Objet du Conseil n. 2448 du 5 mars 1997 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 6 MARZO 1997
OGGETTO N. 2448/X Disegno di legge: "Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale)".
Articolo 1 (Interpretazione autentica)
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale) è riferito all'esercizio finanziario dei comuni richiedenti il contributo.
Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.
Rini (UV) Avrei volentieri dato per letta la relazione, solo che era autorizzata la relazione orale, non l'ho fatta scritta, perciò la devo per forza fare. Solo due parole, comunque.
Come ben sappiamo, con la legge regionale n. 77 del 1992, nell'intento di salvaguardare il mantenimento e l'operatività delle infrastrutture sciistiche di interesse locale, si è decisa l'erogazione di aiuti finanziari ai comuni della Valle per favorire l'acquisizione e il potenziamento di impianti di trasporto a fune, e concorrere alle spese di esercizio degli impianti destinati all'attività sciistica.
Il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 77 del 1992, in seguito alle innovazioni normative introdotte da una nuova legge del 1995, la n. 1, è diventato di difficile e dubbia interpretazione per quanto riguarda il termine di presentazione delle domande. La legge consente infatti anche ai comuni di accedere a contributi sulle spese sostenute per il ripianamento delle perdite risultanti dai bilanci di esercizio approvati dalle società di impianti a fune, dove gli stessi sono presenti con partecipazione di almeno il 75 percento.
Il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 77 del 1992 stabilisce che le domande di finanziamento sulle spese di gestione degli impianti siano presentate non oltre 60 giorni dal termine di ciascun esercizio. Come esercizio si poteva intendere quello degli impianti a fune o quello finanziario dei comuni. Finora si è ritenuto di far decorrere il termine di presentazione dalla chiusura dell'esercizio degli impianti a fune. Alcuni comuni hanno segnalato l'opportunità che il termine sia riferito alla chiusura dell'esercizio finanziario comunale, in quanto i bilanci comunali sono sfasati di circa 5-6 mesi rispetto a quelli degli impianti di risalita.
Con l'accoglimento del suggerimento dei comuni diamo un'interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 77, dando così la possibilità ad alcuni di essi di poter incassare la provvidenza prevista.
È da segnalare che l'originaria interpretazione tendeva ad accelerare il tempi di erogazione delle provvidenze, ma in pratica ha messo in difficoltà alcuni enti locali.
In V Commissione qualcuno aveva proposto di rifare la legge, ma poi il buon senso è prevalso per cui, limitandoci all'interpretazione autentica, permettiamo la sanatoria del pregresso.
Presidente Si passa all'esame dell'articolato.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità