Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 2501 du 16 avril 1997 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 APRILE 1997

OGGETTO N. 2501/X Affidamento mediante incarico delle funzioni di Direttore sanitario dell'Ospedale di Aosta. (Interrogazione con risposta scritta)

Interrogazione r. s. Premesso che il sottoscritto Consigliere di Rifondazione Comunista ha già presentato in data 2 ottobre 1996 interrogazione sullo stesso argomento, in risposta alla quale è stato affermato:

1 - che la pianta organica dell'USL non prevede il posto di Direttore sanitario, ma solo quelli di Vice Direttore e di Ispettore sanitario.

2 - che l'affidamento di funzioni di Direttore sanitario ospedaliero avrebbe potuto essere affrontato immediatamente dopo la nomina del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo dell'USL.

3 - che, a conferma di quanto esposto nell'interrogazione, il riaffidamento delle funzioni di Direttore sanitario ospedaliero è avvenuta il 1° luglio 1994 senza ricorso alla procedura dell'avviso o alla formazione di una graduatoria e che non è mai stata adottata la delibera relativa alla scadenza dell'incarico, pur essendo stata prevista all'atto della nomina temporanea.

Rilevato che in nessun ordinamento disciplinante il lavoro dipendente è attribuibile una funzione relativa a un posto o a una qualifica non prevista dall'organico;

Considerato che la figura del Dirigente sanitario di ospedale non eretto in Azienda è prevista dalla legge e che l'accesso alle relative funzioni - se attribuibili anche in base alle normative transitorie in vigore fino al 17 gennaio 1997 - presuppone il possesso di specifici requisiti non sussistenti invece nel caso dell'attuale incaricato;

Considerato ancora che l'incarico debba essere assegnato seguendo precise procedure, non potendo il pubblico dipendente essere adibito a mansioni diverse da quelle connesse al proprio ruolo, profilo professionale e settore di attività, determinati, ai fini dell'assunzione e dell'inquadramento, da procedure concorsuali e che quindi, per tali ragioni, il pubblico dipendente non può transitare indifferentemente da una mansione all'altra a seconda dell'evenienza o della convenienza;

Ritenuto che il carattere transitorio di una supplenza non possa farsi perdurare, soprattutto in carenza degli specifici requisiti, per anni, senza configurare ipotesi di condotta penalmente perseguibile, al solo evidente scopo di favorire l'interessato al quale viene consentito di formarsi indebitamente un'anzianità di esercizio di funzioni, utilizzabile come titolo di carriera o di costruire, per farlo poi avallare, un curriculum formativo, basato sull'illegalità, da far valere in future (prossime valutazioni);

Atteso che il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 ha abrogato, fra l'altro, il D.P.R. n. 128 del 27 marzo 1969, presupposto per l'affidamento di incarico il Direttore sanitario di ospedale con meno di 250 p.l. a un primario di ruolo, facendo nel contempo venire meno l'efficacia della norma, contenuta nella L. 438/92 (citata nella risposta alla precedente interrogazione) relativa all'incompatibilità della funzione di primario con quella di Direttore sanitario, tale per attribuzione temporanea;

Constatato che il mantenimento all'attuale incaricato delle funzioni di dirigente sanitario, affidate tra l'altro senza la prova scritta di francese che tanti problemi crea al personale di ogni livello, esula anche dalla previsione dell'articolo 2, commi 1 e 1septies, della L. n. 4 del 17 gennaio 1997 recante la disciplina in via transitoria per l'accesso al secondo livello dirigenziale degli appartenenti al 1° livello, privi perciò della necessaria qualifica dirigenziale, e, rispettivamente, l'attribuzione dell'incarico di dirigente medico ospedaliero delle ipotesi - comuni anche alla disciplina transitoria sulla nomina del Direttore sanitario dell'USL - di vacanza dei posti o di mancanza di personale con i requisiti nell'articolo stesso indicati;

Preso atto, infine, che all'incarico che sarebbe illegittimamente conferito e mantenuto è associata una retribuzione aggiuntiva di oltre 20 milioni per lavoro straordinario (circa 800 ore nel 1996) e di oltre 18 milioni per plus orario, totalizzando nel solo 1996 oltre 40 milioni, e che l'ambito delle attribuzioni conferite all'attuale incaricato fregerebbe impropriamente della qualifica di direttore sanitario, va ben oltre quello igienico organizzativo del presidio ospedaliero (nella cui sede sarebbe con grande frequenza irreperibile) come risulterebbe ampiamente dimostrato dagli atti amministrativi dell'USL;

il sottoscritto Consigliere regionale

Interroga

il sig. Presidente della Giunta e l'Assessore alla Sanità per conoscere:

1) se e quali interventi si intenda promuovere per far cessare una situazione improntata a totale irregolarità e mantenuta ad arte in spregio ad ogni norma, oltreché contro il pubblico interesse, tutelabile solo con il rispetto delle norme e delle procedure, ed utile solo all'attuale incaricato, privo dei necessari requisiti, favorendo pertanto una posizione personale non senza pregiudizio inoltre per l'U.O. operativa di appartenenza che da anni è privata del proprio responsabile;

2) le ragioni per cui i succitati principi della corretta amministrazione del personale non vengono chiamati in causa anche per rimuovere situazioni di privilegio come quella qui denunciata;

3) se non ravvisino la necessità di attivare la procedura prevista nell'articolo 9, primo comma, della legge regionale n. 24 dell'8 giugno 1994 in relazione alle gravi reiterate violazioni di legge ed alla conseguente condotta contraria ai principi della corretta amministrazione.

F.to: Chiarello

Presidente È stata data risposta con lettera n. 2318 in data 3 aprile 1997.