Objet du Conseil n. 347 du 6 octobre 1976 - Verbale
OGGETTO N. 347/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazione della legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, recante norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione della legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, recante norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 settembre 1976:
La legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, recante norme per la profilassi antiaftosa del bestiame, prevede la vaccinazione annuale obbligatoria contro l'afta epizootica di tutti gli animali ricettivi prima della monticazione, cioè nei mesi di aprile e maggio.
L'articolo 2 della citata legge stabilisce che il vaccino venga fornito gratuitamente dall'Amministrazione regionale e distribuito a cura dell'Ufficio Veterinario regionale, mentre i compensi spettanti ai veterinari per l'esecuzione dell'intervento vaccinale restano a carico dei proprietari del bestiame.
In merito, l'Ordine dei Veterinari della Regione e gruppi di allevatori hanno fatto presente che, in linea di massima, tutte le profilassi obbligatorie, sia in campo medico che in campo veterinario, sono totalmente gratuite per il beneficiario, proprio in quanto rivestono carattere di obbligatorietà e di pubblica utilità, e che le spese relative alla fornitura del materiale immunizzante ed alle prestazioni professionali per l'esecuzione dei trattamenti stessi sono a carico dell'ente pubblico.
In considerazione di quanto sopra hanno inoltrato richiesta acché i compensi spettanti ai veterinari per le vaccinazioni antiaftose vengono assunti a carico dell'Amministrazione regionale.
La Giunta regionale, tenute presenti le precarie condizioni economiche degli agricoltori, in particolare dei piccoli proprietari delle zone di montagna, ritiene opportuno che l'intervento immunizzante antiaftoso sia totalmente gratuito per l'allevatore e propone, quindi, a tal uopo, al Consiglio regionale di approvare l'unito disegno di legge apportante modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, recante norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta.
(Segue il esto del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ illustra brevemente il disegno di legge.
I Consiglieri TONINO e MONAMI fanno rilevare che dopo dieci anni di pratica del risanamento del bestiame in Valle d'Aosta dovrebbe ormai essere scongiurato il pericolo di malattie contagiose.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ precisa che il disegno di legge in esame si riferisce alla pratica di vaccinazioni obbligatorie al momento della monticazione del bestiame.
Il Presidente della Giunta ANDRIONE concorda sull'opportunità di rivedere, per l'avvenire, la legislazione in materia di profilassi delle malattie infettive del bestiame.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta), senza modificazioni.
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta), con l'inserimento del seguente nuovo comma finale:
"Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10, 13 e 14 Parte Entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari".
Si dà infine atto che l'articolo 4 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta), senza modificazioni.
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: trentuno;
Voti favorevoli: ventinove;
Voti contrari: due.
Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione della legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, recante norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta".
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Disegno di legge regionale n. 231
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ...................... n. ......: "MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1957, N. 3, RECANTE NORME PER LA PROFILASSI ANTIAFTOSA DEL BESTIAME IN VALLE D'AOSTA".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, è così modificato:
"I compensi spettanti ai veterinari per l'esecuzione delle vaccinazioni antiaftose sono a carico della Regione".
Art. 2
La disposizione di cu all'articolo 1 della presente legge ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 1976.
Art. 3
Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire ventiduemilioni, graveranno sul capitolo 706 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Il finanziamento del maggior onere di lire ventiduemilioni è assicurato da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 13 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.
Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10, 13 e 14, parte Entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.
Art. 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
Variazioni in aumento:
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Cap. 13 |
"Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065" |
L. 22.000.000 |
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
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Cap. 706 |
"Spese per la prevenzione delle malattie infettive del bestiame e per opere e spese varie per la profilassi delle malattie infettive" |
L. 22.000.000 |
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Si dà atto che la seduta è sospesa alle ore venti.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vice Presidente del Consiglio
(Guido Chabod)
Il Consigliere Segretario del Consiglio
(Angelo Mappelli)
Il Segretario Rogante
(Costantino Pramotton)
