Objet du Conseil n. 284 du 2 juillet 1976 - Verbale

OGGETTO N. 284/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione."

Il Vice Presidente PERRUCHON dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione." Disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 1° e 2 luglio 1976:

L'articolo 19 della legge 30 luglio 1973, n. 477, nel conferire apposita delega al Governo per la definizione degli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta e l'inquadramento del relativo personale, stabilisce al quarto comma che l'applicazione delle norme della legge delega si effettuerà per la Valle d'Aosta "in armonia con le disposizioni dello statuto". L'articolo 9 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, relativo agli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta, fa salve le competenze normative della Regione in materia di istruzione "ivi compresa la materia degli ordini collegiali". Su questi presupposti la Regione si accinge ora a dettare norme di attuazione e di integrazione della legge statale, sulla base delle proprie competenze statutarie.

Data la complessità della materia oggetto di disciplina, che non consente di dare attuazione al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, attraverso un unico disegno di legge, si è affermata l'esigenza di operare normativamente con distinti provvedimenti legislativi ed in tempi successivi. Il metodo adottato ha permesso così di por mano subito ad una disciplina regionale degli aspetti del decreto delegato la cui attuazione presenta caratteri di indifferibilità.

Il presente disegno di legge disciplina gli organi collegiali a livello di circolo e di istituto che già funzionano nelle scuole elementari e secondarie della Regione per effetto della deliberazione n. 5784 in data 27 novembre 1974 della Giunta regionale. Si è rinviata, invece, a successivi provvedimenti legislativi la normativa concernente gli organi collegiali a livello distrettuale e regionale che, per i delicati problemi di configurazione e composizione degli organi stessi, richiede tempi più lunghi di elaborazione.

Rispetto al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, e alle modifiche apportatevi con legge 14 gennaio 1975, n. 1, il presente disegno di legge introduce gli adattamenti richiesti dal particolare ordinamento scolastico regionale. In linea di massima, al Sovraintendente agli Studi sono attribuite le competenze e le funzioni di carattere sostanzialmente amministrativo altrove devolute ai provveditori agli studi in quanto non comportano valutazioni nel merito, riservando all'organo politico le attività di natura regolamentare, propulsiva e di controllo.

È stato sviluppato anche il concetto di vigilanza, introdotto dall'articolo 16 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, evidenziandone il carattere sostanziale di azione di controllo sull'attività degli organi collegiali, in base ai principi contenuti nella legge statale e alle indicazioni emerse da due circolari ministeriali, la n. 86 del 4 aprile 1975 e la n. 177 del 4 luglio 1975. Recependo inoltre una esigenza, sorta in sede di applicazione, di maggiore completezza e precisione della norma, si è giudicato opportuno chiarire che il potere di annullamento d'ufficio degli atti illegittimi, quale strumento idoneo a dare effettività ai fini propri della vigilanza stessa.

Ad un'identica esigenza di completezza della norma statale rispondono i chiarimenti introdotti, sulla base di circolari ministeriali, dall'articolo 9 del presente disegno di legge in materia di elettorato attivo e passivo del collegio dei docenti.

Circa la pubblicità delle sedute degli organi collegiali si osserva preliminarmente che il silenzio al riguardo sia della legge 30 luglio 1973, n. 477 che nel decreto delegato 31 maggio 1974, n. 416 non può necessariamente interpretarsi nel senso della "chiusura". Considerato, inoltre, che l'orientamento ormai prevalente favorevole alla pubblicità delle sedute è stato recepito anche a livello di forze sociali e politiche, si è ritenuto opportuno riconoscere il diritto alla pubblicità delle sedute dei consigli di circolo e di istituto. Su questi presupposti e in aderenza ad istanze emergenti dalla particolare situazione locale si è introdotta altresì una limitata apertura dei Consigli di classe agli alunni della classe e ai loro genitori.

In tema di assemblee studentesche il presente disegno di legge, sulla base delle positive esperienze attuate nelle scuole secondarie della Regione, consente lo svolgimento di riunioni di rappresentanze studentesche degli istituti secondari superiori.

Infine l'articolo 22, nel disciplinare le assemblee dei genitori, semplifica il procedimento della convocazione prevista dall'articolo 45 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, onde facilitare lo svolgimento di questo tipo di assemblee, che nella prima attuazione degli organi collegiali, a causa della complessa procedura di convocazione, ha avuto una realizzazione assai limitata.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento).

Il Vice Presidente PERRUCHON dà lettura del parere espresso, in merito al disegno di legge in esame, dalla Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica.

