può proporre al Consiglio regionale eventuali modifiche al presente regolamento.