Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 2438 du 5 mars 1997 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1997

OGGETTO N. 2438/X Disegno di legge: "Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta".

Capo I Disposizioni Generali

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina il regime dei beni della Regione, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta) e degli articoli 822 e seguenti del codice civile.

Articolo 2 (Classificazione e destinazione dei beni)

1. I beni della Regione si suddividono in:

a) beni demaniali;

b) beni patrimoniali indisponibili;

c) beni patrimoniali disponibili.

2. I beni patrimoniali si distinguono in mobili ed immobili.

3. Costituiscono il demanio regionale i beni, indicati nell'articolo 822 del codice civile, di proprietà della Regione o ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto speciale.

4. Costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione i seguenti beni:

a) le foreste;

b) i beni in concessione alla Regione ai sensi degli articoli 7 e 11 dello Statuto speciale;

c) le cave e torbiere quando la disponibilità è sottratta al proprietario;

d) le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo;

e) gli immobili destinati a sede di uffici pubblici, con relativi arredi ed attrezzature;

f) altri beni destinati a pubblico servizio.

5. Costituiscono il patrimonio disponibile tutti gli altri beni diversi da quelli indicati nei commi 3 e 4, ivi comprese le partecipazioni finanziarie.

6. Fermo restando quanto previsto nei commi 3 e 4, l'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate al comma 1 è disposta, in sede di prima applicazione della presente legge, con provvedimento dichiarativo della Giunta regionale, tenuto conto della natura, delle caratteristiche e della destinazione dei singoli beni.

7. Per i beni successivamente acquisiti l'assegnazione è disposta dallo stesso organo che approva l'acquisizione, con i medesimi criteri di cui al comma 6.

8. La Giunta regionale dispone il passaggio dei beni da una categoria all'altra, previo accertamento del mutamento definitivo della loro destinazione.

9. Dell'avvenuta adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 8 è dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Articolo 3 (Generalità sulla tenuta degli inventari)

1. L'inventario generale dei beni della Regione è tenuto presso la competente struttura dell'Assessorato del bilancio e delle finanze e si compone degli inventari di ciascuna delle categorie di beni indicati all'articolo 2, comma 1, suddivisi, per quanto concerne le categorie di cui alle lett. b) e c) dello stesso comma, in beni immobili e mobili.

2. L'inventario delle partecipazioni finanziarie costituisce apposita sezione nell'ambito della categoria dei beni mobili di cui al comma 1.

3. I beni della Regione sono iscritti in appositi specifici inventari settoriali, tenuti ed aggiornati dalle competenti strutture secondo le norme contenute nei successivi articoli.

4. Con provvedimenti della Giunta regionale, e, per quanto di competenza del Consiglio regionale, del relativo Ufficio di Presidenza, sono determinati i soggetti responsabili e le modalità per la redazione e la tenuta degli inventari.

5. La tenuta delle scritture inventariali deve avvenire, ove possibile, tramite sistemi informatici, onde consentire l'utilizzo dei dati ivi contenuti al fine del controllo di gestione e della redazione del rendiconto generale.

6. Per i beni del Consiglio regionale gli inventari sono tenuti e aggiornati dallo stesso, nell'ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile.

7. Gli inventari sono pubblici e chiunque può prenderne visione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).

8. I beni di terzi in uso alla Regione a qualsiasi titolo sono annotati in appositi registri che non fanno parte dell'inventario.

Articolo 4 (Ricognizione periodica e rinnovo degli inventari)

1. La ricognizione dei beni iscritti negli inventari e l'aggiornamento dei relativi valori hanno luogo periodicamente, anche a rotazione, a scadenze non superiori a dieci anni.

2. La ricognizione dei beni ha luogo altresì al momento della consegna o della riconsegna dei beni di cui all'articolo 24.

3. I funzionari preposti alla tenuta degli inventari dei beni di cui all'articolo 3 sono responsabili dei beni loro affidati finché non ne abbiano ottenuto il legale discarico ed hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e sulla funzionalità dei beni stessi. Essi accertano gli eventuali danni arrecati dai terzi ai beni loro assegnati per le relative azioni di tutela; non sono responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento dei beni regolarmente dati in uso o affidati o subconsegnati se non in quanto abbiano omesso di esercitare la vigilanza di loro competenza.

Capo II Regime dei Beni del Demanio e del patrimonio immobiliare indisponibile

Articolo 5 (Inventario)

1. L'inventario dei beni del demanio regionale consiste in uno stato descrittivo e valutativo in coerenza con i rispettivi catasti e, per quelli trasferiti dallo Stato, con i provvedimenti dichiarativi di trasferimento e i conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.

2. L'inventario dei beni immobili del patrimonio indisponibile consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, almeno le seguenti indicazioni:

a) descrizione e caratteristiche del bene;

b) dimensioni, ubicazione e dati catastali;

c) destinazione urbanistica;

d) titolo di provenienza;

e) vincoli di natura reale;

f) valore;

g) uso o servizio speciale a cui sono destinati e durata di tale destinazione;

h) concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli;

i) reddito e ammortamento.

Articolo 6 (Utilizzo dei beni)

1. I beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione possono anche essere utilizzati per finalità particolari, purché queste siano compatibili e non contrastino con la natura pubblicistica del bene, fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.

2. L'uso particolare dei beni di cui al comma 1 può essere accordato mediante concessione.

3. L'atto di concessione è deliberato dalla Giunta regionale e indica:

a) l'uso per il quale la concessione è disposta;

b) la durata del rapporto;

c) l'onere di concessione;

d) le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;

e) l'ammontare della cauzione;

f) il divieto di subconcessione;

g) le altre particolari condizioni derivanti dalla peculiarità del bene.

4. Quando il concessionario è un ente che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità riconosciute dalla Regione di interesse pubblico, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta.

5. Nel caso di concessione per consentire l'attraversamento di strade o per la realizzazione di strade, elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti e altre simili opere di interesse pubblico, sia aeree che interrate, il canone annuo di concessione può essere sostituito da una congrua indennità.

6. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite alla Regione senza il pagamento di alcun indennizzo, salvo il diritto della stessa a richiedere la riduzione in pristino del bene concesso a carico del concessionario e salvo quanto disposto al comma 9.

7. La Giunta regionale delibera la revoca della concessione in caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi del concessionario o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tali casi il bene è immediatamente ripetibile e la revoca non comporta il riconoscimento di alcuna indennità a favore del concessionario.

8. I beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione possono essere trasferiti agli enti locali, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle leggi regionali, qualora ciò non risulti in contrasto con la natura pubblicistica del bene.

9. Gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico che necessitano di opere di restauro conservativo o di manutenzione straordinaria possono essere concessi a terzi, stabilendo la durata della concessione in relazione al tipo di intervento da eseguire a carico del concessionario. In tale caso la concessione disciplina i termini e le modalità degli interventi, le condizioni per l'esecuzione, le garanzie che la competente Soprintendenza dell'Amministrazione regionale riterrà di imporre per la migliore tutela del bene vincolato. Gli obblighi e le opere poste a carico del concessionario possono costituire il corrispettivo per l'utilizzazione del bene.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche per i casi di subconcessione previsti dagli articoli 7 e 11 dello Statuto speciale.

Articolo 7 (Autotutela)

1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell'articolo 823 del codice civile, si procede normalmente in via amministrativa con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il decreto è notificato ai soggetti interessati ed intima il ripristino della situazione di diritto o di fatto, indicando, in caso di inosservanza, i successivi adempimenti dell'Amministrazione regionale volti ad assicurare la tutela del bene.

3. Ove il bene del demanio regionale sia assegnato a qualsiasi titolo agli enti locali, l'azione di autotutela è esercitata dagli enti stessi.

4. Gli enti locali, nonché gli eventuali soggetti concessionari, sono comunque tenuti a segnalare tempestivamente alla competente struttura regionale le situazioni che determinano la necessità di agire in difesa del bene demaniale.

5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei soggetti legittimati di valersi dei mezzi ordinari a tutela della proprietà e del possesso dei beni.

Capo III Gestione dei Beni Immobili del patrimonio disponibile

Articolo 8 (Inventario)

1. L'inventario dei beni immobili del patrimonio disponibile consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, almeno le indicazioni previste dall'articolo 5, comma 2.

Articolo 9 (Acquisti)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, all'inizio di ogni esercizio finanziario, il programma degli acquisti immobiliari che, sulla base delle disponibilità di bilancio, intende effettuare nel corso dell'anno, con le specifiche destinazioni, in relazione ai programmi di interventi dei vari settori dell'Amministrazione.

2. All'acquisizione dei beni immobili da destinare a funzioni di pubblica utilità si procede di norma secondo le disposizioni in materia di espropriazione per opere pubbliche. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle stesse.

3. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale può procedere agli acquisti necessari alla Regione a trattativa privata preceduta, ove ritenuto conveniente e vantaggioso, da idonei avvisi pubblici.

4. L'acquisto dei beni immobili è ammesso qualora i beni già esistenti nel patrimonio regionale non siano adeguati alle finalità previste.

5. In caso di acquisto di un bene immobile nel quale trasferire un'attività istituzionale già esercitata altrove deve essere indicata la destinazione da attribuire al bene lasciato libero.

Articolo 10 (Affitto, locazione, comodato)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in comodato, secondo le norme del codice civile e delle leggi speciali, con provvedimento della Giunta regionale.

2. I relativi contratti possono essere conclusi a seguito di trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di avvisi in cui siano indicati i beni di cui al comma 1; nel caso vi siano più richieste, si procede all'espletamento di gara ufficiosa.

3. In caso di contratto in scadenza, il rinnovo ha luogo, a parità di altre condizioni e salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, a favore del precedente locatario o affittuario.

4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996)) per le locazioni di unità abitative locate a persone ultrasessantenni o aventi nel proprio nucleo familiare una persona con handicap.

5. Fatta eccezione per gli interventi di sostegno alle imprese industriali, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, e alla cooperazione agricola, a norma della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni, i beni immobili del patrimonio disponibile della Regione possono essere concessi in godimento, a titolo gratuito, esclusivamente a favore di enti che non perseguono fini di lucro, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali qualora riconosciute dalla Regione di interesse pubblico in ambito sociale, culturale o educativo.

Articolo 11 (Alloggi di servizio)

1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione, disposto dalla Giunta regionale, è corredato di un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.

2. Sono comunque a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione e quelle per i consumi.

3. Sono fatte salve le norme in materia di alloggi di servizio per il personale del Corpo forestale valdostano.

Articolo 12 (Gestione)

1. Alla gestione dei beni immobili del presente capo la Regione provvede direttamente oppure mediante affidamento a terzi, qualora ciò sia ritenuto più conveniente e vantaggioso per l'Amministrazione.

2. Le convenzioni che regolano i rapporti con il terzo gestore devono contenere i termini, le modalità e le condizioni per la gestione.

Articolo 13 (Alienazione dei beni)

1. La Giunta regionale presenta annualmente all'approvazione del Consiglio regionale l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile per i quali non risulti concretamente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o pubblica funzione ed intenda avviare la procedura di alienazione indicandone le modalità.

2. Eccezion fatta per le alienazioni a favore dei comuni, disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei comuni), le alienazioni dei beni del patrimonio regionale sono disposte mediante asta pubblica sulla base del valore di stima determinato secondo quanto previsto dall'articolo 18.