Il Consigliere LANIVI dichiara che il Gruppo dei Democratici Popolari si asterrà, in sede di votazione, e non prenderà parte alla discussione intendendo così manifestare un profondo dissenso nei confronti del metodo seguito dalla Giunta per predisporre il disegno di legge in discussione.

Il Consigliere CHINCHIRE' critica, anch'egli, molto aspramente, il metodo seguito dalla Giunta, attribuendole la volontà di sminuire la funzione degli organi collegiali della scuola, tesi che illustra facendo alcuni rilievi a singoli articoli del disegno di legge.

Nell'annunciare il voto contrario del Gruppo comunista, dichiara di voler presentare, unitamente al Consigliere Lanivi, un ordine del giorno concernente l'argomento in discussione.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO ribadisce i concetti espressi nella discussione del giorno precedente e respinge le affermazioni del Consigliere CHINCHERE'.

Il Consigliere PARISI dissente dalla richiesta di consultazione delle varie categorie e organizzazioni sociali ed esprime perplessità sul valore da attribuire ad una lettera delle organizzazioni sindacali, non firmata, pervenuta ai Capi gruppo.

Il Consigliere DOLCHI precisa che la lettera in questione non è stata inviata dalle segreterie regionali dei sindacati confederali, ma dalle rispettive organizzazioni interne per la scuola.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO, nel dichiarare la propria disponibilità a frequenti consultazioni dei sindacati, invita la maggioranza a votare contro l'ordine del giorno presentato dai Consiglieri Lanivi e Chincheré.

Il Vice Presidente PERRUCHON, preso atto che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale e pone in votazione il sottoriportato ordine del giorno:

"Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta

preso in esame l'argomento iscritto al n. 5 dell'ordine del giorno dell'adunanza consiliare del 1° e 2 luglio 1976;

ribadita la necessità che il Consiglio regionale operi nel più stretto contatto con le forze sociali e sindacali per lo sviluppo e il potenziamento della democrazia, sviluppo che non può realizzarsi senza un'ampia partecipazione democratica;

visti gli ordini del giorno dei Presidenti dei consigli di istituto e delle confederazioni sindacali delle scuole che hanno espresso l'esigenza di essere consultati al fine di offrire il contributo degli operatori scolastici per la elaborazione di norme che riguardano il funzionamento degli organi collegiali

chiede

il rinvio della votazione dell'oggetto di cui trattasi

invita

la Giunta regionale e la Commissione Permanente alla Pubblica Istruzione a ripresentare il disegno di legge n. 219, concernente: "Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione", dopo aver consultato le Organizzazioni Sindacali, gli organi collegiali della scuola e le forze sociali interessate.

F.ti: Franco Chincheré, Ilario Lanivi"

Si dà atto che l'ordine del giorno viene respinto dal Consiglio con voti contrari 17, favorevoli 11 espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Il Vice Presidente PERRUCHON invita, quindi, il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli della proposta di legge

Articolo 1

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio con voti favorevoli diciassette, contrari sette (Consiglieri presenti: ventotto, votanti: ventiquattro; astenuti dalla votazione i Consiglieri Albaney, Chanu, Lanivi e Lustrissy).

Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10

Si dà atto che gli articoli da 2 a 10 sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli diciassette, contrari sette (Consiglieri presenti: ventisette, votanti: ventiquattro; astenuti dalla votazione i Consiglieri Albaney, Chanu e Lustrissy).

Articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17

Si dà atto che gli articoli da 11 a 17 sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli diciassette, contrari sette (Consiglieri presenti: ventisei, votanti: ventiquattro; astenuti dalla votazione i Consiglieri Albaney, e Lustrissy).

Articoli 18, 19, 20, 21, e 22

Si dà atto che gli articoli da 18 a 22 sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli diciassette, contrari sette (Consiglieri presenti: ventisette, votanti: ventiquattro; astenuti dalla votazione i Consiglieri Albaney, Chanu e Lustrissy).

Articoli 23, 24, 25 e 26

Si dà atto che gli articoli da 23 a 26 sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli diciassette, contrari sette (Consiglieri presenti: ventotto, votanti: ventiquattro; astenuti dalla votazione i Consiglieri Albaney, Chanu, Lanivi e Lustrissy).

Il Vice Presidente PERRUCHON, dopo aver constatato e comunicato che i ventisei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Tamone, il Vice Presidente PERRUCHON accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti: ventinove;

Consiglieri votanti: venticinque;

Voti favorevoli: diciannove;

Voti contrari: sei;

Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Albaney, Chanu, Lanivi e Lustrissy.

Il Vice Presidente PERRUCHON, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge concernente: "Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione".

---

Disegno di legge regionale n. 219

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale n. "ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO DIDATTICO E DI ISTITUTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE DELLA REGIONE"

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Organi collegiali a livello di circolo e istituto

Art. 1

Organi collegiali

Nella Valle d'Aosta, in analogia con il restante territorio nazionale, sono istituiti, a livello di circolo e di istituto, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

Art. 2

Circoli didattici e istituti scolastici

I circoli didattici e gli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica della Regione hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 3

Consiglio di interclasse e di classe

Il Consiglio di interclasse della scuola elementare è composto dai docenti dei gruppi di classe parallele o dello stesso ciclo e dello stesso plesso, secondo le esigenze di volta in volta accertate. Il Consiglio di classe nella scuola secondaria e artistica è formato dai docenti di ogni singola classe.

Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse o di classe:

a) nella scuola elementare, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

b) nella scuola media quattro rappresentanti eletti come sopra;

c) nella scuola secondaria superiore ed artistica, due rappresentanti eletti come sopra, nonché due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della classe;

d) nei corsi serali per lavoratori studenti tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

Nella scuola secondaria ed artistica le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art. 4

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo e nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque si riunisce almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del secondo comma, lettera g) dell'art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 5

Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva

Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale insegnante, uno del personale non insegnante, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante, 8 rappresentante dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo e al secondo comma, lettera b dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo e nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci, quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compito medico, psico-pedagogici e di orientamento.

Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Può essere eletto anche un vicepresidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un non docente e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, e il capo dei servizi di segreteria che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica la rappresentanza dei genitori è ridotta di un'unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, in orario compatibile con gli impegni di lavoro degli eletti o designati.

Il consiglio di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Art. 6

Consiglio di disciplina degli alunni

Presso ciascuna scuola o istituto scolastico è istituito il consiglio di disciplina degli alunni che è presieduto dal preside.

Il Consiglio di disciplina degli alunni delle scuole medie è formato, oltre che dal presidente, da 4 membri di cui 2 eletti dal Collegio dei docenti nel suo seno e 2 eletti dai genitori degli alunni; negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica il consiglio di disciplina è composto, oltre che dal presidente, da 4 membri di cui 2 eletti dal collegio nel suo seno, 1 eletto dai genitori degli alunni e 1 eletto dagli studenti.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altresì altrettanti membri supplenti che sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento o assenza.

Il consiglio di disciplina dura in carica un anno.

Contro le decisioni del predetto consiglio è ammesso ricorso al Sovraintendente agli studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico regionale competente per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.

Le elezioni dei membri del consiglio di disciplina degli alunni hanno luogo secondo le modalità di cui al primo comma del successivo art. 10.

Le funzioni di segretario del consiglio di disciplina sono attribuite dal preside ad uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art. 7

Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 a 2 quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.

I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.

La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.

Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, a cui i lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.

Il comitato dura in carica un anno scolastico.

Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.

Art. 8

Attribuzione degli organi collegiali di circolo o di istituto

Le attribuzioni degli organi collegiali di cui agli articoli precedenti sono le stesse indicate dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 per i corrispondenti organi istituiti nel restante territorio nazionale e quelle ad essi demandate da leggi statali e regionali.

CAPO II

Art. 9

Norme comuni

Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente legge spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

Appartengono al collegio dei docenti tutti gli insegnanti di servizio nel circolo didattico, scuola o istituto, siano essi di ruolo con incarico a tempo indeterminato o annuale o con supplenza temporanea di durata annuale, compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di religione.

I docenti non di ruolo con supplenza saltuaria, che prestano servizio nel circolo didattico, scuola o istituto, fanno parte del collegio dei docenti limitatamente alla durata della supplenza.

I docenti in servizio in più circoli, scuole o istituti appartengono al collegio dei docenti di tutti i circoli, scuole o istituti che prestano servizio. Ai soli fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo nell'elezione dei rappresentanti dei docenti nel consiglio di circolo o di istituto, essi debbono optare per un solo circolo, scuola o istituto.

Ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti nel consiglio di disciplina degli alunni, nel comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti e nel consiglio di circolo o di istituto, nonché dei docenti incaricati di collaborare con il preside o il direttore didattico, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) i docenti di ruolo esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi di qualsiasi durata;

b) i docenti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato e quelli non di ruolo con incarico annuale o supplenza annuale di durata annuale esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi di qualsiasi durata

c) i docenti non di ruolo con supplenza saltuaria non esercitano l'elettorato attivo e passivo per alcun organo.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore ed artistica, qualunque sia la loro età.

Art. 10

Elezioni

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di interclasse e classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

Le liste dei candidati che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione possono essere presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 10, e da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100 ma superiori a 10, e da 20 elettori se questi siano superiori a 100.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello ne può presentarne alcuna.

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati pari al doppio del numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

Il voto è personale, libero e segreto.

Art. 11

Surroga dei membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui alla presente legge, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità si procederà alla nomina di coloro che in possesso dei detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 12

Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali

I consigli di disciplina degli alunni, i comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

I consigli di circolo o di istituto sono nominati con decreto del Sovraintendente agli studi.

Art. 13

Svolgimento delle elezioni

Le elezioni degli organi collegiali di circolo e di istituto si svolgono, di regola, in concomitanza con quelle indette nel restante territorio nazionale.

Le modalità di svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione della presente legge, sono stabilite con ordinanza dell'Assessore alla pubblica istruzione, sentita la Giunta regionale in particolare per:

a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;

b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

c) la costituzione di seggi con la nomina di presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;

e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;

f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;

g) la proclamazione degli eletti;

h) la convocazione dell'organo;

i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.

Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe si svolgono in giorno lavorativo entro il primo mese dell'anno scolastico con procedura semplificata.

Per le altre elezioni le votazioni hanno luogo in un unico giorno non lavorativo.

Art. 14

Autonomia amministrativa

I consigli di circolo o di istituto gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo, che dovrà essere presentato alla sovrintendenza agli studi entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario precedente.

L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Il consiglio di circolo o d'istituto rende il conto consuntivo annuale.

I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore dei consigli di circolo o d'istituto sono assegnati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, con deliberazione della Giunta regionale. Essi sono erogati mediante mandati di pagamento intestati al circolo o istituto. Tali fondi possono essere integrati con gli eventuali contributi messi a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione.

Il servizio di cassa è affidato, su deliberazione del consiglio di circolo o istituto e previa autorizzazione del Sovraintendente agli studi, ad una sola azienda o istituto di credito, in base ad apposita convenzione.

I pagamenti sono effettuati unicamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento firmati, oltre che dal presidente della giunta esecutiva del Consiglio di circolo o di istituto, da un altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa, e dal segretario.

Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Con apposito regolamento saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Con apposito regolamento saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei relativi adempimenti contabili nonché del servizio di cassa.

Art. 15

Vigilanza

Il Sovraintendente agli studi approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo.

Il Sovraintendente agli studi procede all'approvazione dei bilanci preventivi, sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico regionale.

La Giunta regionale procede all'approvazione dei conti consuntivi, sentito il parere obbligatorio di una commissione formata dal Sovrintendente agli studi o in sua vece un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato alle finanze e da un funzionario della Ragioneria provinciale dello Stato, nonché da due rappresentanti dei genitori, un membro dei consigli d'istituto e uno membro dei consigli di circolo, preferibilmente esperti in materia amministrativo contabile.

La commissione di cui al precedente comma ha la facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione dell'Assessore alla pubblica istruzione, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici e gli istituti scolastici che hanno presentato il conto.

Il Sovraintendente agli studi vigila sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. A tal fine i direttori didattici e i presidi invieranno all'ufficio scolastico le deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto entro venti giorni dall'avvenuta loro adozione da parte degli organi suindicati. In caso di irregolarità il Sovraintendente invita gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse. Nel potere di vigilanza del Sovraintendente agli studi rientra il potere di annullare gli atti illegittimi degli organi collegiali, salvo che in ordine agli stessi siano previsti appositi ricorsi amministrativi ad altri organi.

In caso di impersistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto, il Sovraintendente agli studi, su conforme parere del consiglio scolastico regionale, procede allo scioglimento del consiglio.

In caso di conflitto di competenze tra gli organi di cui alla presente legge, decide il Sovraintendente agli studi, sentito il consiglio scolastico regionale.

Art. 16

Pubblicità delle sedute e degli atti

Le sedute del consiglio di circolo o istituto sono pubbliche, salvo motivata contraria deliberazione da adottarsi di volta in volta dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio di circolo o d'istituto stabilisce, nel suo regolamento, norme per regolare l'accesso del pubblico, anche in relazione alla capienza dei locali disponibili, e per assicurare l'ordinato svolgimento delle riunioni.

