Objet du Conseil n. 291 du 14 juillet 1976 - Verbale

OGGETTO N. 291/76 - Concessione di contributi, a decorrere dall'anno scolastico 1976-1977, a favore di scuole materne non regionali, aderenti alla Federazione Scuole Materne Valdostane". (Approvazione di Mozione)

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente mozione, presentata dai Consiglieri Chanu, Dujany, Benzo, Pollicini, Lanivi, Maquignaz, Lustrissy, Albaney, concernente l'oggetto: "Concessione di contributi, a decorrere dall'anno scolastico 1976-1977, a favore di scuole materne non regionali, aderenti alla Federazione Scuole materne", mozione trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 28 maggio 1976:

MOZIONE

Preso atto che attualmente gli interventi a favore delle scuole materne non regionali si concretano nella concessione di contributi come segue:

- corresponsione diretta alle insegnanti di un complesso lordo mensile di lire 100.000 ad integrazione dello stipendio loro attribuito dagli Enti gestori;

- contributi alle scuole materne non regionali aderenti alla Federazione Valdostana Scuole Materne, per spese per il funzionamento delle singole scuole (acquisto attrezzature, materiale didattico, retribuzione insegnanti con relativi oneri a carico dell'Ente gestore) e per il servizio di refezione (acquisto generi alimentari, retribuzione per il personale di cucina e assistente);

Tenuto conto che esistono n. 23 scuole materne non regionali, aderenti alla Federazione Scuole Materne Valdostane, comprendenti n. 44 sezioni e che alle suddette scuole risultano iscritti nell'anno 1975/1976 circa 1300 bambini della fascia di età dai 3 ai 6 anni;

Tenuto conto altresì della difficile situazione in cui si trovano le scuole materne non regionali a causa delle insufficienti disponibilità economiche che pongono tra l'altro il personale insegnante in condizioni di inferiorità rispetto al corrispondente personale regionale;

Ritenuto importante risolvere in senso positivo il rapporto tra scuola gestita dall'Ente regionale e scuola gestita da altri Enti o istituzioni private per assicurare una sostanziale parità e per garantire i fondamentali principi della autonomia di iniziativa per tutte le istituzioni e della capacità alle stesse di offrire prestazioni di uguale valore educativo;

Affermata la validità del significato, del ruolo e delle caratteristiche delle scuole materne così dette private in Valle d'Aosta e sottolineata la necessità che tali scuole, quando finanziate con denaro pubblico, possano effettivamente offrire un servizio equivalente a quello delle scuole direttamente gestite dall'Ente regionale;

Ribadito che non debba mancare alla scuola gestita da Enti o istituzioni il sostegno finanziario, ma che tale sostegno vada vincolato all'osservanza delle norme fondamentali che regolano la vita della scuola materna regionale;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di regolamentare in modo organico e coerente il settore della educazione prescolastica in ragione della sua fondamentale rilevanza per la comunità valdostana;

Il Consiglio regionale

DELIBERA

di autorizzare la Giunta regionale ad erogare, a decorrere dall'anno scolastico 1876/1977, contributi a favore delle scuole materne non regionali aderenti alla Federazione Scuole Materne Valdostane in modo da:

1) coprire integralmente le spese per il personale insegnante;

2) concorrere, sulla base di parametri generali commisurati ai costi di gestione della scuola materna regionale, nelle spese:

a) per la gestione del servizio di refezione;

b) per l'organizzazione (ivi comprese quelle di consulenza pedagogica-didattica e amministrativa e quelle per l'aggiornamento del personale insegnante);

c) per l'acquisto di attrezzature, arredamenti, materiale didattico;

d) generali di funzionamento.

La erogazione dei contributi sarà effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentita la competente Commissione regionale, alle Scuole materne non regionali alle seguenti condizioni:

1) osservino le norme generali sull'ordinamento della scuola materna regionale, in particolare per quanto riguarda l'insegnamento bilingue;

2) accolgano senza discriminazione alcuna i bambini per i quali venga richiesta l'iscrizione;

3) accolgano i bambini handicappati;

4) non richiedano alle famiglie alcun esborso per l'scrizione e la frequenza;

5) assicurino il proprio funzionamento per almeno cinque anni, impegnandosi ad avvertire la Regione con almeno un anno di anticipo ove prevedano di cessare la propria attività;

6) assicurino la istituzione degli organi per la gestione democratica della scuola;

7) si valgano per le nuove assunzioni di personale insegnante in possesso dei requisiti richiesti per accedere al ruolo regionale;

8) assicurino al personale il trattamento economico equivalente a quello previsto per il corrispondente personale della scuola regionale;

9) regolino il rapporto di lavoro del personale in conformità ad un contratto-tipo concordato tra l'Amministrazione regionale e la Federazione Scuole Materne Valdostane;

10) dispongano l'aggiornamento ricorrente del personale insegnante e consentano la partecipazione delle insegnanti alle iniziative di aggiornamento disposte dalla Regione, in particolare per quel che riguarda la conoscenza della lingua francese;

11) abbiano sede in locali igienicamente e didatticamente idonei.

IMPEGNA

la Giunta regionale a sottoporre all'approvazione del Consiglio, entro il 15 luglio 1976, sentita la Commissione consiliare per la Pubblica Istruzione e d'intesa con la Federazione Scuole Materne Valdostane, il provvedimento deliberativo contenente i criteri, le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento regionali alle scuole materne non regionali.

F.ti: G. Chanu, Dujani, Carlo Benzo, A. Pollicini, Ilario Lanivi, Giuseppe Maquignaz, F. Lustrissy, Albaney.