3. I beni il cui valore non sia superiore a lire 50 milioni, o quelli per i quali sia stato inutilmente o infruttuosamente esperito almeno un incanto, possono essere alienati a trattativa privata con procedura ad evidenza pubblica.

4. Il valore di cui al comma 3 può essere annualmente aggiornato dalla Giunta regionale.

5. Per l'alienazione di beni ubicati in zone agricole, la gara, di norma, deve essere preceduta da trattativa privata tra i proprietari confinanti qualora ciò risulti funzionale al riquadramento della proprietà fondiaria.

6. Per l'alienazione di diritti di comproprietà qualsiasi procedura di alienazione è preceduta dall'offerta agli altri comproprietari, nel rispetto, salvo rinuncia, delle quote possedute da ciascuno di essi.

7. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di prelazione legale.

Articolo 14 (Modalità e procedura)

1. L'asta pubblica si svolge con le modalità indicate nell'allegato A.

2. Non possono presentare offerte le persone o le imprese inibite a contrattare con l'Amministrazione regionale dall'autorità giudiziaria o poste in mora per somme dovute alla Regione. La competente struttura della Presidenza della Giunta cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di tali soggetti sulla base delle deliberazioni della Giunta regionale o di atti di inibizione eventualmente disposti dall'autorità giudiziaria.

Articolo 15 (Permute)

1. La Giunta regionale, con espresse motivazioni riferite al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico, quando ciò venga ritenuto più conveniente per l'Amministrazione in relazione alla specificità dei beni da acquisire, può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di altri soggetti. Qualora i beni ceduti appartengano al patrimonio indisponibile, i beni acquisiti ricevono contestualmente una classificazione e destinazione uguale a quella dei beni permutati.

2. La permuta è effettuata a trattativa privata, previa stima dei beni nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 18. Qualora i beni oggetto di permuta non abbiano uguale valore, si procede al relativo conguaglio.

3. La permuta di beni immobili non è consentita quando l'eventuale conguaglio a carico del terzo contraente sia superiore al venti per cento del valore del bene di proprietà regionale.

Articolo 16 (Costituzione di diritti reali)

1. La Giunta regionale può costituire diritti reali a carico di beni immobili di proprietà della Regione quando ciò non comporti nocumento al bene interessato e comunque non ne risulti pregiudicata la destinazione. L'atto di costituzione deve stabilire condizioni e modalità per l'esercizio del diritto costituito a favore del terzo.

2. Sui beni di proprietà della Regione possono essere concessi diritti di superficie, esclusivamente a favore di soggetti che esercitino attività produttiva, nel quadro di iniziative di politica economica ed industriale finalizzate ad obiettivi di sviluppo dell'occupazione e dell'economia regionale.

3. La costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili di proprietà di terzi a favore della Regione è consentita in tutti i casi in cui ciò sia conveniente e utile per l'Amministrazione.

Articolo 17 (Donazioni e altre liberalità)

1. Il Consiglio regionale delibera l'accettazione o la rinuncia di donazioni, eredità, legati ed altre liberalità, con espresse motivazioni riferite all'interesse pubblico.

Articolo 18 (Valutazione e prezzo)

1. Il valore di stima è determinato dalla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, che a tal fine può avvalersi anche di professionalità di altre strutture regionali settorialmente competenti in rapporto al bene, o, per casi particolari o complessi e con adeguata motivazione, di apposite perizie esterne affidate ai sensi della legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).

Capo IV Beni Mobili e Strumentali

Articolo 19 (Classificazione)

1. I beni mobili della Regione si distinguono come segue:

a) beni di uso durevole quali mobili, arredi, macchine, strumenti ed attrezzature d'ufficio, di laboratorio e di cantiere;

b) beni strumentali quali apparecchiature, prodotti informatici ed attrezzature telefoniche;

c) automezzi, veicoli e simili iscritti nei pubblici registri;

d) libri e pubblicazioni;

e) beni di consumo quali cancelleria, vestiario, che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente e quelli di modico valore;

f) diritti d'autore;

g) opere d'arte;

h) altri beni mobili.

Articolo 20 (Programmazione degli acquisti)

1. Le strutture regionali sono tenute a presentare all'Assessorato del bilancio e delle finanze, in tempo utile per la predisposizione del bilancio di previsione, un documento di programmazione degli acquisti di beni mobili e strumentali da acquisire nell'esercizio successivo.

2. Nel documento di programmazione degli acquisti le strutture richiedenti devono indicare l'ammontare delle forniture, per tipologie di prodotto, che intendono acquisire nel corso dell'anno finanziario successivo.

3. Gli acquisti non preventivati sono possibili, per sopravvenute e imprevedibili esigenze che si verificano nel corso dell'esercizio, con le normali procedure e nei limiti delle disponibilità assegnate dal bilancio.

Articolo 21 (Acquisti)

1. La Regione procede all'acquisto dei beni mobili e strumentali secondo la vigente normativa applicando, in assenza di norme regionali, leggi e regolamenti dello Stato in materia di forniture e di contabilità, nonché la normativa europea, qualora direttamente applicabile, per gli acquisti al di sopra della soglia di rilievo comunitario. Sono fatti salvi gli acquisti in economia, in applicazione del regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia), come modificato dal regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 8.

2. Le procedure di acquisto dei beni mobili e strumentali sono gestite dalle competenti strutture regionali, alle quali vanno inoltrate le richieste motivate e contenenti le caratteristiche prestazionali dei beni di cui si richiede l'acquisto ovvero la chiara definizione delle esigenze che l'acquisto deve soddisfare.

3. Le strutture che gestiscono le procedure d'acquisto sono anche responsabili della pubblicità dei bandi di gara prevista dalle leggi.

