Objet du Conseil n. 2905 du 17 décembre 1997 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 DICEMBRE 1997
OGGETTO N. 2905/X Discussione del disegno di legge "Applicazione in Valle d'Aosta delle disposizioni comunitarie relative al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie" e delle disposizioni di attuazione della normativa regionale applicativa in Valle d'Aosta del Regolamento CEE 2328/91.
Presidente Passiamo ora alla discussione congiunta sui punti 9 e 13, che sono stati abbinati.
Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Bionaz.
Bionaz (UV) Il Regolamento CEE 950/97 è il principale strumento normativo attraverso il quale l'Unione europea finanzia le aziende agricole che intendono migliorare l'efficienza e l'organizzazione della propria struttura agraria. Per la sua importanza a livello europeo questo Regolamento è oggetto di continue e a volte sostanziali modificazioni.
Il Regolamento ordinario era il Regolamento CEE 997/85, che è stato poi modificato con il Regolamento CEE 2328/91 e ora sostituito dal nuovo, che è il 950/97.
In Valle d'Aosta questo Regolamento, grazie all'applicazione della legge regionale 49/86 e successive modificazioni, ha ottenuto un buon successo in quanto ha consentito di finanziare numerose aziende agricole per un importo globale di poco meno di 60 miliardi dei quali buona parte a carico dell'Unione europea, FEOGA e dello Stato italiano, fondo di rotazione nazionale.
In questi ultimi anni però alcune misure, anche a causa della profonda crisi nel settore agricolo, sono state utilizzate molto meno rispetto al passato, soprattutto i premi di insediamento e i piani di miglioramento.
Con questo disegno di legge e la deliberazione conseguente vengono quindi messe a punto nuove disposizioni applicative con l'obiettivo di ottenere il maggiore utilizzo dei fondi messi a disposizione dal FEOGA e dal fondo di rotazione nazionale attraverso una migliore definizione e una sostanziale semplificazione delle procedure di accesso alle misure di aiuti previsti e un innalzamento dei livelli di aiuto in linea con quanto consentito dalle ultime modificazioni al Regolamento.
Le principali misure disciplinate dal disegno di legge e delle relative disposizioni attuative sono le seguenti.
In primo luogo l'aiuto agli investimenti delle aziende agricole: si tratta di un contributo a fondo perso o in conto capitale per gli investimenti che gli imprenditori agricoli a titolo principale realizzano nella loro azienda, in particolare per il miglioramento qualitativo della produzione, per la diversificazione delle attività aziendali e per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nonché per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e del benessere degli animali.
Le spese sono sostenute in questo caso per il 25 percento dal FEOGA, per il 52,5 percento dallo Stato e per il 22,5 percento dal bilancio regionale. Nel caso di investimenti agricoli fissi, la Regione con queste nuove disposizioni intende integrare gli attuali livelli di aiuto con una maggiorazione pari al 10 percento rispetto a quella prevista dal Regolamento. Questa disposizione sarà oggetto di specifico esame da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del Trattato e potrà naturalmente essere attuato solo previo suo esame favorevole.
Poi ci sono gli aiuti a favore dei giovani agricoltori: questi aiuti sono intesi a favorire l'insediamento dei giovani nelle aziende agricole attraverso dei contributi per far fronte alle spese di insediamento. Si tratta di due tipi diversi di aiuto: in primo luogo un aiuto per l'insediamento, denominato premio di insediamento, che consiste in un premio in conto capitale a fondo perso per incentivare l'insediamento dei giovani agricoltori. Il premio viene aumentato di 5.000 ECU rispetto al passato e quindi elevato a 15.000 ECU. In secondo luogo, a favore dei giovani agricoltori è concesso un aiuto supplementare nel caso di aiuti agli investimenti pari al 25 percento. In entrambi i casi queste spese sono rimborsate dal FEOGA per il 50 percento e dallo Stato per il 35 percento.
C'è poi un'indennità compensativa. Questa misura intende compensare la perdita di reddito subita dalle aziende, che sono circa 1800, situate nelle zone di montagna a causa di svantaggi naturali esistenti attraverso un contributo legato agli ettari della superficie aziendale e ai capi allevati. Le spese sono rimborsate per il 50 percento dal FEOGA, per il 35 percento dallo Stato e il rimanente naturalmente dalla Regione.
Solo nel caso di agricoltori che percepiscono una pensione di vecchiaia e di anzianità le spese non sono cofinanziate, pertanto sono a totale carico della Regione.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) Annuncio la presentazione di alcuni emendamenti al disegno di legge per quanto riguarda la parte finanziaria per adeguare quanto previsto al bilancio triennale 1998-1999-2000 nonché emendamenti al testo dell'atto di delibera per sostituire le dizioni non corrette circa la numerazione dei regolamenti comunitari e per introdurre nelle premesse del deliberato la precisazione dell'ottenuto parere favorevole della Commissione dell'Unione europea circa l'atto che abbiamo presentato.
Vorrei fare alcune considerazioni, intanto circa la lunghezza dell'iter di questi atti, qualora debba esserci l'assenso dell'Unione europea. La Giunta ha approvato questa proposta il 24 aprile di quest'anno, sono trascorsi quindi quasi 8 mesi e l'iter non è concluso tenuto conto del fatto che ad approvazione definitiva avvenuta dovrà essere ulteriormente notificato questo provvedimento perché possa essere sottoposto al parere della Direzione della concorrenza.
A parte queste considerazioni, volevo sottolineare alcuni aspetti di questi due provvedimenti che mi paiono particolarmente degni di nota.
Abbiamo cercato di porre rimedio all'annosa questione della definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale andando ad introdurre in questa deliberazione un sistema di definizione che tenga conto del modo di calcolare il reddito agricolo non più riferito esclusivamente al reddito dominicale, reddito agrario, ma indicando nelle tabelle che sono allegate alla delibera il reddito in base alle superfici e in base alle colture. Questo ci consente di favorire quella che è la cosiddetta pluriattività permettendo a tanti soggetti in Valle d'Aosta di mantenere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale con i vantaggi che ne derivano, non ultima la possibilità di aderire ai finanziamenti previsti da questo provvedimento, anche nel caso in cui siano nelle condizioni di dichiarare redditi che provengono da attività non agricole. Facciamo l'esempio del maestro di sci che svolge attività agricola oppure dell'agricoltore che per qualche mese all'anno fa il muratore, oppure pensiamo ad altri redditi derivanti ad esempio da piccole attività di artigianato.
Un altro aspetto che voglio sottolineare è il fatto che questo provvedimento è rivolto in modo particolare ai giovani per i quali siamo andati a prevedere, così come è concesso dal regolamento 950, un regime di aiuto supplementare rispetto a quello normalmente previsto per gli altri soggetti. Regime di aiuto che prevede per i giovani che hanno età compresa fra 18 e 40 anni la possibilità di avere contributi aumentati del 25 percento rispetto alla percentuale ammissibile per gli altri soggetti.
Abbiamo anche cercato di ovviare al fatto che in questi ultimi anni questo Regolamento non abbia "tirato", probabilmente per la complessità della procedura e della documentazione che era necessario produrre e in relazione anche al fatto che la percentuale di contributo prevista dal regolamento 2328 poco si discostava dalla percentuale prevista dalla nostra legge 30 per l'applicazione della quale dal punto di vista burocratico meno impegno è richiesto.
Abbiamo quindi introdotto una percentuale di 10 punti di contributo superiore rispetto ai limiti previsti dal Regolamento 950/97, questo sarà oggetto dell'ulteriore esame della Direzione della concorrenza e noi pensiamo di poter sostenere questa maggiore percentuale di aiuto.
Ho parlato dei giovani: questo provvedimento è particolarmente rivolto alle associazioni che prestano servizi per gli agricoltori e ha un occhio di riguardo anche per quelle forme di gestione collettiva delle attività agricole.
