Objet du Conseil n. 339 du 6 octobre 1976 - Verbale

OGGETTO N. 339/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Istituzione del servizio patenti, circolazione stradale e sanzioni amministrative presso la Presidenza della Giunta regionale".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Istituzione del Servizio patenti, circolazione stradale e sanzioni amministrative presso la Presidenza della Giunta regionale", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 30 settembre 1976:

Con legge statale 24 dicembre 1975, n. 706, sono state emanate nuove norme sulla depenalizzazione delle violazioni per le quali è prevista soltanto la pena dell'ammenda. Le nuove disposizioni richiedono un urgente adeguamento degli organici dei servizi dell'Amministrazione regionale.

Già con legge statale 3 maggio 1967, n. 317, erano state introdotte le prime disposizioni sulla depenalizzazione delle contravvenzioni stradali e, per lo svolgimento dei relativi adempimenti, era stato istituito "de facto" un ufficio apposito presso l'Assessorato dell'Industria e Commercio, senza però che detto ufficio venisse inserito nella relativa tabella organica. Con l'entrata in vigore delle nuove norme di cui alla richiamata legge 24 dicembre 1975, n. 706, è stata largamente ampliata l'area entro la quale la sanzione amministrativa viene a sostituire l'ammenda, tanto da abbracciare campi di competenza di quasi tutti gli Assessorati della Regione, per cui appare evidente la necessità che debbano essere previste le strutture organizzative indispensabili per l'assolvimento dei relativi compiti; come pure appare evidente la necessità di inserire il relativo servizio non più nella pianta organica dell'Assessorato dell'Industria e del Commercio, ma in quella della Presidenza della Giunta regionale.

Occorre inoltre tener presente l'opportunità che le mansioni direttive di tale servizio, per le responsabilità che ne derivano, siano espletate da personale particolarmente esperto e preparato in materia, per cui appare opportuno, nell'interesse del regolare funzionamento dei servizi connessi con le norme sulla depenalizzazione del sistema sanzionatorio, affidare a personale regionale in servizio, già preparato e dotato di particolare esperienza nel settore predetto nonché munito del prescritto titolo di studio, il compito della direzione dei servizi medesimi.

In relazione a quanto sopra, la Giunta regionale sottopone all'esame del Consiglio regionale l'unito disegno di legge.

Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente la proposta.

Il Consigliere DOLCHI annuncia il voto contrario del Gruppo comunista perché trattasi di provvedimento settoriale che va contro la logica di una ristrutturazione globale dell'organico regionale.

Il Consigliere CHANU nel criticare la modesta portata della proposta, da lui definita "provvedimento tampone", che non varrà certo a sanare le gravi carenze dell'apparato regionale, dichiara che il Gruppo demopopolare esprimerà voto contrario.

Il Consigliere TAMONE si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge e, nel contempo, critica il Gruppo comunista il quale, a parole, si è annunciato disponibile per una collaborazione, di fine legislatura, tra tutte le forze democratiche, mentre nei fatti si oppone a tutte le proposte avanzate dall'attuale maggioranza.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE sostiene l'assoluta necessità di dare una adeguata sistemazione al servizio di cui trattasi.

Il Consigliere MONAMI ribadisce i concetti già espressi, a nome del Gruppo comunista, dal collega Dolchi.

Il Consigliere BORDON annuncia il voto favorevole del Gruppo D.C.

Il Consigliere PARISI dichiara di essere favorevole all'approvazione della proposta.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articolo 1.

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato con voti favorevoli sedici e voti contrari tredici (Consiglieri presenti e voltanti: ventinove), senza modificazioni.

Articoli 2 e 3.

Si dà atto che gli articoli 2 e 3 sono approvati con voti favorevoli diciassette e voti contrari quattordici (Consiglieri presenti e votanti: trentuno), senza modificazioni.

Articolo 4.

Si dà atto che l'articolo 4 è approvato, con l'inserimento, dopo il secondo comma, del seguente nuovo capoverso:

"Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10, 13,14 Parte Entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti e sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari";

con voti favorevoli diciotto e voti contrari quattordici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue).

Allegato.

Si dà atto che l'allegato è approvato con voti favorevoli diciotto e voti contrari quattordici (Consiglieri presenti e votanti: trentadue), senza modificazioni.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli e l'allegato del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

- Voti favorevoli: diciotto;

- Voti contrari: tredici.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Istituzione del Servizio patenti, circolazione stradale e sanzioni amministrative presso la Presidenza della Giunta regionale".

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Disegno di legge regionale n. 229

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ...................... n. ......: "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PATENTI, CIRCOLAZIONE STRADALE E SANZIONI AMMINISTRATIVE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il Servizio patenti, circolazione stradale e sanzioni amministrative, al quale sono attribuiti i compiti amministrativi di competenza prefettizia e regionale in materia di:

patenti di guida;

circolazione stradale;

sistema sanzionatorio depenalizzato.

Art. 2

Nella pianta organica dei posti e del personale della Presidenza della Giunta regionale, di cui all'allegato A alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, sono istituiti i nuovi posti elencati nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 3

In sede di prima applicazione della presente legge, il funzionario già addetto al settore patenti di guida e sistema sanzionatorio depenalizzato in materia di circolazione stradale, titolare del posto di Segretario presso l'Ufficio Commercio Estero dell'Assessorato Industria e Commercio, è inquadrato nel posto di Primo Segretario Capo Servizio presso il Servizio patenti, circolazione stradale e sanzioni amministrative.

L'inquadramento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale determinerà il trattamento economico spettante all'interessato, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, e successive modificazioni.

Art. 4

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 35 milioni, graverà sul capitolo 51 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 13 della parte Entrata del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976.

Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10, 13 e 14, Parte Entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.

Parte ENTRATA

Variazione in aumento:

- Capitolo 13: Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) e f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065

L. 35.000.000

Parte SPESA

Variazione in aumento:

- Capitolo 51: Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta

L. 35.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE.................n............

SERVIZI - UFFICI

Qualifiche del personale

Posti di ruolo

Carriera

Gruppo regionale

Servizio Patenti, Circolazione stradale e sanzioni amministrative

Primo Segretario Capo Servizio

1

direttiva

A/3

Segretario

1

di concetto

B

Coadiutori

5

esecutiva

C