4. La liquidazione delle fatture riguardanti l'acquisto di materiali soggetti ad inventario è subordinata all'avvenuta loro presa in carico nei registri inventariali, che deve risultare da apposita dichiarazione sulla stessa fattura, o ad essa allegata, recante l'indicazione del numero di inventario attribuito ai singoli oggetti.

Articolo 22 (Inventario)

1. I beni mobili, esclusi quelli di consumo di cui all'articolo 19, comma 1, lett. e), sono indicati nell'inventario, il quale deve contenere:

a) la denominazione e la descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura e specie;

b) il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto, anche con numerazione discontinua se necessario alle esigenze del sistema informatizzato di tenuta delle scritture;

c) la struttura presso la quale si trovano gli oggetti;

d) il valore, secondo quanto previsto dall'articolo 23.

Articolo 23 (Valore dei beni inventariati)

1. Ad ogni oggetto iscritto in inventario è attribuito un valore corrispondente:

a) al prezzo di fattura, per gli oggetti acquistati;

b) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono;

c) al prezzo di costo, per quelli realizzati direttamente dalla Regione.

Articolo 24 (Consegnatari)

1. I beni mobili e strumentali che formano oggetto di inventari sono assunti in consegna dai dirigenti responsabili delle strutture organizzative.

2. La consegna e la riconsegna dei beni si attua a mezzo di appositi verbali i cui estremi sono annotati negli inventari.

3. Fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico, i dirigenti consegnatari sono responsabili della gestione dei beni loro affidati che devono, a cura degli stessi, essere annotati su apposito registro.

4. Sono ammesse le subconsegne e i subconsegnatari rispondono al dirigente consegnante dei beni dallo stesso avuti in consegna.

Articolo 25 (Comodato)

1. I beni di cui all'articolo 19, comma 1, lett. a), b), c) e f), possono essere dati in comodato o in uso a titolo gratuito, con provvedimento della Giunta regionale, ad enti senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta per finalità di interesse collettivo e generale riconosciute dalla Regione.

Articolo 26 (Cessione dei beni non più utilizzabili)

1. I beni mobili riconosciuti non più utilizzabili sono dichiarati fuori uso con provvedimento motivato del dirigente competente che ne determina la destinazione.

2. I beni dichiarati fuori uso sono ceduti a titolo oneroso ovvero, ove ciò non sia conveniente per l'Amministrazione, ceduti gratuitamente ovvero distrutti.

Articolo 27 (Cessione a titolo oneroso)

1. La cessione a titolo oneroso può essere disposta a favore di:

a) altra amministrazione pubblica che ne paghi il corrispondente valore di stima;

b) imprese fornitrici, al prezzo offerto che viene computato come parte del prezzo delle forniture da effettuare o in parziale permuta;

c) terzi, con l'osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa, al migliore offerente.

Articolo 28 (Cessione gratuita)

1. La cessione gratuita è disposta prioritariamente a favore di enti pubblici regionali, fondazioni, associazioni senza finalità di lucro, e altre amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale.

Articolo 29 (Eliminazione di beni dall'inventario)

1. Il materiale mancante per furto, per caso fortuito, per cause di forza maggiore, reso inservibile all'uso o dichiarato inutilizzabile ai sensi dell'articolo 26 è eliminato dagli inventari con provvedimento del dirigente responsabile della tenuta dell'inventario.

Capo V Partecipazioni Finanziarie

Articolo 30 (Inventario)

1. L'inventario delle partecipazioni deve di norma contenere:

a) i dati identificativi delle società partecipate;

b) l'importo del capitale sociale deliberato e versato, nonché il numero complessivo delle azioni o quote ed il loro valore nominale unitario;

c) la composizione del capitale sociale;

d) la composizione degli organi societari con l'individuazione dei rappresentanti della Regione;

e) i dati e gli indicatori dei bilanci delle società partecipate;

f) la cronologia delle operazioni effettuate dalla Regione relativamente alle partecipazioni stesse.

2. I consiglieri regionali, per l'espletamento delle funzioni connesse con il loro mandato, hanno diretto accesso, presso le competenti strutture della Presidenza del Consiglio, all'inventario delle partecipazioni finanziarie, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Articolo 31 (Acquisizione di partecipazioni)

1. La Regione, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può disporre l'acquisizione di partecipazioni societarie.

2. L'acquisizione è disposta, con provvedimento del Consiglio o della Giunta regionale, secondo quanto disciplinato dall'articolo 32, nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di stato.

3. La Regione può, altresì, acquisire partecipazioni, per il tramite della Finaosta S.p.A., ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni. Il relativo mandato di incarico deve essere conferito con deliberazione della Giunta regionale che deve indicare le motivazioni alla base dell'acquisizione della partecipazione.

Articolo 32 (Acquisizioni dirette)

1. Qualora la partecipazione nella società non superi il cinquanta per cento del capitale sociale, l'acquisizione è disposta dalla Giunta regionale.

2. Per le partecipazioni superiori al cinquanta per cento è competente il Consiglio regionale.

3. La disciplina dei commi 1 e 2 si applica anche nel caso di successiva sottoscrizione a titolo di aumento di capitale o di ulteriore acquisizione di partecipazione.

Articolo 33 (Partecipazione alla costituzione di nuove società)

1. La Regione, sempre ai fini di cui all'articolo 31, può promuovere, con provvedimento del Consiglio regionale, la costituzione di società di diritto privato dotate di personalità giuridica nelle quali è prevista la partecipazione della Regione stessa.

2. La Regione può altresì conferire, con deliberazione della Giunta regionale, alla Finaosta S.p.A., ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale. 16/1982, mandato a costituire o a partecipare alla costituzione di nuove società.