Abbiamo cercato di semplificare al massimo le procedure previste andando ad attingere ai dati di cui l'Amministrazione è in possesso ogni qualvolta questo sia possibile. Mi riferisco ai dati dell'anagrafe zootecnica e ai dati del cosiddetto verde agricolo quando questo è possibile.
Altra cosa che voglio sottolineare è il fatto che abbiamo adeguato le aliquote di contributo previste ai massimi consentiti dal Regolamento, andando ad introdurre, come ho detto, anche quei 10 punti in più per quanto riguarda le strutture.
Nell'emendamento che vi è stato distribuito c'è la sostituzione dell'allegato 1 per rendere facile la lettura tenuto conto del fatto che in questa sostituzione sono state recepite le richieste di modifica che ci sono venute dalla Commissione europea e che riguardano alcuni punti del deliberato.
Ci è stato richiesto ad esempio di specificare quali sono le tipologie e le finalità degli investimenti, cosa che abbiamo fatto andando ad inserire il nuovo punto 7 del capitolo 1 della delibera. Ci è stato richiesto anche di differenziare quella che è la percentuale di aiuto prevista dal Regolamento dalla percentuale di aiuto prevista dalla nostra delibera, tenuto conto del fatto che il 45 percento è cofinanziato dall'Unione europea, mentre la parte eccedente, quel 10 percento in più di cui ho parlato, è finanziata esclusivamente con fondi regionali.
Il capitolo 2, che riguarda il premio per il primo insediamento ai giovani agricoltori, è stato solo riformulato perché la Commissione ha ritenuto che la formulazione originaria fosse poco chiara, ma non cambia la sostanza; per quanto riguarda il capitolo 7, che concerne l'indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate, la Commissione ci ha richiesto di inserire nella delibera quanto previsto dai Regolamenti 2308 e 3887 del 1992 che riguardano il sistema di controllo integrato dei regimi di aiuto comunitari.
Dell'emendamento per la parte finanziaria ho già detto, credo di non dover aggiungere altro, se non che i due atti, il disegno di legge e la proposta di delibera, hanno il parere favorevole della III Commissione, quindi chiedo al Consiglio di volerli votare.
Presidente È aperta la discussione generale. Ricordo che si discute sul nuovo testo predisposto dalla III Commissione consiliare con gli emendamenti proposti agli articoli 5 e 6 dall'Assessore Vallet. Ha chiesto la parola il Consigliere Viérin Marco.
Viérin M. (Aut) Vorrei chiedere all'Assessore un chiarimento sul problema che viene posto anche con gli emendamenti per l'aumento di 10 punti per il quale bisogna aspettare ancora il parere della CEE. Se questo parere non venisse, è previsto che comunque la normativa vada avanti per non avere ulteriori ritardi oppure no?
Sempre sul punto 9, l'oggetto del Regolamento richiama di nuovo il Regolamento CEE 2328/91: non so se è il caso di modificarlo perché abbiamo ancora il vecchio Regolamento, quindi andrebbe messo anche nelle premesse il 950/97 per evitare problemi successivi.
Presidente Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) Per chiarire al Consigliere Viérin che gli emendamenti che ho presentato vanno nella direzione di sostituire, con riferimento al Regolamento, in luogo di 2328/91, 950/97. Nel disegno di legge nel testo approvato dalla III Commissione già è scritto dappertutto Regolamento 950/97, quindi non ci sono problemi. Gli emendamenti alla delibera invece vanno nella direzione che abbiamo detto e che il Consigliere ha sottolineato.
Per quanto riguarda la possibilità di concedere il 10 percento in più, a pagina 6 del nuovo allegato A1 che abbiamo distribuito questa mattina, al punto 8.3, al secondo paragrafo abbiamo indicato che tale maggiorazione potrà essere concessa soltanto previo esame favorevole da parte della CEE, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del Trattato Unione europea perché a parte questo 10 percento in più e a parte il 75 percento della spesa per quanto riguarda i servizi di sostituzione, a parte questi due punti su cui si deve esprimere la concorrenza per il resto abbiamo il parere favorevole della Commissione europea tant'è che oggi siamo qui ad approvarlo in via definitiva.
