Objet du Conseil n. 2400 du 5 février 1997 - Verbale
OGGETTO N. 2400/X - SUBCONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA, DECORRENTI DALLA DATA DEL DECRETO DI SUBCONCESSIONE, ALLA SOCIETÀ S.E.L.I. DI DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA DORA BALTEA, NEI COMUNI DI PONTEY E CHÂTILLON, AD USO IDROELETTRICO.
Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 16 sexies dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Premesso che con domanda in data 23.06.1994 e rettifica del 02.11.1995, la S.E.L.I. S.a.S. ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dalla Dora Baltea, a quota 441,70 m.s.m., nei comuni di Pontey e Châtillon, moduli max. 277 e medi 144 di acqua per produrre, sul salto di metri 4,50, la potenza nominale media di Kw 635,29.
Precisato che la domanda, corredata dal relativo progetto a firma ing. CARUSO Davide, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente con opere di presa costituite da uno sbarramento in tessuto gommato, vasca moderatrice, canale di adduzione, edificio di produzione e opere di restituzione.
Tenuto presente che:
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 4973 in data 17.06.1994 è stata espressa la valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione dell'impianto idroelettrico di cui si tratta, subordinatamente all'osservanza della seguente condizione:
vengano attuate le misure di mitigazione previste dallo studio di impatto ambientale;
- Il Magistrato per il Po di Parma, con nota prot. n. 12993 in data 28.08.1995, ha rilasciato il proprio nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- L'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, con nota prot. n. 3887 in data 29.09.1995, ha espresso parere favorevole subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
opportune caratteristiche della scala di risalita per l'ittiofauna;
passaggio di almeno parte del M.D.V. attraverso la suddetta scala;
valutazione della possibilità di realizzare l'impianto senza canale derivatore, alzando la quota della soglia;
- L'E.N.E.L., Compartimento di Torino, con nota prot. n. 1812 in data 09.11.1995 ha comunicato che l'esercizio dell'impianto della S.E.L.I. S.a.S. non dovrà in alcun modo recare turbative al normale funzionamento degli impianti di Châtillon e Montjovet;
- L'avviso di presentazione della domanda 23.06.1994 della S.E.L.I. S.a.S. è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 4 in data 03.02.1996 e riprodotto nel n. 96 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 24.04.1996, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- Con ordinanza n. 195 in data 04.06.1996 dell'Assessore ai Lavori Pubblici è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 18.06.1996 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- Copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio dei Comuni di Pontey e Châtillon e copia della medesima è stata inviata al Consorzio per la Tutela, l'Incremento e l'Esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; al Magistrato per il Po di Parma; al Ministero dei LL.PP. Direzione Generale delle Acque ed Impianti Elettrici; alla Sezione Idrografica del Po di Torino; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, Servizi S.I.D.S. e Forestazione; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente; alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino; all'E.N.E.L. Compartimento di Torino; all'Assessorato del Turismo Sport e Beni Culturali, Ufficio Sovraintendenza; all'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma ed alla S.E.L.I. S.a.S. di Pontey;
- la pubblicazione presso i Comuni di Pontey e Châtillon, come risulta dal referto in calce all'ordinanza è avvenuto regolarmente ed ha dato luogo alla presentazione, da parte delle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, di due esposti, datati 21.06.1996 e 18.06.1996 con i quali, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, le Associazioni Irrigue chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti precisazioni:
nell'impianto idroelettrico di cui trattasi non si potranno realizzare bacini di invaso;
il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;
le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua interessato.
Visto altresì che la visita locale d'istruttoria è regolarmente avvenuta il 11.03.1996 ed alla medesima oltre ai funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sono intervenuti i signori: LOMBARD Pietro, socio accomandatario della Società S.E.L.I., assistito dal progettista ing. Davide CARUSO; il sig. MEYNET Siro, rappresentante dell'E.N.E.L.; il sig. BICH Dario, Sindaco del Comune di Pontey assistito dal tecnico comunale geom. Ennio CERISE.
I funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque hanno reso noto che in data 24.07.1996 è pervenuta, a questa Amministrazione, la nota prot. n. 863 del Consorzio Regionale Pesca con la quale ha chiesto un contributo di lire 1.000.000 (unmilione) per ripopolamento ittico.
Il sig. MEYNET Siro, per conto dell'E.N.E.L., ribadisce che non ci sono specifiche osservazioni da formulare in merito ad eccezione del fatto che l'esercizio dell'impianto sotteso dalla centrale di Saint-Clair e posto tra lo scarico della centrale di Châtillon e la presa della centrale di Montjovet non deve comportare vincoli o condizionamenti di alcun genere all'esercizio delle suddette centrali E.N.E.L.
In riferimento alle richieste formulate dall'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, si evidenzia che le caratteristiche tecnico-costruttive della scala di risalita saranno verificate, ai sensi della delibera Consigliare n. 1193/X del 22.02.1995, da esperti ittiologi.