Articolo 34 (Modalità)

1. Le modalità ed i termini per la costituzione di una nuova società, con partecipazione diretta o mediante mandato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale. 16/1982, sono proposti all'organo deliberante dall'assessore competente per settore d'intervento, di concerto con l'Assessore al bilancio e alle finanze.

2. Le strutture competenti predispongono l'istruttoria e stabiliscono i termini e le modalità per la partecipazione.

Articolo 35 (Condizioni)

1. La partecipazione diretta è regolata dalle norme e condizioni contenute in appositi statuti sociali che la Regione approva con il provvedimento di acquisizione della partecipazione o di partecipazione alla costituzione della nuova società, e che, in questo ultimo caso, devono essere approvati dagli altri soggetti partecipanti alla costituzione della società stessa.

2. Le partecipazioni ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale. 16/1982 sono regolate sulla base delle condizioni definite nel relativo mandato di incarico alla Finaosta S.p.A.

Articolo 36 (Previsioni statutarie)

1. Lo statuto della società partecipata deve prevedere la facoltà per l'Amministrazione regionale di nominare uno o più amministratori o sindaci, in applicazione dell'articolo 2458 del codice civile.

2. Nel caso di partecipazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale. 16/1982, la Finaosta S.p.A. deve garantirsi la facoltà prevista dall'articolo 6 della medesima legge.

Articolo 37 (Gestione)

1. L'attività di gestione e controllo delle partecipazioni dirette è svolta, con propria struttura, dall'Assessorato del bilancio e delle finanze.

2. L'attività di gestione delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale. 16/1982 è svolta dalla Finaosta S.p.A. che, sulla base delle indicazioni della struttura di cui al comma 1, periodicamente relaziona sull'andamento delle società partecipate.

3. I soggetti che svolgono l'attività di gestione delle partecipazioni devono, tra l'altro:

a) tenere e aggiornare l'inventario delle partecipazioni;

b) curare la partecipazione alle assemblee delle società, con particolare riferimento all'analisi dei bilanci d'esercizio prima della loro approvazione;

c) tenere i rapporti con i propri rappresentanti nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali;

d) monitorare l'andamento economico-finanziario delle società partecipate.

Articolo 38 (Cessioni)

1. Gli organi competenti a disporre l'acquisizione delle partecipazioni sono autorizzati a deliberarne, in tutto o in parte, la cessione.

2. Le modalità ed il valore della partecipazione da cedere sono fissati, nei casi in cui essi non siano già stati stabiliti all'atto dell'acquisizione della partecipazione stessa, con deliberazione dell'organo competente, sulla base delle valutazioni effettuate dalla struttura di cui all'articolo 37, che possono richiedere a tal fine l'assistenza tecnico-professionale di soggetti esterni alla Regione.

3. Con la sola eccezione della Finaosta S.p.A., gli incarichi di valutazione e assistenza operativa alla cessione non possono essere affidati a soggetti che svolgono o che abbiano svolto incarichi di consulenza o ricoperto cariche sociali nelle società oggetto di valutazione, o in società da esse controllate, nei tre anni precedenti.

Articolo 39 (Modalità di cessione)

1. La cessione delle partecipazioni dirette, o ai sensi della legge regionale. 16/1982, viene effettuata, in ragione dell'interesse pubblico perseguito dalla Regione, con una delle seguenti modalità:

a) trattative dirette con i potenziali acquirenti già facenti parte della compagine societaria;

b) offerta pubblica di vendita;

c) trattative dirette con altri potenziali acquirenti.

2. Sono fatti salvi i casi di prelazioni o opzioni previsti dallo statuto della società partecipata o da altre pattuizioni contrattuali.

Articolo 40 (Offerte pubbliche di vendita)

1. In caso di cessione mediante offerta pubblica di vendita si applicano le leggi vigenti in materia.

Articolo 41 (Trattative dirette)

1. In caso di cessione mediante trattativa diretta, la Regione deve garantire la trasparenza della procedura e deve accertarsi della congruità del valore di cessione e dell'affidabilità e solvibilità dell'acquirente.

2. Al fine di cui al comma 1, il contratto di cessione può prevedere, tra l'altro, per un periodo determinato, clausole quali il divieto di cessione della partecipazione a terzi, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nonché eventuali impegni e condizioni atti a garantire determinate condizioni economico-finanziarie e gestionali.

Capo VI Disposizioni transitorie e finali

Articolo 42 (Norme transitorie)

1. All'adeguamento degli inventari e alla ricostruzione dello stato patrimoniale secondo le disposizioni della presente legge, la Regione provvede entro il 31 dicembre 1998.

2. Alla regolarizzazione degli usi gratuiti di cui agli articoli 10 e 25 si provvede con provvedimento della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Allegato

(...Omissis...)

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.

Rini (UV) Le présent projet de loi entend réglementer le régime des biens formant le patrimoine régional, qui peut être estimé à plus de 1000 milliards de lires. Cette mesure, qui prend en considération tous les types de biens patrimoniaux dont dispose l'Administration régionale, est conforme aux exigences de transparence et de clarté manifestées par la population et sur lesquelles cette majorité a décidé de fonder son programme. Les inventaires seront publics et tous les citoyens pourront les consulter. Le but de cette loi n'est donc pas uniquement de faire en sorte que les organes et les structures régionales compétentes puissent oeuvrer d'une manière plus efficace et moderne, mais aussi de donner aux valdôtains et aux élus locaux le droit d'avoir en temps réel tout renseignement sur les biens, qui constituent le patrimoine de la Région.

La première démarche du Gouvernement régional consistera en la classification des biens, compte tenu de leur nature, de leurs caractéristiques et de leur affectation en biens domaniaux, biens patrimoniaux indisponibles et biens patrimoniaux disponibles. Ensuite le Gouvernement se chargera de la classification des biens qui seront acquis dans la catégorie la plus appropriée et du passage d'une catégorie à l'autre des biens dont l'affectation aurait été définitivement modifiée.