Il Consigliere LANIVI ricorda che il Consiglio ha già discusso la mozione in oggetto e che, in seguito, vi è stata una riunione della Commissione consiliare permanente per Pubblica Istruzione con rappresentanti della Federazione Valdostana Scuole Materne private, come richiesto dai proponenti.

Chiede, quindi, che il Consiglio voti la mozione, apportandovi la seguente modifica nella parte dispositiva: sostituire "15 luglio 1976" con "30 settembre 1976".

Il Presidente della Giunta ANDRIONE concorda sull'opportunità di accogliere l'emendamento proposto dal Consigliere Lanivi.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione della mozione in discussione nel testo modificato come proposto dal Consigliere Lanivi.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Vice presidente CHABOD accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta), ha approvato la sottoriportata mozione:

MOZIONE

Preso atto che attualmente gli interventi a favore delle scuole materne non regionali si concretano nella concessione di contributi come segue:

- corresponsione diretta alle insegnanti di un compenso lordo mensile di lire 100.000 ad integrazione dello stipendio loro attribuito dagli Enti gestori;

- contributi alle scuole materne non regionali aderenti alla Federazione Valdostana Scuole Materne, per spese per il funzionamento delle singole scuole (acquisto attrezzatura, materiale didattico, retribuzione insegnanti con relativi oneri a carico dell'Ente gestore) e per il servizio di refezione (acquisto generi alimentari, retribuzione per il personale di cucina e assistente);

Tenuto conto che esistono n. 23 scuole materne non regionali, aderenti alla Federazione Scuole Materne Valdostane, comprendenti n. 44 sezioni e che alle suddette scuole risultano iscritti nell'anno 1975/1976 circa 1300 bambini della fascia di età dai 3 ai 6 anni;

Tenuto conto altresì della difficile situazione in cui si trovano le scuole materne non regionali a causa delle insufficienti disponibilità economiche che pongono tra l'altro il personale insegnante in condizioni di inferiorità rispetto al corrispondente personale regionale;

Ritenuto importante risolvere in senso positivo il rapporto tra scuola gestita dall'Ente regionale e scuola gestita da altri Enti o istituzioni private per assicurare una sostanziale parità e per garantire i fondamentali principi della autonomia di iniziativa per tutte le istituzioni e della capacità alle stesse di offrire prestazioni di uguale valore educativo;

Affermata la validità del significato, del ruolo e delle caratteristiche delle scuole materne così dette private in Valle d'Aosta e sottolineata la necessità che tali scuole, quando finanziate con denaro pubblico, possano effettivamente offrire un servizio equivalente a quello delle scuole direttamente gestite dall'Ente regionale;

Ribadito che non debba mancare alla scuola gestita da enti o istituzioni il sostegno finanziario, ma che tale sostegno vada vincolato all'osservanza delle norme fondamentali che regolano la vita della scuola materna regionale;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di regolamentare in modo organico e coerente il settore della educazione prescolastica in ragione della sua fondamentale rilevanza per la comunità valdostana;

Il Consiglio Regionale

DELIBERA

di autorizzare la Giunta regionale ad erogare, a decorrere dall'anno scolastico 1976/1977, contributi a favore delle scuole materne non regionali aderenti alla Federazione Scuole Materne Valdostane in modo da:

1) coprire integralmente le spese per il personale insegnante;

2) concorrere, sulla base di parametri generali commisurati ai costi di gestione della scuola materna regionale nelle spese:

a) per la gestione del servizio di refezione;

b) per l'organizzazione (ivi comprese quelle di consulenza pedagogica-didattica e amministrativa e quelle per l'aggiornamento del personale insegnante);

c) per l'acquisto di attrezzatura, arredamenti, materiale didattico;

d) generali di funzionamento.

La erogazione dei contributi sarà effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentita la competente Commissione regionale, alle scuole materne non regionali alle seguenti condizioni:

1) osservino le norme generali sull'ordinamento della scuola materna regionale, in particolare per quanto riguarda l'insegnamento bilingue;

2) accolgano senza discriminazione alcuna i bambini per i quali venga richiesta l'iscrizione;

3) accolgano i bambini handicappati;

4) non richiedano alle famiglie alcun esborso per l'iscrizione e la frequenza;

5) assicurino il proprio funzionamento per almeno cinque anni impegnandosi ad avvertire la Regione con almeno un anno di anticipo ove prevedano di cessare la propria attività;

6) assicurino la istruzione degli organi per la gestione democratica della scuola;

7) si valgano per le nuove assunzioni di personale insegnante in possesso dei requisiti richiesti per accedere al ruolo regionale;

8) assicurino al personale il trattamento economico equivalente a quello previsto per il corrispondente personale della scuola regionale;

9) regolino il rapporto di lavoro del personale in conformità ad un contratto-tipo concordato tra l'Amministrazione regionale e la Federazione Scuole Materne Valdostane;

10) dispongano l'aggiornamento ricorrente del personale insegnante e consentano la partecipazione delle insegnanti alle iniziative di aggiornamento disposte dalla Regione, in particolare per quel che riguarda la conoscenza della lingua francese;

11) abbiano sede in locali igienicamente e didatticamente idonei.

I predetti contributi saranno sostitutivi di ogni altra provvidenza regionale per la scuola materna non regionale.

IMPEGNA

La Giunta regionale a sottoporre all'approvazione del Consiglio, entro il 30 settembre 1976, sentita la Commissione consiliare per la Pubblica Istruzione e d'intesa con la Federazione Scuole Materne Valdostane, il provvedimento deliberativo contenente i criteri, le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento regionale alle scuole materne non regionali.

Il Consiglio prende atto.