La seduta non è pubblica quando la deliberazione abbia per oggetto questioni attinenti a singole persone.

Il preside, quando lo ritenga opportuno e anche su rappresentanti delle singole componenti, può autorizzare la presenza dei genitori e degli alunni della classe alle riunioni del consiglio di classe, tranne nei casi previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 3 della presente legge.

Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.

Non sono soggetti alla pubblicazione all'albo degli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 17

Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni

L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e d'istituto, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno di componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 18

Decadenza

I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal precedente art. 11.

CAPO III

Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 19

Diritto di assemblea

Gli studenti della scuola superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 20

Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o d'istituto.

In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele o di corso.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe costituiscono il comitato studentesco di istituto, il quale elegge nel suo seno il proprio presidente e può esprimere un comitato esecutivo. Per eventuali riunioni del comitato studentesco e del comitato esecutivo potranno essere utilizzate le ore destinate all'assemblea d'istituto in caso di mancata utilizzazione di esse.

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata scolastica e la seconda di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità di locali. Alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio di istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario di lavoro di gruppo.

Al fine di promuovere forme di coordinamento tra le singole scuole e per la trattazione di temi specifici e comuni è consentito lo svolgimento, durante le ore di lezione, di riunioni di rappresentanze studentesche degli istituti secondari superiori della Regione. A tal fine il comitato studentesco delegherà ai propri rappresentanti, in numero non superiore a tre, comunicando previamente al preside i nominativi, il giorno e l'ora della riunione. Per tali riunioni potranno essere utilizzate non più di tre ore al mese.

Non possono aver luogo assemblee né riunioni di alcun tipo nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere oltre al preside od un suo delegato, gli insegnanti, rispettivamente della classe o dell'istituto, che lo desiderino.

Art. 21

Funzionamento delle assemblee studentesche

L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al consiglio d'istituto.

L'assemblea d'istituto è convocata dal presidente del comitato studentesco su richiesta della maggioranza del comitato stesso o su richiesta del 10 per cento degli studenti iscritti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside. Il comitato studentesco e il presidente eletto dell'assemblea garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il preside ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 22

Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe o d'interclasse costituiscono il comitato dei genitori del circolo o dell'istituto, il quale elegge nel suo seno il proprio presidente.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il direttore didattico o preside.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di interclasse o di classe. L'assemblea di istituto è convocata per iniziativa del presidente del comitato dei genitori anche su richiesta della maggioranza del comitato stesso, oppure dal 10 per cento dei genitori degli alunni iscritti; in mancanza d'iniziativa da parte dei soggetti suindicati, l'assemblea d'istituto può essere convocata dai genitori eletti nel consiglio d'istituto o di circolo oppure dal preside o direttore didattico.

Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o d'istituto, convoca o autorizza la convocazione e i promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o d'istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele, di plesso o di corso.

All'assemblea di classe o d'istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'istituto.

CAPO IV

Norme particolari e transitorie

Art. 23

Organi collegiali dell'istituto professionale regionale

Fino a quando non sarà attuata la riforma dell'Istituto Professionale regionale, si svolgeranno distinte elezioni per gli organi collegiali a livello di istituto nella sede centrale e in ciascuna delle scuole coordinate, in considerazione delle diverse esigenze ambientali delle singole unità scolastiche.

Presso ogni singola scuola coordinata saranno costituiti distinti organi collegiali con le stesse attribuzioni di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Nell'ambito delle rispettive scuole coordinate, i direttori delle medesime eserciteranno le funzioni attribuite ai presidi a sensi della presente legge.

Art. 24

Proroga degli organi in carica

Fino a quando non saranno insediati gli organi collegiali previsti dalla presente legge, gli organi collegiali attualmente esistenti restano in carica e continuano a svolgere le attribuzioni loro spettanti fino alla scadenza del mandato.

Art. 25

Gratuità della partecipazione agli organi collegiali

La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge è gratuita.

Art. 26

Norma finanziaria

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in Lire trecento milioni per l'esercizio 1976 e in Lire cinquecento milioni per ciascuno dei successivi esercizi finanziari graverà sul capitolo 638 del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della predetta maggiore spesa di Lire 300 milioni è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 16 della parte entrate del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA Variazioni in aumento

Cap 16

Proventi della casa da gioco di St-Vincent

L.

300.000.000

PARTE SPESA Variazioni in aumento

Cap. 638

"Spese per il funzionamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416)"

L.

300.000.000

La presente legge entra in vigore il 1° ottobre successivo alla data ella sua pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.