L'inventaire général des biens de la Région sera tenu par la structure compétente de l'Assessorat aux finances et réunira les inventaires des différentes catégories des biens patrimoniaux.

Le Gouvernement régional et - pour ce qui est du ressort du Conseil - le bureau de la Présidence communiqueront les modalités pour la rédaction et la tenue des inventaires en question aux différentes structures de l'Administration régionale, qui en seront responsables. La tenue des inventaires en question, qui seront publics comme j'ai déjà dit, devra être effectuée autant que possible par des moyens informatisés.

La responsabilité des biens relève des fonctionnaires préposés à la tenue des inventaires y afférents, qui devront assurer la surveillance, la bonne utilisation et la fonctionnalité des biens.

Cette loi répartit les biens patrimoniaux en 4 sessions distinctes. Pour ce qui est du patrimoine indisponible représenté par les forêts, les biens en concession, les maisons revêtant un intérêt historique, les immeubles destinés à accueillir les bureaux publics et cetera, l'inventaire consiste à un état descriptif et estimatif. L'utilisation des biens est réglementée par l'institut de la concession; les biens en question peuvent être accordés à des tiers par acte du Gouvernement régional indiquant leur affectation, la durée de la concession, les charges y afférentes, les conditions pour la bonne conservation des biens et pour l'exercice des activités prévues, le montant du cautionnement, l'interdiction des subconcessions et toute autre condition pouvant découler des caractéristiques des biens en question.

Les immeubles revêtant un intérêt du point de vue historique, archéologique et artistique, peuvent faire l'objet de concessions à des tiers à condition que ces derniers se chargent de réaliser des travaux de restauration ou d'entretien extraordinaire et ce pour la valorisation du patrimoine historique et artistique, au moyen entre autres de la collaboration avec les particuliers.

Pour ce qui est des biens immeubles du patrimoine disponible, cette loi prévoit les modalités suivant lesquelles la Région devra pourvoir à leur achat et à leur aliénation sur la base d'un plan annuel que le Gouvernement proposera au Conseil, compte tenu des nécessités des différents secteurs de l'Administration.

En particulier, cette loi précise les modalités de déroulement des marchés publics et réglemente les locations, les loyers, les échanges, les donations et la gestion du patrimoine.

Il emporte de souligner que l'aliénation des biens situés dans des zones agricoles aura lieu en priorité par marché négocié passé avec les propriétaires des fonds limitrophes, lorsque cela peut s'avérer utile pour un remembrement foncier. En IIème Commission nous avons accueilli un amendement qui renforce cette volonté, qui pourra être très utile pour nos campagnards.

Nul n'ignore, en effet, que la faible rentabilité de nos exportations agricoles dépend entre autres de l'excessive parcellisation des fonds.

L'évaluation des immeubles est confiée à la structure de l'Assessorat aux finances, compétente en matière de biens domaniaux et patrimoniaux, qui a la faculté de faire appel à la collaboration d'experts n'appartenant pas à l'Administration.

En ce qui concerne les biens meubles, ils sont classés en biens de consommation durable, comme par exemple les ameublements, les matériels et cetera, et biens d'équipement comme les appareils, les ordinateurs, les véhicules, les livres et cetera À ce sujet les différentes structures régionales seront tenues de présenter en temps utile à l'établissement du budget un plan indiquant les achats qui devront être effectués au titre de l'exercice suivant et les dépenses y afférentes.

Ce projet de loi définit par ailleurs les modalités d'établissement des inventaires et des critères d'évaluation en vue des prés à usage et des cessions et confie aux consignataires des biens la tenue des inventaires et la responsabilité de la gestion des équipements et des instruments y afférents.

Le présent projet de loi entend en outre réglementer les domaines de participation financière de la Région. À l'instar des autres biens, les participations seront insérées dans un inventaire portant les données d'identification des sociétés concernées, le montant et la composition du capital social, la composition des organes des sociétés et l'identité des représentants de la Région en leur sein, les données et les indicateurs des budgets des sociétés d'économie mixte en question et par ordre chronologique les opérations effectuées par la Région.

Il a lieu de remarquer qu'en vue de l'exercice de leurs fonctions, les conseillers régionaux pourront accéder directement à l'inventaire des participations financières de la Région grâce à des équipements informatiques, qui seront installés dans les structures compétentes de la Présidence du Conseil.

L'acquisition des participations financières pourra avoir lieu directement ou par l'intermédiaire de la Finaosta S.p.A. aux termes de l'article 5 de la loi régionale 16/1982. Les participations directes qui ne dépassent pas 50 pour cent du capital social sont décidées par le Gouvernement régional, les participations supérieures au ce seuil sont par contre délibérées par le Conseil régional.

La gestion et le contrôle des participations directes sont assurés par l'Assessorat du budget, tandis que la gestion des participations prises aux sens de l'article 5 de la loi régionale 16/1982 est assurée par la Finaosta S.p.A., qui est tenue d'informer périodiquement l'Assessorat à ce sujet.

Le projet de loi en question établit par ailleurs les modalités de cession des participations, à savoir par marché négocié lorsque les acheteurs potentiels détiennent déjà une partie du capital social, par offre publique de vente ou par négociation avec d'autres acheteurs potentiels. En cas de cession par marché négocié la Région doit garantir la transparence de la procédure y afférente, vérifier si la valeur de cession s'avère convenable et contrôler la solvabilité de tout acheteur. À cette fin la Région fixe des conditions susceptibles d'assurer la situation économique, financière et de gestion souhaitée.

