Objet du Conseil n. 2803 du 22 octobre 1997 - Verbale

OGGETTO N. 2803/X - SUBCONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA DECORRENTI DALLA DATA DEL DECRETO DI SUBCONCESSIONE, AL COMUNE DI CHAMPDEPRAZ, DI DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA SORGENTE ALPE ARP, IN COMUNE DI CHAMPDEPRAZ, AD USO POTABILE.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 12.2 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Interviene il Consigliere CHIARELLO.

IL CONSIGLIO

Premesso che con domanda in data 27.10.1994 corredata da progetto a firma Ing. Francesco Nocentini, il Comune di Champdepraz ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dalla sorgente Alpe Arp, a quota 1647 m.s.m., in Comune di Champdepraz, l/s medi 4,00 di acqua ad uso potabile.

Rilevato che la sorgente in oggetto non risulta iscritta nell'elenco delle acque pubbliche della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e considerato, comunque, che non vi sono dubbi sul carattere pubblico della sorgente Alpe Arp in quanto indispensabile per l'alimentazione dell'acquedotto delle frazioni Hérin, Losson, Cugnon e Crestaz, in comune di Champdepraz, e pertanto atta a soddisfare un pubblico e generale interesse, l'Amministrazione regionale, indipendentemente dal fatto che ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 36 del 05.01.1994 tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e che l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi, non ha esitato ad ammettere ad istruttoria la domanda del Comune di Champdepraz, avendo giudicato del tutto legale il procedimento istruttoriale, dato che l'iscrizione nell'elenco sopraccitato della sorgente costituisce il semplice atto formale dichiarativo e non costitutivo della sua pubblicità.

Tenuto presente che:

- Il Magistrato per il Po di Parma, con nota prot. n. 10593 in data 10.07.1995, ha rilasciato il proprio nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;

- l'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, con nota prot. n. 3040 in data 26.07.1995, ha dichiarato di non avere osservazioni o rilievi da esprimere in merito;

- l'avviso di presentazione della domanda 27.10.1994 del Comune di Champdepraz è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 4 in data 03.02.1996 e riprodotto nel n. 96 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 24.04.1996 senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;

- con ordinanza n. 197 in data 05.06.1996 dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Assetto del Territorio è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, Infrastrutture e Assetto del Territorio della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 18.06.1996 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Champdepraz e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP. Direzione Generale delle Acque ed Impianti Elettrici; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio S.I.D.S.; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizio Forestazione; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L. - compartimento di Torino; all'Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali Ufficio Sovraintendenza; all'Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale; all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma ed al Comune di Champdepraz;

- la pubblicazione presso il Comune di Champdepraz, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuto regolarmente e non ha dato luogo alla presentazione di opposizioni ed esposti.

Visto altresì che la visita locale d'istruttoria è regolarmente avvenuta il 25.07.1996 ed alla medesima oltre ai funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, Infrastrutture e Assetto del Territorio sono intervenuti i signori: Burigana Elena, Assessore alla Sanità del Comune di Champdepraz e geom. Milani Sergio, dell'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente.

Accertato che durante la riunione non sono state presentate opposizioni ne esposti e che nel corso del sopralluogo, alle località interessate dalla derivazione, si è constatato che i lavori sono già stati realizzati e corrispondono, di massima alle rappresentazioni grafiche di progetto.

Rilevato che, da quanto riferito dall'Assessore comunale Burigana Elena, i lavori sono stati realizzati direttamente dall'Amministrazione regionale e la derivazione era stata attivata per verificare la tenuta delle varie opere.

Tenuto conto della richiesta, avanzata dal geom. Milani Sergio, nella quale chiede che a conclusione dei lavori vengano curati il ripristino e la pulizia del sito interessato dalla derivazione.

Vista la relazione integrativa, richiesta in sede di visita d'istruttoria, pervenuta in data 14.01.1997 nella quale il progettista dichiara l'ininfluenza della captazione della sorgente Alpe Arp sul bilancio idrico del bacino interessato.

Tenuto inoltre presente che:

- la captazione della sorgente, ubicata a 1647 m.s.m., avviene tramite un'opera di presa costituita da una piccola galleria drenante dalle dimensioni in pianta di mt. 3,00 x 2,00 alta mt. 1,00, che convoglia le acque dapprima ad una vasca di calma ed in seguito alla vasca di carico dalle dimensioni di mt. 1,00 x 1,00 della capacità di circa mc. 1,00;

- l'attraversamento del Rio Godlet è realizzato con un controtubo in acciaio interrato sotto l'alveo e protetto da una platea di massi e cls.;

- il serbatoio ha una capacità di 32 mc. ed è ubicato a margine della strada per la miniera di rame, in posizione tale da essere facilmente accessibile e da garantire una pressione sufficiente alla rete interna della frazione Hérin, che è la più elevata delle quattro;

- la rete di distribuzione è costituita da una condotta in PEAD PN 16 del diametro nominale di 75 mm., con pozzetti d'ispezione e manovra in corrispondenza delle diramazioni e dei punti di allacciamento alle reti interne delle frazioni. La linea principale serve le frazioni di Hérin, Losson e Crestaz, mentre una diramazione serve la frazione di Cugnon.

Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:

1) L'utilizzazione della sorgente Alpe Arp, tributaria del Rio Godlet, risulta essere indispensabile per l'alimentazione dell'acquedotto che servirà le frazioni di Hérin, Losson, Cugnon e Crestaz del comune di Champdepraz;

2) Le modalità di captazione e di adduzione dell'acqua sono da ritenersi idonee e quindi tecnicamente approvabili;

3) Dalla relazione del progettista si evidenzia l'ininfluenza della sorgente sul bacino interessato, per cui si ritiene che il quantitativo di 4,00 l/sec. non sia di pregiudizio al minimo deflusso vitale del Rio Godlet, del quale la sorgente è tributaria;

4) La quantità d'acqua da derivare, nella misura media di 4,00 l/sec. dalla sorgente Alpe Arp, si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;

Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 179/97 del 14.02.1997 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;

Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;

Vista la Legge regionale n. 4 del 08.11.1956;

Vista la Legge n. 36 del 05.01.1994;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X in data 22.02.1995 ed in esecuzione della medesima;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 6162 del 30.12.1996, n. 317 del 03.02.1997 e n. 2436 del 07.07.1997, nonché la circolare applicativa n. 7 del 06.02.1997 (prot. n. 320/SGT);

Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore dell'Assetto del Territorio e Infrastrutture di Rete dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, Infrastrutture e Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto dagli art. 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della L.R. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione.

Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli: ventuno (presenti: ventidue; votanti: ventuno; astenuto: uno, il Consigliere CHIARELLO);

DELIBERA

1) di subconcedere, per la durata di anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, al Comune di Champdepraz, giusta la domanda presentata in data 27.10.1994, di derivare, dalla sorgente Alpe Arp, ubicata a quota 1647 m.s.m., in comune di Champdepraz, medi litri/sec. 4,00 di acqua per l'alimentazione dell'acquedotto che servirà le frazioni di Hérin, Losson, Cugnon e Crestaz del comune di Champdepraz;

2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;

3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del comune di Champdepraz;

4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione regionale:

a) lire 250.000 (duecentocinquantamila) pari a mezza annualità del canone presunto, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, a titolo di cauzione; somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501 e per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, Infrastrutture e Assetto del Territorio) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazioni di atti, ecc. somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);

5) di stabilire, come specificato nell'art. 9 del disciplinare di subconcessione, che nessun canone è dovuto dall'utenza, essendone l'uso potabile esente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, promulgato con Legge Costituzionale n. 4 del 26.02.1948;

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22.04.1994 n. 320 e di darne esecuzione.

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