Objet du Conseil n. 2705 du 23 juillet 1997 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 23 LUGLIO 1997
OGGETTO N. 2705/X Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), già modificata dalle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 79 e 27 luglio 1989, n. 46".
Articolo 1 (Modificazioni all'articolo 5)
1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), è sostituito dal seguente:
"4. Il tasso di pre-ammortamento a carico delle cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c), è pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento, determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, e ha durata non superiore a quarantotto mesi dalla data della prima erogazione del mutuo. Nel termine suindicato devono essere perfezionati il frazionamento del mutuo e l'atto pubblico di assegnazione. Decorso tale termine, l'importo ancora da erogare viene revocato e sulle somme erogate, fino al momento in cui vengono perfezionati il frazionamento del mutuo e l'atto pubblico di assegnazione, viene applicato il tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio vigente alla data di scadenza dei quarantotto mesi sopra indicati."
Articolo 2 (Modificazione all'articolo 12)
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 56/1986 è sostituito dal seguente:
"1. Il proprietario dell'abitazione costruita o recuperata con i finanziamenti di cui alla presente legge non può cederla in locazione, neppure parzialmente, fatti salvi i casi in cui sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, prima che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'articolo 2 e dieci anni nei casi di cui all'articolo 3."
Articolo 3 (Modificazioni all'articolo 13)
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 56/1986 è sostituito dal seguente:
"1. Il proprietario dell'abitazione costruita o recuperata con i finanziamenti di cui alla presente legge non può alienarla, fatti salvi i casi in cui sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, prima che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'articolo 2 e dieci anni nei casi di cui all'articolo 3."
2. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 56/1986 è sostituito dal seguente:
"3. L'alienazione dell'abitazione effettuata nei casi consentiti dal comma 1 comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione del capitale residuo, maggiorato dell'importo degli eventuali interessi maturati alla data dell'estinzione anticipata."
3. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 56/1986 è sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nel caso in cui l'acquirente sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento dell'alienazione e richieda di subentrare nel mutuo alle stesse condizioni dell'alienante. Il subentro è autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica."
Articolo 4 (Modificazioni all'articolo 14)
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 56/1986 è sostituito dal seguente:
"1. Il mutuatario può estinguere anticipatamente il mutuo, con le modalità ed i criteri previsti dalla convenzione con l'istituto mutuante, previo pagamento del capitale residuo maggiorato dell'importo degli eventuali interessi maturati nel periodo intercorrente tra la data di scadenza dell'ultima semestralità emessa e la data dell'estinzione anticipata, dopo che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'articolo 2 e dieci anni nei casi di cui all'articolo 3."
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 56/1986 è sostituito dal seguente:
"2. L'estinzione anticipata, effettuata prima che siano decorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'articolo 2 e dieci anni nei casi di cui all'articolo 3, comporta la restituzione del capitale residuo maggiorato della differenza tra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale, in vigore alla data di erogazione del finanziamento e quelli corrisposti dalla data di inizio dell'ammortamento a quella dell'estinzione anticipata."
Articolo 5 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai mutui concessi e non ancora in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano anche ai mutui concessi e non estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Borre.
Borre (UV) È una relazione breve, quindi non la do per letta. Il presente disegno di legge è la necessaria modifica agli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 56 del 28 novembre 1986 al fine di permettere l'estinzione del mutuo e la vendita dell'alloggio dopo 5 anni dalla data di stipula e di assegnazione del mutuo e di rendere quindi omogenea la nostra normativa alla normativa statale.
Si precisa che detta variazione è esclusivamente applicabile a mutui concessi a integrazione dei mutui statali e che si è inoltre portato il termine per perfezionare la fine lavori e l'atto di assegnazione a 48 mesi dalla data di stipula del contratto preliminare.
Ritengo però importante, al di là di queste utili modifiche, chiedere all'Assessore l'impegno di rivedere nel suo complesso la legge 56 perché oggi la stessa presenta notevoli carenze normative: requisiti soggettivi dei soci, superfici minime utili degli alloggi, inserimento del sistema cooperativistico edilizio in una nuova visione della politica della casa.
Mi riservo di fare una relazione più approfondita sul problema della casa quando andremo ad esaminare il regolamento 28.
Presidente È aperta la discussione generale. Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, si passa all'esame dell'articolato.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Presenti, votanti e favorevoli: 26
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