Les tâches visées au présent projet de loi devraient être accomplies avant le 31 décembre 1998. Tout en étant convaincu qu'à cette date d'importants progrès auront été accomplis, je crois cependant que ces dispositions ne seront pleinement appliquées qu'à plus long terme, compte tenu de l'importance du patrimoine régional dont la valeur dépasse 1000 milliards de lires.

Ripeto, questo è un importante provvedimento, che non solo darà alle strutture regionali la possibilità di operare in modo più moderno ed efficace, ma darà altresì ai Valdostani e agli amministratori la possibilità di avere in tempo reale ogni informazione relativa ai beni costituenti il patrimonio della nostra Regione, in linea con l'esigenza di trasparenza e chiarezza che la popolazione invoca e che questa maggioranza ha ravvisato ed ha ritenuto di mettere alla base del proprio programma.

Nelle norme transitorie si prevede che la Regione provveda entro il 31 dicembre 1988; credo che i tempi per l'attuazione completa del provvedimento siano piuttosto ristretti; per questo motivo penso sia indispensabile poter operare al più presto e che sia utile inserire un articolo che disponga l'urgenza ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 del nostro Statuto speciale.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze, Lévêque.

Lévêque (Ass.tec.) Intanto per ringraziare il relatore per l'articolata ed approfondita relazione su questo disegno di legge che mi suggerisce di limitare l'illustrazione dello stesso ad alcuni aspetti di tipo generale; per ringraziare la Commissione che in tempi molto rapidi ha consentito la discussione in aula di questo testo ed altresì il gruppo di lavoro che ha contribuito alla redazione di questo testo, lavorando per più di un anno ad una materia che, seppure oggi racchiusa in un disegno di legge di 40 articoli, è estremamente ampia, ostica, ma di grande rilevanza per l'Amministrazione regionale e per il suo patrimonio.

Complessivamente il significato di questo disegno di legge è quello di riunire in modo organico in un unico provvedimento quelle che sono le principali attività legate al patrimonio svolte dalla Regione, in relazione alle grandi categorie patrimoniali con le quali ci troviamo ad operare nel concreto.

Volendo semplificare con una matrice l'impostazione di questo disegno di legge, è quella di vedere insieme le quattro grandi categorie di beni patrimoniali: i beni demaniali, quelli immobili disponibili o indisponibili, quelli mobili e le partecipazioni finanziarie, trattate dalla legge per tre grandi linee di intervento: come si acquisiscono, come si gestiscono e come possono essere cedute.

Il tutto con l'attenzione a fare attraversare le norme previste nella presente legge da tre principi. Il primo è quello della programmazione degli acquisti, delle dismissioni e anche della gestione perché tutta la parte che regola gli inventari non è altro che una modalità che consente di poter poi operare gestionalmente in un'ottica programmatoria. Il secondo è quello della trasparenza e della chiarezza delle regole: in più di un caso si fa riferimento alla necessità di individuare destinazioni sia per i beni da acquisire sia per i beni da cedere, e soprattutto quello della responsabilità.

Il patrimonio della Regione è estremamente articolato, va dai piccoli strumenti di lavoro di ogni ufficio ai grandi complessi immobiliari ed è importante che l'Amministrazione per tutti questi oggetti dia delle regole per come e a chi affidare le responsabilità del singolo bene e della sua corretta tenuta e gestione. Quindi, programmazione, trasparenza e chiarezza delle regole e responsabilità relativamente ai singoli beni.

C'è un ulteriore elemento che mi pare utile sottolineare: per la prima volta in un disegno di legge che tratta il patrimonio nel suo insieme è disciplinata anche la parte relativa alle partecipazioni finanziarie, che sono, in termini di valore e in termini anche politici, come strumenti di intervento, un pezzo importantissimo del patrimonio regionale. Anche per questa sezione i principi sono gli stessi: è prevista, anche a seguito di impegni che avevamo assunto in discussioni precedentemente avute in questo Consiglio, l'istituzione di un inventario delle partecipazioni aggiornato, che tenga conto anche delle partecipazioni in gestione fiduciaria attraverso la Finaosta e che sia oltre che pubblico, disponibile in tempo reale e secondo le necessità a tutti i consiglieri regionali per svolgere il ruolo di controllo più volte richiamato e che è stato oggetto di richiami anche stamani in occasione della legge sulle nomine.

Credo che in questa fase non sia né utile né interessante approfondire aspetti di dettaglio, per i quali mi riservo di rispondere a precisi interventi; annuncio un emendamento all'articolo 10 semplicemente di chiarificazione, che spiego subito: all'articolo 10 si prevede che i beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possano essere dati a titolo oneroso in affitto, in locazione e in comodato.

La dizione "a titolo oneroso" è equivoca rispetto alla possibilità del comodato, per cui proponiamo di riscrivere il comma 1 di tale articolo, eliminando la dizione "a titolo oneroso" per cui, se è affitto e locazione, è a titolo oneroso, se è in comodato, evidentemente no.

Presidente È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, si passa all'esame dell'articolato nel testo predisposto dalla II Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente All'articolo 10 c'è l'emendamento presentato dall'Assessore Lévêque, che recita:

Emendamento Il comma n. 1 dell'articolo 10 è così sostituito:

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere dati in affitto, in locazione o in comodato, secondo le norme del Codice Civile e delle leggi speciali, con provvedimento della Giunta regionale.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo così emendato:

Articolo 10 (Affitto, locazione, comodato)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere dati in affitto, in locazione o in comodato, secondo le norme del Codice Civile e delle leggi speciali, con provvedimento della Giunta regionale.

2. I relativi contratti possono essere conclusi a seguito di trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di avvisi in cui siano indicati i beni di cui al comma 1; nel caso vi siano più richieste, si procede all'espletamento di gara ufficiosa.

3. In caso di contratto in scadenza, il rinnovo ha luogo, a parità di altre condizioni e salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, a favore del precedente locatario o affittuario.

4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 (Legge finanziaria per gli anni 1994/1996)) per le locazioni di unità abitative locate a persone ultrasessantenni o aventi nel proprio nucleo familiare una persona con handicap.

5. Fatta eccezione per gli interventi di sostegno alle imprese industriali, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, e alla cooperazione agricola, a norma della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni, i beni immobili del patrimonio disponibile della Regione possono essere concessi in godimento, a titolo gratuito, esclusivamente a favore di enti che non perseguono fini di lucro, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali qualora riconosciute dalla Regione di interesse pubblico in ambito sociale, culturale o educativo.

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Il Consiglio approva

Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 13:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 14:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 15:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 16:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 17:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 18:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 19:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 20:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 21:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 22:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 23:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 24:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 25:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 26:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 27:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 28:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 29:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 30:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 31:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 32:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 33:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 34:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 35:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 36:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 37:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 38:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 39:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 40:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 41:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 42:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 43 relativo all'urgenza richiesto dal Consigliere Rini, di cui do lettura:

Articolo 43 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Il Consiglio approva

Presidente Pongo in votazione l'allegato A:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi per dichiarazione di voto.

Tibaldi (Ind) Vista la velocità con cui è proceduta questa votazione, sugli articoli 5 e 8 - sui quali non sono stato a fermare la votazione - pongo una brevissima domanda all'Assessore.

Mi riferisco all'inventario dei beni immobili del patrimonio disponibile e dei beni del demanio del patrimonio immobiliare indisponibile, che sono regolamentati dagli articoli 5 e 8. Negli anni scorsi e anche di recente la Regione ha speso diverse decine di milioni per inventariare i suoi beni immobili; vorrei sapere dall'Assessore se queste procedure di inventario che sono state finora eseguite e che sono costate non poco, in particolare non solo su supporto cartaceo ma anche su supporto videomagnetico, verranno proseguite e in caso affermativo con quali criteri. Cioè vorrei sapere qualcosa di più in merito alle procedure di inventario e di creazione di quello che sarà poi il manuale dei beni immobili, del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze, Lévêque.

Lévêque (Ass.tec.) Ha ragione il Consigliere Tibaldi nel ricordare, cosa che non ho fatto per la sintesi che mi sono imposto e per la relazione che era stata fatta, che in effetti queste disposizioni non cadono e non si inseriscono in una situazione di deserto, in cui gli uffici o gli assessorati competenti non dispongono di inventari o di strumenti di censimento. Anche solo il rendiconto consuntivo di ogni anno ha un allegato che è patrimoniale, in cui c'è l'elenco di tutti i beni immobili della Regione e c'è un loro valore, su cui negli ultimi anni stiamo lavorando per portarvi dei periodici adeguamenti perché inizialmente erano i valori di acquisto o di costruzione, in alcuni casi relativi a immobili di alcuni decenni.

In particolare sui beni immobili c'è una legge regionale che ha predisposto la realizzazione di un archivio sul patrimonio immobiliare, archivio che va al di là anche delle prescrizioni di questa legge, che si limita invece a normare quello che come minimo deve essere garantito all'Amministrazione regionale in materia. E non è cosa di poco conto, se si tiene presente il fatto che non c'era una norma organica che lo imponesse.

Per quanto riguarda la domanda specifica, l'attività di inventariazione e di archivio prevista dalla legge regionale del '91 o del '92, che prevede addirittura un archivio video con schede videografiche dei beni, è in corso; è stato espletato un appalto due anni fa, c'era una fase di allestimento dell'impianto tecnico e adesso è in corso di svolgimento la fase di compilazione di queste schede di archivio, però ripeto sono schede dal contenuto più ampio di quello che viene previsto dall'inventario. La legge in votazione oggi prevede un'anagrafe del patrimonio con una serie di dati minimi necessari sia per i beni mobili sia per i beni immobili; per alcuni comparti, come quelli a cui faceva riferimento il Consigliere Tibaldi, siamo andati già oltre, nel senso che l'archivio è più articolato, non è un archivio anagrafico, ma è un archivio anche analitico e descrittivo più particolare, più dettagliato che prevede addirittura le immagini. Così come per i beni culturali è noto a tutti che c'è un catalogo in cui le schede anagrafiche dei beni mobili e dei beni immobili è in corso da parecchi anni.

Anche per i beni mobili c'è stata negli ultimi anni l'inventariazione: per esempio, per quanto riguarda gli arredi, forse avrete tutti notato che è passato del personale che dovrebbe aver messo un bollino con dei numeri e con dei codici sugli oggetti degli uffici; con questo disegno di legge si dà organicità a questo lavoro e soprattutto si affida agli uffici competenti e ai consegnatari dei beni la responsabilità di tenere l'archivio e di essere responsabili del loro corretto utilizzo e della loro corretta gestione.

Presidente Consigliere Tibaldi le do la parola in via eccezionale.

Tibaldi (Ind) Dichiarazione di voto naturalmente favorevole, come ho già votato il resto della legge, però Assessore mi permetta di dirle che la risposta non è stata esaustiva. Visto che è stato commissionato 2-3 anni fa l'archivio video del patrimonio immobiliare, che più che contenere delle immagini vere e proprie sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio in realtà contiene dei fotogrammi, un videoarchivio.... sì anche dei filmati, ma in linea di massima la maggior parte viene - almeno così ho letto nella delibera di appalto - laserizzata su un supporto particolare e l'impegno di spesa non è indifferente perché supera mezzo miliardo. Qui si parla di inventario, mi sarebbe piaciuto sapere se c'è connessione fra quell'appalto e questa legge; non è che si debba poi reimpostare il tutto o allargare...

(... interruzione dell'Assessore Lévêque, fuori microfono...)

...va bene, grazie.

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Linty)

Il Consiglio approva