Objet du Conseil n. 2461 du 19 mars 1997 - Verbale

OGGETTO N. 2461/X - REVISIONE DEI PARAMETRI DI REDDITO PER L'ANNO 1997 E DELLA PERCENTUALE DI INTERVENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE A FAVORE DI MINORI CHE FREQUENTANO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI, MONTANI E LACUSTRI E CENTRI ESTIVI, DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/1994.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 10 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Interviene il Consigliere CHIARELLO.

Replica l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale VICQUERY.

IL CONSIGLIO

Vista la legge regionale 23.10.1995, n. 45 recante: "Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale";

Vista la legge regionale 01.06.1984, n. 17 concernente: "Interventi assistenziali a minori" ed in particolare l'art. 10;

Visto l'art. 5 - comma 1 - del regolamento regionale n. 3 in data 20.06.1994 concernente: "Norme regolamentari per l'applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 01.06.1984, n. 17 (Interventi assistenziali a minori)", che prevede che annualmente venga predisposto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, uno schema riportante i parametri di reddito annuo lordo per essere ammessi ai benefici, la composizione del nucleo famigliare e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale a favore di minori che nel periodo estivo frequentano soggiorni climatici marini, montani e lacustri e centri di vacanza estivi;

Visto l'art. 7 - comma 1 lettera a) - del regolamento regionale suindicato, che prevede che annualmente il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determini il contributo fisso pro-capite per ogni giorno di effettiva presenza dei minori nei centri estivi;

Visto il decreto del Ministero del Tesoro in data 20.11.1996 che ha determinato per l'anno 1997, in via provvisoria, la percentuale di variazione negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al + 3,8% salvo conguaglio;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla predisposizione di nuovo schema per l'anno 1997 aumentando gli scaglioni di reddito nonché il contributo fisso pro-capite per ogni giorno di effettiva presenza di minori nei centri di vacanza estivi diurni con la percentuale indicata dal decreto ministeriale;

Visto il parere di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli: ventitrè (presenti: venticinque; votanti: ventitrè; astenuti: due, i Consiglieri COLLE' e MARGUERETTAZ);

DELIBERA

1) di stabilire, ai sensi dell'art. 7 - comma 1 lettera a) - del regolamento regionale n. 3 in data 20.06.1994, in £. 15.830, per l'anno 1997, il contributo fisso pro-capite per ogni giorno di effettiva presenza dei minori nei centri di vacanza estivi diurni;

2) di approvare, per l'anno 1997, ai sensi dell'art. 5 - comma 1 - del regolamento regionale n. 3 in data 20.06.1994, lo schema riportante i parametri di reddito annuo lordo per essere ammessi ai benefici, la composizione il nucleo famigliare e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale a favore di minori che nel periodo estivo frequentano soggiorni climatici e marini, montani e lacustri e centri di vacanza estivi;

Carico familiare

fino a 12.954.500

da 12.954.500 a 21.708.300

da 21.708.300 a 33.375.500

da 33.375.500 a 55.083.800

da 55.083.800 a 59.487.900

da 59.487.900 a 75.561.100

1

totale carico

95%

90%

80%

70%

60%

2

"

totale carico

95%

90%

80%

70%

3

"

"

totale carico

95%

85%

75%

4

"

"

"

totale carico

90%

80%

5

"

"

"

"

totale carico

85%

3) di stabilire che all'approvazione e alla liquidazione della spesa si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali con imputazione della stessa al Capitolo 61120 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 "Contributi per l'assistenza a minori e per le provvidenze già erogate dagli enti soppressi" (RICH. N. 4152) e al Capitolo 58610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 "Contributi ai Comuni per gestione centri estivi" (RICH. N. 1550);

4) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 - lettera e) - del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320.

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