Per quanto riguarda la possibilità di realizzare l'impianto senza canale derivatore, alzando la quota della soglia, si ritiene l'intervento non auspicabile in quanto l'innalzamento della suddetta quota creerebbe un rigurgito a monte tale da poter interferire nell'impianto E.N.E.L. di Châtillon. Inoltre si precisa che la derivazione prevista dalla S.E.L.I. S.a.S. si trova in fascia B del progetto adottato con deliberazione n. 1/96 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma in data 05.02.1996 e perciò l'innalzamento della soglia potrebbe creare turbative al regime idraulico della Dora Baltea.
In riferimento alla richiesta formulata dal Consorzio Regionale Pesca, la S.E.L.I. S.a.S. ha dichiarato, in sede di visita d'istruttoria, di accettare di versare un contributo annuo (indicizzazione istat) di lire 1.000.000 (unmilione), apposita clausola è stata inserita nell'art. 7 lettera d) del disciplinare di subconcessione.
Tenuto inoltre presente che:
- l'opera di presa prevede una traversa in calcestruzzo sulla quale sarà ancorato un elemento flessibile costituito da una struttura tubolare in tessuto gommato dell'altezza massima di metri 2,50, riempito con acqua, tracimabile superiormente e comandato da un impianto automatico;
- tale struttura interesserà il corso d'acqua per una larghezza di metri 36,00 e sarà affiancata, sul lato destro, dove è prevista la derivazione, da una paratoia piana in metallo dalla larghezza di metri 4,00 che consentirà di eseguire regolazioni sulle portate in arrivo e quindi mantenere il livello di monte costante e permettere di controllare il flusso a valle in modo che sia garantito un sufficiente livello qualitativo della vita acquatica;
- a lato della paratoia piana è prevista la realizzazione di una scala, di risalita per la fauna ittica, della larghezza di metri 1,00;
- con l'opera di presa sono previsti i seguenti elementi:
vasca moderatrice, griglie, sghiaiatore e canale di spurgo, canale di adduzione, centrale e canale di restituzione;
- l'adduzione delle acque alle turbine avverrà mediante un canale in c.a. a cielo aperto di sezione rettangolare delle dimensioni di metri 8,00x3,80 e risulterà non visibile in quanto coperto da terreno vegetale sino alla sommità delle pareti;
- la vasca di carico, delle dimensioni di circa metri 30,00x14,00, risulta essere a cielo aperto solo nella prima parte dove le acque in arrivo vengono rallentate e filtrate attraverso uno sgrigliatore automatico, a valle delle griglie la vasca è coperta da una soletta in c.a. per consentire l'inserimento delle opere elettromeccaniche nel caso specifico si prevede l'utilizzo di elettroturbine, del tipo semi Kaplan, completamente sommerse nell'acqua;
- dopo l'utilizzazione le acque verranno integralmente restituite, attraverso un canale di scarico in contropendenza, nella Dora Baltea a quota 438,60 m.s.m.;
- il dislivello tra il pelo morto dell'acqua, a monte e a valle dei meccanismi motori risulta essere di metri 4,50.
In conseguenza, la potenza nominale media annua dell'impianto, sulla portata media di moduli 144, risulta essere di: 14.400x4,50:102=Kw 635,29
Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:
1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;
2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di moduli max. 277 e medi 144, si può subconcedere, avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;
3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;
4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
5) il minimo deflusso vitale, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione Consigliare n. 1193/X in data 22.02.1995 ammonta a 4.231 litri/sec., che verranno lasciati defluire tramite la scala di risalita per l'ittiofauna;
6) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione della Dora Baltea ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;
7) per l'uso della derivazione non è temibile alcun inquinamento delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.
Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 4663 del 06.09.1996 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione;
Vista la Legge regionale n. 4 del 08.11.1956;
Vista la Legge n. 36 del 05.01.1994;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1193/X in data 22.02.1995 ed in esecuzione della medesima;
Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio Assetto e tutela del territorio nell'ambito dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto dagli artt. 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della L.R. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione.
Con voti favorevoli: ventuno e voti contrari: uno (presenti: venticinque; votanti: ventidue; astenuti: tre, i Consiglieri LANIECE, LINTY e TIBALDI);
DELIBERA
1) di subconcedere, per la durata di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, alla S.E.L.I. S.a.S., giusta la domanda presentata in data 23.06.1994 e rettifica del 02.11.1995, di derivare dalla Dora Baltea, a quota 441,70 m.s.m., nei comuni di Pontey e Châtillon, max. moduli 277 (litri al minuto secondo ventisettemilasettecento) e medi 144 (litri al minuto secondo quattordicimilaquattrocento) di acqua per produrre sul salto di metri 4,50, la potenza nominale media annua di Kw 635,29;
2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della S.E.L.I. S.a.S.;
4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) lire 6.501.250 (seimilionicinquecentounmiladuecentocinquanta) pari a mezza annualità del canone, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, a titolo di cauzione, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;
b) lire 325.060 (trecentoventicinquemilazerosessanta) pari ad un quarantesimo del canone, per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazioni di atti, ecc. somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione Fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);
5) di stabilire, come specificato nell'art. 12 del disciplinare di subconcessione, in lire 13.002.500 (tredicimilionizerozeroduemilacinquecento) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22.04.1994 n. 320 e di darne esecuzione.
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